CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
2017
Contratto Collettivo
Nazionale per Dipendenti da Studi Professionali
26/01/2017
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI IN VIGORE DAL 01/12/2016 AL 30/11/2019
FISAPI Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali | CEPI Confederazione Europea Piccole Imprese | ASSIMEA Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani |
FENAILP | FISALP-CONFSAL | CONFSAL |
Federazione Nazionale | Federazione Italiana Sindacati | Confederazione Generale dei |
Autonoma Imprenditori e | Autonomi Lavoratori | Sindacati Autonomi dei |
Liberi Professionisti | Dipendenti Studi Professionali | Lavoratori |
INDICE
PARTI STIPULANTI 16
PREMESSA 17
SEZIONE I 19
PARTE GENERALE 19
ART. 1 19
SEZIONE II 22
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 22
TITOLO 1 22
(Classificazione del personale) 22
ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA 46
ANZIANITA’ DI SERVIZIO, SCATTI DI ANZIANITA’ 48
MANSIONI LAVORATIVE, PASSAGGI DI LIVELLO 48
(Anzianità di servizio e scatti di anzianità) 48
ART.10 53
(Tipologia di contratto di apprendistato) 53
(Durata rapporto contrattuale) 54
(Procedure di assunzione dei lavoratori apprendisti) 56
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato) 57
(Obblighi del datore di lavoro) 58
(Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico) 60
(Referente per l’apprendistato (Tutor)) 62
(Durata dell’apprendistato) 62
(Obblighi di comunicazione) 63
(Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo) 64
(Piano formativo individuale) 65
(Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di instruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore) 66
ART.31 67
(Apprendistato Profesionalizzante) 67
ART.32 68
(Apprendistato di alta formazione e di ricerca) 68
ART.33 69
(Apprendistato per le professioni ordinistiche) 69
(Finanziamento formazione apprendistato) 69
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE 70
(Lavoro a tempo determinato) 70
ART. 40 76
(Retribuzione ) 76
ART. 41 77
(Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione ) 77
(Contratto di somministrazione) 77
(Doveri del somministratore e dell’utilizzatore) 79
(Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione) 81
(Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione) 82
ART.51 84
(Diritti e doveri del telelavoratore) 86
(Poteri ed obblighi del datore di lavoro) 87
(Dotazioni strumentali e utenze) 88
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E CONTRATO DI REIMPIEGO 91
ART.59 92
(Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale) 92
ART.60 92
(Assunzione) 92
ART.61 93
(Obblighi di comunicazione) 93
ART.62 93
(Clausule di flessibilità ed elastiche) 93
ART.63 95
(Prestazioni supplementari e straordinarie) 95
ART.64 96
ART.65 97
(Pereodo di comporto per malattia) 97
ART.66 97
(Consistenza dell’organico dello studio) 97
ART.67 97
(Diritto di precedenza) 97
ART.68 98
(Disciplina del rapporto di lavoro intermittente) 98
ART.69 100
(Assunzione) 100
ART.70 101
(Indennità di disponibilità) 101
ART.71 103
(Consistenza organico dello studio) 103
ART.72 104
(Contratto di reimpiego). 104
ART.73 104
(Lavoro accessorio) 104
(Lavoro Accessorio- prestazioni occasionali di tipo accessorio) 104
ART.74 105
(Adempimenti dei committenti) 105
ART.75 107
(Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro) 107
TITOLO IX 108
ORARIO DI LAVORO 108
ART.76 108
(Orario di lavoro) 108
ART.77 110
(Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro) 110
TITOLO X 111
LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO E NOTTURNO 111
ART.78 111
(Lavoro straordinario) 111
ART.79 112
(Lavoro notturno) 112
ART.80 113
(Lavoro festivo) 113
TITOLO XI 114
RIPOSI, FESTIVITA’, PERMESSI E CONGEDI 114
ART.81 114
(Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti) 114
ART.82 115
(Permessi, congedi, diritto allo studio) 115
ART.83 115
(Permessi per decesso e gravi infermità) 115
ART.84 117
(Congedi per gravi motivi familiari) 117
ART.85 118
(Astensione obbligatoria per maternità) 118
ART.86 119
(Congedi parentali) 119
ART.87 120
(Congedi e permessi per handicap) 120
ART.88 121
(Congedo matrimoniale) 121
ART.89 121
(Lavoratori studenti-Diritto allo studio) 121
ART.90 122
(Congedi per la formazione) 122
ART.91 124
(Disciplina della richiesta di congedo) 124
ART.92 125
(Conservazione del posto di lavoro) 125
ART.93 126
(Risoluzione delle controversie) 126
ART.94 126
(Sospensione del lavoro) 126
TITOLO XII 126
ORIENTAMENTO E FORMAZIONE AL LAVORO 126
ART.95 126
(Tirocini formativi e di orientamento) 126
ART.96 127
(Erogazioni e Rimborsi Spese) 127
TITOLO XIII 127
XXXXX, ASPETTATIVE, ASSENZE, MALATTIE E INFORTUNI 127
ART.97 127
(Ferie) 127
ART.98 128
(Aspettativa) 128
ART.99 128
(Assenze) 128
ART.100 129
(Malattie e infortuni) 129
ART.101 130
(Obblighi del lavoratore) 130
ART.102 131
( Periodo di comporto) 131
ART.103 132
(Trattamento economico di malattia) 132
ART.104 135
( Infortunio) 135
ART.105 136
(Aspettativa non retribuita per malattia) 136
TITOLO XIV 137
TRASFERTE E TRASFERIMENTI 137
ART.106 137
(Trasferte) 137
ART.107 137
(Trasferimenti) 137
TITOLO XV 138
NORME DISCIPLINARI 138
ART.108 138
(Provvedimenti disciplinari) 138
TITOLO XVI 144
OBBLIGO DI FEDELTA’ – PATTO DI NON CONCORRENZA 144
ART.109 144
(Obbligo di fedeltà e patto di non concorrenza) 144
TITOLO XVII 144
TRATTAMENTO ECONOMICO 144
ART. 110 144
(Normale retribuzione) 144
ART.111 145
(Tipologie di retribuzione) 145
ART.112 146
(Tabella retributiva unica studi professionali) 146
TITOLO XVIII 147
MENSILITA’ SUPPLEMENTARI 147
ART. 113 147
(Tredicesima mensilità-Quattordicesima mensilità ) 147
ART.114 148
(Assorbimenti) 148
ART.115 149
ALLINEAMENTO CONTRATTUALE 149
( Lavoratori provenienti da altro CCNL) 149
TITOLO XIX 150
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 150
ART.116 150
(Preavviso) 150
ART.117 151
(Trattamento di fine rapporto) 151
SEZIONE III 153
WELFARE CONTRATTUALE 153
TITOLO I 153
TUTELA DELLA SALUTE E DELL’INTEGRITA’ FISICA DEL LAVORATORE – AMBIENTE DI LAVORO 153
ART.118 153
(Integrità psico-fisica e salute del lavoratore) 153
TITOLO II 154
ART.119 154
(Fondo di previdenza complementare) 154
TITOLO III 154
ART.120 154
(Fondo per l’erogazione delle prestazioni sanitarie integrative al SSN) 154
SEZIONE IV 155
ART.121 155
(Formazione continua- FONARCOM) 155
SEZIONE V 155
TITOLO I 155
DISCIPLINA DEL SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI 155
ART. 122 155
(Sistema di relazioni sindacali) 155
ART.123 156
(Partecipazione) 156
ART.124 157
(Osservatorio Nazionale e Territoriali) 157
ART.125 158
(Osservatori Territoriali) 158
ART.126 160
(Commissione Paritetica Nazionale) 160
ART.127 161
(Convocazione della Commissione) 161
ART.128 162
(Istruttoria e decisione) 162
ART.129 163
(Commissione Paritetica Regionale) 163
ART.130 164
(Composizione e sede della Commissione) 164
ART.131 164
(Convocazione della Commissione Regionale) 164
ART.132 165
(Istruttoria e decisione) 165
ART.133 165
(Comitato di lavoro per le Pari Opportunità) 165
ART.134 166
(Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro) 166
ART.135 167
(Contratto collettivo decentrato) 167
Premessa 167
ART.136 169
(Rappresentanze sindacali) 169
ART.137 169
(Permesso sindacale) 169
ART.138 170
(Trattenute sindacali) 170
ART.139 170
(Contributi di assistenza contrattuale – Fondo di Garanzia per i Giovani Professionisti del Futuro) 170
TITOLO II. 171
ENTI BILATERALI 171
ART. 140 171
(Ente Bilaterale Nazionale di Settore – E.BI.L.P. – Nazionale) 171
ART.141 175
(Enti Bilaterali Territoriali di Settore – E.BI.L.P. - Regionale) 175
ART.142 177
(Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale E.BI.L.P. - Nazionale) 177
SEZIONE VI 181
(ESCLUSIVITA’ DI STAMPA ) 181
ART.143 181
(Diritti riservati) 181
SEZIONE VII 181
CONTROVERSIE 181
ART. 144 181
(Conciliazione-controversie in sede sindacale) 181
ART. 145 183
(Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione Paritetiche) 183
ART.146 183
(Attivazione della procedura di conciliazione) 183
ART.147 184
(L’istanza di richiesta del tentativo di conciliazione) 184
ART.148 184
(Convocazioni delle parti) 184
ART.149 184
(Istruttoria) 184
ART.150 185
(Processo verbale di conciliazione o mancato accordo) 185
ART. 151 186
(Risoluzione pacifica della controversia) 186
ART. 152 186
(Decisioni) 186
ART. 153 187
(Il tentativo obbligatorio di conciliazione) 187
ART.154 187
(Risoluzione della lite in via arbitrale) 187
ART.155 188
(Controversie collettive) 188
SEZIONE VIII 189
ART.156 189
(Decorrenza e durata) 189
ALLEGATO 1 - Statuto E.BI.L.P.;
ALLEGATO 2 - Regolamento E.BI.L.P.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA STUDI PROFESSIONALI
Il giorno 26 Gennaio 2017 presso la sede della Confsal in Xxxx (XX) Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00
FRA
F.I.S.A.P.I. (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Professioni Intellettuali) C.F.: 97775500586, rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Xxxxxxx Xxxxxx e dal Vice Presidente Avv. Xxxxxxx Xx Xxxxx
C.E.P.I. (Confederazione Europea Piccole Imprese) C.F.: 97471450581, rappresentata dal Presidente Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxx
ASSIMEA (Associazione Italiana degli Imprenditori ed Artigiani) C.F.: 95149380636, rappresentata dal Presidente Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxx
FE.N.A.I.L.P. (Federazione Nazionale Autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti) C.F.: 96068600228, rappresentata dal Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
E
F.I.S.A.L.P. – CONFSAL (Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Studi Professionali) C.F.: 97575180589, rappresentata dal
Presidente Nazionale Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx,
con l’assistenza della Confederazione Generale dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori - CONFSAL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxx.
