REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.
Art. 1 Definizione
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso e deve essere gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa . La prestazione d’opera non ha carattere subordinato.
Art. 2. Norme generali
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa prevede:
1) il versamento periodico di un compenso prestabilito;
2) il coordinamento funzionale dell’attività lavorativa con l’organizzazione del comune di Chies d’Alpago e il perseguimento delle finalità della medesima;
3) obiettivi e progetti specifici e determinati;
4) l’assenza, in capo al lavoratore, di una struttura imprenditoriale e di rischio economico.
Art. 3. Campo d’applicazione
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si deve rendere necessario per esigenze cui il Comune di Chies d’Alpago non può oggettivamente far fronte con personale in servizio.
Il Comune di Chies d’Alpago può conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, come previsto dall’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 165/2001 e sue successive modifiche e integrazioni.
La spesa per le prestazioni previste al comma 2 del presente articolo non deve in alcun modo gravare sul finanziamento ordinario del Comune ma esclusivamente sul finanziamento del progetto. Quanto sopra si applica solo nei casi di progetti finanziati con risorse diverse dal finanziamento ordinario del Comune.
Art. 4. Modalità di individuazione dei collaboratori
Il Responsabile di Area responsabile del progetto provvederà al preventivo accertamento delle condizioni e all’attivazione delle procedure amministrative richieste per la stipula di un contratto di Xx.Xx.Xx..
Nella determinazione dovrà indicare:
1) i contenuti della collaborazione da svolgere e l’impegno temporale complessivo richiesto;
2) il profilo professionale richiesto;
3) le caratteristiche curriculari richieste;
4) la durata del contratto;
5) la proposta di compenso complessivo lordo.
Nella determinazione il Responsabile deve, inoltre, dichiarare la necessità e l’impossibilità di far fronte alle esigenze sopravvenute con personale in servizio presso il comune di Chies d’Alpago.
Art. 5. Modalità di accesso alle collaborazioni
L’avviso delle selezioni per la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sarà reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Chies d’Alpago e invio ai relativi ordini professionali interessati per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
L’avviso pubblico deve contenere:
1) i contenuti della collaborazione da svolgere e l’impegno temporale complessivo richiesto;
2) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
3) il profilo professionale richiesto;
4) le caratteristiche curriculari richieste;
5) la durata del contratto;
6) il compenso complessivo lordo previsto.
L’assegnazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa avverrà mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le caratteristiche curriculari richieste, integrato eventualmente dal colloquio.
L’esame dei curricula sarà effettuato dal Direttore Generale.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ha inizio alla firma del contratto. Art. 6. Durata
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può avere durata variabile. Il limite minimo è di 3 mesi ed il limite massimo è stabilito in 36 mesi.
La durata del contratto dovrà essere esplicitamente indicata nel contratto stesso.
Qualora il rapporto venga rinnovato, non potrà comunque superare il limite massimo stabilito in 36 mesi.
Art. 7. Trattamento economico
Il trattamento economico da corrispondere dovrà essere commisurato alla prestazione da svolgere e sarà stabilito di volta in volta dal Responsabile di Area responsabile del progetto.
Il compenso sarà vincolato al rilascio, da parte del responsabile di Area, di una relazione sulle attività svolte dal prestatore, che dovrà essere redatta al termine del contratto.
Lo scaglionamento dei pagamenti e l’importo totale da corrispondere nel periodo dovrà essere esplicitamente indicato nel contratto stesso.
Il contratto sarà stipulato dal Responsabile di Area e sarà comunicato alla Giunta comunale. Art. 8. Conclusione del rapporto
Il rapporto si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel contratto.