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FINE PUBBLICO | Acquisto di NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici. |
OGGETTO | Acquisto di NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici. |
TITOLO | Acquisto di NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici. |
LOTTI | 1 lotto contenente tutte le garanzie richieste |
CIG | |
IMPEGNO DI SPESA | € 639,75 (seicentotrentanove/75) iva esclusa |
DURATA DEL CONTRATTO | 12 mesi |
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il X.X. 00 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997”;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTO il Regolamento d’Istituto deliberato dal Consiglio - verbale n° 14 del 13/12/2018 - che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 77 del 27/01/2021;
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);
VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico- professionali, ove richiesti”;
VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta […]”;
VISTE le Linee Guida X.X.XX. n. 4, aggiornate al D.Lgs. n. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno inter alia previsto che, ai fini della scelta dell’affidatario in xxx xxxxxxx, «[…] xx stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;
VISTO l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali: a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;
VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, della L. 208/2015, il quale prevede che «Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Xxxxx restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure», specificando tuttavia che «Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento»;
VISTO l’art. 1, comma 583 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa»;
VISTA [solo in caso di acquisto di servizi e beni informatici] la Legge n. 208/2015 all'art. 1, comma 512, che, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai beni informatici ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Xx.XX., Sistema Dinamico di Acquisizione);
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto, che sul MEPA si può acquistare mediante Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
VISTO l’art. 46, comma 1 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, in base al quale “Per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa”;
VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che «Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. […]»;
VISTE le Linee guida X.X.XX. n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, le quali hanno inter alia previsto che «Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31, comma 1, del codice, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa inquadrati come dirigenti o dipendenti con funzioni direttive o, in caso di carenza in organico della suddetta unità organizzativa, tra i dipendenti in servizio con analoghe caratteristiche», definendo altresì i requisiti di professionalità richiesti al RUP;
RITENUTO che il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;
TENUTO CONTO che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione, sussistendo i presupposti per la coincidenza delle due figure previste dal paragrafo 10 delle Linee Guida ANAC n. 3;
VISTO l’art. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato, non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
DATO ATTO della necessità di affidare la fornitura di NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE da
utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici, per un importo stimato di
€ 639,75 (seicentotrentanove/75) iva esclusa che è comunque inferiore a € 40.000,00; CONSIDERATO che l’affidamento in oggetto è finalizzato alla fornitura di NEBULIZZATORE
ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO
NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici;
DATO ATTO della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;
VERIFICATO che la fornitura è presente sul MEPA e che l’Istituzione Scolastica procede pertanto all’acquisizione in oggetto mediante Ordine Diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO di prevedere una durata contrattuale pari a 12 mesi;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali e attrezzature di NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI
CLORO PER USO NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici;
CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip Acquistinretepa, la fornitura maggiormente rispondente al fabbisogno dell’Istituto è risultata essere
Prodotto | Quantità | Prodotto | Quantità |
Marca ORMA - NEBULIZZATORE ELET. 220 V, GITTATA MAX 7 M. MADE IN ITALY | 1 Costo unitario € 450,00 (quattrocentocinquan ta/00) iva esclusa | DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici | 1confezione Costo unitario € 189,75 (centottantanove/75) iva esclusa |
Totale € 450,00 (quattrocentocinquanta/ 00) iva esclusa | Totale € 189,75 (centottantanove/75) iva esclusa |
dell’operatore PULIALTO SRL con sede in :Via Xxxxxxxx I Xxxxxxxx 0/X , 00000, Xxxx Xx Xxxxxx (Xx) Partita Iva: 08112490720, legale rappresentante XXXXXX DEL VECCHIO
C.F.: DLVBGI62R27A893B;
TENUTO CONTO che la fornitura offerta dall’operatore di cui sopra, per un importo pari a € 639,75 (seicentotrentanove/75) iva esclusa, risponde al fabbisogno dell’Istituto per la rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, per la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura, per i tempi di esecuzione della fornitura, nonostante le difficoltà determinate dalla pandemia causa dell’emergenza in atto;
TENUTO CONTO che il suddetto operatore non costituisce né l’affidatario uscente, né è stato precedentemente invitato (risultando non affidatario) nel precedente affidamento;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 36, comma 6-ter, del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal Decreto Sblocca Cantieri, la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice;
TENUTO CONTO che l’operatore economico è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e la Stazione Appaltante procede esclusivamente alla verifica dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 83 del Codice;
CONSIDERATO [solo in caso di affidamenti di importo pari o inferiore a 5.000,00, in caso contrario eliminare] che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
▪ espleterà, prima della stipula del contratto, le seguenti verifiche, volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette verifiche;
▪ inserirà nel contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
− la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, l’Istituto non ha richiesto all’Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, considerati i tempi ristretti dovuti all’urgenza e stante la solidità sul mercato di riferimento dell’azienda individuata, in virtù di quanto previsto dall’ultimo comma del succitato art. 103;
VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione»;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
VISTA la documentazione di offerta presentata dall’affidatario, nonché il Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale l’affidatario medesimo ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
TENUTO CONTO che l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): Z7A3096813 ;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari a € 639,75 (seicentotrentanove/75) iva esclusa, iva pari a € 140,75 (centoquaranta/75) e € 780,50 (settecentottanta/50) IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione»,
DETERMINA
Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’affidamento diretto, tramite Ordine Diretto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura avente ad oggetto NEBULIZZATORE ELETTRICO PER SANIFICAZIONE AMBIENTI E PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE da utilizzarsi per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici, e nello specifico:
Prodotto | Quantità | Prodotto | Quantità |
Marca ORMA - NEBULIZZATORE ELET. 220 V, GITTATA MAX 7 M. MADE IN ITALY | 1 Costo unitario € 450,00 (quattrocentocinquanta/ 00) iva esclusa | DISINFETTANTE AD AZIONE BATTERICIDA PASTICCHE DI CLORO PER USO NEBULIZZATORE per migliorare la sanificazione degli ambienti scolastici | 1confezione Costo unitario € 189,75 (centottantanove/75) iva esclusa |
Totale € 450,00 (quattrocentocinquanta/ 00) iva esclusa | Totale € 189,75 (centottantanove/75) iva esclusa |
dell’operatore PULIALTO SRL con sede in :Via Xxxxxxxx I Xxxxxxxx 0/X , 00000, Xxxx Xx Xxxxxx (Xx) Partita Iva: 08112490720, legale rappresentante XXXXXX DEL VECCHIO, C.F.: DLVBGI62R27A893B, presente nel MEPA, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 639,75 (seicentotrentanove/75) iva esclusa, iva pari a € 140,75 (centoquaranta/75) e € 780,50 (settecentottanta/50) IVA inclusa trovano copertura nel bilancio di previsione per l’anno 2021;
• di autorizzare la spesa complessiva € 780,50 (settecentottanta/50) IVA inclusa da imputare sul capitolo A1/4.3.010, Funzionamento generale e decoro della scuola – macchinari per € 549,00 iva inclusa e A1/2.3.010, Funzionamento generale e decoro della scuola - Medicinali e altri beni di consumo sanitari per € 231,50 iva inclusa. Esercizio finanziario 2021.
• di nominare il Dirigente Scolastico Xxxxxxxxx XXXXXXXX quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e quale Direttore dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018;
• che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Xxxxxxxxx XXXXXXXX
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse