Contract
ACCORDO TRA IL COMUNE DI TRAMONTI E IL COMUNE DI AMALFI (SA) PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA "C', CON PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. (ART. 15 LEGGE N.241/1990 - ART. 3, COMMA 61, DELLA LEGGE N. 350/2003).
L'anno duemilaventidue, il giorno _ del mese di con il presente atto convenzionale a valere tra le parti ad ogni effetto, tra:
il Comune di Tramonti, con sede in Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, Codice fiscale 80023040654, rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, in qualità di Responsabile del Settore Lavori pubblici, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,
e
il Comune di Amalfi (SA), con sede in al n. _ codice fiscale
, rappresentato da , in qualità di Responsabile dell’Area , domiciliato per la sua carica presso la sede comunale,
abilitati a stipulare i contratti in nome e per conto del Comune di rispettiva appartenenza, di seguito individuati per brevità anche come "amministrazioni" o "parti" che rappresentano, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Premesso che
-l’art. 15 della legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
-l’art. 30 del D.lgs. n. 267/2000 dispone la possibilità per gli Enti locali di stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
-con l’emanazione del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, il legislatore, con il comma 4bis dell’art. 14, ha ribadito la possibilità per le amministrazioni interessate di attivare l'immissione in servizio dei vincitori di concorso non ancora assunti, anche avvalendosi delle graduatorie di altre amministrazioni, utilizzando quanto prevede l'articolo 3, comma 61, della legge 350/2003, previo accordo tra le amministrazioni stesse;
-l’ANCI, con parere formulato in data 08.09.2004, ha rappresentato che il “previo accordo”, previsto dall’art. 3, comma 61, della Legge 350/2003, possa trovare formalizzazione anche successivamente all’espletamento della procedura concorsuale;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 150 del 07.12.2021 il Comune di Tramonti ha approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, successivamente modificata con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 dell’11.01.2022;
- il predetto piano del fabbisogno prevede per l'anno 2022, tra gli altri, la copertura di n. 1 posto vacante di categoria C con profilo professionale di Xxxxxxxxxx tecnico con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo parziale al 50%, mediante procedure ordinarie ovvero mediante scorrimento di graduatorie in corso di validità;
-con nota prot.n. 562 e 568 del 14.01.2022, è stata avviata una indagine conoscitiva presso vari Enti locali limitrofi per verificare l’esistenza di graduatorie approvate a seguito di espletamento di procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di posti della stessa categoria e profilo professionale;
-con nota acquisita agli atti dell’Ente al n. 1029 del 25.01.2022, il Comune di Amalfi ha trasmesso la graduatoria di merito in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di posti di Istruttore tecnico di categoria C, approvata con determinazione dirigenziale n. 779 del 13.08.2021, nonchè i contatti personali dei candidati risultati idonei nella graduatoria sopra citata;
Atteso che per potersi avvalere della facoltà di utilizzare graduatorie concorsuali approvate da altre Amministrazioni è necessario un accordo preventivo tra le Amministrazioni interessate, nel rispetto dei limiti e delle procedure fissate dalla vigente normativa in materia;
Tra le parti come sopra costituite,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
le parti approvano la premessa, come parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 1
II Comune di Tramonti, ai sensi della normativa e degli orientamenti richiamati in premessa, si riserva la possibilità di utilizzare la graduatoria degli idonei del concorso pubblico per titoli e per esami approvata dal Comune di Amalfi con determinazione n.779 del 13.08.2021 per l'assunzione presso il Comune di Tramonti di una unità di personale utilmente collocata in graduatoria per i fini di cui al presente accordo.
Art. 2
L'utilizzo della graduatoria di cui al punto 1 da parte del Comune di Tramonti avviene a seguito di richiesta formale inoltrata al Comune di Amalfi.
Art. 3
In caso di accettazione della proposta di contratto del Comune di Tramonti da parte del candidato utilmente collocato nella graduatoria approvata, il medesimo Comune di Tramonti ed il citato candidato risultato idoneo procederanno alla stipulazione del contratto individuale di lavoro in base alla normativa vigente.
Art. 4
L'eventuale rifiuto a prendere servizio presso il Comune di Tramonti manifestato espressamente dal candidato idoneo all'uopo avvertito non pregiudicherà in alcun modo la posizione in graduatoria del candidato medesimo.
Art. 5
La procedura di utilizzo della graduatoria concorsuale di cui al punto 1 deve avvenire nel rispetto della normativa finanziaria concernente le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni vigente alla data di avvio della procedura, nonché nel rispetto dei principi in materia di programmazione triennale dei fabbisogni del personale previsti dall'art. 39 della L. 449/1997 ed in coerenza con i vincoli posti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'ente.
Art. 6
I Responsabili delle strutture interessate dei due Comuni possono in qualsiasi momento promuovere un incontro per discutere di ogni aspetto gestionale ed organizzativo inerente al presente accordo.
Art. 7
II presente accordo ha una durata limitata al periodo di validità della graduatoria concorsuale che ne costituisce l'oggetto e la finalità.
Art. 8
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi in materia.
La presente scrittura è esente dall’imposta di bollo, ai sensi del n. 25 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la presente convenzione è sottoscritta, a pena di nullità,
per il Comune di Amalfi
Il Responsabile del Settore
per il Comune di Tramonti
Il Responsabile del Settore Lavori pubblici