CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Esente da bollo ex art.25 Tab. B All.A DPR 642/72
(Affitto agrario)
CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Con durata di quindici anni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e) della Legge 203/1982
Tra le parti:
- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, con sede
legale in Desenzano del Garda, località Montecroce – Codice Fiscale e P.Iva 03775660982 - rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Amministrativo Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx nata a Travagliato il 04/07/1965 C.F FNOTRS65L44L339F residente per la carica istituzionale in Desenzano del Garda, località Montecroce
da una parte
- società , con sede legale in
CAP
, c.f.
, p.i.
------------, in persona del Legale Rappresentante signor ---
, nato a il , (c.f.
) residente a , CAP
------------; con domicilio eletto presso la sede legale;
dall’altra parte
premesso:
a) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda è proprietaria di aree agricole ubicate nel Comune censuario di Desenzano del Garda aventi superficie cosi distinte: area in
località Madergnago superficie di mq. 117.310,00 corrispon- denti ad Ha 11,731 pari a 36.04 piò bs; area in località Montecroce di mq. 12.000,00 corrispondenti ad Ha 1,20 pari a
3.68 piò bs; i terreni oggetto della locazione sono meglio identificati all’Art. 2 del presente contratto;
b) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, ha espe- rito apposita procedura di evidenza pubblica per la stipula del presente contratto d’affitto;
c) all’esito della procedura, é risultata miglior offerente
la , con sede in
, che ha offerto l‘importo di € ------------------ per piò bs all’anno (canone annuo a corpo);
c) che l’Azienda Socio Sanitaria del Garda, necessita di dare una regolamentazione particolare al rapporto d’affitto sul fondo di che trattasi;
tutto ciò premesso, fra le parti.
si conviene e si stipula
quanto segue.
ART.1= QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO
La convenzione è stipulata dalle parti con l’intervento e la attiva partecipazione dei rispettivi rappresentanti profes- sionali di categoria, i quali confermano con la sottoscrizio- ne, di essere all’uopo delegati dai propri organi statutari,
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anche ai fini e per gli effetti degli artt.23 della legge n.11/71 e 45 della legge n.203/82; quindi le parti prendono atto che la rinuncia a diritti e/o le deroghe a norme di leg- ge qui pattuite devono ritenersi valide ed efficaci in forza di tale assistenza.
ART.2= OGGETTO DEL CONTRATTO
L’amministrazione dell’A.S.S.T. del Garda, come sopra rappre- sentata, dà e concede in affitto alla Società ---------------
--------, che accetta ed assume a tale titolo, dei terreni agricoli ubicata nel Comune censuario di Desenzano del Garda, di seguito identificati con i riferimenti catastali:
AREA IN LOCALITA’ MADERGNAGO:
fg. 1 – mapp. 87 – uliveto-vigneto – mq. 4.140 fg. 1 - mapp. 88 – semin arborato – mq. 2.730 fg. 1 - mapp. 91 – seminativo – mq. 4.010
fg. 1 - mapp. 92 – seminativo – mq. 20.990 fg. 1 - mapp. 93 – seminativo – mq. 1.840 fg. 1 - mapp. 94 AA – seminativo – mq. 1.200
fg. | 1 | - | mapp. | 94 AB – bosco ceduo – mq. 1.470 | |
fg. | 1 | - mapp. | 373 | – vigneto – mq. 4.850 | |
fg. | 1 | - mapp. | 131 | – seminativo – mq. 28.050 | |
fg. | 1 | - mapp. | 375 | AA – seminativo – mq. 22.139 | |
fg. | 1 | - mapp. | 375 | AB – vigneto – mq. 11.821 | |
fg. | 1 | - mapp. | 377 | – vigneto – mq. 6.340 |
fg. 1 - mapp. 378 – SEMIN ARBORATP - mq. 1.170
fg. 1 - mapp. 172 – prato – mq. 5.780 fg. 1 - mapp. 254 – bosco ceduo – mq. 780
Superficie complessiva di mq. 117.310,00 corrispondenti ad Ha 11,731 pari a 36.04 piò bs
AREA IN LOCALITÀ MONTECROCE:
fg.7 - mapp. 30 AA – seminativo – mq. 2.000 (quota parte nord non occupata da parcheggio ospedale)
fg. 7 - mapp. 30 AB – uliveto – mq. 5.000 fg. 7 - mapp. 88 AA – uliveto – mq. 5.000
Superficie complessiva di mq. 12.000,00 corrispondenti ad Ha 1,20 pari a 3.68 piò bs.
