REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DENOMINATI “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EEMS CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE”
REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DENOMINATI “STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI EEMS CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE”
1. OGGETTO
1.1 Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità, le condizioni ed i limiti di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi denominati "Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" (collettivamente gli "SFP" e ciascuno di essi uno "SFP") di EEMS Italia S.p.A. (la "Società"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria del [ ].
1.2 Il presente Regolamento costituisce parte integrante dello statuto della Società (lo "Statuto"), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dello Statuto.
1.3 Gli SFP non costituiscono titoli di credito, sono privi del valore nominale, possono essere trasferiti soltanto in conformità alle previsioni del presente Regolamento.
1.4 Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dalla Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (ciascuno di essi, il "Certificato").
1.5 Ciascun Certificato è nominativo e contiene la denominazione di "Certificato Rappresentativo di Strumento Finanziario Partecipativo EEMS convertibile in azioni ordinarie", con indicazione della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun titolare (il "Titolare" e, collettivamente, i "Titolari").
1.6 Il Certificato deve riportare l'indicazione dei trasferimenti degli SFP e delle limitazioni al trasferimento degli SFP, secondo quanto previsto dal Regolamento.
1.7 La Società istituisce e aggiorna il registro dei Titolari (il "Registro") con indicazione:
(a) degli SFP emessi ed in circolazione e del relativo Certificato;
(b) della ragione o denominazione sociale, della sede legale, della data di costituzione, del codice fiscale e degli altri elementi identificativi di ciascun Titolare, nonché degli eventuali successivi Titolari che siano divenuti tali in conformità al successivo Articolo 3;
(c) dell'indirizzo del Rappresentante Comune (come definito al successivo Articolo 12) per le comunicazioni a ciascun Titolare; e
(d) dei trasferimenti degli SFP in conformità al successivo Articolo 3.
2. APPORTO
2.1 Gli SFP sono emessi e sottoscritti a fronte di compensazione di crediti vantati nei confronti della Società dai soggetti sottoscrittori in via proporzionale alla rispettiva sottoscrizione e per complessivi massimi Euro 29.029.565,99.
2.2 L'apporto viene effettuato a fondo perduto, senza diritto di rimborso, e viene contabilizzato in un'apposita riserva indisponibile del patrimonio netto denominata "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie", fermo restando quanto indicato nei successivi Articoli 2.3 e 4.1.2 del presente Regolamento in tema di utilizzo della suddetta riserva in caso di assorbimento delle perdite della Società. La titolarità degli SFP, fatti salvi i diritti patrimoniali disciplinati dal presente Regolamento, non attribuisce alcun diritto alla restituzione di quanto oggetto di apporto, né di quanto confluito nella "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie", nemmeno nel contesto della liquidazione della Società.
2.3 La "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" non può essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto né può essere utilizzata al fine coprire perdite derivanti dal bilancio della Società se non qualora ricorrano i presupposti per la riduzione obbligatoria del capitale sociale e solo dopo l'integrale utilizzo di tutte le altre riserve utilizzabili a tal fine. Peraltro, l'eventuale riduzione della predetta riserva per perdite non comporterà l'estinzione degli SFP, che resta regolata unicamente dagli Articoli 6 e 8 del presente Regolamento.
3. CIRCOLAZIONE DEGLI SFP
3.1 Gli SFP non sono suscettibili di frazionamento, se non nei casi espressamente previsti nel presente Regolamento, e sono liberamente trasferibili.
3.2 Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede all'iscrizione dei Titolari nel Registro. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Società provvede ad annotare il nome del cessionario sul Certificato oppure, in alternativa, a rilasciare un nuovo Certificato intestato al cessionario previa annotazione dell'annullamento del vecchio Certificato sul Registro. Xxxxx che chiede l'intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto, o il rilascio di un nuovo Certificato ad esso intestato, deve provare la propria identità e capacità di disporre, mediante certificazione di un notaio, nonché - nel caso di richiesta di intestazione del Certificato a favore di un altro soggetto - il titolo (autenticato da notaio) dal quale deriva il diritto di tale ultimo soggetto ad ottenere l’intestazione del Certificato a suo favore. Qualora l'intestazione o il rilascio sia richiesto dal cessionario, questi deve esibire il Certificato e dimostrare il suo diritto mediante atto autenticato da notaio.
4. DIRITTI ED OBBLIGHI PATRIMONIALI
4.1 Fino alla data di estinzione degli SFP per effetto degli Articoli 6 e 8, ciascun SFP attribuisce ai Titolari pro tempore che siano regolarmente iscritti nel Registro:
4.1.1 il diritto di partecipare su base paritaria (pari passu) rispetto ai titolari di azioni ordinarie della Società a:
(a) la distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci della Società abbia accertato l'esistenza e deliberato la distribuzione;
(b) la distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile di cui l'assemblea dei soci della Società abbia deliberato la distribuzione;
(c) il riparto del residuo attivo di liquidazione della Società, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori della Società nonché al pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e al compenso dei liquidatori; e
4.1.2 in riferimento alle perdite della Società, la "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" dovrà essere utilizzata per ultima, prima della riserva legale, nell'assorbimento delle perdite stesse.
4.2 Nel caso di riduzione volontaria del capitale sociale della Società che sia attuata senza annullamento di azioni e mediante il rimborso del capitale ai soci, gli SFP attribuiscono, inoltre, ai Titolari pro tempore che siano regolarmente iscritti nel Registro il diritto di ricevere, ciascuno in proporzione al numero di SFP detenuti, un importo in denaro pari all'importo che avrebbe dovuto essere distribuito ai Titolari, ai sensi dell'Articolo 4.1.
4.3 Ai Titolari spetta il diritto di opzione in caso di emissione, da parte della Società, di ulteriori SFP, nonché se del caso, in conformità e nel rispetto di quanto deliberato dalla delibera assembleare di emissione, il diritto di sottoscrizione pari passu su azioni, obbligazioni convertibili e/o altri strumenti finanziari.
5. DIRITTI AMMINISTRATIVI
5.1 Gli SFP non attribuiscono al Titolare pro tempore il diritto di intervento né il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e/o straordinaria dei soci della Società, né altro diritto amministrativo con riferimento alla Società, ad eccezione di quanto previsto nel presente Articolo 5.
5.2 Gli SFP attribuiscono ai Titolari pro tempore il diritto di nominare, tramite delibera dell'assemblea speciale dei Titolari, un componente indipendente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2351, quinto comma, del codice civile. Ai fini e per gli effetti di suddetta nomina, la delibera dell’assemblea speciale dei Titolari dovrà intendersi immediatamente efficace come disposto dall'articolo 16 dello statuto della Società, senza che sia necessaria alcuna ratifica da parte dell'assemblea ordinaria dei soci della Società.
5.3 Fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari approva le deliberazioni dell'assemblea dei soci che pregiudicano i diritti degli SFP previsti dal presente Regolamento, come previsto ai sensi dell'articolo 2376, primo comma, del codice civile.
5.4 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi dell'Articolo 5.3, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o chi ne fa le veci dovrà informare tempestivamente il Rappresentante Comune circa la delibera che necessita approvazione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari, ai sensi del precedente Articolo 5.3. Il Rappresentante Comune, una volta ricevuta l'informativa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocherà senza indugio e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi da inviare ai Titolari, l'assemblea speciale dei Titolari, affinché questa deliberi circa l'approvazione delle predette deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci. In mancanza di tempestiva
convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari da parte del Rappresentante Comune, vi provvede il Collegio Sindacale. Anche in assenza di regolare e tempestiva convocazione, l'assemblea speciale dei Titolari sarà comunque validamente costituita quando i Titolari che rappresentano la totalità degli SFP in circolazione siano presenti ovvero abbiano acconsentito allo svolgimento dell'assemblea con dichiarazione scritta inviata senza particolari formalità al Rappresentante Comune o al Consiglio di Amministrazione della Società. I Titolari dovranno comunicare prontamente - per mezzo del Rappresentante Comune - al Consiglio di Amministrazione della Società la deliberazione adottata dall'assemblea speciale dei Titolari. Nel caso in cui la deliberazione dell'assemblea speciale non venga comunicata al Consiglio di Amministrazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'assemblea speciale, la deliberazione dell'assemblea dei soci diverrà definitivamente inefficace.
5.5 L'assemblea speciale dei Titolari delibera inoltre in ordine a qualsiasi altra materia di interesse comune dei Titolari. In tali casi, nonché ai fini di cui al precedente Articolo 5.2, l'assemblea speciale dei Titolari è convocata dal Rappresentante Comune con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi. L'assemblea speciale dei Titolari è altresì convocata dal Rappresentante Comune, o in difetto dal Collegio Sindacale, ove ciò sia richiesto da uno o più Titolari che detengano un numero complessivo di SFP pari ad almeno il 10% (dieci per cento) del totale degli SFP in circolazione.
5.6 Le deliberazioni dell'assemblea speciale sono adottate, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il suddetto quorum deliberativo, (i) nel caso di cui all'Articolo 5.4, i Titolari dovranno comunicare - per mezzo del Rappresentante Comune - tale circostanza al Consiglio di Amministrazione della Società e al Rappresentante Comune, il quale provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.4, ovvero (ii) nell'ipotesi di cui all'Articolo 5.5, il Rappresentante Comune, o in difetto il Collegio Sindacale, provvederà ad una seconda convocazione dell'assemblea speciale dei Titolari nel rispetto del termine di preavviso di cui all'Articolo 5.5. In tal caso, il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi di cui all'Articolo 5.4 si computerà nuovamente dalla data di ricezione dell'avviso di seconda convocazione. In seconda convocazione, l'assemblea speciale è regolarmente costituita con la presenza di tanti Titolari che rappresentino oltre la metà degli SFP in circolazione e delibera con il voto favorevole di tanti Titolari che rappresentino la maggioranza degli SFP rappresentati in assemblea.
Al fine di consentire l'esercizio dei diritti qui previsti, al Rappresentante Comune sarà inviata, contestualmente all'invio ai soci, copia degli avvisi di convocazione delle assemblee dei soci della Società, nonché il bilancio e le eventuali relazioni infrannuali e le altre relazioni ed informazioni trasmesse ai soci ai sensi di legge o di Statuto.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 dello Statuto per la delibera dell’assemblea speciale dei Titolari relativa alla nomina dell’amministratore indipendente di cui al precedente Articolo 5.2, il Rappresentante Comune dovrà trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Società il verbale delle deliberazioni assunte dall’assemblea speciale dei Titolari entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dall’adozione della relativa delibera.
6. DIRITTO DI CONVERSIONE
6.1 Gli SFP possono essere convertiti in azioni ordinarie della Società su semplice richiesta dei Titolari, mediante imputazione a capitale di corrispondente porzione della "Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi EEMS convertibili in azioni ordinarie" (e dunque nei limiti in cui la stessa sia ancora esistente), fermo restando che, in ogni caso, il rapporto di conversione sarà pari ad una azione ordinaria della Società per ogni SFP posseduto.
6.2 Nel caso in cui la Società dovesse deliberare operazioni tali da incidere, direttamente o indirettamente, sul rapporto di conversione indicato al precedente Articolo 6.1 (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frazionamenti o raggruppamenti di azioni, assegnazione gratuita di azioni ai soci, assegnazione di azioni ad amministratori o dipendenti della Società, aumenti di capitale a pagamento per i quali non sia previsto il diritto di opzione in favore dei Titolari, emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, warrant su azioni o altri strumenti finanziari similari), la relativa delibera, ferma restando l'approvazione dell'assemblea speciale dei Titolari secondo quanto previsto dal precedente Articolo 5.3, dovrà altresì contenere i meccanismi di aggiustamento del rapporto di conversione previsto dal precedente Articolo 6.1 necessari per neutralizzare le alterazioni, direttamente o indirettamente, prodotte sul rapporto di conversione medesimo.
6.3 Il diritto di convertire gli SFP potrà essere esercitato dai Titolari, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge (ivi incluse le necessarie autorizzazioni e/o nulla osta antitrust), a decorrere dal [ ] 2016 [2 anni a far data dalla entrata in vigore del nuovo Statuto] fino al [ ] 2021 [7 anni a far data dalla entrata in vigore del nuovo Statuto] (il "Periodo di Conversione").
6.4 In parziale deroga all'Articolo 6.3, il Periodo di Conversione sarà automaticamente anticipato al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi:
6.4.1 l'assunzione da parte dell'assemblea speciale dei Titolari di una delibera nella quale si sia preso atto dell'esistenza di un Evento Risolutivo ai sensi dell'accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 tra la Società, UniCredit S.p.A. ed i principali istituti finanziatori della Società (l'"Accordo di Ristrutturazione");
6.4.2 fatta eccezione per l’effettuazione di Operazioni Consentite (come definite nell’Accordo di Ristrutturazione), l'assunzione da parte del consiglio di amministrazione e/o dell'assemblea della Società di una delibera che approvi una fusione e/o scissione e/o trasformazione e/o scorporo della Società, ovvero il conferimento e/o trasferimento di un ramo d'azienda della Società;
6.4.3 l'assunzione da parte dell'assemblea della Società di una delibera che, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, approvi la riduzione del capitale sociale della Società senza provvedere al relativo aumento del capitale sociale della Società al di sopra del minimo di legge, ovvero la trasformazione della Società;
6.4.4 l’ammissione della Società al fallimento, ovvero ad altre procedure concorsuali (ivi inclusi gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis della Legge Fallimentare diversi dall'Accordo di Ristrutturazione);
6.4.5 la cessione da parte dei Sig.ri Xxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx di un numero di azioni ordinarie della Società da essi possedute tale da portare la partecipazione da ciascuno di essi direttamente o indirettamente posseduta al di sotto della soglia di comunicazione del 5% del capitale sociale; o
6.4.6 la comunicazione da parte di un terzo (ivi inclusi i soci della Società o parti che agiscano di concerto con i soci della Società) dell'intenzione ovvero del sorgere dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente ad oggetto le azioni della Società.
6.5 A servizio della conversione degli SFP, l'Assemblea Straordinaria della Società in data [ ] 2013 ha deliberato un aumento di capitale per massime n. 99.205.680azioni ordinarie, che sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione degli SFP nei termini di cui al presente Regolamento.
6.6 Ai fini dell'esercizio del diritto di conversione di cui al presente Articolo 6, i Titolari dovranno darne comunicazione scritta alla Società in un qualsiasi giorno lavorativo durante il Periodo di Conversione.
6.7 Le azioni ordinarie emesse in sede di conversione degli SFP saranno messe a disposizione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il terzo giorno di Borsa aperta del mese di calendario successivo a quello di presentazione della comunicazione di conversione di cui al precedente Articolo 6.6. Le azioni ordinarie attribuite in conversione ai Titolari saranno inserite nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli e avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie in circolazione.
7. ALTRI DIRITTI
7.1 Il diritto di recesso spetta ai Titolari nei medesimi casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile ed è esercitato con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 2437- bis e seguenti del codice civile.
7.2 Gli SFP non attribuiscono ai Titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificamente ed espressamente previsti dal Regolamento.
8. DURATA
8.1 Salvo quanto previsto all'Articolo 6 nel caso di esercizio del diritto di conversione, gli SFP hanno durata pari a quella della Società.
9. PAGAMENTI E ARROTONDAMENTI
9.1 Il pagamento di qualsiasi importo dovuto ai Titolari ai sensi del presente Regolamento verrà eseguito, sul conto comunicato dal Rappresentante Comune alla Società, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal perfezionarsi in capo alla Società del relativo evento che ne costituisce il titolo.
9.2 Gli eventuali pagamenti avranno luogo a favore dei Titolari per importi non inferiori al centesimo di Euro. Qualora risulti dovuto in favore del Titolare un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, se il terzo decimale è maggiore di 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro
superiore, mentre se il terzo decimale è uguale o inferiore a 5 (cinque), il pagamento sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.
10. ASSENZA DI GARANZIE - INVESTIMENTO DI RISCHIO
10.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione degli SFP.
10.2 Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, considerato che esso è emesso senza obbligo di rimborso e conferisce esclusivamente i diritti patrimoniali specificamente ed espressamente previsti dal presente Regolamento.
11. REGIME FISCALE
11.1 Gli SFP si qualificano come "titoli similari alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, secondo comma, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.
12. RAPPRESENTANTE COMUNE
12.1 Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, il rappresentante comune dei Titolari è [...] (il "Rappresentante Comune").
13. COMUNICAZIONI
13.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate con lettera raccomandata A.R., anticipata via telefax e PEC – Posta Elettronica Certificata, inviata, se alla Società, presso la sede sociale come comunicata al competente Registro delle Imprese all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e, se ai Titolari, al Rappresentante Comune all'indirizzo indicato nel Registro.
14. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
14.1 Il presente Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge della Repubblica Italiana.
14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP e all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed efficacia del presente Regolamento saranno sottoposte alla giurisdizione italiana, con competenza territoriale esclusiva del Tribunale di Rieti, fatti salvi i casi di competenza territoriale inderogabile.
15. VARIE
15.1 La sottoscrizione e il possesso degli SFP comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.
15.2 Tutti i termini indicati con la lettera maiuscola non diversamente definiti dal Regolamento avranno il medesimo significato attribuito loro dallo Statuto.
15.3 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.