Modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI
Modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI
Articolo 21-bis Art. 21- bis Riduzione dell’agevolazione dal 20% al 10% per le utenze domestiche che insistono nelle zone di cui all’allegato A con la finalità di impiegare le risorse finanziarie aggiuntive nel miglioramento ed effiicientamento del servizio di spazzamento da svolgere mediante unità aggiuntive.
Articolo 23-bis – 1) Definizioni dei rifiuti 1
2) – Presupposto e ambito di applicazione 4
3) – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani 7
4) – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta 7
5) – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani 8
6) – Chiarimenti occupanti utenze domestiche 8
– Definizioni dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di
trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) «detentore», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) «prevenzione»: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
e) «conferimento»: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici,
ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
h) «raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
i) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
j) «riciclaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
l) «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
n) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
p) «utenza domestica»: l’utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
q) «utenza non domestica»: l’utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestica;
r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell’ambiente;
s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all’entità dei costi di gestione;
t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
v) «riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
x) «recupero», ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Articolo 02 – Presupposto e ambito di applicazione
1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L’utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all’articolo del precedente regolamento anno 2020 l’indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell’immobile. In difetto, si considera l’80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l’intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l’intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all’intera superficie sulla quale l’attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ | % DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE |
TIPOGRAFIE – STAMPERIE - VETRERIE | 20% |
FALEGNAMERIE | 30% |
AUTOCARROZZERIE | 30% |
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI | 30% |
GOMMISTI | 30% |
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO | 30% |
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE | 30% |
LAVANDERIE E TINTORIE | 30% |
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI - FONDERIE | 20% |
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA | 20% |
AMBULATORI MEDICI E ODONTOIATRICI (Non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma continuata e continuativa nell’ambito e per le finalità di cui alla L.833/1978) | 20% |
b) la porzione di superficie1 dei magazzini funzionalmente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;
g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l’attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l’area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179);
l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all’altezza inferiore di mt. 1.50 nonché balconi e terrazze di utenze domestiche purché non chiusi su almeno 2 lati verso l’esterno;
m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
5. La tassa rifiuti non si applica a:
a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;
c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall’uso.
6. L’esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
7. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del
presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge
Articolo 03 – Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani
1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Nel caso di conferimento al servizio di raccolta Comunale dei rifiuti indifferenziati e/o dell’umido sarà consentita comunque una riduzione massima del 30% della quota variabile.
Articolo 04 – Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta
1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 03 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC Ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno2, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Limitatamente all’anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l’utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento3, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l’impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell’autocertificazione, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo
conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico4.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all’Ufficio competente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall’anno successivo;
6. L’esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all’Ufficio Tributi a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell’anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell’anno precedente l’uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte5. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l’applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
Articolo 05 – Agevolazioni per avvio a riciclo dei rifiuti urbani
1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall’articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati
a riciclo così determinata, d’ufficio in proporzione alla quantità di rifiuto effettivamente recuperata e trasformata sul totale dei rifiuti prodotti applicando il corrispondente parametro kd applicato di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1 punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158.
3. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta su richiesta dell’utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione redatta su modello predisposto dall’ente, entro il 20 FEBBRAIO.
Articolo 06 – Chiarimenti occupanti utenze domestiche
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti e comunque conviventi che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio‐educativi, istituti penitenziari, caserme per un periodo non inferiore all’anno, o non inferiore a sei mesi per gli studenti universitari, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata (contratto di locazione e dichiarazione TARI presentata in altro comune per gli studenti universitari).
Art. 23- ter Riduzione per il 2021 in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell’esercizio dell’attività dovute al Covid.