CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno 21 (ventuno) del mese di Marzo dell’anno 2019, con la presente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:
il Comune di Catania, con sede legale in Xxxxxx Xxxxx xx0, X.X. 00000000000, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx nella qualità di Direttore della direzione Gabinetto del Sindaco, che di seguito viene denominato “Sponsee”
e
la società IBL Banca SpA, con sede legale in Xxxx, xxx XXXXXXXXXXXXXXX, XX – P.I. XXXXXXXXXXX - rappresentata dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nella qualità di Amministratore Delegato, che elegge domicilio fiscale presso la suddetta sede legale, che di seguito viene denominata “Sponsor”
Premesso che:
− il Comune di Catania, in attuazione del vigente Regolamento sulla gestione delle Sponsorizzazioni, con determinazione dirigenziale n° 0A/05 del 25 gennaio 2019, ha posto in essere una procedura volta all’individuazione di Sponsor disponibili ad eseguire interventi di riqualificazione e manutenzione ordinaria dell'area a verde di proprietà comunale sita tra via Etnea n. civ. 628 e via Empedocle n. civ. 62, acquisendo il CIG ZD726DABD4 ;
− che a seguito della predetta procedura, con determinazione dirigenziale n° 0A/19 del 18 febbraio 2019, esecutiva, è stato determinato di aggiudicare, provvisoriamente, la proposta di Sponsorizzazione presentata dalla società IBL Banca SpA, la quale si è resa disponibile a stipulare il relativo contratto di Sponsorizzazione;
Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:
Art. 1 - Oggetto e finalità della Sponsorizzazione
1. Il presente contratto ha come oggetto la fornitura di beni e servizi;
2. Per lo Sponsee il presente contratto ha la finalità di fornire un servizio alla collettività nonché di realizzare economie di spesa mediante l’intervento di risorse messe a disposizione da privati;
3. Per lo Sponsor il presente contratto ha la finalità di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.
Art. 2 – Contenuto della Sponsorizzazione e impegni dello Sponsor
1. La Sponsorizzazione verrà attuata per il tramite delle prestazioni negoziali offerte in sede di gara ed esplicitate nel progetto, agli atti dell'Ufficio Sponsorizzazioni, elaborato nel rispetto delle prescrizioni tecniche, redatte dal Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico
– Giardino Bellini e Parchi che avrà cura di controllare gli interventi realizzati dallo sponsor;
2. Lo Sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con l’Amministrazione con i mezzi di comunicazione consentiti dalla normativa vigente in materia.
A tal fine dovrà escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta e/o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale
c) pubblicità diretta e/o indiretta collegata alla produzione/vendita di prodotti pericolosi per la salute o che possono diventarlo quali sigarette, tabacco e droghe in genere, alcolici, superalcolici etc.;
d) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia ;
3. Lo Sponsor assume su di se tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’esposizione e alla veicolazione del messaggio.
4. Lo Sponsor si impegna:
a) al ripristino dello stato dei luoghi nell’ipotesi vengano arrecati danni durante il periodo del contratto di sponsorizzazione;
b) a rimuovere, a propria cura e spesa, i cartelli pubblicitari riproducenti il logo/marchio e/o il messaggio promozionale dell’azienda, alla scadenza del contratto di sponsorizzazione;
Il posizionamento delle essenze arboree e dei cartelli pubblicitari dovrà rispettare i parametri fissati in materia dal Codice della strada.
L’area oggetto della sponsorizzazione manterrà la funzione ad uso pubblico in base alla destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.
Art. 3 Impegni dello Sponsee
1 L’amministrazione nel suo ruolo di Sponsee, così come previsto dal vigente Regolamento per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania, si impegna a:
a) garantire il ritorno pubblicitario riportando, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa, il nome dello sponsor;
b) a concedere l’utilizzo dello spazio pubblico per l’apposizione di cartelli che pubblicizzano il logo/marchio e/o messaggio promozionale dell’azienda, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.
Art. 4 Obblighi Fiscali
1. La sponsorizzazione oggetto del presente contratto si configura come operazione permutativa e trova quindi applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le parti convengono di comune accordo nel quantificare il valore monetario delle obbligazioni assunte in forza al presente contratto in € 10.000,00 (diecimila/00).
