Contract
Procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da destinare ai servizi di front office Cup/Cassa e Call Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016.
CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA DEL SERVIZIO
Articolo 1 – Oggetto ed importo
Il presente Capitolato disciplina le modalità di fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo da destinare ai servizi Front Office fisico CUP/Cassa e telefonico Call Center, erogati per tutte le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.
Umbria Salute Scarl, Società Consortile in house delle Aziende Sanitarie dell’Umbria intende affidare, per un periodo di 3 anni, il suddetto servizio di somministrazione di lavoro temporaneo all’Agenzia per il lavoro che sarà individuata al termine della presente procedura esperita ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, fatte salve le facoltà di ricorrere alle opzioni (proroga tecnica di 6 mesi, estensione di un quinto) ai sensi dell’art. 106 commi 11 e 12 del D.lgs. 50/2016, come specificato all’ art. 3 del Disciplinare di gara.
L’importo stimato per tre anni per il suddetto servizio è di € 9.709.627,20 come riportato nella tabella all’art. 3 del Disciplinare di gara.
Il servizio di somministrazione in oggetto, comprende la ricerca, selezione, formazione, gestione e sostituzione del personale somministrato, dovrà essere effettuato secondo quanto riportato nel presente Capitolato.
Umbria Salute effettuerà una ulteriore propria valutazione dei potenziali lavoratori somministrati, di volta in volta individuati, come meglio specificato nel successivo art. 5.
Articolo 2 – Mansioni del personale somministrato
Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori somministrati, da espletare tramite l’utilizzo di procedure informatiche, sono indicativamente le seguenti:
- prenotazione, accettazione e cancellazione di prestazioni medico-sanitarie;
- riscossione del ticket sanitario relativo alle prestazioni prenotate;
- gestione delle pratiche di rimborso del ticket pagato;
- gestione dell’anagrafe sanitaria;
- gestione delle operazioni di apertura e chiusura di cassa;
- gestione delle prenotazioni e degli incassi relativi alle prestazioni di “intramoenia”;
- scansione ottica delle ricette;
- validazione delle prestazioni sanitarie erogate;
- attività di call center con risposta telefonica agli utenti, per erogare alcuni servizi sopra riportati quali la prenotazione, l’accettazione e la cancellazione di prestazioni medico- sanitarie.
Articolo 3 - Durata
Come già riportato all’art. 4 del Disciplinare di gara, l’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal giorno di stipula del contratto. Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di richiedere, nelle more della stipula del contratto che dovrà avvenire nei termini previsti al comma 9 dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016, l’esecuzione anticipata del servizio, dopo che l’aggiudicazione è divenuta efficace, come consentito al comma 9 del suddetto articolo.
Il contratto giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell’importo affidato. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l’importo dell’appalto non fosse esaurito, Umbria Salute potrà procedere alla richiesta di lavoro somministrato fino all’esaurimento dell’importo affidato.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, Umbria Salute avrà la facoltà di richiedere all’Agenzia affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Umbria Salute, alla scadenza del periodo temporale o qualora si verifichi l’esaurimento del valore, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, avrà la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi come già previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Umbria Salute avrà la facoltà di interrompere la fornitura nei seguenti casi:
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che l’Agenzia affidataria del presente appalto non offra di adeguare la propria offerta alle suddette condizioni più vantaggiose;
- qualora decisioni motivate da parte di Umbria Salute in relazione al concreto dispiegarsi dell’attività gestionale portino alla totale esclusione dell’utilizzo del servizio oggetto della gara; Dalla data di stipula del contratto di appalto l’Agenzia affidataria effettuerà, a fronte di specifiche richieste da parte di Umbria Salute Scarl, la fornitura di tutto o parte del servizio di somministrazione.
Le singole prestazioni di lavoro saranno individuate e disciplinate con separati contratti di somministrazione.
