Condizioni contrattuali di Fornitura
Condizioni contrattuali di Fornitura
“Gli articoli citati sono estratti dal regolamento del Servizio Idrico Integrato dell’ATO4 – Lazio Meridionale – Latina. La versione integrale è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, alla sezione utenti o presso gli sportelli”
L’utente, nel chieder di poter beneficiare del servizio idrico per gli usi indicati, dichiara di essere a conoscenza che il rapporto verrà integralmente regolato dalle norme e prescrizioni tutte contenute nel “Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dalla Regione Lazio – Autorità A.T.O.4 – Latina”, nel territorio nel quale è ubicato l’impianto, depositato presso la Provincia di Latina e presso la sede della Società, nel testo oggi vigente che l’utente dichiara di ben conoscere ed accettare nella sua integrità, obbligandosi, anche per gli aventi causa, ad osservare le condizioni, nessuna esclusa od eccettuata”.
In particolare dichiara di approvare espressamente le seguenti condizioni:
Art. 8
(Uso dell'acqua)
1. Il Gestore somministra acqua prioritariamente per uso potabile. Compatibilmente con le disponibilità idriche, il Gestore può concedere la somministrazione anche per altri usi per i quali si riserva di fornire acque con qualità diverse nel rispetto della disciplina vigente.
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3. L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili ed unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
4. La somministrazione può essere concessa per gli usi previsti dall’articolazione tariffaria vigente.
5. E’ espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa, pena la risoluzione del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti. Gli usi impropri saranno sanzionati secondo quanto previsto al Capo XI del Regolamento.
6. Il Gestore è responsabile della potabilità dell’acqua fino al limite della proprietà privata dove, di norma, deve essere posto l’apparecchio di misura.
Art. 10
(Richiesta di somministrazione)
1. Per ottenere la somministrazione del servizio di distribuzione idrica, di fognatura e depurazione o integrata, l’interessato deve presentare al Gestore l'apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto. La richiesta di nuovo allaccio comporterà la contestuale stipula del contratto di somministrazione.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
3. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere versate dall'interessato le spese contrattuali, come previste nella Tabella “Unica dei Costi” oltre alla marca da bollo vigente.
4. Il Gestore potrà chiedere integrazione alla richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2 o nel caso in cui la domanda sia carente della sottoscrizione o della documentazione richiesta o non sia compilata in modo completo e leggibile. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano fornite entro il termine di 30 giorni, il Gestore potrà respingere la domanda.
5. In caso di diniego, qualora siano riscontrate in sede di sopralluogo effettuato dal Gestore, difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del precedente comma 2, non si darà luogo alla restituzione delle somme versate per spese di istruttoria.
6. La richiesta di somministrazione, qualora l’immobile sia dotato delle opere necessarie affinché il Gestore possa fornire il servizio, deve essere formalizzata entro 90 giorni dalla presa di possesso dell’immobile stesso, la quale si intende a partire dalla data della stipula del contratto di acquisto, locazione, ecc.. In caso ciò non avvenga, sarà applicato quanto previsto al Capo XI del Regolamento, salva prova contraria, documentata, a carico dell’utente.
7. Nel caso in cui il richiedente la somministrazione o l’allaccio sia titolare di altro contratto con il Gestore, identificabile tramite medesimo codice fiscale o medesima partita iva, sul quale sia presente una morosità, per poter effettuare la stipula di un nuovo contratto dovrà essere saldato per intero l’insoluto, ad esclusione dell’ipotesi in cui il nuovo contratto abbia tipologia tariffaria “utente domestico – prima abitazione”.
Art. 11
(Destinatario della somministrazione)
1. La somministrazione è effettuata a favore del detentore di titolo idoneo, che dimostri la disponibilità dell’immobile (proprietario, affittuario conduttore, locatore, comodatario, appaltatore, promittente l’acquisto, condominio, titolare di un diritto reale di godimento). L’utenza sarà normalmente intestata al reale utilizzatore del servizio avente titolo ma resta facoltà del proprietario mantenere la titolarità del contratto in caso di locazione o concessione ad altro titolo dell’immobile.
2. Il titolare del diritto reale di godimento qualora non abbia perfezionato la propria posizione contrattuale nei tempi previsti dall’art. 57 lettera d), sarà passibile delle sanzioni previste dal successivo art. 58. Le medesime disposizioni valgono anche in caso di affitto di azienda.
3. Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più utenti mantenendo la singolarità dell'apparecchio di misura per ogni contratto, purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi.
4. Il contratto di fornitura ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:
• nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori (unico contatore), il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque responsabili in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
• in caso di condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall’amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate.
Art. 12
(Attivazione della somministrazione)
1. Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente, oltre alla presentazione della richiesta ai sensi dell’art. 10, dovrà provvedere al versamento dell’importo delle spese di allacciamento e delle competenze accessorie (si veda Tabella Unica dei Costi).
2. Il richiedente la somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, dovrà versare, per il perfezionamento del contratto, il “deposito cauzionale”, così
come quantificato per tipologia di utenza nella “Tabella Unica dei Costi”. L’ammontare del deposito cauzionale sarà comunicato dal Gestore all’utente prima della sottoscrizione del contratto in funzione della tipologia tariffaria. Sono esclusi dall’obbligo di versare il “deposito cauzionale” gli utenti che siano dotati di domiciliazione bancaria o postale; il “deposito cauzionale” viene rimborsato agli utenti qualora scelgano di adottare quale mezzo di pagamento la domiciliazione bancaria o postale. Nel caso in cui, in vigenza di contratto, l’utente revochi la domiciliazione bancaria o postale, sarà tenuto ad informare tempestivamente il Gestore e a versare il corrispondente “deposito cauzionale”. Il Gestore potrà, comunque, provvedere autonomamente all’addebito nel caso di mancata comunicazione da parte dell’utente. Il “deposito cauzionale”, fruttifero di interessi, viene restituito in caso di cessazione del contratto, maggiorato degli interessi legali, previa verifica dell’adempimento delle prescrizioni contrattuali o di quelle eventualmente impartite e dell’assenza di insoluti. In caso di insolvenza relativa ad almeno n. 2 fatture, rilevata in vigenza del contratto, fatta salva ogni altra azione di recupero del credito precedente alla sospensione/riduzione del flusso idrico, così come prevista dal successivo art. 17 del presente Regolamento, è facoltà del Gestore procedere alla compensazione dei propri crediti con il “deposito cauzionale” versato. Il Gestore provvederà allo stesso modo qualora l’insoluto venga rilevato al momento della cessazione del contratto. Nel caso in cui si proceda alla compensazione in vigenza del contratto, l’utente sarà tenuto a ricostituire il “deposito cauzionale” nella sua integrità e secondo il valore corrente, a seguito dell’invio da parte del Gestore di apposita fattura, il mancato pagamento della quale potrà dare luogo alla sospensione del servizio ai sensi del successivo art. 17. Per le utenze da cantiere, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto, che il richiedente presti idonea fideiussione, qualora si tratti di un’impresa edile, o versi il deposito cauzionale, qualora si tratti di un privato cittadino, il cui importo è quantificato nella “Tabella Unica dei Costi” e sarà commisurato al numero di unità immobiliari da realizzarsi.
3. In ogni caso, la somministrazione è subordinata all’ottenimento e conservazione, a cura e spese del richiedente, anche attraverso il Gestore, dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all’esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti.
4. Il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della domanda di somministrazione, sia in caso di nuovo allaccio, che di subentro, la quale manifesta la volontà dell’utente di fruire del Servizio e una volta dimostrato, da parte dell’utente, il pagamento del deposito cauzionale/e-o della fideiussione; contestualmente, sarà consegnata o inviata all’utente la copia delle condizioni generali di contratto, contenente l’estratto del presente Regolamento. In caso di richiesta di voltura, il Gestore darà avvio alla fornitura una volta verificata la regolarità della relativa domanda, la quale manifesta la volontà dell’utente di fruire del Servizio, e una volta dimostrato, da parte dell’utente, il pagamento dell’integrazione del deposito cauzionale rispetto a quanto versato dal precedente intestatario, se necessario.
5. Il contratto deve essere riconsegnato o rinviato al Gestore debitamente sottoscritto, qualora lo stesso non pervenga il gestore procederà all’attivazione del contratto d’ufficio qualora la fornitura sia attiva.
6. Il Gestore provvederà all’invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, presso l’indirizzo di residenza/ sede dell’utente, ovvero all’indirizzo di spedizione indicato nella domanda di attivazione della fornitura, se diverso da quello di residenza/sede. Resta l’obbligo per l’utente di comunicare al Gestore ogni variazione della residenza.
Art. 13 (Durata del contratto)
I contratti di somministrazione sono a tempo indeterminato.
Art. 14 (Recesso dal contratto)
1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di somministrazione a tempo indeterminato devono darne comunicazione scritta al Gestore almeno 30 giorni prima mediante raccomandata a/r, ovvero attraverso consegna diretta della apposita modulistica presso gli sportelli del Gestore, che attesterà il ricevimento. Il rapporto contrattuale si riterrà terminato solo dopo che il Gestore abbia verificato la regolarità della richiesta. Il recesso dal contratto, che determina l’effetto estintivo dell’accordo, avrà effetto, per le parti esclusivamente dal momento della disattivazione/rimozione del contatore e/o della chiusura dello scarico, che avverrà da parte del Gestore nei termini previsti da Carta dei Servizi. Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione/rimozione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
2. Nel caso in cui il Gestore non venga messo in condizione di procedere alla disattivazione / rimozione del contatore, tale condotta sarà considerata in contrasto con la volontà dell’utente di cessare il contratto e, di conseguenza, la disdetta non sarà formalizzata. In questo caso, l’utente resterà titolare dell’utenza e quindi responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
3. Il titolare dell’utenza deve dare disdetta dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell’immobile..
4. Il contratto per la fornitura del servizio ad uso cantiere termina con la fine dei lavori, che deve essere comunicato al Gestore ovvero alla scadenza del permesso a costruire e deve pertanto essere formalmente cessato o sostituito da un nuovo contratto. Il Gestore si riserva la facoltà di cessare d’ufficio il contratto in caso di mancata comunicazione da parte dell’utente, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 58.
5. L’utente è tenuto al pagamento della fattura di fine rapporto, oltre alle spese relative all’intervento di chiusura del contatore, come previste dalla Tabella “Unica dei Costi”, con restituzione da parte del Gestore della cauzione versata alla stipula del contratto di cui all’articolo 12 comma 2.
6. Nel caso in cui sul contratto relativo all’utenza disdettata sia presente un insoluto, lo stesso sarà addebitato sull’altro eventuale contratto attivo intestato al medesimo utente.
7. Quando il Gestore procede alla chiusura/rimozione del misuratore o alla chiusura dello scarico, al momento della disdetta viene contestualmente revocato il Nulla Osta allo scarico solo per le utenze non domestiche, mentre per le domestiche è prevista la sospensione ex art. 17 comma 7.
Art. 15
(Subentro o voltura dell’utenza)
1. In caso di subentro o voltura, così come definite al precedente art. 2, l’utente deve presentare al Gestore l’apposito modulo di richiesta debitamente compilato e sottoscritto, nei termini di cui all’art. 10 comma 6. Alla domanda dovranno essere
allegati i documenti indicati e la stessa dovrà contenere tutti i dati e le dichiarazioni richiesti a norma di legge.
2. La voltura potrà avvenire previo consenso scritto dell’utente cessante e sanatoria di ogni pregressa morosità eventualmente esistente.
3. Nell’ipotesi in cui non possa darsi luogo alla voltura, l’utente potrà richiedere il subentro, così come definito al precedente art. 2, stipulando un nuovo contratto, producendo la documentazione di cui all’art. 10 e dimostrando di essere estraneo alla situazione debitoria pregressa eventualmente esistente, mediante autocertificazione. In tale ipotesi, il Gestore stipulerà un nuovo contratto, previo annullamento di quello in atto esistente sulla medesima presa, attivando le azioni di recupero del debito eventualmente esistente nei confronti del precedente intestatario. E’ facoltà del Gestore effettuare verifiche sugli scarichi.
4. In caso di utenza con pregressa morosità, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario se coniuge, parente, affine, convivente o se già residente presso l’utenza.
5. Qualora l’utenza morosa sia intestata ad una persona giuridica, il nuovo utente sarà considerato coobbligato in solido con il precedente intestatario in caso di trasferimento d’azienda o di ramo d’azienda o se esistano sovrapposizioni tra le due società.
6. Sia in caso di subentro che di voltura, per avere diritto alla somministrazione, l’utente dovrà provvedere al versamento delle spese accessorie, come previsto dal precedente art. 10. L’attivazione della fornitura avviene con le modalità indicate al precedente art. 12.
7. Il Gestore, inoltre, invia all’originario titolare la fattura di fine rapporto, sulla scorta della lettura comunicata dal subentrante o verificata con apposito sopralluogo.
8. Qualora l’utente che effettui il subentro dimostri di occupare l’immobile servito da una data precedente a quella di presentazione della richiesta, il subentro sarà effettuato:
- con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta, se le fatture emesse sul contratto precedente risultano pagate e la tipologia d’uso sia la medesima;
- con decorrenza dalla data risultante dal titolo (atto di acquisto, locazione, comodato, ecc..), in tutti gli altri casi.
Art. 30
(Guasti e lettura degli apparecchi)
1. Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno, oltre a quanto previsto dal successivo art. 35.
2. L’utente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi definiti dal Gestore.
3. In caso di accertamento della manomissione o del non regolare funzionamento del misuratore, il Gestore provvederà alla sostituzione dello stesso (se necessaria) alla presenza dell’utente, qualora questi non vi rinunci espressamente. Nel caso in cui l’utente non si presenti all’appuntamento concordato, il Gestore addebiterà comunque gli oneri di sopralluogo sulla successiva fattura. Qualora l’utente intenda richiedere un nuovo intervento, sarà tenuto a corrispondere nuovamente gli oneri di sopralluogo. Una volta sostituito il misuratore, si procederà alla determinazione dei volumi di consumo da addebitare all’utente, in luogo di quelli registrati in modo alterato dal misuratore. Si farà riferimento ai consumi determinati sulla base della media di quelli rilevati nello stesso periodo nei 3 anni precedenti, ad eccezione delle utenze caratterizzate da un consumo stagionale. Non sussistendo idonei consumi storici, si utilizzeranno i successivi consumi che verranno registrati dal nuovo misuratore nell’arco temporale di controllo ritenuto congruo dal Gestore e comunque non inferiore a 3
mesi, ferma restando la facoltà dell’utente di chiedere il ricalcolo dei consumi utilizzando un ulteriore periodo di 9 mesi. In caso di cessazione di rapporto contrattuale il Gestore provvederà alla revisione dei consumi sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza.
4. In caso di sostituzione o installazione di nuovo contatore per cause non dovute ad attività del Gestore e limitatamente ai casi di cattiva custodia da parte dell’utente, i relativi costi, indicati nella Tabella Unica dei Costi, resteranno a carico dell’utente.
5. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non a mezzo dei dipendenti o incaricati del Gestore.
6. L’utente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore in contraddittorio con i tecnici del Gestore; analogamente può richiedere la verifica del livello di pressione immediatamente a valle della valvola d’arresto. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro i limiti di tolleranza, saranno addebitate all’utente le spese di verifica, così come risultanti dalla Tabella ”Unica dei costi”.
Art. 32 (Determinazione delle tariffe)
1. Il Gestore applica, la tariffa dei servizi somministrati in conformità a quanto stabilito dall’Autorità d’Ambito ai sensi della vigente normativa.
2. La tariffa si compone di una quota fissa, che deve essere in ogni caso pagata dall’utente e che costituisce il corrispettivo della disponibilità del servizio, e di una quota variabile commisurata al consumo.
3. Ogni variazione dell’articolazione tariffaria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
4. Qualora non sia in possesso delle letture, oppure non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, il Gestore fattura in base alla stima del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo la tabella riportata nel Regolamento.
