PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA
PROTOCOLLO GENERALE D'INTESA
TRA REGIONE LIGURIA E UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE
DELL'UNIVERSITA’
NEL QUADRO DELLA PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 517/1999
PREMESSE
Regione Liguria e Università, allo scopo di attuare una fattiva collaborazione, nel riconoscimento reciproco delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, considerata la vigente normativa nazionale e regionale in materia, sviluppano i reciproci rapporti sulla base dei seguenti principi:
• Regione e Università perseguono l'obiettivo di ottimizzare la qualità dell'assistenza basata sulla centralità della persona e di promuovere la formazione delle figure sanitarie basata sulla centralità dello studente, protagonista del proprio processo formativo che dovrà proseguire in modo permanente durante la vita professionale;
• Regione favorisce lo sviluppo delle migliori condizioni per la realizzazione delle attività di didattica e di ricerca, compiti precipui dell'Università e l'Università si impegna a fornire un'attività assistenziale di qualità, anche funzionale a tali compiti, per rispondere agli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);
• la qualità dell'assistenza e della formazione dipende ed influisce sulla qualità della ricerca biomedica e sanitaria, finalità proprie dell'Università e del Servizio Sanitario Regionale, per cui le parti si impegnano ad una leale e positiva collaborazione finalizzata a realizzare un sistema integrato di elevata specializzazione assistenziale, di alta formazione professionale, e di sviluppo della ricerca biomedica e clinica;
• Regione e Università individuano l'IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Xxxxxxx - IST- Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro (di seguito IRCCS San Xxxxxxx IST) e l'IRCCS Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito Istituto Gaslini) per l'attività pediatrica, come sedi dove ha luogo precipuamente lo svolgimento integrato delle attività di assistenza, didattica e ricerca. Potranno essere reperite altre sedi idonee allo svolgimento integrato delle attività formative, di ricerca e assistenziali, individuate
- in presenza di motivate esigenze - presso ulteriori strutture della rete assistenziale regionale (enti e aziende ospedaliere e sanitarie) o presso strutture private accreditate con il SSR, nel rispetto della programmazione sanitaria regionale;
• le attività caratterizzanti l'azienda di riferimento per la Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono il prodotto assistenziale, il prodotto formativo e il
prodotto scientifico, intesi come "prodotto globale" dell'azienda, per cui il dimensionamento e l'aggregazione delle unità operative dell'azienda deve tener conto sia del carico assistenziale che delle attività didattiche e scientifiche, valutate su parametri oggettivi;
• le attività di assistenza, didattica e ricerca sono obiettivi integrati in tutte le strutture in cui si realizza la collaborazione fra Università e S.S.R.;
• la formazione delle figure professionali sanitarie e le connesse modalità di prestazione dell'assistenza potranno avvenire anche nell'ambito di una rete regionale dell'assistenza, della formazione e della ricerca extra-ospedaliera;
• l'IRCCS San Xxxxxxx IST è classificato nella fascia di presidi a più elevata complessità assistenziale e la Regione riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca, detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di personale universitario;
• per una più completa formazione di futuri medici e professionisti della sanità, nonché dei medici in formazione specialistica, Regione e Università si impegnano a collaborare per favorire scambi con altre regioni e altri Paesi, sia per consentire esperienze presso qualificate strutture ospedaliere o sanitarie sia per favorire soggiorni di studenti e docenti provenienti da altre sedi;
• Regione e Università, tramite "Osservatori" allo scopo stabiliti, individuano i fabbisogni di personale sanitario in relazione alle esigenze dei cittadini e dei modelli organizzativi dei servizi. Per migliorare la formazione delle figure professionali sanitarie e la qualità dell'assistenza e della ricerca, Regione e Università possono avvalersi, oltre che delle attività della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, anche dell'apporto formativo e tecnico-scientifico di altre Scuole dell'Ateneo;
• le intese tra Regione e Università trovano realizzazione, nel rispetto dei contenuti del presente Protocollo generale di intesa (di seguito PGI):
- nel protocollo attuativo Regione/Università per la formazione universitaria del personale delle professioni sanitarie;
- nel Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST, adottato dal direttore generale d'intesa con il Rettore limitatamente alla costituzione, organizzazione e funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture che li compongono;
- nelle convenzioni attuative stipulate dall'Università con l'Istituto Gaslini, e con gli altri enti sanitari convenzionati.
Tutto ciò premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I — PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto dell'intesa
Il presente Protocollo d'Intesa disciplina i rapporti tra Regione ed Università in materia di attività assistenziali svolte nell'ambito del S.S.R. in attuazione:
• dell'art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università"; del D.Lgs. 21.12.1999, n.517 "Disciplina dei rapporti fra
Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma della legge 30 novembre 1998, n. 419";
• del DPCM 24.5.2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• della L. 30.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e s.m.i;
• della Legge n. 135 del 7.8.2012, recante fra l'altro la determinazione degli standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed a carico del servizio sanitario;
• del D.M. 2.4.2015, n. 70 recante gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
• della Legge n. 208/2015 "Legge stabilità 2016";
• della L.R. 20.01.2005 n. 1 "Disciplina dei rapporti fra la Regione Liguria e l'Università degli studi di Genova ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502", e s.m.i.,
• della L.R. 7.12.2006 n. 41 "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e s.m.i;
• della L.R. 16.01.2007 n. 2 "Promozione, sviluppo, valorizzazione della ricerca, dell'innovazione e delle attività universitarie e di alta formazione" e s.m.i;
• del "Patto per la Salute" tra Governo, regioni e province autonome, firmato il 10.7.2014 e contenente l'accordo finanziario e programmatico su spesa, programmazione del Servizio Sanitario Nazionale, miglioramento della qualità dei servizi, promozione dell'appropriatezza delle prestazioni e unitarietà del sistema sanitario;
• del Decreto Interministeriale n. 68/2015 in materia di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria, con il quale si definiscono i nuovi parametri per le scuole di specializzazione mediche;
• del Decreto del Ministero della Salute 21 giugno 2016;
• dello Statuto dell'Università degli Studi di Genova, secondo i principi e i criteri espressi nelle premesse.
Art. 2 - Modalità di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale
1. L'Università contribuisce, per gli aspetti concernenti le strutture e le attività assistenziali necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca:
- alla elaborazione del piano socio-sanitario regionale;
- alla definizione di indirizzi di politica sanitaria e di ricerca biomedica;
- alla definizione di programmi di intervento e di modelli organizzativi.
2. Prima dell'adozione o dell'adeguamento del Piano sanitario regionale, relativamente ai profili di cui al comma 1, la Regione acquisisce formalmente il parere dell'Università. Il parere si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La Regione, per l'elaborazione e la stesura dei documenti di programmazione regionale, tiene conto della programmazione della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e dei corsi di studio attribuiti ai dipartimenti universitari appartenenti alla Scuola stessa.
4. Regione e Università concertano i criteri per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano socio-sanitario regionale con riferimento alle strutture ritenute necessarie alla formazione di livello universitario.
Articolo 3 - Attività didattica
1. L'integrazione tra le attività assistenziali, formative e di ricerca si realizza nell'ambito dei corsi di studio istituiti presso l'Università.
2. Le attività didattiche universitarie finalizzate alla formazione del medico, dello specialista e delle altre figure professionali sanitarie previste dalla programmazione regionale devono poter disporre:
• di tutto lo spettro della casistica presente nell'IRCCS X. Xxxxxxx IST e, sulla base degli accordi convenzionali, di quella presente presso l'Istituto Gaslini e presso altri enti pubblici e privati accreditati convenzionati con l'Università;
• di strutture e spazi congrui e idonei per le attività didattiche e di ricerca.
3. La programmazione e l'organizzazione dell'attività didattica, attribuita ai dipartimenti universitari ed alla Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, deve poter disporre di tutte le competenze necessarie per la diagnosi e la terapia delle patologie oggetto dei corsi di studio. In particolare, oltre ai docenti universitari preposti, il personale del SSR, sia dirigenti medici e sanitari, sia coordinatori e personale del comparto in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente, partecipa all'attività formativa universitaria, in funzione dell'organizzazione della didattica prevista dai corsi di studio di area medica e delle professioni sanitarie dell'Università degli Studi di Genova, compatibilmente con le esigenze relative all'esercizio delle funzioni assistenziali.
4. L'Osservatorio Regionale per la formazione specialistica, previsto dal D.Lgs. n. 368/99 e dalla L. reg. n.1/2005, e istituito con D.G.R. 03.04.2008 n. 17:
• definisce annualmente il fabbisogno formativo di medici specialisti a livello regionale;
• verifica l'applicazione dei criteri per la rotazione dei medici in formazione specialistica tra le strutture inserite nella rete formativa, in possesso dei requisiti di idoneità previsti del D.M. 01.08.2005 "Riassetto delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria" e definita dai Consigli delle scuole di specializzazione;
• verifica gli standard di attività assistenziale degli specializzandi nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle Aziende e strutture sanitarie, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea.
5. In conformità alle vigenti disposizioni, e sulla base del fabbisogno di specifiche figure professionali, la Regione si impegna a finanziare, compatibilmente con le risorse
disponibili, contratti di formazione specialistica in eccedenza rispetto alle assegnazioni deliberate in sede nazionale dagli organi competenti.
6. Deve essere assicurata la rotazione dei medici in formazione specialistica nelle Unità Operative, sia a direzione universitaria sia ospedaliera, facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione definita dai rispettivi consigli delle scuole, con priorità per le strutture dell'IRCCS X. Xxxxxxx IST, in quanto Istituto di riferimento, e dell'Istituto Gaslini per le Scuole di interesse pediatrico. Ai medici in formazione specialistica devono essere fornite le credenziali di accesso alla rete informatica interna per le necessità correlate all'attività assistenziale, su richiesta del responsabile della struttura nella quale si svolge la formazione e con le modalità operative in atto nei singoli enti sanitari, sentito il direttore della scuola di specializzazione di riferimento in relazione alla graduale assunzione dei compiti assistenziali.
7. Regione e Università convengono di attivare, con successivi atti di intesa che ne definiscono la composizione, un Osservatorio regionale per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione allo scopo di:
• programmare, per le singole professioni, il fabbisogno formativo specifico;
• monitorare il funzionamento dei diversi corsi di studio al fine di garantire omogeneità di svolgimento degli stessi, nelle sedi formative ritenute idonee, e degli assetti organizzativi generali relativi all'attività didattica caratterizzante e professionalizzante;
• definire le risorse necessarie per la realizzazione dei corsi di studio, la ripartizione degli oneri e la relativa rendicontazione dei costi;
• favorire la formazione e l'aggiornamento professionale del personale docente del SSR, dei coordinatori delle attività teorico-pratiche e del tirocinio, dei tutori e delle guide al tirocinio.
8. L'Università assicura la disponibilità del personale docente necessario per l'attività formativa per le professioni sanitarie. La Regione, gli IRCCS e gli altri enti sanitari convenzionati assumono a proprio carico le spese per la docenza affidata ai dipendenti del SSR nonché per il funzionamento dei corsi e per la logistica.
9. La Regione può avvalersi dell'Università per la realizzazione di corsi di alta formazione per dirigenti medici e di percorsi formativi per altri professionisti sanitari previsti dall'art. 16 bis del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i .
10. L'Università collabora con la Regione per soddisfare particolari esigenze formative del SSR comunque correlate all'assistenza sanitaria e socio sanitaria.
Articolo 4 - Attività di ricerca
1. La Regione valorizza e promuove il sistema regionale della ricerca, dell'innovazione e dell'alta formazione, sostenendo la collaborazione tra l'Università di Genova in relazione ai compiti istituzionali propri dell'Ateneo nel campo della ricerca, i Centri di ricerca pubblici e privati e il sistema produttivo.
2. La Regione e l'Università definiscono in accordo con gli altri Enti istituzionali di riferimento regionale, finalità, obiettivi, programmi di sviluppo e organizzazione delle risorse per la ricerca in campo biomedicale, secondo quanto previsto dalla L.R. 16.01.2007 n. 2 e s.m.i.
3. L'Università mette a disposizione le sue competenze per l'offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione.
4. La gestione amministrativo-contabile dei programmi di cui al comma 2 è disciplinata dal Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS X. Xxxxxxx IST e dagli accordi convenzionali con l'Istituto Gaslini e gli enti sanitari convenzionati, fermo restando quanto indicato al successivo art. 21.
Articolo 5 - Integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Parametri di attività e dimensionamenti.
1. Il presente e i successivi articoli fissano i criteri e i parametri per le attività e per le strutture assistenziali complesse funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.
2. Le strutture di degenza a direzione universitaria presenti negli IRCSS e negli enti sanitari convenzionati devono disporre complessivamente di almeno 700 posti letto, tenuto conto della programmazione nazionale e regionale di posti letto e degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera di cui al D.M. 70/2015. Tale dimensionamento è comprensivo del fabbisogno di posti letto necessario per la formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie.
3. Per consentire l'espletamento delle funzioni formative, comprese quelle delle scuole di specializzazione, alle strutture di degenza a direzione universitaria è garantito lo svolgimento dell'attività clinica di elezione, fondamentale per l'attività istituzionale di didattica e di ricerca, nel rispetto delle esigenze assistenziali d'urgenza a tutela del primario diritto alla salute dei cittadini.
4. Gli assetti organizzativi per lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle attività istituzionali della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono definiti negli allegati al presente PGI, che saranno aggiornati di comune accordo secondo i criteri individuati nel PGI medesimo e nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, sulla base di monitoraggi annuali con step semestrali.
5. Il dimensionamento delle strutture assistenziali e di quelle con prevalente finalità di ricerca proprie della Scuola di scienze mediche e Farmaceutiche o a direzione universitaria operanti presso l'IRCCS AOU X. Xxxxxxx IST, Istituto Gaslini e gli enti sanitari convenzionati è individuato nell'allegato A al presente PGI.
CAPO II — MISSIONE E ORGANIZZAZIONE
DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN XXXXXXX
— IST —
ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
Articolo 6 — Missione dell'IRCCS San Xxxxxxx IST
1. L'IRCCS San Xxxxxxx IST ha personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e persegue, garantendone la complementarietà e l'integrazione, finalità di assistenza, cura, formazione e ricerca, prevalentemente traslazionale.
L'IRCCS San Xxxxxxx IST assicura la realizzazione della collaborazione fra SSR e Università ai sensi del D.Lgs.vo n. 517/1999.
2. La missione dell'IRCCS San Xxxxxxx IST consiste nello svolgimento unitario e coordinato delle funzioni di assistenza, didattica e ricerca, in modo da:
• garantire alti standard di assistenza sanitaria nel servizio pubblico di tutela della salute;
• garantire condizioni idonee allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche;
• svolgere attività di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
• accrescere le conoscenze biomediche e l'innovazione tecnologica;
• valorizzare le funzioni e le attività sia del personale ospedaliero sia del personale universitario per un armonico sviluppo professionale, delle pari opportunità e delle pari condizioni retributive dei professionisti del SSR e dell'Università, nelle rispettive specificità di stato giuridico;
• svolgere il ruolo di Istituto scientifico di ricovero e cura (IRCCS) oncologico in coerenza con il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per la disciplina di Oncologia.
3. La collaborazione deve svilupparsi in modo da garantire obiettivi di qualità, efficienza, efficacia, economicità ed appropriatezza del servizio sanitario pubblico, attraverso una programmazione concertata degli obiettivi e delle risorse, in funzione delle attività assistenziali e delle attività didattiche e di ricerca, con particolare attenzione alla vocazione oncologica dell'Istituto, nel rispetto delle funzioni didattiche proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.
Articolo 7— Organi istituzionali dell'IRCCS San Xxxxxxx IST
1. Gli organi istituzionali dell'IRCCS X. Xxxxxxx IST sono:
• Il Consiglio d'indirizzo e verifica;
• Il Direttore generale;
• Il Direttore scientifico;
• Il Collegio Sindacale;
• Il Collegio di direzione.
2. Le modalità di costituzione, nomina, funzionamento, nonché le rispettive competenze e funzioni dei predetti organi sono disciplinate dall'art. 28 bis della L.R. n. 41/2006, come introdotto dalla L.R. n. 2/2011.
Articolo 8 - Identificazione, definizione e dimensionamento delle strutture assistenziali proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
1. Le strutture assistenziali complesse e semplici dipartimentali funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche sono individuate sulla base di soglie operative consistenti nei livelli minimi di attività definiti sia secondo criteri di essenzialità, efficacia assistenziale ed economicità nell'impiego delle risorse professionali, sia di funzionalità e di coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca proprie dell'Università.
2. Per le attività assistenziali sono richiesti un adeguato numero di casi trattati, un'adeguata complessità della casistica e un'attività coerente con gli obiettivi didattici dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, delle Professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione, nel rispetto dei parametri indicati nell'allegato B del presente PGI.
3. Ulteriori parametri considerabili per l'istituzione, il mantenimento e il dimensionamento delle strutture assistenziali a direzione universitaria sono i seguenti:
• il personale docente universitario e del SSN assegnato alla struttura;
• il numero medio di studenti che ad essa ordinariamente afferisce e il conseguente carico didattico;
• la produttività e la qualificazione scientifica;
• la disponibilità di laboratori;
• la presenza di scuole di specializzazione.
4. Fermo quanto previsto ai commi precedenti, programmi di sviluppo dell'attività assistenziale, della didattica o della ricerca, definiti in sede di programmazione tra l'Università e l'IRCCS San Xxxxxxx IST possono motivare la modificazione o l'individuazione di nuove strutture a direzione universitaria.
5. In presenza di risorse adeguate assegnate alla struttura, situazioni ingiustificate di operatività ridotta, mancato rispetto degli obiettivi e dei budget assegnati alla struttura determinano, previa valutazione congiunta tra l'Università e l'IRCCS San Xxxxxxx IST, la modificazione funzionale o organizzativa della stessa.
Articolo 9 — Articolazione dei posti letto
Ferme le previsioni di cui all'art. 5, l'articolazione dei posti letto per disciplina delle strutture funzionali alle esigenze della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche è definita e revisionata di concerto tra Istituto e Università, tenendo anche conto:
• della percentuale di crediti formativi assegnati agli insegnamenti nei propri corsi di studio di area medica da parte dell'Università degli studi di Genova;
• della necessità di consentire l'espletamento delle funzioni formative, comprese quelle delle scuole di specializzazione e delle attività di ricerca del personale
universitario sia nei settori ordinari, sia in quelli di natura sperimentale ed innovativa, avendo riguardo all'evoluzione della ricerca biomedica e alle esigenze della sanità pubblica;
• della necessità di garantire la presenza di tutti i settori scientifico-disciplinari necessari alla formazione, favorendo la massima integrazione tra le attività assistenziali, di didattica e di ricerca relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia, ai corsi di studio delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione;
• della peculiarità che l'organizzazione ed il funzionamento dell'attività didattica si possa avvalere di tutta la casistica presente nelle strutture dell'IRCCS San Xxxxxxx IST nei diversi livelli di complessità di organizzazione assistenziale, a prescindere dalle diverse tipologie istituzionali di conduzione delle strutture.
Articolo 10 - Organizzazione dell'IRCCS San Xxxxxxx IST
1. Regione e Università demandano l'organizzazione dell'IRCCS San Xxxxxxx IST al Regolamento di organizzazione e funzionamento, in modo da assicurare lo svolgimento pieno ed integrato delle funzioni assistenziali, didattiche e scientifiche della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche anche in un quadro coerente con il ruolo di IRCCS oncologico.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle attività assistenziali dell'IRCCS San Xxxxxxx IST sono fondate, nel rispetto dei relativi stati giuridici, sul principio dell'eguaglianza di diritti e doveri fra il personale universitario ed il personale del SSR nell'espletamento delle attività assistenziali e nel perseguimento degli obiettivi definiti dal direttore generale.
3. Il direttore generale determina gli obiettivi da assegnare alle strutture aziendali applicando al personale del SSR ed al personale universitario le regole di budget vigenti in Istituto. Il percorso annuale di budget assicura la coerenza dell'apporto di ciascuna struttura operativa al raggiungimento degli obiettivi determinati in sede di programmazione aziendale che, per quanto riguarda le strutture universitarie, devono essere in armonia con gli obiettivi istituzionali della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.
4. L'IRCCS San Xxxxxxx IST adotta il modello dipartimentale integrato quale strumento utile ad assicurare l'esercizio delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, prevedendo anche modelli organizzativi volti a favorire l'integrazione fra le unità operative a conduzione universitaria e le unità operative a conduzione ospedaliera anche attraverso il consolidamento dei Disease Management Teams (DMT).
5. Le strutture operative sono:
• I Dipartimenti;
• Le Strutture assistenziali complesse;
• Le Strutture assistenziali semplici.
6. I Dipartimenti ad attività integrata (DAI) sono individuati d'intesa con il Rettore nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.
I DAI sono costituiti da Strutture complesse e semplici a direzione universitaria o ospedaliera e da programmi intra o interdipartimentali, individuati nel Regolamento di organizzazione e funzionamento in coerenza con le esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, e tenuto conto delle necessarie sinergie tra i piani di sviluppo dell'IRCCS San Xxxxxxx IST e la programmazione della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche.
7. L'eventuale disattivazione o soppressione delle strutture può avvenire avendo riguardo in particolare:
• alla rete formativa universitaria;
• all'essere la struttura sede di scuola di specializzazione;
• al rispetto delle soglie minime di volume di attività previste dal "Regolamento per la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera" di cui al D.M. 2.4.2015, n. 70.
8. L'afferenza dei professori e dei ricercatori alle strutture operative e i servizi di supporto all'interno dei DAI sono definiti nel Regolamento di organizzazione e funzionamento, d'intesa con il Rettore.
9. Possono essere previsti programmi interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca di più dipartimenti, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale, ovvero specifici progetti di ricerca traslazionale. Tali programmi sono affidati o revocati dal Direttore generale, d'intesa con il Rettore.
10. All'interno dell'IRCCS San Xxxxxxx IST possono sussistere oltre ai DAI anche i Dipartimenti assistenziali (DA) al fine di soddisfare le esigenze del SSR e i Dipartimenti di ricerca. Ai dipartimenti assistenziali e di ricerca possono partecipare anche unità operative a conduzione universitaria.
11. I Dipartimenti possono essere organizzati secondo le seguenti tipologie:
• per aree funzionali;
• per gruppo di patologie, organi ed apparati;
• per particolari finalità assistenziali o di ricerca.
12 . Le nomine dei Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata ospedaliera e universitaria sono effettuate dal Direttore generale d'intesa con il Rettore, garantendo l'equilibrio numerico tra le direzioni universitarie ed ospedaliere.
13. II DAI è organizzato come centro unitario di responsabilità e di costo, in modo da garantire, nel rispetto dei vincoli di destinazione delle risorse finanziarie allo stesso assegnate, l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento tra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.
14. Il direttore del Dipartimento assume responsabilità di tipo gestionale nei confronti del Direttore Generale dell'IRCCS San Xxxxxxx IST, in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi assistenziali attribuiti, tenendo anche conto della necessità di soddisfare le
peculiari esigenze connesse alle attività didattiche e scientifiche. La valutazione annuale del direttore del Dipartimento viene condotta attraverso la verifica del conseguimento degli obiettivi attribuiti dall'IRCCS San Xxxxxxx IST, anche tenuto conto dell'adeguatezza delle risorse attribuite.
Articolo 11 — Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST
1. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST è adottato, modificato ed integrato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università limitatamente alla costituzione, organizzazione e funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture che li compongono.
Il Regolamento di organizzazione e funzionamento disciplina, anche in coerenza con le previsioni di cui al D.Lgs. n. 517/99, in particolare le materie indicate nella L.R. 41/2006 e s.m.i.
2. Nel regolamento di organizzazione e funzionamento vengono previsti appositi allegati, nei quali viene rilevato lo stato di funzionamento e la situazione finanziaria e contabile dell'IRCCS San Xxxxxxx IST, così come viene definita l'entità contabile delle risorse patrimoniali (immobili, attrezzature, arredi, dotazione finanziaria, ecc.) e delle unità di personale medico e non medico, per la quota parte delle attività di rilevanza assistenziale e di ricerca, conferite all'IRCCS San Xxxxxxx IST dall'Università, dalla Regione e da altri Enti.
3. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento prevede che per l'adozione dei seguenti atti di gestione l'IRCCS San Xxxxxxx IST acquisisca, tramite il Rettore, il preventivo parere dell'Università, che lo fornisce nel rispetto degli ordinamenti universitari che tengono conto del ruolo della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche:
• piani attuativi del piano sanitario regionale;
• piani e programmi pluriennali di investimento;
• bilancio economico preventivo e bilancio d'esercizio.
Il parere dell'Università si intende espresso in senso favorevole qualora non pervenga entro sessanta giorni dalla ricezione, da parte del Rettore, della proposta.
4. Con il Regolamento di organizzazione e funzionamento vengono disciplinate, d'intesa con l'Università, le modalità di impiego delle quote di proventi dell'attività libero professionale autorizzata svolta nell'ambito dell'IRCCS San Xxxxxxx IST e non erogate al personale stesso.
5. Nel Regolamento di organizzazione e funzionamento vengono definite le modalità di accesso da parte dell'Università al datawarehouse dell'IRCCS San Xxxxxxx IST tramite specifica profilazione, nonché la trasmissione di eventuale reportistica relativa all'attività svolta.
6. Le risultanze complessive delle attività dell'IRCCS San Xxxxxxx IST vengono esaminate periodicamente dalle parti per la programmazione degli interventi
organizzativi eventualmente necessari per migliorare la qualità dell'assistenza, della ricerca e per accrescere l'efficienza dei servizi.
7. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento definisce le modalità e i termini di partecipazione all'attività didattica e di ricerca dei dirigenti sanitari del SSR e del personale del comparto che ne abbiano i titoli, in coerenza con quanto disposto dall'art. 14.
CAPO III — PERSONALE
Art. 12 — Personale universitario
1. L'individuazione dei professori e dei ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'IRCCS San Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e le strutture sanitarie convenzionate avviene d'intesa tra il Direttore generale ed il Rettore dell'Università. Analogamente avviene per il personale tecnico-amministrativo, sentito il Direttore generale dell'Ateneo. Il personale universitario è riportato in appositi elenchi con la precisazione del Dipartimento aziendale e dell'Unità operativa di afferenza. Tali elenchi, aggiornati con cadenza semestrale, sono allegati al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST e alle convenzioni attuative stipulate dall'Università con l'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari.
I ricercatori titolari a tempo determinato, titolari di contratto di cui alla Legge n. 230/2005 e alla Legge n. 240/2010, afferenti ai Dipartimenti universitari, in possesso dei titoli di studio richiesti per lo svolgimento di attività assistenziale, svolgono, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l'IRCCS San Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e gli altri enti convenzionati. Agli stessi è riconosciuto il medesimo trattamento giuridico, per quanto compatibile, ed economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato equiparati alla dirigenza medica e sanitaria di pari funzioni, mansioni e anzianità.
2. Il personale di cui al comma 1, per quanto attiene l'attività assistenziale, assume i diritti e doveri previsti dalle norme stabilite per il personale del SSR, fatte salve le disposizioni relative al proprio stato giuridico ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale, secondo le modalità indicate nell'apposito atto di incarico assistenziale, sottoscritto da direttore generale e professore e ricercatore universitario. In particolare l'apporto del personale universitario alle attività assistenziali viene definito nei piani di lavoro predisposti dal direttore dell'unità operativa di afferenza.
Le attività assistenziali svolte dai professori universitari si compenetrano con quelle di didattica e di ricerca fra loro inscindibilmente correlate.
3. I professori ed i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale, in relazione all'attività effettuata, agli obiettivi concordati ed alle specifiche funzioni loro attribuite, sono responsabili dei risultati assistenziali conseguiti e rispondono dell'adempimento dei doveri assistenziali al direttore generale.
4. L'impegno orario del personale universitario docente e ricercatore è onnicomprensivo; ai fini della determinazione della dotazione organica e della programmazione delle attività, la quantificazione dell'impegno assistenziale medio
fornito, ivi compresa l'attività di guardia, non può essere inferiore al 50% ovvero superiore al 60% dell'impegno orario complessivo, stabilito per il personale del SSR e verrà concordato a livello aziendale ed articolato in base al piano di lavoro dell'unità operativa ed alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, secondo criteri di flessibilità dell'impegno del personale universitario in ragione sia dell'attività assistenziale sia dell'attività didattica e di ricerca. La rilevazione ed il computo delle presenze per l'impegno assistenziale deve essere effettuata con metodologia analoga a quella utilizzata per la rilevazione delle presenze del personale ospedaliero.
5. Il convenzionamento di personale universitario, docente e tecnico- amministrativo, anche assunto con contratto a tempo determinato, è effettuato su proposta del Rettore e d'intesa con l'IRCCS San Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e gli altri enti convenzionati ed avviene nel rispetto della programmazione aziendale e delle esigenze istituzionali dell'Università. L'eventuale diniego al convenzionamento deve essere adeguatamente motivato da tali enti; parimenti devono essere motivate eventuali cancellazioni dagli elenchi del personale convenzionato.
Le politiche di reclutamento del personale avvengono sulla base di una programmazione che tenga conto delle esigenze istituzionali dell'Università e delle necessità assistenziali degli enti. Le parti possono, per casi particolari, addivenire a soluzioni concordate che tengano conto delle prevalenti necessità della didattica e della ricerca.
Il personale universitario docente e ricercatore potrà espletare attività assistenziale nella disciplina per la quale è stato convenzionato ed in coerenza con il settore scientifico- disciplinare di inquadramento.
6. Qualora il personale docente universitario convenzionato venga collocato dall'Università in aspettativa o in congedo, con o senza assegni e conservazione del posto di lavoro, in applicazione di una disposizione della legislazione universitaria vigente, il rapporto di convenzione assistenziale in essere permane, in regime di sospensione, per l'intera durata dell'aspettativa. Al termine dell'aspettativa, il rapporto di convenzione assistenziale viene riattivato contestualmente alla ripresa di effettivo servizio universitario, senza alcuna soluzione di continuità. All'atto della riattivazione del rapporto convenzionale, all'interessato viene conferito un incarico assistenziale, nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente, che garantisca il mantenimento dell'anzianità, del livello retributivo assistenziale e della professionalità posseduti alla data di collocamento in aspettativa.
7. Al personale sanitario ex-ospedaliero transitato o che transiterà senza soluzione di continuità nel ruolo della docenza universitaria, viene riconosciuta, ai soli fini assistenziali e in costanza di rapporto convenzionale, l'anzianità maturata nel SSR, assicurando la continuità della funzione assistenziale e della professionalità acquisita. Analogo trattamento è riconosciuto nei confronti del personale universitario transitato o che transiterà nei ruoli della dirigenza medica e sanitaria ovvero al personale universitario trasferito da altre Università in costanza di rapporto convenzionale.
8. L'attribuzione e la revoca al personale universitario degli incarichi di direzione di struttura complessa, degli incarichi di direzione di struttura semplice e di natura professionale viene effettuata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.vo n. 502/1992 e
s.m.i. e dal D.Lgs.vo n. 517/1999. In particolare l'incarico di direzione di struttura
complessa, attribuito al personale docente universitario, è conferito dal direttore generale, d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del direttore del DAI, del Dipartimento universitario e della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche. All'incarico si applicano le norme di cui al D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di inconferibilità o incompatibilità. Tale incarico è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, ai sensi dell'art. 15, comma 7ter, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i, come modificato dal DL n. 158/2012, convertito in Legge n. 189/2012.
L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 15, comma 8, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e smi deve essere conseguito/rivalidato dai docenti universitari ai quali sia stato attribuito incarico di direzione di struttura complessa, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs.vo n. 517/1999, secondo le modalità stabilite dal citato art. 15, comma 8, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e s.m.i.
9. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs.vo n. 517/1999, il direttore generale, d'intesa con il Rettore:
• affida ai docenti di prima fascia, ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura semplice o complessa, la responsabilità e la gestione di programmi, intra o interdipartimentali, finalizzati all'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche ed assistenziali, nonché al coordinamento delle attività sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e della connessa attività di ricerca;
• ha la facoltà di attribuire un incarico di programma anche qualora sia presente la struttura universitaria, laddove il programma sia rispondente alle esigenze di didattica e di ricerca. Analogamente il direttore generale può procedere, d'intesa con il Rettore, in costanza di incarico di struttura, qualora ne sussistano le necessità.
La responsabilità e la gestione di analoghi programmi potrà essere affidata, in relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di struttura semplice o complessa. Gli incarichi di programma sono assimilati, ai fini giuridici ed economici, agli incarichi di responsabilità di struttura semplice o di struttura complessa.
Lo svolgimento dell'attività assistenziale del personale universitario cui viene affidato un incarico di direzione di struttura complessa, semplice o di programma, è disciplinato pattiziamente con atto di attribuzione di incarico ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.vo n. 517/1999. Quanto sopra si applica anche al personale universitario convenzionato già titolare di incarico dirigenziale.
10. La responsabilità dirigenziale delle strutture complesse ospedaliere viene attribuita a personale del SSN, secondo le procedure di cui alla vigente normativa nazionale e regionale in materia. In casi di particolare necessità, la direzione della struttura può essere affidata, d'intesa con il Rettore, sentito il Collegio di direzione ed acquisito il parere del Dipartimento Universitario e della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, a personale universitario determinando una temporanea direzione universitaria della struttura.
Parimenti l'incarico di direzione di struttura universitaria, in casi di particolare necessità, può essere affidato a personale del SSR, d'intesa con il Rettore, sentito il Collegio di direzione e acquisito il parere del Dipartimento universitario e della Scuola di Scienze
mediche e farmaceutiche, determinando una temporanea direzione ospedaliera della struttura.
Qualora, in via d'eccezione, un direttore di struttura complessa appartenente al SSR sia chiamato a ricoprire l'incarico di professore di ruolo universitario può, previo accordo tra Università e l'Ente interessato, mantenere la direzione della struttura medesima.
11. Ai professori ed ai ricercatori universitari, fermo restando quanto stabilito dall'art. 6 della Legge n. 240/2010, si applicano le norme stabilite per il personale dirigente del SSR per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale.
12. Il personale operante temporaneamente quale professore a contratto, dottorando di ricerca, assegnista o titolare di borsa di studio o contratto erogati dall'Università per l'attività di didattica e/o di ricerca può essere autorizzato, nei limiti posti dalla vigente normativa, a svolgere presso l'IRCCS San Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari convenzionati, attività clinica e di ricerca. Detto personale è inserito in un elenco separato, aggiornato trimestralmente a cura dell'Università e comunicato agli Enti del SSR.
Le modalità di esercizio dell'attività assistenziale sono concordate tra il direttore dell'Unità operativa di afferenza e la direzione sanitaria dell'Ente. Lo svolgimento dell'attività assistenziale non comporta diritto ad alcun emolumento aggiuntivo rispetto a quanto corrisposto dall'Ateneo.
13. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST e le convenzioni attuative stipulate dall'Università con l'Istituto Gaslini e agli enti sanitari convenzionati disciplinano per il personale tecnico amministrativo in regime di convenzione:
• la formazione obbligatoria e continua e la sua valorizzazione;
• i criteri per l'attribuzione di posizioni organizzative e di responsabilità, definiti in coerenza alla presenza ed all'apporto del personale all'attività assistenziale.
Il personale tecnico-amministrativo convenzionato può partecipare alle attività didattiche, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Università e dai regolamenti di Ateneo.
14. Al personale tecnico-amministrativo convenzionato deve essere applicato quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro del Comparto Università, di cui all'art. 28 del CCNL Università del 27.1.2005, ora art. 64 del CCNL normativo 2006-2009 del Comparto Università.
Art. 13 — Trattamento economico del personale universitario
1. Al fine di garantire il principio della parità di condizioni retributive dei professionisti del SSR e dell'Università, ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività convenzionata presso gli IRCCS e le aziende e enti pubblici equiparati del SSR, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.vo n. 517/1999, un compenso aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario
regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Ove necessario, qualora il trattamento economico erogato dall'Università fosse complessivamente inferiore al trattamento economico di un dirigente del SSR di pari funzioni, mansioni ed anzianità, ai professori ed ai ricercatori universitari viene attribuito un assegno ad personam, a carico del bilancio aziendale, nella misura utile a rendere i compensi allineati al medesimo valore, assorbibile con l'incremento della retribuzione universitaria.
Il trattamento economico dei professori e ricercatori universitari che svolgono attività convenzionata deve intendersi automaticamente adeguato, nel tempo, alle modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi nazionali della dirigenza medica e universitaria.
2. Ai professori ed ai ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso gli IRCCS e le aziende e enti pubblici equiparati del SSR, spetta inoltre un trattamento accessorio correlato alle particolari condizioni di lavoro ed uno graduato e proporzionato ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale valutati secondo gli indicatori di efficacia, appropriatezza ed efficienza definiti annualmente in sede aziendale, allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico, nell'ambito degli strumenti consentiti dalle vigenti norme di legge e contrattuali.
Tale disciplina si applica altresì al personale di cui all'art. 64, comma 6, del CCNL del 16.10.2008, normativo 2006-2009 del comparto Università, inserito fra le "figure equiparate" di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 517/1999, che non trova collocazione nella tabella di cui al punto 2) del richiamato art. 64 e per il quale sono state fatte salve le posizioni conseguite per effetto delle corrispondenze con le figure del personale del SSN appartenenti alla dirigenza medica e sanitaria.
3. Al personale tecnico-amministrativo convenzionato e che eserciti attività di supporto all'attività assistenziale spettano i trattamenti economici posti rispettivamente a carico dell'Università e dell'IRCCS San Xxxxxxx IST, dell'Istituto Gaslini e degli enti sanitari convenzionati dall'articolo 64 e seguenti del CCNL relativo al personale del comparto università 2006-2009 e successive modifiche ed integrazioni con le modalità, i limiti e le condizioni indicate dagli stessi articoli cui si fa integrale rinvio.
4. Al fine di garantire la piena e corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo ed il contestuale rispetto del principio della parità di condizioni retributive a parità di funzioni, mansioni ed anzianità, dei professionisti del SSR e del personale universitario convenzionato presso i diversi enti del SSR, le Parti provvederanno, attraverso modalità condivise, entro un anno dalla stipula del presente PGI e, in seguito, con periodicità annuale, a verificare l'effettivo allineamento del trattamento economico di cui ai commi precedenti.
Art. 14 — Partecipazione del personale sanitario all'attività didattica
1. L'Università può avvalersi del personale sanitario per l'insegnamento, l'attività pratica e lo studio guidato, secondo quanto previsto dall'art. 23 della Legge n. 240/2010 e dal Regolamento dell'Università in materia. Le modalità e i termini di partecipazione dovranno essere concordati tra Enti ed Università mediante apposita convenzione. L'impegno orario relativo alle funzioni di docenza, di coordinamento, di tutorato e di
affiancamento rientra per il personale del SSR nell'ambito di quanto previsto dai vigenti CCNL.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs.vo n. 517/1999 il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS San Xxxxxxx IST e le convenzioni attuative con l'Istituto Gaslini e con gli altri enti sanitari convenzionati, nel rispetto della normativa universitaria in materia, definiscono le modalità ed i termini per la partecipazione del personale del SSR all'attività didattica pre e post laurea, sulla base dei seguenti criteri e fatto salvo quanto previsto in materia di scuole di specializzazione:
• il personale del SSR partecipa all'attività didattica esercitando attività di docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche e delle deliberazioni dei competenti organi accademici;
• gli IRCCS/enti sanitari convenzionati e l'Università, nell'ambito delle rispettive competenze, ridefiniscono, di concerto, modalità e forme di partecipazione del personale del SSR all'attività didattica in relazione alle deliberazioni assunte dai competenti organi accademici;
• l'attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all'esercizio delle attività assistenziali, fermo restando la necessaria autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza;
• lo svolgimento di ogni funzione didattica o di coordinamento di attività didattiche e di tirocinio formativo affidati da parte dell'Università a personale del SSR viene riconosciuto come parte integrante dei doveri d'ufficio e dell'orario di servizio.
Art. 15 - Cessazione del personale universitario dallo svolgimento delle attività assistenziali e dalla titolarità della direzione delle strutture
1. I professori di prima e seconda fascia di materie cliniche, ai sensi della Legge n. 230/2005, mantengono le proprie funzioni assistenziali e apicali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad essa complementari, fino a quando vengono collocati in quiescenza.
