PROTOCOLLO OPERATIVO
PROTOCOLLO OPERATIVO
PER IL COORDINAMENTO TRA LE ATTIVITA’ GESTIONALI DEGLI AATTCC E L’ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI DI CINGHIALE
Art. 1
1. Le attività di controllo sono attuate ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92 e dell’art. 44 della L.R. 10/2004 smi
2. Nel rispetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 217/2018, la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, quinto periodo, limitatamente alle parole «e dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione», e comma 6, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente)”sono esclusi dalle attività di controllo i cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati nominativamente segnalati dai comitati di gestione.
Art. 2
1. Gli AATTCC in attuazione della normativa vigente attuano misure di prevenzione sul territorio di loro competenza ed attuano la caccia di selezione;
2. Qualora ci sia una richiesta di intervento da parte dell’agricoltore a protezione delle colture agricole, la richiesta per l’abbattimento dei cinghiali presenti sui propri terreni dovrà essere inviata congiuntamente agli XX.XX.XX. di competenza e alla Polizia Provinciale. Se la richiesta pervienealla Polizia Provinciale e/o al Servizio Presidi Tecnici della Regione Abruzzo la stessa deve essere inoltrata all’ATC di competenza entro 48 ore dal ricevimento;
3. L’ATC, verificata la richiesta pervenuta, interviene preliminarmente con metodi ecologici, incentiva la caccia di selezione e può attuare sulla particella “danneggiata o sulle particelle confinante”anche la caccia di “selezione in notturna” nel rispetto delle DGR 317/2020;
4. Qualora gli interventi di cui al comma 3 risultino essere inadeguati, entro 72 ore successive, l’ATC comunica l’esito dell’intervento alla Polizia Provinciale quale soggetto attuatore ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti. Sono considerati inadeguati gli interventi nel caso in cui nell’arco temporale delle 72 ore non si registrino abbattimenti e/o dall’ultimo tentativo si verifichino nuovi danni alle medesime colture;
5. Qualora si segnalano richieste di interventi su AC o ZRC ricadenti all’interno dei piani di controllo i soggetti attuatori dovranno accertare il danno ed eventualmente attivare il controllo.
6. Gli interventi di controllo possono essere attuati con la tecnica dell’appostamento.
Art. 3
1. Xxxxxxx operare per l’attuazione dei piani di controlloi proprietari e/o conduttori dei fondi,che siano agricoltori e che esercitino l’attività a titolo principale, con esclusione di quelli detenuti in forza di contratti di comodato d’uso non registrato o comunque di titoli contrattuali privi di registrazione fiscale,che vogliano far richiesta alla P.P. di autorizzazione all’abbattimento in controllo sui terreni di proprietà e/o condotti dovranno inoltrare opportuna richiesta allegando:
o titolo di proprietà e/o titolo contrattualefiscalmente registrato;
o visura e planimetria catastale, nella quale dovrà essere indicata la particella nella quale si è verificato il danno;
o licenza di caccia in corso di validità e versamenti ATC in regola;
o tesserino da selecontrollore;
o dichiarazione attestante l’appartenenza o meno ad una squadra di caccia al cinghiale operante in Regione Abruzzo;
o dichiarazione attestante l’esercizio di selecacciatore singolo su un ATC della Regione Abruzzo;
2. Le GG.VV. che richiedono alla Polizia Provincialedi intervenire in attività di controllo dovranno inoltrare alla stessa la richiesta allegando:
o licenza di caccia in corso di validità;
o tesserino da selecontrollore;
o dichiarazione attestante l’appartenenza o meno ad una squadra di caccia al cinghiale operante in Regione Abruzzo;
o dichiarazione attestante l’esercizio di selecacciatore singolo su un ATC della Regione Abruzzo;
3. La Polizia Provinciale (PP)predispone apposito elenco dei proprietari o conduttori dei fondi di cui al comma 1 e delle GGVV di cui al comma 2 e lo trasmette agli AATTCC.
