ART. 1 DEFINIZIONI
Condizioni Generali di Contratto per la somministrazione di Energia Elettrica (CGC)
Allegato 1
ART. 1 DEFINIZIONI
Parti: X3Energy S.p.A. ed il Cliente. Cliente: è il soggetto richiedente la somministrazione di Energia Elettrica come identificato nella proposta di contratto. Autorità: Autorità per l’energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Delibera/e: si intendono le delibere dell’Autorità. Trasporto: servizio di trasporto trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione. Distributore Elettrico (o Distributore): soggetto esercente, in regime di: concessione, l’attività di distribuzione e misura dell’energia elettrica, alla cui rete e connesso il PoD del Cliente. Contatore Elettrico: insieme delle apparecchiature poste presso il PoD atte a misurare l’energia elettrica prelevata. Punto di prelievo o Punto di Fornitura (di seguito anche PoD o PdP): punto/i, in cui il Distributore consegna l’energia oggetto della somministrazione di cui al presente Contratto (di seguito, “Contratto”) al Cliente; Indirizzo di fornitura: recapito presso il quale il Cliente beneficia della somministrazione di energia elettrica oggetto del Contratto. Indirizzo invio fatture: recapito presso il quale il Cliente richiede di ricevere la corrispondenza commerciale. Terna: Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., la società responsabile della trasmissione e del dispacciamento dell’energia elettrica sulla rete ad alta ed altissima tensione.
ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
X3ENERGY S.p.A. P.Iva 04606320960 (“X3E” o “Fornitore”) - sede legale in via Stamira D’Ancona, 27 - 00000 Xxxxxx - si impegna a somministrare al CLIENTE l’energia elettrica destinato ai Punti di Fornitura individuati nella Proposta di Contratto.
ART. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
3.1 Le clausole contrattuali, unitamente alle presenti condizioni generali di contratto nonché agli allegati alla proposta di contratto, costituiscono il “Contratto”. I termini e le modalità contenuti nel Contratto costituiscono le complete intese intercorse tra le Parti e sostituiscono tutti gli eventuali precedenti patti intercorsi tra esse con riferimento alla materia regolamentata
3.2 Il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a X3E perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.
3.3 Il Contratto si intende perfezionato nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione scritta da parte di X3E, entro 45 giorni (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto, a mezzo raccomandata a/r, tramite SMS, email, ovvero qualunque altro mezzo idoneo. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a X3E a mezzo raccomandata a/r.
3.4 Nel caso in cui il Contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della documentazione contrattuale il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza alcun obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a X3E a mezzo raccomandata a/r.
3.5 X3E si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di Energia Elettrica nel caso in cui il Cliente fornisca i propri dati in modo incompleto e non corretto.
3.6 L’esecuzione del contratto resta subordinata al fatto che, al momento in cui X3E richiede al Distributore l’attivazione della fornitura presso il Punto di prelievo, o in qualsiasi momento comunque precedente all’inizio effettivo della fornitura, il Punto di prelievo non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso.
3.7 Il Cliente è consapevole che X3E avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale del Cliente, senza alcun onere di motivazione dell’eventuale mancata accettazione e senza che la mancata, o ritardata accettazione possa determinare qualsivoglia responsabilità in capo a X3E.
ART. 4 DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE
4.1 Il Contratto ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica. Successivamente la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle Parti all’altra mediante raccomandata a/r. e con un preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza iniziale o prorogata.
4.2 X3E avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica per l’anno successivo comunicandole al cliente entro il termine di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del contratto, mediante raccomandata a/r. ovvero comprendendo la comunicazione direttamente in fattura. Qualora il Cliente non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 4.1, il presente Contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art.15, si intenderanno inserite automaticamente nel presente Contratto.
4.3 Qualora la data di effettivo inizio della fornitura di energia elettrica, limitatamente al singolo PoD, non coincidesse con la data indicata nella Proposta di Contratto o, per cause non imputabili a X3E, la decorrenza della fornitura, limitatamente al singolo PoD, non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di distribuzione al medesimo PoD, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. In tal caso X3E non sarà responsabile di eventuali danni subiti dal Cliente, derivanti dal ritardo dell’inizio della fornitura. X3E provvederà ad informare tempestivamente il Cliente dell’eventuale nuova data di avvio e delle cause dell’avvenuto ritardo mediante idonea comunicazione.
ART. 5 DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI
5.1 Il prezzo è riportato nell’allegato Condizioni Economiche ed è da intendersi, salvo diverso accordo contrario, al netto delle componenti tariffarie previste dal vigente quadro normativo e relative ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia, ivi comprese le componenti A, UC, MCT. A copertura degli oneri di sbilanciamento sostenuti da X3E e dell’attività da esso svolta nell’ambito della programmazione delle somministrazioni ai propri clienti, sarà addebitato al Cliente un onere forfetario fisso paria a 0,002 €/kWh, applicato all’energia prelevata da quest’ultimo maggiorata delle perdite.
5.2 Tutte le componenti di cui all’articolo 5.1 sono da intendersi a carico del Cliente e verranno applicate ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun PoD ed alle relative perdite di rete, salvo diversa disposizione espressa nelle Condizioni Economiche. Tali componenti verranno aggiornate secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle Autorità Competenti.
5.3 Sono a carico del Cliente eventuali costi ed oneri nonché eventuali spese amministrative comunque dovute al Distributore per l’attivazione/riattivazione della fornitura, ovvero per l’apertura del Gruppo di Misura.
5.4 Qualora, in xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx , xx dovessero verificare modifiche che comportino delle variazioni dei corrispettivi passanti di cui al precedente 5.2 X3E provvederà alla relativa fatturazione del mese successivo a quello dell’avvenuto cambiamento.
5.5 Qualora, in vigenza del presente contratto, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del Cliente, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, X3E provvederà ad automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello di avvenuta modifica o sostituzione del misuratore, i prezzi riportati nella Condizioni Economiche per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.
5.6 Il valore mensile del fattore di potenza per ogni PoD non deve esser inferiore a 0,9 induttivo (ossia il prelievo di energia elettrica reattiva deve essere inferiore al 50% dell’energia elettrica attiva consumata nel mese da ogni Punto). Eventuali scostamenti saranno regolati secondo tariffa del Distributore.
5.7 Contestualmente agli importi di cui ai precedenti paragrafi, potranno essere inseriti direttamente in fattura - su specifica autorizzazione del Cliente - i corrispettivi per eventuali ulteriori servizi o prodotti aggiuntivi acquistati dal Cliente.
ART. 6 DISPACCIAMENTO E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA
Con la sottoscrizione della Proposta di Contratto e dei suoi allegati, il Cliente conferisce irrevocabilmente, in via esclusiva e a titolo gratuito a X3E per la durata del Contratto: (i) mandato senza rappresentanza affinché sottoscriva e gestisca, anche indirettamente, in nome proprio e nell’interesse del Cliente il contratto di dispacciamento dell’energia elettrica (come prescritto dalla disciplina regolamentare) con il gestore della rete, attualmente Terna, e il contratto di trasporto relativo al/i PoD con il Distributore avente ad oggetto la prestazione del servizio di Trasporto per conto del Cliente, inclusa la gestione dei dati di misura e a porre in essere tutto quanto necessario e opportuno a tal fine. Tale mandato si intenderà accettato da X3E con la comunicazione di accettazione della proposta di Contratto; (ii) mandato con rappresentanza ad accettare in nome e per conto del Cliente le condizioni tecniche predisposte dal Distributore o a sottoscrivere, o far sottoscrivere anche ad un terzo soggetto, il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica, che disciplina il servizio di connessione degli impianti e apparecchi elettrici del Cliente alla rete del Distributore Elettrico, funzionale all’erogazione del servizio di Trasporto; (iii) mandato senza rappresentanza per inoltrare al Distributore eventuali richieste inerenti la prestazioni di cui all’Allegato A della delibera AEEG n.198/11 (“Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo 2012-2015”). X3E, in conformità a quanto previsto dall’art. 1715 del Codice Civile, risponderà nei confronti del Cliente per i soli fatti ad essa direttamente imputabili e in relazione all’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali e non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dai contratti e dalle richieste di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii). Relativamente a tutte le richieste sopra indicate X3E si riserverà di addebitare al Cliente un corrispettivo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Delibera 156/07, come aggiornato di volta in volta dalla normativa. X3E, previa accettazione da parte del Cliente degli eventuali preventivi relativi alle prestazioni del Distributore, inoltrerà a quest’ultimo ogni altra richiesta relativa a prestazioni di sua competenza per conto del Cliente. È fatta salva la facoltà del Cliente di rivolgersi al Distributore ove previsto dalla normativa vigente.
ART. 7 MODALITA’ DI CONSEGNA DELL’ENERGIA ELETTRICA
7.1 L’energia elettrica oggetto del contratto è immessa ella rete nazionale dai fornitori di X3E, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art.12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni.Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione sono regolati dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il Cliente ed il Distributore al quale ogni punto di prelievo del Cliente è collegato. In particolare sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l’avvio ed in corso di fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna e/o del Distributore, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, scioperi, a disposizioni delle competenti autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento danni e risoluzione del contratto. La fornitura di X3Eai PoD del Cliente non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal Contratto né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso di X3E.
7.2 Per quanto espressamente previsto al precedente articolo, X3E quale “cliente grossista” ai sensi dell’art.2 del D.lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall’energia somministrata, essendo la stessa X3E, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.
7.3 Nel caso in cui il Cliente non sia proprietario dell’immobile il cui impianto è fornito in esecuzione del presente Xxxxxxxxx, dichiara che il proprietario di detto immobile ha autorizzato la stipula del contratto.
7.4 X3E su richiesta del Cliente o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i punti di Prelievo del Cliente, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica la spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il Cliente sarà altresì tenuto a comunicare a X3E, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare a X3E stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva saranno addebitati al Cliente.
ART. 8 IMPOSTE
Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da X3E all’amministrazione finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o dichiarazioni inesatte o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere a X3E saranno oggetto di rivalsa da parte di quest’ultima nei confronti del Cliente stesso. Tali sanzioni e/o oneri saranno eventualmente addebitati al Cliente in fattura.
ART. 9 RILEVAZIONE DEI CONSUMI, MODALITA’ FATTURAZIONE E PAGAMENTO
9.1 Il Distributore è responsabile dell’attività di misura dei consumi;
9.2 Qualora i dati di misura comunicati dal Distributore non fossero disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: consumo annuo o dato storico comunicato dal Distributore, stima di X3E sulla base dei consumi annui comunicati dal Cliente nella Proposta di Contratto. Al ricevimento dei consumi effettivi X3E provvederà ad effettuare i conguagli.
9.3 In caso di presunti errori di misura, in conformità a quanto previsto dalla condizioni tecniche relative al servizio di trasporto, potrà essere richiesta al Distributore la verifica del misuratore.
9.4 Le fatture avranno di norma periodicità mensile e nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera n.229/01 e successivi aggiornamenti.
9.5 Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato entro 20 (venti) giorni dalla data di emissione delle stesse tramite addebito SEPA. Nel caso in cui X3E abbia riscontrato, e notificato al Cliente via mail, un errore di compilazione dei dati per l’allineamento elettronico archivi , ovvero questi siano stati variati senza preventiva comunicazione, e il Cliente non abbia rettificato in tempo utile per l’addebito nella prima fattura, il pagamento avverrà tramite Bonifico Bancario con un aggravio di costo dell’energia pari a 0,0015 €/kWh fatta salva la facoltà per X3E , in caso reiterato fallito allineamento, di risolvere il presente Contratto.
9.6 Per patto espresso tra le Parti, qualunque contestazione fosse sollevata dal Cliente o dovesse comunque insorgere tra le parti, non potrà sospendere o ritardare l’obbligo del Cliente di pagare alla date fissate le somme dovute, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
ART.10 RITARDO PAGAMENTI - PROCEDURA DI SOSPENSIONE SOMMINISTRAZIONE
10.1 In caso di inosservanza dei termini di pagamento previsti dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 12.5, il Cliente dovrà corrispondere a X3E, senza necessità di intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti, calcolati su base annua, nella misura prevista dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
10.2 L’eventuale pagamento del Cliente a seguito di solleciti di X3E dovrà essere comunicato con le modalità che saranno indicate sulle relative comunicazioni di sollecito.
10.3 Nel caso di morosità del Cliente, dal giorno successivo alla data di scadenza del mancato pagamento, X3E potrà effettuare la costituzione in mora del Cliente, con comunicazione scritta inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recante le indicazioni previste dalla normativa vigente e dalle pertinenti delibere dell’Autorità. Decorsi dieci giorni dall’invio al Cliente di tale costituzione in mora e salvo il caso in cui il debito del Cliente abbia valore inferiore o pari a quello dell’eventuale garanzia prestata ai sensi del successivo art. 11 o a quello dell’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione, X3E potrà richiedere la sospensione della somministrazione presso il /i Pod Resta inteso che il Cliente sin d’ora manleva X3E da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al Cliente dalle procedure di cui al presente art. 10.3 e che X3E potrà sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta, manomissione e/o rottura dei sigilli dei gruppi di misura ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto.
10.4 X3E avrà diritto a richiedere al Cliente il rimborso delle spese postali relative a eventuali solleciti di pagamento ed alla costituzione in mora nonché il pagamento del contributo di disattivazione ed eventuale riattivazione della somministrazione di energia elettrica, nel limite del costo sostenuto per tali operazioni.
ART.11 GARANZIE
11.1 X3E ha facoltà di richiedere al Cliente il rilascio, a garanzia del pagamento, una fideiussione bancaria a prima domanda (conforme al testo che X3E trasmetterà al Cliente) ovvero il versamento di un deposito cauzionale, pari a : a) tre mensilità se il cliente ha una potenza impegnata maggiore di 100 kW, b) due mensilità se il cliente ha una potenza impegnata compresa tra 100 e 15 kW, c) una mensilità se il cliente ha una potenza impegnata inferiore a 15 kW.
11.2 In caso di escussione totale o parziale , detta garanzia dovrà essere ricostituita entro 10 (dieci) giorni dalla data di notifica dell’escussione, X3E avrà altresì il sopraccitato diritto indipendentemente dal consumo annuo del Cliente anche in caso di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di sua insufficiente solvibilità finanziaria, in base a criteri di giudizio maggiormente diffusi.
11.3 Il deposito cauzionale verrà trattenuto da X3E per tutta la durata del Contratto e restituito, maggiorato degli interessi legali, non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto.
ART.12 RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Fatto salvo il diritto di ripensamento di cui all’articolo 3.3 e 3.4, il Cliente può esercitare unilateralmente il diritto di recesso senza oneri in qualsiasi momento della fornitura, a mezzo raccomandata a/r o pec anche per il tramite del nuovo fornitore, con un preavviso di 3 mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione. Nel caso in cui il cliente sia titolare anche di un solo punto connesso in media o alta tensione, il termine di preavviso per il recesso è, salvo diversa pattuizione, di 12 mesi a decorrere al primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
12.2 Resta inteso che nei casi di mancato rispetto delle tempistiche di preavviso previste, X3E, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al cliente, per ciascuna fornitura, una penale determinata come segue: a) per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, la penale è costituita da un importo fisso di € 80 e da un ulteriore importo da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 € per ogni kW di potenza disponibile; b) per le forniture di energia elettrica con potenza superiore a 17 kW, la penale è costituita da un importo fisso di € 150 e da un ulteriore importo da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 25 € per ogni kW di potenza disponibile.
12.3 Ciascuna delle parti ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare mezzo raccomandata all’altra parte qualora, relativamente a quest’ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a) impossibilità a procedere alla somministrazione dell’energia elettrica a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a X3E, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di X3E nei confronti del Cliente, b) parziale pagamento delle fatture, o ritardata pagamento delle stesse superiore a 20 giorni. In tale ipotesi X3E avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno, c) Mancata finalizzazione per più di una fattura emessa della procedura di allineamento archivi elettronici RID per cause imputabili al Cliente, d) Mancata costituzione o reintegro delle garanzie ai sensi dell’articolo 11
12.4 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, X3E avrà facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui il Cliente si renda inadempiente ad una delle seguenti previsioni: articolo 10, articolo 11, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
12.5 Salvo ogni eventuale ulteriore diritto, X3E avrà, inoltre facoltà di risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso, mediante comunicazione scritta, nel caso in cui: a) il Cliente sia posto in liquidazione ovvero sia dichiarato fallito o assoggettato a procedure prefallimentari, concorsuali o comunque sostitutive della dichiarazione di fallimento; b) al Cliente venga applicata, anche con decisione non definitiva ovvero cautelare, una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) il Cliente commetta una frode in danno di X3E; d) si sia verificata una manomissione o rottura dei sigilli dei gruppi di misura; e) il Cliente utilizzi gli impianti in modo non conforme alla normativa, anche tecnica, vigente; f) la mora del Cliente nel pagamento dei corrispettivi dovuti in forza del Contratto sia superiore a 30 (trenta) giorni.
