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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI E DI SERVIZI AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL PADEL
TITOLO I
NORME GENERALI
ART.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti affida in concessione i lavori di realizzazione di un impianto sportivo per il gioco del padel e la gestione dello stesso una volta realizzato e quindi entrato a far parte del patrimonio indisponibile del comune di Ospedaletti ex art. 826 c. 3 del c.c. – ubicato Strada Vallegrande, che sarà costituito:
- n. 3 campi da gioco
- gradinate con sottostanti locali:
- n.2 spogliatoi;
- n. 1 bagno con antibagno;
- n. 1 ripostiglio
- chiosco bar;
- area giochi bimbi;
n.b. – è oggetto di offerta economica facoltativa la copertura dei campi.
2. I lavori oggetto di concessione, dovranno riguardare: la realizzazione dei tre campi mediante adeguamento dell’esistente terreno da gioco destinato originariamente ad altra disciplina e mai completato, compresa l’installazione di tutte le necessarie attrezzature e la risistemazione della recinzione dell’area e dell’impianto di illuminazione; l’adeguamento e la sistemazione delle aree esterne di collegamento; la realizzazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar.
3. Costituisce altresì oggetto di concessione la prestazione dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di cui al precedente punto 2;
3. Il procedimento di gara per la concessione in oggetto è disciplinato dalle norme contenute nella PARTE III del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART.2 – FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
La presente concessione persegue le sotto elencate finalità, di rilevante interesse pubblico:
a) promozione e potenziamento delle attività sportive, sociali ed aggregative;
b) valorizzazione della rilevanza turistica della struttura;
c) realizzazione di una buona gestione dell’impianto che ne salvaguardi la funzione sociale e contestualmente miri alla valorizzazione del medesimo, il tutto senza oneri finanziari a carico del Comune.
ART.3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
0.Xx durata della concessione è stabilita in anni cinque in considerazione della possibilità di remunerazione dei lavori oggetto di concessione nonché degli eventuali lavori ulteriori oggetto di offerta tecnica in tale lasso di tempo, in base al valore stimato della concessione stessa.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale e per il perimento del patrimonio dato in concessione, l’affidamento della gestione può cessare per risoluzione contrattuale e recesso unilaterale, ai sensi degli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
3.L’area destinata ad ospitare l’impianto sportivo verrà consegnata a seguito della stipula dell’atto di concessione, cui dovrà seguire l’esecuzione dei lavori secondo le tempistiche nel presente capitolato prescritte e definite in sede di offerta.
ART.4 – IMPORTO DEI LAVORI IN CONCESSIONE e CANONE A BASE DI GARA
1.i lavori affidati in concessione hanno il seguente quadro economico:
- adeguamento campo esistente e attrezzatura n°3 campi padel | € 68.900,00 |
- Sistemazioni esterne | € 15.500,00 |
- Realizzazione di un chiosco - bar | € 25.000,00 |
- Realizzazione area giochi per bambini | € 15.000,00 |
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 2.060,00 |
Per un totale di € 126.460,00 oltre IVA 10%.
A titolo di corrispettivo per la realizzazione di tali lavori è riconosciuto all’imprenditore economico il diritto a gestire le opere, con assunzione del relativo rischio operativo.
2.Le spese tecniche relative a tutti gli stadi di progettazione, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza sono stimate in € 11.334,00 oltre iva 22%.
A titolo di corrispettivo per tali servizi è riconosciuto all’imprenditore economico il diritto a gestire le opere, con assunzione del relativo rischio operativo.
3. Sulla base del quadro economico / linee guida posto a base di gara, per la remunerazione dei lavori oggetto di concessione e relativi servizi tecnici si ritiene congrua una durata della concessione stabilita in anni cinque.
3. Il canone annuo da corrispondere al Comune per la gestione del servizio di gestione dell’impianto è determinato dal rialzo offerto dall’aggiudicatario sul canone posto a base di gara, pari ad € 19.000,00 e deve essere corrisposto in due (2) rate uguali semestrali anticipate, da versarsi entro i primi cinque giorni di gennaio e di luglio di ciascun anno. La rata iniziale, proporzionalmente calcolata con riferimento al periodo intercorrente dalla data di aggiudicazione dovrà essere versata prima della stipula del contratto.
4. Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per il pagamento delle rate, il Comune ricupererà le somme spettanti tramite prelievo sulla cauzione definitiva. Resta salva l’applicazione di una penalità nei confronti dell’inadempiente, ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.
5. ll canone determinato in sede di aggiudicazione, sarà sottoposto a revisione annua con un incremento in misura pari all’indice di variazione del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ I.S.T.A.T. che verrà applicato a partire dalla prima mensilità del secondo anno, non appena divenuto disponibile il relativo indice mensile e quindi, presumibilmente, stando alle odierne tempistiche di pubblicazione degli indici, con pagamento dell’aumento per la prima e la seconda mensilità a conguaglio nel mese successivo al calcolo.
6. Il concessionario inoltre dovrà effettuare tutte le spese di investimento inerenti gli interventi a carattere facoltativo oggetto di offerta tecnica, per i quali dovrà possedere idonea qualificazione ai sensi del d. lgs. 50/2016, inserendo l’ammortamento della relativa spesa nel quadro economico finanziario presentato a corredo dell’offerta.
Tali spese di investimento dovranno essere documentate nella loro totalità entro e non oltre 24 mesi dalla stipula del contratto, mediante presentazione delle fatture inerenti la progettazione e l’esecuzione dei lavori, che dovranno corrispondere alle spese di cui ai computi metrici degli interventi presentati in sede di gara. Dovrà essere inoltre presentato certificato di regolare esecuzione redatto da professionista abilitato.
7. Il piano economico – finanziario presentato in sede di offerta dovrà contenere la dimostrazione dell’effettivo ammortamento di tutte le spese di investimento a qualsiasi titolo rientranti nell’offerta, e dovrà, a pena di esclusione, essere asseverato da istituto bancario che garantisca la bancabilità dell’operazione.
ART. 5 - VALORE DELLA CONCESSIONE
0.Xx sensi dell’art. 167 comma 1 del d. lgs. 50/2016 il valore stimato della concessione è stabilito in € 520.000,00 per la durata massima possibile di anni cinque, sulla base del fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato sulla base:
- dell’applicazione della tariffa oraria per l’utilizzo dei campi, come stabilita con deliberazione di G. C. n. 144 del 08.11.2021 , tariffa che risulta pari ad € 40,00, ad un numero di 1.000 ore annue per ciascuno dei tre campi (in media quattro ore giornaliere per 250 giorni annui), e quindi per un totale stimato di 3.000 ore annue, salvo che per il primo anno, per il quale, in considerazione delle tempistiche massime stabilite all’art. 12 del presente capitolato per la realizzazione delle opere, si calcola un periodo di attività pari ad un terzo del totale (1.000 ore).
Il quadro economico redatto dall’aggiudicatario dovrà altresì prevedere anche le entrate derivanti dalla realizzazione di un chiosco bar, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, poiché tali importi, in quanto derivanti da attività strumentali alla gestione dell’impianto, concorrono alla determinazione definitiva del valore della concessione.
ART. 6 - CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO - ASSUNZIONE RISCHIO OPERATIVO
1. Saranno destinati al concessionario i proventi derivanti dalle tariffe per l’utilizzo delle strutture, le entrate da attività ed eventi organizzati dal medesimo concessionario, gli introiti derivanti da pubblicità, ogni altra entrata per eventuali ulteriori servizi all’utenza approvati dal Comune, nonché i guadagni derivanti dall’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar se oggetto di offerta
2. Il concessionario assume completamente il rischio operativo come definito dall’art. 1 comma 2 lett. zz nel caso in cui, in condizioni operative normali, per tali intendendosi l'insussistenza
di eventi non prevedibili, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio oggetto della concessione, con riferimento a tutte le possibili componentI, e precisamente:
- «rischio di disponibilità», legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previsti;
- «rischio di domanda», legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario
deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
- oltre che al «rischio di costruzione», legato alle opera anch’esse oggetto della concessione, e consistente in ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli standard di progetto, aumento dei costi, inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e mancato completamento dell’opera;
3. A fronte del verificarsi di situazioni che concretizzino I rischi come al precedente comma definiti , non potrà essere richiesto al Comune concedente alcun contributo ai fini dell’equilibrio economico –finanziario, salva la necessaria revisione del piano economico finanziario presentato in sede di gara in caso di cause particolarmente rilevanti, non imputabili alla gestione dell’operatore economico.
4. L’attività completa oggetto della concessione di cui al presente capitolato, compresa l’attività correlata di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, dovrà essere annualmente specificatamente rendicontata al Servizio Patrimonio del Comune di Ospedaletti, come segue:
- apposita relazione che riporti i dati dell’utilizzo dei campi, con riferimento alle presenze, suddivise tra atleti, amatori e turisti, ai tornei organizzati e alle manifestazioni collaterali organizzate;
- documentazione contabile per legge prevista per il tipo di soggetto aggiudicatario (bilanci, rendiconti ecc.) con i relative atti di approvazione, deposito ecc., a seconda della natura, da cui si evincano I dati economico finanziari dell’intera gestione, attività di somministrsazione al pubblico di alimenti e bevande compresa, se affettuata, e conseguentemente si possa verificare la rispondenza al piano economico finanziario presentato.
ART. 7– STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. L’aggiudicatario, entro i termini che saranno indicati dalla stazione concedente, dovrà:
a) produrre la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese nella documentazione annessa all’offerta presentata in gara;
b) consegnare la documentazione inerente la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di legge;
c) costituire la garanzia definitiva di cui al successivo art. 8, e presentare le prescritte polizze assicurative;
d) intervenire alla stipulazione del contratto con il Comune di Ospedaletti.
2. La mancata presentazione dei documenti richiesti al precedente comma e/o l’accertamento della insussistenza dei requisiti e degli stati personali richiesti, la mancata costituzione della garanzia definitiva e la mancata stipulazione del contratto da parte dell’aggiudicatario, per cause non imputabili alla Stazione Appaltante, entro i termini stabiliti, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione con facoltà della stazione appaltante di aggiudicare la concessione al secondo classificato.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
4. La stipulazione del contratto deve avvenire nel termine indicato dal Comune, ai sensi di legge.
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ART.8 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. L’aggiudicatario dovrà costituire, per tutta la durata della concessione, una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo complessivo di contratto,costituito dal valore della concessione per anni cinque determinato ai sensi dell’art. 167 del d. lvo. 50/2016, come derivante dal piano economico finanziario presentato dall’aggiugicatario. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 c.7 del d. lgs. 50/2016.
0.Xx garanzia dovrà essere costituita in una delle modalità previste dall’art. 93 del d. lgs. 50/2016, ivi compresa la fidejussione bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio nel ramo cauzione.
3. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
• rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune di Ospedaletti non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
• rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.;
• impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune di Ospedaletti senza alcuna riserva.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata tempestiva costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione da parte della
stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5.Nel caso di inadempienze contrattuali, il Comune di Ospedaletti, sia a fini risarcitori che sanzionatori, potrà avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente: l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del dirigente comunale competente, a seguito di procedura di contestazione che preveda la possibilità di presentazione di scritti giustificativi da parte del concessionario.
0.Xx garanzia definitiva deve essere reintegrata entro 30 giorni dall’introito comunale sia in caso di incameramento parziale che totale.
0.Xx garanzia in oggetto, riferita agli obblighi di corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, viene incamerata per l’importo corrispondente al valore presunto del connesso danno, salva la facoltà del Comune di chiedere in via giudiziale il risarcimento del maggior danno, ovvero, se a fine sanzionatorio, per l’importo corrispondente alla penalità irrogata.
0.Xx caso di risoluzione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune per l’importo del relativo danno presunto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni.
9. Alla verifica della corretta esecuzione dei lavori ed a seguito della presa in carico dei manufatti realizzati, la cauzione definitiva verrà svincolata per la quota attinente tali opere.
ART. 9 – SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
0.Xx concessionario dovrà avere i requisiti per lo svolgimento di tutte le parti della concessione in argomento , e quindi sia quelli per l’esecuzione dei lavori, che del servizio tecnico di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza, che quelli per la gestione dell’impianto sportivo , come individuati nell’allegato B al bando di gara;
2.Potrà sub appaltare a terzi le attività oggetto dell’affidamento secondo il disposto dell’art. 174 del d. lgs. 50/2016, purchè soggetto avente i requisiti morali e tecnico-organizzativi richiesti dalla normativa vigente, secondo la specifica disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del medesimo decreto.
2. Xxxx l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all’Amministrazione Comunale, è vietato:
- modificare la destinazione d’uso degli impianti o di parte di essi e della struttura annessa;
- cedere il presente contratto di concessione.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ – ASSICURAZIONE
0.Xx concessionario esonera il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, provocati nell’esecuzione delle attività oggetto della concessione o comunque verificatisi all’interno del complesso in concessione, nel periodo di efficacia della stessa, restando a completo ed esclusivo carico del primo qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
2. Il concessionario è responsabile per qualsiasi danno causato direttamente all’Amministrazione Comunale o a terzi dal proprio personale addetto al servizio e per ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.
Per quanto sopra il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa per una copertura minima con massimali assicurati non inferiore ad un milione di euro (€ 1.000.000,00).
3. A tal fine, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, l’aggiudicatario deve presentare all’Amministrazione Comunale una polizza assicurativa per responsabilità civile stipulata con primaria compagnia di assicurazione, recante tra l’altro i seguenti periodi:
“La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati all’ente concessionario o terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali egli debba rispondere”.
4. L’assicurazione deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti.
0.Xx concessionario è esclusivamente responsabile dei rapporti dal medesimo tenuti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi nell’ambito della gestione dell’impianto.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1.È facoltà dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere d’indennità e compenso per il concessionario, in caso di reiterate e gravi negligenze, ritardi, inadempienze e scorrettezze comportamentali del concessionario o dei suoi dipendenti o incaricati, qualificate tali dal dirigente comunale competente, e di provvedere al servizio a spese del concessionario inadempiente.
2. Inoltre il Comune, tenuto conto della gravità dei fatti, potrà disporre la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) chiusura dell’impianto e/o sospensione dei servizi ingiustificate e non preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale; nelle ipotesi di forza maggiore e caso fortuito il concessionario dovrà tempestivamente segnalare le ragioni del mancato servizio al Responsabile dell’ufficio patrimonio, e in particolare provvedere, ove oggettivamente possibile, ad avvisare dell’imminente e inevitabile interruzione gli utenti e le associazioni sportive fruitrici dell’impianto, con i tutti i mezzi a disposizione;
b) grave e reiterata violazione degli obblighi, delle norme e delle disposizioni, anche contrattuali, riguardanti l’igiene, la disinfezione, la pulizia dei locali e il decoro dell’intero complesso sportivo-ricreativo, debitamente accertate e notificate;
c) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata, debitamente accertate e notificate;
d) esercizio, nel complesso in concessione, di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale;
e) applicazione di tariffe al pubblico superiori a quelle massime preventivamente approvate dall’Amministrazione Comunale;
g) quando, senza il consenso scritto dell’Amministrazione Comunale, il concessionario ceda ad altri, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
h) quando il concessionario si renda colpevole di frode o in caso di suo fallimento;
i) responsabilità definitivamente accertate in capo al concessionario per gravi violazioni di obblighi e divieti, in materia previdenziale e di sicurezza, previsti a tutela del personale dipendente;
3. Il provvedimento che dispone la risoluzione è posto in essere dal RESPONSABILE DEL Servizio Patrimonio del comune di Ospedaletti a seguito di esame di eventuali scritti giustificativi (ritenuti non accoglibili o irrilevanti), da presentarsi a cura del concessionario entro
un determinato termine, stabilito dal Comune, non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura. Si applica l’art. 176, commi 7 e seguenti del d. lgs. 50/2016.
4. La concessione può essere revocata per rilevanti motivi di pubblico interesse o per gravi motivi di ordine pubblico.
0.Xx concessionario ha l’obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell’affidamento, salvo cause di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
6.Sono causa di scioglimento del rapporto di concessione le ipotesi di estinzione o scioglimento del soggetto giuridico concessionario. Tale scioglimento di rapporto produrrà l’automatico incameramento dell’intero ammontare della cauzione definitiva.
TITOLO II - LAVORI E SERVIZI COMPONENTI LA CONCESSIONE
ART.12 – LAVORI E SERVIZI TECNICI OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. I lavori che, come indicato nell’art. 1 del presente capitolato, compongono la concessione in argomento attengono alla realizzazione di n°3 campi nell’area di Strada Vallegrande meglio individuata nella relazione tecnica allegata al bando di gara, oltre alla sistemazione ed adeguamente delle aree esterne, alla realizzazione di un chiosco per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di un’area giochi per bambini;
2. Correlati a tali lavori vi sono I servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, l’accatastamento dell’opera, nonché il reperimento di tutte le eventuali autorizzazioni afferenti la realizzazione;
3. Il concessionario dovrà possedere i requisiti di carattere tecnico – professionale ed economico - finanziario previsti dal d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori e lo svolgimento dei servizi tecnici, anche eventualmente attraverso l’istituto dell’avvalimento, per quanto consentito, o mediante costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese.
4. Le caratteristiche tecniche dei lavori ed il loro importo risultano dagli elaborati di cui all’offerta tecnica del concessionario.
5. Gli interventi dovranno svilupparsi secondo le seguenti tempistiche massime:
Il termine massimo per la redazione del progetto definitivo e la consegna al Comune di Ospedaletti dello stesso , comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R. 207/10, artt. da 33 a 43), è di complessivi 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto di concessione.
Il termine per la redazione e consegna del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elaborati tecnici prescritti dalla normativa vigente (D.P.R. 207/10, artt. da 33 a 43), è di complessivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’avvenuta approvazione in linea tecnica da parte del Comune del progetto definitivo.
Il termine dei lavori è stabilito in mesi 6 , e quindi 180 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione in linea tecnica da parte del Comune del progetto esecutivo.
Tali tempistiche saranno oggetto di offerta economica che dovrà contenere un cronoprogramma in diminuzione rispetto alle scadenze sopra riportate, cui l’aggiudicatario dovrà quindi attenersi.
6. I lavori trovano esclusivo finanziamento nel riconoscimento al concessionario della gestione dell’impianto per anni cinque, senza possibilità di richiedere al Comune alcun altro compenso, indennizzo o prolungamento dei termini temporali della concesione.
7. Tutte le opere realizzate sono dall’origine proprietà del Comune di Ospedaletti , e precisamente appartengono al patrimonio indisponibile dello stesso, per loro specifica natura e destinazione.
ART.13 – LAVORI E SERVIZI TECNICI FACOLTATIVI OGGETTO DI OFFERTA TECNICA
1. Oltre ai lavori e connessi servizi tecnici di cui all’articolo precedente sono oggetto della concessione in argomento i lavori ed i connessi servizi tecnici facoltativi che il concessionario abbia offerto nell’ambito della propria offerta tecnica, consistent in:
- realizzazione di copertura dell'area destinata ai campi da padel che, indicativamente, sarà realizzata in:
- struttura metallica in acciaio zincato a bagno caldo (Norme UNI EN ISO 1461)composta da arcate reticolari portanti in profilo tubolare in acciaio, collegate tra di loro mediante distanziali e controventature, fissati al suolo tramite staffe a cerniera idoneamente dimensionate;
- telone di copertura in tessuto poliestere, spalmato in PVC su entrambe le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, trattato contro la formazione di funghi e muffe, rinforzato nei punti in cui è prevista una maggiore usura;
- tende di chiusura perimetrali scorrevoli, in tessuto poliestere, spalmato in PVC su entrambe le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, con l’apertura dal centro verso le estremità, di altezza di 4,5 m dal piano suolo, rinforzate da due cancelletti di comando, per la chiusura centrale, e da tubolari in acciaio antivento verticali.
2. L’intervento dovrà avere le caratteristiche tecniche di cui ai progetti di fattibilità tecnica ed economica presenti in sede di gara , salve le eventuali modifiche che, nell’ambito dell’importo offerto, l’amministrazione ritenga di richiedere.
3.L’importo dei lavori facoltativi in argomento dovrà essere contenuto all’interno degli importi massimi di cui all’allegato al bando di gara e verrà remunerato esclusivamente attraverso la gestione dell’impianto per anni cinque, in considerazione del fatto che l’utilizzo dei campi, stante la realizzata copertura, potrà estendersi a 365 giorni annui, con correlato aumento del valore della concessione che dovrà evincersi dal Piano Economico Finanziario presentato dal concessionario. Pertanto, a fronte di tali lavori, non vi sarà possibilità di richiedere al Comune alcun altro compenso, indennizzo o prolungamento dei termini temporali della concessione.
4.Tutte le opere realizzate sono dall’origine proprietà del Comune di Ospedaletti , e precisamente appartengono al patrimonio indisponibile dello stesso, per loro specifica natura e destinazione.
5. Anche per tali opere dovranno intervenire le necessarie approvazioni del progetto definitivo ed esecutivo da parte del Comune e dovranno articolarsi secondo il crono programma presentato in sede di offerta, fermo il termine massimo di mesi 24 dalla stipula del contratto di concessione per la loto ultimazione.
ART.14 – SERVIZI DI GESTIONE OGGETTO DELLA CONCESSIONE – MODIFICABILITA’
1.I servizi oggetto della concessione sono riconducibili alle seguenti sei categorie: (a) gestione delle attività e degli impianti sportivi a favore dell’utenza; (b) attività di custodia delle strutture, degli impianti e dei beni del comune e degli utenti all’interno del complesso; (c) organizzazione di attività sportive e ricreative, (d) organizzazione di altre iniziative ed eventi che siano compatibili con le caratteristiche della struttura e che non ledano l’immagine del Comune concedente; (e) somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nella forma di bar.
2. Tutti i servizi oggetto della concessione devono essere assentiti dall’Amministrazione Comunale e vengono considerati di pubblico interesse. La loro mancata erogazione comporta l’applicazione delle penalità previste dal presente capitolato e nei casi più gravi la risoluzione del contratto di concessione.
3. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi principali (lettera a, comma 1, del presente articolo), eccettuate le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi al concessionario, ricorrendo anche a terzi, per l’esecuzione d’ufficio in danno, a spese dell’inadempiente, oltre all’applicazione delle penalità previste al successivo articolo 26.
ART.15 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
0.Xx concessionario dovrà garantire la gestione del complesso secondo quanto indicato nel presente capitolato con le modalità dallo stesso ritenute più idonee secondo la propria organizzazione e natura giuridica (operatore economico . – associazione sportiva dilettantistica – ecc.) .
2. Qualora venga utilizzato personale dipendente è fatto obbligo per il concessionario di trasmettere all’Amministrazione Comunale:
1) entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, l’elenco nominativo del personale dipendente, con indicazione del contratto di lavoro applicato, comprensivo dei relativi importi tabellari. Detto elenco deve comprendere, inoltre, il nominativo di tutto il personale che opera all’interno dell’impianto con la specificazione per ognuno dei dati anagrafici, delle mansioni affidate e del tipo di rapporto che intercorre con il concessionario: eventuali variazioni devono essere segnalate entro 30 (trenta) giorni dall’evento.
2) entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno solare precedente, dichiarazione sostitutiva attestante l’avvenuto versamento degli esatti contributi per ciascun dipendente.
3.Nel caso di violazioni degli obblighi di cui al presente articolo il Comune concedente potrà irrogare le penalità di cui all’art. 26 e nei casi più gravi disporre la risoluzione del contratto di concessione .
4.Xxx siano comunicati al Comune concedente provvedimenti definitivi giudiziari o di altre autorità competenti in merito a responsabilità del concessionario per violazioni degli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del responsabile del servizio comunale competente il dirigente potrà adottare, tenuto conto della gravità dei fatti, l’apposito provvedimento di risoluzione contrattuale.
ART.16– CONTENZIOSO E CONTROVERSIE
1.L’Amministrazione Comunale di Ospedaletti e l’aggiudicatario dovranno tentare di definire amichevolmente qualsiasi controversia, potenziale o insorta fra loro, quale che ne sia la natura tecnica, amministrativa e giuridica.
2.Nei casi di mancata definizione amichevole delle controversie si ricorrerà al competente Giudice Amministrativo – T.A.R. Liguria.
TITOLO III
MODALITA’ DI GESTIONE E D’USO DEGLI IMPIANTI
ART.17 – GIORNI E ORARI DI APERTURA
0.Xx gestore dovrà presentare al Comune di Ospedaletti , prima della stipula del contratto, l’orario di apertura della struttura sportiva, articolato nei vari periodi dell’anno e con riferimento alle diverse tipologie di utenti.
2.Tale orario dovrà comunque non essere inferiore alle ore stimate per la formulazione del piano economico finanziario predisposto dal concessionario e presentato in sede di gara.
ART. 18 – TARIFFE
1.Per tariffa si intende il corrispettivo pagato dall’utente e di ogni altro onere per la fruizione dei servizi messi a disposizione ed erogati dal concessionario.
2.L’importo massimo delle tariffe applicabili all’Utilizzo del campo è stato determinato con deliberazione di G.C. n.144 del 08.11.2021. Tale importo è liberamente aggiornabile annualmente dal concessionario in conformità e nei limiti delle variazioni ISTAT.
0.xx concessionario oltre a poter praticare tariffe più favorevoli potrà prevedere ogni possibile forma di agevolazione (tramite abbonamenti, convenzioni, accordi e contratti) per qualsiasi categoria di fruitore (utenti singoli, associazioni sportive ecc.).
4. Il tariffario in vigore nonché il calendario e l’orario delle attività devono essere esposti al pubblico, in luogo ben visibile ai frequentatori
ART. 19 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI - RICREATIVI DA PARTE DEL COMUNE DI OSPEDALETTI
Il concessionario si obbliga a mettere a disposizione gratuitamente dell’Amministrazione Comunale di Ospedaletti, per non più di 12 giorni all’anno, l’impianto sportivo per l’organizzazione di attività sportive, sociali, culturali, celebrative – direttamente organizzate dal Comune medesimo, anche coorganizzate insieme a terzi – nei giorni e in orari concordati, senza pregiudizio per le attività già programmate.
ART. 20 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE
1. Il concessionario ha la possibilità di effettuare solo in forma visiva la pubblicità commerciale nelle strutture sportive e aree pertinenziali, sia interne che “a cielo aperto”, oggetto della concessione, osservando tutte le prescrizioni regolamentari e le vigenti leggi disciplinanti la materia.
2. L’installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva commerciale (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, etc.) è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione Comunale nelle aree esterne del complesso. Tale autorizzazione non è richiesta per l’eventuale collocazione di pubblicità visiva commerciale all’interno dei locali chiusi dell’impianto sportivo.
3. Il concessionario è tenuto ad espletare, a propria cura e spesa, tutte le incombenze amministrative per l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
4. Gli introiti derivanti dalla pubblicità commerciale prevista dal presente articolo, spetteranno per intero al concessionario, fermo restando a suo carico l’onere delle imposte determinato dalla legge e dal regolamento comunale.
ART. 21 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Fanno carico al concessionario i seguenti oneri:
a) le spese necessarie per il personale addetto alla sorveglianza, pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune di Ospedaletti da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario ed i propri collaboratori;
b) le spese per i consumi di tutte le utenze;
0.Xx concessionario dovrà procedere a sua cura e spesa agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione.
3. Si precisa che sono a carico del concessionario:
a)le spese di riscaldamento, le spese di energia elettrica, e di erogazione del gas;
c) le spese per materiali di consumo e quant’altro necessiti alla normale attività degli impianti;
d) le spese relative alla pulizia della struttura sportivo-ricreativa affidata, compreso l’approvvigionamento dei materiali necessari: in particolare, il concessionario dovrà eseguire la pulizia di tutti i locali (spogliatoi, campi con relative tribune, etc.) ivi comprese le attrezzature, le vetrate, i percorsi pedonali e gli spazi comuni annessi;
e) l’approvvigionamento dei materiali necessari ai servizi igienici e la quotidiana e ripetuta pulizia di questi ultimi;
f) la tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti;
g) le spese di manutenzione ordinaria;
h) le spese necessarie alla sostituzione di tutte le parti mobili dei campi di gioco, quali reti, segnature ecc e degli impianti di illuminazione;
i) il mantenimento del sistema di chiusura degli spogliatoi;
l) l’apertura e chiusura quotidiana;
m) tutte le spese connesse alla gestione del bar;
ART. 22 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E RAPPORTI COL PUBBLICO.
1.È fatto obbligo al concessionario di improntare l’organizzazione e l’erogazione dei servizi a criteri di efficienza, efficacia, correttezza e cortesia nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il campo sportivo.
0.Xx ogni caso, fanno carico al concessionario i seguenti obblighi:
a) fornire il personale necessario atto a garantire, per tutta la durata della concessione, la perfetta efficienza degli impianti e delle attrezzature, assicurando la sorveglianza degli impianti, la custodia dei beni interni alla struttura, la pulizia dei locali, dei bagni, dei percorsi pedonali e degli spazi comuni;
b) consegnare al Comune, al momento dell’inizio dell’attività, copia della documentazione interna relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro inerente il servizio oggetto della concessione, precisandosi che i servizi oggetto della presente concessione non comportano rischi da interferenza ai sensi di legge. In ogni caso deve essere comunicato al Comune il nominativo del Responsabile della Sicurezza;
c) dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
d) utilizzare e far utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia, vigilando sui corretti comportamenti di coloro che accedono alla struttura;
e) garantire, da parte del proprio personale, dei propri incaricati e dei subconcessionari, l’espletamento delle mansioni previste nonché la corretta conduzione, il controllo e la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti nel rispetto delle modalità definite dal presente capitolato;
f) osservare e far osservare tutte le norme a tutela dell’igiene e della salute pubblica, dell’ordine pubblico e della sicurezza, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventuali danni a persona e cose, causati per fatto o colpa propria o del personale dipendente del medesimo concessionario;
g) permettere ed agevolare le visite e ispezioni periodiche che organi di vigilanza, tecnici, funzionari o incaricati del Comune di Ospedaletti, riterranno di effettuare, anche in ordine alla verifica della corretta manutenzione dei locali e degli impianti affidati in gestione;
h) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative finalizzate alla promozione dello sport proposte dall’Amministrazione Comunale;
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Art. 23 - MANUTENZIONE ORDINARIA A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Per “manutenzione ordinaria” si intendono tutti gli interventi necessari a garantire la conduzione ordinaria e l’ottimale conservazione dell’impianto sportivo e delle strutture annesse delle pertinenze e di tutti i loro impianti termici, elettrici, idraulici, antincendio ecc.
2. Pertanto, sempre a titolo esemplificativo, operazioni minime a cura e spese del concessionario saranno anche le seguenti:
• manutenzione e conduzione da parte di ditta abilitata “terzo responsabile” degli impianti di riscaldamento ( di distribuzione e di adduzione);
• manutenzione e conduzione degli impianti elettrici compresa la periodica verifica degli impianti di messa a terra e l’integrità di tutti i punti luce, degli apparati diffusori luminosi, con la tempestiva sostituzione dei componenti minuti, ad es. interruttori, placche lampade fulminate o plafoniere/fari guaste per normale usura;
• manutenzione ordinaria delle strutture edili (campi, tribune, percorsi di accesso, spogliatoi) ;
• manutenzione e conduzione a mezzo di ditta abilitata, di tutti i presidi antincendio con obbligo di riparazione/sostituzione delle parti guaste per usura, per danni dall’attività sportiva o per normale usura;
• manutenzione delle attrezzature sportive;
• disponibilità continua ed impiego di prodotti per la pulizia e la disinfezione degli ambienti interni (con particolare riguardo ai servizi igienici, alle docce, agli spogliatoi, agli spazi comuni ed ai pavimenti in generale) ed esterni;
• mantenimento, cura e costante pulizia di tutte le aree verdi, dell’area giochi, del chiosco;
• particolare attenzione dovrà essere posta dal concessionario al rispetto di un apposito piano di pulizia dei locali di pertinenza del campo, all’interno del quale dovranno essere garantiti i seguenti interventi,
- pulitura e lavaggio con attrezzature e prodotti adeguati dei servizi igienici e dei pavimenti;
- svuotamento e pulizia di cestini, bidoni, etc.;
- lavaggio e pulitura dei vetri;
- disinfestazione e derattizzazione.
ART. 24 – MANUTENZIONE PROGRAMMABILE
1. Il Concessionario dovrà eseguire nell'immobile, a propria cura e spese, tutte le opere e attività di riparazione guasti dovuti ad usura, normale consumo o danni anche dovuti all’utenza o a pratica dell’attività sportiva (opere anche migliorative della funzionalità dell’impianto) con esclusione della riparazione/sostituzione dei grandi componenti (es. corpo caldaia, centraline elettroniche, interi complessi di impianti o loro parti significative, opere edili significative, a carico del Comune).
2. Il concessionario, mediante l’espletamento continuo delle attività di manutenzione, rispetta l’obbligo di garantire che all’atto della riconsegna della struttura data in concessione, la stessa si presenti nel suo complesso almeno nelle stesse condizioni di conservazione e regolare funzionamento al tempo della consegna.
3. Gli interventi di manutenzione sugli impianti tecnologici saranno soggetti a preventiva intesa con il Settore Tecnico comunale, a cui dovrà essere successivamente inviata la documentazione finale (dichiarazione ditta abilitata, certificati di regolare esecuzione, schede e caratteristiche componenti della riparazione/sostituzione effettuata).
4. Fuori dai casi di cui al comma precedente le attività di manutenzione straordinaria sono disciplinate come segue:
a) tutte le attività di manutenzione straordinaria (sia quelle programmate che quelle non programmate derivanti da cause di forza maggiore, non prevedibili) sono a carico del Comune concedente;
b) dette attività di manutenzione straordinaria programmabili verranno comunicate preventivamente dal Comune al concessionario ed eseguite, nei limiti del possibile, nei periodi di prevista chiusura dell’impianto;
c) gli interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari a seguito di cause di forza maggiore, o comunque di eventi non prevedibili, potrebbero comportare la chiusura temporanea dell’impianto e/o la sospensione delle attività;
d) ogni altra attività di manutenzione straordinaria non espressamente indicata nel presente articolo è a carico del Comune concedente.
6. In tutte le ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non potrà essere avanzata da parte del concessionario alcuna pretesa indennitaria o risarcitoria, fatti comunque salvi i suoi diritti al risarcimento per eventuali danni derivanti da comportamenti colposi dell’Ente concedente.
ART. 25 – VIGILANZA E CONTROLLO
1. Il Comune si riserva, a mezzo di proprio personale incaricato, di effettuare la vigilanza ed il controllo sui lavori e sui servizi affidati in gestione al concessionario, al fine di verificare l’esatto adempimento degli obblighi e degli oneri previsti dalla concessione in oggetto.
2. Qualora vengano riscontrate irregolarità nell’utilizzo degli impianti o inadempienze nei compiti di gestione affidati, il concessionario, dietro ordine di esecuzione del Comune, sarà tenuto ad adempiere immediatamente. In caso di persistente inadempimento il competente ufficio comunale diffiderà il concessionario ad adempiere entro un determinato termine, con facoltà dell’Ente di applicare le penalità di cui all’articolo successivo in caso di inottemperanza alla diffida stessa e ferma rimanendo la possibilità di risoluzione contrattuale nei casi più gravi, come previsto dal presente capitolato.
ART. 26 – PENALITÀ
1. In caso di inadempienza o inosservanza degli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, oltre a restare obbligato ad adempiere (ove l’adempimento sia ancora utile e possibile) in un termine stabilito dal Comune, pena l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00 per singola contestazione, elevata per iscritto dal responsabile del servizio patrimonio comunale o dalla polizia municipale. La sanzione è comminata con provvedimento scritto del citato responsabile del servizio.
2. Nel provvedimento sanzionatorio saranno anche indicati e posti a carico del concessionario i costi eventualmente sostenuti dall’Amministrazione comunale per l’esecuzione delle necessarie attività poste in essere in via sostitutiva e per l’esecuzione delle altre operazioni e attività conseguenti e/o connesse all’inadempimento, debitamente documentate.
3. L’irrogazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza o della inosservanza, da parte del responsabile comunale del servizio patrimonio, rispetto alla quale il concessionario potrà far seguito con la presentazione di controdeduzioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. In caso di presentazione di dette controdeduzioni il funzionario sarà tenuto ad esaminarle e, in caso di loro non accoglimento, a esporre nel provvedimento sanzionatorio le relative motivazioni.
4. L’ammontare della singola sanzione o della somma di più sanzioni sarà prelevato, senza ulteriori procedure, direttamente a valere sulla cauzione definitiva che, nel termine di trenta giorni, deve essere reintegrata dal concessionario.
ART. 27 – COOPERAZIONE
Il concessionario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto al competente ufficio comunale, tutte quelle circostanze, fatti e situazioni che, rilevati nell’espletamento delle mansioni affidate, possono impedire il regolare svolgimento del servizio e/o cagionare danni a persone e cose.
ART. 28 – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Il concessionario, alla fine di ciascun anno sportivo , e comunque entro il 30 agosto di ogni anno, è tenuto a presentare all’Ufficio Patrimonio del Comune
- una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente;
- il rendiconto economico (entrate e uscite derivanti dalle attività di cui sopra) o il proprio bilancio, se tenuto alla presentazione in forza della propria natura giuridica;
Con uguale scadenza potranno essere presentate eventuali proposte di modifica delle tariffe in vigore, che dovrà essere assentita dell’ente con propria deliberazione.
ART. 29 – RICONSEGNA DEGLI IMMOBILI SPORTIVI-RICREATIVI
1. L’atto di riconsegna dell’impianto sportivo e sue pertinenze nonché delle strutture annesse strumentali e tecnicamente connesse alla miglior organizzazione del servizio (locali spogliatoio e locale bar, se presente), deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell’affidamento, susseguente alla ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
2. Salvo il normale deperimento dovuto all’uso corretto di cui al presente capitolato ogni danno accertato comporta per il concessionario l’obbligo di risarcimento dello stesso.
3. L’Amministrazione Comunale non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
TITOLO IV
ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA FORMA DI BAR
ART 30 – ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR)
1. Nella complesso sportivo oggetto della concessione dovrà essere collocato un chiosco bar, con le caratteristiche indicate nell’allegato A al Bando di gara e meglio dettagliate nei documenti dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario. Tale struttura dovrà essere destinata all’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande nella forma di bar, ai sensi della legge regionale n. 1 del 2 gennaio 2007 e s.m.i., quale attività strumentale e tecnicamente connessa con il servizio affidato in concessione e pertanto il concessionario ha l’onere e l’obbligo di provvedere all’attivazione e al buon funzionamento di detta attività per tutta la durata della concessione, direttamente o tramite soggetto preposto avente i necessari requisiti morali e professionali come stabiliti dalle leggi di settore.
2. Qualora il concessionario sia una Associazione Sportiva Dilettantistica l’esercizio da parte della stessa di una attività commerciale comporterà l’obbligo di iscrizione al
Registro Imprese presso la Camera di Commercio e l’apertura della partita IVA, con tutti i connessi obblighi in materia contabile e fiscale, adempimenti che dovranno essere comprovati in sede di presentazione della SCIA commerciale o comunque all’effettivo avvio dell’attività.
3. L’attività dovrà essere svolta previo possesso dei prescritti titoli abilitativi. La SCIA e la notifica igienico-sanitaria, rispettivamente ai sensi della citata legge regionale e del Regolamento CE n. 852/2004, devono essere presentate al Comune dal concessionario, che avrà quindi l’onere di allestire la struttura destinata all’attività in argomento, a propria esclusiva cura e spese, in modo idoneo ai fini dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge.
4. Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.
5. Il concessionario deve rispettare, oltre alla vigente disciplina legislativa in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, riterrà opportuno impartire al fine di salvaguardare il pubblico interesse.
6. Il chiosco bar , oggetto di offerta, all’atto stesso della realizzazione entra a far parte del patrimonio indisponibile del comune di Ospedaletti, quale elemento funzionale alla miglior fruibilità da parte de pubblico dell’impianto sportivo correlato. Come tale, ancorchè aperto al pubblico, senza specifica destinazione di circolo, dovrà osservare gli orari di apertura dell’impianto sportivo ed essere gestito del medesimo concessionario direttamente, ancorchè mediante un preposto che possegga i necessari requisiti o affidato in sub concessione ex art. 174 d. lgs. 50/2016, fermo il fatto che il concessionario rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate.
7. Il funzionamento dell’esercizio è regolato autonomamente dal gestore e deve essere convenientemente dotato di prodotti di abituale consumo e di buona qualità, tenuto con la massima pulizia, igiene e decoro nonché dotato di personale in regola con i permessi sanitari. I prezzi dei prodotti in vendita e copia della scia con gli estremi dell’avvenuta trasmissione al Comune – SUAP devono essere esposti in luogo ben visibile.
8. È fatto divieto assoluto di posizionamento nel bar di slot machine o apparecchi da gioco comunque denominati, con vincita in denaro.
9. Eventuali attività correlate all’attività di somministrazione dovranno rientrare sempre nei canoni di decoro e di rispetto dei luoghi.
10. La diffusione di musica all’esterno potrà avvenire nel rispetto degli orari stabiliti con ordinanza sindacale e dalle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico.
11. Eventuali intrattenimenti/spettacoli potranno essere organizzati nei limiti di disponibilità degli spazi assegnati, fermo rimanendo l’obbligo dell’ottenimento delle eventuali necessarie autorizzazioni, a cura e spese del titolare dell’esercizio di somministrazione.
12. Gli intrattenimenti musicali di carattere accessorio rispetto alla normale attività di somministrazione non comportano rilascio di autorizzazioni.
13. Ferma rimanendo l’applicabilità delle sanzioni e delle modalità procedurali di cui all’art. 26 per singoli inadempimenti contestati al concessionario, si stabilisce, in relazione alle ipotesi di chiusura o sospensione dell’attività commerciale in oggetto, non giustificata dal Comune, l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di € 100 per ogni giorno di inattività.
TITOLO V CLAUSOLE FINALI
ART. 31 –SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE
1. All’aggiudicazione della concessione in oggetto seguirà la stipulazione del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa.
2. Sono a carico del concessionario:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse, nessuna eccettuata od esclusa, inerenti e conseguenti all’espletamento della procedura di gara ed alla stipula del contratto;
b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad altri enti territoriali per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio in affidamento;
ART. 32 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta si intende autorizzato il trattamento dei dati personali del soggetto concorrente. Ai sensi di legge i dati personali contenuti e raccolti saranno trattati nei limiti in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della procedura di aggiudicazione e per l’esecuzione del contratto.
ART. 33 – DISPOSIZIONI FINALI - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Il concessionario, oltre all’osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, avrà l’obbligo di osservare e fare osservare dal personale addetto tutte le disposizioni di legge e regolamentari in vigore o che venissero emanate durante il corso della concessione, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti comunali, nelle ordinanze municipali e nei provvedimenti che altre autorità competenti possono emanare in materia, con particolare riferimento a quelle aventi rapporto con i servizi oggetto della concessione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale in materia.
X.xx Il Responsabile del Servizio Patrimonio / ll.pp. del Comune di Ospedaletti
Arch. Xxxxxxx Xxxxx