INDICE
I S C
Regolamento di procedura del Servizio di Mediazione Istituto Superiore di Conciliazione | ||
INDICE
Articolo 1 Principi generali ed ambito di applicazione
Articolo 2 Avvio del procedimento
Articolo 3 Adempimenti preliminari della Segreteria e del Responsabile
Articolo 4 Il procedimento di mediazione in caso di adesione e partecipazione della Controparte
Articolo 5 Il procedimento di mediazione in caso di mancata adesione e/o di mancata partecipazione
Articolo 6 Disposizioni comuni (sede dell’incontro, partecipazione delle Parti, sospensione e cancellazione dell’Organismo)
Articolo 7 Elenco Generale dei Mediatori, Elenco dei Mediatori Esperti, Elenchi di sede e Registro dei Mediatori
Articolo 8 Criteri di selezione dei Mediatori e di iscrizione negli Elenchi
Articolo 9 Criteri di assegnazione degli affari di mediazione ed accettazione dell’incarico
Articolo 10 Esito del tentativo di mediazione
Articolo 11 Cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico di Mediatore
Articolo 12 Il Responsabile dell’Organismo
Articolo 13 Responsabilità dell’Istituto, dei Mediatori e delle Parti
Articolo 14 Riservatezza e privacy
Articolo 15 Conservazione degli atti e diritto di accesso Articolo 16 Spese e indennità del Servizio di Mediazione Articolo 17 Avvalimento
Articolo 18 Tirocinio assistito
Articolo 19 Svolgimento del procedimento con modalità telematiche (ODR)
Articolo 20 Rinvio e deroghe
Articolo 21 Allegati
Articolo 1
Principi generali ed ambito di applicazione
1.1 La mediazione finalizzata alla conciliazione è l’attività svolta da un Mediatore – terzo neutrale, imparziale ed indipendente – diretta ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole di definizione di una controversia tra loro insorta su diritti disponibili che nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
1.2 Il presente Regolamento s’ispira a princìpi di informalità, rapidità, riservatezza, imparzialità, trasparenza e disciplina il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. ed al DM n. 180/2010 e s.m.i..
Articolo 2
Avvio del procedimento
2.1 Chi intende promuovere il procedimento di mediazione innanzi all’Istituto Superiore di Conciliazione -‐ di seguito detto anche “Istituto” o “I.S.C.” -‐ Organismo di Mediazione iscritto al x.xx 81 del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, deve presentare una domanda scritta in forma libera o attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo scaricabile dal sito internet
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
o disponibile presso le sedi dell’Istituto indicando, tra l’altro, l’I.S.C. quale Organismo prescelto per il procedimento di mediazione, i propri dati, quelli dei propri eventuali consulenti, rappresentanti, avvocati o procuratori, quelli delle altre Parti coinvolte, l’oggetto, l’esposizione sommaria dei fatti, le ragioni della pretesa, la pretesa, il valore della lite, i documenti che intende esibire, l’accettazione espressa del presente Regolamento e della Tabella delle Indennità al momento in vigore.
2.2 Non sono consentite in sede di domanda comunicazioni riservate al solo Mediatore.
2.3 Le Parti possono depositare domande congiunte o contestuali. La domanda di mediazione può essere depositata anche nei confronti di più Parti.
2.4 È in ogni caso vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.
2.5 La domanda può essere depositata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto o inviata a mezzo raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata (p.e.c.) ai recapiti indicati sul sito internet.
2.6 Al momento della presentazione della domanda, la Parte istante deve versare le spese di avvio di euro 40,00 per le liti fino ad euro 250.000,00 e di euro 80,00 per quelle di valore superiore.
2.7 Il versamento può avvenire anche attraverso bonifico bancario alle coordinate indicate nel modulo di domanda. In tal caso alla domanda deve essere allegata la distinta attestante l’avvenuto pagamento.
2.8 Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopra indicati oppure la Parte istante non versi le spese di avvio, l’Istituto la invita a regolarizzare la posizione entro sette giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Durante detto termine la domanda rimane sospesa ed in mancanza della prestazione richiesta l’Istituto non darà corso alla procedura.
Articolo 3
Adempimenti preliminari della Segreteria e del Responsabile
3.1 La Segreteria, stabilita presso la sede principale dell’Istituto, amministra il Servizio di mediazione e svolge la sua attività con neutralità, riservatezza e, salvo diversa specifica previsione del presente Regolamento, con informalità onde favorire la speditezza della procedura.
3.2 Possono essere istituiti uffici decentrati della Segreteria presso le sedi secondarie dell’Organismo.
3.3 Le modalità di organizzazione e funzionamento della Segreteria e dei suoi uffici decentrati sono disciplinate con atto regolamentare interno dell’Istituto.
3.4 Coloro che operano presso la Segreteria sono tenuti all’obbligo della riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle Parti ed alle informazioni acquisite, devono assumere un atteggiamento imparziale, non entrare nel merito della controversia oggetto di mediazione e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.
3.5 Al ricevimento della domanda la Segreteria procede al suo inserimento nel Registro degli Affari di Mediazione attribuendole un numero d’ordine progressivo che identifica la procedura ed il relativo fascicolo e che sarà sempre indicato negli atti e nella corrispondenza.
3.6 Il Registro può essere tenuto sia con modalità cartacea che informatica. In esso sono annotati i dati identificativi delle Parti e quelli dei loro eventuali difensori, assistenti o procuratori, la data di ricevimento della domanda, l'oggetto della mediazione, il valore della controversia, il Mediatore designato, l’esistenza o meno di documenti riservati, il numero di incontri, la natura e la durata del procedimento ed il relativo esito, l’esistenza di una proposta ed il relativo esito.
3.7 Dopo l’inserimento nel Registro, la Segreteria procede alla formazione del fascicolo della procedura che è identificato attraverso l’apposizione del numero progressivo acquisito e che è custodito, sotto la responsabilità del Responsabile dell’Istituto, in luogo sicuro ed accessibile solo alle persone autorizzate. Nel fascicolo vengono man mano inseriti tutti gli atti ed i documenti presentati dalle Parti e, più in generale, tutto ciò che concerne la procedura.
3.8 Ogni fascicolo contiene un sottofascicolo identificato con lo stesso numero del fascicolo principale seguito dalla lettera “R” nel quale il Mediatore inserisce quanto eventualmente acquisito nel corso delle sessioni separate che le Parti intendono tenere riservato.
3.9 Il fascicolo viene trasmesso al Responsabile affinché proceda alla designazione del Mediatore ed alla fissazione della data del primo incontro da stabilirsi entro 15 giorni dal deposito dell’istanza.
3.10 La Segreteria, dopo gli adempimenti di cui sopra, comunica alle Parti invitate l’avvenuta ricezione della domanda stessa e la data del primo incontro precisando che lo stesso si terrà comunque anche in caso di mancata adesione. Tale comunicazione dovrà essere formalizzata per iscritto ed a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o p.e.c. o con ogni altro mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.
3.11 Chi ha avviato il procedimento può farsi parte attiva, in aggiunta all’Organismo, nell’effettuare le comunicazioni alla controparte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne l’avvenuta ricezione.
3.12 La Segreteria comunica la data del primo incontro anche alla Parte istante.
Articolo 4
Il procedimento di mediazione
in caso di adesione e partecipazione della controparte
4.1 La Parte contro cui è rivolta la domanda di mediazione che intende partecipare al procedimento è invitata a formalizzare per iscritto la sua adesione in forma libera o attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modulo scaricabile dal sito internet dell’Istituto o disponibile presso le sedi o sportelli dell’Istituto indicando, tra l’altro, l’I.S.C. quale Organismo di mediazione prescelto, i propri dati, quelli dei propri eventuali consulenti, rappresentanti, avvocati o procuratori, quelli di altre eventuali Parti coinvolte, l’oggetto, l’esposizione sommaria dei fatti, le ragioni della pretesa, la pretesa, il valore della lite, i documenti che intende esibire, l’accettazione espressa del presente Regolamento e della Tabella delle Indennità.
4.2 Non sono consentite comunicazioni riservate al solo Mediatore.
4.3 L’adesione può essere depositata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto o inviata a mezzo raccomandata a/r, fax o p.e.c. fino a cinque giorni prima della data fissata per il primo incontro.
4.4 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata la possibilità per la Parte invitata di aderire alla mediazione fino ed in occasione del primo incontro.
4.5 Il Mediatore inizia la procedura di mediazione con l’incontro preliminare di programmazione durante il quale chiarisce alle Parti e ai rispettivi Avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. All’esito, li invita ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
4.6 Se l’incontro preliminare di programmazione si conclude senza che le Parti abbiano dichiarato di voler iniziare la mediazione, il Mediatore redige il verbale negativo di mancato consenso all’inizio della mediazione. In tal caso nessun compenso è dovuto all’Organismo di mediazione, ferme restando le spese di avvio e quelle vive documentate che le Parti sono obbligate a rimborsare.
4.7 Se l’incontro preliminare di programmazione ha esito positivo, il Mediatore emette verbale di primo incontro preliminare dal quale dovrà risultare la volontà delle Parti di procedere allo svolgimento della mediazione.
4.8 In caso di esito positivo, si procede allo svolgimento della mediazione e le spese di mediazione (indennità) sono corrisposte prima dell’inizio della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà.
4.9 Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le Parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
4.10 Le comunicazioni, le informazioni ed i documenti riservati al solo Mediatore sono consentiti solo in occasione delle sessioni separate.
4.11 Una o tutte le Parti possono in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo ritirarsi dalla procedura.
4.12 Presso ogni sede dell’I.S.C. sono istituiti gli Elenchi di sede in cui vengono iscritti i Mediatori che hanno dato la disponibilità a svolgere ivi l’attività di mediazione. Ogni Elenco di sede è suddiviso in due Sezioni: nella prima (Sezione 1) vengono iscritti i Mediatori in esclusiva, mentre nella seconda (Sezione 2) i Mediatori non in esclusiva ovvero i Mediatori iscritti anche in Elenchi di altri Organismi accreditati.
4.13 Gli Elenchi sono gestiti e tenuti aggiornati dal Responsabile il quale inserisce progressivamente i Mediatori nel tempo accreditati secondo la data di presentazione della relativa domanda.
4.14 Gli Elenchi sono pubblicati sul sito dell’Istituto.
4.15 Presso la Segreteria dell’I.S.C. è inoltre istituito il Registro dei Mediatori dove accanto ad ogni Mediatore sono indicate le procedure assegnate con specificazione del relativo numero identificativo, dell’oggetto, del valore e dell’esito.
Articolo 5
Il procedimento di mediazione
in caso di mancata adesione e/o di mancata partecipazione
5.1 Qualora la Parte istante o quella invitata che abbia aderito alla richiesta di mediazione non partecipino all’incontro fissato senza giustificato motivo, il Mediatore ne dà atto nel verbale.
5.2 Nell’ipotesi di mancata partecipazione di una delle Parti per giustificato motivo, il Mediatore fissa un nuovo incontro preliminare.
5.3 Qualora all’incontro preliminare sia presente la sola Parte istante, il Mediatore dà atto nel verbale dell’esito negativo del tentativo di mediazione per la mancata adesione e/o partecipazione della Parte invitata.
5.4 Qualora all’incontro preliminare sia presente la sola Parte invitata, la stessa nulla dovrà versare all’Organismo di mediazione neanche per le spese di avvio.
5.5 L’incontro può essere tenuto dal Responsabile – ove iscritto nell’Elenco Generale dei Mediatori
– o da un Mediatore dallo stesso incaricato diverso da quello originariamente designato.
5.6 In caso di mancata adesione della Parte chiamata e solo per le materie dove il tentativo di mediazione non è condizione di procedibilità della domanda, resta ferma la possibilità per quella istante di non tenere l’incontro di mediazione e di richiedere alla Segreteria il semplice rilascio, senza costi aggiuntivi, di un certificato con il quale si attesti la mancata adesione della Controparte. La certificazione non ha valore sostitutivo del verbale attestante la conclusione del procedimento per qualsiasi causa avvenuta.
Articolo 6 Disposizioni comuni
(sede dell’incontro, partecipazione delle Parti, sospensione e cancellazione dell’Organismo)
6.1 L’Organismo è competente a trattare, presso la sede principale e quelle operative accreditate presso il Ministero della Giustizia, i procedimenti in ragione della competenza territoriale del Giudice della controversia.
6.2 Il procedimento di mediazione si svolge nelle sedi comunicate ed accreditate presso il Ministero della Giustizia. Fermo restando il criterio di competenza territoriale di cui sopra, l’Organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le Parti, del Mediatore e del Responsabile dell’Organismo.
6.3 E’ comunque onere della Parte istante indicare nella domanda di mediazione la sede in ragione della competenza territoriale del Giudice della controversia.
6.4 Le Parti partecipano all’incontro personalmente e -‐ in caso di enti, società, associazioni, fondazioni o consorzi -‐ attraverso un proprio rappresentante munito dei necessari poteri.
6.5 Sono libere di farsi assistere e/o rappresentare da avvocati, da procuratori, da consulenti o, più in generale, da persone di fiducia informate sui fatti.
6.6 In caso di mediazione cd. obbligatoria ovvero di mediazione che rappresenta condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i., le Parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro ed agli incontri successivi fino al termine della procedura.
6.7 In ogni caso è necessario che ciascuna Parte indichi nella domanda o nell’adesione o, comunque, con congruo anticipo, chi sarà presente all’incontro e che questi documenti il potere rappresentativo, ivi quello di conciliare la controversia.
6.8 Il Mediatore può in ogni stato del procedimento convocare personalmente le Parti.
6.9 In caso di sospensione o di cancellazione dell’Istituto dal Registro degli Organismi di Mediazione, il Responsabile lo comunica alle Parti dei procedimenti in corso le quali lo proseguono entro i quindici giorni successivi innanzi ad un altro Organismo di mediazione scelto di comune accordo dalle Parti stesse o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
Articolo 7
Elenco Generale dei Mediatori, Elenco dei Mediatori Esperti, Elenchi di sede e Registro dei Mediatori
7.1 Presso la sede legale dell’I.S.C. è istituito e depositato l’Elenco Generale dei Mediatori i quali devono possedere i requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dal presente Regolamento, dal Disciplinare e dalla vigente normativa.
7.2 Presso la sede legale è inoltre istituito e depositato l’Elenco dei Mediatori Esperti suddiviso in Sezioni secondo la specializzazione nella materia internazionale e nei rapporti di consumo nonché in quelle altre materie dove l’Istituto avrà acquisito particolare esperienza. Il Mediatore Esperto è comunque iscritto nell’Elenco Generale.
7.3 I Mediatori I.S.C. vengono selezionati ed iscritti negli Elenchi in considerazione della loro competenza, professionalità, disponibilità.
7.4 Al fine di determinare la competenza di ciascun Mediatore, sono individuate le seguenti materie e/o gruppi di materie:
a) diritti reali – divisione – successione – patti di famiglia;
b) condominio – locazione – comodato;
c) risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
d) affitto e cessione d’azienda -‐ contratti assicurativi, bancari e finanziari – titoli di credito – contratti di società – contratti d’impresa -‐ contratti di mutuo – contratti di conto corrente – leasing – franchising -‐ merchandising – trust
e) contratti in generale (diversi da quelli sopra indicati) e tutela del Consumatore;
f) controversie transfrontaliere.
7.5 Al fine di determinare la professionalità di ciascun Mediatore, sono individuati i seguenti Gruppi a loro volta divisi in Classi:
GRUPPO BASE
Ne fanno parte i Mediatori iscritti ad Ordini, Albi o Collegi da meno di 5 anni o che per la stessa durata abbiano maturato comprovata esperienza nel settore di competenza.
Classe 1
Valore controversie assegnabili fino ad € 5.000
Classe 2
Valore controversie assegnabili da € 5.000,01 fino ad € 10.000
GRUPPO MEDIO
Ne fanno parte i Mediatori iscritti ad Ordini, Albi o Collegi da almeno 5 anni o che per la stessa durata abbiano maturato comprovata esperienza nel settore di competenza.
Classe 1
Valore controversie assegnabili da € 10.000,01 fino ad € 50.000
Classe 2
Valore controversie assegnabili da € 50.000,01 fino ad € 250.000
GRUPPO MASTER
Ne fanno parte i Mediatori iscritti ad Ordini, Albi o Collegi da almeno 10 anni o che per la stessa durata abbiano maturato comprovata esperienza nel settore di competenza.
Classe 1
Valore controversie assegnabili da € 250.000,01 fino ad € 500.000
Classe 2
Valore controversie assegnabili oltre € 500.000,01
In fase di prima iscrizione l’area di competenza, il Gruppo e la Classe di appartenenza vengono valutati e decisi dal Consiglio Direttivo sulla base della specifica esperienza in mediazione del Mediatore e della sua formazione.
7.6 Chi intende diventare Mediatore ISC deve formalizzare una domanda indirizzata al Consiglio Direttivo attraverso l’apposito modulo indicando, tra l’altro, la materia e/o il gruppo di materie prescelto e la sede o le sedi presso cui è disponibile a svolgere l’attività di mediazione. Deve altresì specificare l’esperienza professionale acquisita allegando la relativa e comprovante documentazione o, in alternativa, rilasciando specifica autocertificazione. In tal ultimo caso, l’I.S.C. potrà richiedere, prima dell’iscrizione, copia della documentazione indicata nella dichiarazione.
7.7 Il Mediatore può, a domanda, essere iscritto contemporaneamente, avendone i requisiti, in altra Classe del Gruppo di appartenenza ovvero in altra Classe del Gruppo immediatamente precedente a quello di appartenenza.
7.8 Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, delibera a suo insindacabile giudizio ed a maggioranza dei suoi membri il rigetto della domanda medesima o l’iscrizione del Mediatore nell’Elenco Generale ed in quello della sede o delle sedi per cui ha dato disponibilità, specificando il Gruppo e la Classe di appartenenza nonché la materia e/o il gruppo di materie di competenza.
7.9 In sede di valutazione della domanda il Consiglio Direttivo, in deroga ai criteri di cui al paragrafo 8.3 ma sempre nel rispetto dei principi di competenza e professionalità, può inserire il Mediatore in un Gruppo di cui non possiede i requisiti specifici per particolari meriti e, comunque, motivandone le ragioni.
7.10 Il Mediatore appartenente alla Classe 1 di ciascun Gruppo, dopo il decorso di un anno, può richiedere al Consiglio Direttivo l’inserimento nella Classe 2 alle seguenti condizioni:
− aver partecipato con profitto ad almeno due corsi di aggiornamento professionale presso un Ente di formazione iscritto nel Registro degli Enti di formazione istituito presso il Ministero della Giustizia;
− aver partecipato, salvo giustificato motivo, a tutte le iniziative formative (convegni, incontri, giornate studio etc.) organizzate dall’I.S.C.;
− aver raggiunto nel corso dell’anno un numero di mediazioni portate a conciliazione pari al 50% di quelle assegnate (esclusi i procedimenti conclusi con verbale negativo per mancata adesione e/o mancata partecipazione).
7.11 Il Mediatore può richiedere il passaggio nel Gruppo e nella Classe immediatamente successivi, anche se non in possesso del requisito dell’esperienza di cui al precedente paragrafo 8.3, alle seguenti condizioni:
− aver acquisito l’aggiornamento formativo biennale previsto dal D.M. n. 180/2010 e s.m.i.;
− aver partecipato, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso l’I.S.C. o presso Organismi da questo riconosciuti;
− aver partecipato, salvo giustificato motivo, a tutte le iniziative formative (convegni, incontri, giornate studio etc.) organizzate dall’I.S.C.;
− aver raggiunto nel corso del biennio un numero di mediazioni portate a conciliazione pari al 70% di quelle assegnate (esclusi i procedimenti conclusi con verbale negativo per mancata adesione e/o mancata partecipazione).
7.12 Il Consiglio Direttivo, anche in deroga ai criteri di cui ai paragrafi 8.8 e 8.9, può inserire il Mediatore in un Gruppo e/o in una Classe superiori per particolari meriti e, comunque, motivandone le ragioni.
Articolo 8
Criteri di selezione dei Mediatori e di iscrizione negli Elenchi
8.1 Qualora ritenuto necessario o solo opportuno in considerazione della particolare complessità o rilevanza della controversia o delle specifiche competenze che essa richiede e non vi abbia già provveduto il Responsabile, il Mediatore può avvalersi di un Mediatore ausiliario iscritto nell’Elenco dell’Istituto o, in caso di particolari competenze richieste e previo consenso delle Parti, di Esperti iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali. Nel primo caso (Mediatori ausiliari) nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle Parti e gli onorari verranno divisi tra i Mediatori in parti uguali. Nel secondo caso (Xxxxxxx), il compenso verrà quantificato secondo il tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale ed al pagamento provvederanno direttamente le Parti in eguale misura, salvo diverso accordo.
8.2 Al fine dell’aggiornamento professionale biennale di cui all’art. 4, comma 3, lett. b) del DM n. 180/2010 (nel testo come modificato dall’art. 2, comma 1, del DM n. 145/2011), alla procedura di mediazione può assistere un Mediatore tirocinante in forma di tirocinio assistito previa sottoscrizione della dichiarazione di riservatezza.
8.3 Il Mediatore, d’intesa con le Parti, può fissare eventuali incontri successivi.
8.4 In ogni caso, il procedimento di mediazione non può avere una durata eccedente i tre mesi dalla data di ricevimento della domanda, salvo diversa concorde volontà delle Parti.
8.5 Il Responsabile provvede, su istanza di Parte debitamente motivata, all’eventuale sostituzione del Mediatore. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile, alla sostituzione provvede il Mediatore più anziano iscritto nell’Elenco Generale dell’Istituto.
Articolo 9
Criteri di assegnazione degli affari di mediazione ed accettazione dell’incarico
9.1 Il Responsabile designa nel tempo strettamente necessario il Mediatore più idoneo a gestire il procedimento di mediazione tra quelli iscritti nella Sezione 1 (Mediatori in esclusiva) dell’Elenco della sede in cui il procedimento andrà espletato, selezionandolo in base alla materia tra quelli iscritti nel Gruppo e nella Classe in cui rientra il procedimento di mediazione nel rispetto del principio di turnazione, ferma restando la possibilità di nominare il Mediatore che – secondo la insindacabile valutazione del Responsabile stesso – sia più idoneo per l’espletamento dell’incarico.
9.2 Solo in caso di indisponibilità di Mediatori iscritti nella Sezione 1, il Responsabile designa un Mediatore iscritto nella Sezione 2 con gli stessi criteri di cui al precedente paragrafo.
9.3 Nell’assegnazione dell’incarico il Responsabile terrà conto anche dell’eventuale preferenza espressa dalle Parti in caso di domanda congiunta.
9.4 Qualora ritenuto necessario o solo opportuno, il Responsabile può designare un co-‐Mediatore o, in caso di particolare rilevanza e/o complessità della controversia, costituire un Collegio di Mediatori.
9.5 Il Mediatore designato deve comunicare a mezzo pec l’accettazione della nomina entro e non oltre tre giorni lavorativi successivi all’invio della comunicazione della Segreteria, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Istituto. Resta ferma la possibilità per l’Istituto di implementare strumenti di comunicazione concorrenti e/o alternativi (applicazioni, gestionali etc.).
9.6 L'accettazione dell'incarico deve essere accompagnata da una dichiarazione debitamente sottoscritta con la quale il Mediatore attesti la sua assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto alle Parti coinvolte nonché la sua neutralità e l’assenza di qualsiasi interesse diretto o indiretto o incompatibilità attuale, passata o futura rispetto alla controversia assegnata.
9.7 Qualora l’incompatibilità dovesse insorgere nel corso della procedura di mediazione, il Mediatore deve informare immediatamente le Parti e la Segreteria dell’Istituto per essere sostituito. Alla sostituzione provvede il Responsabile dell’Organismo. Qualora la mediazione sia svolta dal Responsabile, alla sostituzione provvede il Mediatore più anziano iscritto nell’Elenco Generale dell’Istituto.
9.8 Con l’accettazione dell’incarico il Mediatore aderisce senza riserve al presente Regolamento nonché al Codice Europeo di Condotta per i Mediatori ed al Disciplinare per l’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori I.S.C..
9.9 Qualora l’incarico non venga accettato dal Mediatore designato per giustificato motivo, non se ne terrà conto ai fini del criterio di rotazione.
9.10 La mancata accettazione senza giustificato motivo comporta invece la perdita dell’incarico fino al nuovo scorrimento dell’Elenco e costituisce giusta causa per la sospensione e/o cancellazione dall’Elenco Generale dei Mediatori accreditati presso l’Istituto.
9.11 In caso di sostituzione del Mediatore ai sensi dei paragrafi 4.13, 9.7 e 9.12, l’incarico assegnato al Mediatore sostituito non viene considerato al fine dell’applicazione dl criterio di rotazione.
9.12 L’onorario del Mediatore per l’attività svolta è quantificato nei limiti previsti nella Tabella delle Indennità vigente al momento della domanda di mediazione e secondo i criteri di composizione e di divisione specificati nella Tabella stessa.
9.13 In caso di mancata adesione della Parte invitata alla mediazione, il Responsabile può, con congruo preavviso rispetto all’incontro già fissato, sostituire il Mediatore designato per esigenze di carattere organizzativo.
9.14 Le comunicazioni tra il Mediatore e l’Istituto avvengono esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata.
9.15 Tutto quanto previsto per il Mediatore si applica anche al co-‐Mediatore ed al Tirocinante.
Articolo 10
Esito del tentativo di mediazione
10.1 Se è raggiunto tra le Parti un accordo amichevole, il Mediatore forma processo verbale contenente l’accordo o al quale è allegato, quale sua parte integrante, il testo dell'accordo medesimo.
10.2 Quando l’accordo non è raggiunto, il Mediatore ha facoltà di formulare una proposta di conciliazione.
10.3 Il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento.
10.4 In ogni caso la proposta può provenire da un Mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le Parti intendono offrirgli, senza oneri aggiuntivi per queste ultime ad eccezione degli aumenti previsti in Tabella in caso di formulazione della proposta. Gli onorari di mediazione vengono divisi in parti uguali tra il Mediatore del procedimento e colui che redige la proposta.
10.5 Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le Parti delle possibili conseguenze in caso di mancata accettazione e/o di suo rifiuto.
10.6 La proposta di conciliazione è comunicata alle Parti per iscritto ed a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r. Entro sette giorni dalla sua ricezione, le Parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed a mezzo p.e.c., fax o raccomandata a/r, l’accettazione o il rifiuto della proposta medesima. In mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
10.7 Nella formulazione della proposta il Mediatore é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle Parti, la proposta non può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le Parti del procedimento.
10.8 Se è raggiunto l’accordo amichevole ovvero se tutte le Parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore il quale ne certifica l’autografia o l’impossibilità di sottoscrivere.
10.9 Se con l’accordo le Parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. In tal caso è consentito l’intervento del pubblico ufficiale all’incontro conclusivo finalizzato alla formalizzazione dell’accordo.
10.10 L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
10.11 Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l’indicazione della eventuale proposta rifiutata. Il verbale è sottoscritto dalle Parti e dal Mediatore il quale ne certifica l’autografia o l’impossibilità di sottoscrivere.
10.12 In caso di mancata adesione e/o partecipazione di una o più Parti, il Mediatore ne dà atto nel relativo verbale.
10.13 Il processo verbale conclusivo del procedimento è redatto in tanti originali quante sono le Parti costituite oltre ad un altro originale che viene depositato presso la Segreteria dell’Istituto di cui può essere rilasciata copia alle Parti che lo richiedono.
10.14 Ove tutte le Parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle Parti stesse e dai rispettivi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con Decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
10.15 Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
10.16 Al termine del procedimento di mediazione, a ogni Parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio che la Segreteria provvede a trasmettere al Responsabile del Registro presso il Ministero a mezzo p.e.c. o con altra modalità telematica che assicuri la certezza dell’avvenuto ricevimento.
Articolo 11
Cause di incompatibilità per lo svolgimento dell’incarico di Mediatore e conflitto d’interessi
11.1 Ferma restando la dichiarazione di indipendenza, imparzialità e neutralità del Mediatore di cui al precedente art. 9.6, risulterà incompatibile con l’assunzione dell’incarico il Mediatore che versi in una delle seguenti condizioni:
− se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia socio e/o amministratore, ha interesse diretto o indiretto nella controversia o relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle Parti;
− se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle Parti, di un rappresentante legale di una delle Parti o di alcuno dei difensori;
− se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o inimicizia con una delle Parti, con un suo rappresentante legale o con alcuno dei suoi difensori;
− se è legato ad una delle Parti, ad una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto anche occasionale di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;
− se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle Parti.
11.2 In ogni caso è incompatibile con lo svolgimento della funzione il Mediatore che rivesta la qualità di Giudice di Pace nel Circondario del Tribunale ove ha sede l’Istituto e fino a quando duri il mandato così come ogni altra ipotesi prevista espressamente dalla normativa al tempo vigente in materia di mediazione e conciliazione.
11.3 Il Mediatore, inoltre:
▪ non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere Parti in procedure di mediazione dinanzi all’Organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano la professione negli stessi locali;
▪ non potrà assumere l’incarico se ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle Parti, o quando una delle Parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali, in ogni caso costituisce condizione ostativa all’assunzione dell’incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo. 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile.
11.4 Chi ha svolto l’incarico di Mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle Parti se non sono decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento. Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitano negli stessi locali.
11.5 Il Mediatore deve possedere i requisiti di onorabilità e di qualificazione previsti dalla normativa vigente.
Articolo 12
Il Responsabile dell’Organismo
12.1 Il Responsabile dell’Organismo è un Organo dell’Istituto cui compete l’organizzazione e la gestione del servizio di mediazione di concerto con il Presidente dell’I.S.C. e/o con un Consigliere a ciò eventualmente delegato e ne garantisce il regolare svolgimento nel rispetto della normativa di volta in volta vigente.
12.2 Nell’ambito della procedura di mediazione il Responsabile:
– gestisce ed aggiorna gli Elenchi dei Mediatori accreditati presso l’Istituto;
– è responsabile della custodia dei suddetti Xxxxxxx e dei fascicoli della procedura;
– garantisce alle Parti il diritto di accesso agli atti non riservati della procedura secondo la vigente normativa in materia di privacy e nel rispetto degli obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo ai sensi di legge;
– nomina e sostituisce i Mediatori secondo quanto previsto dal presente Regolamento;
– trasmette la scheda per la valutazione del servizio al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia;
– trasmette al Giudice che ne faccia richiesta l’eventuale proposta del Mediatore;
– verifica l’adempimento da parte dei Mediatori accreditati presso l’Istituto dell’obbligo di aggiornamento formativo;
– comunica al Responsabile del Registro degli Organismi istituito presso il Ministero della Giustizia tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione dell’Istituto nel Registro, compreso l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento formativo dei Mediatori;
– aggiorna costantemente l’Istituto sulle modifiche legislative in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione;
– trasmette all’Istituto tutte le informazioni relative al Servizio e presenta al Consiglio Direttivo una relazione annuale scritta.
Articolo 13
Responsabilità dell’Istituto, dei Mediatori e delle Parti
13.1 Né l’Istituto né il Mediatore designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
13.2 Il Mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera risponde anche l'Istituto.
13.3 Salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera b), del DM n. 180/2010, l’Istituto non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai Mediatori che operano presso di sé.
13.4 L’Organismo non è responsabile relativamente alla assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, così come per eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle Parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’Organismo.
13.5 Sono di esclusiva responsabilità delle Parti:
− la proponibilità della domanda e la sua assoggettabilità -‐ con riferimento alla materia, all’oggetto ed alle ragioni della pretesa -‐ alla procedura di mediazione;
− la qualificazione della natura della controversia ed il suo valore;
− l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata e l’indicazione dei relativi recapiti;
− l’individuazione della sede rispetto al criterio di competenza territoriale del Giudice della controversia;
− la forma ed il contenuto dell’atto con cui si conferisce delega al rappresentante;
− la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rilasciate all’Istituto o al Mediatore così come l’autenticità dei documenti prodotti.
13.6 Sono di esclusiva responsabilità delle Parti:
− la proponibilità della domanda e la sua assoggettabilità -‐ con riferimento alla materia, all’oggetto ed alle ragioni della pretesa -‐ alla procedura di mediazione;
− la qualificazione della natura della controversia ed il suo valore;
− l’individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata e l’indicazione dei relativi recapiti;
− l’individuazione della sede rispetto al criterio di competenza territoriale del Giudice della controversia;
− la forma ed il contenuto dell’atto con cui si conferisce delega al rappresentante; la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rilasciate all’Istituto o al Mediatore così come
Articolo 14 Riservatezza e privacy
14.1 La mediazione finalizzata alla conciliazione ha carattere strettamente riservato.
14.2 Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Istituto o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione, è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
14.3 Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore e/o i suoi Ausiliari sono altresì tenuti alla riservatezza nei confronti delle altre Parti.
14.4 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione, salvo consenso della Parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
14.5 Il Mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all’Autorità Giudiziaria né davanti ad altra Autorità. Al Mediatore si applicano le disposizioni dell’art. 200 del Codice di Procedura Penale (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dall’art. 103 del Codice di Procedura Penale (garanzie di libertà del difensore) in quanto applicabili.
14.6 L’Istituto è titolare del trattamento dei dati nell’ambito del Servizio di Mediazione e ne garantisce la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente in materia. I dati raccolti dall’Istituto sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e/o integrazioni.
14.7 I dati conferiti dall’interessato o altrimenti raccolti dall’Istituto nell’ambito delle attività di erogazione del Servizio di mediazione, sono trattati esclusivamente per le finalità di esecuzione del Servizio medesimo, nonché per informare l’interessato in merito ad iniziative ed eventi, salvo che questi non vi si opponga, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. È consentita solo la divulgazione di dati statistici da cui non si possa risalire all’identità delle Parti, salva diversa volontà delle stesse.
14.8 In ogni caso le Parti, prima della presentazione della domanda o dell’adesione, sono tenute a leggere la “Informativa sulla privacy” pubblicata sul sito dell’Istituto e ad esprimere il loro consenso al trattamento.
Articolo 15
Conservazione degli atti e diritto di accesso
15.1 L’Istituto è obbligato a conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
15.2 Le Parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione cui partecipano. Tale diritto ha ad oggetto gli atti depositati dalle Parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna Parte, gli atti riservati depositati nelle sessioni separate.
15.3 Le Parti hanno altresì il diritto di richiedere il rilascio di copia del verbale di accordo.
15.4 L’accesso viene esercitato a mezzo richiesta scritta da depositare o inviare alla Segreteria dell’Istituto.
15.5 L’accesso deve essere autorizzato dal Responsabile dell’Organismo il quale indica data, ora e modalità di accesso.
15.6 Solo in caso di indicazione di indirizzo p.e.c. e di espressa richiesta in sede di domanda o di adesione, le Parti potranno richiedere le chiavi di accesso all’area riservata presente sul sito internet dell’Istituto dove potranno verificare lo stato della procedura e scaricare i relativi atti e documenti non riservati, ivi i verbali di conclusione del tentativo di mediazione.
15.7 Su richiesta della Parte che vi abbia interesse, la Segreteria attesta per iscritto l’avvenuto deposito della domanda di mediazione e/o l’avvenuta adesione. Tali attestazioni non hanno valore sostitutivo dei verbali relativi alla conclusione del procedimento per qualsiasi causa avvenuta.
15.8 Salvo diversa disposizione di legge, tutte le istanze, le richieste, gli attestati, i verbali e le copie di atti e documenti vengono redatti e rilasciati in carta libera esente da xxxxx, dietro rimborso delle eventuali spese come indicate nella Tabella.
Articolo 16
Spese e indennità del Servizio di Mediazione
16.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Salvo diversa disposizione di legge, tutte le istanze, le richieste, gli attestati, i verbali e le copie di atti e documenti vengono redatti e rilasciati in carta libera esente da xxxxx, dietro rimborso delle eventuali spese come indicate nella Tabella delle Indennità.
16.2 Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna Parte, per lo svolgimento del primo incontro preliminare di programmazione, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dalla Parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla Parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo ad eccezione del caso in cui la Parte istante non partecipi all’incontro preliminare, ipotesi in cui la Parte invitata nulla sarà tenuta a versare neanche a titolo di spese di avvio.
16.3 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna Parte l’importo indicato nella Tabella delle Indennità allegata al presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella A del DM 180/2010 e s.m.i..
16.4 L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella delle Indennità:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 e s.m.i.;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-‐bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera
b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
16.5 Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
16.6 Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
16.7 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
16.8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
16.9 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 bis, del D.Lgs. 28/2010, l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
16.10 Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un Collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010.
16.11 Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna Parte che ha aderito al procedimento.
16.12 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
16.13 In caso di nomina di Xxxxxxx iscritti negli Albi dei consulenti presso i Tribunali, il compenso viene quantificato secondo le vigenti tariffe professionali ed al pagamento provvederanno direttamente le Parti in eguale misura, salvo diverso accordo.
16.14 Sono comunque a carico delle Parti le spese vive documentate ivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per l’invio di raccomandate, per indagini e ricerche dei soggetti invitati, di trasferta, di nomina di traduttori ed interpreti etc.
16.15 Le spese di avvio e quelle di mediazione versate saranno definitivamente incamerate dall’Istituto a prescindere dall’esito del procedimento.
16.16 Gli importi indicati nella Tabella delle Indennità potranno essere ridotti previo accordo con tutte le Parti e con il consenso del Mediatore.
Articolo 17 Avvalimento
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7, comma 2, lett. c), del DM n. 180/2010, l’Istituto può utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli d’intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.
Articolo 18 Tirocinio assistito
18.1 L’Istituto consente ai Mediatori lo svolgimento gratuito del tirocinio assistito secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 3, lett. b), del DM n. 180/2010 e s.m.i.. E’ consentito il tirocinio assistito anche ai Mediatori iscritti presso altri organismi che ne facciano richiesta; verrà però data precedenza ai Mediatori iscritti nel proprio Elenco Generale.
18.2 La domanda andrà formalizzata attraverso apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Istituto ed inviata alla Segreteria la quale le attribuisce un ordine di protocollo progressivo al momento della ricezione.
18.3 La Segreteria trasmette la domanda al Responsabile il quale, verificatane l’ammissibilità, comunica al Mediatore istante il numero identificativo della procedura in relazione alla quale il tirocinio verrà svolto ed il Mediatore designato. Quest’ultimo non può rifiutare l’assistenza richiesta, salvo giustificato e comprovato motivo.
18.4 La partecipazione può avvenire previa sottoscrizione da parte del Tirocinante di una dichiarazione di riservatezza.
18.5 Il Mediatore che assiste il Tirocinante ne dà atto nel verbale di incontro mediante dichiarazione debitamente sottoscritta anche da quest’ultimo.
18.6 Il tirocinio assistito viene consentito compatibilmente alle possibilità ed alle esigenze organizzative dell’I.S.C. ed a condizione che non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di mediazione.
18.7 L’Istituto non assume alcuna responsabilità qualora i Mediatori iscritti nell’Elenco non riescano a soddisfare i requisiti formativi richiesti dalla vigente normativa.
18.8 Resta in ogni caso fermo l’obbligo dell’Istituto di provvedere alla cancellazione del Mediatore dal relativo Elenco in caso di mancato adempimento da parte di quest’ultimo dell’obbligo di aggiornamento formativo.
Articolo 19
Svolgimento del procedimento con modalità telematiche (ODR)
19.1 Il procedimento di mediazione può essere, interamente o anche per singole fasi, espletato attraverso modalità telematiche.
19.2 L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le Parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione online nei casi in cui una Parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella sede dell’Organismo.
19.3 La volontà di partecipare all’incontro con modalità telematica dovrà essere specificata nella domanda o nell’adesione utilizzando l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’Istituto. La Parte che intenda utilizzare questa modalità di partecipazione dovrà versare anticipatamente le spese come indicate in Tabella.
19.4 Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le Parti dovranno essere necessariamente dotate:
❖ di una postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADLS, banda di collegamento minima 1Mbs) con webcam, microfono e cuffie/casse audio e con un browser web attivo, di cui la Parte stessa dovrà preventivamente verificare il corretto funzionamento;
❖ di una casella di posta elettronica certificata;
❖ di un dispositivo di firma digitale.
19.5 Il procedimento verrà quindi svolto attraverso videoconferenza in ambiente riservato e protetto mediante l’attivazione di una “camera virtuale” specificatamente dedicata al procedimento stesso.
19.6 Per accedere alla camera virtuale la Parte o le Parti riceveranno dalla Segreteria dell’Istituto un messaggio di posta elettronica, all’indirizzo indicato nella domanda e/o nell’adesione, contenente il link cui collegarsi e la password riservata di accesso.
19.7 Una volta redatto il verbale, il Mediatore lo trasmette in formato “pdf” ad una delle Parti attraverso pec o nell’ambito della camera virtuale. La Parte che riceve il verbale lo firma digitalmente e lo trasmette a mezzo pec all’altra che vi aggiunge la propria firma digitale. Qualora vi siano più Parti, il verbale viene trasmesso dopo che la Parte ricevente ha apposto o aggiunto la sua firma digitale trasmettendola all’altra la quale, dopo le stesse operazioni, lo trasmette all’altra e così fino alla raccolta ed apposizione di tutte le firme delle Parti che hanno partecipato all’incontro.
19.8 Il verbale così formato e sottoscritto digitalmente da tutte le Parti, viene trasmesso al Mediatore il quale lo chiude apponendo la sua controfirma digitale, previa verifica della validità del certificato di firma delle Parti.
19.9 Il verbale controfirmato viene inviato dalla Segreteria dell’Istituto a tutte le Parti a mezzo pec.
19.10 Qualora una delle Parti partecipi al procedimento presso la sede dell’Organismo ed in presenza del Mediatore, questi trasmette alla Parte collegata in videoconferenza il verbale dopo aver raccolto la firma fisica della Parte presente ed averne certificato l’autografia. Il verbale così formato viene scansionato in formato “pdf” ed inviato alla Parte e/o alle Parti collegate online seguendo la procedura di cui ai paragrafi precedenti.
19.11 Per una più dettagliata descrizione delle caratteristiche del procedimento di mediazione con modalità telematica, si rimanda all’allegato 4 (“Piattaforma Telematica”).
19.12 Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di Procedura.
Articolo 20 Rinvio e deroghe
20.1 Il presente Regolamento trova applicazione salvo diversa ed espressa previsione di legge riferibile alla specifica procedura affidata all’Istituto, normativa alla quale, in tal caso, si rinvia.
20.2 Salvo che per il luogo di svolgimento della procedura, qualunque altra disposizione del presente Regolamento è inderogabile.
Articolo 21 Allegati
Formano parte integrante del presente Regolamento i seguenti documenti: