COMUNE DI MONFALCONE- Provincia di Gorizia -
COMUNE DI MONFALCONE- Provincia di Gorizia -
N. Rep. com.le ****
CONTRATTO DI APPALTO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI- ASSISTENZIALI IN FAVORE DI MINORI E PERSONE DIVERSAMENTE ABILI NELL’AMBITO DISTRETTUALE 2.2 BASSO ISONTINO, LOTTO 1, . CIG 6209575F61
L’anno duemilaquindici, addì *** ( ***** ) del mese di *****, a Monfalcone, nella sede comunale.
AVANTI A ME
dott. Xxxxxxxx Xxxxx, Segretario Generale del Comune di Monfalcone, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge
SONO COMPARSI
da una parte:
- 1) dott. ************, nato/a a ****** *** (**) il **.******, … del COMUNE DI MONFALCONE con sede in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 0, c.f. 00123030314, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”, all’altra parte:
- 2) sig. *************, nato a ******** (***) il **.**.****, C.F. ****************, i/lal quale interviene in questo atto, in qualità di rappresentante della ditta
**********************, Codice Fiscale, P. IVA ***********, con sede legale a
******* cap. ******, via ****** n. ***, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di ********, Repertorio Economico Amministrativo al n. ****** dd.
********, il/la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse
della ************************, che nel prosieguo dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”, (ev.: giusta procura speciale n. ******** dd. **.**.*****, allegata al presente atto sub “A”).
Detti Comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale
PREMETTONO
- che con determinazione n. *** dd. ****** si approvava l’indizione di una procedura aperta per l’appalto dei servizi e degli interventi socio- educativi-assistenziali in favore di minori e persone diversamente abili nell’ambito distrettuale 2.2 Basso Isontino, suddiviso in due lotti (Lotto n. 1: gestione di interventi ed attività di sostegno socio-educative-assistenziali in favore di minori e persone disabili; Lotto n. 2: gestione di interventi e attività di sostegno socio-educativo a dimensione individuale e collettiva) e per il periodo a decorrere dal 01.09.2015 e fino al 31.08.2018. Ai sensi dei documenti di gara il Comune potrà esercitare l’opzione di rinnovo per ulteriori tre anni.
- che, con determinazione dirigenziale n. *** dd. *********, il servizio per il LOTTO 1 è stato aggiudicato definitivamente all’Appaltatore
***************, con sede a *********** in via ********** n. **, per l’importo triennale di € …., IVA €, e quindi complessivamente €, come da offerta economica e tecnica rispettivamente sub “B” e “C”.
- che, con la medesima determinazione n. ***** dd. *********, si approvavano i verbali di gara e si impegnava la relativa spesa a favore dell’appaltatore;
- Vista l’informazione antimafia della Prefettura di ********** dd. ********, ai
sensi dell’art. 91 del D. LGS. 159/2011.
- Vista l’Informativa sulla sicurezza relativa all’integrazione delle persone diversamente abili nell’ambito del contesto scolastico allegato al presente atto sotto il titolo della lettera “D”.
- Vista l’ordinanza n. *** dd. ******** con la quale viene designato il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), allegato al presente atto sotto il titolo della lettera “E”.
ART. 1 - OGGETTO
Il presente contratto ha come oggetto l’appalto del servizio di cui al LOTTO 1: gestione di prestazioni di sostegno socio-educativo-assistenziale per l’integrazione scolastica e sociale nelle scuole di ogni ordine e grado, in ambito extrascolastico o domiciliare, in iniziative ludico-ricreative estive in favore di minori e persone disabili – certificate ai sensi della art. 3 della L. 104 del 1992 e residenti nei comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale Basso Isontino, per un fabbisogno annuo valutabile in xxx xxxxxxxxxxx xx x.
00.000 ore da erogarsi in forma individuale o collettiva a persone residenti nei comuni predetti di cui 1.580 di coordinamento e 600 L.I.S..
Come previsto e dettagliato all’art. 1 del Capitolato - parte generale -, allegato al presente contratto sotto il titolo della lettera “F”e nel Capitolato - parte speciale - relativo al LOTTO 1 allegato al presente contratto sotto il titolo della lettera “G”.
Ai fini del funzionamento del servizio, l’appaltatore è tenuto a garantire i servizi come descritti nel Capitolato - parte speciale - relativo al LOTTO 1.
ART. 2 - DURATA
La durata del presente contratto è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dal dal 01.09.2015 e fino al 31.08.2018. Il Comune potrà esercitare l’opzione del rinnovo per ulteriori tre anni, a suo insindacabile giudizio.
Il contratto potrà essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione Comunale in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo appaltatore e del conseguente passaggio gestionale.
Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo appaltatore.
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. La proroga costituisce estensione temporale limitata del presente contratto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.
ART. 3 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO
Il servizio include tutte le attività previste dal capitolato di gara e si svolgerà in base alle modalità e agli obblighi stabiliti dal capitolato - parte speciale - allegato “G” .
