CONTRATTO DI FORNITURA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA L’AZIENDA USL IMOLA ED IL CENTRO PRIVATO ACCREDITATO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO DI CASTEL SAN PIETRO - ANNO 2017
CONTRATTO DI FORNITURA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI TRA L’AZIENDA USL IMOLA ED IL CENTRO PRIVATO ACCREDITATO FISIOLASERTERAPICO EMILIANO DI CASTEL SAN XXXXXX - ANNO 2017
Tra
l’Azienda U.S.L. di Imola (di seguito indicata più brevemente A.U.S.L.), nella persona del Direttore del Distretto facente funzioni D.ssa Dall’Xxxx Xxxxxxxx, che agisce in esecuzione della deliberazione n. 120 del 15/6/2017.
e
il Centro Fisiolaserterapico Emiliano S.r.L. con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx x. 0 Codice Fiscale 03267390379 e Partita Iva 00608041208 nella persona della Sig.ra Bianchella Carbonari quale legale rappresentante
Premesso che
⚫ ai sensi degli artt. 8 bis, 8 quinquies e 8 octies del Decreto Legislativo n. 229/99 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le specifiche modalità procedurali per la stipula di accordi contrattuali con le strutture ed i professionisti privati accreditati finalizzati all’erogazione di prestazioni assistenziali, la corrispondente remunerazione ed uno specifico sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto degli accordi contrattuali, in relazione alla qualità dell’assistenza e all’appropriatezza delle prestazioni rese;
⚫ ai sensi dell’art. 32, 9° comma della L. n. 449/97 le Regioni, le Aziende USL ed ospedaliere devono assicurare l’attività di vigilanza e controllo sull’uso corretto ed efficace delle risorse;
⚫ che il Centro Fisiolaserterapico, con sede erogativa in Xxxxx Xxxx x. 0, già convenzionato con il S.S.N. ai sensi del D.P.R. 120/88, è in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie di specialistica ambulatoriale per le seguenti branche: Fisiochinesiterapia e rieducazione funzionale, Ginecologia, Otorinolaringoiatria, Dietologia, Dermatologia, Laserterapia ad argon, Ecografia, rilasciata dal Sindaco del Comune di Castel San Xxxxxx in data 07.01.1991 ed opera in regime di accreditamento istituzionale, concesso con Determinazione di Giunta Regionale n° 16640 del 29/12/2008 a tutto il 31.07.2018, per gli effetti della D.G.R. 1604 del 26.10.2015;
Richiamati:
⚫ la delibera della Giunta Regionale 1 marzo 2000 n. 426 concernente: “Linee guida e criteri per la definizione dei contratti, ai sensi del D.Lgs 502/92, così come modificato dal D.Lgs 229/99, e dalla L.R. 34/98. Primi adempimenti” che disciplina la materia degli accordi contrattuali e prevede l’adozione di uno schema tipo di contratto/accordo definendo i contenuti minimi del medesimo;
⚫ l’Accordo Quadro per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili per il triennio 2010 – 2012 da parte di strutture private accreditate, sottoscritto in data 12.02.2010 dalla Regione Xxxxxx-Romagna e dall’ANISAP;
⚫ la deliberazione della Giunta Regionale n. 262 del 24/02/2003 "Modifica del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche" e sue successive integrazioni e modificazioni;
⚫ le Deliberazioni della Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 327 del 23/2/2004 “applicazione della L.R. 34/98 in materia di autorizzazione ed accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e dei professionisti alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale. Revoca di precedenti provvedimenti” e n° 293 del 14/2/2005 “accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”
⚫ la Deliberazione di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n° 1056 del 27 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie“;
⚫ il D.P.C.M. del 12.01.2017 e la D.G.R. Xxxxxx Xxxxxxx n.365 del 27.03.2017, avente ad oggetto “Primo provvedimento attuativo nell’ambito dell’assistenza territoriale del D.P.C.M. 12.01.2017 recante “Definizione ed aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1 comma 7 del D.Lgs.502/92”;
⚫ le previsioni complessive formulate da questa Azienda USL nell’ambito della propria programmazione locale per l’anno 2017 relativamente alle prestazioni specialistiche ambulatoriali
da acquisire presso strutture pubbliche e private accreditate al fine di garantire il rispetto dei tempi di attesa;
Richiamata altresì la circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – Direzione Sanità e Politiche Sociali n° 10 del 6/6/2002 relativa alla mobilità sanitaria interregionale e infraregionale e successive modificazioni ed integrazioni;
Richiamata inoltre la Delibera di Giunta Regione Xxxxxx-Romagna n° 1190/2011 in materia di compartecipazione alle prestazioni di Assistenza Sanitaria e le successive circolari applicative regionali;
Preso atto inoltre che:
⚫ è stato definito un piano preventivo della produzione da richiedere nell’anno 2016 alle strutture private accreditate sulla base dei seguenti criteri:
- tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con particolare riguardo alle prestazioni dell’accordo stato-regioni”;
- visione complessiva delle capacità produttive di tutte le strutture erogatrici pubbliche e private;
- volumi di attività erogati storicamente dai diversi erogatori ed, in particolare, da parte delle strutture private accreditate;
- contenuti del Decreto 9.12.2015 “Condizioni di erogabilità ed indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e dei successivi provvedimenti attuativi;
Richiamata altresì la D.G.R. n. 303/2015 e la relativa circolare applicativa n. 7 del 6.07.2015 relative a “Approvazione schema di accordo tra la Regione Xxxxxx Xxxxxxx e l’INAIL- Direzione regionale per l’Xxxxxx Xxxxxxx, per garantire al lavoratore infortunato e/o tecnopatico il recupero delle condizioni psico-fisiche ed il conseguente tempestivo riavvio al lavoro”;
Precisato che in relazione alla D.G.R. citata al punto precedente sono stati definiti con la sede Inail locale e provinciale adeguati percorsi di tempestiva presa in carico del lavoratore infortunato attraverso i servizi dell’Azienda e/o delle strutture del territorio aziendale accreditate per la branca della Medicina Riabilitativa e convenzionate con l’Azienda Usl di Imola;
Posto che il Centro Fisiolaserterapico Emiliano:
⚫ ha accettato le tariffe regionali approvate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 262 del 24 Febbraio 2003 e sue successive modificazioni;
⚫ ha una comprovata continuità nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali in regime di S.S.R. in ambito regionale;
⚫ ha la necessaria capacità produttiva per rispondere alle necessità dell’Azienda U.S.L. di Imola anche per l’anno 2017;
Tutto ciò premesso si conviene segue:
ART. 1(PRESTAZIONI PREVISTE E TETTI DI SPESA)
Il Centro Fisiolaserterapico Xxxxxxxx si impegna ad erogare, nel corso dell’anno 2017, in favore di cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda USL di Imola ed inviati dall’Azienda stessa, le prestazioni ambulatoriali sotto individuate e previste dal nomenclatore Tariffario Regionale, di cui alle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1980/2012 e 145/2013.
Si precisa che qualora intervengano provvedimenti nazionali e/o regionali che, in attuazione al D.P.C.M.12.01.2017, apportino modifiche alle tariffe del presente accordo, si provvederà alla loro eventuale variazione con la decorrenza fissata dai provvedimenti medesimi;
Le prestazioni saranno erogate entro un limite di spesa massimo definito in € 265.000,00, al netto delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico dell’utenza.
L’importo preventivato di cui sopra potrà essere suscettibile di modificazioni. Eventuali prestazioni erogate in aggiunta rispetto al budget concordato potranno essere oggetto di pagamento solo se detta committenza aggiuntiva è stata disposta dall’Azienda Usl di Imola .
Le tariffe sotto indicate rappresentano per la Struttura Centro Fisiolaserterapico Emiliano il corrispettivo dovuto per le singole prestazioni, al lordo della quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico del cittadino nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia. In tale ipotesi l’Azienda U.S.L. corrisponderà l’eventuale differenza.
L’accertamento del regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dell’utente è a carico del Centro che è tenuto alla riscossione della quota dovuta, ai sensi della vigente normativa ed al rilascio della relativa ricevuta.
Le prestazioni richieste dall’Azienda USL di Imola nell’ambito di specifici percorsi di garanzia sono le seguenti:
• (cod. 88.71.4) Diagnostica ecografica del capo e del collo (ecografia di: xxxxxxxxx xxxxxxxx, collo per linfonodi, tiroide-paratiroidi) € 29,50
• (cod. 88.79.2) Ecografia osteoarticolare € 33,50
• (cod. 88.79.3) Ecografia muscolo tendinea € 29,50
• (cod. 88.73.1) Ecografia della Mammella Bilaterale € 36,50
• (cod. 88.73.2) Ecografia della Mammella Monolaterale € 22,50
• (cod. 88.73.5/88.77.2/88.76.21) Eco(color)doppler tronchi sovraortici/arti superiori o inferiori/grossi vasi addominali alla tariffa scontata di € 41,30
• (cod. 88.75.1) Ecografia addome inferiore € 32,50
• (cod. 88.74.1) Ecografia addome superiore alla tariffa scontata di € 36,15
• (cod. 88.76.1) Ecografia addome completo € 60,45
• (cod. 88.76.1) Ecografia delle vie urinarie alla tariffa scontata di € 45,00
• (cod. 88.72.3) Eco color dopplergrafia cardiaca alla tariffa scontata di € 46,50
• (cod. 88.78) Ecografia Ostetrica € 31,50
• (cod. 88.78.2) Ecografia Ginecologica € 31,50
Il poliambulatorio è disponibile all’esecuzione delle prestazioni urgenti/sollecite inviate dall’Azienda USL di Imola con percorso e modulistica dedicata nonché, in esecuzione alla D.G.R. 383/2015 citata nelle premesse, effettuerà le seguenti prestazioni di BRANCA FISIATRICA (cod. D.M. 89.7B.2; 93.11.1; 93.11.2; 93.11.3; 93.11.4;93.35.2 ;93.39.6 ; 93.26 ;93.19.1 ; 89.01.W ) a favore di
pazienti assicurati INAIL su richiesta dell’Azienda USL di Imola;
ART. 2(MODALITA’ DI ACCESSO)
L’accesso alle predette prestazioni è riconosciuto a fronte di prescrizione medica redatta regolarmente su ricettario SSN e modulo di prenotazione, se in possesso dell’utente, predisposto nell’ambito del “Centro Unico CUP-Cassa Accettazione dell’USL di Imola”.
Il Centro Fisiolaserterapico Xxxxxxxx garantisce all’Azienda USL almeno una sessione settimanale per l’erogazione di ciascuna delle prestazioni specialistica oggetto del presente contratto.
Per quanto riguarda eventuali prestazioni rese a favore di assistiti provenienti dalla Provincia di Bologna o da altre Province della Regione, le stesse dovranno essere addebitate all’AUSL di residenza del cittadino.
Il Centro Fisiolaserterapico Xxxxxxxx comunica mensilmente all’Azienda Usl di Imola i nominativi dei soggetti che non si sono presentati all’appuntamento ai fini dell’elevazione della sanzione amministrativa prevista dalla L.R. n.2 del 3.03.2016. Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano, previ accordi con l’Azienda Usl di Imola, potrà recuperare le prestazioni non effettuate a causa della mancata presentazione dell’utente all’appuntamento .
ART. 3 (FATTURAZIONE)
Il Centro Fisiolaserterapico Xxxxxxxx fatturerà mensilmente alla Azienda USL di Imola le prestazioni erogate nell’ambito della struttura a favore dei cittadini iscritti nella lista degli assistiti dell’Azienda stessa.
Il pagamento dovrà essere richiesto mediante emissione di fattura elettronica.
Nel tracciato della fattura elettronica nel campo “Riferimento amministrazione” vanno inserite le due lettere: SA
Le documentazioni dovranno evidenziare, oltre che i dati anagrafici dell’assistito, anche tipologia, numero, tariffa della singola prestazione al lordo ed al netto del ticket riscosso.
Le documentazioni che fino all’entrata in vigore della fattura elettronica venivano trasmesse in allegato alla fattura, continueranno ad essere inviate, sia pure separatamente e citando il relativo n° di fattura elettronica, all’ufficio competente presso l’U.O. A.S.S.O.T. in formato cartaceo. L’Azienda USL titolare del presente contratto si riserva di formulare specifica successiva comunicazione, qualora si rendesse necessario evidenziare ulteriori dati, oltre a quelli
sopraindicati.
Le fatture relative a pazienti residenti in territorio extraregionale che accedono direttamente al Centro Fisiolaserterapico Emiliano saranno liquidate dall’Azienda Usl di Imola, cautelativamente, a titolo di acconto fino alla concorrenza del valore del fatturato relativo all’anno 2013, eventuali saldi saranno regolati in relazione alle disposizioni regionali in materia di mobilità attiva extraregionale;
Le prestazioni erogate a pazienti non residenti nel territorio regionale ma assistiti dall’Azienda Usl di Imola e regolarmente prenotati su agende CUP di prenotazione saranno invece liquidate senza limitazioni.
Tutte le fatture saranno liquidate con scadenza 60 giorni data ricevimento fattura secondo quanto previsto dal D.lgs n° 192 del 9/11/2012.
ART. 4 (CONTROLLI)
L’Azienda USL procederà a verifiche periodiche, riguardanti sia la qualità e la regolarità delle prestazioni rese, sia il possesso da parte del personale dei requisiti previsti dalla normativa vigente (comprensivi di quelli in materia di incompatibilità) anche mediante accertamenti diretti.
ART. 5 (INCOMPATIBILITA’)
La struttura sanitaria privata, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 31.12.1991 n. 412, nonché la successiva normativa emanata in materia ed in particolare l’art. 1 della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità.
La struttura si impegna pertanto a fornire secondo la periodicità e le modalità definite dall’Azienda USL l’elenco aggiornato del personale del quale, a qualsiasi titolo, si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
L’eventuale riscontrata esistenza di situazioni di incompatibilità sarà motivo di risoluzione immediata del presente contratto e di segnalazione alla Regione al fine di valutare un’eventuale revoca dell’accreditamento.
ART. 6 (TUTELA PRIVACY)
La struttura sanitaria privata Centro Fisiolasereterapico Xxxxxxxx e l’Azienda USL di Imola sono altresì tenute ad osservare i principi di cui alla Legge n. 196/03 “Codice Privacy” in materia di tutela del diritto alla riservatezza del cittadino.
ART. 7 (INADEMPIENZE E PENALITA’)
Qualora l’Azienda USL riscontrasse che il Servizio erogato non fosse conforme ai requisiti richiesti e pattuiti, a seguito di gravi e reiterate irregolarità ed inadempienze, invierà formale diffida con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi nel termine ritenuto congruo, informando contestualmente il sindacato ANISAP – sede Xxxxxx Xxxxxxx.
Dopo la seconda diffida l’Azienda USL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
In caso di inosservanza degli obblighi relativi al debito informativo e alla necessità di mantenere costante per i 12 mesi dell’anno solare la produzione concordata nel Piano, sarà demandata al Tavolo Paritetico l’individuazione delle relative penalità economiche, tenendo conto al riguardo di eventuali indicazioni provenienti dall’Assessorato Regionale alla Sanità.
ART. 8 (VALIDITA’ CONTRATTO E CONTROVERSIE)
Il presente contratto ha scadenza il 31.12.2017 fatte salve esigenze particolari o contingenze, non prevedibili, da affrontare con periodicità annuale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si richiamano le norme del Codice Civile.
Ogni eventuale controversia tra le parti in relazione al presente contratto sarà affidata ad un Collegio arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da questa Azienda USL, uno dal Centro Fisiolaserterapico Emiliano ed il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri.
In caso di mancato accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna.
ART. 9 - (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE)
Il Centro Fisiolaserterapico Emiliano ai sensi dell’art. 10 della Legge 8.03.2017 n. 24 deve essere provvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera . Il Centro Fisiolaserterapico Xxxxxxxx deve essere provvisto altresì di polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile terzi degli esercenti le professioni sanitarie anche ai sensi e per gli effetti dell’art.7 comma 3 della medesima L. 24/2017
ART.10 - (DISPOSIZIONI FINALI)
Il presente accordo concluso per corrispondenza ai sensi dell’art. 24 allegato A parte seconda del D.P.R. 642/72 è soggetto a bollo solo in caso d’uso.
X.xx IL LEGALE RAPPRESENTANTE X.xx IL DIRETTORE DEL DISTRETTO F.F. Centro FISIOLASERTERAPICO EMILIANO
Sig.ra Carbonari Bianchella D.ssa Xxxx’Xxxx Xxxxxxxx
Xxxxxx X. Xxxxxx, Imola,