VISTO
IL CCNL STUDI PROFESSIONALI STIPULATO IN DATA 09/12/13
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Studi Professionali.
PREMESSA
Le parti stipulanti, con il presente CCNL, nel ribadire che le libere professioni costituiscono un punto di riferimento irrinunciabile del nostro sistema economico e sociale, in relazione anche al ruolo straordinario che le stesse possono avere per il Nostro Sistema-Paese, intendono dare una risposta sempre più puntuale e specifica alle esigenze di un mercato libero professionale in continuo mutamento. Ed invero, il presente C.C.N.L., in conformità alle ultime riforme in materia di Jobs Act, costituisce un riferimento contrattuale valido per tutto il Settore delle libere professioni, siano esse riconosciute che non riconosciute, e, quindi, per tutti i lavoratori occupati negli studi e nella attività professionali in genere.
Le Parti, inoltre, intendono maggiormente condividere e perseguire gli obiettivi definiti dall’Unione Europea, attraverso la “Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” denominata “Europa 2020”, la quale mira ad un rilancio dell’economia degli Stati membri nel prossimo decennio, in un mondo che cambia l’UE si propone di realizzare un sistema economico intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità, che si rafforzano a vicenda, intendono aiutare l’UE e gli Stati Membri a conseguire adeguati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Per misurare i progressi compiuti nel conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, sono stati convenuti 5 obiettivi quantitativi per l’intera Unione Europea, poi tradotti in obiettivi nazionali per riflettere la situazione e le circostanze specifiche di ogni paese. Il primo di questi 5 obiettivi che l’UE è chiamata a raggiungere entro il 2020 è l’occupazione, ossia l’innalzamento al 75% del tasso di occupazione (per la fascia di età compresa fra i 20 e 64 anni) il Piano Nazionale di Riforma (PNR), riconducibile alla strategia Europa 2020, sancisce per l’Italia un obiettivo occupazionale entro il 2020 al 67-
69% per la fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni.
Alcuni degli obiettivi che le Parti intendono conseguire e che si potranno concretizzare in iniziative “faro” per il rilancio dell’economia, si incardinano sia nel contesto di riferimento degli obiettivi del PNR sia nelle priorità necessarie per il rilancio del sistema economico sociale nazionale, sono:
- sostenere lo sviluppo degli studi e delle attività intellettuali in genere, tramite il finanziamento di azioni formative su misura integrate sia per i destinatari (datori di lavoro, collaboratori, lavoratori somministrati), sia per le risorse finanziarie;
- sostenere la permanenza ed il miglioramento in rapporto alle condizioni lavorative delle lavoratrici e dei lavoratori minacciati dalle disparità, anche di genere, e a maggior rischio di esclusione dal mercato del lavoro (lavoratori anziani, basso livello di scolarità, lavoratori minacciati da processi di ristrutturazione del settore);
- innovare i sistemi di competenze e le prassi formative a livello settoriale e territoriale, con particolare attenzione a metodologie attive;
- favorire l’acquisizione di competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni richieste dai datori di lavoro;
- migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, promuovendo efficaci iniziative formative per i lavoratori e i datori di lavoro;
- valorizzare le competenze acquisite, al termine dei percorsi formativi, nel rispetto del modello di “certificazione delle competenze”, ai sensi della normativa vigente e del quadro di riferimento europeo.
Le Parti con il presente C.C.N.L., ancora, nell’evidenziare e precisare la funzione sempre più precipua e rilevante che occupano nello scenario italiano, gli strumenti di bilateralità e le relazioni sindacali in genere, concordano nel rafforzare un
sistema di relazioni sindacali che prevede l’impiego di strumenti di informazione, consultazione, contrattazione e partecipazione.
Le Parti stipulanti, inoltre, confermano quali valori fondanti:
la consapevolezza che il perseguimento degli obiettivi di crescita delle libere professioni è garantito da un sistema di relazioni sindacali orientato alla prevenzione ed al superamento dei possibili motivi di conflitto, assumendo il consenso e la partecipazione quali obiettivi fondamentali da perseguire ai vari livelli;
la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise per conseguire una gestione moderna e flessibile dei rapporti di lavoro all’interno degli studi professionali;
la condivisione di assetti contrattuali che valorizzino, unitamente al C.C.N.L. che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondi livelli;
lo sviluppo delle risorse umane da realizzarsi attraverso l’integrazione ed il coinvolgimento delle professionalità ad ogni livello al fine di conseguire risultati di qualità.
Il presente C.C.N.L., infine, si pone quale riferimento per ogni processo di riqualificazione, riorganizzazione e/o ammodernamento del Settore delle professioni intellettuali.
SEZIONE I PARTE GENERALE
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro
dipendente nell’ambito delle attività professionali, sotto qualunque forma anche di natura societaria, cooperativistica e/o di studio associato, nonché i rapporti di lavoro fra i lavoratori e gli altri datori di lavoro che svolgono la propria attività economica volta alla prestazione di servizi o opere a favore di terzi esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo (cd. Professione non organizzate ex art. 1 L. n. 4/2013).
2. Il presente CCNL trova applicazione per tutto il settore libero - professionale e, quindi, si applica a tutti i dipendenti e addetti occupati e/o impiegati negli studi e nelle attività intellettuali così come precisati nei comparti di appartenenza di cui al comma successivo.
3. Il presente CCNL si applica a tutte le attività professionali, come sopra indicate, appartenenti ai seguenti “comparti professionali”:
A) Comparto professionale giuridico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
avvocati, notai, consulenti legali altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella predetta elencazione;
B) Comparto professionale economico – amministrativo.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo: consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori contabili, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella predetta elencazione;
C) Comparto professionale tecnico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
ingegneri, geometri, architetti, geologi, periti industriali, agronomi e forestali, periti agrari, agrotecnici, altre professioni equipollenti al comparto
professionale non espressamente previste nella predetta elencazione;
D) Comparto professionale medico-sanitario ed odontoiatrico.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
xxxxxx, medici dentisti, medici specialisti, odontoiatri, medici veterinari psicologi, operatori sanitari, altre professioni equipollenti al comparto professionale non espressamente previste nella predetta elencazione;
E) Comparto Altre Professioni intellettuali non organizzate previste e disciplinate dalla L. n. 4/13.
Appartengono al suddetto comparto a titolo esemplificativo:
tributaristi, amministratori di condominio, pubblicisti, traduttori ed interpreti e tutte le altre attività intellettuali, senza albo professionale, previste dall’elenco di cui al Ministero dello Sviluppo Economico.
4. Il presente Contratto Collettivo entra in vigore il 01/01/2017 e sarà valido fino al 31/12/2019 e per tutto il periodo di sua validità lo stesso deve essere considerato un sistema normativo unitario ed imprescindibile, fatte salve le condizioni di migliore favore previste dalla legge e/o dalla contrattazione decentrata (secondo livello) realizzate nel Settore.
5. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di legge vigente.
6. Le parti del presente contratto si impegnano a far rispettare, in relazione alla propria sfera di applicazione ed ai propri scritti, per il periodo di validità previsto, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri stabiliti.
7. L’applicabilità del presente contratto da parte dei datori di lavoro è subordinata all’adesione all’Organizzazione datoriale firmataria del presente CCNL.
8. Per tutto ciò che non è previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.
SEZIONE II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO TITOLO 1
ART.2
(Classificazione del personale) PREMESSA
Le Parti del presente contratto, nel definire le tipologie contrattuali ai fini di una più puntuale e precisa classificazione dei diversi profili professionali inerenti tutte le attività di natura intellettuale hanno deciso di inquadrare i lavoratori a cui si applica il presente CCNL in una classificazione basata su comparti di appartenenza e su livelli retributivi.
In particolare, la classificazione avviene su 5 comparti di appartenenza e su otto livelli retributivi prevedendo per ciascuno sia una declaratoria, che indica con precisione la tipologia di mansioni svolte dal lavoratore in rapporto al suo livello formativo, sia un elenco, non tassativo, di esemplificazione di profili professionali rientranti in quel livello.
In base a quanto suddetto le Parti si danno atto che le figure professionali sono da ritenersi esemplificative e che la descrizione delle attività intellettuali non ha carattere esaustivo.
Inoltre, le declaratorie, le mansioni e le figure professionali descritte consentono per analogia di inquadrare le ulteriori figure professionali non indicate nel presente CCNL.
Resta in ogni caso fermo che l’assegnazione dei lavoratori ai diversi comparti deve essere effettuata in base alle mansioni in concreto esercitate dagli stessi, indipendentemente dalle denominazioni in uso presso gli studi professionali.
I lavoratori cui si applica il presente CCNL sono classificati nel modo seguente in virtù del comparto di appartenenza.
A) COMPARTO GIURIDICO Quadri
In ossequio a quanto disposto dalla L. N. 190/1985, appartengono alla categoria quadri i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e gestionale. Appartengono ancora alla categoria dei quadri i lavoratori che essendo in possesso di competenze personali ed acquisite conoscenze sono nella condizione di garantire la realizzazione di progetti anche nella conduzione delle risorse umane ed economiche.
In riferimento al Settore di cui è disciplina negoziale, i lavoratori – quadri prevalentemente si rinvengono negli studi professionali di grosse dimensioni, in loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa.
Per Esemplificazione, il lavoratore - quadro è responsabile di un settore specifico dello studio professionale, responsabile di sedi decentrate dello studio professionale;
Primo livello (I)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono in completa autonomia funzioni e compiti ad alto contenuto professionale specifico e con responsabilità di direzione relativa ad un servizio operativamente autonomo (amministrativo, commerciale, ecc) e/o con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
Esemplificazioni:
esperto di sviluppo organizzativo; responsabile e coordinatore team di segreteria; esperto di sviluppo organizzativo.
Secondo livello (II)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore ed in possesso di conoscenze tecniche e pratiche, svolgono autonome funzioni di coordinamento in importanti settori e funzioni di controllo di altri lavoratori con completa responsabilità di risultati, in forza di deleghe ricevute dal titolare dello studio professionale.
Esemplificazioni:
responsabile della pianificazione e gestione dell’agenda e delle trasferte; assistente addetto alla gestione, organizzazione e pianificazione delle udienze; assistente responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue straniere.
Terzo livello Professional (III P)
Appartengono a questo livello gli impiegati di elevato concetto in possesso di particolari conoscenze teoriche ed elevata esperienza che lavorano in condizioni di autonomia operativa e di adeguata e determinante iniziative, nell’ambito delle proprie mansioni, anche per la presenza di deleghe e/o incarichi ricevuti dal
titolare dello studio professionale nonché lavoratori che svolgono mansioni che comportano un’elevata, specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico – pratica nell’ambito delle attività di natura tecnica/amministrativa. Appartengono, inoltre, a questo livello, anche lavoratori con funzioni di coordinamento e/o controllo sull’attività di altri lavoratori impegnati, fra l’altro, anche nell’utilizzo di strumenti e sistemi informatici.
Esemplificazioni:
contabile o segretario di concetto che svolge le seguenti mansioni: controllo delle imposte e tasse da riscuotere – pratiche di assunzione e tenuta libri paga – gestione contabile e amministrativa dello studio (prima nota e fatturazione, incassi e versamenti, amministrazione, contabilità e rapporti con le banche) – controllo imposte, tasse, diritti e bolli corrisposti ai pubblici uffici (Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio, Camere di commercio) successivamente all’invio telematico degli atti (adempimento unico e Fedra) – cura della Xxxxx xxxxxxxx; segretario di concetto con funzione di assistenza nella preparazione degli atti, nella raccolta di informazioni e nella ricerca in autonomia di precedenti giurisprudenziali; responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto; responsabile della gestione del repertorio;
Livello terzo (III)
Appartengono a questo livello lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonchè lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio.
Esemplificazioni:
addetto alle ricerche ipotecarie e catastali; addetto alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio; segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti, nonché alla gestione del report periodico dell’attività di “billing”; segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e gestionali unita alla capacità di lettura ed analisi della documentazione giuridica o contabile; segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla relazione e traduzione di lettere e atti legali; Quarto livello Professional (IV P)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche, svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva.
Esemplificazioni:
addetto alla gestione dei rapporti con la clientela; segretario addetto in maniera prevalente o esclusiva alle attività di cancelleria e di notifica presso uffici giudiziari; segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali – ispezioni ipotecarie – spedizioni telematiche); contabile d’ordine; segretario d’ordine.
Quarto livello (IV)
Appartengono a questo livello lavoratori con adeguate conoscenze tecniche e pratiche che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine.
Esemplificazioni:
archivista – schedarista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti ed uffici, sia pubblici (Tribunale – Archivio notarile – comune – Agenzia delle Entrate) che privati; centralinista, addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere con contenuti standard sulla basi
di modelli predisposti, accoglienza clienti e filtro chiamate; addetto alla segreteria con i seguenti compiti: fotocopiare atti e documenti – predisporre spedizioni postali . ordinare ed acquisire marche da bollo – archiviare e curare la regolare tenuta delle pratiche in archivio – smistare posta e fax; autista.
Quinto livello (V)
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni comportanti il possesso di semplici conoscenze pratiche ed in ogni caso di carattere ausiliario.
Esemplificazioni:
fattorino; addetto alle pulizie; custode; usciere.
B) COMPARTO TECNICO Quadri
In ossequio a quanto disposto dalla L. 190/1985, appartengono alla categoria quadri i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e gestionale. Appartengono ancora alla categoria dei quadri, i lavoratori che essendo in possesso di competenze personali ed acquisite conoscenze sono nella condizione di garantire la realizzazione di progetti anche nella conduzione delle risorse umane ed economiche.
In riferimento al settore di cui è disciplina negoziale i lavoratori – quadri prevalentemente si rinvengono negli studi professionali di grosse dimensioni, in loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa.
Esemplificazioni:
diagnosta del patrimonio culturale che, attraverso l’uso delle ultime tecnologie, studia la composizione morfologica del bene da restaurare e concorda con altri tecnici le strategie di intervento; archeologo con compiti di direzione nelle attività
di individuazione, ricognizione, scavo e rilievo dei siti di interesse archeologico; responsabile di cantiere; responsabile di cantiere di restauro architettonico; responsabile sedi decentrate dello studio professionale; diagnosta del patrimonio geologico che, attraverso l’uso delle ultime tecnologie, studia la sua composizione morfologica e concorda con altri tecnici le strategie di intervento;
Primo livello (I)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, iscritti all’Albo dell’Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono in completa autonomia funzioni e compiti ad alto contenuto professionale specifico e con responsabilità di direzione relativa ad un servizio operativamente autonomo (amministrativo, commerciale, ecc) e/o con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
Esemplificazioni:
tecnico della conservazione e manutenzione degli edifici storici che studia i dati relativi ai materiali costitutivi, alle tecniche di esecuzione e allo stato di conservazione degli uffici storici; referente di progetto (edilizio, architettonico, geologico e di restauro); coordinatore capo commessa;
Secondo livello (II)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, iscritti all’Albo dell’Ordine professionale di competenza ed in possesso di conoscenze tecniche e pratiche, svolgono autonome funzioni di coordinamento in importanti settori e funzioni di controllo di altri lavoratori con completa responsabilità di risultati, in forza di deleghe ricevute dal
titolare dello studio professionale.
Esemplificazioni:
capo laboratorio settore geologico; capo missione geologica; rilevatore settore geologico; responsabile di cantiere di indagini e prospezioni geologiche; analista di materiali geologici; rilevatore topografico anche con metodologie GIS (Geographic Information System); capo verificatore impianti e manufatti; responsabile della prevenzione; responsabile della contrattualistica; responsabile hardware e software; collaudatore – certificatore; preparatore e docente dei corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti anche in materia di sicurezza del lavoro; esperto dei servizi educativi delle Istituzioni culturali e del territorio, con incarico di organizzare corsi di aggiornamento e seminari sull’arte e tenere contatti con le Istituzioni per la valorizzazione dei beni culturali; progettista disegnatore anche su CAD; archeologo che sotto supervisione svolge attività di individuazione, ricognizione, scavo e rilievo dei siti di interesse archeologico anche coordinando il lavoro altrui; tecnico collaboratore del restauro di superfici decorate di beni architettonici che collabora con il tecnico della conservazione nelle attività di diagnosi e cura la manutenzione di edifici e attrezzi; analista CED; analista costi aziendali; capo ufficio tecnico o amministrativo.
Terzo livello Professional (III P)
Appartengono a questo livello gli impiegati di elevato concetto in possesso di particolari conoscenze teoriche ed elevata esperienza che lavorano in condizioni di autonomia operativa e di adeguata e determinante iniziative nell’ambito delle proprie mansioni, anche per la presenza di deleghe e/o incarichi ricevuti dal titolare dello studio professionale nonché lavoratori che svolgono mansioni che comportano un elevata, specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico – pratica nell’ambito delle
attività di natura tecnica/amministrativa. Appartengono, inoltre, a questo livello,
anche lavoratori con funzioni di coordinamento e/o controllo sull’attività di altri lavoratori impegnati, fra l’altro, anche nell’utilizzo di strumenti e sistemi informatici.
Esemplificazioni:
assistente di cantiere per indagini e prospezioni geologiche; tecnico di laboratorio geotecnico; tecnico prospettore, esperto nell’utilizzo di strumentazioni geologiche; addetto all’elaborazione di computi tecnico – estimativi, capitolati e contratti di appalto; archeologo che sotto supervisione del professionista svolge attività di individuazione, ricognizione, scavo e rilievo dei siti di interesse archeologico; addetto all’organizzazione della movimentazione ed alla catalogazione delle opere d’arte.
Terzo livello (III)
Appartengono a questo livello lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonchè lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio.
Esemplificazioni:
programmatore e/o sistemista meccanografico ed informatico; assistente verificatore di impianti, installazioni e manufatti; assistente collaudatore; assistente di cantiere; gestore rete dati CED; disegnatore, anche su CAD, non progettista, con mansioni di rilevamento e/o sviluppo di particolari esecutivi; segretario di concetto; con mansioni di traduzione in/da lingue straniere testi tecnici e corrispondenza; segretario unico con cumulo di mansioni di concetto e d’ordine eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa; contabile di concetto; assistente
docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Quarto livello Professional (IV P)
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva.
Esemplificazioni:
segretario unico con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine, con buona conoscenza dei principali strumenti informatici e con incarico di curare i rapporti con la clientela; addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali – ispezioni ipotecarie – spedizioni telematiche); contabile d’ordine con cumulo di mansioni; addetto al controllo della qualità; addetto alla attività telematica dello studio (es. visure catastali – ispezioni ipotecarie – spedizioni telematiche).
Quarto livello (IV)
Appartengono a questo livello lavoratori con adeguate conoscenze tecniche e pratiche che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine.
Esemplificazioni:
segretario d’ordine; contabile d’ordine; addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; perforatore e/o verificatore di schede; disegnatore; anche su CAD, non progettista, con mansioni di aiuto, rilevamento e/o disegno di particolari esecutivi; archivista – schedarista; operatore informatico; centralinista; autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici sia pubblici che privati.
Quinto livello (V)
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni comportanti il possesso di semplici conoscenze pratiche ed in ogni caso di carattere ausiliario.
Esemplificazioni:
addetto alle pulizie; custode; fattorino; porta stadia; usciere; addetto alle fotocopie.
C) COMPARTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO Quadri
In ossequio a quanto disposto dalla L. 190/1985, appartengono alla categoria quadri i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e gestionale. Appartengono ancora alla categoria dei quadri i lavoratori che essendo in possesso di competenze personali ed acquisite conoscenze sono nella condizione di garantire la realizzazione di progetti anche nella conduzione delle risorse umane ed economiche.
In riferimento al settore di cui è disciplina negoziale, i lavoratori – quadri prevalentemente si rinvengono negli studi professionali di grosse dimensioni, in loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa.
Esemplificazioni:
responsabile sedi decentrate dello studio professionale; responsabile CED (Centro elaborazione dati); responsabile di un settore specifico dello studio professionale. Primo livello(I)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore, nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono in completa autonomia funzioni e compiti ad alto contenuto professionale specifico e con responsabilità di direzione relativa ad un servizio operativamente autonomo
(amministrativo, commerciale, ecc) e/o con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
Esemplificazioni:
esperto di sviluppo organizzativo; responsabile servizio amministrativo e contabile.
Secondo livello (II)
Appartengono questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di conoscenze tecniche e pratiche, svolgono autonome funzioni di coordinamento in importanti settori e funzioni di controllo di altri lavoratori con completa responsabilità di risultati, in forza di deleghe ricevute dal titolare dello studio professionale.
Esemplificazioni
analista dei costi aziendali; responsabile dell’ufficio; collaboratore di studio addetto alla redazione dei bilanci (lavoratore che dal bilancio di verifica compie autonomamente tutte le rettifiche necessarie per la redazione del bilancio di esercizio civilistico e fiscale e relative relazioni illustrative); analista CED (Centro elaborazione dati).
Terzo livello Professional (III P)
Appartengono a questo livello gli impiegati di elevato concetto in possesso di particolari conoscenze teoriche ed elevata esperienza che lavorano in condizioni di autonomia operativa e di adeguata e determinante iniziative, nell’ambito delle proprie mansioni, anche per la presenza di deleghe e/o incarichi ricevuti dal titolare dello studio professionale nonché lavoratori che svolgono mansioni che comportano un elevata, specifica ed adeguata capacità professionale acquisita
mediante approfondita preparazione teorica e tecnico – pratica nell’ambito delle
attività di natura tecnica/amministrativa. Appartengono, inoltre, a questo livello, anche lavoratori con funzioni di coordinamento e/o controllo sull’attività di altri lavoratori impegnati, fra l’altro, anche nell’utilizzo di strumenti e sistemi informatici.
Esemplificazioni:
contabile/impiegato amministrativo preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare i dati e chiudere conti – elaborare situazioni contabili ed effettuare operazioni anche funzionali a bilanci preventivi o consuntivi – evidenziare posizioni irregolari e gestire i conseguenti interventi operativi; addetto a pratiche doganali e valutarie; addetto al settore paghe preposto allo svolgimento di mansioni quali: rilevare, riscontrare, imputare, contabilizzare dati ed effettuare chiusure e denunce periodiche – elaborare le relative dichiarazioni annuali.
Terzo livello (III)
Appartengono a questo livello lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonchè lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio.
Esemplificazioni:
segretario di concetto, eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma completa; contabile di concetto; collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici.
Quarto livello Professional (IV P)
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva.
Esemplificazioni:
addetto alla compilazione di libri unici del lavoro, calcolo dei contributi, predisposizione e invio della relativa modulistica; addetto a scritture contabili in partita doppia; segretario con cumolo di mansioni esclusivamente d’ordine, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela.
Quarto livello (IV)
Appartengono a questo livello lavoratori con adeguate conoscenze tecniche e pratiche che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine.
Esemplificazioni:
centralinista; segretario d’ordine; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso Enti e Uffici sia pubblici che privati; operatore informatico; contabile d’ordine; archivista – schedarista; addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate; autista.
Quinto livello (V)
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni comportanti il possesso di semplici conoscenze pratiche ed in ogni caso di carattere ausiliario.
Esemplificazioni:
usciere; custode; addetto alle pulizie; fattorino.
D) COMPARTO MEDICO – SANITARIO ED ODONTOIATRICO Quadri
In ossequio a quanto disposto dalla L. 190/1985, appartengono alla categoria quadri i lavoratori che, iscritti all’Ordine professionale di competenza, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e gestionale. Appartengono ancora alla categoria dei
quadri, i lavoratori che essendo in possesso di competenze personali ed acquisite
conoscenze sono nella condizione di garantire la realizzazione di progetti anche nella conduzione delle risorse umane ed economiche.
In riferimento al settore di cui è disciplina negoziale, i lavoratori – quadri prevalentemente si rinvengono negli studi professionali di grosse dimensioni, in loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa.
Esemplificazioni.
A questa categoria, suddivisa in quattro ruoli, appartengono:
Quadri Ruolo A
Direttore sanitario nelle strutture polispecialistiche.
Quadri Ruolo B
Direttore laboratorio analisi collegato allo studio professionale – Direttore sanitario di struttura monospecialistica; Direttore tecnico di branca sanitaria – Direttore amministrativo (affari generali – organizzazione interna – organizzazione sviluppo e marketing) – Responsabile di un settore specifico dello studio professionale; professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all’attività espletata dal titolare dello studio; responsabile sedi decentrate dello studio professionale.
Quadri Ruolo C
Pneumologo – Angiologo – Neurologo – Urologo – Cardiologo – Oculista – Ortopedico – Gastroenterologo – Dietologo – Otoiatra – Allergologo – Radiologo
– Biologo specialista – Ematologo – Ginecologo – Dermatologo – Endocrinologo
– Geriatra – Infettologo – Medico dello sport – Medico del lavoro – Medico fisico e riabilitatore – Medico internista – Medico legale e delle assicurazioni – Medico nucleare – Microbiologo e virologo – Nefrologo – Oncologo – Patologo clinico – Pediatra – Psichiatria – Reumatologo – Radioterapista – Endoscopista – Anatomo
patologo – Odontoiatra – Medico dentista – Genetica medica – Chiropratico – Psicologo.
Quadri Ruolo D
Laureati privi di specializzazione che hanno completato il percorso formativo con l’ordinamento universitario “ante” riforma.
Primo livello (I)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea nello specifico settore di competenza dello studio, iscritti all’albo dell’Ordine professionale di competenza ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono mansioni ad alto contenuto professionale, con poteri decisionali, nel proprio ambito di competenza, e con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
Esemplificazioni:
responsabile servizio amministrativo; esperto di sviluppo organizzativo; coordinatore team di laboratorio; esperto di sviluppo organizzativo, responsabile e coordinatore team di segreteria – Analista C.E.D. (Centro elaborazione dati), professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione in autonomia esecutiva di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all’attività espletata dal titolare dello studio.
Secondo livello (II)
Appartengono a questo livello i lavoratori che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di conoscenze tecniche e pratiche, svolgono autonome funzioni di coordinamento in importanti settori e funzioni di controllo di altri lavoratori con completa responsabilità di risultati, in forza di deleghe ricevute dal titolare dello
studio professionale. Appartengono, ancora, allo stesso livello i lavoratori e gli operatori tecnici sanitari che esplicano le loro mansioni nell’ambito amministrativo, assicurando la corretta gestione amministrativa e contabile.
Esemplificazioni:
segretario di direzione con mansioni di concetto, programmatore informatico, operatore tecnico – sanitario con diploma universitario e/o profilo professionale di cui alla decretazione ministeriale e/o con riconoscimento regionale derivante dalle disposizioni emanate in forza dell’accordo Conferenza Stato – regioni del 16 febbraio 2004 e del 10 febbraio 2011 sull’applicazione dell’art. 4, comma 2, della legge n. 42/1999 e rientranti nelle seguenti classi di lauree.
- Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica:
Ostetrica infermiere, Infermiere generale, Infermiere generale pediatrico – Infermiere pediatrico – Ostetrica/o sanitario.
- Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione:
Educatore professionale, Fisioterapista, Logopedista, Podologo, Ortottista assistente di oftalmologia, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista della neuro e psicomotricità della età evolutiva, Terapista occupazionale.
- Classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche:
Igienista dentale, Dietista, Tecnico diagnostico per laboratorio biomedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico audiometrista, Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e sociale, Tecnico di fisiopatologia circolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico di neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico di neuro fisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico sanitario
di radiologia medica per immagini e radioterapista, Tecnico sanitario dietista.
- Classi delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione:
Assistente sanitario, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Terzo livello Professional (III P)
Appartengono a questo livello gli impiegati di elevato concetto in possesso di particolari conoscenze teoriche ed elevata esperienza che lavorano in condizioni di autonomia operativa e di adeguata e determinante iniziativa nell’ambito delle proprie mansioni, anche per la presenza di deleghe e/o incarichi ricevuti dal titolare dello studio professionale nonché lavoratori che svolgono mansioni che comportano un elevata, specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico – pratica nell’ambito delle attività di natura tecnica/amministrativa. Appartengono, inoltre, a questo livello, anche lavoratori con funzioni di coordinamento e/o controllo sull’attività di altri lavoratori impegnati, fra l’altro, anche nell’utilizzo di strumenti e sistemi informatici.
Esemplificazioni:
assistente di studio medico di famiglia, con funzioni di coordinamento dell’attività di altri lavoratori e con esperienza lavorativa almeno triennale nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale relativo al livello 4 Professional; tecnico veterinario con esperienza lavorativa almeno triennale; puericultrice; coadiutore amministrativo addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed enti; operatore professionale sanitario; tecnico ortopedico, odontotecnico, ottico; massaggiatore, educatore professionale; personale dell’assistenza sociale; capo ufficio tecnico o amministrativo.
Terzo livello (III)
Appartengono a questo livello lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative svolgono mansioni che implicano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonchè lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio.
Esemplificazioni:
assistente di studio medico di famiglia con esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi nello svolgimento delle mansioni indicate nel profilo professionale relativo al livello 4 Professional; tecnico veterinario con esperienza lavorativa di almeno diciotto mesi; assistente di studio odontoiatrico (ASO); segretario unico che svolga, in piena autonomia e sulla scorta di particolari esperienze, mansioni promiscue di concetto e d’ordine; contabile di concetto; segretario di concetto; segretario unico eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale in forma autonoma e completa.
Quarto livello Professional (IV P)
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva.
Esemplificazioni:
assistente di studio medico di famiglia che in base a percorsi formativi specifici svolge abilmente le seguenti mansioni: ricezione ed accoglienza dei pazienti – gestione e trattamento dei dati amministrativo – contabili, rapporto con i fornitori, approvvigionamento, controllo e manutenzione attrezzature e materiali da consumo – pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro – gestione, trattamento ed elaborazione dei dati clinici anche con tecnologia informatica – gestione agende, appuntamenti e sala di attesa – prenotazione visite ed esami, creazione
liste e gestione richiami dei pazienti – assistenza al medico nella emissione e invio
di ricette e nella predisposizione ed invio di certificati e dati ai soggetti interessati
– assistenza alle attività valutative, educative e cliniche del medico, anche con somministrazione di scale di valutazione, rilievo di parametri biologici ed esecuzione sotto supervisione di esami strumentali non invasivi; assistente di studio odontoiatrico (ASO); infermiere generico; tecnico veterinario; segretario con cumulo di mansioni esclusivamente d’ordine che cura i contatti informativi con la clientela.
Quarto livello (IV)
Appartengono a questo livello lavoratori con adeguate conoscenze tecniche e pratiche che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine.
Esemplificazioni:
addetto alla accettazione dei clienti, registrazione dati, consegna referti clinici; collaboratore di studio che svolge attività di supporto materiale all’esecuzione della prestazione propria del professionista; assistente di studio odontoiatrico (ASO); centralinista; segretario d’ordine; archivista – schedarista; addetto alla compilazione di scritture elementari e/o semplificate di registri e repertori obbligatori; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici sia pubblici che privati; tosatore; autista; personale ausiliario addetto alla gestione dei rifiuti speciali e magazzinaggio.
Quinto livello (V)
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni comportanti il possesso di semplici conoscenze pratiche ed in ogni caso di carattere ausiliario.
Esemplificazioni:
addetto alle pulizie; fattorino; usciere; custode. Nota a verbale
Le Parti, in riferimento al profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico (ASO), convengono di incontrarsi, presso la Commissione Paritetica Nazionale, entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, al fine di definire idonei percorsi formativi e di sviluppo professionale.
Le Parti, inoltre, sempre entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL, decidono di incontrarsi anche per definire idonei percorsi formativi e di sviluppo professionale in riferimento all’eventuale riconoscimento da parte del Ministero della Salute del profilo professionale dell’assistente di studio medico di famiglia.
E) COMPARTO ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI INTELLETTUALI
Quadri
In ossequio a quanto disposto dalla L. 190/1985, appartengono alla categoria quadri i lavoratori che, con carattere continuativo, svolgono funzioni direttive di rilevante importanza per il raggiungimento degli obiettivi dello studio professionale e che hanno poteri di discrezionalità decisionale e gestionale. Appartengono ancora alla categoria dei quadri i lavoratori che essendo in possesso di competenze personali ed acquisite conoscenze sono nella condizione di garantire la realizzazione di progetti anche nella conduzione delle risorse umane ed economiche.
In riferimento al settore di cui è disciplina negoziale i lavoratori – quadri prevalentemente si rinvengono negli studi professionali di grosse dimensioni, in loro sedi decentrate o in settori di particolare complessità operativa.
Esemplificazioni:
responsabile CED (Centro elaborazione dati); responsabile sedi decentrate dello studio professionale; Responsabile di un settore specifico dello studio professionale; professionista in possesso di specializzazione deputato alla gestione
in autonomia di un determinato comparto dello studio professionale o di un settore parallelo e sussidiario all’attività espletata dal titolare dello studio.
Primo livello (I)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio ed in possesso di approfondite conoscenze tecniche e pratiche, svolgono in completa autonomia funzioni e compiti ad alto contenuto professionale specifico e con responsabilità di direzione relativa ad un servizio operativamente autonomo (amministrativo, commerciale, ecc) e/o con responsabilità di direzione esecutiva su settori o progetti predeterminati dallo studio professionale.
Esemplificazioni:
responsabile servizio amministrativo; esperto di sviluppo organizzativo; responsabile e coordinatore team di segreteria.
Secondo livello (II)
Appartengono a questo livello gli impiegati direttivi che, muniti di diploma di laurea o di scuola media superiore nello specifico settore di competenza dello studio professionale ed in possesso di conoscenze tecniche e pratiche, svolgono autonome funzioni di coordinamento in importanti settori e funzioni di controllo di altri lavoratori con completa responsabilità di risultati, in forza di deleghe ricevute dal titolare dello studio professionale.
Esemplificazioni:
analisi CED (Centro elaborazione dati); responsabile della pianificazione e gestione dell’agenda e delle trasferte; programmatore informatico; responsabile dei rapporti con sedi distaccate ed autorità estere, con buona conoscenza di una o più lingue straniere; operatore professionale sanitario; personale infermieristico.
Terzo livello Professional (III P)
Appartengono a questo livello gli impiegati di elevato concetto in possesso di particolari conoscenze teoriche ed elevata esperienza che lavorano in condizioni di autonomia operativa e di adeguata e determinante iniziative nell’ambito delle proprie mansioni, anche per la presenza di deleghe e/o incarichi ricevuti dal titolare dello studio professionale nonché lavoratori che svolgono mansioni che comportano un elevata, specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico – pratica nell’ambito delle attività di natura tecnica/amministrativa. Appartengono, inoltre, a questo livello, anche lavoratori con funzioni di coordinamento e/o controllo sull’attività di altri lavoratori impegnati, fra l’altro, anche nell’utilizzo di strumenti e sistemi informatici.
Esemplificazioni:
addetto a pratiche ed adempimenti burocratici; contabile/impiegato amministrativo; responsabile della gestione degli adempimenti per la certificazione della qualità e della documentazione di supporto; coadiutore amministrativo esperto; addetto al marketing ed ai rapporti con fornitori ed ente; docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Terzo livello (III)
Appartengono a questo livello lavoratori che, in possesso di specifiche conoscenze ed esperienze tecnico/amministrative, svolgono mansioni che implicano l’utilizzo di strumenti e di particolari sistemi informatici nonchè lavoratori che coordinano altri lavoratori ed hanno la gestione dei rapporti con la clientela dello studio.
Esemplificazioni:
contabile di concetto; segretario di concetto; eventualmente addetto ai rapporti con la clientela o alla amministrazione del personale interno in forma autonoma e
completa; collaboratore indagini e ricerche documenti presso pubblici uffici; segretario addetto alla predisposizione e controllo di parcelle e pagamenti; addetto alla tenuta e controllo pratiche ed agli adempimenti in materia di privacy e/o antiriciclaggio; segretario con conoscenza di una o più lingue straniere addetto alla redazione e traduzione di lettere e documenti; segretario di concetto con ottima conoscenza degli strumenti informatici e gestionali aziendali e/o di studio professionale unita alla capacità di lettura ed analisi della documentazione giuridica o contabile; assistente docente di corsi di formazione del personale aziendale e dei clienti, anche in materia di sicurezza sul lavoro.
Quarto livello Professional (IV P)
Appartengono a questo livello i lavoratori che in possesso di specifiche conoscenze e capacità tecniche e pratiche svolgono mansioni d’ordine ed attività con autonomia esecutiva.
Esemplificazioni:
segretario con xxxxxx di mansioni esclusivamente d’ordine, con conoscenza dei principali strumenti informatici, anche con incarico di curare i rapporti con la clientela; contabile d’ordine, segretario d’ordine; addetto al controllo della qualità. Quarto livello (IV)
Appartengono a questo livello lavoratori con adeguate conoscenze tecniche e pratiche che svolgono esclusivamente mansioni d’ordine.
Esemplificazioni:
addetto di segreteria con mansioni di redazione di documenti e lettere, accoglienza clienti e filtro chiamate; operatore informatico; centralinista; segretario d’ordine; contabile d’ordine; archivista – schedarista; addetto alla accettazione clienti, registrazioni dati, consegna documenti; autista; addetto al disbrigo di ordinarie ed elementari commissioni presso enti e uffici sia pubblici che privati.
Quinto livello (V)
Appartengono a questo livello lavoratori che svolgono mansioni comportanti il possesso di semplici conoscenze pratiche ed in ogni caso di carattere ausiliario.
Esemplificazioni:
addetto alle pulizie; fattorino; usciere; custode.
Nota a verbale
Le Parti convengono di incontrarsi periodicamente presso la Commissione Paritetica Nazionale per approfondire aspetti nuovi in materia di profili professionali e conseguente classificazione che dovessero emergere e di recepire eventuali nuovi profili anche in vigenza del presente CCNL in particolare per i nuovi profili professionali di cui al Comparto Altre Professioni Intellettuali non Organizzate generati a seguito della entrata in vigore della L. n. 4/13 sulle professioni non organizzate.
TITOLO II ASSUNZIONE, PERIODO DI PROVA
ART. 3
(Assunzione)
1) L’assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.
2) Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:
- La data di assunzione;
- La tipologia e durata del rapporto;
- La durata del periodo di prova;
- La qualifica ed il livello di inquadramento;
- La tipologia contrattuale (a tempo determinato o indeterminato);
- Il trattamento economico;
- L’indicazione dell’applicazione del presente contratto collettivo;
- La sede di lavoro;
- L’orario di lavoro;
- La durata delle ferie;
- I termini di preavviso in caso di recesso;
- Informativa per la bilateralità indicando i siti internet.
L’informazione relativa alla durata della prova, alla retribuzione, alla durata delle ferie, alla durata di lavoro e al termine di preavviso può essere sostituito mediante il rinvio al presente contratto collettivo.
3. Contestualmente alla lettera di assunzione lo studio dovrà conseguire al lavoratore copia del presente contratto.
4. All’atto dell’assunzione, il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
- documento di identificazione;
- certificato personale di data non anteriore a tre mesi;
- certificato degli studi compiuti;
- certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia;
- copia codice fiscale;
- altra documentazione che lo studio riterrà opportuno richiedere in relazione all’attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.
5. Le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposizioni del D.Lg 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
ART. 4
(Periodo di prova)
1. La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
- Quadri e primo livello: 180 giorni;
- secondo livello, terzo Professional e terzo livello: 120 giorni;
- quarto Professional e quarto livello: 90 giorni;
- quinto livello: 60 giorni;
2. Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambe le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ratei di tredicesima, ferie e alle connesse conseguenze di fine rapporto.
3. Qualora alla scadenza del periodo di prova lo studio non procede alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio a tempo indeterminato ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell’anzianità.
TITOLO III
ANZIANITA’ DI SERVIZIO, SCATTI DI ANZIANITA’ MANSIONI LAVORATIVE, PASSAGGI DI LIVELLO ART.5
(Anzianità di servizio e scatti di anzianità)
1. L’anzianità di servizio decorre dal giorno di assunzione.
2. Ad eccezione degli effetti derivanti dalla normativa sugli scatti di anzianità le frazioni di anno saranno computate, a tutti gli effetti contrattuali, per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori o uguali a 15 giorni.
3. Il Lavoratore per l’anzianità di servizio maturata presso lo studio professionale avrà diritto ad 8 (otto) scatti triennali.
4. Gli importi a cifra fissa, a decorrere dal 01/12/2013, sono determinati per ciascun livello di inquadramento nel modo seguente:
Livelli Importi in Euro Quadri 30
I 26
II 23
III P 22
III 22
IV P 20
IV 20
V 20
In occasione del nuovo scatto di anzianità l’importo riportato in tabella va a sommarsi agli scatti precedenti.
In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti già maturati si sommerà ai valori degli scatti che matureranno nel nuovo livello, entro il limite massimo complessivo di otto scatti.
L’importo degli scatti, determinati secondo i criteri di cui ai commi precedenti, è corrisposto con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di d’anzianità.
In caso di provenienza da altro CCNL, all’atto del passaggio l’importo degli scatti d’anzianità sarà ricalcolato moltiplicando il numero degli scatti già maturati per il nuovo valore dello scatto nel nuovo livello d’inquadramento.
La retribuzione degli scatti concorrerà a formare la retribuzione complessivamente
equivalente del lavoratore.
Gli scatti di anzianità non possono essere assorbiti da aumenti di merito.
ART.6
(Mansioni lavorative)
Mansioni promiscue.
In caso di mansioni promiscue si fa riferimento all’attività prevalente.
Per attività prevalenti si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratta di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere eccessivo o complementare.
In tal caso, fermo restando, le mansioni di fatto espletate, al lavoratore spetta l’inquadramento al livello superiore.
Mutamenti di mansioni.
1. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione di importo non inferiore alla differenza fra il trattamento economico da lui goduto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore.
2. Qualora l’esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi, il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l’incarico affidatogli non sia stato disposto per la sostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore sono state ricoperte con carattere non continuativo. A tal fine è necessario che il lavoratore abbia svolto per almeno sette mesi
mansioni proprie del 1, 2, 3 livello ovvero per mansioni di livello inferiore, almeno quattro mesi.
ART.7
(Passaggi di livello)
1. La promozione ad un livello superiore comporta per il lavoratore il diritto a percepire la retribuzione contrattuale fissata per il nuovo livello.
2. Qualora lo stesso percepisca già una retribuzione con un importo superiore al minimo tabellare previsto per il nuovo livello, al lavoratore verrà corrisposta la relativa eccedenza sotto forma di assegno ad personam avente titolo e caratteristiche originarie.
3. Resta salvo che la eccedenza di cui al n. 2 non potrà essere assorbita dagli scatti di anzianità e dall’indennità di contingenza.
TITOLO IV MERCATO DEL LAVORO
ART.8
(Tipologie contrattuali)
Le parti, in considerazione dei fenomeni di evoluzione ed ammodernamento del mercato libero professionale e delle organizzazioni del lavoro, anche alla luce dei più recenti indirizzi espressi dalla Commissione Europea nonché dalla Nostra Legislazione, con la Legge n. 4/13 e dalle ultime riforme in tema di Jobs Act (in particolare decreti attuativi D.lgs del 04/03/15 n. 24, D.lgs. del 15/06/15 n. 41, D.lgs. 24/09/16 n. 185), ritengono necessario adottare politiche dell’occupazione in grado di conseguire nelle previsioni negoziali che seguono il ricorso alle diverse tipologie contrattuali di lavoro con la sicurezza di adeguati livelli
occupazionali ed economici-sociali.
Attraverso l’adozione di tali politiche le Parti intendono impegnarsi a favorire una migliore qualità del lavoro da misurarsi non solo con riferimento a specifiche caratteristiche dei singoli rapporti di lavoro, ma anche alle opportunità, che a questi si associano di ulteriori progressi nel mercato del lavoro, innanzitutto in termini di prospettive lavorative future.
Le Parti hanno un interesse convergente a perseguire una migliore qualità del lavoro, in una logica di valorizzazione e motivazione delle risorse umane, quale capitale strategico, che ne metta in risalto le potenzialità e la produttività.
Ancora, obiettivo comune delle Parti è quello di valorizzare le potenzialità professionali e occupazionali, mediante strumenti che facilitino l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro.
Le Parti, inoltre, ritengono necessario individuare momenti congiunti di monitoraggio, analisi e verifica sulla materia, assicurando, qualora dovessero verificarsi modifiche od integrazioni di legge, l’attivazione di specifici incontri al fine di esaminare i contenuti e le compatibilità delle nuove discipline con le disposizioni contrattuali ed individuare modalità, tempistiche e procedure che ne consentono l’eventuale differente applicabilità nello studio.
Parimenti, qualora dalle evoluzioni legislative sopra richiamate dovesse scaturire la definizione di ulteriori tipologie e forme contrattuali compatibili con il settore in questione, le Parti si impegnano ad approfondire ed analizzare i contenuti delle stesse ed a valutare le eventuali applicabilità.
In ossequio a tutto quanto sopra, le Parti hanno concordato di disciplinare i seguenti rapporti di lavoro e/o forme di impiego rinvenendo in esse le necessità del Settore:
- Lavoro a tempo indeterminato;
- Apprendistato;
- Lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione;
- Telelavoro;
- Lavoro intermittente, lavoro accessorio e contratto di reimpiego.
TITOLO V APPRENDISTATO ART.9
(Apprendistato)
Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell’Unione Europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del D.lgs 15 Giugno 2015 n° 81 nonché del D.lgs 24 Settembre 2016 n° 185, che hanno riformato l’intero istituto, riconoscono in tale contratto uno strumento utile per l’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l’incremento dell’occupazione giovanile anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela.
ART.10
(Tipologia di contratto di apprendistato)
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto – dovere di istruzione e formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) Contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) Contratto di apprendistato professionalizzante;
c) Contratto di apprendistato per la formazione e ricerca.
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta per l’assunzione potrà essere utilizzata il modello predisposto contenente il progetto formativo individuale.
Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ART.11
(Durata rapporto contrattuale)
Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall’articolo 43, co. 8, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, potrà essere articolato attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
ART.12
(Limiti di età)
Le parti convengono che, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni secondo le disposizioni stabilite dal Decreto Legislativo 24 Giugno 2015 n°81 che trovano vigenza nel presente contratto.
ART.13
(Proporzione numerica)
Considerato che la Legge n. 196/1997 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le Parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare nel proprio studio non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso lo studio stesso.
ART.14
(Disciplina del rapporto)
Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquistata al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la
nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente articolo sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.
ART.15
(Procedure di assunzione dei lavoratori apprendisti)
I datori di lavoro che intendono assumere apprendisti, debbono presentare domanda a mezzo raccomandata A/R, oppure attraverso posta elettronica certificata corredata dal piano formativo predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione Paritetica dell’Ente Bilaterale di cui all’art.126, la quale esprimerà il proprio parere di conformità in rapporto alle norme previste dal presente CCNL in materia di apprendistato, ai programmi di formazione indicati dallo studio ed ai contenuti del piano formativo, finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
Ai fini del rilascio del parere di conformità, la Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico fra apprendisti e lavoratori qualificati, della ammissibilità del livello contrattuale di inquadramento nonché del rispetto delle altre condizioni previste dal presente CCNL.
Ove la Commissione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà accolta.
ART.16
(Periodo di prova)
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione dell’apprendista diviene definitiva. Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di risolvere il rapporto senza preavviso.
ART.17
(Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato)
Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.
ART.18
(Obblighi del datore di lavoro)
In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo:
a) Xx impartire o di far impartire nel suo studio e/o ufficio all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) Xx non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) Xx non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alle mansioni per le quali è stato assunto;
d) Xx accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione formale, interna o esterna ai singoli studi;
e) Xx accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l’addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l’apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non
sia prevalente e, in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all’apprendista.
ART.19
(Doveri dell’apprendista)
L’apprendista deve: seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni agli studi, purchè questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
ART.20
(Trattamento normativo)
L’apprendista ha diritto durante il periodo di apprendistato al trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio e al corrispondente trattamento economico ridotto del 10%.
All’apprendista è riconosciuto inoltre il diritto, in relazione alle festività soppresse di cui alla legge n. 54/1977 e al DPR. n. 792/1985, di usufruire di trentadue ore di permessi retribuiti che dovranno essere utilizzati entro l’anno solare.
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
ART.21
(Livelli di inquadramento professionale e trattamento economico)
I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti:
- 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
- 1 livello inferiore a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell’apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita.
Qualora l’apprendista venga assunto per l’acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel IV livello del presente C.C.N.L., l’inquadramento e il trattamento economico applicati nei suoi confronti sono quelli previsti per il V livello, per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo.
ART.22
(Malattia)
Durante il periodo di malattia l’apprendista avrà diritto:
a. Per i tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d’anno, ad un’indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto;
b. Per i periodi successivi e fino alla conservazione del posto di lavoro prevista dal vigente CCNL, si stabilisce che ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia ai sensi della disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati. L’estensione interessa anche gli apprendisti assunti, vigenti le precedenti regole.
c. Nel caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso, entro i limiti del periodo di comporto previsti dal C.C.N.L., l’apprendista avrà diritto ad una integrazione a carico del datore di lavoro, tale da raggiungere il 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto.
Durante il ricovero ospedaliero per gli apprendisti senza familiari a carico l’indennità di malattia spetta nella misura di 2/5 di quella ordinaria.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
ART.23
(Infortunio)
Durante il periodo di infortunio l’apprendista avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni in un anno solare.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell’infortunio, in caso di assenza per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, gli verrà corrisposta un’indennità integrativa rispetto a quella dell’INAIL fino al raggiungimento complessivo delle seguenti misure:
- 50% per i primi 3 giorni;
- 60% dal 4° al 20° giorno;
- 70% dal 21° giorno in poi.
Le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
ART.24
(Referente per l’apprendistato (Tutor))
Ai sensi di quanto previsto dall’art 2, lett. d), Dlgs n. 167/11, l’attuazione del programma formativo è seguita dal referente per l’apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all’avvio dell’attività formativa.
Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal titolare della studio professionale dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l’apprendistato professionalizzante qualora lo studio intenda avvalersi per l’erogazione della formazione di una struttura esterna quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze.
ART.25
(Durata dell’apprendistato)
Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire le professionalità propria dei livelli dal II al V.
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
Livello di inquadramento | Durata contratto di apprendistato |
II livello | 36 mesi |
III P, III livello | 36 mesi |
IV P, IV livello | 36 mesi |
V livello | 24 mesi |
ART.26
(Obblighi di comunicazione)
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l’impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997 i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
In rapporto alle specifiche realtà territoriali ed anche in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato, che è rimessa alle Regioni, tra le Associazioni imprenditoriali territoriali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali possono essere realizzate intese diverse. Le predette intese devono essere trasmesse agli Enti Bilaterali territoriali competenti (E.BI.L.P. regionali e provinciali) e ai relativi Osservatori Territoriali che provvedono a darne periodica comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale (E.BI.L.P.- Nazionale).
ART. 27
(Formazione: durata)
L’impegno formativo dell’apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna allo studio pari ad almeno 120 ore.
Al secondo livello di contrattazione è demandata la determinazione delle specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, tenuto conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e pratico/teorico.
ART.28
(Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo)
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà ( con il supporto del tutor ove non sia svolta tale attività dallo stesso) l’avvenuta formazione dell’apprendista, come definita dal piano formativo di dettaglio, anche nel libretto formativo del cittadino di cui all’art 2, comma 1 lettera i) del Dlgs n. 276/2003, ove siano state definite e standardizzate le modalità di certificazione sullo stesso e darà comunicazione per iscritto all’apprendista 30 giorni prima
della scadenza del periodo formativo dell’eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all’E.BI.L.P. Nazionale i nominativi degli apprendisti a quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l’impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato con attribuzione della qualifica, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione viene effettuata in un documento, che deve avere i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10/10/2005 recante “Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino”. Il documento deve prevedere le informazioni personali dell’apprendista (cognome, nome, codice fiscale etc..) e la descrizione dei contenuti e delle attività formative svolte in apprendistato.
ART.29
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale di cui all’art 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
ART.30
(Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore)
L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata presso lo studio professionale con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. 17.10.2005, n. 226 e di quelli di cui all’articolo art. 43, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81.
Possono essere assunti con il contratto di cui al co. 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale (art. 43, co. 2, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.43, co. 7, D.Lgs. 25.6.2015, n. 81).
Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 17.10.2005, n. 226, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato
professionalizzante: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere i 60 mesi.
ART.31
(Apprendistato professionalizzante)
Le parti convengono che possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal 17° anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale di cui ai contratti collettivi stipulati dalla associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (art. 44, co. 1, D.Lgs.15.6.2015, n. 81).
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.1.2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale
integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di
maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 45, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Art 32
(Apprendistato di alta formazione e di ricerca)
Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25.1.2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo (art. 45, co. 1, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi (art.45, co. 3, D.Lgs. 15.6.2015, n. 81).
Art 33
(Apprendistato per le professioni ordinistiche)
I soggetti con un età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiamo conseguito il titolo di studio idoneo per accedere alla iscrizione come praticanti e/o tirocinanti presso un ordine e/o collegio professionale possono svolgere presso lo studio di un professionista abilitato che abbia i requisiti idonei riconosciuti dal proprio ordine e/o collegio di appartenenza il periodo di apprendistato, la cui attività ha la funzione di consentire al praticante l’acquisizione di conoscenze culturali e professionali, nonché di apprendere i fondamenti pratici e deontologici della professione, e ciò non solo al fine di prepararsi adeguatamente per l’esame di abilitazione, ma anche per garantire comunque la piena e corretta preparazione professionale e deontologica dell’aspirante professionista anche attraverso un’attività lavorativa all’interno dello studio professionale.
Art 34
(Finanziamento Formazione Apprendistato)
La Formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso il fondo interprofessionale “Fornacom”.
Articolo 35 (Rinvio alla Legge)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.
TITOLO VI
LAVORO A TEMPO DETERMINATO E CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Art. 36
(Lavoro a tempo determinato) (Sfera di applicabilità)
Fermo restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato, ad eccezione di quella prevista per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nello studio.
La presente tipologia di rapporto di lavoro viene incentivato al fine di soddisfare le esigenze flessibili sia dei datori di lavoro, a cui necessita impiegare per un periodo di tempo determinato dei dipendenti a svolgere determinate tipologie di attività, sia dei lavoratori e per garantire una maggiore occupazione.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2015, art. 19. c. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi.
L'assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell'astensione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
Ai fini del computo del sopraccitato periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Ai sensi dell’art. 23 c. 1 le parti stabiliscono che non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo e del 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
Parte datoriale fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della R.S.U. o, in mancanza, delle R.S.A. aderenti alle XX.XX. stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato,
che si rendessero disponibili.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
la tipologia di contratto di assunzione; la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata prevista e le ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro che consentono l’apposizione del termine;
la deroga alla precisazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo ed organizzativo o sostitutivo in caso di primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a 12 mesi;
la sede di lavoro;
la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica e la retribuzione;
l’indicazione dell’applicazione del presente CCNL; la durata dell’eventuale periodo di prova;
le altre eventuali condizioni concordate.
La lettera di assunzione deve inoltre indicare il cognome e nome e/o ragione sociale, l’indirizzo, il codice fiscale del datore di lavoro nonché tutti quei dati o notizie previsti dalla legge.
Il lavoratore sottoscriverà per accettazione la lettera di assunzione.
Deve essere consegnato gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente CCNL.
Per l’assunzione sono richiesti i seguenti documenti:
- documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita;
- documentazione e dichiarazioni necessarie per l’applicazione delle norme
previdenziali e fiscali;
- altri documenti e certificati che la parte datoriale richiederà per le proprie esigenze, se dovuti.
Il lavoratore dipendente dovrà dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e/o domicilio e notificare tempestivamente i successivi mutamenti.
In materia di riassunzione nei contratti a termine, e per tutto quanto non previsto nel presente articolo, per ogni ipotesi di contrattazione di II livello, valgono le disposizioni di legge in materia.
Art. 37 (Durata e proroga)
1) Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell’arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2) Un’ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
3) In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4) Le parti stabiliscono che il termine dei 36 mesi non si applica nel caso di contratto a tempo determinato stipulato per la sostituzione di lavoratori assenti che hanno diritto alla conservazione del posto. Deve essere indicato obbligatoriamente
il nominativo del lavoratore sostituito nel contratto individuale consegnato al dipendente assunto a termine.
Art. 38 (Proporzione Numerica)
1) Le Parti convengono che il limite numerico entro il quale possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo determinato è stabilito nella misura pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare o diminuire il limite di cui sopra.
2)Assunzioni esenti da limitazioni numeriche:
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato effettuati per le casistiche:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) da imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, commi 2 e 3, del decreto- legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
e) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 1 lavoratori nelle singole unità produttive con meno di 5 dipendenti.
4) In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all’utilizzo del lavoro a tempo determinato.
Art. 39 (Diritto di precedenza)
1) Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso lo stesso studio professionale, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2) Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
3) Il diritto di precedenza di cui ai punti precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza di cui ai precedenti punti 1) e 2) deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 1, comma 2. (Legge n. 78/2014).
Fermo restando il suddetto termine di sei mesi, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l'anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
In caso di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai fini del computo della anzianità di servizio.
Art. 40 (Retribuzione)
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, le ferie, la tredicesima e il premio presenza saranno corrisposte e frazionate per 365esimi, sulla base di quanti sono i giorni di durata del rapporto a termine.
Alla scadenza del contratto a tempo determinato verrà corrisposto al lavoratore il
T.F.R. previsto dal presente CCNL.
Art. 41
(Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del termine, si rinvia alla normativa vigente in materia di impugnazione del licenziamento.
ART. 42
(Contratto di somministrazione)
Le Parti convengono di dare attuazione ai rinvii alla contrattazione nazionale di categoria, contenuti negli articoli nel Capo IV del Decreto Legislativo 24 Giugno 2015 n°81.
Il contratto previsto dagli articoli che seguono devono rivestire la forma scritta.
ART.43
(Sfera di applicabilità)
Serve a soddisfare le esigenze momentanee dello studio, che assume le vesti negoziali di utilizzatore.
Il contratto di somministrazione può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate ed iscritte Albo Nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro.
La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
1. Per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
2. Per servizi di pulizia, custodia, portineria;
3. Per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4. Per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi magazzini, nonché servizi di economato;
5. Per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
6. Per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale.
Ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs. 81/2015, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario, con
diritto al trattamento di ammortizzatori sociali, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) Da parte dei datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.
ART.44
(Proporzione numerica)
Le Parti convengono che il datore di lavoro ha facoltà di occupare contemporaneamente nel proprio studio un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso lo studio stesso, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui al precedente articolo presso l’utilizzatore, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro e, salvo diversi accordi, le prestazioni dell’E.BI.L.P..
ART. 45
(Doveri del somministratore e dell’utilizzatore)
Ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D. Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’utilizzatore osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
ART.46
(Retribuzione)
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, rispetto a quello spettante al dipendente dell’utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
- All’importo della retribuzione;
- All’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- All’accesso ai servizi aziendali;
- Ai criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
- Ai diritti sindacali previsti dall’art. 24 del D. Lgs. n. 276/2003.
- Per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro - sia a tempo indeterminato sia determinato - valgono nei confronti le stesse modalità stabilite per le equivalenti tipologie di rapporto di lavoro a tempo determinato e non, in atto in azienda.
In conformità all’art. 23 comma 2 del D. Lgs. n. 276/2003, il trattamento retributivo così come disciplinato nel presente punto, non trova applicazione in relazione ai contratti di somministrazione conclusi da soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati a favore dei lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed Enti Locali.
ART. 47
(Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione)
In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso lo studio utilizzatore. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, lo studio utilizzatore non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue
superiori all’80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.
ART.48
(Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione)
Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratto a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente il limite massimo del 20% dell’organico a tempo indeterminato in forza nello studio, fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Resta salvo quanto disposto ai paragrafi “Proporzione numerica” degli artt. 38 e 44 del presente CCNL.
Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali lo Studio abbia necessità di superare il suddetto limite, questo dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione all’E.BI.L.P. territorialmente competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione sugli elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta.
Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga.
L’E.BI.L.P. Regionale comunicherà con cadenza annuale all’E.BI.L.P. Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
ART.49
(Telelavoro)
Le Parti, nel recepire l’Accordo Quadro Europeo sul telelavoro, concordano nel considerare il telelavoro una innovativa modalità della prestazione finalizzata a
realizzare le esigenze di flessibilità organizzativa e di produttività dello studio coniugandole con la vita sociale e familiare dei lavoratori in relazione al contesto ambientale nonché alle condizioni territoriali ed alle esigenze di mobilità.
Le Parti, inoltre, riconoscono nel telelavoro una modalità di svolgimento della prestazione di lavoro idonea a soddisfare specifiche esigenze di flessibilità e sicurezza proprie di alcune situazioni quali quelle dei lavoratori disabili e dei lavoratori che riprendono il servizio dopo periodi di lunga assenza per maternità, malattia, infortunio, aspettativa.
Le Parti convengono, pertanto, che a tali categorie di lavoratori sarà attribuita priorità nella scelta di partecipazione a progetti aziendali di telelavoro.
ART.50
(Definizione)
Il telelavoro è l’attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei locali dello studio, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e il suo studio.
Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali dello studio, quali ad esempio:
- Autisti;
- Operatori di vendita;
- Lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
- Ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- Domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
- Mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
- Remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi tele centri che non coincidono né con l’abitazione né con gli uffici dello studio.
Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dello studio.
ART.51
(Sfera di applicabilità)
1. Il telelavoro ha carattere volontario sia per lo studio sia per il lavoratore dipendente e pertanto la connessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa – salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione – e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
2. L’accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore sul telelavoro deve risultare da apposito atto scritto nel quale deve essere espressamente indicata la durata del telelavoro, a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato.
3. Nel caso di accordo per il tempo indeterminato, ciascuna delle due Parti potrà, con preavviso di almeno 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo e il ritorno alla svolgimento presso lo studio dell’attività lavorativa. Qualora sia stato concordato il tempo determinato, il telelavoro
potrà essere disdetto da parte dello studio solo in caso di comprovate esigenze funzionali/organizzative.
4. Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dallo studio stesso.
A titolo meramente esemplificativo, il telelavoro non può essere concesso ai lavoratori dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
- Personale direttivo;
- Gestione del personale;
- Cassieri;
- Venditori con contatto diretto col pubblico;
- Impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
- Specializzati nella preparazione degli alimenti;
- Personale ausiliario di vigilanza e controllo;
- Banconisti;
- Ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
5. Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria, non potranno essere disdettati dallo studio.
ART.52
(Disciplina del rapporto)
1. Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali
modalità non possono pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2. Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3. Il telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione dello studio, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno allo studio.
4. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.
ART.53
(Diritti e doveri del telelavoratore)
1. Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansioni, impiegato presso i locali dello studio ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dello studio.
2. Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizione di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3. Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4. La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
5. Al telelavoratore è posto l’obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.
ART.54
(Poteri ed obblighi del datore di lavoro)
1. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’istallazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
2. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure appropriate, in particolare quello che riguarda i software, atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal telelavoratore dipendente per i fini professionali.
3. E’ inoltre tenuto ad informare prontamente il telelavoratore in ordine a tutte le norme di legge e regole aziendali applicabili, relative alla protezione dei dati.
4. Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e
fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo e qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
5. In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l’isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7. Il datore di lavoro dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
ART.55
(Dotazioni strumentali e utenze)
1. Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dallo studio e resteranno di proprietà dello stesso.
2. Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
3. In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta
comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede dello studio.
4. In caso di furto delle dotazioni strumentali, il telelavoratore dovrà darne immediata comunicazione al datore di lavoro, tramite l’invio via fax o altro mezzo idoneo equipollente della copia della denuncia di furto presentata presso l’autorità di Polizia giudiziaria territorialmente competente. Tale denuncia deve essere effettuata entro il termine del giorno successivo rispetto a quello della scoperta del furto e l’invio della relativa comunicazione deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.
ART.56
(Orario di lavoro)
Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dello studio.
Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’art. 3 (orario normale di lavoro), art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), art. 5 (lavoro straordinario), art. 7 (riposo giornaliero), art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D. Lgs. n. 66/2003.
ART.57
(Contrattazione aziendale)
Alla contrattazione aziendale è demandata:
- La determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
- Ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
- L’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
- L’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
- L’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
- La disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai tele centri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di telelavoro.
Nota a verbale:
Le parti convengono di incontrarsi entro sei mesi dalla stipula del presente CCNL al fine di rivedere l’istituto del telelavoro in relazione all’evoluzione normativa del c.d. smartworking.
TITOLO VII
CONTRATTO A TEMPO PARZIALE E CONTRATTO DI REIMPIEGO
(Lavoro a tempo parziale)
ART.58
(Premessa)
Al fine di valorizzare tutte le potenzialità dell’istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale ed in particolare al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, le Parti stipulanti convengono sul principio che tale tipologia contrattuale costituisce, nel rispetto del principio di non discriminazione, uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le esigenze degli studi professionali.
In attuazione dei rinvii dal D.lgs n°81/2015 le Parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale.
Il rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
- “orizzontale”, come riduzione dell’orario di lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno;
- “verticale”, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, come orario a tempo pieno ma limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
- “misto”, come combinazione del tempo parziale “orizzontale” e “verticale”.
ART.59
(Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale)
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, a tempo determinato o indeterminato, deve avvenire con il consenso del datore di lavoro e del lavoratore, risultante da atto scritto. Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia i lavoratori in forza sia i nuovi assunti.
Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale, potranno essere concordate tra le Parti, all’atto del passaggio, le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l’azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito.
ART.60
(Assunzione)
Il contratto di lavoro a tempo parziale o di trasformazione del rapporto da tempo a pieno a tempo parziale, deve essere stipulato per iscritto.
In esso devono essere indicati l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché, in caso di nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dagli artt. 3 e 4 del presente CCNL.
ART.61
(Obblighi di comunicazione)
Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale territoriale di riferimento, per le finalità statistiche dello strumento negoziale.
ART.62
(Clausole di flessibilità ed elastiche)
In applicazione di quanto previsto dall’Articolo 6 comma 4 del D.Lgs. 81/2015,
le parti interessate, con specifico patto scritto, potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di clausole elastiche che possono prevedere:
a) la collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-timeorizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto;
b) la variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa.
2) La disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale con clausole elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro.
3) L’eventuale rifiuto dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nemmeno per recidiva.
4) Per la sottoscrizione di tale patto il lavoratore può richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale ove costituita, indicato dal lavoratore medesimo.
5) E’riconosciuta l'unilaterale facoltà di revocare il predetto consenso, esclusivamente, al ricorrere ad una delle condizioni di cui all’articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all’articolo 10, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.
6) Nel caso di nuove assunzioni a tempo parziale, la disponibilità a tale variabilità dell’orario potrà essere inserita nella lettera di assunzione e, in tal caso, espressamente accettata dal lavoratore.
7) Qualora il datore di lavoro modifichi per un periodo predeterminato o predeterminabile la collocazione temporale dell’orario di lavoro adottando clausole elastiche, è tenuto a darne comunicazione al lavoratore con preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, in presenza di particolari esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo.
8) Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito dell’applicazione di clausole elastiche debbono essere retribuite, relativamente alle sole ore in cui la suddetta variazione viene disposta, con una maggiorazione non inferiore al 2% della retribuzione di fatto ai sensi del presente CCNL, comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
9) Le suddette maggiorazioni non si applicano:
a) in caso di riassetto complessivo dell’orario di lavoro, che interessi l’intera azienda o unità organizzative autonome della stessa;
b) qualora la modifica sia richiesta dal lavoratore, seppur accettata dal datore di lavoro;
c) qualora la modifica dell’articolazione dell’orario di lavoro sia stata accettata dal lavoratore ed abbia carattere di modifica strutturale.
10) Xxx contratti a tempo parziale è riconosciuta alle parti contraenti la facoltà di inserire clausole elastiche che permettano di aumentare la durata della prestazione lavorativa non oltre il tetto massimo delle 40 ore settimanali.
ART.63
(Prestazioni supplementari e straordinarie)
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore a cui si riferisce il presente C.C.N.L., il datore di lavoro, in attuazione dell’Articolo 6 comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015, ha facoltà di richiedere, anche in caso di rapporti a tempo determinato, lo svolgimento di:
a) prestazioni supplementari ai lavoratori assunti con contratto a tempo parziale;
b) prestazioni straordinarie ai lavoratori a tempo parziale per le stesse causali e con le medesime modalità previste per i lavoratori a tempo pieno dal presente C.C.N.L..
Si intendono per prestazioni di lavoro supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata fino alle 8 ore giornaliere, intendendosi per tali quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. 81/2015.
Le parti prevedono che le ore supplementari non siano facoltative.
L’eventuale rifiuto del lavoratore all’espletamento di lavoro supplementare e/o straordinario non può integrare in alcun caso gli estremi del giustificato motivo per l'eventuale licenziamento e/o provvedimento disciplinare. E’ prevista una
maggiorazione della retribuzione per prestazioni lavorative svolte in regime di lavoro straordinario nella misura massima del 5% rispetto alla paga base.
Nessuna maggiorazione è prevista per le ore supplementari e/o straordinarie effettuate dal lavoratore e rientranti nel limite del 30% dell’orario contrattuale part-time sottoscritto al momento dell’assunzione o successivamente.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
ART.64
(Retribuzione)
Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quelli corrispondenti al dipendente di pari livello e mansione.
In tal senso il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per quanto riguarda:
- L’importo della retribuzione oraria;
- La durata del periodo di prova e delle ferie annuali;
- La maternità;
- La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
- L’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- L’accesso ai servizi aziendali;
- I criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente CCNL;
- I diritti sindacali, ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n.
300/1970 e successive modificazioni.
Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti in essa, l’importo della retribuzione feriale, l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.
ART.65
(Periodo di comporto per malattia)
Qualora l’assunzione avvenga con contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia si intende proporzionalmente ridotta.
ART.66
(Consistenza dell’organico dello studio)
In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
ART.67
(Diritto di precedenza)
La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le