P r o v i n c i a d i R o m a )
C o p i a
C O M U N E D I C O L L E F E R R O
( P r o v i n c i a d i R o m a )
Deliberazione della Giunta Comunale n. 219
OGGETTO: Approvazione proposta e schema di contratto di locazione per la realizzazione di un impianto di Comunicazioni Elettroniche con sistema Broadband Wireless Access (BWA) nella banda 3.4 - 3.6GHz presso il serbatoio comunale di Colleferro. Linkem S.p.A. di Milano.
L’anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 11,00
nella Casa Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
XXXXXXXXX Xxxxx | Xxxxxxx – Presidente | Presente |
XXXXXXXX Xxxxxxx | Vice – Sindaco | Presente |
XXXXXXXXXX Xxxxx | Assessore | Presente |
XXXXX Xxxxxxx | Assessore | Presente |
XXXXX Xxxxxxxx | Assessore | Presente |
XXXXXXXX Xxxxx Xxxxxxx | Assessore | Assente |
Assiste il Segretario Generale dr. Xxxxxxx XXXXX
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Xxxxx XXXXXXXXX assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA
PREMESSO che con nota del 18/06/2014 acquisita all’ufficio protocollo con il n. 16059 del 19/06/2014, la Linkem S.p.A. di Milano, ha presentato formale richiesta di disponibilità di un immobile comunale, per la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche con sistema di Broand Wireless Access (BWA) nella banda 3.4 – 3.6 GHz;
CHE la suddetta società, a differenza degli operatori che utilizzano cavi sotterranei per portare la connessione, gli impianti di proprietà della Linkem, trasmettono il segnale direttamente a casa dell’utente;
CHE, la società sta sviluppando su tutto il territorio nazionale un progetto di sviluppo della propria rete, con l’obiettivo di offrire sempre maggiori servizi e prestazioni più performante, e dedicati interamente alla connessione internet;
CHE, dalla proposta presentata, la suddetta Società chiede la disponibilità di un immobile comunale specificando le seguenti garanzie:
- minor grado di emissioni elettromagnetiche;
- minor impatto visivo grazie alla migliori tecnologie presenti sul mercato per la realizzazione delle infrastrutture;
- realizzazione degli impianti in conformità alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 259/03 e art. 35 L. 211/2011 e ss.mm.ii.;
- disponibilità a sottoscrivere un regolare contratto di locazione riconoscendo un canone annuo di € 5.000,00;
- individuazione di un area di proprietà comunale per l’installazione di n.1 hot- spot per l’erogazione di servizi Wi-Fi di cui la prima ora in modalità gratuita;
CHE con nota prot. 20285 del 04/08/2014 la Società, previo sopralluogo, ha comunicato di aver individuato il serbatoio comunale quale sito ottimale per dare il servizio alla zona, allegando bozza del contratto di locazione ad uso non abitativo;
CHE il suddetto servizio sarà in grado di servire zone del territorio comunale non servite dalla rete telefonica ed in particolare la loc. IV Km, i cui cittadini da tempo lamentano la mancanza di copertura internet;
CONSIDERATO che la proposta tecnico-economica della Linkem S.p.A. di Milano può considerarsi meritevole di accoglimento;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con X.Xxx n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. approvato con X.Xxx. n. 267, del 18/08/2000;
PRESO ATTO che il Segretario Generale Dr. Xxxxxxx XXXXX, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, “Nulla ha osservato in merito alla conformità dell’atto alle norme vigenti”;
CON voti unanimi, resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di approvare la proposta della Linkem S.p.A. con sede Legale in Roma Viale Città d’Europa, 681, per la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche con sistema di Broand Wireless Access (BWA) nella banda 3.4 – 3.6 GHz, presso il serbatoio comunale di via Verdi in Colleferro;
2. Di approvare, contestualmente, la bozza di contratto di locazione ad uso non abitativo del sito indicato al punto precedente, che prevede un canone annuo pari ad € 5.000,00 della durata di anni 6 (rinnovabili) per l’installazione e l’esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio, per il perseguimento degli scopi sociali della Linkem S.p.A., e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area di “servizio radio”, complessivamente servita dall’impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi;
3. Di dare atto che l’iniziativa non prevede alcun onere finanziario a carico di questa amministrazione;
4. Di demandare al funzionario A.P.O. del Settore Ambiente, Edilizia e Sportelli, ing. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, la verifica tecnica a seguito della installazione degli apparati necessari all’irradiamento dei segnali wireless, ivi compresa la determinazione a contrarre e la sottoscrizione del contratto nella forma privata, del sito oggetto dell’iniziativa, nonché gli atti successivi;
5. Di dichiarare la presente con separata unanime votazione, ed avente carattere di urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
^^^^^^^^^
Dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di Deliberazione in oggetto, gli stessi sono stati così espressi:
“il sottoscritto ing. Xxxxxxxxxx XXXXXX, Funzionario APO della 2^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”;
x.xx ing. Xxxxxxxxxx XXXXXX
“il sottoscritto dr. Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, Dirigente della 3^ Area Funzionale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto indicat,
x.xx dr. Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX
Di dare altresì atto che il Funzionario Responsabile del procedimento è stato individuato nell’ing. Xxxxxxxxxx XXXXXX, Funzionario APO dell’ Ufficio Ambiente e Edilizia e Sportelli, della 2^ Area Funzionale, ai sensi dell’art.4 della legge n.241/90.
Firma all’originale:
L’Assessore anziano | Il Presidente | Il Segretario Generale |
x.xx Xxxxxxx XXXXX | x.xx Xxxxx XXXXXXXXX | x.xx Dr. Xxxxxxx XXXXX |
Per copia conforme
Colleferro, lì 19 dicembre 2014
Il Funzionario Incaricato
Xxxxx XXXXXXX
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 19 dicembre 2014
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Generale
x.xx Dr. Xxxxxxx XXXXX
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – Sez. Xxxx Xxxxxxxx “on-line” per quindici giorni consecutivi:
dal. 19 dicembre 2014 al………………………
Il Funzionario Incaricato
Xxxxx XXXXXXX
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO
Sito ...............
TRA
la Società .....................………….………………… con Sede in
…………………………..…,Via ........................... N° ...... codice fiscale n°.......…………............... e partita I.V.A. n°
.................................……………………...., rappresentato in questo atto dal Signor
............................................................ in qualità di …………………………………….
(nel seguito “Locatore”)
- da una parte-
E
la Linkem S.p.A., con sede Legale in Roma, Viale Città d’Europa n° 681, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 13456840159, rappresentata per il presente atto dal Sig. Xxxxxx Xxxx, in qualità di Legale Rappresentante della Linkem S.p.A.,
(nel seguito “Conduttrice”)
nel seguito “le Parti” quando indicate congiuntamente;
- dall’altra parte -
con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1- ALLEGATI
Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito “il contratto”).
Art.2- OGGETTO
Il Locatore concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, porzione dell’edificio, sito nel Comune di….............., Via …...........…………., catastalmente censito al
NCT/NCEU di…......…., Foglio ......, Particella…......, sub ………… per mq circa,
meglio identificata nell’elaborato grafico che, firmato dalle Parti, si allega al contratto A. Il Locatore concede in locazione altresì alla Conduttrice gli spazi necessari per il passaggio cavi, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario al funzionamento dell’impianto.
L’oggetto della locazione di cui al presente contratto, come sopra determinato, verrà di seguito indicato, per brevità, come “la porzione di immobile”.
Il Locatore dichiara e garantisce che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo
possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento della porzione di immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata, fatto salvo quanto già concesso agli operatori di telecomunicazione già presenti sul medesimo immobile.
Il Locatore dichiara inoltre che la porzione di immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx e che esso detiene ogni necessaria autorizzazione e/o certificazione, che si obbliga a consegnare, a richiesta, alla Conduttrice.
La Conduttrice dichiara che gli impianti per telecomunicazioni che verranno installati saranno realizzati in conformità a tutte le disposizioni di Xxxxx.
Art.3- DURATA E DECORRENZA
Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei) anni.
Il contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle parti dia all’altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Locatore consente che la Conduttrice possa recedere anticipatamente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il contratto di locazione avrà decorrenza dal giorno di ottenimento premessi, così come risultante dalla comunicazione inviata dalla Conduttrice al Locatore. Dal primo giorno del mese successivo alla data di inizio lavori, così come risultante dalla comunicazione inviata dalla Conduttrice al Locatore, decorrerà l’obbligo di pagamento dei canoni di cui al successivo articolo 4.
Nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione del contratto e l’inizio di efficacia dello stesso è consentito alla Conduttrice l’accesso alle parti concesse per poter condurre sopralluoghi e verifiche necessarie alla definizione del progetto e delle certificazioni.
