Contract
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO ANNUALE PROVVISORIO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PARCO COMUNALE DI MARINA DI GINOSA
Art. 1 – Oggetto e durata della concessione.
Il Comune affida al gestore, in regime di concessione, il servizio di gestione del “Parco Comunale di Marina di Ginosa” ubicato nel territorio del Comune di Ginosa nella frazione di Marina di Ginosa tra le strade: Viale Ionio, Viale Italia e Via Pitagora.
Il Parco Comunale, oggetto della concessione, ha una estensione di circa sei ettari ed al suo interno, oltre alla vegetazione costituita da Pini d’Aleppo e Macchia Mediterranea, sono presenti sentieri aree attrezzate per giochi e Pic-nic, percorsi ginnici ed una pista poligonale di circa 370 mq. a ridosso ed a servizio della quale insiste una struttura di circa 35 mq. dotata di impianti e servizi utilizzabile come “Chiosco Bar”; al fine di una completa e differenziata utilizzazione di tutti gli spazi interni del Parco sono state individuate, le seguenti n°5 zone (vedasi allegata planimetria):
1. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 00.000 xx. delimitata da sentieri interni ed includente le aree attrezzate per giochi e Pic-nic, la pista poligonale e la struttura utilizzabile come “Chiosco Bar”;
2. Zona ad Ovest di circa 6.425 mq. delimitata dal sentiero interno e dalla recinzione sul Viale Ionio e la recinzione prospicente i fabbricati a nord-ovest (Bar 77, Hotel Mille Pini, auditorium parrocchiale e scuola Xxxxxxxxx Xxxxxxx);
3. Zona a Sud di circa 3.450 mq. delimitata dal sentiero interno e dalla recinzione in angolo sul Viale Ionio e Viale Italia;
4. Zona a Est di circa 14.910 mq. delimitata dal sentiero interno e dalla recinzione in angolo sul Viale Italia e Via Pitagora;
5. Zona a Nord di circa 10.670 mq. delimitata dal sentiero interno e dalla recinzione su Via Pitagora e la recinzione prospicente i restanti fabbricati a nord-ovest;
L’affidamento in concessione provvisoria, nelle more dello svolgimento della gara pluriennale, è riferito alla sola “Zona 1 centrale” del Parco Comunale ed avrà una durata di un anno, con eventuale possibilità di proroga massima per ulteriori sei mesi qualora non sia completato l’affidamento della gara pluriennale; in questo caso il concessionario è obbligato ad accettare la proroga agli stessi patti e condizioni dell’affidamento in corso.
L’esercizio del servizio e l’adempimento degli impegni e degli obblighi da parte del concessionario e del Comune, saranno regolati mediante apposito contratto, redatto nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato.
Art. 2 – Obblighi e oneri a carico del concessionario.
Il concessionario deve provvedere alle seguenti prestazioni:
a) curare la gestione, la manutenzione ordinaria e la pulizia delle aree oggetto della concessione comprese le strutture, ivi inclusa quella destinata a “chiosco bar” e le attrezzature oltre al verde presente nell’area; in questi interventi di gestione sono comprese le operazioni di potatura e contenimento delle specie vegetali invadenti, la ripulitura dei percorsi presenti nell’area, il mantenimento in buono stato di conservazione dei sentieri delle strutture e delle attrezzature;
b) pagare al Comune di Ginosa il canone annuale di concessione offerto in sede di gara, in rate trimestrali anticipate di €. all’inizio di ogni trimestre, la prima rata dovrà essere corrisposta entro dieci giorni della sottoscrizione del contratto;
c) attività di custodia e apertura al pubblico e chiusura della struttura ad orari prestabiliti resi noto mediante idonee forme di informazione;
d) assicurare la fruizione del Parco per l’intero anno solare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza;
e) facoltà di installare eventuali ulteriori strutture precarie, assumendosi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, provvedendo all’allaccio dei servizi (ad esempio energia elettrica e acqua) ed al pagamento dei relativi consumi, previo ottenimento dei pareri, certificazioni e autorizzazioni previsti per legge;
f) facoltà di svolgere attività compatibili con le caratteristiche e funzioni dell’area affidata in concessione, previo ottenimento dei pareri, certificazioni e autorizzazioni previsti per legge: ad esempio eventi culturali, musicali, teatrali, ecc.
g) presentare, al termine di ogni semestre di durata della concessione, una rendicontazione analitica delle spese sostenute e dei ricavi derivanti dalle attività svolte, unitamente all’elenco nominativo del personale utilizzato nella concessione con la qualifica di inquadramento ed il CCNL applicato;
h) dotarsi di tutte le autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività previste (commerciali, urbanistiche ecc.);
Al termine della concessione le eventuali migliorie apportate dal concessionario rimarranno nella piena disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare alcuna ritenzione e senza alcun compenso e/o ristoro di sorta.
Il Comune si riserva la facoltà di concorrere ad eventuali misure di finanziamento pubbliche per interventi a vantaggio dei beni oggetto della concessione.
Il concessionario può proporre al Comune l’assunzione a proprio carico della realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a migliorare o adeguare l’utilizzo dell’area. Il Comune, previa verifica della natura e dell’entità dei lavori da realizzare, che dovranno essere comunque strettamente strumentali alla gestione del servizio, può autorizzare il concessionario, prevedendo eventuali condizioni di realizzazione.
Art. 3 – Organizzazione del servizio e personale.
Il concessionario si impegna a gestire il servizio per l’intero anno solare garantendo un’idonea organizzazione con proprio personale, collaboratori o volontari, osservando tutte le norme concernenti la protezione assicurativa, retributiva e previdenziale del personale impiegato, restando escluso qualsiasi tipo di rapporto di lavoro tra Comune e concessionario e/o operatori addetti.
Art. 4 – Oneri a carico del Comune ed utenze.
Sono a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dell’area affidata in concessione nonché i costi relativi alle utenze a servizio del Parco; saranno invece a carico del concessionario le utenze relative al “Chiosco Bar” ed eventuali altre opere rimovibili realizzate dallo stesso.
Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente il Parco affidato in concessione per iniziative dallo stesso
promosse o patrocinate, comunicandolo al concessionario almeno cinque giorni prima dell’evento.
Art. 5 – Responsabilità civile verso terzi
Il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale, ai collaboratori ed ai volontari utilizzati dal concessionario nello svolgimento del servizio.
Il concessionario si impegna, altresì, a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi in relazione allo svolgimento del servizio. A tale scopo il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 per sinistro esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in merito, depositandone copia prima della sottoscrizione del contratto.
Art. 6 – Tariffe.
Il concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione del Parco senza discriminare alcuno e senza prevedere a carico dell’utente, alcuna quota associativa, di iscrizione o contributo di sorta; tuttavia, lo stesso potrà richiedere un contributo agli utenti in occasione di attività e manifestazioni programmate di tipo sportivo, culturale, musicale, ricreativo e teatrale e per eventi organizzati in particolari ricorrenze.
Le tariffe applicate dal concessionario per i vari servizi ed attività che si dovessero svolgere nei luoghi oggetto
dell’affidamento devono essere comunicate al Comune entro trenta giorni dall’avvio del servizio.
Le tariffe saranno incassate direttamente dal concessionario e spettano interamente allo stesso.
Spettano al concessionario anche i proventi del “Chiosco Bar” ubicato nell’area oggetto della concessione.
Art. 7 – Referenti delle parti.
Il concessionario ed il Comune stabiliscono che i responsabili delle comunicazioni scritte e degli adempimenti formali relativi al presente contratto sono per il Comune di Ginosa, il Responsabile Area Affari Generali, e per il concessionario, il legale rappresentante.
Per le questioni di natura tecnica o relative alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria il Responsabile
dell’Area Affari Generali verrà coadiuvato dal Responsabile del Servizio Patrimonio. I riferimenti del concessionario sono i seguenti:
posta elettronica certificata: posta elettronica ordinaria: telefono fisso
cellulare
Art. 8 – Risoluzione delle controversie.
In caso di controversia tra il concessionario ed il Comune circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e delle clausole del capitolato, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario con l’esclusione del ricorso all’arbitrato. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del Foro di Taranto. In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione delle prestazioni indicate nel capitolato potrà giustificare la sospensione od il rifiuto dell'esecuzione del servizio da parte del concessionario.
Art. 9 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio.
Il Comune, con ampia e insindacabile facoltà e senza che il concessionario nulla possa eccepire, può effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli, con o senza preavviso, circa il perfetto andamento della gestione e l'osservanza da parte del concessionario, delle previsioni del capitolato, del piano gestionale e di quanto eventualmente proposto dal concessionario in sede di gara.
Qualora si verificassero, da parte del concessionario, gravi inadempienze tali da far ritenere insoddisfacente il servizio o, più in generale, gravi inadempimenti alle disposizioni contenute nel capitolato o in qualsiasi normativa vigente in materia, il Comune potrà fissare un congruo termine entro il quale il concessionario dovrà conformarsi, nonché produrre le proprie controdeduzioni.
Qualora non vengano prodotte giustificazioni o il concessionario non ottemperi entro il termine stabilito, il Comune risolve il rapporto, procedendo nei confronti del concessionario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti, e agendo per il pieno risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Nel caso in cui il concessionario si adegui, resta comunque salva la possibilità di applicare, per la violazione commessa, una penale da €.100,00 ad €.500,00 a seconda della gravità dell’inadempimento.
La stessa penale potrà essere applicata negli altri casi di violazione delle norme contrattuali, previa contestazione.
Nel caso di risoluzione del rapporto per inadempimento del concessionario, il Comune, al fine di garantire comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzato ad instaurare un nuovo rapporto contrattuale con gli altri partecipanti alla gara nell’ordine della graduatoria.
Art. 10 – Recesso e sospensione.
Il Comune può recedere dal contratto nei casi previsti dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.
La sospensione della concessione potrà avvenire nei casi previsti dal D.lgs. n. 50/2016 nonché in caso di esigenze collegate all’emergenza da Covid-19; in quest’ultimo caso il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune ed avrà diritto solo ad una modifica del termine contrattuale pari a quello di durata della sospensione.
Art. 11 – Trattamento dati personali e diritto di accesso.
Il Comune, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., informa il concessionario che tratterà i dati contenuti nel contratto e in generale tutti i dati acquisiti nello svolgimento del rapporto contrattuale, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
Il concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e si obbliga a trattare i dati personali raccolti in relazione all’espletamento del servizio oggetto del contratto esclusivamente ai fini dell’esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.
Art. 12 – Cessione e subappalto e pubblicità commerciale.
Sono vietati la cessione del contratto ed il subappalto.
È vietata la cessione a terzi del contratto, pena la risoluzione dello stesso oltre al risarcimento dei danni.
È possibile la sub-concessione di eventuali aree del parco da destinare ad attività ludiche o sportive, a punti di ristoro e/o informazione. In tal caso la sub-concessione è limitata alla durata della concessione ed entrambe le ditte rispondono del puntuale adempimento degli obblighi e oneri connessi all’esercizio attivato che dovrà avvenire nelle forme di legge.
Il concessionario e/o i sub-concessionari sono autorizzati ad effettuare la pubblicità commerciale all’interno ed all’esterno del Parco e delle altre aree oggetto della concessione, osservando tutte le leggi vigenti in materia ed espletando in proprio tutte le relative incombenze amministrative. L’installazione di strutture ed impianti fissi per la suddetta pubblicità (tabelloni, schermi, diffusori, ecc.) è subordinata all’autorizzazione del Comune da richiedere secondo la vigente normativa. Tali strutture ed impianti dovranno essere rimossi entro 15 giorni dal termine della concessione a cura e spese del concessionario.
Art. 13 - Rinvio
Per quanto non previsto nel contratto, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia.