CONVENZIONE PER LA MESSA DISPOSIZIONE DELL’IMMOBILE POSTO IN MONTEVARCHI (AR), VIALE DIAZ 16C TRA LA PROVINCIA DI AREZZO E L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)
CONVENZIONE PER LA MESSA DISPOSIZIONE DELL’IMMOBILE POSTO IN MONTEVARCHI (AR), XXXXX XXXX 00X XXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXX E L'AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L'IMPIEGO (A.R.T.I.)
- Vista la Legge 28 febbraio 1987, n. 56 - “Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro” ed in particolare l’Art. 3 - Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici e delle sezioni decentrate;
- Vista la L.R. 32/2002 - Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro;
- Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- Vista la L.R. 28/2018 – Agenzia regionale toscana per l'impiego (A.R.T.I.). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro, come modificata dalla L.R. 74/2018;
- Visto in particolare l’articolo 27, comma 5, lett. A e B, della L.R. 28/2018, che prevede che “ Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la Regione e l’ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l’impiego:
a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell’uso. L’accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità; b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall’Agenzia o dall’ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna di dette attività. Se è previsto l’uso gratuito dell’immobile per almeno tre anni, l’accordo può prevedere in capo all’Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria. In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia”;
- Visto l'accordo siglato fra la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo, approvato con Delibera di Giunta n. 813 del 25.6.2019, nel quale vengono definite le modalità di utilizzo e gestione degli immobili sedi dei CPI della Provincia;
- Visto che all’art. 3 dell’accordo sopra richiamato è stata prevista la concessione a titolo gratuito ad
A.R.T.I. dell'immobile di proprietà della Provincia, sito in Xxxxx Xxxx 00X, Xxxxxxxxxxx (XX), sede del Centro per l'Impiego di Montevarchi, ed è altresì previsto che ARTI sosterrà gli oneri delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- Visto il Decreto/Determina della Provincia di Arezzo n. del con cui è stato approvato il presente schema di convenzione;
- Visto altresì il Decreto del Direttore A.R.T.I. n. del con cui è stato parimenti approvato il presente schema di convenzione;
Premesso quanto sopra;
FRA
PROVINCIA DI AREZZO, con sede legale in Arezzo, Piazza della Libertà n. 3, in persona di
, nato a XXXX il XXXX (C.F. XXXX);
E
AGENZIA REGIONALE TOSCANA PER L’IMPIEGO (A.R.T.I.), con sede legale in Firenze, Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX 62, 64, in persona della Direttrice e legale rappresentante pro tempore Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a XXXX il XXXX (C.F. XXXX);
SI CONVIENE
quanto segue:
ART. 1 – Oggetto della convenzione
La Provincia di Arezzo mette a disposizione di ARTI per l’esercizio delle funzioni conferite dalla legge in materia di mercato del lavoro l’immobile sito in Xxxxx Xxxx 00X, Xxxxxxxxxxx (XX) – catastalmente identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Montevarchi al Foglio 11, particella 562, subalterni 24 e 83, di proprietà della Provincia di Arezzo, meglio individuato nella planimetria catastale allegata sub A.
Art. 2 - Scopo della convenzione
I locali di cui al precedente art.1 devono essere utilizzati ad uso uffici esclusivamente per la gestione da parte di A.R.T.I. della rete regionale dei centri per l’impiego e delle attività relative ai servizi erogati per il mercato del lavoro, e non potranno essere utilizzati per altro scopo.
Art. 3 - Durata della convenzione
In conformità con quanto stabilito nell’accordo siglato fra Regione Toscana e Provincia di Arezzo, la presente convenzione ha durata dalla data di stipula sino al 31.12.2023.
Eventuale rinnovo dovrà essere stabilito, per atto scritto, da concordare tempestivamente fra le parti, almeno sei mesi prima dalla scadenza.
Durante la vigenza della convenzione entrambe le parti potranno recedere dalla stessa, con un preavviso di 12 (dodici) mesi.
