ACCORDO DI RETE
ACCORDO DI RETE
I SOTTOSCRITTI:
Capofila:
L’AGENZIA FORMATIVA VCO FORMAZIONE S.C. a R.L., sede legale in Omegna C.F.
01905580039 nella persona del Direttore Generale xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Premosello Chiovenda il 28/01/1965
o Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxxxxx” - Xxxxxxxx Xxxxxxx (scuola di riferimento)
- Via Repubblica, 6 – 28922 Verbania, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa
Xxxxxxxxxx Xx Xxxxxxxx nata a Catania il 14/09/1978
o Istituto Comprensivo “F. M. Beltrami” – Xxx Xx Xxxxxx - 00000 Xxxxxx, nella persona del Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Premosello il 13/06/1957
o Istituto Comprensivo “Xxxx Xxxxx Stella” – Xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxx Pallanza, nella persona del Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx, nato a Bari il 24/07/1976
o Istituto Comprensivo di Verbania Intra – Xxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx, nella persona del Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Novara il 30/09/1965
o Istituto Comprensivo “P. Carmine” – Via X. Xxxxxxxxxx – 28822 Cannobio, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx nata a Palermo il 11/01/1973
o Istituto Comprensivo Xxxxxxx Xxxxxxx – Via X. Xxxxxxx, 25 – 28883 Gravellona Toce, nella persona del Dirigente Scolastico xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx nato a Verbania il 17/05/1964
o Istituto Comprensivo “Xxxxxx Xxxxxx” – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, nella persona del Dirigente Scolastico xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Verbania il 21/03/1955
o Istituto Comprensivo “”Rebora” - Xxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx nata a Napoli il 11/06/1974.
PREMESSO CHE
- la Regione Piemonte Settore Formazione Professionale ha approvato e autorizzato il progetto “Laboratori scuola-formazione” integrato tra Istituti Scolastici e Formazione Professionale con comunicazione N00056299/2019 del 12/12/2019.
- le parti, a seguito dell’approvazione concessa dalla Regione Piemonte, si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, i contenuti ed i costi di cui ai progetti delle azioni formative a suo tempo presentati;
- l’art. 7 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità;
- in base alla medesima disposizione l’accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, formazione, orientamento, organizzazione, documentazione, pubblicizzazione, contabilità, amministrazione ed altre attività coerenti con le finalità istituzionali;
- pertanto i soggetti sopra indicati si sono impegnati a raggrupparsi in un Accordo di Rete in attuazione delle azioni formative di cui all’allegato che fa parte integrante della presente scrittura;
- intendono, con il presente atto, regolare il quadro giuridico ed organizzativo dell’accordo predetto
DICHIARANO
di riunirsi in Accordo di Rete per lo svolgimento delle attività relative alle azioni formative di cui all’allegato e stabiliscono quanto segue.
Art. 1
(Efficacia delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto il quale impegna ed obbliga i partners firmatari al rispetto di quanto in esso contemplato, previsto e disciplinato.
Art. 2 (Oggetto)
Con il presente accordo le parti addivengono alla formale costituzione e strutturazione della partnership per la realizzazione del progetto indicato in premessa attraverso la individuazione delle modalità di gestione dei contributi finanziari, la regolamentazione e la individuazione dei rispettivi impegni ed obblighi e di quant’altro comunque connesso alla materiale esecuzione delle attività previste dal Progetto prima citato.
I partners si impegnano sin d’ora a rispettarlo in tutte le sue articolazioni e le successive eventuali integrazioni e modificazioni che, con l’assenso scritto di tutti i partners, dovessero essere apportate.
Art. 3
(Impegni dei soggetti attuatori: capofila e partner)
Le Istituzioni Scolastiche e l’Agenzia Formativa conferiscono la rappresentanza della partnership all’Agenzia Formativa VCO Formazione, la quale, per effetto di tale designazione, è l’Ente Capofila, nella persona del Direttore Generale, unico soggetto a cui compete la presentazione dell’istanza di riconoscimento, percepisce i finanziamenti e sostiene le spese mentre trasferisce risorse finanziarie ai singoli partner per le spese da essi effettivamente concordate, sostenute, pagate e rendicontate secondo le disposizioni degli Enti Finanziatori.
I soggetti attuatori si obbligano a concordare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e realizzazione delle azioni formative anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
I soggetti attuatori eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno affidati.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora, a fornire il più ampio quadro di collaborazione per la realizzazione dell’intervento e concordano altresì di favorire, in ogni possibile forma, modalità operative per facilitare l’integrazione tra le diverse rispettive competenze.
L’Agenzia Formativa si impegna ad effettuare le attività di laboratorio in strutture con attrezzature e impianti che rispondono ai requisiti del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i. sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Art. 4 (Doveri del Capofila)
1. L’ Agenzia formativa VCO Formazione in qualità di capofila è autorizzata:
a. a stipulare, in nome e per conto dei partner, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione delle azioni formative di cui all’allegato;
b. a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, i partner nei confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
2. L’Agenzia formativa VCO Formazione si impegna a svolgere in favore dell’Accordo di Rete qualsiasi attività occorrente per la migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento della concessione dei finanziamenti con gli Enti finanziatori, nel rispetto dei vincoli imposti all’Ente beneficiario del finanziamento, dalla Regione Piemonte, in materia di accreditamento e sistema qualità, nonché a curare:
• gli aspetti amministrativi e legali correnti;
• i rapporti con la Regione Piemonte.