Le clausole del contratto stipulato tra Umbria Salute e l’Agenzia affidataria, avranno prevalenza su quelle presenti nei suddetti singoli contratti di somministrazione, in caso di difformità e contrasto tra le stesse.
Articolo 4 – Clausola Sociale e Requisiti del personale da impiegare e formazione Come già riportato nel Disciplinare di gara e al successivo art. 7 è fatto obbligo all’Agenzia affidataria di garantire la continuità delle somministrazioni dei rapporti di lavoro in essere al momento della stipula del contratto al fine di assicurare la continuità del servizio e dell’occupazione, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016. I servizi di front office Cup/Cassa e Call Center, erogati per le Aziende Sanitarie dell’Umbria sono servizi di interesse generale preordinati alla tutele della salute ex art. 8 L. R. 9 del 29 Aprile 2014.
I lavoratori somministrati dovranno possedere gli stessi requisiti già richiesti al personale dipendente di Umbria Salute addetto ai servizi di Front Office fisico CUP/Cassa e telefonico Call Center, che già svolgono le mansioni sopra elencate. Tali requisiti sono previsti nel “Disciplinare dei Servizi” tra Umbria Salute Scarl e i propri Enti/Soci Aziende Sanitarie dell’Umbria e più precisamente:
Maggiore età
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (in tal caso, indicare quale);
Il godimento dei diritti civili e politici e iscrizione nelle liste elettorali del Comune di appartenenza.
Inesistenza di condanne penali salvo che il reato sia stato depenalizzato, ovvero sia intervenuta la riabilitazione o che il reato sia dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della la condanna medesima
Inesistenza a proprio carico di procedimenti penali pendenti o in corso
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (c.d. scuola media superiore) conseguito a seguito di un periodo di formazione di durata quinquennale secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettere g) e h) della L. 28 marzo 2003 n. 53
Buona cultura generale
Buona conoscenza informatica
Buona stabilità emotiva (autocontrollo e gestione dello stress)
Buona capacità di adattamento e flessibilità
Discreta capacità di analisi e sintesi
Buona capacità relazionali (disponibilità a relazionarsi con l’utenza)
Buona capacità di comunicazione
Buona capacità di risoluzione di problemi operativi
Relativamente al servizio di front office fisico CUP/Cassa e telefonico Call Center, l’Agenzia affidataria selezionerà, preferibilmente e non esclusivamente, i lavoratori che hanno conoscenza del programma software in uso presso gli sportelli Cup/Cassa delle Aziende Sanitarie dell’Umbria. Per il servizio di Call center inoltre selezionerà, preferibilmente e non esclusivamente, i lavoratori che hanno maturato esperienza in questo tipo di attività.
I suddetti requisiti dovranno risultare dal curriculum che dovrà essere inviato a Umbria Salute come previsto dal successivo articolo 5.
La formazione da parte della Agenzia consisterà nella informativa ai lavoratori in merito alle condizioni di servizio cui gli stessi saranno adibiti, alle regole circa il rispetto della riservatezza delle informazioni che si troveranno a trattare, alle norme sulla sicurezza.
Articolo 5 - Modalità di espletamento del servizio
Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dal contratto stipulato per ciascuna somministrazione e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
Umbria Salute Scarl procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta all’Agenzia affidataria delle singole forniture di lavoro mediante apposita richiesta scritta.
I prestatori di lavoro dovranno essere resi disponibili per la valutazione da parte di Umbria Salute entro 3 giorni lavorativi dalla data di richiesta.
Tale valutazione si sostanzierà nella presa visione del curriculum del lavoratore somministrato individuato ed eventualmente in un colloquio tecnico-conoscitivo, il tutto come meglio riportato al successivo art. 6.
La suddetta richiesta, che potrà avvenire via fax o via e-mail, dovrà contenere le seguenti informazioni:
- numero dei lavoratori da somministrare
- sede e orario di lavoro
- durata della missione
I lavoratori somministrati dovranno essere in possesso dell’idoneità fisica piena ed assoluta propria delle mansioni cui saranno assegnati, da accertarsi da parte del medico competente di Umbria Salute Scarl.
I lavoratori somministrati adibiti alle mansioni descritte nell’art. 2, saranno inquadrati al 5° livello del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi applicato al personale dipendente di Umbria Salute Scarl.
Svolgeranno un orario part time con articolazioni orarie distribuite su 5/6 giorni lavorativi, a seconda delle esigenze di copertura dei servizi da assicurare.
In funzione delle proprie esigenze organizzative e produttive, Umbria Salute si riserva in ogni caso la facoltà di modificare l’articolazione lavorativa.
Umbria Salute si riserva, altresì, la facoltà di richiedere l’attivazione di contratti di lavoro somministrato con un orario part time diverso da quello inizialmente dimensionato in caso si presenti la necessità di coprire postazioni con diverso orario o in caso di sostituzione di un lavoratore con diverso orario di lavoro, fermo restando il margine d’agenzia orario offerto.
L’articolazione della prestazione sarà comunicata settimanalmente dai Coordinatori Territoriali del servizio con le procedure ed i sistemi in uso presso Umbria Salute. I lavoratori somministrati dovranno attenersi alle disposizioni impartite e al riguardo saranno dotati da parte di Umbria Salute di specifiche login e password idonee a consentire l’accesso alle comunicazioni gestite tramite sistemi informatici aziendali.
L’orario full time ordinariamente osservato in Azienda è pari a 40 ore settimanali, ridotte a 38 ore settimanali in applicazione del riassorbimento dei permessi retribuiti stante il disposto dell’art. 121 lett. c) del CCNL del Terziario Distribuzione e Servizi, debitamente riproporzionato nel caso di rapporto di lavoro part time.
Al personale dipendente vengono riconosciuti 26 giorni annui di ferie, parametrati su una articolazione lavorativa di 6 giorni settimanali, e 32 ore annue di permesso per ex festività soppresse, riproporzionate nel caso di rapporto part time.
Umbria Salute formerà il personale somministrato qualora non sappia utilizzare i software impiegati per fornire il servizio Front Office fisico CUP/Cassa e telefonico Call Center, alle Aziende Sanitarie proprie Clienti/Socie.
Nello svolgimento dell’attività lavorativa i lavoratori somministrati dovranno conoscere e attenersi alle procedure e alle modalità operative in uso presso Umbria Salute e presso le Aziende Sanitarie Umbre.
Il ricorso ad ore di lavoro supplementare sarà di volta in volta concordato tra l’Agenzia di somministrazione e Umbria Salute Scarl, in tal caso sarà corrisposta la maggiorazione prevista per il tempo supplementare fermo restando il margine d’agenzia offerto e fermo restando l’importo contrattuale massimo previsto.
Eventuali trasferte saranno preventivamente comunicate da Umbria Salute all’Agenzia interinale secondo modalità da concordare e saranno rimborsate da Umbria Salute in conformità alle disposizioni previste dal CCNL applicato, fermo restando l’importo contrattuale massimo previsto e previa esibizione della relativa documentazione delle spese.
Articolo 6 – Periodo di prova e sostituzione del personale
Il lavoratore somministrato, sarà sottoposto ad un periodo di prova come stabilito nel contratto collettivo delle società di somministrazione di lavoro temporaneo.
L’Agenzia affidataria sarà tenuta, nel termine di 3 giorni lavorativi dalla comunicazione da parte della Umbria Salute, a provvedere alla sostituzione con altro idoneo lavoratore sia in caso di mancato superamento del periodo di prova cui è stato sottoposto il lavoratore somministrato sia in ogni caso di impossibilità per il lavoratore di fornire la prestazione richiesta.
Nel corso di vigenza contrattuale, qualora le prestazioni lavorative del lavoratore somministrato non risultino più adeguate e siano anche causa di disservizi, Umbria Salute Xxxxx potrà chiederne motivatamente la sostituzione senza che l’Agenzia di somministrazione possa rifiutarsi.