2. I docenti universitari di materie cliniche collocati in quiescenza che siano titolari di un contratto per attività di didattica e/o di ricerca, ai sensi dell'ordinamento universitario e della normativa vigente, possono collaborare con le strutture degli IRCCS e degli altri enti sanitari convenzionati ad esclusivo scopo didattico e/o di ricerca.
Art. 16 — Rapporti sindacali
1. Nell'azienda integrata, per le problematiche che coinvolgono anche il personale universitario con attività assistenziale, potranno presenziare ai tavoli della contrattazione decentrata una rappresentanza della RSU di Ateneo, formalmente designata da quest'ultima, nonché una rappresentanza dei professori e ricercatori universitari designata dal Consiglio della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, sentiti i Dipartimenti universitari.
2. In tal caso un componente designato dal Rettore potrà presenziare ai tavoli della contrattazione decentrata unitamente alla delegazione di parte pubblica.
CAPO IV — GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE
Art. 17 — Patrimonio dell'IRCCS San Xxxxxxx IST
1. Il patrimonio dell'IRCCS San Xxxxxxx IST è costituito dai beni mobili ed immobili ad esso appartenenti, secondo quanto sarà previsto dal Regolamento dell'IRCCS, nonché dai rapporti giuridici attivi e passivi aventi contenuto economico.
2. I beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché i suoi beni mobili ed immobili, già destinati in modo prevalente alle attività assistenziali, vengono concessi in comodato d'uso gratuito all'IRCCS San Xxxxxxx IST per l'attività corrente, fermi restando i relativi titoli di proprietà e diritti reali, ove e fino a quando essi vengano adibiti a tale attività. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziali, essi rientrano nella piena disponibilità dell'Università. I beni di cui al presente comma sono valutati come apporto patrimoniale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs.vo n. 517/1999 e sono opportunamente evidenziati nel registro inventario dei beni sia dell'IRCCS San Xxxxxxx IST che dell'Università.
3. Gli oneri di conduzione e di manutenzione ordinaria dei beni demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo all'Università, nonché dei suoi beni mobili ed immobili già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale e concessi a titolo gratuito all'IRCCS San Xxxxxxx IST sono a carico dell'Istituto, che vi provvede con proprie risorse. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Università potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. La manutenzione straordinaria dei beni dell'Università può essere effettuata compatibilmente con un piano di ammortamento coerente con l'effettiva destinazione del bene alle attività assistenziali.
Per i beni mobili che l'Università intenda acquisire da adibire ad attività assistenziale è necessario il preventivo parere dell'Istituto.
4. L'IRCCS San Xxxxxxx IST individua nel proprio bilancio i finanziamenti necessari per la conduzione e la manutenzione, così come per la sostituzione di attrezzature e l'adeguamento degli immobili qualora destinati a nuove finalità assistenziali.
5. Entro 120 giorni dalla stipula del presente PGI, il Rettore ed il Direttore generale individuano i beni mobili ed immobili di cui ai commi 1 e 2 in apposito atto ricognitivo, trasmesso alla Regione. L'Istituto e l'Università aggiornano annualmente tale elenco, dandone comunicazione alla Regione, mentre in altri atti formali verranno elencati i beni riconsegnati all'Università.
Art. 18 — Aspetti patrimoniali relativi ai rapporti con l'Istituto Gaslini e con altri Enti sanitari convenzionati
1. L'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari convenzionati con l'Università pongono a disposizione dell'Università i beni immobili e mobili assegnati alle strutture convenzionate, che l'Università riconosce come idonei allo svolgimento dell'attività assistenziale, didattica e di ricerca, specificati in appositi atti ricognitivi sottoscritti dalle Parti.
2. I suddetti Enti assumono a proprio carico ogni onere inerente la conduzione, la manutenzione, ordinaria, e/o la sostituzione dei beni sopra indicati.
3. L'Università, in relazione alle necessità connesse ai propri fini istituzionali, può concedere a titolo gratuito all'Ente, previo accordo, propri beni immobili e mobili, elencati in apposito atto ricognitivo, da destinare in modo prevalente all'attività assistenziale. Gli oneri di conduzione e di manutenzione ordinaria dei suddetti beni dell'Università sono a carico dell'Ente stesso, che vi provvede con proprie risorse. Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà dell'Università potranno essere eseguiti previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università. La manutenzione straordinaria dei beni dell'Università può essere effettuata compatibilmente con un piano di ammortamento coerente con l'effettiva destinazione del bene alle attività assistenziali.
4. Per i beni mobili che l'Università intenda acquisire da adibire ad attività assistenziale è necessario il preventivo parere dell'Ente.
5. Alla cessazione della destinazione ad attività assistenziale, tali beni rientrano nella piena disponibilità dell'Università.
Art. 19 — Finanziamento e compartecipazione ai risultati di gestione
1. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dall'IRCCS X. Xxxxxxx IST e degli altri enti sanitari convenzionati concorrono risorse messe a disposizione dai competenti Ministeri, dall'Università, dal Fondo Sanitario Regionale. L'Università concorre con l'apporto del personale docente e non docente e di beni immobili e mobili ai sensi dei precedenti articoli 17 e 18. Regione e Università concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programma di rilevante interesse per la regione e per l'università, definiti d'intesa.
2. Ai fini della determinazione della quota di finanziamento, la Regione si impegna a tenere conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali connesse all'impegno ed alla specificità delle finalità istituzionali per l'attività di formazione e di ricerca, ai sensi del DPCM 24.5.2001, art. 1, comma 7.
3. Al fine di consentire il riconoscimento degli oneri e la corretta evidenza nel bilancio aziendale, il Rettore trasmette al Direttore generale il rendiconto analitico degli oneri relativi al trattamento economico del personale universitario convenzionato
sostenuti entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, distinguendo a tal fine il personale docente ed il personale tecnico amministrativo.
4. La Regione, secondo la L.R. 16.01.2007 n. 2, si riserva di finanziare eventuali programmi di ricerca biomedica e di innovazione assistenziale, organizzativa e formativa, ivi compresi quelli per la formazione del personale sanitario di interesse comune della Regione e dell'Università.
5. Regione e Università compartecipano ai risultati della gestione dell'IRCCS San Xxxxxxx IST in relazione ai risultati delle attività e della gestione delle strutture a direzione universitaria e ospedaliera, nonché al rapporto fra personale ospedaliero e personale universitario, tenuto conto anche dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e ricerca. I risultati complessivi dell'attività e della gestione dell'IRCSS sono valutati ai fini e per gli effetti di cui al DPCM 24.5.2011 ed alla Legge n. 208/2015, comma 524.
Articolo 20 - Convenzioni per consulenze di carattere assistenziale
1. I Direttori generali rispettivamente dell'IRCCS San Xxxxxxx IST, dell'Istituto Gaslini e degli enti sanitari convenzionati provvedono alla regolamentazione ed organizzazione dell'attività di consulenza assistenziale in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni contenute nei Decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e smi, ed agli atti di indirizzo e coordinamento emanati con DPCM 27 marzo 2000 e con Accordo Conferenza Stato Regioni del 18 novembre 2010.
2. A tale proposito i Direttori Generali verificano, con il concorso del Preside della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche e del direttore del DAI di afferenza, per le rispettive competenze, la compatibilità delle prestazioni di consulenza assistenziale richieste al personale universitario convenzionato con l'attività di didattica, di ricerca ed assistenziale e in coerenza con lo stato giuridico del personale universitario stesso.
3. Le prestazioni sopra evidenziate sono effettuate dal personale universitario in base a specifico rapporto convenzionale stipulato fra l'interessato, il richiedente ed il direttore generale.
Articolo 21 - Contratti e convenzioni di ricerca
1. I proventi derivanti dalle attività svolte da strutture universitarie in adempimento di contratti e convenzioni di ricerca stipulati dai dipartimenti universitari sono gestiti direttamente dall'Università, sulla base dell'autonomia negoziale agli stessi garantita dalla normativa vigente. Qualora la conduzione di tali attività di ricerca preveda l'utilizzo di risorse delle strutture degli enti sanitari convenzionati deve essere garantito il rimborso dei relativi costi. In analogia a quanto previsto per il personale universitario, al personale dipendente dal S.S.R. saranno erogati gli eventuali proventi spettanti in ragione della partecipazione alla ricerca.
2. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, la disciplina delle attività di sperimentazione clinica verrà definita in uno specifico regolamento, approvato, d'intesa
con il Rettore, dagli Istituti scientifici e dagli enti sanitari convenzionati, nel rispetto della normativa vigente.
3. I progetti e le attività di ricerca clinica finanziati dalla Regione e dal Ministero della Salute còndotti dalle unità operative a direzione universitaria operanti presso l'IRCCS San Xxxxxxx IST e l'Istituto Gaslini sono gestiti dagli Istituti scientifici quali destinatari istituzionali.
Articolo 22 — Copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi
1. La copertura assicurativa della responsabilità civile operante verso terzi è quella prevista dalla L.R. n. 28/2011 e s.m.i. recante "Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale". Tale copertura si applica anche al personale universitario convenzionato, agli iscritti alle Scuole di specializzazione ed alle figure temporaneamente presenti quali professori a contratto, dottorandi di ricerca, assegnisti o titolari di borsa di studio o contratto erogati dall'Università, che interagiscono con le attività assistenziali, nonché ai laureati in medicina e chirurgia che effettuano il tirocinio pre-abilitazione.
2. L'Università assume l'onere assicurativo relativo alla responsabilità civile per danni a terzi ricoverati o comunque assistiti per fatti degli studenti dei propri corsi di studio.
Articolo 23 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso l'IRCCS X. Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e gli enti sanitari convenzionati, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è individuato per l'attività assistenziale nei direttori generali di tali enti, nonché nei dirigenti o preposti individuati ai sensi della normativa vigente.
Articolo 24 — Rapporti con l'IRCCS Xxxxxxxx Xxxxxxx e con altri enti sanitari convenzionati
1. L'Università, l'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari convenzionati stipulano accordi convenzionali in attuazione del presente Protocollo generale e dei protocolli specifici tra Regione e Università ai sensi dell'art. 8 della L.R. 20.1.2005, n. 1 e s.m.i.
2. Tali accordi convenzionali devono essere conformi ai contenuti del presente Protocollo d'intesa per le parti compatibili, nonché alla programmazione ed agli indirizzi regionali.
Per quanto riguarda l'Istituto Gaslini l'accordo convenzionale deve essere coerente con i fini istituzionali e con l'ordinamento dell'Istituto, così come determinato dalla vigente normativa nazionale e regionale.
3. E' fatta salva la possibilità, nel rispettivo ambito di autonomia, di stipulare accordi con l'Università in materia di attività di ricerca; resta fermo che nessun onere dovrà gravare sul Fondo Sanitario Regionale.
Art. 25 — Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Protocollo e agli accordi di attuazione alla presente intesa, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs.vo 30.6.2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.
Art. 26 - Clausola di collaborazione
Le Parti si impegnano a collaborare nella verifica e nel monitoraggio della corretta attuazione delle previsioni contenute nel presente Protocollo e nella composizione delle eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui alla presente intesa, laddove non si renda necessario procedere alla sua modifica o integrazione.
Articolo 27 — Durata e norme transitorie
1. La durata del presente Protocollo di intesa è di anni cinque. Il Protocollo può essere rinnovato per un periodo di durata uguale o inferiore.
2. Fino alla data di stipulazione del presente Protocollo i rapporti tra le Parti restano disciplinati dal Protocollo d'intesa stipulato il 17.3.2004 e in regime di proroga.
3. Le Parti si impegnano sin d'ora a modificare il presente Protocollo per uniformarlo ai contenuti dello Schema tipo di convenzione previsto dall'art. 6, comma 13, della L. 30.11.2010, n. 240, qualora emanato.
4. Le previsioni di cui all'art. 12, comma 4, relativamente all'attività di guardia, si applicano decorsi 90 giorni dalla stipula del presente Protocollo.
5. Entro 90 giorni dalla stipula del presente Protocollo, l'IRCSS X. Xxxxxxx IST, l'Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari convenzionati provvedono a dare applicazione alle disposizioni di cui all'art. 13, anche attraverso la costituzione di appositi tavoli tecnici, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di arretrati con riferimento a singole posizioni del personale universitario.
6. Il regolamento di cui all'art. 21, comma 2, dovrà essere approvato entro 90 giorni dalla stipula del presente Protocollo.
7. Entro 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo, il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'IRCCS X. Xxxxxxx IST dovrà essere adeguato alla presente intesa. Analogamente entro 120 giorni dalla stipula del presente Protocollo dovranno essere conclusi gli accordi convenzionali fra Università, Istituto Gaslini e gli altri enti sanitari.
Art. 28 — Registrazione
Il presente Atto si compone di n. 28 pagine e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente dalle parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge n. 241/1990
Per la REGIONE LIGURIA Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA IL PRESIDENTE IL RETTORE
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
Allegato A al PGI Regione Università del 4.4.2017
“Strutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche o a Direzione universitaria operanti presso l’IRCCS Ospedale Policlinico San Xxxxxxx”
UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA MEDICA | Posti letto |
U.O. Clinica Ematologica | 14 |
U.O. Clinica di Medicina Interna a indirizzo oncologico | 104 |
U.O. Clinica di Medicina Interna 1 | |
U.O. Clinica di Medicina Interna 2 | |
U.O. Clinica di Medicina Interna, Immunologia clinica e Medicina traslazionale | |
U.O. Clinica di Medicina d'urgenza | 14 |
U.O. Cure Intermedie (U.O. ospedaliera a direzione universitaria) | 30 |
U.O. Clinica Geriatrica | 10 acuti + 10 post acuti con aggregata la precedente U.O. di cure intermedie |
U.O. Clinica Endocrinologica | 24 di cui 6 di Reumatologica |
U.O. Clinica Reumatologica | |
U.O. Clinica Malattie infettive e tropicali | 00 |
X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00 |
X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxx respiratorie e allergologia | 15 |
U.O. Clinica Neurologica | 35 |
U.O. Clinica di Neuroriabilitazione | 52 |
U.O. Clinica Psichiatrica | 50 di cui 10 di Psichiatria riabilitativa e 20 di SPDC di ASL |
U.O. Clinica Nefrologica, dialisi e trapianto | 22 |
U.O. Clinica anestesiologica e Terapia intensiva | 26 |
U.O. Clinica di Oncologia medica | 9 |
U.O. Clinica delle malattie dell'apparato cardiovascolare e UTIC | 15 (*) |
U.O. Medicina Nucleare | 1 |
U.O. Radioterapia oncologica | 1 |
U.O. Clinica Dermatologica | 6 |
UNITA' OPERATIVE COMPLESSE — AREA CHIRURGICA | Posti letto |
X.X. Xxxxxxxxxxxxxxx | 00 |
X.X. Clinica chirurgica 1 | 48 |
U.O. Clinica chirurgica 2 | |
U.O.S.D Chirurgia dei linfatici. (La U.O. sarà disattivata nel corso del 2018; i 3 letti in dotazione saranno distribuiti tra le Cliniche) | |
U.O. Clinica di chirurgia senologica | 8 |
U.O. Clinica di chirurgia Plastica e ricostruttiva | 10 |
U.O. Clinica di Chirurgia vascolare ed endovascolare | 20 |
U.O. Clinica Neurochirurgica e Neurotraumatologica | 29 |
U.O. Clinica Oculistica | 5 |
U.O. Clinica Ortopedica | 20 |
U.O. Clinica Ostetrica e ginecologica | 29 |
U.O. Clinica Otorinolaringoiatrica | 14 |
U.O. Clinica Urologica (U.O. ospedaliera a direzione universitaria) | 32 |
(*) L'attività cardiologica viene svolta integrata con l'U.O.C. di Cardiologia ospedaliera.
UNITA' OPERATIVE COMPLESSE NON DEGENZIALI E SERVIZI |
U.O. Clinica Diabetologica |
U.O. Igiene |
U.O. Anatomia Patologica |
U.O. Radiologia d'urgenza (ospedaliera a direzione universitaria) (**) |
U.O. Radiologia (**) |
U.O. Genetica Medica |
U.O. Medicina Legale |
U.O. Microbiologia (***) |
U.O Programmazione sanitaria e Prevenzione (****) |
(**) da integrare sotto un'unica direzione universitaria denominata "U.O. Radiologia".
