SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON IL DOTT./DOTT.SSA , SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELLA REGIONE LAZIO
SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE CON IL DOTT./DOTT.SSA , SOGGETTO ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI CONSIGLIERE DI FIDUCIA DELLA REGIONE LAZIO
PREMESSO CHE:
con Determinazione Dirigenziale n. _ del è stato:
- conferito l’incarico di Consigliere di fiducia al dott./dott.ssa , soggetto esterno all’amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività di cui all’Avviso approvato con determinazione 19 dicembre 2018, G17028 e pubblicato sul B.U.R.L. 22 gennaio 2019, n. 7;
- assunto l’impegno di spesa per il compenso da corrispondere al collaboratore indicato in oggetto;
- approvato lo schema di contratto;
TRA
la Regione Lazio, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 80143490581, rappresentata nel presente atto dal Direttore della Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e sistemi informativi, dott./dott.ssa nato a , domiciliato, per la carica ricoperta, nella sede dell’Amministrazione Regionale innanzi indicata;
E
il dott./dott.ssa , nato a il e residente a in
– Cod. Fisc.: ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1- Costituzione del rapporto
La Regione Lazio conferisce a tempo determinato, con contratto di prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di Consigliere di fiducia, al dott./dott.ssa , soggetto esterno all’amministrazione regionale, che accetta.
ART. 2 - Durata dell’incarico
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto, fermi restando gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio degli estremi dell’atto di conferimento
dell’incarico, del nominativo del soggetto percettore, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Detto incarico ha durata di 24 mesi.
ART.3 – Obiettivo
L’incaricato, quale Consigliere di Fiducia, è tenuto allo svolgimento dei compiti di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G17028 del 19 dicembre 2018.
ART. 4 – Consegna della relazione sull’attività oggetto dell’incarico
Il collaboratore deve presentare alla Direzione regionale Affari istituzionali, Personale e Sistemi Informativi, con cadenza annuale, una relazione, priva di dati identificativi, sulla propria attività.
ART. 5 – Obblighi del collaboratore
Il collaboratore opera in piena autonomia tecnica e organizzativa. Il collaboratore potrà avvalersi, nello svolgimento della sua funzione , in piena autonomia, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, della collaborazione di esperti in materia e può partecipare, su invito, alle riunioni del CUG senza diritto di voto.
È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto.
Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013.
La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.
ART. 6 – Trattamento economico
Il compenso lordo per la durata dell’incarico, come deciso con Determinazione Dirigenziale n.
del , è complessivamente determinato in Euro 24.000,00.
ART. 7 – Risoluzione del rapporto di prestazione d’opera intellettuale
Il rapporto di Consigliere di fiducia cessa alla data di scadenza del presente contratto, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 5.
Il contratto è risolto quando, senza giustificato motivo, non viene prodotta entro il termine la richiesta relazione. Il contratto si risolve, altresì, in caso di sospensione ingiustificata della prestazione che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere. Il contratto infine può essere risolto qualora i risultati delle prestazioni fornite non risultino conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti.
ART. 8 – Tutela dei dati personali
La Regione Lazio garantisce al dott./dott.ssa che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ART. 9 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si rinvia alle disposizioni e del Codice civile ed alla vigente normativa nazionale in materia.
ART. 10 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dal presente contratto, la competenza è determinata secondo le disposizioni contenute nell’art. 413, comma 5, del c.p.c.
ART. 11 - Registrazione
Il presente contratto è esente da bollo (DPR n. 642/72, tabella art.25) e da registrazione (DPR n. 131/86, tabella art. 10).
Letto, confermato e sottoscritto Roma lì,
Il Collaboratore Il Direttore
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