Qualora entro diciotto mesi dalla data di sottoscrizione il presente contratto non abbia avuto decorrenza il contratto si estinguerà automaticamente senza che le parti abbiano nulla a pretendere l’una dall’altra.
Art.4- CANONE
Per il primo anno di durata della locazione, a partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente locazione, il canone è determinato in Euro 5.000,00 (cinquemila/00); tale importo, comprensivo delle spese generali ed oneri accessori, sarà corrisposto con rate semestrali anticipate di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto bene immobile strumentale per natura. Pertanto, ai sensi della L. 4/8/2006, n. 248 di conversione del
D.L. 223/06, la Conduttrice dichiara che la percentuale di detraibilità IVA applicata è superiore al 25% ed il Locatore espressamente dichiara di volersi avvalere dell’opzione per il regime di imponibilità IVA
A partire dal secondo anno di locazione, il canone di cui sopra sarà aggiornato, a richiesta del Locatore, nella percentuale massima consentita dalla legge (art. 32, l. 27.7.1978, n. 392) della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa all’anno precedente.
I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente bancario indicato dal Locatore c/c………. ABI…. CAB IBAN
………………………………….. intestato a …………………………………………..
Non è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto
Ove il canone e ogni altro eventuale corrispettivo siano pagati con un ritardo superiore a trenta giorni dal termine convenuto, il Locatore avrà diritto agli interessi legali di mora, nella misura dell’interesse legale, calcolati dalla scadenza della rata fino alla data di
effettivo pagamento.
In ogni caso il mancato pagamento totale o parziale di una rata di canone determinerà la risoluzione del contratto soltanto dopo che siano decorsi sessanta giorni dal ricevimento di espressa richiesta di adempimento inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La mancata presentazione di fattura, se dovuta, impedirà la mora della Conduttrice nel caso di mancato pagamento da parte di questa dei relativi canoni di locazione e impedirà il decorso dei termini di cui sopra.
Art.5- USO DELLA PORZIONE DI IMMOBILE
La porzione di immobile è concessa in locazione per l’installazione e l’esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche, comprensivi di strutture, antenne, parabole, ponti radio ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito “l’impianto”), per il perseguimento degli scopi sociali della conduttrice e principalmente per realizzare e fornire il pubblico servizio di comunicazioni elettroniche nell’area di “servizio radio”, area complessivamente servita dall’impianto previsto in contratto e da quelli immediatamente limitrofi.
Le Parti convengono pertanto che il diritto della Conduttrice di installazione, esercizio, funzionamento, mantenimento, mera innovazione tecnologica ed adeguamento dell’impianto è per la stessa conduttrice motivo essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso.
Il Locatore pertanto autorizza sin d’ora la Conduttrice ad effettuare nel corso della locazione entro i limiti della porzione di immobile locata e come definita sopra all’art. 2, qualsiasi innovazione, modifica od integrazione dell’impianto che la stessa ritenga opportuna, ferma restando la sommaria conformità tipologica e dimensionale al progetto/disegno di cui al punto 2 del presente contratto.
La Conduttrice, a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi e lavori di adattamento, civili e tecnologici, per rendere la porzione di immobile idoneo allo scopo per il quale viene locata, ivi compresa la posa ed il mantenimento, nell’area oggetto della locazione e sulla restante proprietà del Locatore di tutti i cavi funzionali all’impianto, compresi i cavi elettrici e telefonici, sia di proprietà della Conduttrice che di altre Società fornitrici delle utenze (ad esempio ENEL, ACEA, Telecom Italia, etc.), sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di condizionamento. Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità dell’impianto.
Sarà, altresì, a carico della Conduttrice l’ottenimento delle concessioni, autorizzazioni e nulla-osta necessari alla realizzazione dell’impianto.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Locatore concede la facoltà ed autorizza la Conduttrice a presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere le autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione dell’impianto, nonché si impegna, quando previsto dalla normativa vigente, a richiedere in via diretta le autorizzazioni summenzionate. In quest’ultimo caso le relative procedure saranno espletate a cura della Conduttrice, che sosterrà tutte le eventuali spese relative.
Il Locatore non è responsabile per la custodia della porzione di immobile e dell’impianto e si dichiara sin d’ora edotto del fatto che la Conduttrice apporrà sui luoghi apposita segnaletica di sicurezza (che potrà comprendere, a titolo di esempio non esaustivo, i rischi relativi a caduta dall’alto, apparecchiature sotto tensione elettrica, esposizione a campi elettromagnetici, inciampo su ostacoli, eccetera); resta tuttavia inteso che, nelle
restanti parti di immobile che non siano comprese nella porzione di immobile oggetto della locazione e che eventualmente possano risultare interessate dalle indicazioni contenute nella segnaletica di sicurezza il Locatore farà quanto in suo potere per collaborare con la Conduttrice al fine di fare osservare ai terzi, il rispetto della segnaletica.
Al termine della locazione della porzione di immobile, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari, alla rimozione dell’impianto, degli accessori e di quant’altro installato o posizionato in forza del presente contratto.
Art.6- IMPEGNI DELLA CONDUTTRICE
La Conduttrice si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno alla porzione di immobile.
La Conduttrice solleva il Locatore da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’uso della porzione di immobile e dalla realizzazione ed utilizzo dell’impianto da parte della stessa.
A tali fini, la Conduttrice dichiara di aver già stipulato con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa contro i danni derivanti da responsabilità civile generale verso i terzi.
Art.7- CONSEGNA E ACCESSO ALLA PORZIONE DI IMMOBILE
La Conduttrice, dopo la ricezione da parte del Locatore della comunicazione di inizio di efficacia del contratto, verrà immessa dal Locatore nella detenzione della porzione di immobile, mediante consegna dello stesso nello stato di fatto in cui attualmente si trova, a partire dalla data indicata nella comunicazione in esame.
La Conduttrice ha il pieno e libero godimento della porzione di immobile nei limiti dell’uso convenuto.
La Conduttrice avrà facoltà di accedere alla porzione di immobile ed a tutte le aree interessate dall’impianto, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da essa incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l’espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni, per effettuare nel corso della locazione tutti gli interventi relativi alla installazione, conduzione, implementazione, manutenzione, modifica, integrazione, innovazione e controllo dell’impianto, impegnandosi, in ogni caso, a recare il minor disagio possibile al Locatore e ai terzi.
Il Locatore garantisce alla Conduttrice che la porzione di immobile locata è accessibile liberamente, impegnandosi sin d’ora a consegnare le chiavi di accesso dalla decorrenza della locazione. Il Locatore si impegna, altresì a procurare e mantenere a favore della Conduttrice, per tutta la durata della locazione, idoneo percorso di acceso alla porzione di immobile locata anche attraverso aree o fabbricati di terzi o che non siano oggetto della presente locazione.
Art.8- CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Locatore, in caso di cessione a qualsiasi titolo della porzione di immobile, resta obbligato a trasferire il contratto di locazione al cessionario della porzione di immobile, facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
La Conduttrice avrà facoltà di cedere il presente contratto o i diritti da esso nascenti, a titolo derivativo, nonché di sublocare e concedere ospitalità sul proprio impianto ad
eventuale altro operatore nel settore delle comunicazioni elettroniche facendone assumere dallo stesso tutte le relative obbligazioni.
Il Locatore autorizza sin d’ora la cessione del contratto solo nel caso in cui la porzione di immobile locata venga utilizzata per finalità analoghe a quelle per le quali il Locatore la ha concessa in locazione.
La Conduttrice è autorizzata sin d’ora dalla Locatrice alla cessione del contratto e/o sublocazione della porzione di immobile in favore di società facenti parte dello stesso gruppo di Linkem SpA.
Il contratto resterà valido anche in caso di modifiche societarie della Conduttrice, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, nonché nei casi di scorporo o di cessione di azienda o di ramo d’azienda.
Art.9- REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto di locazione sarà registrato a cura e spese della Conduttrice.
Art.10- MODIFICHE
Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.
Art.11- DISCIPLINA APPLICABILE
Per quanto non previsto e pattuito con il presente contratto, si applicheranno le disposizioni della Legge 27 luglio 1978 n. 392, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
Art.12 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Salvo quanto altrove espressamente indicato, tutte le comunicazioni tra le Parti che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto dovranno essere fatte per iscritto e si considereranno validamente effettuate se inviate all’altra parte tramite raccomandata o fax agli indirizzi qui di seguito indicati:
Il Locatore in mail : …………………………………………..
La Conduttrice in Viale Città d’Europa 681 – 00000 Xxxx
Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente contratto non avranno alcun valore.
Le Parti dovranno comunicare per iscritto, con le modalità previste nel precedente comma qualunque modifica ai recapiti e riferimenti di cui sopra.
Art. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali del Locatore saranno trattati dalla Conduttrice solo per le seguenti finalità:
a) esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto e relativi adempimenti;
b) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o dalla normativa comunitaria;
In relazione alle finalità sopra indicate i dati verranno trattati mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque, nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, la Conduttrice potrà comunicare, in Italia e all’estero, compresi paesi non appartenenti all’Unione Europea, i dati personali a soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:
- autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo;
- società controllate, controllanti e collegate;
- banche ed istituti di credito per la gestione dei pagamenti/incassi;
- soggetti che svolgono per conto del Locatore compiti di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti che effettuano servizi di acquisizione, lavorazione ed elaborazione dei dati
- soggetti che forniscono servizi per la gestione dei sistemi informativi delle parti;
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni dell’interessato;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e data entry;
- studi e società nell'ambito dei rapporti di assistenza e consulenza;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dal Conduttore anche nell'interesse dei propri fornitori;
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate trattano i dati come distinti titolari del trattamento o in qualità di Responsabili o Incaricati all'uopo nominati dalla Conduttrice.
I dati personali del Locatore potranno inoltre, essere conosciuti dai dipendenti/consulenti della Conduttrice i quali sono stati appositamente nominati Responsabili o Incaricati del trattamento.
Il Locatore autorizza espressamente la Conduttrice al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nel presente articolo 13.
In caso di cessazione del presente contratto le Parti cesseranno ogni trattamento dei dati personali ricevuti nel rispetto della normativa vigente.
Art. 14 - RISERVATEZZA
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le tutte le informazioni scambiate nel periodo di vigenza del presente contratto, per le finalità nella stessa indicate, sono considerate Informazioni Riservate, hanno rilevante ed intrinseco valore commerciale per la parte che ne e’ proprietaria e non sono disponibili al pubblico.
Le Informazioni Riservate saranno pertanto ricevute e conservate con la massima riservatezza dalla parte destinataria che si impegna conseguentemente a impedirne la divulgazione a terzi, impiegando a tal fine lo stesso grado di diligenza che userebbe normalmente per proteggere informazioni riservate di valore economico paragonabile, facenti parte del proprio patrimonio. La parte destinataria non potrà copiare, duplicare, riprodurre o registrare in nessuna forma e con nessun mezzo le Informazioni Riservate, salvo che nella misura strettamente necessaria per consentire la circolazione tra i soggetti direttamente coinvolti conformemente al punto successivo.
Ciascuna delle parti garantisce che l’accesso alle Informazioni Riservate sia limitato esclusivamente a quegli amministratori, dipendenti o consulenti, propri o di società appartenenti al proprio gruppo, che necessitino di essere messi a conoscenza delle stesse, in stretta dipendenza del contratto, e risponde dell’osservanza dell’obbligo di riservatezza da parte di tali soggetti.
Le precedenti disposizioni non si applicheranno alle Informazioni Riservate che siano già conosciute dalla parte destinataria prima della loro comunicazione; che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall’inadempimento della parte destinataria; che siano ottenute dalla parte destinataria da una terzo di buona fede che ha il pieno diritto
di disporre delle Informazioni Riservate; che siano elaborate da ciascuna parte in modo completamente autonomo e indipendente; che la Parte destinataria comunichi o divulghi:
1) in ottemperanza ad una formale richiesta da parte di un’Autorità munita dei necessari poteri o in forza di un obbligo di legge, 2) per tutelare i propri interessi in sede giudiziale e/o amministrativa; 3) nel caso cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria. In relazione ai punti 1) e 2), la parte destinataria darà tempestiva notizia scritta della comunicazione o divulgazione alla parte proprietaria.
Le parti s’impegnano a mantenere il vincolo di riservatezza sulle informazioni scambiate, anche per i due anni successivi dal termine del presente contratto.
Letto, confermato e sottoscritto.
............................ li’ ..........................
Il Locatore
..................................
Linkem S.p.A.
..................................
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del Codice Civile il Locatore e la Conduttrice dichiarano di approvare tutte le clausole del contratto e, in particolare, le seguenti:
art.3 (Durata e Decorrenza), art. 4 (Canone), art.5 (Uso della porzione di immobile), art.6 (Impegni della Conduttrice), art. 7 (Consegna e accesso alla porzione di immobile) art.8 (Cessione del contratto), art. 12 (Elezione di domicilio), art. 13 (Trattamento dati personali), art. 14 (Riservatezza) .
Letto, confermato e sottoscritto.
............................li’ ..........................
Il Locatore
..................................
Linkem S.p.A.
..................................
ALLEGATI
A) ELBAORATO GRAFICO