Contract
Quanto tempo può durare la malattia – comporto secco – comporto per sommatoria nel contratto dei metalmeccanici artigiani.
Preliminarmente il contratto collettivo di settore che così stabilisce:
Metalmeccanici (artigianato) CCNL 16.6.2011
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Area Meccanica per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e dalle imprese Odontotecniche.
Inizio validità : 1 gennaio 2010 - Scadenza normativa: 31 dicembre 2012
Parte speciale - Sezione I - Norme per il Settore Metalmeccanica ed Installazione di Impianti - Parte prima (ex operai)
Articolo 57
Trattamenti in caso di malattia e infortunio
L'assenza per malattia deve essere comunicata dal lavoratore all'impresa entro il giorno successivo, salvo casi di giustificato impedimento.
In ogni caso il lavoratore dovrà inviare all'impresa, entro 48 ore, il certificato medico attestante la malattia.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'impresa ha facoltà di chiedere il controllo della malattia o infortunio sul lavoro del lavoratore soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti.
In caso di malattia il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi.
In caso di più malattie il lavoratore avrà diritto alla conservazione del posto per 10 mesi nell'arco dei 24 mesi precedenti.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora il lavoratore non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o i suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore la liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Analogamente, nel caso in cui il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, il lavoratore non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dello stesso con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore posto in preavviso di licenziamento usufruirà del trattamento sopra indicato fino alla scadenza del preavviso stesso.
Il lavoratore che entro tre giorni dal termine del periodo della malattia non si presenti al lavoro, sarà considerato dimissionario.
Le parti convengono, inoltre, che, a fronte di malattie gravi e certificate, l'azienda possa concedere su richiesta scritta del lavoratore un periodo di aspettativa non superiore ai quattro mesi, senza maturazione di alcun istituto contrattuale.
In caso di infortunio o malattia professionale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisce l'indennità per inabilità temporanea previsto dalla legge;
b) nel caso di infortunio fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
A partire dal 1° giugno 1976 le imprese artigiane d ovranno garantire ai lavoratori dipendenti l'integrazione economica del trattamento erogato ai lavoratori dagli istituti assicurativi preposti fino al 100% della retribuzione di fatto netta. Tale integrazione verrà corrisposta, a partire dal quarto giorno compreso, e fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico definitivo da parte dell'istituto assicuratore.
In caso di infortunio sul posto di lavoro, per le giornate di carenza rientranti nel normale orario di lavoro aziendale, l'impresa garantirà l'integrazione economica di quanto previsto dalle norme di legge vigenti fino al 100% della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Nel caso di malattia di durata superiore a 7 (sette) giorni la integrazione decorrerà dal primo giorno di malattia.
L'integrazione di cui sopra sarà corrisposta per la durata massima di 150 giorni.”
In sostanza, il vigente contratto stabilisce un termine massimo di conservazione del posto pari a 9 mesi nel caso di malattia continuativa (c.d. comporto secco).
Stabilisce un termine superiore pari a 10 mesi calcolati a ritroso su un periodo di 24 mesi nel caso di molteplici malattie ripetute (c.d. comporto per sommatoria).
Stabilisce quindi, il diritto alla conservazione del posto sino a guarigine avvenuta nel caso di malattia professionale e di infortunio avvenuto sul lavoro.
Da quanto da Voi riferito, i 9 mesi di malattia risulterebbero continuativi (c.d. comporto secco). Non risulterebbero nell’ambito dello stesso periodi di infortunio o malattia professionale.
Quindi, tenendo conto del fatto che il contratto collettivo esprime il comporto in mesi il calcolo deve essere effettuato usando il criterio ordinario desumibile dagli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 4, c.c., e dunque computato secondo il calendario comune e tenendo conto che il termine di scadenza a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale (Cass. Civ. - Sez. Lavoro, sentenze nn. 7950 del 7.04.2011 e 6554 del 2.04.2004, tra le altre). In sostanza nel conteggio del periodo non sarà rilevante lo specifico numero di giorni di ciascun mese, ma soltanto il conto dei singoli mesi, eseguito passando dal giorno di inizio della malattia allo stesso giorno del mese seguente. Se, ad esempio, il periodo di comporto di 9 mesi inzia il 26 gennaio finirà il 26 ottobre successivo, mentre se si considerassero i 270 giorni, ossia la durata convenzionale fissa costituita da un trenta giorni per mese, astrattamente basata sulla durata media dei mesi, il termine risulterebbe finire il 23 ottobre.
Su tale base, il periodo da Voi individuato dovrebbe essere utile a far venir meno il rapporto di lavoro.
Se così è una causa di impugnazione si presenterebbe quanto mai difficile, se non impossibile per il Vostro ex dipendente e la Vostra posizione sarebbe del tutto tranquilla.
Xxxxxx presente che talora i ipendenti per impugnare il licenziamento per scadenza del periodo di comporto, sostengono in giudizio di aver subito per responsabilità del datore di lavoro, danni alla salute che li hanno costretti ad assentarsi.
Naturalmente in questo caso è il lavoratore che impugna il licenziamento a dover dimostrare l’illegittimità del proprio utilizzo lavorativo e la conseguenza tra questo e le assenze svolta. Si tratta di prova molto difficile.
Faccio inoltre presente che il lavoratore ha il diritto, qualora ne faccia richiesta, di ottenere il prospetto delle giornate di assenza imputate a comporto e ciò a pena di illegittimità del licenziamento. Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza del 10.2.2015 n.2554.
Ho già prima precisato che i periodi mensili vanno calcolati in blocco. Inoltre i giudici della Cassazione hanno stabilito che nel comporto vadano computate anche le giornate festive, i sabati e le domeniche, nonché i periodi di ferie, qualora il dipendente non abbia provveduto a richiederle.
Avvocato Xxxxx Xxxxxxxx.