In tal caso l’Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione negli stessi termini di cui sopra.
Le assenze del personale oggetto di somministrazione dovute alla fruizione di ferie e permessi dovranno essere preventivamente concordate con il Coordinatore Territoriale del servizio e non saranno oggetto di sostituzione da parte dell’Agenzia, fatta salva l’espressa richiesta di Umbria Salute.
Per le assenze dovute a malattia ovvero ad infortunio di durata complessiva (risultante da certificazione medica) superiore a giorni 7, Umbria Salute si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del lavoratore somministrato.
Articolo 7 – Obblighi dell’Agenzia affidataria
L’Agenzia affidataria si obbliga a:
- assumere tutti i lavoratori già in somministrazione utilizzati da Umbria Salute Scarl al momento della stipula del contratto.
- mettere a disposizione di Umbria Salute Scarl, entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta scritta da parte di Umbria Salute, il curriculum del lavoratore individuato per la somministrazione affinché quest’ultima possa effettuare una ulteriore valutazione del suddetto lavoratore;
- rendere disponibile il lavoratore per un colloquio tecnico-conoscitivo eventualmente richiesto da Umbria Salute;
- stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni lavoratore somministrato;
- provvedere ad effettuare le sostituzioni previste al precedente art. 6, entro 3 giorni dalla richiesta scritta da parte della Umbria Salute Scarl;
- provvedere direttamente al pagamento ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- trasmettere a Umbria Salute Scarl, all’atto della stipula, copia del contratto individuale tra l’Agenzia e il lavoratore somministrato, anche ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata dall’art. 35 comma 2 del D. Lgs. 81/2015;
- trasmettere a Umbria Salute Scarl, copia della prima e dell’ultima busta paga corrisposta al lavoratore somministrato al fine dell’accertamento della regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata dall’Agenzia ed in ogni caso fornire a richiesta copia delle altre buste paga elaborate e delle contribuzioni versate per ogni singolo somministrato;
- rispettare tutti gli obblighi relativi all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal DPR 1124 del 1965;
- fornire i prospetti di variazione del costo del lavoro in funzione delle variazioni derivanti dall’applicazione dei rinnovi del CCNL.
Articolo 8 – Penali e risoluzione contrattuale
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato, previa contestazione per iscritto tramite raccomandata RR, dell’addebito all’Agenzia affidataria e rigetto delle eventuali giustificazioni, che dovranno essere prodotte entro 5 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento della contestazione, Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:
- per ritardo, non imputabile a causa di forza maggiore o di caso fortuito, rispetto ai termini previsti per la messa a disposizione del curriculum/colloquio del lavoratore somministrato, nonché della messa a disposizione di quest’ultimo, una penale di € 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli;
- per ritardo nella sostituzione del personale somministrato ove dovuta, penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto a quelli previsti ai precedenti articoli;
- mancata applicazione delle norme in materia d’inquadramento giuridico, retributivo, contributivo, assistenziale, previdenziale, assicurativo e antinfortunistico nei confronti dei lavoratori somministrati, penale di € 200,00 per la prima infrazione, per singolo lavoratore; la seconda infrazione comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In considerazione della particolare importanza del servizio svolto presso i punti CUP/Cassa delle Aziende sanitarie regionali, è fatto divieto all’Agenzia affidataria di interrompere e/o sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con Umbria Salute Scarl.
L’illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione di diritto del contratto che sarà stipulato tra Umbria Salute e l’Agenzia affidataria. In tale ipotesi resteranno a carico dell’ Agenzia affidataria tutti gli oneri e danni conseguenti e derivanti da tale risoluzione.
Le penali eventualmente applicate saranno oggetto di apposita fatturazione da parte di Umbria Salute. Ferma restando l’applicazione delle penali, qualora l’Agenzia affidataria della fornitura non rispettasse i tempi di fornitura previsti, Umbria Salute Scarl avrà la facoltà di dichiarare l’Agenzia affidataria del servizio inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti. In tal caso Umbria Salute Scarl invierà all’Agenzia affidataria del servizio formale diffida con specifica motivata delle contestazioni e con invito ad adempiere, qualora non ancora effettuato, nel termine che sarà dalla stessa ritenuto congruo. Qualora il suddetto termine non venisse rispettato, Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di non procedere al pagamento dei corrispettivi spettanti all’ Agenzia affidataria della fornitura, finché gli inconvenienti segnalati non
risultino definitivamente rimossi, ovvero di risolvere il contratto senza che la controparte possa vantare alcun diritto di sorta.
Le penali saranno cumulabili tra di loro nel periodo di durata contrattuale fino alla concorrenza del limite massimo del 10% del corrispettivo totale.
Oltre tale limite, Umbria Salute Xxxxx avrà facoltà di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento di tutti i danni conseguenti.
In caso di risoluzione del contratto per i suddetti inadempimenti, la cauzione definitiva verrà incamerata da Umbria Salute Scarl a titolo di penale e indennizzo.
Articolo 9 - Controlli sul Servizio – Fatturazione – Pagamenti
L’Agenzia provvederà alla fatturazione delle ore effettivamente prestate dai lavoratori somministrati, per ciascun singolo lavoratore, con indicazione: del nominativo, del periodo di retribuzione di riferimento, delle ore di lavoro effettivamente prestate, dell’importo di eventuali ore di lavoro straordinario preventivamente concordate, del compenso dell’Agenzia e dell’imponibile IVA.
La fatturazione delle suddette singole prestazioni sarà effettuata sulla base del prezzo orario complessivo derivante dall’applicazione del CCNL applicato, per le ore effettivamente lavorate, del compenso dell’Agenzia maggiorato dell’Iva (margine di agenzia).
Il prezzo orario complessivo si modificherà in diretta dipendenza alle variazioni del costo del lavoro determinate dal CCNL di riferimento.
Come già riportato nel disciplinare di gara, nel caso in cui, l’Agenzia affidataria, nel corso di vigenza contrattuale, benefici di riduzioni contributive correlate allo status dei lavoratori o alla tipologia contrattuale impiegata per la somministrazione di personale a Umbria Salute Scarl, il costo orario del lavoro sarà ricalcolato dall’Agenzia in diminuzione, fermo restando il margine d’agenzia offerto.
Gli eventuali benefici che possono determinare riduzione del costo del lavoro derivanti da incentivi correlati allo status (disoccupazione lunga durata, mobilità, etc) dovranno essere interamente restituiti dall’Agenzia Affidataria a Umbria Salute Scarl, attraverso apposito documento contabile (nota di credito) entro il 31/12 di ogni annualità ovvero entro 30 giorni
dall’emissione dell’ultima fattura in caso di cessazione del servizio. Il suddetto beneficio dovrà essere effettivamente goduto dall’Agenzia Affidataria e la relativa restituzione avrà termine con la scadenza dell’ultimo esonero contributivo goduto in capo al personale effettivamente utilizzato da Umbria Salute.
Limitatamente alla possibilità dell’Agenzia Affidataria di beneficiare di incentivi atti a ridurre il costo del lavoro tramite personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed utilizzato da Umbria Salute per periodi superiori ai 10/12 dell’esercizio, il 50% dell’esonero contributivo effettivamente goduto dovrà essere corrisposto a Umbria Salute, seguendo le modalità precedentemente previste.
Le festività saranno fatturate con apposita voce al costo orario al netto del margine d’agenzia.
I pagamenti saranno effettuati da Umbria Salute Scarl, dopo aver effettuato il riscontro delle ore fatturate dall’Agenzia, tramite le timbrature di rilevamento delle presenze vistate dal Coordinatore Territoriale di riferimento.
