LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
ACCORDO TRA ENTI EX ART. 15 –
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, (di seguito indicato come Ufficio) con sede in Xxxx 00000, Largo Chigi 19, CF 80188230587, rappresentato dal cons. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Capo Ufficio, domiciliato per la carica presso la sede indicata
E
L’ Università della Calabria - Dipartimento Studi Umanistici, di seguito per brevità denominata anche Università, con sede Xxx Xxxxxx Xxxxx, 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX), casella PEC xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, rappresentata per il presente atto dal legale rappresentante Magnifico Rettore Xxxxxx Xxxxx, autorizzata alla stipula del presente atto dallo Statuto dell’Università della Calabria, Di seguito denominati singolarmente come “Parte” e collettivamente congiuntamente “Parti”
PREMESSO CHE
1. L’Ufficio è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa , tra l’altro, degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva
partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;
2. Al suo interno è costituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. Nell’ambito dell’Osservatorio è altresì costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell’Osservatorio;
3. L’ Università della Calabria è un’istituzione pubblica dotata di personalità giuridica finalizzata alla ricerca scientifica, alla formazione culturale e al progresso civile della società che favorisce l’innovazione anche con il trasferimento dei risultati della ricerca. Nel perseguimento di tali fini l’Università della Calabria promuove anche forme di collaborazione con altri organismi pubblici e privati, internazionali e nazionali;
4. L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
5. È interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto si intende addivenire all’elaborazione e trasmissione di attività di ricerca, per un supporto integrato e multidisciplinare su un ampio
insieme di tematiche correlate al tema del contrasto alle forme di istituzionalizzazione delle persone con disabilità;
6. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al punto 2) del presente Accordo, nella riunione del 5 novembre 2020, ha deliberato lo svolgimento di attività di studio e ricerca per approfondire tematiche di particolare rilevanza, anche in considerazione degli obiettivi del Secondo programma di azione biennale delle persone con disabilità per la promozione dei diritti e l’integrazione (DPR 12 ottobre 2017) e delle Osservazioni conclusive all’Italia indicate dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite (CRPD/C/ITA/CO/1 del 6 ottobre 2016). Alla luce di quanto esposto l’Ufficio ha pubblicato un Avviso esplorativo, dedicato esclusivamente a strutture di ricerca universitarie italiane, avente come obiettivo la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di studi riguardanti il contrasto alle forme di istituzionalizzazione delle persone con disabilità, in attuazione dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità;
7. L’Avviso è stato pubblicato il 4 maggio 2021 sul sito istituzionale dell’Ufficio, con scadenza il 24 maggio 2021; tra i progetti presentati è stato ritenuto confacente il progetto presentato con nota di trasmissione UCALPRG Prot. n. 0021469 del 19/05/2021, protocollato dall’Ufficio con UPFPD 0001221 –A- 19/05/2021;
8. L’Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel
perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per sviluppare uno studio sugli elementi che promuovano la conoscenza del contrasto alle forme di istituzionalizzazione delle persone con disabilità per la strutturazione di un welfare basato sulla piena partecipazione alla vita sociale, in attuazione dell’art. 19 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e in considerazione della carenza di dati e analisi sulle metodologie e strumenti di contrasto alle forme di istituzionalizzazione;
9. Nell’ambito del presente Accordo le Parti assumeranno integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni in esso previsti, salvo il ristoro da parte dell’Università dei costi diretti effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali;
10. È interesse dell’Università implementare, per propri fini di ricerca, strumenti analitici e metodologie di ricerca relativi ai codici culturali e agli ordini normativi che regolano il campo della disabilità, con particolare attenzione all’effettività dei diritti fondamentali di eguaglianza e libertà sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e rientra quindi nella sua missione approfondire sia in termini teorici che applicativi le problematiche della programmazione e verifica in contesto reale di strumenti innovativi, nonché sperimentare forme di collaborazione e partenariato interistituzionali tra soggetti pubblici e privati qualora necessario;
11. All’interno dell’Università operano docenti i cui ambiti specialistici, come ampiamente testimoniato dalle pubblicazioni prodotte e dalle partecipazioni a convegni, si contraddistinguono per la particolarità delle competenze altamente specialistiche legate all’analisi dei dispositivi di istituzionalizzazione delle persone con disabilità e alle forme di contrasto della segregazione;
12. L’Università è impegnata nel corso degli ultimi anni in contratti con finalità di ricerca e sviluppo con Enti pubblici interessati a strumenti e pratiche per la piena inclusione delle persone con disabilità su base di uguaglianza con gli altri in linea con principi e norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
13. Esistono presso l’Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle prestazioni richieste;
14. L’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le prestazioni richieste, riconosciute dalle Parti come non contendibili dal mercato, e l’attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
15. L’interesse di cui ai precedenti punti b), c), d), e) ed f) può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
recepite le premesse come parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
Art. 1 – FINALITÀ DELLA COLLABORAZIONE
Finalità dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge
n. 241/1990 è la realizzazione di attività scientifiche di interesse comune mirate allo studio sugli elementi che promuovano la conoscenza del contrasto alle forme di istituzionalizzazione delle persone con disabilità per la strutturazione di un welfare basato sulla piena partecipazione alla vita sociale, in attuazione dell’art. 19 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e in considerazione della carenza di dati e analisi sulle metodologie e strumenti di contrasto alle forme di istituzionalizzazione.
Art. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI
Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi indicati nel progetto allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante.
Art. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
La realizzazione delle azioni previste nel progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante, ha come presupposto la collaborazione tra l’Ufficio e l’Università;
A tale scopo l’Università si impegna a:
a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle azioni previste;
b) eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante.
c) elaborare i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione intermedia ed una finale.
L’Ufficio si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per il ristoro esclusivamente delle spese dirette effettivamente sostenute dall’Università per l’espletamento delle attività previste.
Le Parti si impegnano a:
- contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso della ricerca;
- divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti dal presente Accordo.
Art. 4 – DURATA DELL’ACCORDO, MODIFICHE E RECESSO
La durata prevista del presente Accordo è di dodici mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti. È escluso il tacito rinnovo. Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi da inviarsi tramite posta elettronica certificata ai responsabili del presente Accordo.
Per l’Ufficio: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Per l’Università xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Art. 5 – IMPEGNI ECONOMICI
Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. È fatto salvo il ristoro da parte dell’Università dei costi sostenuti per la realizzazione del Progetto, allegato al presente Accordo e di cui fa parte integrante, relativi alle spese sostenute per lo stesso Progetto, previste nella misura massima di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetto a rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate in due quote:
- una quota, da versarsi non prima di due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, corrispondente al 30% dell’importo complessivo del progetto, a seguito della predisposizione di una relazione sui risultati intermedi dell’attività svolta;.
- una quota, da versarsi al termine del presente Accordo, a seguito della predisposizione della relazione finale e della presentazione dei risultati, come indicati nel Progetto che fa parte integrante del presente Accordo.
I prodotti di avanzamento del Progetto saranno accompagnati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dall’Università che le stesse sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante.
Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di debito,
entro 30 giorni dalla loro trasmissione all’Ufficio sul conto Banca
d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Catanzaro intestato al Beneficiario, IBAN XX00X0000000000000000000000.
Art. 7 – UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà comune dell’Ufficio e dell’Università che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali previa comunicazione all’altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti col presente Accordo in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale al fine di perseguire politiche in materia di disabilità, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse. Art. 8 – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa prevista in materia.
Art. 10 – CONTROVERSIE
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo; in caso di non risoluzione amichevole il Foro competente è quello di Roma.
Art. 11 – REGISTRAZIONE
Il presente Accordo firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo del presente atto è assolta in modo virtuale dall’Università in base alla Autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate all’Università della Calabria n. 22513 del 1995.
Art. 12 – COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
per l’Università : xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
per l’Ufficio: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
Art. 13 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Università della Calabria Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità
Il Rettore | Il Capo Ufficio |
xxxx. Xxxxxx Xxxxx | cons. Xxxxxxx X. Xxxxxxxxx |