DISCIPLINARE TECNICO N. 6
CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI VENEZIA – AVM S.p.A.
DISCIPLINARE TECNICO N. 6
GESTIONE DEGLI APPRODI OPERATIVI A SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA E ASSIMILATO.
INDICE
PREMESSE
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto del servizio Art. 2 - Durata
Art. 3 – Obiettivi della gestione Art. 4 - Definizione degli approdi
MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
Art. 5 - Gestione del servizio
Art. 6 - Obblighi specifici del servizio
Art. 7 - Segnaletica e impianti di rilevazione Art. 8 - Pubblicizzazione del servizio
Art. 11 - Obiettivi di miglioramento del servizio
Art. 12 - Customer satisfaction
Art. 13 - Mancato rispetto degli standard
TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Art. 14 – Competenze in materia di Tariffe Art. 15 – Rapporti economico-finanziari Art. 16 - Rinvio
ALLEGATI:
- Allegato A: planimetrie approdi
- Allegato B-C: standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche)
- Allegato D: tariffe e norme applicative
PREMESSE
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 18.12.2019 è stato affidato ad AVM S.p.A., società in house del Comune di Venezia, il servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità, per la durata di 5 anni, con decorrenza dal 1.1.2020 fino al 31.12.2024.
Con la medesima deliberazione consiliare sono state approvate le linee guida per la redazione del contratto di servizio e dei disciplinari tecnici che regolano il rapporto fra le parti con riferimento ai singoli servizi ausiliari ricompresi nel servizio pubblico locale unitariamente affidato.
La Gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato è indicata quale attività facente parte del servizio di gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilità.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. è stato approvato lo schema del presente disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante del contratto di servizio.
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 - Oggetto del servizio
1. Il servizio ha per oggetto la gestione degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato e comprende le attività di:
- messa a disposizione delle infrastrutture di approdo e loro manutenzione, ordinaria e straordinaria;
- organizzazione del servizio agli approdi, con regolarizzazione degli accessi e dei flussi dei passeggeri alle infrastrutture secondo le condizioni generali approvate dal Comune;
- controllo del rispetto delle norme di sicurezza, tariffarie e di utilizzo degli approdi;
- constatazione e applicazione delle eventuali penali tariffarie.
2. Il presente disciplinare tecnico può essere modificato ed aggiornato in accordo fra le parti, in relazione ad intervenute mutate condizioni, tali da non assicurare la completa corrispondenza tra oneri per servizio e risorse disponibili, tenendo comunque conto:
- delle modificazioni rilevate e previste della domanda di servizio;
- dei cambiamenti strutturali e infrastrutturali della viabilità acquea e della mobilità;
- dell'andamento del rapporto ricavi/costi;
- dei problemi di inquinamento atmosferico e ambientale del territorio servito.
1. Il presente disciplinare ha efficacia fino al 31.12.2024.
Art. 3 - Obiettivi della Gestione
1. Gli obiettivi della gestione sono:
a) garantire un sistema coordinato e integrato di controllo dell’utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato;
a) garantire la possibilità di utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasposto pubblico non di linea e assimilato a unità di navigazione impiegate in determinati servizi, secondo quanto stabilito con provvedimenti del Comune;
b) garantire l'erogazione del servizio in modo continuo e regolare nei confronti dell’utenza;
c) adottare piani di sviluppo volti al continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia nella produzione ed erogazione del servizio.
Art. 4 – Definizione degli approdi
1. Il servizio viene svolto relativamente agli approdi individuati nell’allegato A in concessione al Comune di Venezia – Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime.
MODALITÀ DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE
Art. 5 - Gestione del servizio
1. Il servizio è articolato nelle gestioni tecnica e amministrativa.
2. La gestione tecnica consiste:
a) nell’acquisto, installazione e manutenzione – ordinaria e straordinaria – degli approdi, della segnaletica di individuazione del singolo approdo, di indicazione degli specifici divieti, di indirizzamento agli uffici per gli utilizzatori del servizio, secondo quanto indicato dal Comune;
b) nel presidio degli approdi con personale proprio o appositamente incaricato, nella misura e con le modalità che saranno concordate con il Comune;
c) nell’acquisto, nell’installazione ed esercizio degli eventuali impianti acquistati con risorse messe a disposizione dal Comune:
1. per la rilevazione della regolarità dell’utilizzo degli approdi con mezzi di rilevazione fotografica o telematica, secondo quanto previsto dal Comune;
2. per la riscossione del pagamento della tariffa stabilita dal Comune per l’utilizzo degli approdi;
d) nell’attività di supporto tecnico al Comune per la gestione delle concessioni demaniali dallo stesso acquisite per l’esercizio del servizio.
3. La gestione amministrativa consiste:
a) nel controllo, per quanto di competenza, della documentazione allegata dagli operatori alla richiesta di utilizzo degli approdi presentata tramite l’apposito portale Sportello Telematico del Trasportatore al fine dell’emissione dell’atto unilaterale d’obbligo;
b) nella pubblicizzazione delle modalità di utilizzo degli approdi, anche a mezzo telefono e sito internet;
c) nell’elaborazione di proposte di modifica normativa e tariffaria, anche su indicazione degli operatori di settore e del Comune e nella valutazione dei loro effetti;
d) nelle attività di controllo del rispetto delle modalità di utilizzo degli approdi;
e) nella rendicontazione annuale dei costi di gestione del servizio, attraverso la tenuta di una contabilità separata rispetto agli altri servizi gestiti da AVM;
f) nella trasmissione al Comune di rendiconti periodici relativi all’attività svolta, secondo lo schema concordato con il Comune;
g) nell’attività di gestione dei rapporti con gli utilizzatori degli approdi di cui al presente disciplinare;
h) nella partecipazione alle Commissioni e ai Comitati che si rendono necessari per la programmazione, esecuzione, controllo e rendicontazione del servizio.
Art. 6 - Obblighi specifici del servizio
1. Al fine di assicurare la tutela dei consumatori e degli utenti, AVM si impegna a garantire l'informazione, la sensibilizzazione e l'assistenza mediante gli strumenti che riterrà più opportuni e comunque secondo le vigenti normative, in particolare attivando uno specifico sito internet, opportunamente collegato al sito internet del Comune.
2. Al fine di garantire la massima informazione, AVM si impegna a fornire al Comune il censimento di tutta la segnaletica relativa alla presenza e alle modalità di utilizzo degli approdi di cui al presente contratto, compresa la rappresentazione grafica dei segnali di proprietà AVM utilizzati e il loro posizionamento.
Art. 7 - Segnaletica e impianti di rilevazione
1. Le attività di cui all’art. 5 comma 2 lettere a) e c) sono svolte da AVM secondo schemi di dettaglio concordati con il Comune, riportanti la tipologia e la localizzazione dei singoli segnali e degli impianti di rilevazione delle modalità di utilizzo degli approdi, redatti da AVM sulla base di piani e progetti generali approvati dal Comune.
2. La posa o la manutenzione della segnaletica dovrà essere effettuata da AVM entro 30 giorni da eventuali segnalazioni circa la sua necessità, da parte del Comune.
3. La manutenzione degli eventuali impianti di rilevazione e dei relativi sistemi di gestione e riscossione delle somme previste dalla tariffa dovrà essere effettuata da AVM con la massima tempestività. Gli oneri per la manutenzione straordinaria saranno rimborsati dal Comune di Venezia ad AVM.
4. Le richieste di autorizzazione per l’installazione degli eventuali impianti di rilevazione e la predisposizione della relativa documentazione da allegare sono di competenza di AVM.
5. Gli impianti per la rilevazione delle modalità di utilizzo degli approdi sono gestiti direttamente da AVM.
Art. 8 - Pubblicizzazione del servizio
1. AVM deve istituire e mantenere sempre aggiornata una sezione dedicata del proprio sito aziendale in cui fornire tutte le informazioni al pubblico sul servizio.
2. AVM deve attivare una o più linee telefoniche per la comunicazione delle modalità di utilizzazione degli approdi, attive tutti i giorni feriali nelle fasce orarie indicate nell’allegato B “standard minimi di qualità” al presente disciplinare tecnico.
Art. 9 - Rilevazione dei dati a fini statistici
Per ogni eventuale impianto di rilevazione AVM deve mettere a disposizione i dati aggregati relativi alle unità di navigazione rilevate, articolati per classi di tipologia, dimensione, velocità, direzione e tempo di transito, secondo le impostazioni dell’impianto, concordate con il Comune.
Art. 10 - Controllo e verifica delle violazioni
1. Il personale incaricato da AVM (dipendenti o guardie giurate) provvederà alla rilevazione degli utilizzi abusivi o irregolari degli approdi ai sensi della vigente normativa comunale, provvedendo alla emissione del verbale di constatazione e all’applicazione della tariffa corrispondente. Lo stesso personale, provvederà inoltre, su indicazione e richiesta del Comune, all’eventuale blocco imbarco nelle ipotesi previste dalla vigente normativa comunale oppure alle ulteriori rilevazioni concordate con il Comune nei limiti delle risorse disponibili.
2. Per lo svolgimento delle suddette attività AVM dovrà garantire tutti i giorni, salvo casi di forza maggiore, almeno un operatore in servizio per l’intera fascia oraria compresa tra le ore 8,30 e le ore 16,30 secondo la programmazione annuale/mensile trasmessa preventivamente da AVM al Comune.
3. Copia dei verbali di constatazione emessi andranno rendicontati semestralmente da AVM ai competenti uffici comunali.
Art. 11 - Obiettivi di miglioramento del servizio
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 8 del Contratto di servizio, i relativi standard minimi di qualità sono riportati nell’Allegato B (standard minimi di qualità), devono essere inseriti nella Carta della qualità dei servizi e possono essere soggetti ad adeguamento annuale così come previsto dal Titolo III del Contratto di Servizio, d’intesa tra Amministrazione Comunale e AVM.
Art. 12 - Customer satisfaction
1. Ai sensi dell’art. 8 del Contratto di Servizio AVM provvede a svolgere, tramite indagine campionaria presso l’utenza del servizio e con frequenza almeno triennale, la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti.
1. Le modalità di effettuazione dell’indagine, la definizione del campione rappresentativo e le modalità di preavviso dell’utenza saranno preventivamente concordate da AVM con l’Amministrazione comunale.
Art. 13 - Mancato rispetto degli standard
1. Il mancato rispetto degli standard minimi di qualità e l’inadempienza agli obblighi contrattuali comportano l’applicazione della sanzione economica indicata nella tabella Allegato B-C (standard minimi di qualità). L’applicazione delle sanzioni avviene a seguito dell’attività di controllo di cui all’art. 19 del Contratto di Servizio e del conseguente accertamento del mancato rispetto dei parametri minimi, fermo restando quanto previsto dall’art. 19, 3° comma del Contratto.
1. Il Comune notifica per iscritto le contestazioni di mancato adempimento e applica le previste penali, dopo aver valutato le osservazioni proposte da AVM entro i quindici giorni successivi alla notifica.
TARIFFE E CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
Art. 14 – Competenze in materia di tariffe
1. Le tariffe per l’utilizzo degli approdi e le relative norme di applicazione sono determinate dal Comune, tenuto conto delle proposte di AVM (Allegato D - tariffe e norme applicative).
2. Le somme derivanti dall’applicazione delle tariffe sono riscosse dal Comune al quale spettano interamente.
Art. 15 – Rapporti economico-finanziari
1. Il corrispettivo per la gestione del servizio è indicato nella compensazione degli obblighi di servizio prevista all’art. 13 del Contratto di Servizio.
1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rimanda all’applicazione del Contratto di Servizio.
2. Gli Allegati A, B-C e D fanno parte integrante del presente disciplinare.
Allegato A - Planimetrie approdi
Comune di Venezia
Isola Nova del Tronchetto
Canale della Giudecca – fondamenta delle Zattere agli Incurabili
Bacino di San Marco – riva degli Xxxxxxxxx
Canale di Xxx Xxxxx – riva dei 7 martiri
Stazione Marittima
Comune di Cavallino – Treporti località Punta Sabbioni
Allegato B - C: standard minimi di qualità (con indicazione delle sanzioni economiche)
STANDARD SPECIFICI | |||||
FATTORE | INDICATORE | UNITA’ DI MISURA | STANDARD MINIMO ANNUALE | SANZIONI | |
PUNTUALI | SU RILEVAZIONE ANNUALE | ||||
1. Affidabilità e regolarità del servizio - sicurezza | Giornate di sospensione del servizio per singola area (es: Tronchetto, bacino S. Marco, ecc. ) causa interventi sugli impianti (esclusi approdi sta- zione Marittima) | Giorni/anno | 0/365 | € 200,00 | - |
Manutenzione ordinaria strutture e impianti aperti al pubblico (esclusi approdi Stazione Marittima) | Numero massimo episodi mancata manutenzione ordinaria | ≤ 5 | € 100,00 | - | |
Danni a persone/cose per colpa del gestore | Nr medio episodi anno per approdo aperto al pubblico | 0,8 | - | - | |
Mancato presidio addetti in servizio di guardiania | Nr giorni /anno | ≤ 2 | €100,00 | 1,89% | |
Servizio spargimento sale periodo invernale (esclusi approdi stazione Marittima) | Nr massimo giorni man- cata effettuazione del servizio per approdo aperto al pubblico | ≤ 4 | €100 | - | |
T: dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) 09:00-13:00 | - € 100 per modifica/ ridu- zione orario; - € 200 per chiusura intera giornata | ||||
2. Assistenza alla Cliente- la - accessibilità disabili | Modalità di assistenza/informazione | T (telefono) S (sportello) I (sito internet) Ore/giorno Giorni/settimana | S: (su appuntamento) dal lunedì al venerdì 09:00-13:00 | 1,89% | |
Accessibilità disabili ad al- meno un pontile per singola area (es. Tronchetto, Bacino S. Marco, ecc) | SI/NO | SI (su tutte le aree) | - | 1,89% |
2. Rapporti con la Clien- tela | Regolazione del Rapporto | Contratto /accreditamen- to al portale dell’Ammini- strazione | SI | - | - |
Modalità di pagamento | Bonifico/SEPA/carta di cre- dito su c/c del Comune | - | |||
3. Attenzione all’ambiente - pulizia | Pulizia straordinaria: lavag- gio pontili (esclusi approdi stazione Marittima) | Giorni/anno | ≥ 2 volte all’anno | € 500,00 | 1,89% |
Rapidità di intervento in caso di eventuali guasti (esclusi approdi della Marittima) | Nr massimo giorni lavora- tivi a decorrere dalla se- gnalazione/rilevazione del guasto | - massimo n. 3 ore per la messa in sicurezza; - massimo n. 2 giorni per l’avvio della procedura di ripristino; | € 50,00 | 1,89% |
Allegato D : tariffe e norme applicative
a) Tariffe
Le tariffe si articolano in ordinarie e incentivanti:
a.1) Tariffe ordinarie
Le presenti tariffe si applicano a tutti i soggetti aventi diritto, che sono tenuti a rispettare le condizioni generali di applicazione.
Alle tariffe ove indicato si applica in via successiva una maggiorazione del 15% se nel corso del periodo di riferimento viene accertato il mancato rispetto dei limiti di velocità nel Bacino di San Marco, nell’area delimitata a NW dalla congiungente la punta della Dogana con il vertice SE dell’isola della Giudecca, e a SE dalla congiungente il rio dell’Arsenale con la briccola di testa n. 7 che delimita l’imboccatura orientale del Canale dell’Orfanello, di cui all’art. 44 dell’Ordinanza n. 000/00 xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxx.
cod. sub. tariffa Canone
unitario
Xxx.xx
+15%
1 Gran Turismo Tronchetto – Zattere “Spirito Santo” - Cornoldi – Punta Sabbioni (con esclusione delle opzioni di cui ai punti 3 e 3 bis)
a annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità (per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con condu- cente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia consente anche l’uso di rive e approdi pubblici comunali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di competenza del Comune di Venezia)
b semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità – per unità non dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia, o unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Turismo rila- sciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione all’arma- tore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Comune di Venezia (per queste ultime consente anche l’uso di rive e approdi pubblici co- munali riservati o disponibili per servizi Gran Turismo siti in acque di compe- tenza del Comune di Venezia)
c annuale (01.01-31.12) “muletto” – per armatori con più di 6 unità accreditate contemporaneamente, o comunque entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno solare, nella misura massima di una unità ogni 10, purché con portata massi- ma estiva non superiore a 130 persone
d annuale (01.01-31.12) un solo approdo - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 3bis.b
e operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento 01.01-30.06 o 01.07-31.12) con specifica- zione delle date di utilizzo
2 Gran Turismo - Zattere “Spirito Santo”
a annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità
3 approdo Riva 7 martiri (esclusivamente per unità di soggetti aventi concessio- ni demaniali al di fuori delle concessioni demaniali dell’Autorità Portuale di Ve- nezia e con servizi dalle stesse provenienti)
a trimestrale (1°-2°-3°-4° trimestre) - per unità con portata passeggeri estiva fino a 150 persone
b trimestrale (1°-2°-3°-4° trimestre) - per unità con portata passeggeri estiva ol- tre 150 persone
c annuale (01.01-31.12) - costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità
d operazione di imbarco o sbarco pre-acquistata (minimo 4 e massimo 20 con validità nel semestre di riferimento 01.01-30.06 o 01.07-31.12) con specifica- zione delle date di utilizzo
3-bis Gran Turismo – Marittima
a annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.a
€ €
138,25 158,99
85,60 98,44
3.632,65 4.177,5
5
46,09 53,00
120,00
40,00
4.337,34
6.506,00
40,00
120,00
8,57 9,86
b | annuale (01.01-31.12) costo per posto offerto riferito alla portata massima estiva dell’unità - valida solo abbinata alla tariffa 1.d | 27,66 | 31,81 |
4 | ormeggio non operativo | ||
a | Punta Sabbioni – 12 ore anno | 3.795,17 | |
b | Cornoldi – 12 ore anno | 5.421,68 | |
c | Tronchetto – 12 ore anno | 5.421,68 | |
5 | operazioni non autorizzate o utilizzi abusivi o irregolari degli approdi | ||
a | per singola operazione con pagamento entro 30 giorni dalla contestazione | 200,00 | |
b | per singola operazione con pagamento oltre 30 giorni dalla contestazione | 400,00 | |
6 | solo uso di altre rive e approdi pubblici comunali riservati ai servizi Gran Turi- smo siti in acque di competenza del Comune di Venezia | ||
a | solo per le unità dotate di autorizzazione al noleggio con conducente Gran Tu- rismo rilasciata dal Comune di Venezia e di pontile di attracco in concessione | 500,00 | |
all’armatore per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri, sito nelle acque del Co- mune di Venezia, che dichiarano di non utilizzare altro approdo pubblico affi- | |||
7 | dato in gestione ad AVM s.p.a. se non alla tariffa di cui al punto 3. operazioni varie - (date orari e approdi, vanno concordati con il gestore) | ||
a | Pontili vari – Carico/Scarico merci per servizi di catering ed allestimenti per | 100,00 | |
eventi culturali e di intrattenimento, max 30 min. costo operazione | |||
b | Pontili vari - Ricorrenze eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo | 250,00 | |
max 4 ore | |||
c | Xxxx 0 Xxxxxxx - Xxxxxx/Xxxxxxx merci max la mattina sino alle ore 09.00 costo | 500,00 | |
annuo per ogni giorno della settimana indicato (costo per l'intera settimana massimo € 2.500,00) | |||
d | Riva 7 Martiri - Ricorrenze eventi particolari (es. Redentore) sosta su approdo max 4 ore (date e orari vanno concordati con il gestore) | 200,00 | |
8 | Taxi e noleggio con conducente sino a 5 tsl e portata massima estiva 20 persone per approdo scelto | ||
a | annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi + autorizzazione ncc | 650,00 | |
b | annuale (01.01-31.12) unità dotate di licenza taxi – solo sbarco a tassametro | 267,00 | |
c | semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di licenza taxi o licenza taxi + autorizzazione ncc | 383,00 | |
d | annuale (01.01-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc | 922,00 | |
e | semestrale (01.01-30.06 o 01.07-31.12) unità dotate di autorizzazione ncc | 534,00 | |
f | annuale (01.01-31.12) altre unità solo con targa VE e su specifica richiesta | 2.000,00 | |
g | unità dotate di licenza taxi – solo sbarco per operazione (minimo 50) | 15,00 | |
h | unità dotate di licenza taxi o licenza taxi + autorizzazione ncc imbarco/sbarco per operazione (minimo 50) | 25,00 |
NOTA: In caso di disarmo delle unità nei mesi da aprile a ottobre e nel periodo di Carnevale (calcolato tre settimane prima e una settimana dopo la giornata di "martedì grasso"):
- è riconosciuto il disarmo a fronte di documentazione comprovante lo stesso, rilasciata dalle autorità competenti, fino a un massimo di 3 anno per ciascuna unità, e per un periodo minimo di 20 giorni consecutivi per unità a disarmo: per periodi di disarmo inferiori a 20 giornate non verrà riconosciuto alcun tipo di storno;
- il corrispettivo di storno applicato alla portata massima estiva dell'unità è di 0,38 €/giorno per posto passeggero;
- qualora venisse rilevato un utilizzo degli approdi da parte di unità in disarmo, oltre a procedere alla denuncia alle autorità competenti, le unità in questione dovranno rifondere una somma corrispondente allo storno maggiorata del 30%;
- agli armatori che usufruiscono della tariffa 1.c “muletto” non è riconosciuto alcun disarmo per qualsiasi motivo per tutte le unità accreditate.”.
a.2) Tariffe incentivanti
Le tariffe incentivanti prevedono l’applicazione alla tariffa ordinaria di specifiche riduzioni percentuali, a favore di tutti i soggetti interessati, solo a seguito della sottoscrizione su base volontaria di un apposito disciplinare/clausola contrattuale integrativi della determinazione del canone, con validità pari a quella della corrispondente tariffa ordinaria, a fronte del rispetto di tutte o parte delle condizioni sottoelencate, da precisare in sede di sottoscrizione.
Esse fanno riferimento:
1) alla qualità del servizio erogato, in termini di accessibilità alle persone a mobilità ridotta;
2) alla tutela dell’ambiente, in termini di contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera;
3) al comportamento in servizio, in termini di contenimento delle emissioni moleste nelle fasi di sosta ai pontili;
4) alle condizioni economiche del servizio, in termini di adozione di un tariffario minimo di riferimento su determinate relazioni di trasporto, finalizzato a garantire una più ordinata erogazione del servizio.
n tariffe incentivanti (si applicano alle tariffe ordinarie 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 3-bis.a, 3-bis.b, in modo cumulativo)
riduzione
1 qualità del servizio:
unità di navigazione che rispetta i requisiti di accessibilità per persone a ridotta capacità 1% motoria di cui alla disposizione della Direzione Mobilità e Trasporti n. 300901/2013,
risultante da attestazione dell’Ente Tecnico
2 rispetto per l'ambiente:
unità di navigazione dotata di motori di propulsione costruiti a partire dall'anno 2000, come 1% risultante dalla licenza di navigazione
3 comportamento in servizio:
rispetto del divieto di sosta presso gli approdi con i motori accesi al di fuori delle operazioni 2% di imbarco e sbarco, risultante da mancate segnalazioni da parte del gestore o degli organi
di polizia nell’anno
4 condizioni economiche del servizio:
rispetto della tariffa minima di riferimento per passeggero/relazione (4 €/passeggero sulle 2% relazioni monodirezionali Tronchetto - San Marco e Punta Sabbioni - San Marco)
b) Condizioni generali di applicazione Art. 1 – Definizione dell'utenza
1. Gli approdi operativi sono a disposizione di una specifica utenza così identificata:
a) titolari di unità abilitate all'esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea di persone ai sensi della L.R. 63/93, dal Comune di Venezia;
b) titolari di unità abilitate all'esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea di persone ai sensi della L.R. 63/93, da altri Comuni;
c) titolari di unità abilitate al trasporto di passeggeri, iscritte nelle matricole e nei registri tenuti dall'autorità Marittima, che svolgono servizio assimilati ai sensi dell'art. 1 ter L.R. 63/93;
d) altre unità su specifica richieste e valutazione del Comune di Venezia;
2. Gli utenti, per poter accedere al servizio, devono essere accreditati al portale dell'Amministrazione ed abilitati alla specifica funzione del servizio denominato “utilizzo approdi” inserito nello sportello telematico trasportatore. Per gli autorizzati del Comune di Venezia, già abilitati ai diversi servizi dello sportello, l'abilitazione al nuovo servizio è estesa automaticamente.
Art. 2 - Utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato
1. Gli approdi operativi al servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato sono realizzati e gestiti direttamente dal Comune o attraverso altro gestore, individuato in AVM S.p.A., società in house del Comune di Venezia.
2. L’utilizzo degli approdi operativi al servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato è subordinato ad accredito, attraverso lo sportello telematico del trasportatore - servizio “utilizzo approdi”, valido per ciascun anno civile, riferito alla singola unità di navigazione, a fronte del pagamento di un canone, con obbligo di comunicazione entro 30 gg. dell'avvenuta modifica delle caratteristiche dell'unità, in particolare di quelle che incidono sulla ri-determinazione del canone in aumento e degli eventuali aggiornamenti successivi. In caso di diminuzione della portata estiva, registrata nelle annotazioni di sicurezza, nel corso dell'anno civile non sarà concessa nessuna diminuzione della tariffa applicata.
3. I titolari delle unità di navigazione iscritte in autorizzazione al servizio di noleggio con conducente Gran Turismo rilasciata dal Comune di Venezia sono autorizzati all’utilizzo degli approdi a fronte del pagamento di un canone annuale, come determinato dalla tariffa, che viene versato direttamente al Comune.
4. Ai titolari delle suddette unità, nel caso siano dotate di pontile di attracco in concessione per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri sito nelle acque del Comune di Venezia, e a seguito di espressa dichiarazione di non utilizzare altro approdo pubblico affidato in gestione ad AVM s.p.a., se non alla tariffa espressamente indicata, si applica uno specifico canone annuale come determinato dalla tariffa; nel caso di accertato utilizzo dei suddetti approdi nel corso dell'anno in difformità da quanto dichiarato, si applica la tariffa ordinaria, maggiorata del 30%, anche mediante riscossione coattiva.
5. I titolari delle altre unità di navigazione dopo essersi accreditati al Portale dell'Amministrazione ed essere stati abilitati, nello sportello telematico del trasportatore, all'apposito servizio “utilizzo approdi”, possono usufruire degli approdi stipulando un atto unilaterale d’obbligo, che prevede il pagamento di un canone come determinato dalla tariffa o altra tariffa specifica parimenti determinata, riscosso dal Comune, con obbligo di comunicazione entro 30 gg.
dell'avvenuta modifica delle caratteristiche dell'unità, in particolare di quelle che incidono sulla ri-determinazione del canone in aumento e degli eventuali aggiornamenti successivi. n caso di diminuzione della portata estiva, registrata nelle annotazioni di sicurezza, nel corso dell'anno civile non sarà concessa nessuna diminuzione della tariffa applicata.
Art. 3 – Determinazione del canone
1. Il canone annuo è determinato sulla base delle diverse tariffe applicabili:
1) tariffe ordinarie, applicabili in via generale a tutti gli aventi diritto, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni;
2) tariffe incentivanti, applicabili solo su richiesta agli armatori che sottoscrivono apposito disciplinare/clausola aggiuntiva per la determinazione del canone, sulla base dell’assunzione di specifici impegni a rispettare tutte o parte delle previste condizioni.
2. La tariffa applicata è dovuta per anno civile.
3. Il titolare deve comunicare preventivamente, tramite l'apposito servizio “utilizzo approdi”, ogni variazione alle caratteristiche dell'unità impiegata nel servizio, trasmettendo ed allegando tutti i dati necessari al riconoscimento della stessa ai fini dell'autorizzazione all’uso degli approdi .
4. In caso di mancata comunicazione preventiva della variazione delle caratteristiche tecniche dell’unità che comportano la rideterminazione in aumento del canone, si applica una maggiorazione della tariffa pari al maggior importo dovuto, che sarà riscossa in sede di conguaglio.
Art. 4 – Verifica del rispetto delle condizioni di applicazione delle tariffe
1. Per la valutazione del mancato rispetto delle condizioni di applicazione delle tariffe specificamente previste ai punti
a.1 (1.a, 1.b, 1.c, 1.d., 3-bis) e a.2 il Comune si avvale di un'apposita Commissione, presieduta dal Dirigente del Settore Trasporti o suo delegato (la cui valutazione prevale in caso di parità di voto) e composta da un rappresentante del Corpo della Polizia Municipale, da un rappresentante di AVM s.p.a. e da tre rappresentanti indicati dagli operatori delle categorie di servizio e regolarmente abilitati al servizio “utilizzo approdi”
2. Sulla base delle valutazioni espresse dalla Commissione, in relazione alla gravità delle violazioni commesse, al comportamento tenuto e all’eventuale reiterazione in corso d’anno, il Comune può determinare l’applicazione della maggiorazione alle tariffe ordinarie ove espressamente prevista, la disapplicazione delle tariffe incentivanti ed interdire parzialmente o totalmente l’utilizzo degli approdi per un periodo di uno o più mesi, fatte salve le sanzioni amministrative e disciplinari comunque applicabili o applicate.
Art. 5 – Termini di pagamento
1. Il pagamento del canone, calcolato con riferimento alla tariffa ordinaria, può essere effettuato in un unica soluzione entro 30 gg. dal ricevimento della nota contabile e comunque entro e non oltre il mese di marzo, oppure, se di importo superiore a 2.000 euro, in quattro rate, che devono essere versate rispettivamente:
a) la prima, per un importo pari ad un quarto del totale, entro il mese di marzo o alla stipula dell'atto unilaterale d’obbligo; b). la seconda e la terza, ciascuna per un importo pari ad un quarto del totale, rispettivamente entro i mesi di giugno e settembre;
c) la quarta entro il mese di dicembre, calcolata a conguaglio rispetto alla tariffa inizialmente applicata.
oppure, se di importo non superiore a 2.000 euro, in due rate di pari importo, che devono essere versate rispettivamente entro i mesi di marzo e settembre.
2. I pagamenti relativi alle tariffe di durata inferiore all’anno civile devono avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della nota contabile
3. Il mancato pagamento o il mancato rispetto dei termini previsti nei commi precedenti comporta l'inizio del procedimento riguardante la riscossione coattiva delle tariffe dovute e l'eventuale divieto di utilizzo degli approdi con attivazione da parte di AVM s.p.a. del blocco imbarchi, senza che l’eventuale tolleranza possa essere considerata manifestazione di acquiescenza.
Art. 6 – Responsabilità e garanzia
Il titolare è direttamente responsabile nei confronti di terzi, del Comune e di AVM s.p.a. per il danneggiamento derivante da cattivo, negligente e/o improprio utilizzo delle strutture d approdo.
Art. 7 – Condizioni e modalità di utilizzo degli approdi
1. Possono utilizzare le strutture di approdo esclusivamente le unità di navigazione regolarmente abilitate presso l'apposito servizio “utilizzo approdi” dello sportello telematico del trasportatore, applicazione inserita nel portale dell'amministrazione comunale e in regola con il versamento del canone.
2. L'utilizzo delle strutture di approdo site in acque portuali deve avvenire secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia e nel rispetto delle normative in materia di sicurezza (security e safety).
3. Al fine di evitare disservizi e/o impedimenti alle normali operazioni di imbarco/sbarco, per ogni operazione di imbarco/ sbarco passeggeri, il tempo massimo di sosta per le unità di navigazione con portata massima estiva fino a 130 passeggeri è fissato in 10 minuti, e in 15 per tutte le altre, salvo quanto diversamente stabilito dagli operatori AVM s.p.a. sulla base delle condizioni di traffico contigenti.
4. E' fatto divieto di abbandonare le unità incustodite all’ormeggio.
5. Nel caso in cui il comportamento di chi ha la responsabilità delle unità di navigazione risultasse difforme dalle condizioni o modalità previste, o arrecasse danno ad altre unità di navigazione, o comunque sia evidente un uso improprio dell'approdo stesso, saranno addebitati ai responsabili i costi e i danni subiti a causa di tali comportamenti difformi oltre all'applicazione degli specifici importi previsti dalla tariffa.
6. I tempi e le singole modalità di utilizzo delle strutture possono essere regolati con ulteriore, apposita disciplina, ove necessario sulla base di specifiche disposizioni assunte dal competente Settore Trasporti, rese note a tutti gli operatori, anche al fine di ridurre la congestione del traffico acqueo e pedonale nei pressi degli approdi, attraverso un opportuno scaglionamento delle operazioni di imbarco e sbarco.
Art. 8 – Utilizzo irregolare degli approdi
1. L'eventuale utilizzo degli approdi da parte di unità di navigazione non abilitate presso l'apposito servizio “utilizzo approdi” dello sportello telematico del trasportatore, determina l'applicazione della specifica tariffa per ogni singola operazione di imbarco/sbarco effettuata, salvo l'ulteriore danno.
2. Tale tariffa, salvo l'ulteriore danno, sarà parimenti applicata nei casi di uso dell'approdo in difformità da quanto stabilito all’art. 7, sia da parte di unità di navigazione abilitate che non abilitate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
1. abbandono dell’unità incustodita;
2. sosta prolungata oltre i tempi consentiti e non giustificata;
3. sosta prolungata con motori accesi nelle fasi diverse da quelle di imbarco e sbarco passeggeri;
4. altre violazioni alla disciplina di utilizzo degli approdi eventualmente stabilita con disposizione del competente Settore Trasporti.
3. Il reiterato utilizzo irregolare degli approdi comporterà, oltre all’applicazione della tariffa di cui ai punti precedenti, il blocco degli imbarchi da parte di AVM spa senza necessità di previa diffida. Per reiterato utilizzo irregolare si deve intendere il ripetersi dell’uso degli approdi in difformità a quanto stabilito dal presente articolo per 3 (tre) volte nel corso dell’anno solare. Eventuali forme di tolleranza in ordine all’utilizzo irregolare delle strutture di approdo non potrà essere considerata manifestazione di acquiescenza.
Art. 9 – Osservanza delle disposizioni
Il titolare è tenuto ad osservare le disposizioni previste dalle leggi e dalle regolamentazioni vigenti per l’utilizzo degli approdi operativi a servizio del trasporto pubblico non di linea e assimilato oggetto delle presenti condizioni.
Art. 10 – Applicazione delle disposizioni
Eventuali modalità applicative di maggior dettaglio, se necessarie, potranno essere determinate con disposizione della competente Direzione Mobilità e Trasporti.