12.6 Nel caso di risoluzione del presente Contratto è fatto divieto al Cliente di consumare ulteriormente energia e l’ulteriore consumo dovrà considerarsi effettuato contro la volontà di X3E con ogni conseguenza di legge.
ART.13 FORZA MAGGIORE
Ai sensi del Contratto, per “Forza Maggiore” si intende esclusivamente ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca, tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la somministrazione da parte di X3E o il prelievo da parte del Cliente fintantoché la causa di Forza Maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. In presenza di causa di Forza Maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel Contratto, nonché, fatto salvo quanto sopra previsto, per qualsiasi danno o perdita sopportata dall’altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano affetti da causa di Forza Maggiore e per il periodo in cui sussista tale causa. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.
ART.14 CESSIONE
Il cliente consente fin d’ora la cessione del Contratto da parte del Fornitore ad altra società partecipata o controllata da X3E. La cessione sarà comunicata dal Cliente entro 60 giorni dalla sua validità e sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato. In tal caso la richiesta in forma scritta del Cliente finale dovrà essere esercitata secondo la modalità e i termini di cui all’invio del recesso. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e s.m.i.
ART.15 MODIFICHE
15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.
15.2 Durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, X3E si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con preavviso di 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo del giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall’invio effettuato da parte dell’esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata “Proposta di modifica unilaterale di contratto”, conterrà: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, b) l’illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, c) la decorrenza della variazione proposta, d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri, 6) l’illustrazione che il cliente finale, qualora avesse diritto al servizio di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo
ART.16 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti inerenti il Contratto devono essere trasmesse per iscritto. Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad X3E, entro i termini previsti dalla normativa vigente qualunque variazione inerente il Punto di Prelievo.
ART.17 ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al Contratto è quella Italiana, Il foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il fornitore ed il cliente è quello di Parma.
Infomativa trattamento dati personali Allegato 2
Il trattamento da parte di X3E dei dati personali del Cliente, il cui conferimento è condizione essenziale per la conclusione ed esecuzione del Contratto, avverrà nel rispetto del D. lgs.n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Codice”) ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei necessari rapporti con il Distributore ed il Trasportatore ai soggetti ai quali tali dati potranno essere a tal fine comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie. I dati personali del Cliente, previo espresso consenso del Cliente stesso indicato nell’apposito riquadro del Modulo, potranno essere trattati anche per la progettazione e l’attuazione di iniziative commerciali e ricerche di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell’offerta di X3E. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità indicate al presente paragrafo è facoltativo e l’eventuale mancato consenso non pregiudica l’esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. X3E, quale Titolare del trattamento dei dati personali del Cliente, è abilitata senza necessità di preventivo consenso del Cliente a trattare i dati personali nei casi stabiliti dal Codice (art. 24). I dati, assoggettabili a tutti i trattamenti di cui all’art. 4 del Codice, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati atti a consentire la loro raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione, verranno trattati dalle funzioni aziendali preposte alla gestione operativa, amministrativa e contabile del rapporto commerciale, il cui personale è specificatamente incaricato del trattamento e opportunamente istruito al fine di garantire
la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti degli stessi dati. Il trattamento di tutti i dati sarà effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione degli stessi strettamente correlate agli obblighi, ai compiti, alle finalità descritte dalla presente informativa. I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. I dati saranno altresì comunicati a imprese terze che svolgeranno per conto di X3E compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa e saranno designate quali responsabili del trattamento oppure opereranno in totale autonomia come distinti titolari del trattamento; si tratta, in particolare, di società che svolgono interventi tecnici sugli impianti, attività di acquisizione e di gestione della clientela, incasso pagamenti, trasmissione, stampa, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni e dei documenti alla clientela, archiviazione dei documenti relativi ai rapporti intercorsi con i Clienti, revisione contabile e certificazione di bilancio, analisi del grado di soddisfazione dei Clienti. Il Cliente potrà esercitare, in conformità agli articoli 8 e 9 del Codice, i diritti di cui all’articolo 7 del Codice stesso. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da X3E in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi. Il Titolare del trattamento dei dati è X3Energy S.p.A con sede legale in Milano (MI) via Stamira d’Ancona, 27 presso la sede operativa di viale Mentana, 41 43121 Parma. Il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 196/03 è X3Energy S.p.A con sede legale in Xxxxxx (XX) xxx Xxxxxxx x’Xxxxxx, 00.
Mandato SDD Allegato 3
In caso di disposizione SEPA Direct Debit (SDD) bancaria, il titolare del conto corrente (“Titolare”) autorizza l’azienda di credito a provvedere al pagamento di tutti gli ordini d’incasso elettronici inviati da X3E addebitando al conto corrente indicato dal Titolare ed applicando le condizioni del contratto di conto corrente in essere. Il Titolare dichiara di essere a conoscenza che l’azienda di credito assume l’incarico del pagamento delle citate obbligazioni, che X3E invierà direttamente al Cliente, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario l’incarico del pagamento delle fatture si intenderà automaticamente revocato con effetto immediato e l’Azienda di credito resterà esonerata da qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento. In tal caso, il pagamento dovrà essere effettuato a X3E direttamente a cura del Cliente. Il Titolare “non consumatore” o “microimpresa” non ha la facoltà di chiedere il rimborso
Nota informativa per il cliente finale
dell’operazione (SEPA Direct Debit Business to Business o SDD B2B). Qualora invece il Titolare fosse un “consumatore”, avrebbe la facoltà di chiedere il rimborso entro 8 settimane dall’addebito (SEPA Direct Debit Core o SDD Core).
Il Titolare e l’azienda di credito hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo relativo al metodo di pagamento, con un preavviso pari a quello previsto nel contratto di conto corrente per il recesso da questo tipo di rapporti, da darsi mediante comunicazione scritta.
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”.
Allegato 4
(ai sensi delle delibere n.126/04 e 105/06 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il gas)
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale
1 PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro
CONTENUTO DEL CONTRATTO
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
• Diritto di ripensamento
IDENTITA’ DELL’IMPRESA E DELL’OPERATORE COMMERCIALE
Nome Impresa : X3Energy S.p.A.
Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento: xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxx
Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 10 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
• 10 giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a
Data e ora del contatto:
distanza (ad esempio, al telefono)
•
10 giorni dalla consegna della propos
ta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente.
2 Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
Firma del personale commerciale che l’ha contattata
SCADENZE ED EVENTUALI ONERI PER L’ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO
Data di presunta attivazione: Periodo di validità della proposta: 45 giorni Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI2, se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta
Eventuali oneri a carico del cliente: nessuno
Standard di qualità definiti dalla Del. ARG/164/08
Standard espresso in giorni solari.
Livelli di qualità commerciale dei servizi di vendita
Allegato 8
Indicatore | Standard (giorni) | Indennizzo entro 2x standard | Indennizzo entro 3x standard | Indennizzo oltre 3x standard |
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti | 40 | 20 Euro | 40 Euro | 60 Euro |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 90 | 20 Euro | 40 Euro | 60 Euro |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 | 20 Euro | 40 Euro | 60 Euro |
Indicatore | Standard | Livello X3Energy | Tempo medio di risposta |
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari | 95% | 100% | 0,6 giorni |
Percentuale minima di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione di cui all’articolo 8 inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari | 95% | 100% | n.a. |
Indicatore | Indennizzi corrisposti | Ammontare indennizzi | Tempo medio di risposta |
Tempo massimo di risposta motivata a reclami scritti | 40 Euro | 0 | 0 giorni |
Tempo massimo di rettifica fatturazione | 90 Euro | 0 | 0 |
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione | 20 Euro | 0 | 0 |