Art. 5 Vigilanza e Controllo
1. L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio e la valutazione sugli interventi realizzati attraverso i competenti uffici del Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico – Giardino Bellini e Parchi, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti con il presente contratto.
2. Tempi ed orari per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e manutenzione dovranno essere autorizzati e vigilati dal Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico – Giardino Bellini e Parchi.
Art. 6 Durata del Contratto di Sponsorizzazione
Il presente contratto, decorrente dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di anni due e sarà rinnovabile per un ulteriore anno, previa verifica del lavoro svolto certificato dal Servizio Tutela e Gestione del Verde Pubblico.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata all’Amministrazione almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto. Sull’opportunità del rinnovo deciderà l’Amministrazione Comunale.
Art. 7 Risoluzione del contratto, inadempienze e responsabilità
1. Il presente contratto è soggetto a risoluzione ipso iure:
− quando lo Sponsor risulti inadempiente ai propri obblighi;
− quando situazioni/cause eccezionali non consentano all’Amministrazione la realizzazione dell’iniziativa in oggetto.
2. La risoluzione del contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni conseguentemente sofferti dallo Sponsee.
3. Qualora lo Sponsee dovesse riscontrare che l'area non venisse mantenuta secondo quanto stabilito nelle “Prescrizioni tecniche sulla sponsorizzazione aree a verde”, provvederà a sollecitare lo Sponsor per iscritto, anche a mezzo pec, ad adempiere alle proprie funzioni; decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, lo Sponsee potrà procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di Sponsorizzazione senza che dallo Sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.
4. Qualora a seguito di sopralluogo periodico, si verifichi che le condizioni generali dello spazio verde siano peggiorate rispetto alle condizioni iniziali e quali definite dal Servizio Progettazione e Lavori per il Verde - Tutela e Gestione del Verde Pubblico Lo Sponsee procederà a diffidare, anche a mezzo pec, lo Sponsor un termine di dieci giorni per la sistemazione dell’area.
5. Qualora quest’ultima non dovesse adempiere, si provvederà a revocare l’assegnazione e a rimuovere gli eventuali cartelli di sponsorizzazione senza che dallo Sponsor possano essere avanzate richieste di alcun tipo ed a qualsiasi titolo.
6. Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla riproduzione del logo e, più in generale, all’esecuzione del presente contratto di sponsorizzazione sollevandone, contemporaneamente, il Comune di Catania.
Art. 8 Recesso
1. Il Comune di Catania si riserva la facoltà di recedere dal contratto di Sponsorizzazione prima della scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
2. Circa l’esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n. 30 giorni.
Art. 9 Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.
Art. 10 Qualificazione giuridica
1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto si configura come “contratto di sponsorizzazione”, con le relative conseguenze di ordine amministrativo e fiscale.
Art. 11 Foro competente
1. Ogni controversia che dovesse insorgere con riferimento al presente contratto è di competenza del foro di Catania.
Art. 12 Spese contrattuali
1. Ogni spesa relativa alla stipula del presente contratto, compresi l’assolvimento degli obblighi fiscali necessari ed i costi connessi alla riproduzione, è a carico dello Sponsor.
Art. 13 Registrazione
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Art. 14 Rinvio
1. Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita disciplina nel presente contratto, si fa rinvio:
− per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia;
− per l’utilizzo dei marchi e dei segni distintivi, al R.D. n.929/1942 ed al Dlgs n. 480/1992 e successive modificazioni, nonché ad altra normativa specifica in materia.
Art. 15 Responsabilità
1. Sono a carico dello Sponsor tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’attività da esso espletata in esecuzione del presente contratto.
Art. 16 Trattamento dei dati personali
1 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i., in materia di “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, nonché del Reg. UE n. 2016/679, con la sottoscrizione del presente contratto, ciascuna parte acconsente esplicitamente nei confronti dell’altra parte all’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati.
2 Le Parti riconoscono che i propri dati saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali ed amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge.
3 Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali, avranno la facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla vigente normativa sulla privacy ed, in particolare, il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, di cui agli artt. 15 e ss. del citato Reg. UE n. 2016/679.
Catania lì 21 Marzo 2019
LO SPONSEE LO SPONSOR
Il Direttore Il Rappresentante Legale
firma digitale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx firma digitale Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx