REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE
CONCESSIONE REPERTORI BIBLIOGRAFICI
CONTRATTO
In Firenze l'anno 2006 il giorno …..del mese di con la presente scrittura
da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, in seguito denominata BNCF, ente di diritto pubblico (C.F… ), con sede in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0, la quale
interviene al presente atto a mezzo del suo dirigente e legale rappresentante Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx nata a …………..(…….) in data domiciliato per la
carica ove sopra e…………., , in seguito denominata Concessionario
……….(C.F……………..) con sede legale in ………….. la quale interviene al presente atto a mezzo del suo legale rappresentante… , nato
a ……….in data… , domiciliato per la carica ove sopra
VISTO
- il verbale di aggiudicazione redatto il , custodito agli atti,
- il certificato dei carichi pendenti;
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- il certificato camerale completo di nulla osta antimafia ai sensi del D.p.r. n. 252/98;
- l’attestazione di regolarità contributiva I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 68/99;
- la certificazione di ottemperanza alle norme della L. n. 266/02;
- scrittura privata autenticata del …………..di costituzione di una Associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla società… come capogruppo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 (OGGETTO DELLA CONCESSIONE)
Il Concessionario si impegna ad eseguire, secondo le modalità del presente atto, a perfetta regola d’arte, la pubblicazione su supporto elettronico e cartaceo dei repertori bibliografici della B.N.C.F. e la loro diffusione in Italia e all’estero. I prodotti richiesti sono i seguenti:
a.Bibliografia nazionale italiana (BNI) e catalogo della BNCF su unico supporto elettronico;
b. BNI su supporto cartaceo nelle varie serie:Monografie, Musica a stampa, Periodici,Tesi di dottorato;
c. tutti gli eventuali prodotti a stampa e/o in formato elettronico non compresi in quelli elencati, che hanno per oggetto repertori bibliografici prodotti dalla BNCF,incluse le pubblicazioni relative a standard biblioteconomici.
ART. 2 ( DESCRIZIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE)
Il servizio avrà la durata di 9 anni a partire dalla data di stipula contrattuale con possibilità di revisione delle condizioni ogni tre anni ad eccezione di quanto previsto al successivo art.3.
Il servizio da eseguire, con indicazione delle specifiche tecniche, è descritto nel capitolato tecnico e nel piano di diffusione editoriale che formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati.
Il concessionario durante lo svolgimento del servizio si impegna a concordare con l’Amministrazione
le relative modalità di esecuzione.
ART. 3 (PROVENTI SPETTANTI ALL’AMMINISTRAZIONE. OBBLIGO DI RENDICONTO)
Per la gestione del suddetto servizio il concessionario deve corrispondere alla BNCF la percentuale del……..% sul prezzo di copertina IVA esclusa. Tale percentuale è ritenuta invariabile per tutta la durata della concessione.
I prezzi di vendita dei prodotti sia cartacei sia su supporto elettronico, fissati dalla BNCF sentito il Concessionario, sono determinati nell’allegato n…… al presente contratto e sono soggetti a revisione annuale.
Il Concessionario ha l’obbligo di produrre entro il 31 marzo successivo all’anno di esercizio della concessione il rendiconto annuale delle vendite effettuate calcolando anche la percentuale per la BNCF che si riserva la possibilità di verificare le relative scritture contabili.
Il versamento dei proventi, previa accettazione del rendiconto, deve essere effettuato entro il 30 aprile del medesimo anno sul conto corrente bancario n. …….(ABI ….. CAB …….) presso Banca CR Firenze specificando nella causale l’oggetto del versamento.
In alternativa potrà essere chiesta l’effettuazione di servizi a favore della BNCF per un pari importo. Il concessionario deve inoltre dare gratuitamente alla BNCF:
• 25 copie del prodotto cartaceo,
• 10 copie del prodotto informatico,
• consentire di consultare l’eventuale catalogo on-line o in qualsiasi altro formato prodotto.
Art. 4 ( ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO)
Il concessionario si impegna a pubblicare tempestivamente i prodotti editoriali , in particolare:
• il primo fascicolo del prodotto cartaceo (con decorrenza dal primo numero 2006 ) sarà pubblicato entro quattro mesi dalla consegna dei file, previsto per maggio 2006 ,
- i successivi fascicoli saranno pubblicati entro un mese dalla consegna dei file;
• il prodotto elettronico sarà pubblicato entro nove mesi dalla consegna dei file prevista per maggio 2006,
- le successive uscite avverranno entro un mese dalla consegna dei file.
Al termine della concessione il Concessionario s’impegna a garantire la continuità del servizio nelle more dell’affidamento dell’appalto al nuovo concessionario.
Il concessionario si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizione normativa in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto.
Tutti i rapporti scritti e verbali tra l’Amministrazione ed il Concessionario, comunque inerenti al presente contratto, dovranno essere in lingua italiana.
ART 5 (OBBLIGHI DELLA BNCF)
La BNCF si obbliga a consegnare al Concessionario i file dei record rispettivamente nei formati stampa, UNIMARC BNI e UNIMARC BNCF.
ART 6 (COPYRIGHT E PROPRIETÀ)
La BNCF mantiene il copyright e la direzione legale e scientifica delle pubblicazioni edite. Il Concessionario ha la proprietà dei supporti prodotti.
ART. 7 (COORDINAMENTO E CONTROLLO)
Il Concessionario indica quali propri referenti…………………………………
La BNCF indica quali propri referenti, con il compito di curare i rapporti con il Concessionario, per la parte scientifica ……………e per la parte informatica …………..
ART. 8 (DEPOSITO CAUZIONALE)
Il Concessionario a garanzia degli impegni assunti presenta la certificazione relativa alla fidejussione a favore della BNCF, per un valore pari ad € 10.000,00 (diecimila /00). Tale documentazione è parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegata.
Lo svincolo definitivo della fideiussione avverrà entro 30 (trenta) giorni dal termine della concessione ai sensi del successivo art.13.
ART. 9 (SUBAPPALTO)
E’ fatto espresso divieto al Concessionario di subappaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, l’attività editoriale, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e il relativo risarcimento dei danni.
ART. 10 (ESECUZIONE DEL SERVIZIO)
Il Concessionario, senza diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta, ha l’obbligo di eseguire il servizio a regola d’arte con l’applicazione delle tecnologie più evolute e dovrà provvedere secondo il piano di diffusione editoriale previsto dall’art. 15 del Capitolato speciale.
ART 11 (DECADENZA)
Comportano la decadenza dalla concessione per colpa del concessionario, previo accertamento della Biblioteca e contestazione da parte della medesima:
a) la mancata attivazione del servizio entro i termini stabiliti nell’atto di concessione senza giustificato motivo;
b) la mancata costituzione della cauzione nei termini assegnati;
c) il mancato pagamento della percentuale di ritorno sul prezzo di copertina qualora siano inutilmente decorsi trenta giorni dal termine di scadenza;
d) il mancato rispetto del piano di diffusione editoriale;
e) mancato rispetto dei tempi di pubblicazione;
f) le ripetute violazioni delle modalità di svolgimento del servizio;
g) la grave violazione degli obblighi di conservazione e tenuta dei libri contabili, nonché la mancata rendicontazione entro i termini stabiliti;
h) la dichiarazione di insolvenza, la messa in liquidazione, la cessazione di attività del Concessionario;
i) il passaggio in giudicato di sentenze di condanna del Concessionario per delitti finanziari che incidano sulla moralità professionale;
j) l’inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato.
La decadenza comporterà, in ogni caso, l'incameramento, di diritto, della cauzione.
Non spetterà al concessionario, in caso di decadenza, alcun indennizzo, per nessun titolo, neppure sotto il profilo di rimborso spese.
In tutti i casi di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, esso ha l'obbligo di effettuare il pagamento di quanto dovuto fino a quel momento ed è tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dall'inadempimento, causa della risoluzione, fra cui il rimborso dei maggiori costi derivanti all’Amministrazione dalla stipula di un nuovo contratto o, comunque, dalla necessità di provvedere in altro modo alle prestazioni oggetto del contratto medesimo.
In caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi contrattuali, la BNCF comunicherà per iscritto al concessionario le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi con immediatezza, alle prescrizioni impartite per la corretta esecuzione del contratto.
Il Concessionario potrà esporre le proprie ragioni o eliminare le cause di decadenza entro i trenta giorni successivi alla contestazione. Trascorso inutilmente tale termine sarà dichiarata la decadenza.
ART. 12 (INADEMPIENZE E PENALI)
Il concessionario, in caso di inadempienze nel compimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale è tenuto a sottostare alle seguenti penali pecuniarie :
- per il mancato rispetto delle scadenze fissate dal piano editoriale di cui all’ art. 16 del capitolato
speciale si applicherà una penale pari a € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di xxxx xxx,qualora il ritardo si protragga oltre il sesto mese, il Concedente si riserva di intraprendere l’azione di risarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile, nonché la possibilità di risolvere il contratto per palese inadempienza dell'Impresa
- in caso di ritardato versamento dei proventi di cui al precedente art.3 si applicherà una penale di € 100,00 ( cento/00) per ogni giorno di ritardo.
Il relativo importo complessivo sarà detratto, senza alcuna particolare formalità, da quello della cauzione.
Il Concedente, qualora per cause di forza maggiore ad esso non imputabili, non fosse in grado di completare il servizio entro i termini stabiliti nel piano approvato avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga. Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, il Concedente provvederà ad accordare la proroga e a redigere il relativo verbale.
ART. 13 (REGOLARE ESECUZIONE)
Al termine del rapporto, anche sulla base di apposita relazione redatta dal referente del servizio, il dirigente della BNCF rilascia dichiarazione attestante che il servizio è stato soddisfacentemente prestato.
Entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio sarà svincolata la cauzione precedentemente pr estata.
ART. 14 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- RISERVATEZZA)
Il Concessionario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei qu ali verrà a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003, i dati ricavabili dalla suddetta documentazione verranno utilizzati solo per le finalità istituzionali dal Concedente e potranno altresì essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della L. 241/1990 e del T.U. 267/2000 e relativi regolamenti di attuazione.
ART. 15 (RISERVE E CONTROVERSIE)
Eventuali riserve del concessionario e le relative controdeduzioni dell'Ente appaltante, o divergenze o controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione del servizio non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del servizio stesso, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali.
Per le eventuali controversie, che dovessero insorgere in dipendenza dall'esecuzione del servizio, sarà competente il Foro di Firenze.
ART.16 (DISPOSIZIONI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)
Le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Concessionario ed in partic olare le spese per la stipulazione, per la registrazione del contratto di concessione e per la predisposizione delle copie in bollo del contratto stesso e/o dei documenti che ne fanno parte integrante.
ART. 17 (RINVIO A NORME VIGENTI)
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente.
Le parti dichiarano il presente atto, composto da n…… pagine e n. ……….righe, pienamente corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò qui di seguito lo sottoscriv ono.
Firenze,…………………….
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Il Dirigente
Il Concessionario
Il legale rappresentante