4. La Polizia Provinciale (PP) dovrà trasmettere all’ATC di competenza gli elenchi di cui al comma 1completodegliallegati alle rispettive domande;
5. I proprietari o conduttori possono intervenire sulla loro proprietà e/o terreni condotti qualora ci sia presenza di danno accertata, in alternativa, ai fini della prevenzione del danno il conduttore può concordare con il caposquadra della zona di caccia interessata interventi di prevenzione
6. Le GG.VV. appartenenti alle squadre assegnatarie di un distretto potranno essere utilizzate dalla PP nel territorio venabile dopo che le stesse abbiano garantito gli interventi di selezione nel proprio distretto, fatto salvo eventuali emergenze della polizia provinciale;
7. La Polizia Provinciale, a seguito di richiesta di intervento degli ATC, prioritariamente interviene con i proprietari e/o conduttori dei fondi, cosi come individuati al comma 1, qualorane ricorrano le condizioni e l’intervento debba essere eseguito nelle particelle preventivamente individuate e comunicate, ovvero in alternativa con una o più GGVV, da utilizzarsi dove occorrano, seguendo la seguente priorità:
- GGVV appartenente alla squadra su cui ricade la richiesta di intervento ???’;
- GGVV appartenente alla squadra ricadente all’interno della Macroarea d’Intervento;
- GGVV iscritto all’ATC su cui ricade la proprietà d’intervento;
- GGVV ammesso all’ATC su cui ricade la proprietà d’intervento.
8. La PP interviene nei centri urbani con proprio personale e/o GGVV;
Art. 4
1. Le modalità di attuazione del controllo dovranno essere le stesse previste nel disciplinare tipo della caccia di selezione, per quanto riguarda la sicurezza, la taratura della carabina, gli orari e le modalità di sparo e di recupero dei capi. Le attività di controllo a confine tra gli istituti di protezione e il territorio di competenza dell’ATC vanno pianificate di concerto tra PP e ATC per garantire la sicurezza.
Art. 5
1. Nello svolgimento delle attività di controllo, al fine di incrementare la sicurezza e garantire l’incolumità di tutti, ogni cacciatore deve indossare un indumento (giacca o gilet) di colore arancione ad alta visibilità.
Art. 6
1. Il prelievo in controllo è consentito con gli stessi orari della caccia di selezione e qualora si attuino interventi notturni occorre attenersi al comma 2.
2. La Polizia Provinciale, qualora eserciti l’attività in notturna, comunica e coordina l’attivazione del prelievo notturno segnalando conagli XX.XX.XX. di competenza, tenuto conto di quanto segue:
a. le sottozone o i quadranti interessati dall’intervento in notturna;
b. le date e gli orari d’inizio e termine dell’intervento in notturna.
3. Per il prelievo in orario notturno il selecontrollore/GGVV autorizzato può essere accompagnato da altro selecontrollore/GGVV non armato e ammesso al prelievo nell’ATC competente per territorio.
4. I selecontrollori che non sono mai intervenuti come coadiutori in attività di controllo, prima di poter operare con il prelievo selettivo in orario notturno, devono effettuare due uscite in notturna in accompagnamento di altro selecontrollore autorizzato.
Art. 7
1. Nel prelievo in controllo è vietato l'uso di qualsiasi tipo di cane.
2. Il recupero dei capi feriti può essere realizzato tramite l’utilizzo di cani da traccia abilitati e riconosciuti dall’ENCI; detti cani devono essere utilizzati da conduttori abilitati ai sensi della lettera f, comma 1, Art. 3 R.R. 1/2017.
3. Per il controllo sono utilizzate le armi a canna rigata munite di ottica di mira previste ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 14 del R.R. 1/2017.
4. Le armi utilizzate per il controllo devono essere tarate; la taratura deve essere effettuata verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100.
5. La taratura delle armi utilizzate per il controllo in orario notturno deve essere certificata obbligatoriamente da un Direttore di tiro presso poligono autorizzato-riconosciuto. La prova di taratura di dette armi deve essere realizzata in orario notturno, verificando che 5 colpi rientrino su un bersaglio fisso di 15 cm di diametro posto a metri 100.
Art. 8
1. In caso di abbattimento di capi che presentino anomalie fisiche evidenti (ferite, lesioni, anomalie del mantello, ecc.) va immediatamente contattato l’ufficio veterinario dell’ASL competente per territorio.
2. Per le indagini trichinoscopiche ogni selecontrollore è tenuto a raccogliere e a portare in visione alla ASL veterinaria più vicina l’intera corata dell’animale abbattuto (fegato, polmoni, cuore, trachea e lingua) con annesso muscolo diaframmatico non separato dalla stessa. Il veterinario provvede all’ispezione visiva della corata ed alla separazione totale da questa del muscolo diaframmatico presente. Ovvero, la corata può essere riconsegnata al cacciatore solo se privata integralmente del diaframma e dei frammenti di esso. Per motivi organizzativi la Regione può disporre modalità di conferimento differenti in accordo con il servizio veterinario della ASL competente per territorio e lo comunicherà all’ATC.
3. La Polizia provinciale ai fini della gestione faunistica delle popolazioni di cinghiale, comunica mensilmente agli AATTCC gli interventi effettuati e i cinghiali abbattuti in attività di controllo.