DOMANDA DI ISCRIZIONE A FISDE IN QUALITÀ DI SOCIO STRAORDINARIO ISOPENSIONATO
DOMANDA DI ISCRIZIONE A FISDE IN QUALITÀ DI SOCIO STRAORDINARIO ISOPENSIONATO
Gruppo ENEL: Accordi quadro 9 maggio 2013, 27 novembre 2015 e 14 ottobre 2020 Gruppo TERNA: Accordo quadro 29 aprile 2015
Gruppo CVA: Accordi quadro 12 febbraio 2015 e 18 gennaio 2016 Gruppo ACEA: Accordo quadro 26 giugno 2019
(accordi quadro di regolamentazione dell’art. 4, commi 1-7 ter L. n. 92/2012)
Il/la sottoscritto/a
nato/a il
CF
residente a
(indicare: città, via, n. civico, CAP)
tel. cell. email
chiede
l’iscrizione al FISDE - Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL, in qualità di Socio straordinario ai sensi:
accordo quadro 9 maggio 2013 per il Gruppo ENEL accordo quadro 27 novembre 2015 per il Gruppo ENEL accordo quadro 14 ottobre 2020 per il Gruppo ENEL accordo quadro 29 aprile 2015 per il Gruppo TERNA
accordo quadro 12 febbraio 2015 e 18 gennaio 2016 per il Gruppo CVA accordo quadro 26 giugno 2019 per il Gruppo ACEA
A tal fine, il sottoscritto dichiara:
1) di essere a conoscenza che, per l’iscrizione al FISDE come socio straordinario, per tutto il periodo di percezione del trattamento di cui all’art. 4 commi 1-7 ter della legge 92/2012 (dal al ), non è previsto il versamento a proprio carico della quota associativa;
2) di conoscere lo Statuto ed i Regolamenti che disciplinano l’attività del FISDE;
3) di essere a conoscenza che, alla scadenza del periodo sopra indicato, per il mantenimento della qualifica di Socio straordinario dovrà provvedere al rinnovo annuale dell’iscrizione, nel rispetto dei termini e delle modalità indicate in allegato.
Consenso al trattamento dei dati personali artt.6,7,8 e 9 Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto presa visione dell’Informativa Generale Privacy (presente sul sito internet del FISDE) che dichiara di aver letto, esprime il proprio consenso, in maniera consapevole, affinché i propri dati personali siano oggetto di trattamento e comunicazione secondo le modalità, finalità e nei limiti di cui alla sopra richiamata informativa.
Luogo e Data Firma
INVIARE: attraverso Spazio Posta dell’area personale FISDWEB
oppure con raccomandata a FISDE Xxx Xxxxx 000 00000 Xxxx corredato di copia di documento d’identità incorso di validità
Lavoratori in isopensione
I lavoratori collocati in isopensione (dipendenti da aziende dei Gruppi Enel, Terna, CVA e da altre aziende che sottoscriveranno con FISDE specifiche convenzioni), se interessati a mantenere il rapporto associativo con il Fondo, devono iscriversi in qualità di Soci straordinari tempestivamente (e comunque entro i termini di decadenza previsti dallo Statuto), utilizzando il Modulo 32-2021 scaricabile dalla sezione Moduli di xxx.xxxxx.xx
Una volta effettuata l’iscrizione a FISDE in qualità di Socio straordinario, al pagamento della quota associativa provvede l’azienda per tutta la durata del periodo di isopensione.
Alla conclusione del periodo di isopensione, l’azienda cessa di versare al FISDE la quota associativa. Pertanto, qualora l’isopensionato iscritto come Socio straordinario intenda mantenere il rapporto associativo con il Fondo anche dopo la conclusione del periodo di isopensione, è tenuto a versare la quota associativa, nei termini di seguito indicati.
Cessazione dell’isopensione nello stesso anno di collocamento in isopensione
I Soci straordinari isopensionati, per i quali il trattamento di isopensione ha termine nel corso dello stesso anno di collocamento in isopensione, per perfezionare la prima iscrizione al FISDE in qualità di Soci straordinari, devono pagare le frazioni mensili della quota annuale non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro/inizio del trattamento di isopensione, con garanzia della continuità delle prestazioni.
Il ritardo rispetto al termine indicato comporterà il pagamento delle quote associative e/o delle frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100%, nonché di quella dell’anno corrente nell’importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.
La mancata regolarizzazione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro/inizio del trattamento di isopensione comporta la definitiva decadenza dalla facoltà di perfezionare l’iscrizione come Socio straordinario, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo di trattamento di isopensione.
Cessazione dell’isopensione in anno successivo a quello di collocamento in isopensione
I Soci straordinari isopensionati, per i quali il trattamento di isopensione ha termine nel corso di anno successivo a quello di collocamento in isopensione, devono pagare le frazioni mensili della quota annuale di rinnovo di iscrizione non coperte dalla contribuzione aziendale entro il 30 giugno dell’anno seguente, con garanzia della continuità delle prestazioni.
Il ritardo oltre il predetto termine comporta il pagamento di tutte le quote associative e/o frazioni di quota pregresse, maggiorate ciascuna nella misura del 100% e di quella dell’anno corrente nell’importo base, con decorrenza delle prestazioni dalla data del pagamento.
Perdono definitivamente la qualifica di Soci straordinari coloro che non provvedono alla regolarizzazione del rinnovo annuale dell’iscrizione entro il 30 giugno del secondo anno successivo a quello di riferimento, fermi restando i rimborsi percepiti per il periodo di isopensione.