CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E PMI EDILI ED AFFINI DELLA SICILIA
Il giorno _04/02/2019_, presso la sede della Edilcassa Sicilia a Palermo,
tra:
▪ ANAEPA-CONFARTIGIANATO Edilizia rappresentata da Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx;
▪ CNA Costruzioni rappresentata da Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx;
▪ FIAE CASARTIGIANI rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx;
e
• la Fe.X.X.X.X.-U.I.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Xxxxxxxxx De Xxxxxxx
• la F.I.L.C.A.-C.I.S.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Paolo D’Anca
• la F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. regionale rappresentata dal segretario regionale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
CONSIDERATO
− che le Parti sottoscrittrici il presente contratto sono firmatarie del CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI DELL’EDILIZIA E AFFINI del 23 luglio 2008, rinnovato il 16 dicembre 2010, e successivo accordo di rinnovo del 24 gennaio 2014 (in seguito “CCNL”), attualmente vigente;
− che l’art. 42 del succitato CCNL demanda alle organizzazioni datoriali e sindacali regionali dell'Edilizia Artigiana la stipula del Contratto Collettivo regionale di lavoro (in seguito “CCRL”) di categoria, individuando gli istituti e le materie sulle quali quest’ultimo può intervenire;
− che le Parti intendono dotare le imprese artigiane e le piccole e medie imprese industriali dell’edilizia e affini della Sicilia di un contratto collettivo regionale di lavoro, definito in osservanza dell'”Accordo interconfederale sulle linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle Relazioni Sindacali” sottoscritto in data 23 novembre 2016 è stato dai livelli confederali delle Parti in epigrafe, che stabilisce le competenze e le prerogative della contrattazione collettiva regionale di categoria successiva a tale data,
− che l’Accordo Interconfederale succitato attribuisce alle Parti la competenza in ordine alla definizione degli elementi contrattuali regionali, stabilendo che gli stessi sono integrativi ed inscindibili rispetto agli elementi contrattuali definiti dal CCNL di categoria da cui promana;
− che già dal 2017 le Parti stipulanti sono state impegnate in un comune percorso di trattativa volto alla definizione, per la prima volta in Sicilia, di un contratto collettivo regionale di lavoro dell’edilizia artigiana e delle PMI dell’edilizia e affini
Pagina1
tutto ciò premesso
viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di lavoro, ai sensi di quanto previsto dall’art. 42 del CCNL 24 Gennaio 2014.
Premessa
Le Associazioni Artigiane e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto confermano i principi contenuti nel CCNL di categoria, compresi gli accordi in esso contenuti, e negli accordi regionali relativi alla specificità del comparto artigiano nonché alla legittima autonomia contrattuale dello stesso.
Le Parti firmatarie del presente contratto considerano il settore edile, e per esso il comparto artigiano della piccola impresa, uno dei settori di maggiore rilevanza economica e sociale nelle realtà produttiva siciliana, nonostante la preoccupante caduta dei livelli produttivi conseguente alla crisi in atto che ha avuto pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale. Infatti, l’artigianato delle Costruzioni rispetto allo stesso periodo di nove anni fa (I trimestre 2009) conta oltre 5 mila imprese in meno, pari ad un calo percentuale del -20,40%, mentre gli occupati rispetto al periodo pre-crisi (2008) nel settore sono 73 mila in meno, pari ad un calo del 48,60% e ancora non si è arrestata.
Con la sottoscrizione del presente CCRL, per la prima volta in Sicilia, le Parti danno vita ad una contrattazione regionale che, su delega del livello nazionale, dota il settore edile artigiano e delle PMI di una propria regolamentazione che tiene conto delle specificità del lavoro edile in Sicilia.
Le Parti sottoscrittrici concordano sulla centralità della contrattazione regionale, quale momento di elaborazione di strumenti e azioni rispondenti alle peculiari esigenze del territorio, il cui valore è riconosciuto anche dalla normativa lavoristica e fiscale più recente, che attribuisce alla contrattazione decentrata importanti competenze in ordine alla regolazione del rapporto di lavoro e in materia di dinamiche salariali.
