Contract
C O M U N E DI SESTU
(PROVINCIA DI CAGLIARI)
REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE
TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Premessa
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi del D.Lgs. n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Regolamento viene adottato ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria di settore, nonché di quella di riferimento per i servizi pubblici locali.
Art. 2 - Oggetto del Regolamento
1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, ha come oggetto:
a. la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d. l’ottimizzazione delle forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche;
e. l’assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.
2. Il Comune esercita la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'art. 113, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000. Il Comune gestisce tale attività tramite il Gestore del servizio, secondo le modalità indicate in apposito Contratto di servizio.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 3 - Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati
1. Il servizio di raccolta di rifiuti urbani e assimilati agli urbani viene effettuato nell’ambito del territorio comunale.
Entro tale ambito è obbligatorio avvalersi del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
2. Il Comune può modificare l’ambito di applicazione del servizio nonché le sue modalità operative.
Art. 4 - Principi generali
1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente ed in particolare:
a. senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora;
b. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti.
4. Il Comune promuove iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a. azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;
b. la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;
c. la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché al loro recupero e riciclo.
Art. 5 - Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione
1. Tutti i cittadini e gli utenti dei servizi oggetto del Regolamento devono essere informati e coinvolti nelle problematiche e opportunità relative al ciclo di vita dei rifiuti.
2. Il Comune promuove e realizza adeguate forme di comunicazione, d’informazione, educative e partecipative nei confronti dei cittadini e degli utenti, atte a raggiungere gli obiettivi di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, anche tramite il Gestore del servizio.
TITOLO 2 - DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI
Art. 6 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni ai sensi degli artt. 183 e 218 del D.Lgs. n. 152/2006:
a. Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c. Detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
d. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
e. Raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f. Raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
g. Smaltimento: le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 52/2006;
h. Recupero: le operazioni previste nell’allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 52/2006;
i. Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
j. Imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
k. Imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
l. Imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni
connessi al trasporto, e esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei.
m. Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui alla lettera a del presente comma, esclusi i residui della produzione.
2. Vengono, inoltre, adottate le seguenti definizioni:
a. Conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono consegnati al Gestore del servizio dal produttore;
b. Ecocentro o centro di raccolta: area recintata, presidiata, aperta in determinati orari attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani o loro frazioni, che non preveda l’installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento;
c. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi o contenitori rigidi;
d. Raccolta con contenitori: raccolta dei rifiuti tramite appositi contenitori stradali o posti presso altre strutture (ecocentri, isole/piazzole ecologiche ecc.);
e. Spazzamento: complesso di azioni per garantire la pulizia, l’asporto e l’allontanamento dei rifiuti urbani esterni, nelle strade, piazze e aree pubbliche;
f. Servizio integrativo: servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o servizi personalizzati di raccolta e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, svolti in base ad apposita convenzione;
g. Gestore del servizio: il soggetto che effettua, sulla base del contratto di servizio, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati e le altre attività di pulizia del territorio previste dal presente regolamento.
Art. 7 - Classificazione dei rifiuti
1. Ai fini del presente Regolamento si adottano le classificazioni riportate ai successivi commi 2, 3 e 4, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006.
2. Sono rifiuti urbani:
a. I rifiuti domestici, anche ingombranti provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:
i. Frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU): materiale
organico putrescibile ad alto tasso di umidità proveniente dalla raccolta differenziata, dei rifiuti urbani e costituito da residui alimentari, ovvero scarti di cucina;
ii. Frazione verde: frazione costituita, esclusivamente, da scarti
della manutenzione del verde privato e pubblico, comprendente sfalci e potature, anche provenienti dalle aree cimiteriali;
iii. Frazioni secche recuperabili: le frazioni costituite da materiali recuperabili, costituiti ad esempio da vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, plastica, carta, cartone, anche mescolati tra loro, ma selezionabili con procedimenti manuali
o meccanici;
iv. Rifiuto secco non recuperabile: rifiuto urbano misto che residua dopo aver attivato la raccolta differenziata compresa la frazione umida;
v. Rifiuti particolari: pile, farmaci, contenitori marchiati “T” e “F”, batterie per auto, altri prodotti classificati come pericolosi secondo l’elenco CER 2002 (contrassegnati con “*”);
vi. Ingombranti: rifiuti eterogenei di grandi dimensioni per i quali non è individuabile un materiale prevalente e che non rientrano in altre categorie;
vii. Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.): i rifiuti di cui all’art. 227, c. 1, lett. a, del D.Lgs. n. 152/2006, quali, ad esempio frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d’aria.
b. Rifiuti assimilati: i rifiuti provenienti da locali ed aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a, non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del titolo III° del presente Regolamento;
c. Rifiuti dallo spazzamento delle strade;
d. Rifiuti esterni, di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
e. Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
f. Rifiuti cimiteriali: rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d).
3. Sono rifiuti speciali:
a. I rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b. I rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
c. I rifiuti da lavorazioni industriali;
d. I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e. I rifiuti da attività commerciali;
f. I rifiuti da attività di servizio;
g. I rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
h. I rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 158/2003;
i. I macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
j. I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici elencati nell’Allegato A della Direttiva ministeriale del Ministero dell’Ambiente e di Tutela del Territorio del 9 aprile 2002 contrassegnati con “*”.
TITOLO 3 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI
Art. 8 - Criteri di assimilazione
1. Le disposizioni di cui al presente Titolo 3 disciplinano in via provvisoria – fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali - quantitativi da emanarsi ai sensi dell’art. 195 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 da parte dello Stato – l’assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti di cui al comma 2 lett. b) dell’art.
184 del D.Lgs. n. 152/2006, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione.
2. Le disposizioni del presente Titolo 3 si applicano alle seguenti categorie di rifiuti speciali, se e in quanto non pericolosi:
x. Xxxxxxx da lavorazioni artigianali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 152/2006;
b. Rifiuti da attività commerciali, di cui all’art. 184 comma 3 lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006;
c. Rifiuti da attività di servizio, di cui all’art. 184 comma 3 lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006;
d. Rifiuti derivanti da attività sanitarie di cui all’art. 184 comma 3 lett. h) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle seguenti categorie, così come definite all’art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2003, qualora non rientrino tra i rifiuti di cui alle lettere c) e d) dello stesso art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 254/2003:
i. rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
ii. rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
iii. vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari
circuiti di raccolta differenziata;
iv. i rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento;
v. indumenti e xxxxxxxx xxxxxxx e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
v. rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito
delle strutture sanitarie;
vii. i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
viii. i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera m) del D.P.R. n. 254/2003, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera c) del D.P.R. n. 254/2003. In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell'ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e' soggetta a privativa;
e. rifiuti da attività agricole di cui all’art. 184 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte in area urbana – o comunque comprese nell’area di espletamento del servizio pubblico – all’interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali ed agroindustriali, salve, in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell’attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell’area di espletamento del pubblico servizio;
f. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali di cui all’art. 184 comma 3 lett. c) del D.Lgs. n. 152/2006, limitatamente a quelli prodotti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali, con esclusione, in ogni caso, dei rifiuti derivanti direttamente dai processi di lavorazione industriale.
3. I riferimenti quantitativi e quali - quantitativi per l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali di cui al comma 1 sono determinati con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei principi e delle esclusioni dettati dal presente titolo.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell’art. 198 comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006.
Art. 9 - Esclusioni
1. Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che:
a. siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati
come pericolosi, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani;
b. non presentino compatibilità tecnologica con l’impianto di trattamento specifico;
c. presentino caratteristiche qualitative tali da generare dispersioni durante la fase di raccolta, coma ad esempio:
i. consistenza non solida;
ii. produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
iii. fortemente maleodoranti;
iv. eccessiva polverulenza.
d. non siano ammissibili allo smaltimento in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi così come definiti dal D. Lgs. n. 36/2003.
e. siano classificati come pericolosi.
2. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
a. rifiuti costituiti da pneumatici;
b. rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
c. rifiuti di imballaggi terziari;
d. rifiuti di imballaggi in carta cartone, plastica, vetro al di fuori di quelli conferiti direttamente al pubblico servizio da parte degli utenti finali.
Art. 10 - Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi
1. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettino i riferimenti quali e quali- quantitativi di assimilazione definiti ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento può provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze.
2. I rifiuti non assimilabili possono essere conferiti, previa stipula di apposita convenzione con il Gestore del servizio, al servizio integrativo di raccolta dei rifiuti per le utenze non domestiche.
TITOLO 4 - SISTEMI DI RACCOLTA
Art. 11 - Raccolta differenziata
1. La raccolta differenziata viene organizzata in particolare prevedendo :
a. l’attivazione della raccolta differenziata della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
b. l’attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata con modalità porta a porta.
2. Ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 152/2006 il Comune deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all’utente di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.
3. E’ fatto obbligo per l'utente conferire in modo separato tutti i rifiuti per i quali è stata attivata la relativa raccolta differenziata.
Art. 12 - Sistemi di raccolta
1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati ai rifiuti urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
a. Raccolta porta a porta o domiciliare: raccolta che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, conferiti in sacchi di materiale idoneo alla tipologia del rifiuto contenuta al proprio interno o in contenitori rigidi;
b. Raccolta presso Ecocentro o centro di raccolta: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate dei contenitori per il conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti.
2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione dei principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettano di incrementare le rese e la qualità di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.
Art. 13 - Frequenza ed orari del servizio
1. Le frequenze e gli orari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani devono essere tali da non comportare rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente e tali da salvaguardare le esigenze di decoro ambientale.
TITOLO 5 - ECOCENTRO
Art. 14 - Ecocentro o centro di raccolta
1. L' ecocentro comunale è connesso e funzionale al sistema di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Comune e il Gestore del servizio rendono pubblico il sito ove è realizzato l'Ecocentro comunale.
3. Nel rispetto delle normative vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento, il Gestore del servizio adotta apposito regolamento per l’utilizzo dell’Ecocentro.
Art. 15 - Modalità di accesso e apertura dell’Ecocentro
1. Il servizio di gestione dei rifiuti presso l'Ecocentro è eseguito esclusivamente tramite conferimento diretto a cura del produttore.
2. Nel rispetto delle normative vigenti, gli utenti possono accedere ed usufruire dell' Ecocentro negli orari di apertura al pubblico.
4. I rifiuti possono essere conferiti esclusivamente nei giorni e orari stabiliti dal Gestore del servizio, di concerto con il Comune.
5. Il Gestore del servizio ha la facoltà, nel caso di situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato, di modificare temporaneamente i giorni e gli orari concertati ai sensi al comma 4, previa comunicazione al Comune. In tal caso il Gestore del servizio dà pubblicità e comunicazione dei temporanei cambiamenti esponendo avvisi all’ingresso dell' Ecocentro e/o attraverso altre opportune forme di comunicazione.
Art. 16 - Rifiuti ammessi all'Ecocentro
1. Gli utenti possono conferire nell' Ecocentro le tipologie dei rifiuti secondo quanto previsto dalle normative vigenti e dal Gestore del servizio.
2. Il Gestore del servizio ha la facoltà di avviare l’iter autorizzatorio per introdurre o modificare in qualsiasi momento le tipologie di rifiuti conferibili presso gli Ecocentri di concerto con il Comune.
Art. 17 Obblighi del Gestore del servizio
1. Il Gestore del servizio è tenuto ad agevolare il corretto utilizzo dell' Ecocentro, dandone informazioni e istruzioni agli utenti.
2. Il Gestore del servizio è tenuto a controllare che l’utente conferisca nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti, nonché ad assistere e collaborare con l’utente, qualora ciò si renda necessario o utile.
3. Il Gestore del servizio è tenuto a svolgere direttamente, limitatamente ai rifiuti particolari, le operazioni di conferimento nei contenitori specifici.
4. Il Gestore del servizio adotta sistemi d’identificazione dell’utente che intende conferire rifiuti presso l’Ecocentro e di controllo dei rifiuti ammessi in Ecocentro.
5. Il Gestore del servizio non consente l’accesso a chiunque non sia in grado di identificarsi, nonché a coloro che intendano conferire rifiuti non ammessi o in difformità alle norme del presente Capo.
Art. 18 - Obblighi dell’utente dell’Ecocentro
1. È vietato l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno dell' Ecocentro o all’esterno degli stessi.
2. L’utente è tenuto ad un comportamento rispettoso nei confronti del Gestore dell' Ecocentro.
3. È vietato manomettere, imbrattare o danneggiare le strutture o le attrezzature presenti nell' Ecocentro.
4. È vietato l’accesso degli utenti in assenza del Gestore del servizio.
5. Qualora l’utente contravvenga alle norme di cui ai precedenti commi, il Gestore del servizio è tenuto a diffidarlo, informandolo delle eventuali sanzioni previste e, se necessario, richiedendo l’intervento della Polizia Locale.
TITOLO 6 - MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO
Art. 19 - Divieti generali
1. Gli utenti devono avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata e delle iniziative attivate finalizzate al recupero-riciclaggio dei rifiuti.
2. L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nelle modalità stabilite nel presente Regolamento e nelle ordinanze in materia.
3. Sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani sul suolo e nel suolo. In tale divieto vengono comprese anche le aree immediatamente adiacenti, sottostanti o a ridosso di cestini portarifiuti, contenitori pubblici per la raccolta di pile, farmaci e T&F.
4. E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti urbani, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
5. E’ vietato intralciare o ritardare l’opera degli addetti alla raccolta.
6. E’ vietato il conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.
Art. 20 - Divieti specifici
1. I rifiuti urbani domestici e quelli speciali assimilati devono essere conferiti, a cura del produttore, nei modi e nei tempi, stabiliti nel presente Regolamento e nelle Ordinanze in materia.
2. I rifiuti devono, salvo diverse disposizioni, essere contenuti in appositi sacchetti protettivi; in particolare i rifiuti umidi devo essere conferiti esclusivamente mediante sacchetti in materiale compostabile rispondenti alla norma UNI EN 13432.
3. La quantità del rifiuto conferito giornalmente deve essere compatibile con i criteri del servizio di raccolta eseguito dal Gestore del servizio.
4. Gli utenti devono depositare i rifiuti in sacchetti ben chiusi, o altri contenitori appropriati, nelle aree prospicienti l’abitazione o l’attività e in posizione facilmente raggiungibile dagli addetti alla raccolta. In tali zone, é consentito il deposito di sacchetti o altri contenitori, secondo gli orari stabiliti dal Comune, sul piano stradale, all’esterno della propria abitazione o attività commerciale, immediatamente a ridosso della porta dell’abitazione o dell’attività stessa.
5. E’ in ogni caso vietato introdurre in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici e speciali assimilati:
a. liquidi in qualsiasi quantità;
b. materiali in combustione;
Art. 21 - Trasporto
1. Gli automezzi utilizzati per il trasporto devono essere idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per le caratteristiche specifiche delle attrezzature sia per il loro stato di manutenzione e conservazione.
TITOLO 7 - GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO
Art. 22 - Ambito di attività
1. Il servizio di gestione rifiuti da spazzamento, così come definiti all’art. 7, comma 2, lettera c del presente Regolamento, è esteso a tutte le aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, comprese all’interno del territorio comunale.
2. Le aree all’interno delle quali sono istituiti i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio vengono definite così da comprendere:
a. le strade e le piazze, compresi i portici ed i marciapiedi, classificati come comunali;
b. i tratti urbanizzati delle strade statali e provinciali;
c. le strade private comunque soggette ad uso pubblico (purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta e se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche);
d. l'area del cimitero;
e. l'area mercatale.
Art. 23 - Frequenza e modalità del servizio
1. Il Gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico–programmatici e finanziari forniti
dal Comune, tenuto conto delle necessità dell’utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel Contratto di Servizio.
2. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell’ambiente e della cittadinanza, rientrano tra i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio:
a. servizio di spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade ed aree pubbliche;
b. pulizia dell’imbocco e/o superficiale delle caditoie;
c. installazione negli spazi pubblici di appositi contenitori portarifiuti, a disposizione degli utenti e loro periodico svuotamento;
3. Il servizio di spazzamento sarà organizzato in modo tale da rimuovere i materiali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.
Art. 24 - Animali
1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e gli spazi privati aperti al pubblico.
2. Essi sono tenuti a dotarsi di specifica attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
Art. 25 - Fabbricati ed aree scoperte
1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi.
2. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti a predisporre idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso alle aree ad estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
Art. 26 - Mercati
1. Le aree di vendita del mercato rionale temporaneo, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere e differenziare i rifiuti provenienti dalla propria attività conformemente a quanto stabilito dal presente Regolamento.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita, ad opera dei singoli concessionari, entro un'ora dalla chiusura delle operazioni commerciali.
3. Per consentire al personale del Gestore del servizio di eseguire le operazioni manuali e meccanizzate di pulizia, devono essere rispettati gli orari del divieto di sosta per le autovetture.
Art. 27 - Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti
1. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park, devono comunicare al Comune e per conoscenza al Gestore del servizio, con congruo preavviso, la data di inizio dell’attività al fine di consentire il potenziamento, se necessario, delle strutture per il conferimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari delle aree occupate in concessione da pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti e dai concessionari delle aree al termine dell’utilizzo.
3. Ogni onere sostenuto dal Gestore del servizio connesso al potenziamento o all’impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricade sui titolari delle attività in oggetto.
Art. 28 - Manifestazioni pubbliche
1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze ed aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al Comune e per
2. I promotori di cui al comma 1 devono mantenere, durante e al termine della manifestazione, le aree pulite.
3. I promotori devono attivare, con il coordinamento e le indicazioni del Gestore del servizio, un piano di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti dalle loro specifiche attività e dai partecipanti all'evento, impegnandosi a sensibilizzare questi ultimi.
4. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni.
Art. 29 - Cantieri
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d’uso pubblico è tenuto, alla cessazione dell’attività, a mantenere e restituire l’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 30 - Organi di vigilanza e controllo
1. Alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento e delle ordinanze emanate in materia e all’accertamento delle relative violazioni sono preposti gli appartenenti al Comando Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine, l'Agenzia Regionale per Protezione dell'Ambiente Sardegna (A.R.P.A.S.) oltre ad altro personale appositamente incaricato.
2. Gli agenti del Comando Polizia Municipale e il personale indicato al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni del presente Regolamento e delle ordinanze in materia e dell’ individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
Art. 31 Sanzioni
1. Fermo restando quanto previsto dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nel rispetto dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applicano sanzioni amministrative con le modalità e nelle forme previste dalla normativa vigente, nell'ambito dei limiti minimo e massimo di seguito specificati:
ARTICOLO | VIOLAZIONE | SANZIONE MINIMA | SANZIONE MASSIMA |
Art. 20 commi 3 e 4 | Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani sul suolo, nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. | Vedi artt. 255 e 256 D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. | |
Art 20 comma 5 | Intralcio, ritardo, impedimento all’opera degli addetti alla raccolta | € 50.00 | € 500.00 |
Art 20 comma 6 | Conferimento di rifiuti differenziati e non al servizio pubblico istituito dal Comune da parte di soggetti non residenti e attività non insediate nel territorio comunale e che, comunque, non corrispondono la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani. | € 200.00 | € 1.000.00 |
Art 24 comma 1 | Mancato rispetto delle frequenze e delle modalità per il conferimento dei rifiuti stabilite previste dal presente Regolamento e dalle ordinanze in esecuzione dello stesso /Conferimento di rifiuti speciali con rifiuti urbani. | €. 50,00 | €. 150,00 |
Art 21 comma 5 | Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati(siringhe, coltelli etc..) | € 50.00 | € 500.00 |
Art. 25 | Mancata pulizia dell’area sporcata dagli escrementi degli animali | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 27 comma 2 | Mancata pulizia dell’area di posteggio entro un’ora dalla chiusura delle operazioni commerciali | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 28 | Mancata pulizia dell’area in concessione di pubblici esercizi, spettacoli viaggianti e Luna Park durante ed al termine dell’utilizzo | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 29 | Mancata pulizia dell’area al termine della manifestazione pubbliche | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 30 | Mancata restituzione dell’area perfettamente pulita e sgombra di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. | € 100.00 | € 500.00 |
Art. 32 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e le relative norme di attuazione, la normativa di settore nazionale e regionale.
2. Il presente regolamento s’intende automaticamente abrogato e/o modificato dalla successiva entrata in vigore di normative nazionali e regionali con esso contrastanti.
Art. 33 - Disposizione finale
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.
Sommario
TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 2 Oggetto del Regolamento 2
Art. 3 Ambito di applicazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati 2
Art. 5 Educazione, informazione, comunicazione e partecipazione 3
TITOLO 2: DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI 4
Art. 7 Classificazione dei rifiuti 5
TITOLO 3: ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI 8
Art. 8 Criteri di assimilazione 8
Art. 10 Recupero dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e servizi integrativi 10
TITOLO 4: SISTEMI DI RACCOLTA 11
Art. 11 Raccolta differenziata 11
Art. 12 Sistemi di raccolta 11
Art. 13 Frequenza ed orari del servizio 11
Art. 14 Ecocentro o centro di raccolta 12
Art. 15 Modalità di accesso e apertura degli Ecocentri 12
Art. 16 Rifiuti ammessi all'Ecocentro 12
Art. 17 Obblighi del Gestore del servizio 12
Art. 18 Obblighi dell’utente dell’Ecocentro 13
TITOLO 6: MODALITA’ DI CONFERIMENTO E TRASPORTO 14
TITOLO 7: GESTIONE DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO E PULIZIA DEL TERRITORIO 16
Art. 23 Frequenza e modalità del servizio 16
Art. 25 Fabbricati ed aree scoperte 17
Art. 27Aree occupate da pubblici esercizi e da spettacoli viaggianti 17
Art. 28 Manifestazioni pubbliche 17
TITOLO 8: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 19
Art. 30 Organi di vigilanza e controllo 19
Art. 32 Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali 20