CONTRATTAZIO�E COLLETTIVA INTEGRATl\/,A DI ATENEO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
CONTRATTAZIO�E COLLETTIVA INTEGRATl\/,A DI ATENEO
del 11 febbraio 2019
DELEGAZIONE DI PARTE PUB,BLICA:
Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx - Pro Rettore Vicarie:, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Direttore Generalei
- DELEGAZIONE DI PARTE SINDA(ALE:
Rappresentanza Sindacale Unitaria:
Rappresentanti 00.XX.
· Flc-CGIL:
• Federazione C/5L Scuola, Università, RlcercQ {FSUR}
• Federazione UIL SCUOLA RUA:
• CONFSAL Federazione SNALS/Unlvers(ta/Clsapunl
Katia o:e Col (coordinato1e)
Xxxxx fornarl Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx /annotti
•ACCORDO
I
Sulla definizione dei criteri e delle m1)d�lltà di ripartiziona delle incentivazioni per funzioni tecniche
le parti,
premesso:
Visto l'art. 113 del. decreto xx.xx�lativo 18 aprile 2016, n. �O aggiornato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile:2011, n.56,
che i crlte�/ e le modalltà di rlpartf?lone delle incentivazioni per funzioni tecniche sono oggetto di contrattazione collettl\la Integrativa,
co neo rdano:
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di approvare I criteri e le modalità di riparti1ione delle Incentivazioni per funzioni tecnldie contenuti nella bozza di Regolamento presentata In sede di CCI e allegata al presente accordo.
Per la delegazione di parte pubblica
Xxxxxxxxxx Xxx0:ate
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Per la rappresentanza sindacale unitaria (R,S.U.)
Flc-CGIL
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Katia tle Col j\.,XxxX& X X..
Xxxxx Xxxxxxx
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Federazione CISL Scuola, Università, Ricerca (FSUR)
Xxxxxxx Xxxxxxxx 6\'..,,(2/ �
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Feder.izlone UIL SCUOLA RUA
CONFSAL Federazione SNALS/Università/Clsapljnl
Xxxx Xxxxxx Xxxxx !annotti
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56.
Emanato con Decreto Rettorale n .... del ...
Art.1 - Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, la quantificazione ed i criteri di riparto del fondo relativo agli incentivi previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici per l'esercizio delle funzioni tecniche effettuate dai propri dipendenti.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le funzioni tecniche riconosciute ed incentivate dal Codice dei Contratti sono le seguenti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
d)
c) attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara; attività di esecuzione dei contratti pubblici;
e) attività di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione;
f) attività di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudo statico e di verifica di conformità.
Art.3 - Ambito oggettivo di applicazione.
Le funzioni tecniche incentivate sono individuate nelle attività:
1)
previste per la realizzazione dei lavori e delle opere pubbliche, affidati con contratto d'appalto lavori, la cui realizzazione sia attestata con "atto di regolare esecuzione" o "certificato di collaudo";
2) previste per l'acquisizione di forniture e di servizi pubblici intesi quali investimenti, affidati con contratto d'appalto di fornitura e contratto d'appalto di servizi, la cui realizzazione sia attestata con "atto di regolare esecuzione" o "certificato di collaudo", unicamente in presenza di un direttore dell'esecuzione del contratto formalmente nominato;
3) i contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura e i servizi connessi alla gestione immobiliare, limitatamente alla parte relativa alla manutenzione straordinaria.
Sono escluse dall'incentivazione:
1) le funzioni tecniche finalizzate all'attivazione di contratti di sola manutenzione ordinaria, intesi come costi e i contratti destinati all'acquisizione di beni di consumo;
1
2) le attività finalizzate all'attivazione ed esecuzione di contratti di lavori, opere, forniture e servizi affidate direttamente, senza l'esperimento di una procedura competitiva;
3) le attività finalizzate all'attivazione di contratti di lavori ed opere, forniture e servizi stipulati con adesione a convenzioni attivate da Centrali di Committenza.
Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, incrementano la quota del fondo, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciamo capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabella, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
Nel caso di attività svolte in forma "mista", ovvero con figure interne eri esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo è quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.
Art. 4 - Ambito soggettivo di applicazione.
L'incentivo per l'esercizio delle funzioni tecniche è destinato ai dipendenti incaricati delle seguenti
mansioni e ai loro collaboratori:
A) SETTORE DEI LAVORI E DELLE OPERE PUBBLICHE.
1) Responsabile Unico del Procedimento e la struttura tecnica a supporto del R.U.P.;
2) Responsabile e unità tecnica di verifica del progetto;
3) Struttura cui è demandata la predisposizione ed il controllo della procedura di gara;
4) Ufficio di direzione dei lavori (Direttore dei Lavori, Direttori Operativi e Ispettori di cantiere);
5) Collaudatore tecnico amministrativo o certificatore di regolare esecuzione o conformità o
collaudatore statico;
6) Collaboratore che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolge materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, anche afferente ad altri settori.
B) SETTORE DELLE FORNITURE E DEI SERVIZI INTESI COME INVESTIMENTO.
1) Responsabile Unico del Procedimento e la struttura tecnica a supporto del R.U.P.;
2) Responsabile e unità tecnica di verifica del progetto;
3) Struttura cui è demandata la predisposizione ed il controllo della procedura di gara;
4) Ufficio di direzione dell'esecuzione del contratto (Direttore dell'esecuzione e assistenti del Direttore dell'esecuzione);
5) Certificatore di regolare esecuzione o conformità.
6) Collaboratore che, in rapporto alla singola specifica attività, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolge materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa, anche afferente ad altri settori.
2
Al personale con qualifica dirigenziale non è riconosciuto l'incentivo per l'esercizio delle funzioni tecniche, ancorché formalmente incaricato, per espresso divieto di legge.
Art. 5 - Principi relativi all'individuazione del gruppo di lavoro
Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.
Annualmente è prevista un'informativa alla RSU sugli incarichi conferiti per una verifica sull'equa ripartizione degli incarichi.
Art. 6 - Finalità, risorse, fasce e percentuali di riparto.
1. Il fondo, costituito per incentivare l'esercizio delle funzioni tecniche relative alle procedure di acquisizione dei lavori, delle opere, delle forniture e dei servizi, è alimentato da risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun lavoro ed opera, fornitura e servizio da realizzare.
2. L'80% del fondo (pari al 1,60% dell'importo posto a base di gara) è destinato al riparto tra dipendenti coinvolti nelle attività indicate nel precedente articolo 2).
3. Il restante 20% del fondo (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) è destinato alla creazione del fondo per l'innovazione tecnologica finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa ed efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per il controllo. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le università e gli istituti scolastici superiori.
4. Le risorse destinate all'incentivazione sono graduate in relazione alla complessità dell'intervento da realizzare secondo quanto di seguito riportato:
I. Per i lavori e le opere, secondo le seguenti fasce e relative percentuali:
a. il 2% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra € 10.000,00 ed € 2.000. 000, 00;
b. 1'1,80% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra€ 2.000.000,01 e la soglia di rilievo comunitario determinata secondo quanto previsto dall'art.35 comma 1" lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
c. 1'1,60 dell'importo posto a base di gara per gli interventi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria.
L'incentivo è riconosciuto ai dipendenti in relazione all'incarico ricevuto per la realizzazione dei lavori e delle opere, con l'applicazione delle percentuali definite nell'allegato A al presente regolamento.
11. Per le forniture e i servizi per la parte di investimento, secondo le seguenti fasce e relative
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percentuali:
a. il 2% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra€ 10.000,00 e la soglia di rilievo comunitario determinata secondo quanto previsto dall'art.35 comma 1" lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b. 1'1,60% dell'importo posto a base di gara per interventi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.
L'incentivo è riconosciuto ai dipendenti in relazione all'incarico ricevuto per la realizzazione delle fornitura e/o dei servizi con l'applicazione delle percentuali definite nell'allegato B al presente regolamento.
L'importo corrispondente alle percentuali applicate ai lavori e alle opere, alle forniture e ai servizi deve essere inserito nel quadro economico del costo previsto.
L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in aumento o in diminuzione a seguito del risultato di gara esperita.
Art. 7 -Proposta, nomina, modifica e revoca degli incarichi per funzioni tecniche.
Il dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento/ Responsabile del Servizio interessato propone i nominativi dei dipendenti per l'esercizio delle funzioni tecniche, indicate nell'art.1 del presente regolamento, per ogni singolo intervento oggetto di apposito procedimento.
I dipendenti proposti sono nominati con provvedimento del dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento/ Responsabile del Servizio o del Consiglio di Amministrazione in relazione alla diversa competenza per valore dell'intervento da realizzare.
Il dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento/ Responsabile del Servizio interessato può proporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, la modifica e la revoca dell'incarico che potrà essere adottato, rispettivamente dal dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento o dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla diversa competenza per valore.
Nella ipotesi di revoca dell'incarico può essere riconosciuta al lavoratore una percentuale di incentivo in relazione alla percentuale di attività svolta, desumibili anche attraverso l'utilizzo dell'ultimo certificato di pagamento.
Art. 8 - Accertamento e certificazione delle attività.
Al dirigente di settore/Responsabile di Dipartimento/Responsabile del Servizio interessato è attribuita la competenza all'accertamento ed alla certificazione dell'effettivo esercizio delle attività tecniche incentivate.
In particolare, il dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento/ Responsabile del Servizio interessato verifica l'attuazione di tutte le condizioni pattuite ed in particolare il rispetto dei tempi di realizzazione del lavoro, dell'opera, della fornitura e del servizio. Egli certifica la prestazione effettuata e dispone la distribuzione degli emolumenti spettanti ai singoli dipendenti, sulla base delle percentuali definite negli allegati A e B al presente regolamento.
Le mansioni tecniche sono riconosciute e incentivate anche nelle situazioni di approvazione di un progetto esecutivo non seguito dalla realizzazione dei lavori, delle opere, delle forniture e dei servizi per autonoma decisione dell'amministrazione.
L'incentivo non è riconosciuto nelle situazioni di mancata approvazione del progetto esecutivo da
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parte degli organi competenti.
Art. 9 - Liquidazione degli emolumenti, tempi e percentuali.
Il dirigente di settore/ Responsabile di Dipartimento/ Responsabile del Servizio interessato dispone la liquidazione degli emolumenti relativi all'esercizio delle mansioni tecniche incentivate.
Gli emolumenti previsti per la fase di programmazione ed affidamento sono riconosciuti dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto.
Gli emolumenti previsti per la fase di esecuzione sono riconosciuti dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori e le opere e dopo l'approvazione del verbale di verifica di conformità per le forniture e i servizi.
Limitatamente al Responsabile del procedimento, gli emolumenti previsti sono liquidati nella misura del 50% al momento della pubblicazione del bando di gara ed il restante 50% con l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori e opere e/o di verifica di conformità per le forniture e i servizi.
Gli emolumenti complessivamente corrisposti, al singolo dipendente, a titolo di incentivo per mansioni tecniche, non possono superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo dal medesimo percepito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Gli emolumenti corrisposti sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 5% per ogni 60 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 30 giorni, con un massimo del 20%.
Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale coinvolto di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, in relazione alle diverse responsabilità. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del consto non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.
Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale coinvolto di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, in relazione alle diverse responsabilità. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.
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Art. 10 - Entrata in vigore - Rinvio e norme disapplicate.
Il presente regolamento si applica alle attività compiute a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. e per gli interventi per i quali siano già stati previsti gli stanziamenti nell'ambito dei quadri economici approvati.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. ed alla relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.
Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il precedente Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per redazione dei progetti, piano di sicurezza, direzione lavori e collaudo.
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ALLEGATO A
Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. LAVORI E OPERE
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
A) | del procedimento, collaboratori di collaboratori tecnic0 |
B) | |
C} D) E) |
Ufficio del Responsabile del Procedimento (responsabile
supportp al RUP,
Struttura per la valutazione preventiva dei progetti
; ,�
% coeff.
25% 11 0,25
5% 0,05
Struttura deputata alle proc-edure di gara
.
Ufficio di Direzione Lavori
18%
0,10
0,30
30%
Attività di coJlaudo o certificato di regolare esecuzione
COMPLESSIVO
10%
80%
0,10
0,80
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ALLEGATO B
Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. SERVIZI E FORNITURE
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
% | coeff. 0,30 | ||
Ufficio del Responsabile del Procedimento (responsabile del procedimento, collaboratori di supporto al RUP, collaboratori tecnici) | 30% | ||
Struttura per la valutazione preventiva dei progetti | 5% | 0,05 | |
Struttura deputata alle procedure di gara | 20% | 0,20 | |
0,20 | |||
Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto | 20% | ||
Attività di verifica della conformità | COMPLESSIVO | 5% | 0,05 |
80% | 0,80 |
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