3. In particolare esso assume:
a. la responsabilità della rendicontazione delle attività finanziate svolte fino alla data di scadenza delle azioni formative, conformemente alle norme stabilite dagli Enti finanziatori, dalla Regione Piemonte, nonché la sottoscrizione degli atti necessari per la realizzazione delle azioni formative;
b. la responsabilità ed il coordinamento generale delle azioni formative;
c. la responsabilità del coordinamento della micro-progettazione e organizzazione delle azioni formative;
d. il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti Finanziatori, provvedendo ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando gli istituti di credito prescelti;
e. il coordinamento amministrativo e segretariale delle azioni formative.
Art. 5 (Doveri dei partner)
1. Le modalità circa la realizzazione delle azioni formative sono affidate ai soggetti attuatori secondo quanto indicato nei progetti approvati dalla Regione Piemonte e specificato dai successivi accordi organizzativi;
2. Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi previste per la realizzazione delle azioni formative.
3. I partners si impegnano a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di loro spettanza, connesso con i compiti ai medesimi demandati sulla base del presente accordo di cooperazione e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne il soggetto capofila da ogni onere e responsabilità che a questo derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione dei singoli partners.
4. All’assicurazione obbligatoria (INAIL) degli allievi partecipanti al progetto.
Art. 6 (Organi della Rete)
1. Il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed operativi, durante la realizzazione delle azioni formative, sarà demandato all’Agenzia formativa VCO Formazione.
2. Per quanto riguarda la gestione, l'Accordo di rete riconosce come Organi:
• il Direttore del Progetto;
• il Responsabile Amministrativo;
• il Coordinatore dei corsi.
Art. 7
(Il Direttore del Progetto)
1. II Direttore del corso è individuato nella figura del Direttore Generale dell’Agenzia Formativa a cui è stato riconosciuto il progetto dalla Regione Piemonte;
2. Egli esercita le seguenti funzioni:
a. presiede al buon funzionamento del processo formativo rispettando i diversi ruoli ed utilizzando al meglio i contributi e le risorse a disposizione;
b. in caso di necessità adotta tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon esito delle azioni formative;
c. propone i collaboratori e sottoscrive i contratti a progetto e professionali dei formatori interessati alle diverse fasi delle azioni formative;
d. firma tutti gli atti che comportano decisioni di spesa;
e. si relaziona con la Regione Piemonte per gli atti necessari al riconoscimento del Corso.
Art. 8
(Il Responsabile amministrativo)
1. II Responsabile amministrativo è individuato nel Responsabile Amministrativo dell'Ente capofila;
2. Egli è responsabile della corretta tenuta della contabilità finanziaria delle azioni formative, assumendo come riferimento le voci e le entità finanziarie comprese nel preventivo approvato dall’Ente capofila. All'uopo relaziona al Direttore del corso ed utilizza i necessari supporti tecnico-amministrativi onde produrre, per ogni singola voce di spesa, le opportune giustificazioni contabili.
3. Allo stesso competono le seguenti funzioni:
a. predispone la documentazione contabile richiesta dai competenti organismi dell’Ente Regionale e dagli Enti finanziatori;
b. assolve agli adempimenti fiscali derivanti dalla gestione finanziaria del corso;
c. predispone il rendiconto delle spese.
Art. 9
(Il Coordinatore del Progetto)
1. II Coordinatore, individuato dall’Ente capofila, deve:
a. assicurare, d'intesa con il Direttore del progetto, la coerenza di tutte le attività didattiche con gli obiettivi delle azioni formative;
b. in caso di necessità adottare tutte le decisioni che si rendono necessarie per il buon andamento didattico delle azioni formative, relazionando ai Referenti degli Istituti mandanti;
c. curare il monitoraggio diretto delle azioni formative.
Art. 10 (Segreteria)
1. I servizi di segreteria (didattica, amministrativa e del personale) consistono principalmente nella:
a. tenuta del protocollo dell'iniziativa formativa;
b. tenuta e archiviazione della documentazione relativa ai corsi;
c. archiviazione delle fatture, delle note ed ogni altro giustificativo di spesa, dei contratti a progetto, occasionali e professionali siglati con i diversi soggetti aventi causa in ordine alla effettuazione delle diverse fasi di formazione previste dalle azioni formative;
d. predisposizione degli atti di liquidazione delle spese e dei connessi adempimenti finanziari di pagamento.
2. I compiti di segreteria sono svolti dal personale dei Centri di Formazione Professionale dell’Ente capofila.
Art. 11
(Controllo e ripartizione delle spese)
1. Il capofila è tenuto al rispetto delle procedure definite dalla Regione Piemonte e dagli Enti Finanziatori per quanto riguarda l'effettuazione, il controllo e la ripartizione delle spese sostenute nell'ambito delle azioni formative.
Art. 12 (Validità)
1. Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata da parte della Regione Piemonte e degli Enti Finanziatori sul rendiconto presentato, alla data dell’avvenuta erogazione del saldo finale del finanziamento. Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze tra i soggetti attuatori e/o con la stessa Regione Piemonte o altri Enti coinvolti tali da rendere applicabile il presente atto.
Art. 13
(Arbitrato e foro competente)
1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Verbania.
2. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza.
Verbania, 12 dicembre 2019
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