PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 6.7.2
PROGRAMMA OPERATIVO FERS SICILIA 2014/2020 ASSE 6 AZIONE 6.7.2
CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI
TRA
LA REGIONE SICILIANA
DIPARTIMENTO BENI CULTURALE E DELL’IDENTITÀ SICILIANA
E
COMUNE DI PALERMO
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE
CUP
D79J20001060006
ai sensi dell’art.125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE) 1303/2013
VISTI
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1303/2013);
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg. (UE) 1301/2013);
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3.3.2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del. (UE) 480/2014);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22.9.2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg. Es.( UE) 1011/2014);
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28.7.2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es. (UE) 821/2014);
la Decisione della Commissione delle Comunità Europee C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato il Programma Operativo della Regione Siciliana (PO FESR Sicilia 2014/2020 - Deliberazione n. 267 del 10 novembre 2015) e tutte le ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
il Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020 Delibera n. 103 del 6 marzo 2017 e
s.m.i.;
l’Avviso pubblico approvato con Decreto del dirigente Generale del Dipartimento beni culturali e identità siciliana n. 5459 del 06.11.2017 e s.m.i. per la selezione e finanziamento di progetti a valere dell’Azione 6.7.1“Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo” del PO FESR Sicilia 2014-2020 di cui all’avviso pubblicato sulla GURS n. 55 del 15.12.2017;
il Decreto del dirigente Generale del Dipartimento beni culturali e identità siciliana n. 2547 del 28.08.2020 di approvazione della graduatoria dei progetti ammessi al contributo di cui al predetto Avviso pubblico, con il quale è stata determinata l'ammissione al finanziamento del contributo del PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 6.7.2 fra le altre, anche quello presentato da COMUNE DI PALERMO per la realizzazione dell'investimento relativo a LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE per un importo complessivo pari a 100.000,00 a valere sull'azione
6.7.2 del PO FESR Sicilia 2014-2020;
TUTTO CIO' PREMESSO
parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, si conviene quanto segue:
Art. 1 – Oggetto e validità della Convenzione
1. I rapporti tra la Regione Siciliana - Dipartimento beni culturali e identità siciliana - (di seguito, “Regione”) e COMUNE DI PALERMO, soggetto Beneficiario (di seguito, “Beneficiario”) del contributo finanziario (di seguito, anche “contributo” o “finanziamento”) a valere sul Programma Operativo FESR Regione Siciliana 2014/2020 (di seguito, “Programma”), Asse 6 Azione 6.7.2 XXXXX 721, per l’importo di € 100.000,00 a fronte di un investimento complessivo di € 100.000,00 per la realizzazione dell’operazione “LA GAM E PALERMO NUOVI PERCORSI DI FRUIZIONE PER UN MUSEO DIFFUSO E ACCESSIBILE” (di seguito, l’Operazione), sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
____24__Mesi________
2. La presente Convenzione decorre dalla data del decreto di approvazione della stessa da parte dell'Amministrazione concedente e ha validità, in coerenza con il crono programma di cui all'art. 3, di
mesi
18 (diciotto)
1. Sono fatte salve eventuali proroghe concedibili ai sensi del successivo art.3.
Resta comunque inteso che in nessun caso la durata della presente convenzione potrà eccedere la durata del Programma.
3. Tutti i termini indicati nella presente Convenzione sono da intendersi naturali e consecutivi, salvo ove diversamente indicato.
Art. 2 – Obblighi del Beneficiario
0.Xx Beneficiario provvede a dare attuazione all’Operazione e, al fine di garantire il rispetto delle procedure di gestione previste per il Programma, si obbliga a:
1) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell’Operazione, tutte le norme e i principi
1 Inserire la durata dell'intervento come da cronoprogramma presentato
comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti e concessioni (sia per quanto attiene all’aggiudicazione, sia per quanto riguarda l’esecuzione), concorrenza, aiuti di Stato, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
2) rispettare le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali relative all’ammissibilità a rimborso delle spese sostenute e a sostenersi per l’esecuzione dell’Operazione;
3) garantire il rispetto e l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con Fondi strutturali e di investimento europei (di seguito, “Fondi SIE”) dell’Operazione, in particolare delle disposizioni del Capo II del Regolamento Es. (UE) 821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
4) rispettare le disposizioni di cui alla lett. b) dell’art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del Programma;
5) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l’affidamento delle attività a terzi;
6) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i., nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
7) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura necessaria alla realizzazione dell’Operazione;
8) provvedere all’alimentazione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese mediante registrazione delle stesse sul sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, reso disponibile dalla Regione, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
9) anticipare la quota del 10% del contributo finanziario definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito dell’avvenuto accertamento dei presupposti per come disciplinati al paragrafo 4.9 comma 6 dell'Avviso pubblico citato in premessa.
10) conservare la documentazione relativa all’Operazione, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nei modi indicati nel successivo art. 9 della Convenzione per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata;
11) rendere disponibile e trasmettere, in formato elettronico ed eventualmente in formato cartaceo, la documentazione di cui al precedente punto 10) entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta;
12) consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
13) assicurare che l’Operazione sia completata, in uso e funzionante entro il termine previsto nel cronoprogramma di cui al successivo art. 3;
14) dare tempestiva informazione all'Amministrazione concedente circa l’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti l’Operazione.
Art. 3 – Cronoprogramma dell’Operazione
1.Nell’attuazione dell’Operazione il Beneficiario si impegna al rispetto del cronoprogramma allegato alla presente Convenzione.
2.Nel caso in cui il mancato rispetto dei termini temporali per ciascuna delle singole fasi di attuazione dell’Operazione indicati nel succitato cronoprogramma, così come riveniente dal sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte o comunque accertato dalla Regione, non consenta
di completare l’Operazione entro il termine previsto nel medesimo cronoprogramma, la Regione avvia il procedimento di revoca del contributo finanziario concesso, salvo che, ricorrendo comunque le condizioni di cui al successivo comma 3, il ritardo sia determinato da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità del beneficiario (ANAC – Delib. n. 34/2011) e , da dimostrarsi a cura del Beneficiario entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario concesso.
3.Nel caso in cui il ritardo di cui al precedente comma 2 dipenda da cause imprevedibili o di forza maggiore (da documentare a cura del Beneficiario), la Regione potrà consentire, su richiesta del Beneficiario una o più proroghe, ove possa ragionevolmente ritenersi che l'Operazione sia comunque destinata a essere completata, entrare in uso e funzionante con un ritardo complessivamente non superiore a 12 (dodici) mesi rispetto al termine originariamente previsto dal cronoprogramma dell’Operazione allegato alla presente Convenzione e sempreché:
• il completamento dell’Operazione avvenga entro i termini di validità del Programma così come disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
• le relative spese possano essere sostenute e rendicontate, ai fini della relativa ammissibilità a rimborso, entro i termini disciplinati dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 4 – Rideterminazione del contributo finanziario
1.A seguito dell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e/o del servizio e/o delle forniture, il Beneficiario trasmette alla Regione, entro 15 giorni dalla stipula del contratto, i relativi provvedimenti di approvazione dell’aggiudicazione, unitamente al contratto, al cronoprogramma e al quadro economico rideterminato e approvato, redatto – per quanto attiene le spese ammissibili – con i criteri di cui all’art. 5 della presente Convenzione.
2.Nell’ipotesi in cui l’Operazione preveda la realizzazione di opere e/o l’acquisizione di servizi e/o forniture mediante l’espletamento di diverse procedure di gara, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata a seguito dell’espletamento di ciascuna procedura ed entro 15 giorni dalla stipula dei relativi contratti.
3.Unitamente dalla documentazione di cui sopra, qualora non già trasmessi, il Beneficiario deve inserire nella sezione documentale di Caronte:
• nel caso di acquisizione di servizi o forniture: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, progetto di servizi o forniture, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per l’acquisizione dei servizi o delle forniture;
• nel caso di OOPP: la documentazione completa (decreto a contrarre, bando/avviso, disciplinare di gara, capitolato d’appalto, ecc.) prevista dalla disciplina nazionale e regionale per l’espletamento della procedura di affidamento del contratto pubblico ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 per la realizzazione dei lavori, ivi compreso, se non già inserito, il progetto esecutivo dell’operazione, munito di tutti i pareri e i nulla osta previsti dalla normativa nazionale in materia di OOPP.
4. A seguito di ogni trasmissione e dell’espletamento delle previste verifiche, la Regione procede all’emissione del Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento al netto delle somme rivenienti dalle economie conseguite a seguito dell'espletamento della gara e lo notifica a mezzo PEC, previa registrazione della Ragioneria competente, al Beneficiario.
5.Ferma restando l’invariabilità in aumento del contributo finanziario concesso di cui al precedente art. 1,
analoga rideterminazione del contributo finanziario può essere disposta, ricorrendone i presupposti, in sede di approvazione, con apposito Decreto, di eventuali richieste di modifiche o varianti ai sensi dell’art. 13 della presente Convenzione.
Art. 5 – Spese ammissibili
1.L’importo del contributo finanziario definitivamente concesso costituisce l’importo massimo a disposizione del Beneficiario ed è invariabile in aumento.
2.Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite, nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, nel Programma e nella programmazione attuativa dell’Azione vigente al momento della pubblicazione dell’Avviso per la selezione delle operazioni da ammettere a contribuzione finanziaria. In particolare, sono considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dai Beneficiario direttamente imputabili all’operazione come successivamente specificato e sostenute e pagate dal Beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa del Programma e, comunque, entro il termine di conclusione dell’operazione indicato nella presente Convenzione, pertinenti e riconducibili al progetto approvato;
3.Nel caso di prevalenza di realizzazione di acquisizione di Beni e Servizi (Azione 6.7.2 del Programma) sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
• realizzazione di allestimenti espositivi e museali, di percorsi di visita, interventi per migliorare l’accessibilità e la sicurezza dei beni;
• spese per direzione lavori e collaudo connessi agli interventi. Tali spese sono riconosciute nella misura massima del 10% del totale delle spese per opere edili, murarie ed impiantistiche funzionali all’intervento;
• spese di personale esperto impiegato in attività di ricerca e sviluppo in possesso di adeguata qualificazione in relazione al progetto realizzato;
• spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione;
• acquisto di software e relative licenze d’uso, funzionali all’attività, compresi la realizzazione dei siti internet ed e-commerce, di marchi e/o brevetti;
• costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
• acquisti di attrezzature, impianti e dotazioni tecnologiche anche per la fruizione di servizi integrati o in rete;
• spese per opere edili, murarie e impiantistiche funzionali all’intervento;
• servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale legato agli attrattori;
• realizzazione applicativi, soluzioni ed allestimenti TIC di supporto alla fruizione e di accompagnamento alla visita dell'attrattore e dei beni collegati;
• promozione dei beni e, in generale, del patrimonio incluso nella strategia, al fine di incrementarne la fruizione (organizzazione convegni ed eventi culturali, libri e gadget, punti di ristoro, ecc.) fino ad massimo del 20% del totale costo del totale dell’intervento.
4.Eventuali maggiori oneri che si dovessero verificare su ciascuna categoria di spesa, rispetto ai massimali precedentemente indicati alle pertinenti voci ai commi 3 e 4, resteranno a carico del Beneficiario.
5.Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.
6. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è una spesa ammissibile solo se non sia recuperabile ai sensi della normativa fiscale applicabile, indipendentemente dalle scelte del beneficiario.
7.Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si
fa rinvio alle disposizioni di cui alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
8.Restano in ogni caso escluse e non potranno pertanto essere rimborsate tutte le spese non ammissibili a termini delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.
Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo finanziario
1.L'erogazione del contributo finanziario concesso avverrà con le seguenti modalità:
-un’anticipazione, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa in materia di contabilità pubblica, da erogarsi in due tranche:
la prima, sino al massimo del 5% del contributo pubblico concesso con il Decreto di finanziamento, entro 30 giorni dalla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione;
la seconda, sino al massimo del 20% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), entro 30 giorni dalla notifica di quest’ultimo Decreto, sempreché siano stati stipulati contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per importi complessivamente non inferiori al 50% dell’importo dell’operazione ammesso a finanziamento con il predetto Decreto e previa verifica amministrativa della documentazione attestante la spesa per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell’anticipazione;
-uno o più pagamenti intermedi, a rimborso delle spese effettivamente sostenute, di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), previa verifica amministrativa della domanda di pagamento e della documentazione allegata attestante la spesa; si precisa che:
l’importo massimo del 90% sarà determinato al lordo dell’anticipazione già erogata;
l’importo di ciascun pagamento intermedio sarà decurtato di una percentuale corrispondente al rapporto tra importo dell’anticipazione già erogata e importo del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo);
-saldo del 10% del contributo pubblico rideterminato con il Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento (in ipotesi di più Decreti di quantificazione definitiva del finanziamento, l’ultimo), previa positiva verifica della domanda di pagamento, del rendiconto finale e della documentazione attestante la spesa e la funzionalità, il funzionamento e la fruibilità dell’operazione.
2.Per l’erogazione della prima tranche di anticipazione, il Beneficiario dovrà presentare:
-la richiesta di anticipazione redatta secondo l’Allegato 3 all’Avviso;
-[eventuale].
- Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la richiesta di
erogazione della prima tranche dell’anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari almeno al 30% del contributo concesso con il Decreto di finanziamento, avente scadenza di 180 giorni successivi alla conclusione dell'investimento.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
-qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
-il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
3. Per l’erogazione della seconda tranche di anticipazione il Beneficiario dovrà trasmettere la relativa richiesta, redatta sempre secondo l’Allegato 3 all’Avviso, corredata della documentazione comprovante la stipula di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture relativi all’Operazione per importi complessivamente non inferiori al 50% dell’importo complessivo del quadro economico ammesso a contributo pubblico; dovrà altresì presentare:
- una relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione
- una dichiarazione con la quale attesta che:
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione.
- il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, per un importo non inferiore al 100% della prima tranche dell’anticipazione e articolato nelle voci del quadro economico risultante dal Decreto di finanziamento;
- la documentazione giustificativa della spesa;
-[eventuale].
- Qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione e non abbia richiesto l’erogazione della prima tranche, la richiesta di erogazione della seconda tranche dell’anticipazione dovrà essere corredata da una polizza fideiussoria di importo pari almeno al 30% del contributo concesso con il Decreto di finanziamento, avente scadenza di 180 giorni successivi alla conclusione dell'investimento.
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
-qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
-il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
0.Xx documentazione da presentare per la richiesta delle erogazioni successive di importo (ciascun pagamento) non inferiore al 10% e (in totale) fino a un massimo del 90% del contributo pubblico concesso è la seguente:
-richiesta di pagamento intermedio secondo l’Allegato 4 all’Avviso corredata di una relazione sullo stato di avanzamento dell’Operazione;
-dichiarazione con cui il Beneficiario attesta che:
sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell’ambiente e pari opportunità;
sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare, nonché le altre disposizioni nazionali e regionali in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione ex lege n. 190/2010;
l’avanzamento dell’operazione è coerente e conforme alle previsioni del cronoprogramma allegato alla Convenzione;
la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
sono stati trasmessi alla Regione i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e sono stati imputati nel sistema informativo locale Caronte gli atti e la documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione
dell'Operazione.
-Il prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, articolato nelle voci del quadro economico risultante dall’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
-documentazione giustificativa della spesa;
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
-qualora il Beneficiario che non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
-il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
0.Xx documentazione da presentare per la richiesta di erogazione del residuo 10% a saldo è la seguente:
-richiesta di pagamento a saldo l’Allegato 6 all’Avviso corredata di una relazione finale sull’attuazione dell’Operazione,
-dichiarazione di cui al precedente comma 4;
-ulteriore dichiarazione con cui il Beneficiario:
attesta che trattasi della rendicontazione finale dell’Operazione;
attesta il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi dell’operazione e dell’Azione prefissati;
attesta che l’Operazione è in uso e funzionante, come attestato da idonea documentazione probante da produrre contestualmente;
attesta di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell’Operazione e ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
certificato di collaudo (per OOPP) o di verifica di conformità (per servizi o forniture), ovvero certificato di regolare esecuzione ove ne ricorrano i presupposti della vigente disciplina nazionale;
-prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’Allegato 5 all’Avviso, articolato nelle voci del quadro economico, quale risultante a seguito dell’ultimo Decreto di quantificazione definitiva del finanziamento;
-documentazione giustificativa della spesa;
Prima della liquidazione del pagamento, il Servizio verificherà:
-qualora il Beneficiario non sia una pubblica amministrazione, la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l’erogazione del contributo finanziario (DURC, antimafia, …);
-il rispetto della normativa in vigore sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
-che siano stati assolti dal Beneficiario gli obblighi in materia di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale, essendo la liquidazione del pagamento subordinata al corretto allineamento di Caronte.
6.L’intera documentazione di spesa dovrà essere annullata con la dicitura non cancellabile: “Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Siciliana FESR 2014-2020 – ammesso per l’intero importo o per l’importo di euro ”.
Per le modalità di annullo delle fatture elettroniche, ove possibile, il beneficiario farà apporre la stessa dicitura al fornitore nel campo “note” della fattura stessa; diversamente potrà procedere ad un riepilogo tramite Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi del DPR 445/2000, come da modello fornito dall'amministrazione.
Art. 7 - Rendicontazione
0.Xx Beneficiario è tenuto a rendicontare la spesa sostenuta e quietanzata tramite il sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, messo a disposizione dalla Regione, utilizzando le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
2.Tutte le dichiarazioni previste dal precedente art. 6 per il riconoscimento delle spese e l’erogazione del contributo finanziario devono essere rilasciate dal legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura – da allegare in originale o copia conforme all’attestazione – ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Art. 8 - Monitoraggio
0.Xx Beneficiario provvede a fornire alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, imputando gli stessi nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte con le credenziali ricevute unitamente alla notifica del Decreto di approvazione della Convenzione, ovvero attraverso l’utilizzo di appositi moduli di modelli messi a disposizione dalla Regione.
0.Xx Beneficiario si impegna a caricare nella sezione documentale del sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte tutti gli atti e la documentazione relativi all’Operazione, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa.
3.Entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ciascun bimestre (febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre, dicembre), il Beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione i dati economici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle varie fasi di realizzazione dell'Operazione, nonché gli atti e la documentazione progettuale relativi alla stessa, compresa l’intera documentazione giustificativa della spesa, con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, per garantire alla Regione il rispetto degli obblighi e impegni di monitoraggio nei confronti dello Stato e dell’UE. In assenza di avanzamento dei dati rispetto al bimestre precedente, il Beneficiario deve comunque comunicare la circostanza dell’assenza di ulteriore avanzamento e confermare i dati precedenti.
4.Nell’eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non sia stato registrato alcun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previo invito a ottemperare agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2, procede all'avvio del procedimento di revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già versate.
0.Xx regolare trasmissione dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 costituisce condizione necessaria per l’erogazione, da parte della Regione, delle quote del contributo finanziario così come disciplinato dall’art. 6 della presente Convenzione.
0.Xx trasmissione puntuale dei dati di monitoraggio di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, costituisce altresì condizione per accedere a eventuali istituti premiali previsti da successivi Avvisi, in rispondenza e conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Art. 9– Modalità di conservazione della documentazione
0.Xx Beneficiario è tenuto a conservare i documenti sotto forma di originali o di copie autenticate, in formato cartaceo o elettronico, su supporti per i dati comunemente accettati, in rispondenza agli obblighi di formazione, trattamento, trasmissione e conservazione dei documenti previsti dalla disciplina nazionale applicabile al Beneficiario medesimo. Tali documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati, nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy vigente (D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.).
0.Xx Beneficiario che utilizza sistemi di archiviazione elettronica o di elaborazione delle immagini (ossia che effettuano scansioni dei documenti originali e li archiviano in forma elettronica) deve organizzare e garantire che: ciascun documento elettronico scannerizzato sia identico all’originale cartaceo, sia impossibile scannerizzare lo stesso documento cartaceo per produrre documenti elettronici diversi, ciascun documento elettronico resti unico e non possa essere riutilizzato per uno scopo diverso da quello iniziale. La procedura di approvazione, contabile e di pagamento deve essere unica per ciascun documento elettronico. Non deve essere possibile approvare, contabilizzare o pagare lo stesso documento elettronico più volte. Una volta sottoposti a scansione, deve essere impossibile modificare i documenti elettronici o creare copie alterate.
0.Xx Beneficiario è tenuto a garantire l’archiviazione dei documenti relativi all’Operazione al fine di consentire, anche successivamente alla chiusura dell’Operazione medesima:
-una chiara ricostruzione dei dati di spesa e dei documenti dell’Operazione;
-la riconciliazione dei documenti di spesa con ogni richiesta di rimborso.
4.Come già indicato all’art. 2, commi 10 e 11 della presente Convenzione, il Beneficiario deve conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’Operazione, nei modi e per le finalità di cui al presente articolo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati, così come indicato al comma 6 dell’art. 6 della presente Convenzione, per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'Operazione completata, nonché deve consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.
Art. 10 – Controlli
0.Xx Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'Operazione. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il Beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell’Operazione.
0.Xx Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell’Operazione.
0.Xx caso di accertamento, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle eventuali somme già erogate.
4.L'Operazione ammessa a contribuzione finanziaria è soggetta alle verifiche ed agli eventuali collaudi tecnici specifici prescritti per legge o per contratto, in relazione alla particolare natura della stessa e delle attività/progetti ivi previste.
Art. 11 – Disponibilità dei dati
1.I dati relativi all’attuazione dell’Operazione, così come riportati nel sistema di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale Caronte, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio e al controllo.