I terreni hanno superficie complessiva per l’area in Mader- gnago di mq. 117.310,00 corrispondenti ad Ha 11,731 pari a
36.04 piò bs e superficie complessiva per l’area in località Montecroce di mq. 12.000,00 corrispondenti ad Ha 1,20 pari a
3.68 piò bs.
Destinazione urbanistica: area agricola di rispetto dell’abitato e di tutela degli ambiti di valore paesaggistico ambientale (PLISS del corridoio morenico del Basso Garda Bre- sciano) cosi come meglio rilevabile dagli strumenti urbani- stici vigenti; terreni vengono locati a corpo e non a misu- ra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Società ------------------------ dichiara di ben conoscere i
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fondi in ogni sua parte e lo accetta (siccome idonei all’uso pattuito) nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova, senza riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa descrizione e rimossa fin d’ora ogni eccezione in proposito. ART.3= DURATA DEL RAPPORTO
L’affittanza avrà una durata di anni 15 (art. 1 legge 3 marzo 1982 n. 203) e decorrerà dall’11 novembre 2020 con termine improrogabile fissato il giorno 10 novembre 2035 (dieci no- vembre duemilatrentacinque), senza bisogno di disdetta che s’intende già data ora per allora (in deroga all’art.4 L.203/82).
Entro la data di scadenza i fondi dovranno essere riconsegna- ti nella piena ed incondizionata disponibilità della parte proprietaria, libero di persone e cose (anche di terzi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pulizia.
Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consen- tire alla parte affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine.
Resta salvo il diritto di prelazione introdotto dall’art.4- bis della legge n.203/1982 e nei casi ivi previsti.
ART.4= CANONE DI LOCAZIONE
Il canone annuo d’affitto viene definito in complessivi € ---
, ( ),da pagarsi in due rate
con scadenza al 10 maggio e al 10 novembre di ogni anno, alla stipula del presente contratto dovrà essere versata la prima annualità. A decorrere dal terzo anno di locazione detto ca- none sarà annualmente adeguato secondo l’indice “FOI” (veri- ficato sul sito dell’ISTAT) nella misura del 75%.
ART.5= OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DIVIETI
Xxxx l’immediata risoluzione della presente convenzione, in deroga all’art.5 legge 203/82, all’affittuario è fatto obbli- go di:
a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare sullo stesso affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né ma- nomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabiliti normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle compe- tenti Autorità ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in meri- to);
c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei ter- reni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di pro- duttività e fertilità;
d) sostenere, senza diritto a rivalse nè indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed opere necessarie per la tenuta dei terreni
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e la viabilità interpoderale.
e) mantenere gli accessi e le aree in fregio alle strade con- sortili libere e pulite al fine di garantire la viabilità e ogni diritto di terzi;
E’ fatto altresì divieto assoluto all’affittuario, pena l’immediata risoluzione del contratto in deroga all’art.5 l.203/82, di:
a) operare radicali trasformazioni del fondo;
b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permutare terreni, sub- concedere a qualsiasi titolo o ragione quanto qui concesso in affitto;
c) costruire sul fondo strutture fisse che richiedono conces- sione edilizia o altro, senza preventivo accordo scritto con la locatrice o senza parere amministrativo ex art.16 l.203/82;
d) realizzare marcite, xxxxxxxx, cave, discariche o quant’altro senza espressa autorizzazione scritta della pro- prietà;
e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non e- spressamente autorizzato;
f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamenti
(anche comunitari), che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della proprietà;
h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso.
ART.6= MIGLIORAMENTI
La parte affittuaria (previo accordo con la proprietà o pare- re favorevole ispettoriale (ex art.16 L. 203/82) avrà diritto di eseguire miglioramenti ed innovazioni al fondo, ma senza che ciò comporti mai spese o diritti di indennizzo a carico della proprietà, né diritti di ritenzione a favore della stessa affittuaria, né responsabilità (di qualsiasi tipo) in capo al locatore.
Al termine del rapporto qualsiasi miglioria e/o innovazione apportata al fondo rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della conduttrice.
ART.7= POLIZZA ASSICURATIVA
La parte affittuaria ha l’obbligo di stipulare a sue spese una congrua polizza assicurativa, atta a coprire tutti i ri- schi di danni che possano derivare alla proprietà o a terzi dalla custodia e dalla gestione dei beni oggetto di affitto (Responsabilità civile).
ART.8= RISOLUZIONE ANTICIPATA
Ferme ed impregiudicate le ipotesi generali di risoluzione del contratto previste dalle norme vigenti in materia nonché
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le ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, costi- tuiscono motivo per la risoluzione ipso iure del contratto:
- il mancato pagamento,anche parziale, del canone di affitto;
- il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5;
- la violazione del divieto di subaffitto, sublocazione e di cessione del contratto.
Le parti concordano inoltre che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destina- zione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedi- mento della competente autorità) o per insindacabile necessi- tà dell’Azienda Socio Sanitaria del Garda, il terreno inte- ressato dovrà essere riconsegnato nella piena e incondiziona- ta disponibilità del locatore dietro semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o indennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al disposto dell’art.50 legge n.203/82.
Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito pro- porzionalmente in ragione della minore superficie a disposi- zione della conduttrice.
ART.9= LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE AFFITTUARIA
Ai sensi dell’art.48 legge 203/82, il Signor ----------------
------- dichiara di agire esclusivamente per conto della So-
cietà la quale non costitui-
sce impresa familiare coltivatrice.
Pertanto garantisce che oltre alla predetta Azienda non vi sono altri soggetti o parenti che possano vantare diritti o pretese in dipendenza del contratto in corso e futuro.
ART.10= PRECISAZIONE FISCALE
Agli effetti fiscali si dichiara in €.------,---- (Euro -----
-------------------------) il valore del presente contratto.
ART.11= SPESE DELL’ATTO, IMPOSTE E TASSE
Le spese tutte di questo atto e quelle inerenti e conseguen- ti, presenti e future e tutte le imposte e tasse applicate ed applicande in dipendenza del medesimo, sono a carico del con- duttore affidatario.
ART.12= CONTROVERSIE
In caso di controversia nascente dall’interpretazione ed ese- cuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all’Assessorato Provinciale Agricoltura ed alla Au- torità Giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 46 del- la Legge n. 203/82, è tenuta ad esperire un tentativo di com- posizione della lite con l’assistenza delle rispettive Orga- nizzazioni Professionali Agricole, inviandone notizia
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all’altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento.
ART.13= OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente at- to e dalle leggi vigenti, le parti convengono che l’affitto è stipulato sotto l’osservanza delle condizioni tutte stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti agrari.
ART.14= ASSISTENZA SINDACALE
Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di categoria in- tervenute a prestare la rispettiva assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accor- do è stipulato per una durata di quindici anni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e)della legge 203/1982.
In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato, reciprocamente riconoscono e dichiarano:
a) di essere state ritualmente ed adeguatamente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, sin dall’inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo;
b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non so- lo dell’accordo nel suo insieme, ma anche di ogni patto e
clausola dello stesso;
c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, di- chiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato con- cluso;
d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di categoria.
ART.15= TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in rela- zione a quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato esclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Brescia, addì
IL CONCEDENTE PROPRIETARIO IL .RAPP.TE SINDACALE
L’AZ. AGR. AFFITTUARIA IL .RAPP.TE SINDACALE
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