In caso di cessazione della competenza regionale in materia di mercato del lavoro ARTI dovrà riconsegnare l’immobile libero da persone e cose alla Provincia entro 3 (tre) mesi dall’efficacia del trasferimento della funzione.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso di accordi circa la scelta di una nuova sede messa a disposizione dal Comune, sarà previsto il rilascio dell’unità immobiliare di proprietà provinciale. Art. 4 - Modalità di consegna e riconsegna degli immobili
I beni sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano e gli stessi dovranno essere riconsegnati alla scadenza nelle stesse condizioni salvo il normale deperimento d’uso.
A.R.T.I. dichiara espressamente di aver preso visione degli spazi e di conoscere le caratteristiche strutturali e tecniche dei locali e di averli trovati conformi alle caratteristiche ed alle condizioni descritte ed idonei all’uso pattuito.
Art. 5 - Responsabilità di A.R.T.I.
Per tutta la durata della convenzione A.R.T.I. sarà considerata a termini di legge custode e responsabile dell’immobile ad essa affidato.
Art. 6 - Accertamenti e verifiche
Il personale della Provincia all’uopo autorizzato può accedere alla struttura data in convenzione, accertarne lo stato ed effettuare tutte le indagini ed i controlli che riterrà necessari secondo competenza.
Art. 7 - Utilizzo della struttura
La struttura immobiliare, come sopra individuata, viene messa a disposizione dall’Amministrazione provinciale gratuitamente.
Art. 8 - Obblighi di A.R.T.I.
A.R.T.I. si obbliga:
a) ad assicurare l’uso diligente dei beni di cui all’art. 1 della presente convenzione da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati, onde evitare danni di qualsiasi genere;
b) a tenere comunque sollevata ed indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare da danni a persone o cose a causa delle attività svolte all’interno della struttura o
in relazione alle stesse, la cui responsabilità non sia risalente esclusivamente all’amministrazione provinciale. A.R.T.I. non potrà sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, senza formale autorizzazione della Provincia.
Non potranno altresì essere apportate innovazioni o modificazioni nello stato dei locali, senza specifica autorizzazione della Provincia, tranne il caso di interventi in somma urgenza per eliminare situazioni di pericolo per le persone e le cose, di cui comunque dovrà informare la Provincia entro sette giorni dall’intervento.
Art. 9 - Oneri di funzionamento e manutentivi
Le spese di funzionamento e di gestione dell’immobile sono a carico di A.R.T.I., che è tenuta ad intestarsi tutti i relativi contratti (utenze, pulizie, portierato, TARI).
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono integralmente a carico di A.R.T.I..
Al termine della convenzione tutti gli interventi eseguiti sull’immobile si intenderanno acquisiti all’immobile stesso, senza diritto a compenso o rimborso, ferma restando la facoltà dell’Ente proprietario di richiederne la riduzione in pristino.
Art. 10 - Rinvio
Per quanto non previsto nel presente atto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di leggi vigenti, agli usi e alle consuetudini.
Art. 11 - Oneri ed effetti fiscali
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le eventuali spese di registrazione, sono a carico di A.R.T.I..
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Provincia di Arezzo A.R.T.I.
Data: 15/03/2022 - n. T126590 - Richiedente: VSINLM68P23I952U
10 metri
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 15/03/2022 - Comune di MONTEVARCHI(F656) - < Foglio 11 - Particella 562 - Subalterno 24 > VIALE XXXXXXX XXXX n. 16/C Piano T
000113562 04/07/2002
Data: 15/03/2022 - n. T126590 - Richiedente: VSINLM68P23I952U
Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) Ultima planimetria in atti
10 metri
Data presentazione: 30/11/2001 - Data: 15/03/2022 - n. T126591 - Richiedente: VSINLM68P23I952U
Catasto dei Fabbricati - Situazione al 15/03/2022 - Comune di MONTEVARCHI(F656) - < Foglio 11 - Particella 562 - Subalterno 83 > XXXXX XXXXXXX XXXX x. 00/X Xxxxx S1
Data presentazione: 30/11/2001 - Data: 15/03/2022 - n. T126591 - Richiedente: VSINLM68P23I952U Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A3(297x420) Ultima planimetria in atti