Art. 33 (Applicazione della tariffa)
1. Il Gestore applica la tariffa dei servizi somministrati secondo l’articolazione tariffaria in vigore nell’anno di consumo e in relazione alla tipologia d’uso attribuita all’utenza.
2. La tariffa è unica per tutti i Comuni serviti dal Gestore in riferimento al servizio somministrato.
3. Non sono ammesse tariffe di favore o gratuite anche se i destinatari sono i Comuni serviti o altri Enti pubblici.
Art. 34 (Articolazione delle tariffe)
1. Per le somministrazioni di acquedotto, fognatura e depurazione o integrate ad uso domestico, l’utente ha diritto alla tariffa ordinaria - prima abitazione ove l’immobile servito:
a. costituisca prima abitazione, fornendo l’attestazione della residenza;
b. costituisca l’abitazione principale sul territorio italiano dell’utente residente all’estero. Rientra in questa categoria anche il personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di polizia, qualora la residenza sia in località differente da quella in cui si riferisce il servizio (L. 342/2000).
2. Parimenti, l’utente ordinario prima abitazione potrà fruire del trattamento più favorevole della tariffa attestando annualmente, sulla base dell’ultima dichiarazione fiscale presentata e della certificazione ISEE, il reddito del proprio nucleo familiare
(Unico, ISE, certificazioni di indigenza, ecc.).
3. La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all’uso domestico e industriale. Per l’uso domestico la tariffa è unica, cioè non soggetta a riduzioni per miglioramento qualitativo e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento, come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di utenze domestiche, o assimilabili a domestiche, che usufruiscono esclusivamente dei servizi di fognatura e depurazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 27, in assenza di letture si applica la tabella indicata all’art. 32 comma 4.
4. Per l’uso industriale, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione può essere determinata anche in funzione della qualità del refluo scaricato. Il Gestore, infatti, concede riduzioni di tariffa ove l’utente provvede a migliorare il refluo rispetto a quanto previsto nel presente Regolamento; la tariffa non può comunque essere inferiore a quella applicata per l’uso domestico.
5. L’agevolazione tariffaria sarà concessa sulla base della documentazione prodotta (analisi chimiche da laboratorio accreditato) per i volumi di scarico prodotti nell’anno precedente.
Art. 35 (Rilevazione dei consumi)
1. La rilevazione dei consumi presso l’utenza avviene direttamente da parte del Gestore, quando ciò sia possibile, due volte l’anno, ovvero mediante comunicazione dell’utente, fatti salvi gli ulteriori accertamenti del Gestore. Ogni ulteriore richiesta di rilevazione dei consumi proveniente dall’utente sarà addebitata per l’importo previsto dalla Tabella Unica dei Costi. Qualora nel corso della rilevazione ad opera del Gestore dovessero essere riscontrate anomalie, queste saranno comunicate formalmente all’utente.
2. Qualora il Gestore non riesca a effettuare le letture previste con proprio incaricati, per causa imputabile all’utente, quest’ultimo verrà invitato a consentire l’accesso mediante raccomandata a.r. o PEC e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento della penale prevista nella Tabella Unica dei Costi.
Art. 36 (Fatturazione)
1. Il corrispettivo del servizio, fatturato all’utente di norma trimestralmente, anche su consumo stimato, viene determinato sulla base dei consumi registrati. Resta l’obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno due volte l’anno, ove possibile, addebitando o accreditando all’utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture su consumo stimato.
2. Qualora il Gestore non sia in possesso delle letture, o non sia possibile procedere alla misurazione dei volumi di consumo, fatturerà sulla base del consumo medio giornaliero dell’utente o, se codesto non fosse conosciuto, secondo quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 32 comma 4. In caso di conguaglio negativo, l’importo a credito per l’utente sarà scalato dalle fatture successive.
Art. 37 (Modalità di pagamento)
1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.
2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio, il Gestore, su richiesta inoltrata entro la data di scadenza della fattura, può concedere la
rateizzazione del pagamento della fattura salvo l’applicazione degli interessi pari al
T.U.R. più 2 punti.
3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.R. più 3 punti.
4. In caso di mancato pagamento decorsi i termini indicati in fattura, il Gestore attiverà le procedure per il recupero del credito, anche attraverso società esterne addebitando le spese necessarie, come previsto dalla Carta dei Servizi.
Art. 38 (Norma di rinvio)
Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 124 c.1 del D.Lgs. 152/2006 (Codice Ambiente) e successive modifiche, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilabili, purché rispettino quanto stabilito dal presente Regolamento, come previsto dall’art. 107 c. 2 del Codice.
Art. 41
(Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali)
1. I titolari di scarichi domestici ed assimilati sono tenuti a rispettare le norme tecniche previste nel presente Regolamento. E’ fatto comunque divieto di immettere in fognatura rifiuti solidi urbani anche a mezzo di trituratori.
2. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili devono ottenere il Nulla Osta allo scarico da parte del Gestore.
3. I titolari di scarichi domestici ed assimilabili, ai fini dell’ottenimento del necessario Nulla Osta del Gestore, dovranno presentare formale richiesta su modulistica predisposta dal Gestore.
4. I titolari di scarichi domestici e/o assimilati che immettono scarichi diversi, non preventivamente autorizzati, sono perseguibili ai sensi del Titolo V del Codice Ambiente.
5. E’ fatto divieto ai titolari di scarichi pluviali di utilizzare, per immettere le acque meteoriche nella pubblica fognatura, le opere di allacciamento per lo scarico delle acque reflue domestiche e/o assimilate nonché di quelle industriali.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., l’utente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole:
art. 8 (Uso dell'acqua); art. 10 (Richiesta di somministrazione); art. 11 (Destinatario della somministrazione); art. 12 (Attivazione della somministrazione); art. 13 (Durata del contratto); art. 14 (Recesso dal contratto); art.15 (Subentro o voltura dell'utenza); art. 30 (Guasti e lettura degli apparecchi); art. 32 (Determinazione delle tariffe); art.33 (Applicazione della tariffa); art. 34 (Articolazione delle tariffe); art. 35 (Rilevazione dei consumi); art. 36 (Fatturazione); art. 37 (Modalità di pagamento); art. 38 (Norma di rinvio); art. 41 (Disciplina degli scarichi domestici ed assimilabili nonché pluviali).
Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni di fornitura si fa rinvio al Regolamento per il Servizio Idrico Integrato.
L’Utente
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
L’utente dichiara altresì :
-di essere a conoscenza che i dati personali acquisiti con riferimento al contratto di fornitura sono raccolti e trattati dalla società Acqualatina S.p.A. attraverso l’inserimento in banche dati e l’elaborazione mediante procedure informatizzate, in esecuzione degli obblighi previsti dalla legge o, comunque per le esclusive finalità connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato, nonché all’adempimento degli obblighi ed alla tutela dei diritti che ne derivano;
-di essere a conoscenza del fatto che: l’acquisizione di tutti i dati richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti contrattuali cui la stessa acquisizione è finalizzata; i dati suddetti, nonché quelli elaborati dalla Società Acqualatina S.p.A. in relazione agli obblighi, ai diritti ed alle previsioni connessi al contratto di fornitura, non saranno oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite; che l’art. 7 del Codice della Privacy dispone che l’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; che ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento; che il Titolare del trattamento dei dati personali è Acqualatina S.p.A., nella persona dell’Amministratore Delegato, domiciliato presso la sede legale della società sita in X.xx X.X. Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx 00 Xxxxxx, 00000 Xxxxxx; il Responsabile del trattamento è il Servizio Gestione Utenti di Acqualatina S.p.A.; che per conoscere la lista completa dei Responsabili del trattamento ci si potrà rivolgere presso la sede legale della società; che i dati personali resi al momento della stipulazione dei singoli contratti di somministrazione, ovvero resi durante e in ragione del rapporto, corrispondono a verità e pertanto dichiara di assumersi le responsabilità derivanti da eventuali false e mendaci dichiarazioni rese.
L’Utente