ART. 4 - PREZZO
Il prezzo per l’espletamento del servizio è quello derivante dall'offerta economica presentata sub allegato “B”, per l’importo netto pari a €…….,
+ IVA al 4% pari ad €………, per un totale di €….. Il prezzo è comprensivo di
ogni e qualsiasi onere gestionale.
Nulla è dovuto all’aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
ART. 5 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti dei servizi avverranno mensilmente sulla base dell’offerta economica presentata dall’appaltatore e dagli oneri correlati che debbono essere corrisposti dal committente.
Le relative fatture, da presentarsi con le modalità previste dal capitolato di gara, saranno liquidate entro i 30 giorni successivi alla data di presentazione. La presentazione delle fatture dovrà avvenire a seguito dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 325 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.).
Il pagamento sarà effettuato previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell’appaltatore mediante ordinanza di liquidazione, con le modalità previste dal capitolato.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui canoni dovuti o prelevate dalla cauzione prestata per il regolare adempimento del contratto.
I pagamenti dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c bancario IT ******************** presso la Banca ***************** filiale di
*********, ai sensi dell’art. 3, L. n. 163/2010.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.
ART. 6 - PENALITA'
In caso di ritardato adempimento, mancato adempimento e inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore,
l’amministrazione applicherà le specifiche penali di cui all’art. 21 del capitolato – parte generale.
Per l’entità delle penali si rimanda all’art. 21 del capitolato – parte generale.
Il Comune si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell’importo contrattuale, il Comune si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all’art. 298 DPR 207/2010
ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto si rinvia all’art. 136 D.Lgs. 163/2006. Il Comune può risolvere il contratto per:
1. reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di tre volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2. reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino più di tre volte nel corso dell’anno e siano preceduti da comunicazione scritta;
3. inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio
dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal presente contratto;
4. inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normative vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del capitolato)
5. altre situazioni valutate come gravi dal Comune di Monfalcone;
6. subappalto non autorizzato.
ART. 8 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Il Comune avrà inoltre diritto a chiedere la risoluzione del presente contratto qualora, successivamente alla stipula dello stesso, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’articolo 135 del D. lgs. 163/2006, che si intende qui espressamente riportato.
L’appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti del Comune, derivante dall’eventuale futura risoluzione o recesso a seguito del subentro disposto dal TAR.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, il Comune si riserva di recedere dal contratto di servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del
1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 94 del 1999.
ART. 9 - VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento dell’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di ***** della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Relativamente ai contratti fra appaltatore e subappaltatore/subcontraente l’appaltatore si impegna ad inserire la seguente clausola come da istruzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” :
Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).
ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA – POLIZZA ASSICURATIVA
A titolo di cauzione la Ditta ha provveduto nella misura del … sull'importo complessivo netto d'appalto mediante fideiussione assicurativa n. ******* dd. ******, completa di appendice (eventuale.) n. 1 dd. ******** per l’importo pari ad € **********, emessa dalla ************** Agenzia di
***************
La ditta ha provveduto inoltre prestare polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’appaltatore possa arrecare al Comune, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste dal capitolato. Il Massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore a 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi e con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 per sinistro/persona per ogni anno assicurativo per responsabilità Civile per
prestatori d’opera.
La polizza n. ° ******* dd. *******, completa di appendice (eventuale) n.
******* dd. *********, con la ******, Agenzia di ****** n. ***, è stipulata ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del capitolato generale di gara.
ART.11 - NORMATIVA DEL SETTORE
Per quanto non specificamente previsto nel capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, a quelle in vigore per la pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Regolamento Comunale dei Contratti, ed alla normativa di settore.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
Nella raccolta e trattenuta dei dati degli utenti, la ditta dovrà attenersi alle vigenti normative sulla "privacy", L. 196/2003. --------------
ART. 12 - SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, sono a totale carico della DITTA APPALTATRICE.
ART. 13 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per tutti gli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio c/o la propria sede legale sita in via
ART. 14 – REGISTRAZIONE
Agli effetti fiscali il valore del presente atto ammonta ad € ****************, IVA esclusa; si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. --------------------------
L’IMPRESA IL DIRIGENTE
Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, co. 13 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dall’art. 6, co. 3 del D.L. 179/2012.
In analogia con l’art. 47-ter, co. 2, L. 89/1913, il presente atto è stato da me letto ai comparenti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.
In applicazione analogica dell’art. 52-bis, co. 1, L. 89/1913, il presente atto è stato sottoscritto dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma digitale o elettronica.
Ai sensi dell’art. 47-ter, co. 3, L. 89/1913, attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, in applicazione dell’art. 25, co. 2, D.Lgs. 82/2005.
Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.
IL SEGRETARIO GENERALE
La ditta appaltatrice dichiara di accettare per intero le clausole di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,11.
L’IMPRESA