GARANZIA ACQUISTO AUTO USATA
GARANZIA ACQUISTO AUTO USATA
Che cos’è
Il Codice del Consumo prevede la garanzia legale di conformità anche per i beni usati.
Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Nel caso di auto usate deve essere tenuto nel debito conto il tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della vettura. In altre parole, il consumatore acquirente non dovrebbe spendere, per la manutenzione del veicolo successiva all’acquisto, più di quanto avrebbe speso se avesse acquistato a suo tempo lo stesso veicolo nuovo. L’acquirente deve quindi sempre sapere con certezza in che stato si trova il veicolo, ovvero se esiste la necessità di eventuali interventi rispetto al programma di manutenzione ordinaria o l’eventuale presenza di difetti prima dell’acquisto.
La garanzia legale di conformità è di 24 mesi ed è prestata dal professionista che vende l’auto usata (concessionario, rivenditore, importatore di auto usate, ecc..), tuttavia, per i beni usati, la legge prevede che, con l’accordo delle parti, possa essere ridotta a 12 mesi. La garanzia non può essere limitata o negata e laddove nel contratto di vendita fossero inserite clausole simili risulterebbero nulle.
La garanzia di conformità è applicabile solo alle vendite tra professionista e consumatore, non si applica alle vendite tra consumatori, ovvero quando si acquista da un privato. Se però la vendita avviene attraverso la mediazione di un professionista (che, ad es., espone nei propri locali la vettura) quest’ultimo non può esimersi dal prestare la garanzia, anche se il passaggio di proprietà, sulla carta, avviene direttamente tra privati.
Diritti del consumatore
Se l’autovettura usata dovesse mancare di conformità rispetto al contratto di vendita il consumatore ha diritto ai seguenti rimedi:
• riparazione;
• sostituzione;
• riduzione del prezzo;
• risoluzione del contratto.
La riparazione e la sostituzione devono avvenire senza spese a carico del consumatore ed entro tempi congrui. Naturalmente, vista la natura di bene usato del veicolo, nel caso in cui non sia possibile, ad esempio, trovare un pezzo di ricambio usato conforme alla vetustà ed al pregresso utilizzo del veicolo, il venditore potrà chiedere una partecipazione alla spesa dell’acquisto del ricambio nuovo.
Laddove primi due fossero impraticabili o eccessivamente onerosi per il venditore, sarà possibile richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto, andrà comunque tenuto in debito conto l’uso che il consumatore ha fatto del veicolo.
Cosa fare
Il venditore è obbligato per legge a garantire la trasparenza dell’acquisto e deve rimediare ai difetti, se non dovuti a normale usura o previsti dal programma di manutenzione ordinaria della vettura, per una durata minima di 12 mesi. Il consumatore ha diritto che il veicolo che acquista sia conforme al contratto, costituito da quanto ivi contenuto, ma anche da quanto pubblicizzato, dichiarato in presenza di testimoni ed anche dalla ragionevole aspettativa del consumatore. Pertanto l’unico responsabile nei confronti del consumatore, in caso di mancanza di conformità del veicolo, è il venditore, e non il produttore del veicolo.
I difetti che si manifestano nei primi 6 mesi dalla data della vendita si presume che esistessero già al momento dell’acquisto. Spetta pertanto al venditore dimostrare che il difetto denunciato dall’acquirente non è a lui imputabile e non deriva dalla normale usura. Il consumatore ha due mesi di tempo dalla scoperta del difetto per effettuare la denuncia al venditore. È possibile denunciare il difetto manifestatosi anche l’ultimo giorno della garanzia. Ciò comporta l’allungamento della garanzia di 2 mesi.
La denuncia deve essere inviata con raccomandata a.r. all’indirizzo del venditore. In tal senso è importante poter dimostrare la data di consegna del veicolo, facendosi rilasciare sempre una ricevuta firmata dal venditore, onde evitare possibili contestazioni relative alla data di scadenza della garanzia. In assenza di tale documento farà fede la data del passaggio di proprietà effettuato al PRA (Pubblico Registro Automobilistico), che spesso si verifica con notevole anticipo rispetto alla effettiva data di consegna del veicolo.
A chi rivolgersi
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali ADICONSUM (alla voce “Dove siamo”), per usufruire del servizio di consulenza ed assistenza individuale.