(***) U.O. ospedaliera a direzione universitaria da attivare in corso di attuazione del presente Accordo.
(****) in ambito di Aziende regionali.
UNITA' DI RICERCA COMPLESSE CON PREVALENTE FINALITÀ DI RICERCA |
U.O. Immunologia |
U.O. Oncologia cellulare |
U.O. Patologia Molecolare |
U.O. Mutagenesi e Prevenzione oncologica |
U.O.S. DIPARTIMENTALI | |
Pneumologia per la continuità assistenziale Ospedale-Territorio | 6 posti letto |
U.O. Genetica dei Tumori rari | |
U.O. Fisiopatologia respiratoria (*) | |
U.O. Chirurgia d'urgenza | 20 posti letto |
U.O. Chirurgia generale ad indirizzo funzionale |
(*) E' prevista la disattivazione all'andata in quiescenza dell'attuale Direttore.
ﻻﻻﻻﻻﻻ
L'eventuale istituzione/convenzione di ulteriori Unità Operative, anche Semplici Dipartimentali, sarà oggetto di valutazione nell'ambito del percorso di monitoraggio.
In particolare vengono poste in monitoraggio, secondo i parametri dell'Allegato B, le seguenti situazioni:
1. Mantenimento dell'U.O.C. Clinica di Medicina d'urgenza e/o della sua dotazione di posti letto;
2. Mantenimento della U.O.S.D. Chirurgia d'urgenza;
3. Mantenimento della U.O.S.D. Genetica dei tumori rari;
4. Mantenimento della U.O.S.D. Fisiopatologia respiratoria;
5. Attivazione della U.O.C. di Neuroimmunologia clinica;
6. Attivazione della U.O.S.D. Medicina del Lavoro, Tossicologia e Igiene industriale;
7. Attivazione U.O.S.D. Laboratorio diagnostico di autoimmunologia.
“Strutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche o a Direzione universitaria operanti presso l’IRCCS “Istituto Xxxxxxxx Xxxxxxx”
Strutture proprie della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche
Unità operative complesse:
U.O. Clinica Pediatrica ed Endocrinologia con Laboratorio LABSIEM ( * )
U.O. Neurologia Pediatrica e Malattie Muscolari Strutture ospedaliere a direzione universitaria Unità operative complesse:
X.X. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx
X.X. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
X.X. Neuropsichiatria Infantile
Strutture semplici dipartimentali:
Centro di diagnostica ginecopatologica e patologia feto-perinatale Centro Fibrosi Cistica
Strutture con prevalente finalità di ricerca a direzione universitaria
Unità operative complesse:
U.O. Genetica Medica
U.O. Laboratorio di Immunologia Clinica e sperimentale
Strutture ospedaliere a direzione conservata da personale del SSR titolare di incarico di professore di ruolo universitario, secondo le modalità previste dall’art.12, comma 10, terzo paragrafo del vigente PGI
Unità operative complesse:
U.O. Neurochirurgia
Incarichi di programma ex art.5, comma 4, del D.Lgs. n°517/1999
Programmi equivalenti alla direzione di Unità operativa complessa ed al coordinamento di area
dipartimentale:
Progetto integrato per una medicina predittiva, preventiva e personalizzata
( * ) Tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge n°167/2016, come modificata dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( c.d. Legge di Bilancio 2018 ), è prevista la
realizzazione di un Centro di Riferimento per la Diagnosi e le Cure delle Malattie Metaboliche, come Struttura Complessa autonoma, propria della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche a direzione universitaria, da attivare entro il prossimo quinquennio.
“Strutture a Direzione universitaria operanti presso l’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”
Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “
Radiologia vascolare interventistica”, afferente al Dipartimento: Area Radiologica.
Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “Igiene ospedaliera”, in staff alla Direzione Sanitaria.
Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “Farmacologia Clinica”, in staff alla Direzione Sanitaria.
Unità Operativa Semplice Dipartimentale a direzione universitaria denominata “Genetica medica”, in staff alla Direzione Sanitaria.
ALLEGATO B
Parametri per l'identificazione, il dimensionamento e il monitoraggio delle strutture assistenziali proprie della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche
Tenendo conto degli standard e criteri dimensionali individuati dal DM 70/2015, gli indicatori da adottare ai fini della valutazione degli assetti organizzativi del Protocollo Generale d'Intesa devono fare riferimento a parametri di appropriatezza, complessità della casistica trattata, case-load, indicatori di efficienza ed efficacia. Per le attività assistenziali sono richiesti un adeguato numero di casi trattati, un'adeguata complessità della casistica ed un'attività coerente con gli obiettivi didattici dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, delle Professioni sanitarie e delle Scuole di specializzazione, nel rispetto dei parametri definiti nel sistema di indicatori sotto indicato:
1. n. casi ordinari
2. n. casi DH
3. peso ricoveri ordinari
4. peso ricoveri DH
5. indice di dispersione della casistica
6. percentuale alta complessità
7. percentuale ricoveri appropriati
8. percentuale ricoveri chirurgici
9. percentuale ricoveri urgenti*
10. n. prestazioni per esterni
11. valore medio prestazioni per esterni
12. n. prestazioni per interni
13. valore medio prestazioni per interni
Per ogni struttura vanno presi a riferimento sia una serie di valori espressione del volume di attività prodotto: numero di ricoveri ordinari e diurni, peso medio dei ricoveri ordinari e diurni, numero e importo medio delle prestazioni ambulatoriali per esterni ed interni sia una serie di valori espressione della complessità e dell'appropriatezza dell'attività prodotta: percentuale di ricoveri di alta complessità, percentuale di ricoveri appropriati, percentuale di ricoveri con trattamento chirurgico, indice di dispersione della casistica.
L'alta complessità viene individuata tramite il peso del DRG, differenziato per casistica internistica e casistica chirurgica e/o la tipologia di DRG (chemioradioterapia, patologia oncologica, patologia neonatale).
L'appropriatezza viene valutata per il regime ordinario utilizzando l'elenco dei DRG riportati nel Patto per la Salute associato al grado di severità e rischio morte secondo APR.
L'indice di dispersione, espressione indiretta del case — load, è rappresentato dal 50° percentile, cioè dal numero di DRG con i quali ciascuna struttura rendiconta il 50% della propria casistica.
Inoltre, per meglio interpretare i risultati sopra descritti viene calcolata anche la percentuale di ricoveri in urgenza.
Tale sistema di indicatori, già applicato alle strutture assistenziali per definire il dimensionamento delle stesse, sarà utilizzato per il monitoraggio degli assetti
organizzativi previsto dal Protocollo Generale d'Intesa, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia tenendo altresì conto dei seguenti aspetti:
• le eventuali modifiche degli assetti delle strutture universitarie, sia in termini di loro identificazione che di dimensionamento, verrà concordata con l'Università al fine di correlare le esigenze di efficienza ed efficacia assistenziale con quelle didattiche proprie della Scuola di Medicina;
• i volumi del prodotto assistenziale devono essere valutati anche in relazione alla dotazione di risorse umane complessiva secondo parametri di efficienza allocativa delle risorse umane, così come dovranno essere presi in considerazione i vari aspetti relativi all'organizzazione aziendale nonché le relazioni funzionali e operative con il territorio che possano aver effetto sulla produttività e sull'efficienza delle strutture di ricovero;
• la distribuzione per complessità della casistica deve essere omnicomprensiva per assicurare le necessità didattiche oltre che il fabbisogno assistenziale espresso in maniera differenziata dalle diverse aree territoriali (bacino d'utenza locale, regionale ed extraregionale) ferma restando la costante applicazione dei criteri di appropriatezza organizzativa e clinica nelle gestione di ogni singolo caso; a questo proposito verranno specificamente valutate le proporzioni tra ricoveri elettivi e ricoveri urgenti tenendo conto delle diverse discipline.
Parametri per il monitoraggio delle Strutture di Laboratorio
In analogia con i parametri delle strutture assistenziali sono presi in considerazione i volumi di attività totali e la percentuale delle prestazioni rese disponibili per la funzione assistenziale.
*Questa sarà da valutare in funzione dell'organizzazione dei flussi di ingresso.