Indicazioni per compilare il contratto
Modello di contratto sceneggiatura
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Indice
1. Oggetto del contratto e definizione della produzione 3
SEZIONE I – SCRITTURA
2. Quadro generale 4
3. Definizioni 4
4. Prestazioni 4
5. Aggiunta di nuovi coautori in corso di scrittura 6
SEZIONE II – DIRITTI D’AUTORE
6. Diritti morali dell'autore 7
7. Diritti patrimoniali dell'autore e utilizzo da parte del produttore 8
8. Durata 9
9. Rimunerazione proporzionale all'utilizzo 9
10. Rendiconti – pagamenti 11
11. Protezione dei diritti 12
12. Garanzie e cessione dei crediti 13
13. Retrocessione a terzi 13
14. Recesso 13
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI
15. Conseguenze dell'interruzione del lavoro di scrittura (sezione I) sui diritti d’autore (sezione II) 14
16. Proseguimento dello sviluppo del progetto al di là del presente contratto 14
17. Spese 15
18. Pagamenti 15
19. Investimenti propri dell'autore 15
20. Copie destinate all'autore 15
21. Dichiarazione del film e ISAN 15
22. Controversie 15
23. Modifiche 16
M44I0319 IT-3-1-2.3
CONTRATTO DI SCRITTURA
SOGGETTO / SCENEGGIATURA / SOGGETTO & SCENEGGIATURA (scegliere)
del film TITOLO
TRA
Ragione sociale del produttore, la cui sede sociale è a indirizzo, rappresentata da nome cognome, funzione, qui di seguito denominata «il produttore»,
E
Nome e cognome dell'autore/autrice, membro della SSA, domiciliato/a a indirizzo, qui di seguito denominato/a «l'autore»,
E
La Société Suisse des Auteurs, 00/00 xxx Xxxxxxxx, 0000 Xxxxxxx, qui di seguito denominata «la SSA»,
2/16
PREAMBOLO
▪ Su proposta dell'autore che ha già consegnato al produttore una sinopsi / un trattamento / una sceneggiatura di ….. pagine, depositata/o presso …… con il numero / Su iniziativa del
produttore in possesso di un soggetto originale di ……/ Levando con il presente contratto l'opzione che egli ha acquisito da …… in data …… sul …… , il produttore intende produrre un film (qui di seguito «il film») destinato principalmente al cinema / alla televisione, intitolato provvisoriamente o definitivamente:
TITOLO
adattato dall'opera preesistente …… (titolo) di …… (autore), avente per soggetto ……,
appartenente al genere seguente: …… .
▪ Il produttore si incarica di ottenere i diritti d’adattamento audiovisivo dell'opera preesistente.
▪ Il produttore dichiara di avere acquisito validamente i diritti sulle versioni anteriori della sinopsi / del trattamento / della sceneggiatura del film, precedentemente commissionate ad altri autori.
▪ Il produttore desidera affidare all'autore, che accetta, e a …… (nome del coautore), la scrittura del soggetto del film / della sceneggiatura del film / del soggetto e della sceneggiaturadel film.
▪ L’autore si impegna ad accordare al produttore i diritti necessari per lo sfruttamentodel film tratto dai suoi testi.
▪ L’autore dichiara al produttore di essere membro della SSA.
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:
1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DEFINIZIONE DELLA PRODUZIONE
1.1. Il presente contratto ha come oggetto il lavoro di scrittura dell'autore (sezione I) e le condizioni di utilizzo e di sfruttamento da parte del produttore dei testi scritti dall'autore (sezione II) in vista della produzione da parte del produttore di un film cinematografico / di un telefilm definito come segue:
▪ titolo: (provvisorio / definitivo) (scegliere)
▪ basato sull'opera preesistente: (titolo & autore) (eliminare all’occorrenza)
▪ su un soggetto originale di: (nome e cognome dell'autore)(eliminare all’occorrenza)
▪ durata approssimativa: .......
▪ budget approssimativo: .......
▪ versione originale: .......
▪ destinazione principale: .......
1.2. Si conviene che:
a) il regista sarà scelto ulteriormente di comune accordo tra l'autore e il produttore.
b) il produttore resta libero di scegliere il regista del film.
c) la regia del film sarà affidata a …… .
Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
SEZIONE I – SCRITTURA
2. QUADRO GENERALE
Il presente accordo è un contratto d'impresa ai sensi degli articoli 363 segg. CO.
3. DEFINIZIONI
Le parti si accordano sulle definizioni seguenti:
▪ Sinopsi: abbozzo della sceneggiatura sotto forma di una breve descrizione (tra 1 e 10 pagine) della trama del film e delle intenzioni dell'autore.
▪ Trattamento: documento di 10 a 25 pagine che costituisce il riassunto dell’intera sceneggiatura sotto forma di una descrizione completa della trama del film e delle intenzioni dell'autore.
▪ Scaletta: documento consistente in un seguito completo e ordinato delle scene non dialogate che formano la costruzione drammatica del film.
▪ Sceneggiatura: testo scritto completo e dialogato del film.
▪ Sceneggiatura per le riprese: stesura tecnica definitiva della sceneggiatura dopo gli arrangiamenti richiesti dalla messa in scena e dagli imperativi di produzione, destinata a essere utilizzata durante le riprese.
4. PRESTAZIONI
L’autore si impegna a mettere in opera tutte le sue qualità professionali e ad assumersi la responsabilità artistica dei suoi elaborati.
La scrittura comprende:
▪ la tappa A: lo sviluppo del soggetto, ovvero la scrittura della sinopsi e del trattamento del film.
▪ la tappa B: la scrittura della sceneggiatura del film, comprendente la scrittura della scaletta, della sceneggiatura e della sceneggiatura per le riprese.
▪ la tappa C: la scrittura dei testi annessi necessari per la produzione e la distribuzione del film. Le parti convengono di scegliere la/le tappa/e …… .
4.1. Tappa A - Conferimento d’incarico per la scrittura del soggetto
4.1.1. L’autore si impegna a scrivere per il produttore alle condizioni indicate qui di seguito, il soggetto dell'opera descritta all'articolo 1. di cui sopra.
Il soggetto è scritto dall'autore solo/ in collaborazione con …… . La scrittura del soggetto comprende due testi:
▪ la sinopsi
▪ il trattamento
4.1.2. L'autore si impegna a consegnare
▪ la sinopsi: in data …… .
▪ il trattamento: …… settimane dopo la consegna della sinopsi (e delle sue modifiche eventuali) al produttore.
Due serie di modifiche possono essere richieste dal produttore dopo la consegna di ogni primo testo entro un termine di giorni/settimane dalla consegna, senza rimunerazione supplementare.
L'elaborazione di ogni versione modificata supplementare è oggetto di un contratto separato.
4.1.3. A titolo di compenso per il lavoro di scrittura del soggetto, l'autore riceve dal produttore una rimunerazione forfettaria di:
CHF …... .-- ( franchi svizzeri).
Tale somma è pagabile alla consegna dei testi come segue:
▪ consegna della sinopsi: CHF …… .- (…… franchi svizzeri),
▪ consegna del trattamento: CHF …… .- (…… franchi svizzeri),
Le parti si accordano sul versamento degli acconti seguenti (eliminare all’occorrenza)
Nessuna detrazione può essere applicata dal produttore a qualsivoglia titolo, eccetto le eventuali ritenute obbligatorie in virtù delle disposizioni legali, segnatamente se l'autore non è indipendente dal punto di vista delle assicurazioni sociali.
4.1.4. Al termine della tappa A, è stabilito che:
a) il passaggio alla tappa B avviene d’ufficio; l'autore scrive la sceneggiatura secondo le modalità dell'articolo 4.2.
b) il passaggio alla tappa B non avviene d’ufficio; il produttore può decidere di cessare lo sviluppo del soggetto e di abbandonarlo definitivamente.
c) il passaggio alla tappa B non avviene d’ufficio e il produttore può decidere di sviluppare il soggetto in sceneggiatura senza l'autore. Il successore dell'autore è scelto di comune accordo / liberamente dal produttore. Il produttore si impegna in tal caso a versare all'autore, oltre al compenso d’incarico di cui sopra, un premio di valorizzazione del soggetto di CHF …… (…… franchi svizzeri) pagabile entro sei mesi dalla consegna del trattamento / pagabile il primo giorno delle riprese.
Le parti convengono di scegliere l'opzione/le opzioni …… . In ogni caso, si applica l'articolo 15..
4.2. Tappa B - Conferimento d’incarico per la scrittura della sceneggiatura
4.2.1. L’autore si impegna a scrivere per il produttore che accetta, alle condizioni indicate qui di seguito, la sceneggiatura / l'adattamento / i dialoghi dell'opera descritta all'articolo 1.
Questi testi sono scritti dall'autore da solo / in collaborazione con …… .
Il lavoro di scrittura della sceneggiatura comprende i testi seguenti: (eliminare all’occorrenza)
▪ la scaletta
▪ la sceneggiatura versione 1
▪ la sceneggiatura versione 2
▪ la sceneggiatura versione 3
▪ la sceneggiatura per le riprese.
4.2.2. L'autore si impegna a rispettare il seguente calendario di consegna dei testi: (eliminare all’occorrenza)
▪ consegna della scaletta: …… settimane dopo la consegna del trattamento.
▪ consegna della sceneggiatura versione 1: …… settimane dopo la consegna della scaletta.
▪ consegna della sceneggiatura versione 2: …… settimane dopo la consegna della
sceneggiatura versione 1.
▪ consegna della sceneggiatura versione 3: …… settimane dopo la consegna della
sceneggiatura versione 2.
▪ consegna della sceneggiatura per le riprese: …… settimane prima del primo giorno delle riprese.
Due serie di modifiche possono essere richieste per iscritto dal produttore dopo la consegna di ogni primo testo entro un termine di ...... giorni/settimane dalla consegna, senza rimunerazione supplementare.
L'elaborazione di ogni versione modificata supplementare è oggetto di un contratto separato.
CHF …... .- ( franchi svizzeri).
Tale somma è pagabile alla consegna dei testi come segue: (eliminare all’occorrenza)
▪ consegna della scaletta: CHF …… .- ( franchi svizzeri),
▪ consegna della sceneggiatura versione 1: CHF …… .- (…… franchi svizzeri),
▪ consegna della sceneggiatura versione 2: CHF …… .- (…… franchi svizzeri),
▪ consegna della sceneggiatura versione 3: CHF …… .- ( franchi svizzeri),
▪ consegna della sceneggiatura per le riprese: CHF …… .- (…… franchi svizzeri), Le parti si accordano sul versamento degli acconti seguenti: …… .
Nessuna detrazione può essere applicata dal produttore a qualsivoglia titolo, eccetto le eventuali ritenute obbligatorie in virtù delle disposizioni legali, segnatamente se l'autore non è indipendente dal punto di vista delle assicurazioni sociali.
4.2.4. Interruzione della collaborazione
Il produttore può porre fine alla collaborazione con l'autore. Egli si impegna in tal caso a versare all'autore un'indennità di buonuscita pari al ……1 % (…… percento) del saldo della rimunerazione forfettaria totale prevista all'articolo 4.2.3. Si applicano inoltre gli articoli 10.2. e 15. .
4.3. Tappa C: Lavori di scrittura annessi
L'autore si impegna a scrivere, per i dossier di produzione del film, per la promozione del film così come per la cartella stampa:
▪ una sinopsi di una /due pagina/e al massimo,
▪ una dichiarazione d’intenti,
▪ altro: …… .
Egli fornisce questi testi al momento della creazione dei dossier di produzione e/o di distribuzione del film.
5. AGGIUNTA DI NUOVI COAUTORI IN CORSO DI SCRITTURA
Con «aggiunta di nuovi coautori» si intende qualsiasi collaborazione dell'autore in corso di scrittura con uno o più coautori supplementari a quelli menzionati agli articoli 4.1.1. e 4.2.1..
Le parti convengono che
a) l'aggiunta di nuovi coautori al lavoro di scrittura è possibile in qualsiasi momento.
b) l'aggiunta di nuovi coautori al lavoro di scrittura è possibile al momento della redazione della sceneggiatura per le riprese.
c) salvo ulteriore accordo separato, l'aggiunta di nuovi coautori è esclusa. Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
All'occasione, i coautori supplementari sono designati
a) di comune accordo scritto fra il produttore e l'autore.
b) dal produttore.
Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
L'aggiunta di uno o più nuovi coautori non produce alcun effetto sui compensi previsti nel presente contratto.
1 La SSA consiglia di fissare una percentuale tra il 35 e il 50%.
SEZIONE II – DIRITTI D’AUTORE
6. DIRITTI MORALI DELL'AUTORE
6.1. Titolo originale
Il titolo originale definitivo del film è scelto
a) di comune accordo tra il produttore, l'autore, il suo coautore / i suoi coautori e il regista.
b) dal regista in consultazione con il produttore.
c) dal produttore.
Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
6.2. Xxxxxx e pubblicità
6.2.1. Nei titoli di testa e di coda del film, il cognome e il nome dell'autore sono obbligatoriamente citati su cartello separato / condiviso nella maniera seguente:
UN FILM SCRITTO DA/ SCENEGGIATURA ORIGINALE DI /
SCENEGGIATURA, ADATTAMENTO, DIALOGHI DI (scegliere)
Nome e cognome dell'autore
I caratteri della menzione del cognome e del nome dell'autore sono identici a quelli utilizzati per la menzione del regista.
6.2.2. Per tutto il materiale promozionale visivo, a stampa o in forma elettronica, in particolare sulla locandina del film, la menzione del cognome e del nome dell'autore è identica a quella utilizzata per l'insieme dei collaboratori artistici e tecnici del film.
Il produttore provvede ad includere in tutta la documentazione per la stampa, cartacea o elettronica, la filmografia dell'autore, un riassunto del film approvato dall’autore nonché una dichiarazione d’intenti redatta d'accordo con l'insieme dei coautori.
Il produttore si assume la responsabilità dell'esecuzione delle presenti disposizioni per la pubblicità fatta da lui stesso o dai suoi distributori e si impegna ad imporne il rispetto agli esercenti di sale cinematografiche e alle emittenti televisive. In caso di errore grossolano, egli è tenuto a fare correggere il materiale promozionale non corrispondente alle condizioni di cui sopra.
L'autore si impegna a non fare alcuna comunicazione ai media o al pubblico prima dell'uscita del film senza il consenso del produttore.
6.3. Diritto di paternità
In ogni caso, l'autore ha il diritto di decidere da solo se il suo nome sia utilizzato o meno in rapporto all'opera alla quale egli ha collaborato o di ricorrere all’uso di uno pseudonimo. Egli comunica le sue intenzioni per iscritto al produttore al più tardi nella settimana che segue il ricevimento del montaggio finale.
6.4. Conservazione del film originale e protezione in caso di distruzione
Il produttore si impegna a garantire la conservazione permanente del supporto originale del film in Svizzera in un laboratorio o presso un organismo abilitato (ad esempio la Cinémathèque Suisse) e a comunicare il luogo di deposito di detto supporto all’autore.
Se sono state realizzate più versioni del film, ognuna di queste versioni è oggetto delle misure di conservazione di cui sopra.
7. DIRITTI PATRIMONIALI DELL'AUTORE E UTILIZZO DA PARTE DEL PRODUTTORE
I diritti seguenti si applicano sia all'integralità del film che agli estratti.
7.1. Diritti d’autore gestiti dalla società di gestione dell'autore
Oltre ai diritti alla rimunerazione obbligatoriamente amministrati dalle società di gestione dei diritti d'autore, l'autore ha ceduto per gestione alla SSA determinati diritti esclusivi che la legge sul diritto d’autore (LDA) gli riconosce. Di conseguenza, tali diritti sono negoziati direttamente per conto dell'autore tra la SSA (in Svizzera, nel Liechtenstein e all'estero dai suoi rappresentanti) e le reti televisive o gli altri utilizzatori del film.
I diritti amministrati e i territori riservati dalla SSA sono i seguenti:
▪ Diritto di diffusione (indipendentemente dal mezzo di diffusione):
Svizzera, Liechtenstein, Argentina, Belgio, Bulgaria, Canada, Spagna, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Polonia.
▪ Diritto di messa a disposizione (segnatamente il video on demand con o senza download): Svizzera, Liechtenstein, Belgio,Canada, Spagna, Estonia, Francia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Monaco, Polonia. Nel caso in cui un operatore abbia la sua sede economica in uno di questi territori, la SSA o i suoi rappresentanti sono titolari del diritto di messa a disposizione per il mondo intero.
▪ Diritto di riproduzione e messa in circolazione di esemplari fisici del film destinati alla vendita al pubblico:
Svizzera, Liechtenstein, Belgio, Spagna, Estonia, Polonia.
7.1.1. Garanzia della SSA
A condizione che il produttore ricordi a ogni partner contrattuale con il quale egli tratta per lo sfruttamento dei suoi diritti sul film che una rimunerazione è dovuta alla SSA o ai suoi rappresentanti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili per questa forma di sfruttamento nei territori sopracitati (per conto degli autori di cui essi amministrano i diritti), la SSA garantisce che né lei né i suoi rappresentanti si opporranno allo sfruttamento del film da parte del produttore o di terzi a beneficio di un'autorizzazione del produttore, a condizione che tale sfruttamento rispetti le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.
Le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili sono quelle delle tariffe in vigore al momento dello sfruttamento del film, e che sono state stabilite dalla SSA o dai suoi rappresentanti per il territorio in questione, o, in mancanza, quelle che saranno definite d’intesa con l'utilizzatore.
7.1.2. Impegno del produttore
Il produttore si impegna a non ostacolare l'intervento della SSA (o dei suoi rappresentanti) presso gli utilizzatori quando essa esercita i diritti che le sono riservati nei territori summenzionati.
7.1.3. Produttore - editore
Se il produttore stesso sfrutta il film sotto forma di videogrammi o in video on demand nei territori summenzionati, egli versa alla SSA (o ai suoi rappresentanti) i diritti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.
7.1.4. Rispetto delle condizioni tariffarie e contrattuali
La SSA e i suoi rappresentanti si riservano la possibilità di agire direttamente nei confronti di qualsiasi utilizzatore che non paghi i diritti secondo le condizioni tariffarie e/o contrattuali applicabili in quei territori.
7.2. Diritti d'autore amministrati dal produttore
Su riserva dell'esecuzione integrale del presente contratto, del pagamento da parte del produttore delle rimunerazioni ivi previste e del rispetto del diritto morale dell'autore, l'autore e la SSA accordano al produttore, a titolo esclusivo e per la durata precisata all'articolo 8.:
▪ il diritto di produrre un film utilizzando qualsiasi mezzo audiovisivo, di registrare o di fare registrare attraverso qualsiasi procedimento tecnico, su qualsiasi supporto, in qualsiasi formato, utilizzando qualsiasi rapporto d’inquadratura, le immagini in bianco e nero o a colori, i suoni originali e i doppiaggi, i titoli o i sottotitoli, così come le fotografie fisse rappresentanti delle scene del film;
▪ il diritto di proiezione pubblica in versione originale, doppiata o sottotitolata, in tutte le sale cinematografiche a pagamento o gratuite, sia nel settore commerciale che non commerciale, compreso qualsiasi mercato e festival;
▪ il diritto di riprodurre e di sfruttare dei racconti del film, in qualsiasi lingua, illustrati o no, a condizione che questi non superino cinquemila parole e siano destinati direttamente alla pubblicità e/o alla promozione del film;
▪ il diritto di sfruttare tutta o parte della colonna sonora del film su fonogrammi;
▪ il diritto di produrre un making of del film e dei bonus a complemento del film, in qualsiasi lingua, e di sfruttarli;
e, salvo nei territori menzionati e riservati all'articolo 7.1. :
▪ il diritto di diffusione (qualunque sia il mezzo di diffusione);
▪ il diritto della messa a disposizione (segnatamente il video on demand con o senza download);
▪ il diritto di riproduzione e di messa in circolazione degli esemplari fisici del film destinati alla vendita, al noleggio o al prestito per l'uso privato del pubblico;
e, per il mondo intero, all’occorrenza:
a) il diritto di merchandising, ovvero utilizzare tutti o parte degli elementi del film per realizzare dei supporti di merchandising, commerciali o no, e di distribuirli;
b) il diritto di fare realizzare e di sfruttare delle opere audiovisive derivate (remake, sequel, prequel, spin-off) posteriormente al film, riprendendo i medesimi argomenti, situazioni, personaggi, dialoghi, messa in scena, ecc., restando inteso che in caso dell'esercizio di tale diritto, il produttore si impegna a informarne l'autore e a fornirgli una copia del contratto concluso;
c) né a) né b).
Le parti convengono di scegliere l'opzione …… / le opzioni …… .
Tutti i diritti che non sono espressamente accordati al produttore dal presente contratto rimangono di completa proprietà dell'autore, su riserva dei diritti dei suoi coautori eventuali; l'autore dispone segnatamente dei diritti sul suo lavoro in vista di rappresentazioni teatrali, di edizioni grafiche, di trasmissioni radiofoniche, ecc.
8. DURATA
8.1. I diritti elencati all'articolo 7.2. sono accordati dall'autore al produttore a titolo esclusivo per una durata di …… ( …… )2 anni a partire dalla firma del presente contratto.
8.2. Se entro un termine di …… ( …… )3 anni a partire dalla firma del presente contratto la versione definitiva del film non è ancora stabilita, il presente contratto prende fine di pieno diritto per semplice decorrenza dei termini, senza costituzione in mora o formalità giudiziaria; l’autore rientra allora nel pieno possesso di tutti i suoi diritti e le somme già ricevute rimangono definitivamente acquisite.
9. RIMUNERAZIONE PROPORZIONALE ALL'UTILIZZO
9.1. Rimunerazione proporzionale percepita dalle società di gestione dei diritti d’autore
Per i territori e le forme di sfruttamento menzionate all'articolo 7.1., la SSA percepisce direttamente o tramite i suoi rappresentanti la rimunerazione proporzionale a favore dell'autore presso gli utilizzatori del film.
Se, in uno dei paesi menzionati all'articolo 7.1., il produttore (o il suo intermediario) tratta con un utilizzatore non ancora legato attraverso convenzione generale con le società d’autori, il produttore si impegna a ricordare a questo utilizzatore che egli deve, prima di qualsiasi utilizzo del film, prendere gli accordi necessari con la SSA (o i suoi rappresentanti) per quel che concerne la rimunerazione dell'autore per i suddetti diritti.
L'autore conserva integralmente la quota dei diritti che gli sono dovuti secondo le differenti legislazioni nazionali per la copia privata, il prestito o il noleggio, la ritrasmissione delle opere ecc. I diritti sono versati all'autore direttamente dalla sua società d’autori.
2 In generale 15 anni per un film di televisione / 30 anni per un film cinematografico. 3 In generale 3 anni, questo termine non dovrebbe superare 5 anni.
9.2. Rimunerazione proporzionale versata dal produttore
Per tutte le forme di sfruttamento menzionate all'articolo 7.2., il produttore si impegna a rimunerare l'autore in funzione delle percentuali menzionate qui di seguito.
9.2.1. Definizione del ricavo netto quota produttore
Per «ricavo netto quota produttore», le parti convengono di intendere:
a) gli importi lordi al netto delle tasse incassati dal produttore (acconti o minimi garantiti, ecc. compresi), deduzione fatta di una percentuale forfettaria del 35% (trentacinque percento) destinata a tenere conto delle spese normalmente di competenza del produttore.
b) gli importi lordi al netto delle tasse incassati dal produttore (acconti o minimi garantiti, ecc. compresi) o da qualsiasi persona che negozia, al posto del produttore, i diritti di sfruttamento del film, deduzione fatta, se applicabile, se a carico del produttore e su giustificazione, delle seguenti spese al netto delle tasse:
1. la commissione del venditore all'estero, il cui xxxxx non potrà superare il 30% (trenta percento); se il produttore stesso si incarica della vendita, egli può esigere l'importo della commissione del venditore;
2. il costo dei lavori necessari alla realizzazione delle versioni straniere e i costi delle copie necessarie per la distribuzione (eccetto gli esemplari destinati alla vendita al pubblico per l’uso privato);
3. le spese di trasporto delle copie, d’assicurazione, di dogana, le imposte fiscali.
Le parti convengono di sceglierel'opzione …… .
Non fanno parte dei ricavi netti i fondi che rientrano nel finanziamento del film (eccetto acconti o minimi garantiti, ecc.) e tutti i contributi incassati dai fondi di sostegno.
In caso di messa in comune degli incassi nell'ambito di una coproduzione, il termine «importo lordo al netto delle tasse incassato dal produttore» indica gli importi lordi incassati dall'insieme dei coproduttori.
9.2.2. Sfruttamento del diritto di proiezione pubblica
La rimunerazione dell'autore è costituita da una percentuale di:
In Svizzera e nel Liechtenstein
a) % (…… percento) sul prezzo pagato dal pubblico in Svizzera e nel Liechtenstein al botteghino
come figura nei conteggi dei distributori che il produttore si impegna a fornire contestualmente al conteggio annuale. Fanno fede le statistiche di ProCinema.
b) un importo di CHF .......- (…… franchi svizzeri) al …… ° ingresso, e così di seguito ogni ……
ingressi supplementari. Fanno fede le statistiche di ProCinema. Le parti convengono di scegliere l’opzione ……/le opzioni …… .
Negli altri territori
- ...... % (…… percento) dei ricavi netti quota produttore.
9.2.3. Sfruttamento degli altri diritti (eccetto il diritto di remake, prequel, sequel, spin-off, diritto di merchandising e caso particolare della coproduzione)
Nei paesi non riservati all'articolo 7.1., il produttore versa all'autore una percentuale del
- ……% (…… percento) sui ricavi netti quota produttore.
9.2.4. Caso particolare della coproduzione
Se il produttore produce il film in collaborazione con un produttore straniero, la rimunerazione proporzionale dell'autore è determinata diversamente a seconda dei casi:
▪ se i contratti di coproduzione prevedono la messa in comune di tutti gli incassi di sfruttamento generati in tutti i territori, ivi compresi quelli di ogni coproduttore:
l'autore è rimunerato sull'insieme degli incassi netti della coproduzione, secondo la definizione dell'articolo 9.2.1. e secondo le percentuali fissate dagli articoli 9.2. 2. a 9.2.6.
▪ se i contratti di coproduzione prevedono una spartizione territoriale tra i coproduttori dei diritti di sfruttamento senza che il produttore partecipi al prodotto dello sfruttamento nei territori attribuiti al suo /ai suoi coproduttore/i (attribuzione esclusiva dei territori tra coproduttori):
per i territori della Germania, del Canada, della Spagna, della Francia e dell'Italia,
▪ il produttore garantisce ai sensi dell'art. 111 CO che il suo/i suoi coproduttore/i versi/no all'autore la rimunerazione proporzionale su questi territori in virtù delle percentuali fissate agli
articoli 9.2.2. a 9.2.6. o di altre percentuali da convenire mediante accordo diretto tra l'autore e il/i coproduttore/i,
oppure
▪ l'importo della partecipazione del/dei coproduttore/i straniero/i (e tutte le somme versate al produttore in complemento, acconti e minimi garantiti compresi, come essi figurano sul budget depositato presso l'UFC per l’approvazione) è considerato come base per l'applicazione della percentuale fissata al ……% (…… percento), a saldo di qualsiasi sfruttamento realizzato in tutti questi territori che si sottraggono al produttore. Questa percentuale non si applica invece agli apporti corrispondenti a delle forme di sfruttamento per le quali la SSA o i suoi rappresentanti percepiscono una rimunerazione a favore dell'autore.
9.2.5. Sfruttamento del diritto di merchandising (sopprimere se diritto non ceduto all'articolo 7.2.)
In tutti i casi nei quali lo sfruttamento del diritto di merchandising genera degli incassi a favore del produttore, quest'ultimo versa all'autore una percentuale di: ……% (…… percento) dei ricavi netti quota produttore.
9.2.6. Sfruttamento del diritto di fare realizzare e di sfruttare un remake, sequel, prequel, spin- off (sopprimere se diritto non ceduto all'articolo 7.2.)
L’autore riceve dal produttore una percentuale fissata al:
- …… % (…… percento) del budget dell’opera audiovisiva derivata, il primo giorno delle riprese di quest'ultima, con l’obbligo per il produttore di fare rispettare questa disposizione da parte del produttore dell'opera derivata se non la produce egli stesso,
oppure
- …… % (…… percento) degli importi lordi al netto delle tasse incassati dal produttore in caso di cessione a terzi del diritto di remake, sequel, prequel, spin-off, al momento dell'incasso da parte del produttore dei detti importi.
Si applica la formula più favorevole per l'autore.
Il produttore si impegna a trovare un accordo con il produttore dell'opera derivata riguardo al diritto di paternità dell'autore.
9.1. per la parte dell'autore del film sull'opera derivata.
9.2.7. Premi e riconoscimenti
I premi e i riconoscimenti che sono conferiti esplicitamente alla sceneggiatura spettano all'autore, su riserva dei diritti degli eventuali coautori della sceneggiatura.
10. RENDICONTI – PAGAMENTI
10.1. Minimo garantito (sopprimere l'articolo all’occorrenza)
A titolo di anticipo sul prodotto delle percentuali previste a carico del produttore agli articoli 9.2.2. a 9.2.5., il produttore versa all'autore una somma di
- CHF …… (…… franchi svizzeri)
che viene pagata secondo le modalità di versamento seguenti:
- CHF …… (…… franchi svizzeri), al momento della firma dei presenti,
- CHF …… (…… franchi svizzeri), il …… ,
- CHF …… (…… franchi svizzeri) il primo giorno delle riprese.
Il produttore recupera questo minimo garantito sull'insieme delle somme dovute all’autore sulla base delle percentuali previste agli articoli 9.2.2. a 9.2.5. Se il totale delle somme spettanti all'autore secondo questa percentuale è inferiore all'importo del minimo garantito, il produttore non può ricorrere contro l'autore per la differenza.
La somma versata a titolo del minimo garantito non genera interessi.
10.2. Sorte del minimo garantito e delle rimunerazioni proporzionali in caso di interruzione della scrittura
Qualora la collaborazione dell'autore sia interrotta durante la tappa di scrittura B, l’autore ha diritto al
……% (…… percento)4 della somma prevista all'articolo 10.1. e delle percentuali di rimunerazione proporzionale previste agli articoli 9.2.2. a 9.2.6..
Nel caso particolare in cui l'opzione c) dell'articolo 4.1.4. sia scelta, dunque se la collaborazione con l'autore può essere interrotta dal produttore quando è terminata la tappa A, e questo malgrado il fatto che il presente contratto fissi le modalità della tappa B, il minimo garantito e le percentuali di rimunerazione proporzionale (articoli 9.2.2. a 9.2.6.) sono ridotti del …… % (…… percento)5.
10.3. Rendiconti
I conti di sfruttamento sono chiusi annualmente, il 31 dicembre. Essi sono inviati all'autore il mese successivo alla loro data di chiusura, accompagnanti se opportuno dal prodotto delle percentuali spettanti all'autore conformemente agli articoli 9.2.2. a 9.2.6.. Il produttore tiene una contabilità di sfruttamento che deve essere tenuta a disposizione dell'autore, e riconosce sin d’ora a una fiduciaria designata dall'autore il diritto di controllare la sua contabilità presso la sua sede sociale in qualsiasi momento durante gli orari e i giorni di lavoro, su riserva di un preavviso di 8 (otto) giorni.
L'autore ha pieno potere di esigere la giustificazione dei conti a lui forniti. Il produttore è in particolare tenuto a fornire all'autore, dietro semplice domanda, la copia di qualsiasi contratto con il quale egli accordasse a terzi tutti o parte dei diritti di cui egli dispone in merito al film.
Il produttore riconosce questi diritti a qualsiasi persona soggetta al segreto professionale che l'autore nomini per rappresentarlo (segnatamente la SSA).
Nel caso della mancata resa dei conti di sfruttamento del film da parte del produttore nei confronti dell'autore o del mancato pagamento delle somme che egli deve all'autore, trova applicazione l’articolo 14..
11. PROTEZIONE DEI DIRITTI
11.1. Da parte dell'autore
L'autore garantisce al produttore l'esercizio pacifico dei diritti accordati e segnatamente che egli non introduce nel suo lavoro alcuna reminiscenza o somiglianza che potrebbe violare i diritti di un terzo. Egli certifica di non compiere nessun atto suscettibile d’impedire o d’ostacolare il pieno godimento da parte del produttore dei diritti accordatigli dal presente contratto.
Resta inteso che l'autore garantisce i diritti accordati unicamente nella misura in cui la proprietà letteraria e artistica gli è riconosciuta e assicurata dalla legislazione, dalla giurisprudenza e dagli usi di ogni paese.
L'autore accetta di fornire al produttore i certificati richiesti dagli organismi ufficiali.
11.2. Da parte del produttore
11.2.1. Il produttore ha il diritto di perseguire ogni contraffazione, imitazione o sfruttamento non autorizzato del film, nel limite dei diritti conferiti dal presente contratto, ma a proprie spese, a proprio rischio e pericolo e su sua propria richiesta.
11.2.2. Allorché il film si basa su un'opera preesistente, spetta al produttore ottenere dai titolari i diritti necessari per la creazione di un'opera derivata. Il produttore comunica all'autore le clausole relative alle condizioni specifiche legate all'adattamento, come pure qualsiasi elemento in grado d’influire sulla rimunerazione dell'autore.
11.2.3. Allorché l'oggetto del film o certi suoi elementi hanno per fondamento o sono ispirati da fatti di attualità o dalle traiettorie di vita di persone esistenti o che sono esistite, ecc., le parti convengono che la decisione finale di incorporare tali elementi spetta al produttore sotto la sua esclusiva responsabilità. Il produttore si preoccupa segnatamente di tutte le autorizzazioni necessarie. Il produttore prende a
4 La SSA consiglia di fissare una percentuale tra il 35 e il 100%. 5 La SSA consiglia di fissare una percentuale tra il 35 e il 50%.
suo carico qualsiasi procedura nei confronti dell'autore e manleva l'autore da tutte le conseguenze derivanti da tali procedure (condanne pecuniarie, soppressione o modifica di scene, interdizione, ecc.).
11.2.4. Il produttore si impegna a sfruttare il film nel miglior modo possibile e a prendere tutte le disposizioni abituali per favorirne il successo. L'autore è consultato per le decisioni importanti concernenti lo sfruttamento e la partecipazione a dei festival o concorsi.
12. GARANZIE E CESSIONE DEI CREDITI
Il produttore garantisce di non accordare sul film alcun diritto suscettibile di ostacolare l'esecuzione del presente contratto. Il produttore cede fin d'ora all'autore, a concorrenza delle percentuali previste all'articolo 9.2., i crediti originati dallo sfruttamento del film attraverso l'utilizzo dei diritti accordatigli dal presente contratto. In virtù di questa cessione, l'autore può incassare da solo e direttamente da tutti i debitori il prodotto dei crediti ceduti. Tuttavia, questa cessione produce i suoi effetti sulle somme derivanti dallo sfruttamento del film solo se il produttore è in mora nel pagamento di una o dell'altra delle somme dovute all'autore secondo l'articolo 9.2..
13. RETROCESSIONE A TERZI
ll produttore può cedere a qualsiasi terzo di sua scelta il beneficio e gli oneri del presente contratto, nella sua integralità o no, segnatamente nell'ambito di una coproduzione, a condizione di notificare la suddetta cessione all'autore mediante lettera raccomandata indirizzata all'autore e alla SSA entro trenta giorni a partire dalla firma dell'atto di cessione, e di imporre al cessionario il perfetto rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto. Una tale retrocessione richiede l’accordo preventivo dell’autore. (sopprimere all’occorrenza)
Il produttore è tenuto ad allegare alla lettera di notifica una copia del contratto di retrocessione quando egli cede tutta o parte della produzione ad un produttore terzo (coproduzione, ad esempio).
14. RECESSO
Se il produttore non adempie ai propri obblighi e se l’inadempimento persiste alla scadenza di un termine di trenta giorni fissato dall'autore, o dalla SSA se sono interessati i diritti da lei amministrati, attraverso una lettera di messa in mora (per lettera raccomandata), l’autore, o la SSA, può recedere dal presente contratto con effetto immediato, fatti salvi tutti i danni e gli interessi eventuali. L'autore rientra allora nel pieno possesso dei suoi diritti d’autore, e questo senza formalità né riserva, senza pregiudizio di qualsiasi danno e interesse complementare.
SEZIONE III - DISPOSIZIONI FINALI
15. CONSEGUENZE DELL'INTERRUZIONE DEL LAVORO DI SCRITTURA (SEZIONE I) SUI DIRITTI D’AUTORE (SEZIONE II)
15.1. Se l'autore è costretto a interrompere la scrittura a causa di malattia o di infortunio, è concordato che la scrittura sarà posticipata per quanto lo permettano le circostanze. Se il rinvio della scrittura non è possibile, si applica l’articolo 15.2. .
15.2. Qualora il lavoro di scrittura sia interrotto in applicazione dell'articolo 4.2.4., ossia nel corso della tappa di scrittura B,
le parti pattuiscono che
a) il produttore sceglie l'autore per la sostituzione.
b) l'autore e il produttore scelgono di comune accordo l'autore per la sostituzione.
c) l'autore proibisce la ripresa e la modifica dei suoi testi da parte di un terzo autore. Le parti determinano le conseguenze di questa opzione con un ulteriore accordo separato.
Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
15.3. Allorché l'autore non consegna i suoi testi entro il termine fissato, e se questa mancanza persiste alla scadenza di un termine di …… (……) giorni/settimane fissato dal produttore attraverso una messa in mora con lettera raccomandata, si applica l’opzione scelta all'articolo 15.2. .
15.4. Allorché l'autore, su riserva del suo diritto morale, autorizza espressamente la riscrittura dei suoi testi, e cioè qualsiasi modifica o sviluppo apportati ai suoi testi da parte di autori terzi, il produttore si impegna a informare l'autore dell'identità del nuovo autore o dei nuovi autori ai quali egli si rivolgerà per succedergli, e a informare parallelamente questo nuovo autore o questi nuovi autori della partecipazione dell'autore al film, comunicando loro il nome e l’indirizzo dell'autore. Inoltre il produttore invia all'autore la sceneggiatura per le riprese e una copia del montaggio definitivo del film.
15.5. Le rimunerazioni proporzionali dell'autore sono determinate in funzione dell'articolo 10.2. di cui sopra.
16. PROSEGUIMENTO DELLO SVILUPPO DEL PROGETTO AL DI LA' DEL PRESENTE CONTRATTO
16.1. Se il produttore desidera continuare a sviluppare la sceneggiatura sebbene le tappe di scrittura previste alla sezione I siano terminate dall'autore, le parti convengono che:
a) il produttore potrà farlo unicamente con l'autore, su riserva dell'articolo 5. Un addendum al presente contratto sarà concluso fra l’autore e il produttore.
b) il produttore potrà farlo senza l'autore ma con un nuovo autore scelto di comune accordo tra il produttore e l'autore.
c) il produttore potrà farlo senza l'autore ma con un nuovo autore scelto liberamente dal produttore. Le parti convengono di scegliere l'opzione …… .
16.2. Qualora la scrittura prosegua senza l'autore, il produttore si impegna a informare l'autore dell'identità del nuovo autore o dei nuovi autori ai quali egli si rivolge per succedergli, e a informare parallelamente questo nuovo autore o questi nuovi autori della partecipazione dell'autore al film, comunicando loro il nome e l’indirizzo dell'autore.
Le remunerazioni proporzionali promesse dal produttore all'autore secondo l'articolo 9.2. sono interamente dovute.
17. SPESE
In accordo con il produttore, l'autore ha diritto al rimborso di tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del contratto, in particolare e come minimo:
▪ le spese di trasporto: treno in seconda classe tariffa piena/ in prima classe mezza tariffa / in aereo in classe economica;
▪ le spese di soggiorno: albergo a tre / quattro stelle e pasti;
▪ le spese di ufficio e di telefono;
▪ le spese di documentazione e di ricerca.
Il rimborso delle spese avviene contestualmente al versamento della remunerazione dell’autore dietro presentazione dei documenti giustificativi.
18. PAGAMENTI
Tutti i pagamenti sono effettuati xxx (xxxxxxxxx)
x bonifico sul conto postale n° …… a …… (IBAN ) di cui l'autore è titolare.
▪ bonifico bancario sul conto n° …… presso la banca …… a …… (IBAN ), di cui l'autore è
titolare.
19. INVESTIMENTI PROPRI DELL'AUTORE
Qualsiasi investimento proprio dell'autore nel finanziamento della produzione del film, segnatamente sotto forma di prestazioni in natura o provenienti da un fondo automatico, è oggetto di un accordo separato.
20. COPIE DESTINATE ALL'AUTORE
Il produttore autorizza l'autore a sfruttare il film nell’ambito di proiezioni non commerciali, a condizione che ciò non porti pregiudizio allo sfruttamento del film. Il produttore consegna all’autore una copia del film realizzata a sue spese / a spese dell’autore.
Se il film è sfruttato sotto forma di videogramma, esemplari sono consegnati all'autore, in ogni
versione linguistica disponibile, gratuitamente, per il suo uso personale e privato.
21. DICHIARAZIONE DEL FILM E ISAN
Il produttore si adopera per includere nell'opera tutti i procedimenti e tutte le informazioni che permettono di facilitare la gestione dei diritti, di limitare gli usi illeciti, d’identificare l'opera o gli elementi dell'opera, disponibili allo stato della tecnica e della standardizzazione.
21.1. Dichiarazione del film alla SSA
L'autore registra il film nel repertorio della SSA, di cui è membro. Se il film è un'opera di collaborazione, i diritti sono ripartiti tra i vari aventi diritto secondo una proporzione fissata tra di loro, senza che il produttore intervenga in merito o possa essere chiamato in causa a qualsivoglia titolo.
21.2. ISAN (International Standard Audiovisual Number)
Il produttore si impegna ad attribuire al film un numero internazionale di identificazione ISAN prima della sua prima divulgazione al pubblico. Il produttore comunica per iscritto l'ISAN del film all'autore.
22. CONTROVERSIE
Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero.
Qualsiasi controversia e vertenza in merito al presente contratto può essere regolata per via di mediazione prima di ogni altra azione, conformemente alle regole deontologiche della Federazione Svizzera delle Associazioni di Mediazione (FSM).
Se la mediazione non ha successo o non è tentata, l'attribuzione di giurisdizione è fatta ai tribunali competenti di , luogo di esecuzione del presente contatto.
23. MODIFICHE
Ogni modifica apportata al presente contratto necessita della forma scritta. Redatto in tre copie
A ……, il ……………………………………… A ……, il ………………………………………
L'autore: Il produttore ragione sociale del produttore :
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Nome e cognome Xxxx e cognome
A Losanna, il ………………………………..
La SSA:
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