ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
TRA
Istituto Superiore di Sanità, in seguito denominato ISS, con sede in Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxxxx Xxxxx 000, CF 80211730587, rappresentato dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche Dr.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
E
Università LA SAPIENZA Roma – Dip. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore, in seguito denominato “Università”, con sede in Roma, Via Xxxxxxx Xxxxxxx, n. 50 cap 00161, codice fiscale 80209930587, rappresentato dal Direttore Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Premesso che
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, come da ultimo modificato dal D.P.C.M. 21 ottobre 2013 – recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” registrato alla Corte dei conti in data 21 novembre 2012-reg.n.9-foglio n.313 e, in particolare l’art. 17, co.2, per il quale spetta al DPA “provvedere mediante sistemi di allerta precoce, come previsto dagli indirizzi europei in materia all’evidenziazione dei rischi e alla attivazione delle attività di prevenzione delle possibili conseguenze… derivanti dalla circolazione delle sostanze stupefacenti”;
- L’Istituto Superiore di Sanità è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario Nazionale e persegue la tutela della salute pubblica attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione e vanta una specifica e consolidata esperienza in studi e ricerche riguardanti le problematiche attinenti alle sostanze stupefacenti, le dipendenze e i comportamenti a rischio e svolge attività di monitoraggio e di sorveglianza su tutto il territorio nazionale dei comportamenti legati a stili di vite non salutari e dei servizi
- Il DPA ha finanziato l’ISS per la realizzazione di un progetto finalizzato alla organizzazione e gestione evoluta di un sistema nazionale di allerta precoce in materia di identificazione e di segnalazione di sostanze psicoattive denominato S.N.A.P. ISS
- Il progetto esecutivo sopra menzionato prevede la collaborazione con l’Università LA SAPIENZA Roma – Dip. Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato Locomotore
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Oggetto
Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l’Università, che concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione delle attività del “Sistema Nazionale di Allerta Precoce in materia di identificazione segnalazioni di sostanze psicoattive.
Le specifiche attività che l’Università dovrà realizzare nell’ambito della presente collaborazione sono dettagliate nel piano esecutivo, allegato tecnico della convenzione ISS- DPA e facente parte integrante del presente accordo (Allegato 1).
Art. 2 - Durata
L’efficacia del presente atto è subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.
Nell'esercizio della loro autonomia contrattuale le parti stabiliscono che una volta verificatasi la condizione legale di cui sopra gli effetti dell'atto retroagiscano, in termini di ammissibilità delle spese, alla data del 24/06/2020. La scadenza del presente atto è il 23/06/2021, salvo proroga concordata e concessa dal DPA.
Art. 3 - Contributo
Il contributo complessivo assegnato all’Università per l’esecuzione delle attività è pari ad € 100.000,00 che sarà erogato, subordinatamente al trasferimento dei fondi da parte del DPA, dall’ISS, secondo le seguenti modalità:
- un rateo, a titolo di anticipazione, pari a Euro 52.000,00, dopo la stipula e la pubblicazione sul sito ISS del presente accordo e dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento;
- un rateo, pari a Euro 43.000, sarà corrisposta previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della prima tranche, corredata della dichiarazione attestante gli adempimenti delle prescrizioni di legge, fiscali e previdenziali relativamente alle attività oggetto di rendicontazione e della valutazione positiva dei risultati raggiunti;
- il saldo nella misura massima di Euro 5.000, sarà corrisposto previa verifica della documentazione atta a comprovare le attività e le spese effettivamente sostenute a fronte della erogazione della seconda tranche e delle successive spese sostenute sino a concorrenza dell’importo totale, corredata da una dettagliata relazione consuntiva per la valutazione finale dei risultati raggiunti. a conclusione del progetto, dietro presentazione di regolare richiesta di pagamento e previa rendicontazione economica
I trasferimenti di fondi, come disposto dal DPR 633/1972 art. 4, avverranno in regime di esclusione dal campo dell’I.V.A. avendo anch’essi natura contributiva.
L’Università dichiara di essere a conoscenza che l’erogazione del finanziamento è subordinata all’acquisizione, da parte dell’ISS del contributo da parte del DPA e si impegna a tenere esente l’ISS da ogni eventuale pretese derivante da terzi.
Le richieste di pagamento dovranno essere emesse solo dopo apposita comunicazione dell’ISS dell’avvenuto trasferimento dei fondi da parte del DPA e, ai sensi degli artt. 3 e 6 del D.Lgs n. 136/2010 (Tracciabilità dei Flussi finanziari nell’ambito del Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), dovranno indicare il conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti del presente accordo.
Il finanziamento di cui al presente articolo è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l’importo dovuto per l’assolvimento dell’imposta di bollo su documenti e quietanze.
Art. 4 - Responsabili Scientifici
I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno per l’ISS la Dr.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx e, per l’Università, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 5 - Valutazione tecnica e rendicontazione finanziaria. Rimodulazioni
1) La reportistica tecnica e la rendicontazione finanziaria saranno effettuate mediante l’utilizzo di modelli concordati con il DPA e mantenuti tali per l’intera durata dell’accordo.
2) Il DPA provvederà alla valutazione della reportistica e a redigere idonee attestazioni di conformità dei risultati.
3) Eventuali rimodulazioni del piano finanziario connesse alle attività progettuali potranno essere concordate, fermo restando l’importo totale previsto a carico del DPA, unicamente per iscritto e qualora se ne ravvisi motivata esigenza.
Art. 6 - Riservatezza
Tutte le informazioni fornite da ognuna delle Parti, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dalla Parte che le ha fornite.
Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che detti dati possano in qualche modo essere acquisiti da terzi in mancanza di un assenso formale della Parte che li ha rilasciati, riconoscendone sin d’ora a quest’ultima la piena proprietà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
Restano escluse dall’obbligo di riservatezza tutte le informazioni e conoscenze che siano di rilevanza per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale spettante all’ISS.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi oggetto di riservatezza non divengano di dominio pubblico.
Ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, gli obblighi di condotta previsti dal medesimo decreto sono estesi, per quanto compatibili, al presente Accordo. Nel caso in cui durante l’esecuzione del presente atto l’Ente violi i suddetti obblighi, opererà l’immediata risoluzione dell’accordo senza che possa essere pretesa alcuna forma di indennizzo.
Art. 7 - Risultati Scientifici
Per “Risultati scientifici” deve intendersi il complesso di conoscenze scientifiche e tecnologiche – tutelabili o meno come privative industriali – nonché eventuali prodotti o prototipi, conseguiti dalle attività di ricerca e sviluppo.
Ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati suscettibili di privativa conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché, nell’ambito delle ricerche oggetto del presente Contratto.
Qualsiasi divulgazione di dati e/o pubblicazione di quanto prodotto dovrà essere preventivamente sottoposta all’Istituto che dovrà all’uopo acquisire il consenso del DPA. Trovano applicazione le disposizioni normative previste dalla Legge sul Diritto di Autore, di cui alla Legge 22.04.1941 n. 633 e successive modificazioni.
Art. 8 - Proprietà Intellettuale
Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:
- al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente accordo.
- al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della Ricerca, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà
essere negoziato con accordo separato.
Le parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall’esecuzione del progetto, nel rispetto di quanto stabilito dall’art.65 del D.Lgs. N. 30 del 2005 relativo a “invenzioni dei ricercatori, delle Università e degli Enti pubblici di ricerca”, nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo”, con le modalità di cui al precedente art. 7, ultimo comma.
Art. 9 - Pubblicazioni
I risultati dello studio verranno presentati e diffusi in tutte le sedi opportune e divulgati attraverso la pubblicazione di articoli scientifici e divulgativi e la partecipazione a convegni, fermo restando l’impegno di entrambe le parti a non divulgare dati e informazioni aventi carattere di riservatezza raccolti durante l’attività di ricerca oggetto del presente Accordo.
Le Parti si impegnano inoltre a riportare nelle pubblicazioni che il lavoro è stato realizzato in collaborazione con la Presidenza del Consiglio – DPA Politiche Antidroga.
Art .10 - Tutela dei dati personali
Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all’ esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dal Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali ed al conseguente D.Lgs. n. 101/2018.
Art. 11 - Recesso
Entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo per documentati motivi.
La parte che esercita il recesso dovrà comunicare per iscritto il proprio intendimento con un preavviso di almeno trenta giorni.
Art. 12 - Modifiche dell’Accordo
Eventuali modifiche alla presente o alle attività descritte nell’allegato 1, conseguenti allo sviluppo del progetto, saranno concordate per iscritto fra le parti.
Art. 13 - Risoluzione delle controversie e foro competente
In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.
Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma
Art. 14 - Registrazione
Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale e verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della parte richiedente.
L’imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell’Istituto (autorizzazione n.99718/2016 dell’Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.
Art. 15 - Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.
Per l’Istituto Superiore di Sanità Per Università LA SAPIENZA Roma
Dott.ssa Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
CN = Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxx
O = Istituto Superiore dio
Sanità
C = IT
Firmato digitalmente da
XXXX XXXXXXX
CN = XXXXXXX
XXXX
X = IT