Il pagamento avverrà, su presentazione delle fatture con frequenza mensile, inviate alla PEC: xxxxxxxxxxxx@xxx.xx, entro il termine di 60 giorni dal loro ricevimento, previo il riscontro di cui sopra e previa verifica della regolarità contributiva (DURC).
Tale termine è previsto per gli Enti che forniscono assistenza sanitaria, dall’art.4 comma 5, lettera b) del D.Lgs.n.231/2002 “attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, come modificato con D.Lgs.n.192/2012.
Umbria Salute svolge servizi di interesse generale in ambito sanitario per conto delle suddette Aziende Sanitarie consorziate e pertanto può legittimamente applicare l’art.4 comma 5, lettera b) del D.Lgs.n.231/2002.
In conformità di quanto previsto dalla Legge n.136/2010, il pagamento di quanto dovuto all’Agenzia Affidataria avverrà tramite bonifico bancario.
In caso di ritardato pagamento da parte della Umbria Salute Scarl troverà applicazione quanto previsto dal D.Lgs.n. 231/2002.
In caso di mancata richiesta di somministrazione nessun corrispettivo sarà dovuto.
Articolo 10 - Variazione quantitativi dell’appalto
Al fine della variazione in aumento o diminuzione del quantitativo dell’appalto, si rimanda a quanto già riportato all’art. 3 del Disciplinare di gara e come previsto dall’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Ai sensi dei commi 1, 7 e 8 dell’art.3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., con l’affidamento della fornitura in oggetto, l’Agenzia affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’affidamento di cui trattasi, previsti dallo stesso art.3. A tal fine l’Agenzia affidataria comunicherà i dati relativi al “conto dedicato” sul quale Umbria Salute Scarl effettuerà i pagamenti tramite lo strumento del bonifico bancario come richiesto dal comma 1 del suddetto art. 3, nonché quelli relative ai dati di chi è delegato ad operare sullo stesso.
Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, Umbria Salute Scarl riporterà negli ordinativi di pagamento il CIG relativo alla gara in oggetto.
Qualora l’Agenzia affidataria non assolva agli obblighi previsti dal suddetto art. 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della L. 136/2010.
Articolo 12 – Deposito cauzionale definitivo e polizza assicurativa
A garanzia della fornitura in oggetto l’Agenzia affidataria presenterà una cauzione definitiva come richiesta all’art.103 del D. Lgs. 50/2016. La suddetta cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto. Umbria Salute Scarl è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale somministrato durante l’esecuzione del servizio, convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è compreso nel corrispettivo del servizio. L’Agenzia affidataria è altresì pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, nei confronti di Umbria Salute Scarl in dipendenza del servizio oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Agenzia affidataria dovrà essere provvista, prima della stipula del contratto, di una polizza assicurativa con validità non inferiore alla durata contrattuale avente le seguenti caratteristiche:
• polizza RCT a copertura di danni arrecati a Umbria Salute Scarl con un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per sinistro;
• la copertura esente da franchigia.
• devono essere considerati terzi anche tutti i dipendenti di Umbria Salute Scarl.
• la polizza dovrà prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’ Umbria Salute Scarl, a qualsiasi eccezione, con riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 C.C, di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli art. 1892 e 1893
C.C. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, Umbria Salute Scarl ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Articolo 13 – Divieto di cessione e subappalto
Ai sensi dell’art, 105 D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto all’ Agenzia affidataria di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di Umbria Salute Scarl al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto.
Il subappalto è ammesso nei limiti di legge, a fronte di dichiarazione rilasciata in fase di presentazione dell’offerta da parte dell’ Agenzia affidataria e di autorizzazione espressa da parte di Umbria Salute Scarl.
Articolo 14 - Riservatezza – D. LGS. 196/2003
L’ Agenzia affidataria del servizio si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori, il vincolo di riservatezza relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione, di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio affidato. In tal senso l’Agenzia affidataria del servizio sarà tenuta a porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate. L’Agenzia affidataria del servizio sarà tenuta al rispetto ed osservanza di quanto previsto dalla legge 196/2003 per quanto applicabile.
Articolo 15 – Divieto di sospendere il servizio
L’ Agenzia affidataria del servizio non potrà in nessun caso sospendere il servizio con propria decisione unilaterale, neanche quando siano in atto controversie con Umbria Salute Scarl.
La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’Agenzia affidataria costituirà grave inadempimento contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto, qualora l’Agenzia, dopo la diffida a riprendere il servizio entro il termine intimato da Umbria Salute Scarl anche a mezzo fax, non vi abbia ottemperato. In tale ipotesi restano a carico dell'Agenzia tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.
Articolo 16 – Risoluzione del contratto
Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti ai precedenti articoli, anche in caso di gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida inoltrata da Umbria Salute Scarl.
In tale ipotesi Umbria Salute Xxxxx avrà diritto di incamerare la cauzione, ferma restando la richiesta del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento l’Agenzia affidataria è tenuta, se richiesto, a prestare il servizio, per il tempo strettamente necessario alla svolgimento del procedimento di gara per l’affidamento ad altro soggetto.
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa
Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:
a. mancato inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni;
b. interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
c. ripetuto mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
d. in caso di fallimento dell’impresa, concordato preventivo, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro e pignoramento;
e. in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
f. mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni entro i termini stabiliti nel precedente art. 6.
g. in caso di cessione totale o parziale del contratto;
h. subappalto effettuato in difformità alle previsione di legge o del presente capitolato;
i. frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
j. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento del servizio;
k. perdita dei requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
l. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l’esecuzione del presente appalto di cui alla Legge 136/2010 ( art. 3 comma 8 e s.m.i).
In tali casi Umbria Salute Scarl dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. In tali casi Umbria Salute Scarl sarà tenuta a corrispondere solo le prestazioni espletate fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento stesso. Umbria Salute Scarl, per l’incameramento di quanto dovutole, escuterà la cauzione definitiva e, nel caso in cui questa non fosse sufficiente alla copertura delle spese, potrà rivalersi sui crediti vantati dall'Agenzia affidataria fino a concorrenza.
Articolo 18 – Recesso
Umbria Salute Scarl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute particolari esigenze anche di interesse pubblico, di recedere in ogni momento, in tutto o in parte dal contratto, che sarà stipulato con l’Agenzia affidataria, previo preavviso di almeno 1 mese o minor termine qualora necessario e fatto salvo l’obbligo di corrispondere a quest’ultima l’importo relativo alle forniture già eseguite.
Qualora dopo l’aggiudicazione dovessero essere attivate Convenzioni CONSIP per il servizio oggetto del presente capitolato, ritenute più convenienti, Umbria Salute Scarl si riserva la
facoltà di recedere dal contratto per avvalersi della convenzione Consip attivata, fatta salva la disponibilità dell’Agenzia affidataria di allinearsi alla quotazione Consip medesima.
Articolo 19 – Definizione delle controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Umbria Salute Scarl e l’Agenzia affidataria del servizio, sarà esclusivamente competente il Foro di Perugia, con espressa rinuncia, reciprocamente accettata, di ogni altro Foro.
Articolo 20 – Oneri contrattuali
Il contratto che sarà stipulato tra Umbria Salute Scarl e l’ Agenzia affidataria del servizio sarà sottoposto a registrazione in misura fissa in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del DPR n°131 del 26.04.1986.
Le eventuali spese di bollo e di registrazione del contratto saranno a carico dell’ Agenzia affidataria del servizio. L’IVA è a carico di Umbria Salute Scarl. Le spese relative alle marche da bollo da applicare sul contratto restano a carico dell’impresa affidataria.
Articolo 21 – Referenti contrattuali
Il contratto che sarà stipulato tra le parti riporterà i nominativi dei referenti individuati dalle stesse.
Articolo 22 – Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle normative vigenti in materia in quanto applicabili.