STESURA CONSOLIDATA DELLE
Mediolanum International Funds Limited 0xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, XXXX,
Xxxxxxx 0, Xxxxxxx
STESURA CONSOLIDATA DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL FONDO D'INVESTIMENTO
G A M A X F U N D S
al 2 gennaio 2020
Le presenti condizioni contrattuali regolamentano i diritti e i doveri della società di gestione, dell'agenzia depositaria e degli azionisti di Gamax Funds.
1. Gamax Funds
1.1. Gamax Funds è un "fonds commun de placement" (fondo comune di investimento) ai sensi del comma 1 della legge del Granducato di Lussemburgo del 17 dicembre 2010 in materia di organi per gli investimenti comuni (di seguito indicata con "legge del 2010"). Si tratta di un fondo speciale di titoli, risorse liquide e fondi patrimoniali speciali (di seguito complessivamente indicati anche con "valori patrimoniali") che Mediolanum International Funds Limited, una società di diritto irlandese (di seguito indicata come "società di gestione") gestisce a proprio nome per conto della collettività degli investitori (di seguito indicati con "azionisti") nell'ambito della libera circolazione di servizi ai sensi dell'articolo 119 e succ. della legge del 2010.
La società di gestione investe il patrimonio di Gamax Funds ai sensi del principio della ripartizione dei rischi separatamente dal proprio patrimonio.
1.2. Gamax Funds è una struttura ombrello ("fondo ombrello") all'interno della quale è possibile disporre molteplici masse patrimoniali separate (di seguito indicate con "fondi"). Questo approccio viene menzionato nel prospetto informativo d'emissione. Tutti i fondi sono costituti da valori patrimoniali che ai sensi del punto 9 delle presenti condizioni contrattuali vengono mantenuti separati dai rimanenti valori patrimoniali di Gamax Funds o altri fondi.
Le quote di Gamax Funds vengono rispettivamente emesse per i fondi specifici. È possibile emettere molteplici categorie di quote con diverse dotazioni (di seguito indicate con "categoria" o "categoria di quota") per un fondo. Questo approccio viene menzionato nel prospetto informativo d'emissione.
La società di gestione ha facoltà di modificare a propria discrezione le caratteristiche della categoria della quota descritte nei diversi prospetti informativi d'emissione di Gamax Funds.
1.3. I titolari delle quote di tutte le categorie sono interessati dai valori patrimoniali di Gamax Funds in veste di comproprietari. Questa partecipazione fa riferimento ai valori patrimoniali detenuti in un fondo per cui sono state emesse le diverse quote.
1.4. Attraverso le quote vengono emesse le certificazioni delle quote ai sensi del punto 6 delle presenti condizioni contrattuali.
1.5. Con l'acquisto delle quote gli azionisti riconoscono le condizioni contrattuali nonché i rispettivi emendamenti approvati e resi noti. La stesura originale delle condizioni contrattuali è stata pubblicata in "Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations", la gazzetta ufficiale del Granducato del Lussemburgo (di seguito indicata con "Mémorial"). Gli emendamenti delle condizioni contrattuali saranno inseriti nel registro commerciale del tribunale regionale del Lussemburgo e un'indicazione della registrazione specifica viene pubblicata sulla piattaforma elettronica del registro per le società e il commercio del Lussemburgo ("Registre de Commerce et des Sociétés"), RESA ("Recueil électronique des sociétés et associations" - raccolta elettronica di società ed associazioni).
2. Agenzia depositaria, ufficio amministrativo ed ufficio trasferimenti e registrazioni
2.1. L'agenzia depositaria viene nominata e destituita dalla società di gestione.
La società di gestione RBC Investor Services Bank S.A. ("RBC") con sede registrata all'indirizzo 00, Xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxx-xxx-Xxxxxxx, Granducato del Lussemburgo, opera in qualità di agenzia depositaria e centro versamenti principale ("agenzia depositaria") di Gamax Funds, assumendosi la responsabilità nei confronti di:
(a) Custodia dei valori patrimoniali
(b) Obblighi di monitoraggio
(c) Monitoraggio dei cash flow
(d) Funzioni di centro versamenti principali
ai sensi delle disposizioni giuridiche e del "Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement" stipulato in data 29 luglio 2019 tra la società di gestione, che opera a nome di Gamax Funds, e l'agenzia depositaria ("Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement").
2.2. L'agenzia depositaria amministra i valori patrimoniali di Gamax Funds ed inoltre è competente del monitoraggio dei cash flow di Gamax Funds e di altri obblighi di monitoraggio. È consentito disporre dei valori patrimoniali in conformità alle disposizioni delle presenti condizioni contrattuali, al Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement, al prospetto informativo d'emissione e alle leggi applicabili.
L'agenzia depositaria è stata autorizzata dalla società di gestione a delegare, in conformità con le disposizioni della legge del 17 dicembre 2010 e dell'ordinanza delegata (UE) 2016/438 della commissione, i propri obblighi di concessione (i) agli incaricati in riferimento ad altri valori patrimoniali e (ii) alle agenzie depositarie secondarie in relazione agli strumenti finanziari e ad aprire i conti per queste agenzie depositarie secondarie.
2.3. L'agenzia depositaria si attiva in base alle direttive della società di gestione, laddove queste ultime siano conformi alle disposizioni delle presenti condizioni contrattuali, al Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement, al prospetto informativo d'emissione e alle leggi applicabili, ed esercita le funzioni di sua competenza ai sensi della legge del 17 dicembre 2010.
2.4. Sulla base dei rispettivi obblighi al monitoraggio, l'agenzia depositaria:
• garantirà che la vendita, l'emissione, il riscatto, la liquidazione e l'annullamento delle quote eseguiti a nome dei diversi fondi si svolgano ai sensi delle disposizioni giuridiche e del regolamento amministrativo di Gamax Funds.
• garantirà che il calcolo del valore delle quote avvenga secondo le disposizioni giuridiche e le presenti condizioni contrattuali.
• si attiene alle direttive della società di gestione che opera a nome di Gamax Funds a meno che non ledano le disposizioni giuridiche, il prospetto informativo d'emissione o le presenti condizioni contrattuali.
• garantirà che per le transazioni con i valori patrimoniali di un fondo venga effettuato il bonifico del controvalore a diversi fondi entro i consueti termini.
• garantirà che i redditi di un fondo siano utilizzati ai sensi delle disposizioni giuridiche, il prospetto informativo d'emissione o le condizioni contrattuali.
L'agenzia depositaria garantirà anche che i cash flow siano sottoposti a monitoraggio in modo corretto in base alle disposizioni giuridiche e del Depositary Bank and Principal Paying Agent Agreement.
2.5. L'agenzia depositaria e la società di gestione sono autorizzate a revocare la nomina di agenzia depositaria in qualsiasi momento in forma scritta a fine mese nel rispetto dei termini di preavviso contrattuale.
La società di gestione è tenuta a nominare entro due mesi dalla scadenza del termine di preavviso un'altra banca ad agenzia depositaria di Gamax Funds con l'approvazione dell'autorità di controllo competente. In caso contrario, la società di gestione concorda di avviare tutte le misure necessarie che comportino la liquidazione di Gamax Funds. Nell'arco dei due mesi dalla scadenza del periodo di preavviso l'agenzia depositaria precedente adempirà in modo completo ai propri obblighi per garantire la tutela degli interessi degli azionisti.
RBC Investor Services Bank S.A. assume anche la funzione di ufficio amministrativo. Tra l'altro gestirà la contabilità di Gamax Funds assumendo il calcolo del valore della quota dei singoli fondi.
La Moventum S.C.A. svolge la funzione di ufficio di trasferimento e registrazione. Nell'ambito di questa funzione, gestirà tra l'altro il registro dei nomi dei sottoscrittori e processerà le richieste di acquisto, rimborso e conversione. Moventum S.C.A. è una società in accomandita per azioni ai sensi del diritto del Lussemburgo con sede a 00, xxx Xxxxxx Xxxxxxx, X - 0000 Xxxxxxxxxxx.
3. Società di gestione
3.1. La società di gestione gestisce i valori patrimoniali di Gamax Funds a proprio nome per conto comune degli azionisti. Assumendosene la piena responsabilità, la società ha facoltà di ricorrere ad uno o più amministratori o/e consulenti d'investimento.
3.2. La società di gestione è autorizzata ad acquistare i valori patrimoniali con i capitali depositati dagli azionisti, cederli nuovamente ed investire diversamente il ricavo. Inoltre è autorizzata ad adempiere a tutti gli atti giuridici speciali che risultino dall'amministrazione dei valori patrimoniali di Gamax Funds.
3.3. Alla società di gestione è consentito accendere crediti per conto di un fondo solo nell'ambito delle limitazioni previste dalle presenti condizioni contrattuali.
4. Principi d'investimento
La società di gestione investe le risorse affidate a Gamax Funds per conto comune degli azionisti in titoli e altri valori patrimoniali consentiti ai sensi di legge in base al principio della ripartizione dei rischi. In questo contesto le direttive in materia di composizione dei diversi portafogli vengono stabilite dalla società di gestione per ogni fondo e pubblicate nel prospetto informativo d'emissione dei fondi.
Di norma, i titoli devono essere quotati in una borsa o negoziati in un altro mercato regolamentato, che sia riconosciuto, accessibile al pubblico e regolarmente funzionante.
Allo stesso tempo ogni fondo ha facoltà di mantenere risorse liquide.
Inoltre per ogni fondo è consentito utilizzare opzioni e contratti a termine. Ai fini della garanzia è possibile utilizzare tecniche e strumenti per ogni fondo solo nella misura in cui è previsto nelle direttive d'investimento nei diversi prospetti informativi d'emissione.
5. Limitazioni degli investimenti
Gli obiettivi dell'investimento e la politica d'investimento specifica dei fondi vengono definiti sulla base delle direttive generali contenute nel prospetto informativo d'emissione.
Ai fini del presente atto si applicano le definizioni riportate di seguito.
"Paese terzo": ai sensi del presente regolamento amministrativo si considera paese terzo ogni stato europeo che non sia membro dell'Unione Europea e ogni stato d'America, Africa, Asia o Australia ed Oceania.
"Strumenti del mercato valutario": si tratta di strumenti che di solito vengono trattati sul mercato valutario, sono liquidi ed è possibile determinarne il valore con precisione in qualsiasi momento.
"Mercato regolamentato": si tratta del mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE.
"Legge del 17 dicembre 2010": si tratta della legge del 17 dicembre 2010 in materia di enti per gli investimenti comuni (comprese gli emendamenti e le integrazioni successivi).
"OIC": si tratta dell'organismo d'investimento collettivo.
"OICVM": si tratta dell'organismo d'investimento collettivo in titoli che è soggetto alla direttiva 2009/65/CE.
"Titoli":
- azioni ed altri effetti dello stesso valore delle azioni ("azioni")
- obbligazioni ed altri titoli di xxxxxx xxxxxxxxx ("titoli di debito")
- tutti gli altri effetti negoziabili sul mercato che autorizzino all'acquisto di titoli attraverso la sottoscrizione o lo scambio, ad eccezione delle tecniche e degli strumenti indicati al punto 5.5 del presente articolo.
La politica d'investimento di un fondo è soggetta alle regolamentazioni e alle limitazioni degli investimenti riportate di seguito.
5.1. Valori patrimoniali alla base della composizione degli investimenti di Gamax Funds
A causa della specifica politica d'investimento di un fondo è possibile che diverse opzioni d'investimento riportate di seguito non trovino applicazione in fondi specifici. Questa situazione viene eventualmente citata nel prospetto informativo d'emissione.
a) Valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o trattati su un mercato regolamentato
b) Titoli e strumenti del mercato monetario trattati su un altro mercato, riconosciuto, regolamentato, aperto al pubblico e dotato di funzionamento regolamentare, in uno stato membro dell'Unione Europea.
c) Titoli e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale su una borsa valori di uno stato terzo o trattati in un altro mercato regolamentato riconosciuto, aperto al pubblico e dotato di funzionamento regolamentare.
d) Titoli e strumenti del mercato monetario derivanti da nuove emissioni laddove le condizioni d'emissione prevedano l'obbligo di richiedere l'ammissione alla contrattazione su un mercato regolamentato ai sensi delle disposizioni precedentemente citate ai punti da (a) a
(c) e di ottenere l'autorizzazione al massimo prima della scadenza di un anno a decorrere dall'emissione.
e) Quote dei OICVM autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE e/o altri OIC ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 del primo e secondo tratto della direttiva 2009/65/CE con sede presso uno stato membro dell'Unione Europea o uno stato terzo nel caso in cui:
- Tali altri OIC siano stati autorizzati ai sensi delle norme giuridiche che li rendono soggetti ad una supervisione amministrativa che secondo l'opinione dell'autorità di controllo lussemburghese competente del settore finanziario ("CSSF") sia equivalente a quella in conformità al diritto comunitario e sussistano adeguate garanzie per la collaborazione tra gli enti.
- Il livello di protezione degli azionisti degli altri OIC sia equivalente al livello di protezione di un OICVM ed in particolare le disposizioni per la custodia separata del patrimonio del fondo, l'accensione di credito, l'erogazione del credito e le vendite allo scoperto di titoli e strumenti del mercato monetario siano equivalenti ai requisiti della direttiva 2009/65/CE.
- L'attività commerciale di altri OIC rappresenti l'oggetto di rapporti semestrali ed annuali che consentano di formulare un giudizio sul patrimonio e sulle passività, sugli introiti e sulle transazioni nel periodo di riferimento.
- Sia consentito al OICVM o all'altro OIC, le cui quote devono essere acquistate, d'investire complessivamente al massimo per il 10% del rispettivo patrimonio in quote di altri OICVM o altri OIC ai sensi delle rispettive condizioni contrattuali o documenti di creazione.
f) I depositi a vista o le quote versate riscattabili con una decorrenza al massimo di 12 mesi presso gli istituti di credito, laddove l'istituto di credito interessato abbia la propria sede in uno stato membro dell'Unione Europea o, nel caso in cui la sede dell'istituto di credito si trovi in uno stato terzo, sia soggetto alle disposizioni di controllo equivalenti a quelle del diritto comunitario secondo l'opinione di CSSF.
g) Gli strumenti finanziari derivati, vale a dire particolari opzioni e future, nonché operazioni di scambio ("derivati"), compresi gli strumenti calcolati in contanti di pari valore negoziati su uno dei mercati regolamentati descritti alle lettere a), b) e c) e/o gli strumenti finanziari derivati non siano quotati in borsa ("derivati OTC") laddove:
- Si tratti di strumenti ai sensi dei punti da 5.1. a) a h), indici finanziari, tassi d'interesse, cambi o valute per quanto riguarda i valori base.
- Nelle attività commerciali con i derivati OTC, le controparti rappresentino gli istituti di categorie, sottoposti ad un controllo amministrativo, che sono stati autorizzati da CSSF.
- I derivati OTC siano sottoposti ad una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e, su iniziativa dei diversi fondi, sia possibile cederli, liquidarli o estinguerli con una transazione compensativa in qualsiasi momento al valore corrente adeguato.
h) Gli strumenti del mercato valutario che non siano negoziati su un mercato regolamentato e non rientrino nella definizione precedentemente citata a meno l'emissione o l'emittente di tali strumenti sia soggetto alle disposizioni in materia di tutela dei depositi e dell'investitore e a condizione che
- vengano concessi o garantiti da un ente dello stato centrale, regionale o locale o dalla banca centrale di uno stato membro, dalla Banca Centrale Europea, dall'Unione Europea o dalla Banca d'Investimento Europea, da uno stato terzo o, in caso di uno stato federale, da uno stato membro della federazione o da un'istituzione internazionale di natura pubblico-giuridica, facente almeno parte di uno stato membro, oppure
- vengano concessi da un'azienda i cui titoli siano negoziati sui mercati regolamentati descritti alle precedenti lettere a), b) e c) oppure
- vengano concessi o garantiti da un istituto che, in base ai criteri definiti nel diritto comunitario, sia sottoposto ad una vigilanza amministrativa o ad un istituto che sia soggetto alle disposizioni in materia di vigilanza che, secondo l'interpretazione di CSSF, almeno tanto restrittive quanto quelle del diritto comunitario e le osservi oppure
- vengano concessi da altri emittenti facenti parte di una categoria ammessa da CSSF a meno che per gli investimenti in questi strumenti non siano valide eventuali disposizioni per la tutela degli investitori che siano equivalenti a quelle del primo, secondo o terzo tratto e a meno che per quanto riguarda l'emittente non si tratti di un'azienda con un capitale d'esercizio di almeno dieci milioni di euro (10.000.000 euro) la quale redige e pubblica il proprio bilancio annuale ai sensi delle disposizioni della quarta direttiva 78/660/CEE o di un soggetto giuridico che all'intero di un gruppo aziendale che comprende una o più società quotate in borsa è dedita al finanziamento dello stesso o di un soggetto giuridico che è tenuto a finanziare la presentazione sotto forma di titoli delle passività attraverso lo sfruttamento di una linea di credito concessa da una banca.
5.2. Ulteriori facoltà di tutti i fondi
a) I fondi hanno facoltà d'investire fino al 10% del rispettivo patrimonio netto in altri titoli o strumenti del mercato monetario diversi da quanto indicato al punto 5.1.
b) I fondi hanno facoltà di mantenere le risorse liquide pari al 10% del rispettivo patrimonio netto. In casi eccezionali particolari possono incassare anche una quota di oltre il 10% se e nella misura in cui quest'ultima si presenti opportuna nell'interesse degli azionisti.
c) I fondi hanno facoltà di accendere i crediti per un breve periodo di tempo fino ad un controvalore del 10% del rispettivo patrimonio netto. Le operazioni di copertura in abbinamento alla vendita di opzioni o all'acquisto o alla vendita di contratti a termine e future non sono considerati come forme di accensione di credito ai sensi della presente limitazione degli investimenti.
d) I fondi hanno facoltà di acquistare le valute nell'ambito di un'operazione "back-to-back".
5.3. Limitazioni degli investimenti dei fondi per la gestione del capitale
a) Ai fondi è consentito depositare al massimo il 10% del proprio patrimonio netto in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso medesimo emittente. Ai fondi è consentito investire al massimo il 20% del proprio patrimonio netto in depositi costituiti presso lo stesso medesimo istituto. Il rischio d'insolvenza della controparte nelle operazioni dei fondi con i derivati OTC non deve superare il 10% del rispettivo patrimonio netto se la controparte è costituita da un istituto di credito ai sensi del punto 5.1. f). In altri casi, il limite massimo è pari al 5% del patrimonio netto del fondo in questione.
b) Il valore complessivo di titoli e strumenti del mercato valutario di emittenti, per cui i fondi investono oltre il 5% del rispettivo patrimonio netto, non deve superare il 40% del valore del rispettivo patrimonio netto. Questa limitazione non si applica ai depositi costituiti e alle operazioni con derivati OTC effettuato con gli istituti soggetti ad una vigilanza amministrativa.
A prescindere dai limiti superiori indicati al punto 5.3. a), ai fondi non è consentito combinare diversi elementi riportati di seguito quando questa operazione porterebbe ad un investimento pari a oltre il 20% del patrimonio netto presso lo stesso medesimo istituto.
- Titoli o strumenti del mercato monetario emessi dall'istituto interessato
- Depositi costituiti presso l'istituto interessato
Rischi derivanti dalle operazioni con derivati OTC con l'istituto interessato
c) Il limite superiore indicato al punto (a) comma 1 è pari al massimo al 35% se i titoli o gli strumenti del mercato monetario vengono emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione Europea o dai rispettivi enti locali, da uno stato terzo o di istituti internazionali di natura pubblico-giuridica, di cui fa parte almeno uno stato membro dell'Unione Europea.
d) Il limite superiore indicato al punto (a) comma 1 è pari al massimo al 25% per le obbligazioni specifiche se queste ultime vengono emesse da un istituto di credito con sede in uno stato membro dell'Unione Europea che sulla base delle disposizioni ai sensi di legge in materia di tutela dei titolari delle suddette obbligazioni è soggetto ad una vigilanza amministrativa. In particolare, i proventi risultanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investiti, conformemente alle disposizioni di legge, in valori patrimoniali che per tutto il periodo di validità delle obbligazioni siano in grado di coprire in misura sufficiente i debiti connessi alle obbligazioni e che, in caso di insolvenza dell'emittente, verrebbero utilizzate a titolo prioritario per il rimborso maturato del capitale e il pagamento degli interessi.
Se in base al precedente sotto-paragrafo un fondo investe oltre il 5% del proprio patrimonio netto in obbligazioni emesse dallo stesso medesimo emittente, il valore complessivo di tali investimenti non deve superare l'80% del valore del patrimonio netto del OICVM.
e) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario citati ai punti (c) e (d) non vengono presi in considerazione per l'applicazione dei limiti degli investimenti del 40% previsti al punto (b).
Non è consentito accumulare i limiti indicati in 5.3. a), b), c) e d). Per questo motivo, in base a 5.3. a), b), c) e d) gli investimenti effettuati in titoli o strumenti del mercato monetario presso lo stesso medesimo emittente o in depositi costituiti presso tale emittente o in derivati dello stesso non devono superare il 35% del patrimonio netto del fondo.
Le società, che per quanto riguarda la stesura del rapporto consolidato ai sensi della direttiva 83/349/CEE o in conformità alle disposizioni internazionali riconosciute in materia di bilancio consuntivo fanno parte dello stesso gruppo aziendale, devono essere considerate come emittente unico per il calcolo dei limiti degli investimenti previsti ai punti da a) a e).
Ai fondi è consentito investire al massimo il 20% del proprio patrimonio netto con modalità cumulativa in titoli o strumenti del mercato monetario dello stesso medesimo gruppo aziendale.
f) Xxxxx restando i limiti d'investimento previsti nel seguente paragrafo 6.8.3. k), l) e m), i limiti di cui al paragrafo 6.8.3. da a) fino a e) arrivano fino ad un massimo del 20% per gli investimenti in azioni e/o titoli di debito di uno stesso emittente, quando, conformemente alle condizioni contrattuali o ai documenti costitutivi, l'obiettivo della strategia d'investimento
del fondo è riprodurre un determinato indice azionario o obbligazionario riconosciuto dalla CSSF, a condizione che:
- La composizione dell'indice sia sufficientemente diversificata.
- L'indice rappresenti una base di riferimento adeguata per il mercato a cui si riferisce.
- L'indice sia reso pubblico in modo adeguato.
g) Il limite fissato al punto (f) è pari al 35%, laddove questa condizione sia giustificata da condizioni di mercato straordinarie, ed in particolare nei mercati regolamentati nei quali i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario specifici hanno un ruolo fortemente predominante. Un investimento fino al suddetto limite superiore è possibile solo presso un unico emittente.
h) Nonostante le disposizioni secondo 5.3. da a) a e), ai fondi è consentito investire, in base al principio della diversificazione dei rischi, fino al 100% del rispettivo patrimonio netto in titoli e strumenti del mercato monetario di diverse emissioni rilasciate o garantite da uno stato membro dell'Unione Europea o dai rispettivi enti locali o da uno stato terzo o da organismi internazionali di natura pubblico-giuridica, che appartengano ad uno o più stati membri dell'Unione Europea, a condizione che
(i) i suddetti titoli siano stati emessi nell'ambito di almeno sei diverse emissioni e che (ii) non si effettuino investimenti in titoli della stessa medesima emissione oltre il 30% del patrimonio netto del fondo.
i) Ai fondi è consentito acquistare le quote di altri OICVM e/o altri OIC ai sensi del punto 5.1.(e) nel caso in cui non si investa oltre il 20% del rispettivo patrimonio netto nello stesso medesimo OICVM o in un altro OIC.
Nell'applicazione di questo limite d'investimento, ogni comparto di un fondo a ombrello, ai sensi dell'articolo 181 della legge del 2010, deve essere considerato come un emittente distinto, ammesso che venga applicato il principio di responsabilità individuale per ogni comparto nei confronti di terzi.
j) Agli investimenti in quote di OIC diversi da OICVM non è consentito superare complessivamente il 30% del patrimonio netto dei fondi.
Se i fondi hanno acquisito le quote di un OICVM e/o OIC particolari, non si prendono in considerazione i valori degli investimenti dell'OICVM interessato o dell'altro OIC in rapporto ai limiti superiori indicati in 5.3. da (a) a (e).
Se i fondi acquistano le quote di altri OICVM e/o OIC particolari, amministrati direttamente o indirettamente dalla stessa società di gestione o un'altra società con cui la società di gestione è connessa da una gestione o un possesso comuni o da una partecipazione diretta o indiretta sostanziale, alle società di gestione o alle altre società non è consentito addebitare le commissioni per la sottoscrizione o il riscatto delle quote di altri OICVM e/o altri OIC attraverso il fondo.
k) La società di gestione non può acquistare azioni con diritto di voto per la totalità dell'OICVM da essa gestita per un volume tale che le consentirebbe di influenzare sostanzialmente la gestione dell'emittente
l) Inoltre, un fondo non può acquistare più del:
- 10% delle azioni senza diritto di voto dello stesso medesimo emittente.
- 10% delle obbligazioni dello stesso medesimo emittente.
- 25% delle quote dello stesso medesimo OICVM e/o altro OIC.
- 10% degli strumenti del mercato valutario dello stesso medesimo emittente.
I limiti d'investimento, di cui al secondo, al terzo e al quarto trattino, possono non essere rispettati all'atto dell'acquisto, se in quel momento non è possibile calcolare l'importo lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario o l'importo netto dei titoli emessi.
m) Le disposizioni di cui sopra secondo il paragrafo 6.8.3. k) e l) non sono applicabili per quanto concerne:
aa) titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti locali;
bb) titoli e strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno stato terzo;
cc) titoli e strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
dd) Azioni di società costituite secondo il diritto di uno stato, che non è membro dell'Unione europea, purché (i) tale società investa il proprio patrimonio principalmente in titoli di emittenti di tale stato, (ii) in base al diritto di questo stato, una partecipazione del fondo al capitale di tale società rappresenti l'unico modo possibile per acquistare titoli di emittenti di questo stato e (iii) questa società, nell'ambito del proprio investimento in beni patrimoniali, rispetta i limiti d'investimento in base a quanto riportato al paragrafo da (a) a (e) e 6.8.3. da (i) a (l).
n) Ai fondi non è consentito acquistare metalli preziosi o certificati attraverso questo sistema.
o) Ai fondi non è permesso investire in immobili essendo ammessi gli investimenti in titoli con garanzia immobiliare o gli interessi calcolati su questi ultimi o gli investimenti in titoli emessi dalle società che investono in immobili e gli interessi calcolati su questi ultimi.
p) Non è consentito concedere crediti o garanzie per terze parti a carico del capitale dei fondi in quanto la suddetta limitazione degli investimenti non impedisce ai fondi di investire il proprio patrimonio netto in titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari non completamente versati ai sensi di quanto precedentemente indicato in 5.1. e), g) e h).
q) Non è consentito effettuare vendite allo scoperto di titoli, strumenti del mercato monetario o altri strumenti finanziari precedentemente indicati in 5.1. e), g) e h).
5.4. Disposizioni contrapposte contenute nel presente atto
a) Nonostante le disposizioni contrarie contenute nel presente atto, i fondi non sono tenuti a rispettare i limiti d'investimento previsti in quanto precedentemente indicato dal punto 5.1. al 5.3. per l'esercizio dei diritti di sottoscrizione connessi a titoli o strumenti del mercato monetario detenuti nel rispettivo patrimonio del fondo.
b) Nonostante le disposizioni contrarie contenute nel presente atto e il rispettivo obbligo di osservanza del principio della diversificazione dei rischi, i fondi di recente costituzione possono godere di eventuali deroghe rispetto alle disposizioni definite precedentemente in
5.3. da a) a j) per un periodo di sei mesi a decorrere dalla rispettiva autorizzazione.
c) Nonostante le disposizioni contrarie contenute nel presente atto, quando si superano queste disposizioni per i motivi esterni alla facoltà del fondo specifico o a causa dei diritti di sottoscrizione, i fondi devono mirare a titolo prioritario a correggere questa situazione nell'ambito delle rispettive transazioni di vendita, nel rispetto degli interessi dei rispettivi azionisti.
d) Nonostante le disposizioni contrapposte contenute nel presente atto, nel caso in cui un emittente costituisca un soggetto giuridico con diversi fondi parziali, per cui l'attivo di un fondo parziale risponde esclusivamente alle richieste degli investitori del suddetto fondo parziale e nei confronti dei creditori il cui credito risulta generato alla creazione, nel periodo di validità o alla liquidazione del fondo parziale, è necessario considerare tutti i fondi parziali come emittenti autonomi ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di diversificazione dei rischi in 5.3. da a) a g) e 5.3. i) e j).
Il consiglio di amministrazione della società di gestione è autorizzato a prevedere dei limiti d'investimento aggiuntivi, nella misura in cui ciò risulti essere necessario per soddisfare le disposizioni di legge e amministrative nei paesi in cui le quote del fondo vengono offerte o vendute.
5.5. Operazioni di finanziamento in titoli e Total Return Swap
a) Disposizioni generali
Allo stato delle presenti condizioni contrattuali, la società di gestione può utilizzare per un fondo operazioni di finanziamento in titoli e Total Return Swap, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nel prospetto informativo d'emissione.
A parte le operazioni di finanziamento in titoli e i Total Return Swap, la società di gestione non contrae per il fondo operazioni di finanziamento in titoli ai sensi dell'articolo 3 (11) del Regolamento (UE) 2015/2365. Nel caso in cui, in un secondo tempo, la società di gestione decidesse di ricorrere a ulteriori strumenti di finanziamento in titoli, le presenti condizioni contrattuali saranno adeguate di conseguenza.
b) Operazioni di prestito titoli
In conformità alle norme relative alla politica d'investimento descritte al paragrafo 5.3, la società di gestione può effettuare per un determinato fondo operazioni di prestito titoli, a condizione che ciò sia espressamente menzionato nella parte riferita al fondo dell'allegato del prospetto informativo d'emissione. La società di gestione può stipulare operazioni di prestito titoli per il rispettivo fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio. In particolare, tali operazioni di prestito titoli non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del fondo in questione.
La società di gestione può effettuare per un fondo solo operazioni di prestito titoli ai sensi della legge del 2010 che siano conformi alla politica d'investimento e alle limitazioni d'investimento del rispettivo fondo.
In circostanze normali e se non diversamente indicato nella parte riferita al fondo dell'allegato del prospetto informativo d'emissione, in generale è previsto che la quota effettiva del patrimonio di un fondo che può essere oggetto di operazioni di prestito titoli non superi in alcun momento il 60% del patrimonio netto del fondo in questione. Tuttavia, la società di gestione non prevede che l'impegno di un fondo in operazioni di prestito titoli superi il 20% del patrimonio netto del fondo stesso. La quota effettiva dipende da svariati fattori, come ad esempio il valore dei titoli in questione che sono detenuti dal fondo interessato e la domanda di mercato relativa a tali titoli in un determinato momento. La società di gestione assicura che la portata delle operazioni di prestito titoli di un fondo rimanga a un livello adeguato, o di essere autorizzata a esigere la restituzione dei titoli dati in prestito con modalità che le consentano di ottemperare in qualsiasi momento ai suoi obblighi di riscatto.
Nell'arco del periodo in cui sono di proprietà del fondo, non è consentito disporre di titoli concessi in prestito da un fondo a meno che non siano dotati di sufficienti coperture attraverso strumenti finanziari che mettano il fondo in condizione di rimborsare i titoli concessi alla scadenza del contratto.
Con riferimento all'esecuzione di una transazione di titoli, un fondo può presentarsi come parte prestataria nelle seguenti circostanze: (i) nell'arco di un periodo in cui i titoli sono stati trasmessi per una nuova registrazione; (ii) nel caso in cui i titoli siano stati concessi e non rimborsati tempestivamente; (iii) per evitare il fallimento della liquidazione nel caso in cui la banca depositaria non adempia al rispettivo obbligo di consegna.
Tutti i redditi risultati dalle operazioni di prestito titoli, esclusi i costi operativi e le commissioni diretti ed indiretti, vengono inoltrati ai rispettivi fondi. In particolare possono essere pagati costi e commissioni a fornitori di servizi della società di gestione o ad altri intermediari che erogano servizi correlati alle operazioni di prestito di titoli a titolo di compenso per le loro prestazioni. È possibile calcolare questo tipo di commissioni sotto forma di tasso percentuale delle entrate grezze del fondo conseguite dall'applicazione di tali tecniche. Il reddito conseguito tramite operazioni di prestito titoli viene accreditato al 70% al fondo coinvolto e al 30% all'incaricato dell'operazione di prestito. La società di gestione non partecipa agli introiti delle operazioni di prestito titoli.
Le controparti delle operazioni di prestito titoli devono essere istituti finanziari di prim'ordine e regolamentati di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo necessario di qualità Investment Grade, specializzati in questo tipo di operazioni e con sede sociale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme di vigilanza riconosciute da CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.
Per le operazioni di prestito titoli eseguite, i fondi coinvolti ricevono garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi al vigente diritto lussemburghese e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".
Per le operazioni di prestito titoli e i derivati OTC, il rischio d'insolvenza nei confronti della controparte deve essere considerato nel calcolo dei limiti del rischio della controparte di cui al paragrafo 5.3. Il rischio della controparte può essere ignorato se il valore delle garanzie valutato con sconti adeguati è superiore all'importo che è esposto al rischio della controparte.
c) Total Return Swap
Conformemente alle norme riguardanti la politica d'investimento di cui al paragrafo 5.3, la società di gestione può ricorrere a Total Return Swap per un determinato fondo a condizione che ciò sia esplicitamente menzionato nella parte riferita al fondo dell'allegato del prospetto informativo d'emissione. La società di gestione può stipulare Total Return Swap per il rispettivo fondo nel quadro dei principi d'investimento allo scopo di una gestione efficiente del portafoglio o con finalità d'investimento. In particolare, questi Total Return Swap non dovrebbero dare luogo a variazioni dell'obiettivo d'investimento del fondo interessato, né comportare ulteriori rischi di considerevole entità rispetto al profilo di rischio del fondo in questione.
La società di gestione può stipulare Total Return Swap per un fondo solo in riferimento a titoli trasferibili ai sensi della legge del 2010 che siano conformi alla politica d'investimento e alle limitazioni d'investimento del rispettivo fondo.
In circostanze normali e se non diversamente indicato nella parte riferita al fondo dell'allegato del prospetto informativo d'emissione, in generale è previsto che non venga investito in Total Return Swap più del 20% del patrimonio netto di un fondo. In circostanze particolari tale quota può essere incrementata fino a un massimo del 100% del patrimonio netto del rispettivo fondo.
Il fondo riceve il 100% del rendimento netto derivante dal Total Return Swap al netto delle spese, tra cui in particolar modo, i costi di transazione e le commissioni per garanzie pagate alla controparte dello swap. Per i Total Return Swap privi di copertura, normalmente tali costi di transazione vengono pagati nella forma di un tasso d'interesse concordato, che può essere fisso o variabile. Per i Total Return Swap con copertura, il fondo paga un acconto del valore nominale del Total Return Swap, normalmente senza ulteriori pagamenti periodici. Un Total Return Swap con copertura parziale combina le caratteristiche e i profili di spesa dei Total Return Swap con e senza copertura in proporzione adeguata. I costi delle garanzie dipendono solitamente dalla valutazione di mercato del rispettivo strumento, dall'ammontare delle garanzie scambiate e dalla frequenza di scambio delle garanzie. Le informazioni relative alle spese e commissioni applicate a tale riguardo per ciascun fondo, all'identità delle società a cui sono state pagate tali spese e commissioni e alla loro eventuale relazione con la società di gestione sono disponibili nei rapporti annuali e semestrali. La società di gestione non partecipa agli introiti dei Total Return Swap.
La controparte non è in contatto con l'Investment Manager.
La società di gestione esegue operazioni di Total Return Swap per un fondo solo tramite istituti finanziari di prim'ordine di qualsiasi forma giuridica con un rating minimo necessario di qualità Investment Grade, specializzati nell'ambito di questo tipo di operazioni e con sede sociale in uno Stato membro dell'OCSE. Devono essere assoggettati a norme di vigilanza riconosciute da CSSF come equivalenti a quelle della legislazione dell'UE.
Per le operazioni di Total Return Swap effettuate, i fondi coinvolti possono ricevere garanzie in contanti o non in contanti che al contempo sono conformi al vigente diritto lussemburghese e soddisfano i requisiti descritti nel successivo capitolo "Garanzie e reinvestimento delle garanzie".
Nel caso in cui i fondi investano nei cosiddetti "Total Return Swap" o strumenti finanziari derivati simili, nei diversi allegati dei prospetti informativi d'emissione vengono fornite le seguenti indicazioni aggiuntive:
aa) Informazioni sulla strategia di base, ma anche sulla composizione del portafoglio o dell'indice dell'investimento
bb) Indicazioni sulle controparti delle suddette transazioni
cc) (laddove applicabile) indicazioni sull'entità della discrezione concessa alla controparte in merito alla composizione o alla gestione del portafoglio del fondo o del valore base del derivato, ma anche indicazioni sull'eventuale necessità d'approvazione della controparte in merito alle operazioni che riguardano il portafoglio dei diversi fondi
dd) Designazione della controparte in qualità di Investment Manager (laddove applicabile)
5.6. Derivati
Nel rispetto delle condizioni e dei limiti illustrati nei paragrafi da 5.1. a 5.4. e nel rispettivo allegato del prospetto informativo d'emissione, per ciascun fondo possono essere acquisiti strumenti finanziari derivati (come ad esempio future, forwards o opzioni) o operazioni swap con finalità d'investimento e/o di copertura per rischi di cambio, di tasso e di prezzo, ma anche per la copertura di altri rischi. Inoltre, per quanto riguarda i derivati è necessario prendere in considerazione le disposizioni dei processi per la gestione dei rischi riportate di seguito al punto 5.8.
5.7. Garanzie e reinvestimento di garanzie
In relazione alle operazioni derivate OTC, alle operazioni di prestito titoli e ai Total Return Swap, la società di gestione ha facoltà di ottenere garanzie nell'ambito della strategia definita in questo paragrafo per ridurre il rischio della controparte. Il seguente paragrafo definisce la strategia applicata dalla società di gestione per i diversi fondi e tesa alla gestione delle garanzie. Possono essere considerati garanzie ai sensi di questo paragrafo tutti i valori patrimoniali ottenuti dalla
società di gestione in relazione a operazioni derivate OTC, operazioni di prestito titoli e Total Return Swap.
Norme generali
Le garanzie ottenute dalla società di gestione per i diversi fondi possono essere utilizzate per ridurre il rischio della controparte, a cui è esposta la società di gestione, se quest'ultima soddisfa le disposizioni contenute nelle leggi applicabili e le richieste elencate nelle circolari emanate da CSSF, in particolare per quanto concerne la liquidità, la valutazione, la qualità in rapporto alla solvibilità degli emittenti, la correlazione, i rischi in relazione alla gestione delle garanzie e la possibilità d'attuazione. Maggiori dettagli a questo proposito sono riportati nei diversi prospetti informativi d'emissione validi.
Per quanto non siano regolamentati aspetti in deroga nei diversi prospetti informativi d'emissione validi, in linea generale è necessario fornire la garanzia in una delle modalità riportate di seguito.
(i) Fondi liquidi
I fondi liquidi comprendono non solo il denaro contante e i depositi bancari con un breve periodo di validità, ma anche gli strumenti del mercato valutario ai sensi della definizione ad opera della direttiva 2007/16/CE del 19 marzo 2007 per l'attuazione della direttiva 85/611/CEE del consiglio in materia di coordinamento delle disposizioni giuridiche ed amministrative riguardanti OICVM specifici per quanto riguarda le spiegazioni delle specifiche definizioni. Un'apertura di credito o una fideiussione a prima richiesta, concessa da un istituto di credito di prima categoria non connesso alla controparte sono considerati equivalenti ai fondi liquidi.
(ii) Obbligazioni concesse o garantite da uno stato membro dell'OCSE o di rispettivi enti locali o istituti sovranazionali a livello comunitario, regionale o internazionale.
La garanzia ricevuta deve essere concessa da un soggetto di diritto che sia indipendente dalla controparte e non presenti correlazioni di grado elevato con l'andamento della controparte.
Le garanzie fornite in contanti possono esporre il fondo ad un rischio di credito per quanto riguarda il depositario delle suddette garanzie. Nel caso in cui sia presente un tale rischio, il fondo deve prendere in considerazione tale situazione a livello dei limiti di deposito dell'articolo 43 (1) della legge del 2010.
Entità delle garanzie
La società di gestione definirà l'entità necessaria delle garanzie per le operazioni derivate OTC, le operazioni di prestito titoli e i Total Return Swap per i diversi fondi a seconda della natura e delle caratteristiche delle transazioni eseguite, dell'affidabilità e dell'identità delle controparti, ma anche delle rispettive condizioni di mercato. Il valore delle garanzie prestate per operazioni derivate OTC, operazioni di prestito titoli e Total Return Swap è descritto più dettagliatamente nel prospetto informativo d'emissione.
Strategia dei deprezzamenti (strategia di haircut)
Le garanzie ottenute vengono valutate su base quotidiana e in applicazione dei prezzi di mercato disponibili, ma anche in considerazione degli adeguati deprezzamenti definiti dalla società di
gestione per ogni tipo di patrimonio dei diversi fondi sulla base della strategia di haircut della società di gestione. Questa strategia descritta in modo più approfondito nei diversi prospetti informativi d'emissione validi prende in considerazione diversi fattori a seconda delle garanzie ottenute, in ambiti come ad esempio solvibilità della controparte, scadenza, valuta e volatilità dei prezzi dei valori patrimoniali.
Reinvestimento delle garanzie
Le garanzie ricevute non vengono reinvestite.
5.8. Processo di gestione dei rischi
La società di gestione impiega per il fondo un processo di gestione dei rischi conforme alla legge del 2010 ed altre disposizioni applicabili, ed in particolare la circolare CSSF 11/512. Mediante il procedimento di gestione dei rischi, la società di gestione valuta e pondera il rischio di mercato, il rischio di liquidità e il rischio del contraente, inclusi i rischi operativi, fondamentali per il rispettivo fondo.
Essendo parte della strategia d'investimento, ai fondi è consentito operare gli investimenti in derivati a meno che il rischio complessivo dei valori base non superi i limiti degli investimenti secondo quanto precedentemente indicato in 5.3. da a) a e) del presente articolo. Nel caso in cui i fondi investano in derivati indicizzati, non è necessario considerare tali investimenti per i limiti degli investimenti secondo quanto precedentemente indicato in 5.3. da a) a e) del presente articolo.
Un derivato incorporato in un effetto o in uno strumento del mercato valutario deve anche essere considerato per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni del punto 5.8.
6. Conferme delle quote
6.1. Gli azionisti ottengono le conferme delle quote in forma scritta in merito alle quote nominali acquisite.
6.2. La registrazione dei nominativi degli azionisti nell'apposito registro garantisce la dimostrazione della proprietà di tali azionisti delle rispettive quote nominali. È possibile trasferire a terze parti le quote nominali tramite mandato all'ufficio trasferimenti e registrazioni.
7. Emissione e ritiro delle quote
7.1. In linea di massima il numero di quote emesse non risulta limitato. L'emissione delle quote avviene al prezzo d'emissione che corrisponde al valore del patrimonio netto per ogni quota delle diverse classi, oltre al supplemento d'emissione, che non deve superare l'8,5% del valore del patrimonio netto e che perviene ai soggetti a cui è affidata la distribuzione delle quote, ed eventuali imposte di bollo richieste nei diversi paesi di distribuzione o altri oneri. È necessario versare il prezzo d'emissione entro il termine fissato nel prospetto informativo d'emissione. Immediatamente dopo la ricezione del prezzo d'emissione presso l'agenzia depositaria, le quote
vengono trasferite per incarico della società di gestione dall'agenzia depositaria accordando le conferme delle quote nelle quantità previste. La società di gestione si riserva tuttavia il diritto di regolare tale emissione di quote in modo provvisorio o completo. In tali casi, i pagamenti già versati saranno rimborsati immediatamente.
Le quote del fondo non devono essere né acquistate da soggetti statunitensi né distribuite a questi ultimi.
I soggetti statunitensi rappresentano persone fisiche o giuridiche che, a prescindere dalla fonte dei rispettivi redditi, (i) dispongono di nazionalità statunitense, (ii) hanno residenza negli USA,
(iii) tutte le società di capitali, le società di persone o gli enti, organizzati in conformità delle leggi degli Stati Uniti d'America o di una delle rispettive suddivisioni politiche o ogni serie di merci o trust soggetti alle leggi federali in materia di dichiarazione dei redditi degli Stati Uniti d'America,
(iv) sono titolari di Green Card o (v) hanno trascorso gli ultimi tre anni ininterrottamente negli USA superando il cosiddetto Substantial Presence Test. In particolare, sono compresi da questa disposizione tutti i cittadini degli Stati Uniti d'America che rientrino nel campo d'applicazione delle normative di "Foreign Account Tax Compliance provisions of the U.S. hiring incentives to Restore Employment Act enacted in March 2010" ("FATCA").
In base all'entrata in vigore di FATCA in data 1 gennaio 2013, gli azionisti e gli interessati all'acquisto delle quote devono dimostrare di non essere soggetti statunitensi, né di acquistare le quote di Gamax Funds o di uno dei fondi per conto di soggetti statunitensi né di rivenderle a soggetti statunitensi e di non rientrare nel campo d'applicazione di FATCA.
Gli ulteriori dettagli in merito all'emissione delle quote di Gamax Funds sono descritti nel prospetto informativo d'emissione.
7.2. I sottoscrittori hanno facoltà di richiedere il rimborso delle proprie quote in qualsiasi momento alla società di gestione, all'ufficio di trasferimento e registrazione, agli uffici trasferimenti o agli uffici pagamenti. La richiesta deve essere conforme al valore minimo stipulato dalla società di gestione e descritto nel prospetto informativo d'emissione. La società di gestione è tenuta a ritirare le quote al prezzo di riscatto vigente per ogni quota delle diverse categorie alle scadenze specificate dalla società di gestione nel prospetto informativo d'emissione e almeno due volte al mese per conto dei diversi fondi. Il versamento del prezzo di riscatto è possibile entro il termine definito nel prospetto informativo d'emissione nella valuta definita dalla società di gestione per le diverse categorie delle quote. Alla richiesta di riscatto in quantità di maggiori dimensioni la società di gestione si riserva il diritto, previo consenso dell'agenzia depositaria, di ritirare le quote al prezzo di riscatto valido solo una volta ceduti immediatamente valori patrimoniali specifici, ma salvaguardando gli interessi di tutti gli azionisti.
Gli ulteriori dettagli in merito al riscatto delle quote di Xxxxx Funds sono descritti nel prospetto informativo d'emissione.
7.3. La società di gestione ha facoltà di determinare le limitazioni che reputi necessarie per garantire che l'acquisto o il possesso delle quote da parte degli azionisti non porti ad una violazione dei requisiti legali o amministrativi.
La società di gestione ha inoltre la facoltà di imporre eventuali limitazioni agli azionisti che secondo il suo punto di vista acquistino o possiedano eventualmente le azioni che potrebbero comportare obblighi fiscali del fondo o produrre svantaggi particolari per il fondo che altrimenti non sarebbero dovuti risultare noti. In particolare, la società di gestione ha la facoltà di vietare l'acquisto o il possesso di quote (i) da parte di soggetti statunitensi (secondo quanto indicato nel paragrafo 7.1.), (ii) da parte di soggetti che non mettano a disposizione della società di gestione o di terze parti incaricate a tale scopo le informazioni richieste dalla società di gestione o da terze parti incaricate a tale scopo necessarie in conformità alle regolamentazioni di FATCA ed altre disposizioni giuridiche americano-statunitensi , o (iii) da parte di tutti i soggetti che possano eventualmente provocare svantaggi o rischi finanziari o particolari per il fondo. La società di gestione è autorizzata a riscattare le quote che siano trattenute dai suddetti azionisti, anche contro la loro volontà, al valore d'inventario netto in vigore.
7.4. L'agenzia depositaria è tenuta ad effettuare il versamento solo laddove non si frappongano eventuali norme legali al bonifico del prezzo di riscatto, ad esempio le disposizioni di legge in materia valutaria o altre circostanze non ascrivibili all'agenzia depositaria.
8. Gestione congiunta dei valori patrimoniali
Nella misura in cui le direttive in materia d'investimento lo consentano e si presenti utile per quanto concerne i diversi campi d'investimento, il consiglio d'amministrazione dei fondi specifici è autorizzato a condurre la gestione congiunta al fine di garantire un'amministrazione efficiente del fondo. I valori patrimoniali specifici vengono descritti di seguito come un "pool di capitali" a prescindere dal fatto che la gestione congiunta funga esclusivamente agli scopi amministrativi interni. Tali fondi comuni patrimoniali non rappresentano un patrimonio speciale proprio e non sono direttamente accessibili agli investitori. Ad ogni fondo, i cui valori patrimoniali sono gestiti congiuntamente, vengono assegnati i valori patrimoniali di competenza.
Se i valori patrimoniali di fondi diversi vengono gestiti congiuntamente, è necessario determinare i valori patrimoniali imputabili in origine ai diversi fondi in base alla valutazione iniziale dei valori patrimoniali all'interno del pool di capitali. I rapporti di partecipazione dei fondi ai diversi pool di capitali variano secondo quanto stabilito dai successivi afflussi e deflussi di risorse.
L'autorizzazione proporzionale dei diversi fondi ai valori patrimoniali sottoposti a gestione congiunta fa riferimento a tutti gli oggetti d'investimento dei diversi pool di capitali.
9. Prezzo d'emissione e riscatto
9.1. Per consentire il calcolo del prezzo d'emissione e di riscatto per le quote, l'ufficio amministrativo stabilisce il valore di tutti i fondi e di tutti i valori patrimoniali attribuibili alla categoria della quota al netto delle passività imputabili al momento specificato nei diversi prospetti informativi d'emissione validi nella valuta stabilita nei diversi prospetti informativi d'emissione validi e suddivide tale importo per il numero di quote circolanti della categoria interessata ("valore del patrimonio netto per quota"). Il valore del patrimonio netto complessivo di Gamax Funds viene determinato in euro.
9.2. I valori patrimoniali e le passività vengono suddivisi come riportato di seguito.
a) Il prezzo d'emissione incassato all'emissione delle quote di un fondo specifico viene accreditato nei registri di Gamax Funds a favore dei diversi fondi. I valori patrimoniali e le passività del fondo, ma anche le entrate e le uscite, che si riferiscono ad un fondo, vengono sommati nel rispetto delle disposizioni riportate di seguito.
b) I valori patrimoniali acquistati in base ad un altro valore patrimoniale già presente all'interno del fondo vengono accreditati a favore dello stesso fondo. Ad ogni rivalutazione di un investimento, la plusvalenza o la diminuzione del valore viene imputata al fondo specifico.
c) Nel caso in cui Gamax Funds contestualmente ad un valore patrimoniale di un fondo contragga un debito di qualsiasi natura, la passività viene sommata al fondo interessato.
d) Nel caso in cui non sia possibile imputare un valore patrimoniale o un debito a nessun fondo specifico, tale valore patrimoniale o tale debito viene suddiviso tra tutti i fondi in rapporto ai diversi valori patrimoniali netti dei singoli fondi.
e) In seguito ad una ripartizione dei titolari delle quote di una categoria specifica o in seguito al saldo dei costi per i titolari delle quote di una categoria specifica e dell'accantonamento per tali costi, la quota di tale categoria del valore patrimoniale netto complessivo viene decurtata dell'importo della ripartizione o di tali costi.
f) Nel caso in cui siano emesse diverse categorie delle quote per un fondo, la percentuale di ogni categoria della quota del capitale netto di tale fondo viene definita tenendo conto di emissioni, riscatti, scambi, distribuzioni e singoli costi da sostenere da parte delle singole categorie delle quote.
Tutti i fondi rispondono solo delle passività che è possibile attribuire al suddetto fondo.
9.3. Il patrimonio netto del fondo viene calcolato in base ai principi riportati di seguito.
a) Il valore delle disponibilità di cassa o delle disponibilità bancarie, di certificati di deposito e crediti esigibili, delle spese anticipate, dei dividendi in contanti e degli interessi dichiarati o maturati e non ancora percepiti corrisponde al valore totale a meno che non sia probabilmente possibile corrispondere o ottenere in modo completo tale valore, nel cui caso il valore viene definito comprendendo un adeguato anticipo per ottenere il valore effettivo.
b) Il valore dell'entità patrimoniale quotata o negoziata in borsa viene stabilito in base alla quotazione di chiusura del giorno banca precedente al giorno di valutazione interessato. A tal riguardo viene riportata in conto la quotazione di chiusura in borsa che di solito rappresenta il principale mercato di tale effetto. Se i titoli o gli altri valori patrimoniali sono quotati in diverse borse, è determinante il corso di chiusura interessato in borsa o in ogni mercato regolamentato che costituisce il principale mercato per tale valore patrimoniale.
c) Il valore dell'entità patrimoniale negoziata su un altro mercato regolamentato viene stabilito in base alla quotazione di chiusura del giorno banca precedente al giorno di valutazione interessato.
d) Laddove un valore patrimoniale non venga quotato o negoziato in borsa o su un altro mercato regolamentato o laddove, per i valori patrimoniali quotati o negoziati in borsa o su un altro mercato, come precedentemente citato, i corsi non rispecchino in modo adeguato il valore di mercato effettivo dei valori patrimoniali specifici ai sensi delle regolamentazioni descritte ai punti (b) o (c), il valore di tali entità patrimoniali viene stabilito in base al prezzo di vendita ragionevolmente prevedibile dopo un'accurata valutazione.
e) Il valore della liquidazione di future, forward o opzioni, non quotati o negoziati in borsa o in altri mercati organizzati, corrisponde al valore della liquidazione netto secondo quanto stabilito ai sensi delle direttive del comitato d'amministrazione su una base applicata in modo coerente a tutte le diverse tipologie di contratto. Il valore della liquidazione di future, forward e opzioni, quotati in borsa o su altri mercati organizzati, è calcolato sulla base degli ultimi prezzi di regolamentazione disponibili di tali contratti in borsa o su mercati organizzati in cui tali future, forward o opzioni vengono negoziati dal fondo. Laddove non sia possibile liquidare un future, un forward o un'opzione ad una scadenza per cui viene definito il valore patrimoniale netto, la base della valutazione di tale contratto viene determinata dal consiglio d'amministrazione in modo ragionevole ed adeguato. Gli swap vengono valutati al rispettivo valore di mercato specifico in rapporto all'andamento degli interessi applicabile.
f) Il valore degli strumenti del mercato valutario, che non sono quotati in borsa o negoziati su un altro mercato regolamentato e che prestano un periodo di validità residuo inferiore a 12 mesi e superiore a 90 giorni, corrisponde al valore nominale compresi gli eventuali interessi maturati. Gli strumenti del mercato valutario con un periodo di validità residuo pari ad un massimo di 90 giorni vengono definiti sulla base dei costi d'ammortamento corrispondendo al valore di mercato indicativo.
g) Tutti gli altri titoli o gli altri valori patrimoniali vengono valutati in base al rispettivo valore di mercato adeguato nel modo in cui è possibile stabilire quest'ultimo in buona fede e secondo il processo da esporre alla società di gestione.
Il valore di tutte le entità patrimoniali e le passività, non espressi nella valuta del fondo, viene convertito in tale valuta in base agli ultimi corsi valutari disponibili presso l'agenzia depositaria. Se tali corsi non sono disponibili, il corso di cambio viene determinato in fede e secondo il processo disposto dal consiglio d'amministrazione.
A propria discrezione la società di gestione ha facoltà di ammettere altri metodi di valutazione se lo ritenga idoneo nell'interesse di una valutazione adeguata di un valore patrimoniale del fondo.
Se la società di gestione è dell'opinione che il valore della quota stabilito in una scadenza di valutazione determinata non restituisce il valore effettivo delle quote del fondo o se dalla definizione del valore della quota sono presenti movimenti considerevoli sulle borse interessate e/o nei mercati, la società di gestione ha facoltà di delibera in materia
d'aggiornamento del valore della quota ancora nell'arco del giorno interessato stesso. In queste circostanze vengono onorate tutte le richieste di sottoscrizione e riscatto, pervenute per tale giorno di valutazione, sulla base del valore della quota aggiornato in considerazione del principio di buona fede.
9.4. Per la definizione del prezzo d'emissione è possibile aggiungere la commissione di sottoscrizione al valore patrimoniale netto per ogni quota per garantire la compensazione dei costi d'emissione. Se in uno stato in cui vengono emesse le quote, sono presenti le imposte di bollo o altri oneri, il prezzo d'emissione subisce un conseguente aumento.
9.5. Il prezzo di riscatto rappresenta il valore patrimoniale netto per ogni quota delle diverse categorie delle quote. L'agenzia depositaria procede al rimborso senza ulteriori acconti, tranne per le categorie delle quote, per cui il prezzo d'emissione delle quote non comprende la commissione di sottoscrizione. In questo caso è possibile dedurre dal valore patrimoniale netto un acconto specifico a favore della società di gestione e/o di terze parti.
9.6. Le richieste di sottoscrizione e riscatto, pervenute alla società di gestione o all'ufficio registrazioni e trasferimenti al massimo entro la scadenza definita nel prospetto informativo d'emissione, vengono calcolate al prezzo d'emissione o riscatto a distanza di due giorni di valutazione. Le richieste di sottoscrizione e riscatto, che pervengano dopo la scadenza definita nel prospetto informativo d'emissione, vengono calcolate al prezzo d'emissione o riscatto della scadenza di valutazione a distanza di due giorni di valutazione.
9.7. In circostanze straordinarie è possibile effettuare altre valutazioni nell'arco di una giornata che siano determinanti per le richieste d'acquisto o riscatto pervenute in seguito.
10. Scambio di quote
Gli azionisti hanno facoltà di convertire le quote all'interno dell'ambito indicato nel prospetto informativo d'emissione in quote di un altro fondo. Questo scambio è possibile in base ai valori patrimoniali netti calcolati per ultimi ed eventualmente con l'onere di una commissione pari al massimo dell'1% delle quote scambiate a favore della società di gestione. Ulteriori dettagli in merito a questo aspetto, ed in particolare sui termini da rispettare, sono definiti nel prospetto informativo d'emissione.
11. Sospensione
11.1. La società di gestione ha facoltà di sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto, ma anche l'emissione e il riscatto o lo scambio delle quote di tutte le categorie se e fino a quando:
- Una borsa in cui è negoziata una parte sostanziale dei titoli di Gamax Funds (tranne nei consueti week-end e giorni festivi) è chiusa o se le transazioni risultano limitate o sospese.
- La società di gestione non può disporre di valori patrimoniali.
- Non è possibile trasferire i controvalori per gli acquisiti e le vendite.
- È impossibile effettuare la definizione del valore patrimoniale netto in modo corretto.
11.2. La sospensione e la ripresa del calcolo del valore patrimoniale netto viene comunicata immediatamente agli azionisti che hanno richiesto il riscatto o lo scambio delle rispettive quote. Nel caso in cui si sospenda la definizione del valore patrimoniale netto di un fondo, questa procedura non influenza le quote di altri fondi se non sono presenti queste condizioni per gli altri fondi.
12. Costi
12.1. A partire dal capitale dei diversi fondi per la gestione di Gamax Funds la società di gestione consegue una retribuzione fissa pari al massimo dell'1,5% su base annua del valore patrimoniale netto e una retribuzione basata sui risultati ("commissione di performance"). Inoltre la società di gestione riceve una commissione d'assistenza pari allo 0,3% su base annua. Ad eccezione della commissione di performance, tali retribuzioni vengono calcolate su base giornaliera e corrisposte successivamente ogni mese.
La retribuzione di ogni responsabile del portafoglio viene sostenuta dalla società di gestione o dal responsabile degli investimenti (l'Investment Manager viene a sua volta risarcito dalla società di gestione a partire dalla rispettiva retribuzione) e non interessa i singoli patrimoni dei fondi. I responsabili del portafoglio non ottengono un risarcimento di esborsi e spese derivanti dai singoli patrimoni dei fondi.
12.2. L'Investment Manager riceve dal patrimonio dei diversi fondi un rimborso pari a 0,02% su base annua del patrimonio del fondo parziale netto interessato (più l'eventuale IVA). Tale rimborso viene calcolato su base giornaliera e corrisposto successivamente ogni mese.
12.3. Il Cash Manager riceve dal patrimonio dei diversi fondi un rimborso pari a 0,01% su base annua del patrimonio del fondo parziale netto interessato (più l'eventuale IVA). Tale rimborso viene calcolato su base giornaliera e corrisposto successivamente ogni mese.
12.4. Per i servizi erogati gli uffici registrazioni e trasferimenti ricevono una commissione pari ad un massimo dello 0,35% calcolato su base annua del patrimonio netto del fondo.
12.5 Il compenso dell'agenzia depositaria e dell'ufficio amministrativo ("commissione di servizio") può ammontare al massimo allo 0,5% p.a. del valore d'inventario netto del rispettivo fondo, con una commissione minima di 31.000 euro p.a. a livello di fondo, e 93.000 euro p.a. a livello di Gamax Funds. È possibile versare la quota di servizio su base mensile e non sono comprese le commissioni sulle operazioni o le quote dei depositari secondari o simili fornitori dei servizi. Gli eventuali esborsi in contanti o costi di progetto dell'agenzia depositaria e dell'ufficio amministrativo applicati in riferimento a Gamax Funds e non compresi in questa commissione di servizio possono essere risarciti o pagati a partire dal capitale del rispettivo fondo. L'importo effettivamente pagato all'agenzia depositaria e all'ufficio amministrativo e prelevato dal patrimonio di Gamax Funds è documentato nel rapporto annuale di Gamax Funds.
12.6. Nel caso in cui non si esiga la commissione di sottoscrizione per una categoria della quota, per tali categorie delle quote è possibile riscuotere una commissione di distribuzione
pari ad un massimo dell'1% calcolato su base annua del patrimonio netto dei diversi fondi a favore della società di gestione e/o terze parti se questo caso è previsto nel prospetto informativo d'emissione valido.
12.7. Oltre ai costi che si generano contestualmente all'acquisto e alla cessione dei valori patrimoniali dei fondi, è possibile imputare i seguenti costi e esborsi ai diversi patrimoni dei fondi:
a) Costi di contabilità e revisore dei conti
b) Spese di consulenza legale
c) Commissioni, diritti, costi e spese necessarie di ogni placing agent, structuring agent, ufficio di pagamento, banca corrispondente o altro ufficio di vendita;
d) Commissioni di banche, per gli operatori di borsa o per il finanziamento alle imprese, compresi interessi per crediti, calcolo dell'indice, assegnazione della performance, controllo dei rischi nonché commissioni e costi per servizi simili;
e) Imposte e tasse richieste da ogni autorità finanziaria;
f) Costi e spese derivanti dalla quotazione in una borsa e dal rispetto dei requisiti da essa previsti;
g) Commissioni delle agenzie depositarie e di trasferimento
h) Spese d'assicurazione
i) Tutti gli altri costi e gli esborsi, compresi i costi d'emissione e di riscatto delle quote
j) Costi di preparazione, traduzione, stampa e/o presentazione delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri documenti in relazione a Gamax Funds o al fondo interessato in tutte le lingue, compresi i documenti, i prospetti informativi d'emissione, le documentazioni della quotazione in borsa, il materiale informativo, i rapporti annuali e semestrali da registrare, ma anche i rapporti straordinari, le certificazioni in materia di sottoscrizione di quote e comunicazioni agli azionisti per tutte le autorità competenti del fondo o di uno dei fondi o della distribuzione dei diversi fondi (comprese le associazioni locali degli agenti in titoli) e i costi della trasmissione dei documenti precedentemente citati agli azionisti
k) Spese pubblicitarie in rapporto alla distribuzione di quote del fondo o dei fondi
l) Costi di pubblicazione per le comunicazioni inserite nei giornali in ogni sistema giuridico pertinente;
m) Tutti i costi legati alla ristrutturazione del fondo o/e dei suoi fondi;
n) Tutti i costi e gli esborsi che si generano in rapporto alle operazioni in titoli di un fondo, compresi (i) tutti i costi amministrativi e/o operativi e gli esborsi della società di gestione o
dell'agenzia depositaria, ma anche (ii) tutti i rimborsi, i costi e gli esborsi da corrispondere a tutti i lending agent, broker, operatori, manager di terze parti o altri incaricati per i rispettivi servizi in questo contesto. Dopo aver dedotto tali importi, i redditi derivanti dall'investimento di garanzie in contanti o altri redditi realizzati in virtù di operazioni di prestito di titoli in questo contesto, vengono suddivisi tra il fondo pertinente, la società di gestione e il lending agent (più l'eventuale IVA applicabile). Questa ripartizione viene saltuariamente definita in forma scritta.
o) Laddove la società di gestione o un manager di terze parti negozi il rimborso di una parte delle commissioni imputate da broker o operatori in rapporto all'acquisto e/o alla cessione dei titoli di un fondo ("rimborso delle tasse"), tale rimborso viene versato a favore del fondo interessato. La società di gestione o il manager di terze parti hanno diritto ad un risarcimento di rispettivi commissioni, costi ed esborsi adeguati e documentati in modo corretto, che si sono generati direttamente in rapporto alla trattativa di un rimborso delle tasse e del monitoraggio dei programmi al fine del raggiungimento degli standard più elevati per l'esercizio del mandato, i benefici aggiuntivi e la ricerca di investimenti per i fondi, da parte del fondo interessato. Il suddetto importo da rimborsare non supererà in ogni caso il 50% della somma del rimborso delle tasse. Di conseguenza, è possibile che la società di gestione o il dirigente terzo in questione non abbiamo alcun diritto al rimborso di tutte o di una parte delle tasse, dei costi e delle spese sostenute, con riferimento al rimborso delle tasse.
p) Tutti i compensi documentati in modo corretto e i costi, le commissioni e gli esborsi di un manager di terze parti in rapporto all'esecuzione del calcolo dell'indice, all'assegnazione dei risultati, al controllo dei rischi, alla misurazione dei risultati, all'analisi dei rischi, alla ricerca e ai servizi specifici di compensi, costi, commissioni ed esborsi adeguati riportati per un fondo (al punto 12.7. p) non supereranno un importo massimo dello 0,045% calcolato su base annua del patrimonio netto del fondo interessato.
Tutte le voci si intendono al netto di eventuale IVA.
Il rapporto annuale sottoposto a verifica di Gamax Funds comprende tutte le indicazioni in merito a tutti i costi generati.
13. Distribuzioni
Alla fine dell'anno finanziario la società di gestione determina l'importo della distribuzione di dividendi annuale per i diversi fondi e la scadenza di distribuzione valida per il fondo. Inoltre la società di gestione ha facoltà di decidere in materia di distribuzioni intermedie. Le distribuzioni possono essere diverse per ogni fondo e le direttive definite a questo proposito sono rese note nel prospetto informativo. Le distribuzioni possono essere effettuate solo in quanto non fanno scendere il valore patrimoniale netto di Gamax Funds al di sotto dell'importo minimo previsto ai sensi di legge. Il suddetto importo minimo è attualmente pari al controvalore di un milione e duecentocinquantamila euro (1.250.000,00 euro).
I diritti di distribuzione cadono in prescrizione in 5 anni a decorrere dalla maturazione. I valori patrimoniali specifici tornano in possesso dei diversi fondi.
Le distribuzioni vengono effettuate mediante bonifico o assegno bancario. Gli uffici pagamenti sono resi noti nel prospetto informativo.
14. Anno finanziario / Rapporti / Controllo
14.1. L'anno finanziario di Gamax Funds corrisponde all'anno solare.
14.2. I diversi rapporti annuali e semestrali sono disponibili presso la società di gestione, l'agenzia depositaria e tutti gli uffici pagamento.
14.3. Gamax Funds e i rispettivi registri sono controllati da una società di revisione indipendente nominata dalla società di gestione.
15. Durata ed estinzione
15.1. Gamax Funds e i fondi sono costituiti a tempo indeterminato. Gamax Funds e i singoli fondi possono tuttavia essere estinti con la risoluzione della società di gestione.
15.2. Nel caso in cui si estingue Gamax Funds o un fondo, è necessario pubblicare tale operazione in Mémorial e anche nei quotidiani. La società di gestione selezionerà a questo scopo oltre ad un quotidiano del Lussemburgo un quotidiano nei paesi in cui le quote sono ammesse alla distribuzione pubblica. L'emissione, il riscatto e lo scambio delle quote cesseranno alla scadenza della delibera in materia di estinzione di Gamax Funds e dei singoli fondi. I valori patrimoniali vengono ceduti e l'agenzia depositaria distribuirà il ricavo della liquidazione al netto dei costi di liquidazione e delle parcelle su incarico della società di gestione o eventualmente dei liquidatori nominati da quest'ultima o dall'agenzia depositaria d'intesa con l'autorità di vigilanza fra gli azionisti in rapporto ai rispettivi diritti.
15.3. I ricavi della liquidazione, non incassati al termine di un processo di liquidazione dagli azionisti, vengono depositati per conto degli azionisti autorizzati presso la Caisse des Consignations in Lussemburgo. Questi importi decadranno a meno che non siano richiesti entro il termine di legge presso questa sede.
16. Fusione
La società di gestione ha facoltà decisionale, nel rispetto della disposizione della legge del 17 dicembre 2010, in merito all'esecuzione di fusioni ai sensi dell'art. 1 comma 20 della legge del 17 dicembre 2010 di Gamax Funds o di uno dei fondi in quanto Gamax Funds o i diversi fondi interessati possono avere partecipazioni in qualità di OICVM cedente o mutuatario.
16.1. Fusione di Gamax Funds
La società di gestione può decidere di effettuare una fusione del GAMAX FUNDS, come OICVM cedente o incorporante, con
- un altro OICVM lussemburghese o estero ("nuovi OICVM") oppure
- un fondo parziale di un suddetto OICVM lussemburghese o estero
ed eventualmente di cambiare la denominazione delle quote del GAMAX FUNDS in quote del nuovo OICVM ovvero del comparto di quest'ultimo.
16.2. Fusione di uno dei fondi
La società di gestione ha facoltà decisionale in merito all'esecuzione di fusioni di un fondo in qualità di OICVM cedente o mutuatario con
- un altro fondo o un altro fondo parziale di un nuovo OICVM ("nuovi fondi parziali") o
- un nuovo OICVM
ed eventualmente di cambiare la denominazione delle quote del fondo pertinente in quote del nuovo OICVM ovvero del nuovo comparto.
In caso di fusione di Gamax Funds o di uno dei fondi, la società di gestione comunicherà l'intenzione di fusione agli azionisti di Gamax Funds o dei fondi attraverso un'adeguata notifica ai sensi dell'articolo 72 comma 2 della legge del 17 dicembre 2010 almeno 30 giorni prima della scadenza del calcolo del rapporto di conversione. A questo punto, ai sensi delle disposizioni della legge del 17 dicembre 2010, agli azionisti spetta il diritto, entro 30 giorni, di restituire le rispettive quote dell'OICVM cedente al prezzo di riscatto in vigore senza ulteriori costi (a prescindere dagli eventuali costi di disinvestimento) o eventualmente convertire in quote di un altro OICVM caratterizzato da una politica d'investimento simile, gestito dalla società di gestione o da un'altra organizzazione a cui la società di gestione risulti connessa attraverso una gestione o un controllo collettivi o attraverso una partecipazione sostanziale e diretta o indiretta. Questo diritto acquista efficacia a decorrere dal momento in cui gli azionisti dell'OICVM cedente o mutuatario vengono informati in merito alla fusione pianificata e risulta nullo a cinque giorni bancari prima della scadenza del calcolo del rapporto di conversione.
I costi che si generano in rapporto alle fusioni non vengono sostenuti né da Gamax Funds, l'OICVM cedente o mutuatario, né dai diversi azionisti.
17. Variazioni delle condizioni contrattuali
17.1. La società di gestione ha facoltà di apportare variazioni delle presenti condizioni contrattuali con l'approvazione dell'agenzia depositaria.
17.2. Tali variazioni vengono pubblicate in "Recueil électronique des sociétés et associations" ed entrano in vigore alla data della sottoscrizione salvo diverse disposizioni.
18. Luogo d'adempimento, foro competente e lingua contrattuale
18.1. Il luogo d'adempimento è il Lussemburgo.
18.2. Le condizioni contrattuali sono soggette al diritto lussemburghese. Le eventuali vertenze giudiziarie tra gli azionisti, la società di gestione e l'agenzia depositaria sono soggette alla giurisdizione del tribunale competente nel Granducato di Lussemburgo. La società di gestione e l'agenzia depositaria sono autorizzate ad assoggettare se stesse e Gamax Funds al diritto e alla giurisdizione di altri stati in cui siano distribuite le quote a meno che gli investitori residenti in tali stati non avanzino eventuali rivendicazioni nei confronti della società di gestione e dell'agenzia depositaria per quanto concerne la sottoscrizione ed il riscatto delle quote.
18.3. La versione inglese è dirimente per la stesura delle presenti condizioni contrattuali. La società di gestione e l'agenzia depositaria hanno facoltà di dichiarare come vincolanti per se stesse e per Gamax Funds le traduzioni delle condizioni contrattuali nelle lingue dei paesi in cui le quote siano ammesse alla distribuzione pubblica.
19. Termine di prescrizione
I diritti degli azionisti nei confronti della società di gestione, dell'ufficio trasferimenti e registrazioni o dell'agenzia depositaria cadono in prescrizione al termine di 5 anni dalla costituzione del diritto.
Stesura consolidata delle condizioni contrattuali in data 2 gennaio 2020
RBC Investor Services Bank S.A. Mediolanum International Funds Limited