0.Xx Beneficiario si impegna a comunicare la circostanza di cui al precedente comma 1 ai Soggetti attuatori, esecutori a qualsiasi titolo e prestatori di servizio, fornitori e subcontraenti.
3.I dati generali relativi all’Operazione e al relativo stato di avanzamento saranno resi disponibili al pubblico.
Art. 12 - Stabilità dell’operazione
0.Xx sensi e per gli effetti dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l’Operazione ammessa a contribuzione finanziaria, pena il recupero del contributo finanziario accordato, per i cinque anni successivi al suo completamento non deve subire modifiche sostanziali:
a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito ad un’impresa o a un ente pubblico;
b) che siano il risultato di un cambiamento nella natura della proprietà di una infrastruttura o della cessazione di una attività produttiva.
2.Gli importi indebitamente versati in relazione all'Operazione saranno recuperati dalla Regione in proporzione al periodo per il quale i predetti requisiti non sono stati soddisfatti.
Art. 13 – Rinuncia e Varianti
1. Il Beneficiario può rinunciare al contributo concesso inviando una comunicazione alla Regione.
2. Nel corso dell’attuazione il Beneficiario deve comunicare alla Regione eventuali autorizzazioni concesse per modifiche o varianti dell’Operazione, ivi comprese quelle disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 per la la prescritta approvazione ai fini dell'ammissibilità al finanziamento delle spese in variante.
3. Nel caso di modifiche e varianti sostanziali ai sensi del comma 4 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, la Regione può autorizzare una nuova procedura di appalto previa motivata richiesta da parte del Beneficiario.
4. La durata del processo di esame delle varianti richieste dal Beneficiario sarà proporzionata alla complessità della variante richiesta e si concluderà ordinariamente entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa nazionale e regionale, ivi compresa quella relativa ai controlli e alle verifiche di competenza di soggetti terzi (ANAC, UREGA, …) e comunque non oltre il termine stabilito ai sensi della legge regionale n. 10/1991 e s.m.i..
5. In caso di positiva valutazione delle richieste di modifiche o varianti la Regione provvederà alla loro approvazione attraverso un Decreto di approvazione delle varianti, con eventuale rideterminazione del contributo finanziario ai sensi dell’art. 4 della presente Convenzione, che, previa registrazione da parte della Ragioneria competente, sarà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.
6. È espressamente esclusa, nei rapporti tra la Regione e il Beneficiario, qualsiasi responsabilità della prima, anche in merito alle conseguenze dell’inammissibilità delle spese richieste a rimborso, per eventuali illegittimità/illiceità di modifiche o varianti disposte dal Beneficiario che dovessero essere accertate/dichiarate, in via amministrativa o giudiziaria, anche successivamente al Decreto di approvazione di cui al precedente comma.
Art. 14 – Revoca della contribuzione finanziaria
1.Oltre che nelle ipotesi specificamente previste e disciplinate in altri articoli della presente Convenzione, la Regione si riserva di revocare il contributo finanziario concesso nel caso in cui il Beneficiario incorra in un’irregolarità ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, art. 2, paragrafo 1, punto 36, oppure in violazioni o negligenze in ordine alle disposizioni e condizioni della presente Convenzione, nonché a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione, nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui al precedente art. 2.
2.Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia, o altro comportamento, il Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita dell'Operazione.
3.Nel caso di revoca, il Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima erogate, maggiorate degli interessi legali nel caso di versamento delle stesse su conti correnti fruttiferi, restando a totale carico del medesimo Beneficiario tutti gli oneri relativi all'Operazione.
4.È in ogni caso facoltà della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di gravi ritardi o irregolarità – indipendentemente dalla relativa imputabilità a colpa o, comunque, responsabilità del Beneficiario – nell'utilizzo del contributo finanziario concesso.
0.Xx caso di revoca parziale del contributo finanziario conseguente alla non ammissibilità di alcune spese richieste a rimborso, queste ultime resteranno a totale carico del Beneficiario.
Art. 15 - Foro competente
1.Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia attore o convenuto, è competente il Foro di Palermo, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.
Art. 16 – Richiamo generale alle norme applicabili e alle disposizioni dell’UE
1.Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall’UE.
li,
Per il Beneficiario, il legale rappresentante
Firmato digitalmente da: Xxxxxxx Xxxxxxx Organizzazione: COMUNE DI PALERMO/80016350821 Data: 14/07/2021 14:34:24