Le trasformazioni che hanno attraversato il settore edile, inizialmente apparivano transitorie e legate alla fase di crisi ma via via sono diventate strutturali obbligando il sistema delle imprese a selezionarsi in numero ed in qualità come richiesto dalle esigenze del mercato.
Se si aggiunge la difficoltà del settore ad essere attrattivo per i giovani, la continua emorragia di manodopera specializzata, la mancanza di un’offerta formativa all’altezza della sfida ed alla sempre più marcata presenza di lavoro irregolare e il conseguente mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, diventa quanto mai improrogabile far assumere all’ente bilaterale Edilcassa Sicilia il ruolo di sostegno ad un rapporto di lavoro che risponda ai requisiti di legalità e di qualità e quindi capace di affrontare le sfide di innovazione d’impresa e di ammodernamento.
La sopravvivenza del settore deve far perno su una reale competitività qualitativa, quantitativa, di progetto e di prodotto rimettendo al centro l’orgoglio del settore artigiano come motore produttivo del sistema paese. Bisogna contrastare, perciò, la fuga dal contratto edile per sconfiggere una concorrenza sleale che si perpetua sull’abbassamento del costo del lavoro.
Si da atto che l’avvio di un accordo fra le diverse anime dell’artigianato individua la Edilcassa Sicilia come il soggetto unico di ricomposizione del mondo imprenditoriale artigiano.
Pagina2
Le parti concordano, perciò, di attribuire all’Ente bilaterale Edilcassa, il ruolo di elemento portante della strategia di ammodernamento del settore al fine di rendere più efficaci, efficienti, economici e semplificati i servizi resi all’impresa ed ai lavoratori.
04 FEBBRAIO 2019
Dovrà essere cura delle parti costituire un osservatorio sullo stato dell’edilizia nella regione per proporre e dare attuazione ad interventi specifici nell’ambito formativo e incidere nel rapporto con le istituzioni nell’ambito di politiche di sostegno al settore. L’osservatorio avrà sede presso l’Edilcassa e si occuperà di monitoraggio appalti, bisogni formativi, etc.. allestendo una relazione trimestrale da consegnare alle parti medesime.
Non dovrà essere sottovalutato l’impegno alle sfide sulla riqualificazione energetica, sulla messa in sicurezza del patrimonio pubblico e privato, sulla salvaguardia del territorio e dei beni culturali e, infine, sull’edilizia di qualità per una rigenerazione urbana per migliorare gli standard abitativi del popolo siciliano.
Art.1 – Campo di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Regionale trova applicazione su tutto il territorio della regione Sicilia per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, del settore edilizia e affini, facenti parte dei mestieri indicati nella “Sfera di applicazione” del CCNL 24 Gennaio 2014 e s.m.i.
Art. 2- Relazioni Sindacali
Ferma restando l’autonomia delle Parti sociali nonché le rispettive e distinte responsabilità, le Parti convengono sull’istituzione di un sistema di informazioni reciproche che consenta l’esame degli aspetti più significativi e della realtà evolutiva del settore edile, nonché l’articolazione di interventi di supporto che possano incidere sullo sviluppo produttivo ed occupazionale, da realizzarsi anche attraverso un confronto con le Istituzioni politiche regionali.
Art. 3 - Osservatorio di settore
Le Parti ritengono le Relazioni Sindacali l'elemento essenziale per la gestione del settore dell'edilizia artigiana e delle PMI in Sicilia.
Il sistema regionale delle Relazioni Sindacali dell'Edilizia artigiana e PMI deve tendere verso la vera unità di tutte le rappresentanze del mondo dell'edilizia artigiana e PMI regionale.
Pertanto, si considera parte integrante della sottoscrizione del presente CIRL, l'istituzione di un tavolo regionale permanente di confronto composto dalle Organizzazioni regionali dell'edilizia artigiana maggiormente rappresentative, nonché firmatarie del presente accordo, che si ponga degli obiettivi intermedi per raggiungere un significativo miglioramento delle condizioni del settore nell'Isola.
Attraverso tale tavolo le Organizzazioni del settore si faranno parte attiva nella trasmissione verso i propri livelli nazionali delle istanze regionali del settore, nonché delle problematiche derivanti dall'applicazione in sede regionale della contrattazione nazionale di categoria.
Pagina3
Tale obiettivo potrà essere raggiunto attraverso l'istituzione di un Osservatorio di settore regionale composto dalle Organizzazioni sottoscrittrici.
L'Osservatorio di settore sarà idoneo a individuare nuovi strumenti di welfare a favore di imprenditori e lavoratori appartenenti alle micro, piccole e medie imprese edili della Sicilia. Le Parti, pertanto, consapevoli del ruolo di governo del settore loro delegato dalla contrattazione nazionale,
convengono di istituire un Osservatorio di settore avente ambito d'azione regionale e che si riunirà con cadenza almeno annuale.
A titolo non esaustivo, compiti dell'Osservatorio di settore sono l'acquisizione di informazioni e l'esame dei seguenti indici con riferimento alle imprese rientranti nel campo di applicazione del presente CIRL:
a) struttura delle imprese dell'edilizia artigiana siciliana;
b) l'andamento ciclico del settore sul territorio regionale;
c) lo stato della formazione nell'edilizia artigiana regionale;
d) lo stato occupazionale dell'edilizia artigiana regionale;
e) contrasto all'illegalità ed alla sleale concorrenza;
f) monitoraggio e contrasto ai fenomeni di infortunio, prevenzione degli stessi.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si incontreranno per definire tutti gli aspetti necessari a garantire in tempi certi la piena operatività di tale Osservatorio.
Art. 4 - Enti Bilaterali
Le Parti riaffermano che la EDILCASSA SICILIA è uno strumento indispensabile nel comparto dell’Artigianato e della Pmi per l’applicazione degli impegni contrattuali sottoscritti nel CCNL e nel CIRL nonché per la gestione di qualsiasi altra attività indicata dalla legislazione nazionale e regionale di settore.
In considerazione della grave crisi che ha investito il settore, che ha portato ad una riduzione del 50% della massa salari denunciata, nonché degli operai e delle ore lavorate, al fine di prevenire conseguenze negative in termini di funzionalità ed efficienza, le parti ritengono fondamentale porre in essere una serie di azioni volte alla razionalizzazione e alla sostenibilità economica degli enti medesimi.
La logica da perseguire è quella di indirizzare le attività della EDILCASSA SICILIA con lo scopo di:
− fare sistema in ambito territoriale sia verso le imprese ed i lavoratori che nei confronti delle istituzioni;
− fare sinergia per risparmiare ed ottimizzare le risorse, per migliorare la funzionalità e l’efficacia;
− semplificare, razionalizzare e migliorare le attività e le procedure operative;
− sostenere l’attività per incentivare e innovare i servizi, aumentandone la qualità;
− contrastare il lavoro irregolare ed il sempre più diffuso fenomeno del dumping contrattuale anche attraverso l’utilizzo di strumenti come la “notifica preliminare” e del “DURC congruità”.
Al fine di migliorare l’efficacia degli enti bilaterali, le parti condividono la necessità di una maggiore integrazione operativa con gli enti nazionali di settore, affinchè si innovi ed si attuino politiche ed azioni più congruenti con il comparto dell’artigianato e della Pmi.
Pagina4
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi per regolamentare le attività da sviluppare alfine di una maggiore presenza territoriale della edilcassa.
Art.5 – Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Le imprese iscritte alla EDILCASSA SICILIA assolvono tale obbligo attraverso il versamento al Fondo RLST di una aliquota pari al 0,05% della massa salari.
Le Parti firmatarie del presente contratto valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto edile artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
Entro 90 giorni dalla data di stipula del presente CCRL, le Parti si incontreranno per definire su tale tema un Protocollo di attuazione coerente con il D.Lgs. 81/2008.
Art. 6 – Orario di Lavoro
L’orario di lavoro è regolato dall’art. 6 del CCNL 24/01/2014
L’orario di lavoro contrattuale, nei limiti settimanali previsti, dovrà essere ripartito su 5 giorni per settimana con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all’art. 3 del D.Lgs n. 66/2003.
Nel caso di ripartizione dell’orario di lavoro su sei giorni lavorativi per le giornate lavorate di sabato è dovuta ai lavoratori una maggiorazione dell’8% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 del CCNL 24/01/2014.
Ai sensi dell’art. 42 comma 3 par. a) del CCNL 24/01/2014, eventuali differenziazioni dell’orario di lavoro nel corso dell’anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali potranno essere stabilite con accordo aziendale.
Previo accordo aziendale, dove sussistono le condizioni, limitatamente ai cantieri in estensione, l’inizio dell’orario di lavoro giornaliero potrà coincidere con il raggiungimento del sito di raccolta del cantiere, individuato e comunicato dall’impresa all’apertura dello stesso.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all’art. 8 del CCNL 24/01/2014.
Diverse forme di orario di lavoro non regolamentate dal presente articolo, devono essere concordate con accordo aziendale.
Art. 7 – Indennità Territoriale di Settore (I .T. S.)
Pagina5
Ai sensi dell’art.42 del CCNL 24/01/2014, l’indennità territoriale di Settore, che a partire dal 01/01/2011 ha conglobato l’elemento economico territoriale, è corrisposta nelle misure di cui alla tabella di seguito riportata:
1° LIV | 2° LIV | 3° LIV | 4° XXX | |
XXXXXXX | 0,94 | 1,17 | 1,24 | 1,35 |
Art. 8 - Indennità di trasferta
Fatto salvo quanto previsto dal CCNL, al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente la variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:
oltre 30 Km dal cantiere di assunzione 15% oltre al rimborso delle spese di viaggio
L’indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.
In caso di pernottamento in luogo, l’impresa dovrà provvedere all’alloggio, al servizio mensa, come regolamentato dal successivo art. 09, ed inoltre al rimborso delle ulteriori spese per vitto, le quali ultime vengono forfettizzate in euro 14,00, da corrispondersi solo per i giorni di effettivo pernottamento.
In caso di pernottamento in luogo, l’operaio non ha diritto alla diaria di cui la comma precedente.
Art. 9 - Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
Con decorrenza 01/02/2019, l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa, per gli operai è stabilita nella misura di € 0,50 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o rimborso del pasto presso altri servizi di ristorazione. La predetta indennità non è comunque dovuta ai lavoratori a tempo parziale che non prolungano l’orario di lavoro successivamente alla pausa pranzo o che no usufruiscono del servizio di mensa.
Art. 10 - Indennità di trasporto
È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il mezzo proprio o pubblico per recarsi presso il cantiere di lavoro.
Tale indennità, sulla quale non va computata la percentuale di cui all’art. 21 del Ccnl del 24 gennaio 2014, non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato al comma 4.
L’indennità di trasporto è stabilita in € 0,15, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 0,23, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato, se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente.
Pagina6
L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari ad € 0,50.
Art. 11 - Indennità di reperibilità
04 FEBBRAIO 2019
La reperibilità è un istituto complementare della normale prestazione lavorativa mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, qualora espressamente previsto nei contratti di appalto.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Il lavoratore inserito in turni di reperibilità ha diritto, ad una indennità giornaliera di reperibilità, oltre a quanto contrattualmente dovuto per i casi di intervento, come di seguito specificato:
I. reperibilità notturna feriale € 5,00
II. reperibilità sabato e giorni festivi € 7,00
Fino a concorrenza degli importi suddetti, sono fatti salvi gli accordi aziendali esistenti che regolano tale materia.
Le parti si attiveranno verso le stazioni appaltanti interessate per il riconoscimento di tale istituto nell’ambito dei capitolati di appalto.
Art. 12 - Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
In conformità a quanto stabilito all’art.15 del verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl del 24 gennaio 2014, le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° giugno 2012.
L'Elemento Variabile della Retribuzione, erogabile nel periodo di vigenza del presente CIRL, sarà verificato annualmente in sede regionale e la sua corresponsione sarà correlata ai risultati conseguiti dal settore edile artigiano in termini di produttività, qualità e competitività nell'intero territorio regionale.
La decorrenza dell’EVR è stabilita dal 01/07/2022.
Nella fase transitoria le parti si impegnano nell’incontrarsi nel mese di gennaio 2020 per trattare l’EVR valutando gli sviluppi delle imprese - ad oggi già iscritte in Edilcassa - secondo i criteri di cui al presente articolo.
Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), concordato in sede regionale secondo i criteri e le modalità dell’art.42 del CCNL del 24 gennaio 2014, le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione SICILIA, sulla base dei seguenti 5 (cinque) indicatori:
1) numero lavoratori iscritti alla EDILCASSA SICILIA;
2) monte salari denunciato alla EDILCASSA SICILIA;
3) ore dichiarate alla EDILCASSA SICILIA;
4) ore CIGO dichiarate alla EDILCASSA SICILIA;
Pagina7
5) andamento del mercato immobiliare nella regione SICILIA.
04 FEBBRAIO 2019
Per il periodo di vigenza del presente CCRL, la determinazione annuale del valore dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti entro il mese di giugno di ogni anno, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:
III. anno 2022 | triennio | 2021/2020/2019 su 2020/2019/2018 |
IV. anno 2023 | triennio | 2022/2021/2020 su 2021/2020/2019 |
V. anno 2024 | triennio | 2023/2022/2021 su 2022/2021/2020 |
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, come previsto all'art. 42 del CCNL, ai fini della determinazione dell'E.V.R., qualora:
- uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'E.V.R. sarà riconosciuto entro il 20% della misura massima regionale come sopra individuata;
- due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% ed il 40% della misura massima regionale come sopra individuata;
- tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% ed il 70% della misura massima regionale come sopra individuata;
- quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi l'E.V.R. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% ed il 100% della misura massima regionale come sopra individuata;
- la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l'E.V.R. sarà riconosciuto nell'interezza della misura massima regionale come sopra individuata.
L'incidenza ponderale attribuita a ciascuno dei suddetti parametri, compresa entro i valori di cui sopra, sarà stabilita nel corso dello stesso incontro.
Sulla base della verifica annuale sui dati relativi a ciascun periodo di riferimento, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensili al personale in forza per il periodo 1 luglio – 30 giugno.
Art. 13 – Fondi e Prestazioni extracontrattuali
Le parti recependo il verbale di accordo sottoscritto dalle Organizzazioni datoriali e sindacali Nazionali in data 31 gennaio 2019, si impegnano ad uniformare le prestazione del fondo Sanitario (SANEDIL), del X.xx Prepensionamento e del X.xx Incentivo Occupazionale. Le stesse parti riconfermano il “regolamento per le Prestazioni extracontrattuali” a carattere non sanitario, allegato al presente CCRL che disciplina i requisiti di accesso, gli importi e le modalità di erogazione delle prestazioni extracontrattuali e delle provvidenze a favore dei lavoratori e delle imprese iscritte alla EDILCASSA SICILIA.
Art.14 - Contribuzioni cassa edile
Le Parti, valutato l’andamento economico-finanziario ed il bilancio della EDILCASSA SICILIA, stabiliscono l’aliquota contributiva dovuta alla EDILCASSA SICILIA al 2,20%.
Essi verranno ripartiti per i 5/6, pari a 1,83%, a carico dei datori di lavoro e per 1/6, pari a 0,37%, a carico dei lavoratori.
Pagina8
La quota di contribuzione a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.
04 FEBBRAIO 2019
Tutti i versamenti a Edilcassa, compresi quelli relativi alle percentuali di cui all’art. 5, all’art. 13, all’art. 16, all’art. 17 e all’art. 18 del presente contratto integrativo, nonché il contributo per lavori usuranti dovranno essere effettuati dal datore di lavoro con periodicità mensile, entro la fine del mese successivo dalla data di scadenza del periodo di paga.
Il ritardo del versamento oltre il termine di cui sopra comporta, a carico dell’impresa inadempiente, l’interesse di mora calcolato nella misura del 50% del tasso stabilito dall’INPS per le sanzioni civili (omissioni).
Art.15 - INDENNITÀ DI GUIDA
Ai lavoratori comandati alla guida di mezzi aziendali per il trasporto dei lavoratori, spetta una
indennità giornaliera di guida da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art.25 del CCNL del 24 gennaio 2014, pari a:
- 4% tra 00 xx x 00 xx
- 0% xxxxx 00 xx
Indennità diverse possono essere concordate con accordi aziendali, fermo restando i trattamenti di miglior favore esistenti.
Le suddette indennità si applicano solo per i giorni interessati dall’effettivo servizio di guida.
Art.16 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
La quota di adesione contrattuale nazionale a carico dei datori di lavoro e degli operai, viene stabilita nella percentuale di 0,4444% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art.25 del CCNL del 24 gennaio 2014, da suddividere in egual misura tra operai e datori di lavoro.
La quota di adesione contrattuale territoriale a carico dei datori di lavoro e degli operai, viene stabilita nelle percentuali come di seguito:
2019 | 2020 | 2021 | |
AG | 1,67 | 1,5400 | 1,4056 |
CL | 2,34 | 1,8800 | 1,4056 |
CT | 1,4914 | 1,4484 | 1,4056 |
EN | 2,7 | 2,0600 | 1,4056 |
ME | 1,194 | 1,3040 | 1,4056 |
PA | 1,17 | 1,2800 | 1,4056 |
RG | 1,99 | 1,7000 | 1,4056 |
SR | 1,19 | 1,3000 | 1,4056 |
TP | 1,4019 | 1,4038 | 1,4056 |
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art.25 del CCNL del 24 gennaio 2014, da suddividere in egual misura tra operai e datori di lavoro.
Pagina9
La quota di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga, unitamente al contributo da essi dovuto alla Edilcassa Sicilia.
04 FEBBRAIO 2019
Le quote di adesione contrattuale devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile, anzidetta, con le modalità e nei termini previsti per il contributo paritetico ad essa dovuto ai sensi indicati nell’art. 14 del presente contratto.
Con riferimento all’art. 41 del CCNL 24/01/2014 i lavoratori potranno cedere all’Organizzazione Sindacale da ciascun lavoratore indicata, mediante delega, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore del lavoratore medesimo presso la Edilcassa Sicilia.
L’importo e le modalità di cessione dell’importo stesso – cessione da effettuarsi tramite la predetta Cassa Edile – sono stabilite con la convenzione sottoscritta in data 04/01/2011 e ss.mm.ii. dalle parti stipulanti il presente contratto integrativo e dalla medesima Cassa Edile.
Art. 17 - FORMAZIONE PROFESSIONALE E SICUREZZA SUL LAVORO
L'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Edilcassa Sicilia gestisce, in applicazione del
CCNL del 24 gennaio 2014, la formazione professionale in edilizia e promuove il miglioramento della sicurezza e dell’igiene del lavoro nei cantieri attraverso una politica attiva della sicurezza e la
formazione delle figure addette (Rls, Rspp, Addetti alle emergenze e ai ponteggi, etc.).
La misura del contributo dovuto all'ente unico per la formazione e sicurezza in edilizia Edilcassa Sicilia è fissato nella percentuale del 0,50% (di cui 0,40% per formazione e 0,10% per Comitato paritetico regionale) da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3, dell’art.25 del CCNL del 24 gennaio 2014, a carico dei datori di lavoro.
Art. 18 - Anzianità professionale Edile
In applicazione degli accordi nazionali del 15/09/2015 e del 10/02/2016 la misura del contributo dovuto per Anzianità professionale Edile è fissato nella percentuale del 1,80%.
Art. 19 - Decontribuzione
Allo scopo di valorizzare le imprese che operano correttamente sul mercato e nello spirito di incentivare sia la regolare contribuzione, sia la corretta denuncia delle ore lavorate, si concorda di individuare un meccanismo di premialità con uno sgravio contributivo. Del beneficio, consistente in un rimborso forfettario pari al 50% del Contributo Cassa Edile a carico dell’impresa (5/6) versato nell’anno amministrativo, ne usufruiranno le imprese che soddisfino i seguenti requisiti:
I. che abbiano denunciato mensilmente alla Edilcassa Sicilia per i lavoratori un numero di ore non inferiore a quello contrattuale (computando come ore denunciate anche le ore di malattia, CIG, ferie e permessi, retribuiti e non retribuiti, nonché congedi entro il limite consentito contrattualmente o dalla legge)
II. che abbiano presentato denunce nominative dei lavoratori occupati soggette a contribuzione per almeno 10 mesi dei complessivi 12 di competenza dell’esercizio amministrativo della Edilcassa
Pagina10
III. che abbiano sempre ottemperato nei termini di 30 giorni dal periodo di paga scaduto al versamento dei contributi e che, comunque risultino in regola con gli adempimenti documentali e contributivi anche per i periodi precedenti
Nell’ipotesi in cui la Edilcassa accerti che l’impresa beneficiaria della decontribuzione abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l’impresa perde totalmente il diritto a tale
04 FEBBRAIO 2019
decontribuzione per tutti i lavoratori denunciati e la Edilcassa provvederà a recuperare l’importo rimborsato all’impresa a fronte della stessa decontribuzione.
L’eventuale riconferma del beneficio al presente articolo sarà discussa entro il 31 dicembre di ogni anno.
Per il solo esercizio amministrativo dal 01/10/2018 al 30/09/2019 e per le sole imprese nuove iscritte il rimborso sarà riconosciuto se saranno soddisfatti i requisiti di cui al punto I. e III., del presente articolo, e se nel periodo intercorrente tra il mese d’iscrizione e il 30/09/2019 non vi sia una sospensione dell’attività, senza lavoratori attivi, superiore a due mesi consecutivi.
Il presente contratto, sottoscritto dalle associazioni datoriali e XX.XX. maggiormente rappresentativi a livello nazione, sottoscrittori del C.C.N.L. per l’artigianato e le piccole e medie imprese edili ed affini, è valido ai fini del riconoscimento della riduzione dall’art. 26, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.
IMPIEGATI Art. 20 - PREMIO DI PRODUZIONE IMPIEGATI
Ai sensi dell’ art. 50 del CCNL 24/01/2014 , il premio di produzione che, a partire
Pagina11
dal 01/01/2011, ha conglobato l’ elemento economico territoriale, risulta fissata nelle seguenti cifre:
1° LIV | 163,39 |
2° LIV | 202,60 |
3° LIV | 215,10 |
4° LIV | 232,78 |
5° LIV | 245,08 |
6° LIV | 294,10 |
7° LIV | 334,95 |
Art. 21 - EVR
La determinazione dell’EVR per gli impiegati avverrà con le stesse modalità previste dall’articolo 12 relativamente agli operai.
Art. 22 - INDENNITÀ DI TRASPORTO
Agli impiegati che prestano la loro opera nella regione Sicilia come da art. 10 del presente accordo.
Art. 23 - MENSA
04 FEBBRAIO 2019
Agli impiegati è dovuto il ticket restaurant o una indennità sostitutiva di mensa nella misura di euro 4,00 per ogni giornata di effettiva presenza.
Il suddetto importo comprende forfettariamente l’incidenza sulla mensa delle ferie, festività, 13°, premio annuo e premio di fedeltà.
Per i cantieri nei quali viene istituita la mensa, si applica il comma 2 del precedente art. 9.
Art. 00 - XXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Per quanto non regolamentato nel presente contratto integrativo si fa riferimento al CCNL del 23 luglio 2008 ed all’accordo nazionale del 24 gennaio 2014.
Art. 25 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA
Il presente Contratto regionale decorre dal 01/02/2019 e avrà validità sino al 31/01/2022, fatto salvo quanto previsto in materia da accordi nazionali e regionali e dal CCNL.
Art. 26 – NORMA TRANSITORIA
Pagina12
Le Parti convengono che nel corso della vigenza contrattuale, si incontreranno periodicamente al fine di verificare la sostenibilità delle prestazioni e delle aliquote previste dal presente Contratto nonché nei casi in cui la contrattazione nazionale e/o accordi intervengano o modifichino materie concordate in sede territoriale.
04 FEBBRAIO 2019
Letto, approvato e sottoscritto.
ANAEPA - CONFARTIGIANATO EDILIZIA Fe.X.X.X.X. - UIL
CNA COSTRUZIONI F.I.L.L.E.A. - CGIL
Pagina13
FIAE CASARTIGIANI F.I.L.C.A. - CISL