CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI
DA AZIENDE
DEL SETTORE TURISMO
Testo Ufficiale 20 febbraio 2010
FILCAMS FISASCAT UILTuCS
FEDERALBERGHI
FIPE FIAVET
FAITA - FEDERCAMPING
FEDERRETI
Proprietà riservata
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale a enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti.
avvertenza
le innovazioni derivanti dagli accordi del 27 luglio 2007, del 13 maggio 2008, del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2010 sono state inserite nel testo in carattere corsivo
la titolazione degli articoli è indicativa e non esaustiva delle disposizioni contenute negli stessi
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
Il giorno 20 del mese di febbraio 2010, tra
la Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI, rappresentata dal proprio presidente Xxxxxxx Xxxxx, con la partecipazione della Commissione Sindacale presieduta da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx e composta da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente del Comitato Nazionale Attività Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Presidente dell’Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente di Federalberghi Associazioni Isole Minori, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Presidente del Comitato Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx De Xxxxxx Xxxxxxx, Presidente dell’Unione Nazionale Italiana Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Presidente del Comitato Nazionale Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente del Comitato Nazionale Attività Stagionali, Xxxxxx Xxxxxxxx, Presidente di Unihotel Franchising, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Presidente del Sindacato Italiano Grandi Alberghi, Xxxx Xxxxxxx, Presidente del Comitato Nazionale Mezzogiorno, Xxxxxxx Xxxxx, Presidente dell’Associazione Nazionale Approdi e Porti e Turistici, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Presidente della Federazione Italiana Residence, e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, assistita dal Direttore Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Vicedirettore Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, dal Capo Servizio Sindacale Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxx Xxxxx;
la Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE, rappresentata dal proprio presidente Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e con la partecipazione della Commissione
Sindacale presieduta da Xxxxxxx Xxxxx e composta da Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, assistiti dal Direttore Generale Xxx Xxxxxxxxx e dal Direttore Servizio Sindacale Xxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggi e Turismo
– FIAVET, rappresentata dal proprio Presidente Xxxxxx Xxxxx, dai Vice Presidente Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx, a mezzo della Commissione Sindacale presieduta dal Presidente d'onore Xxxxxxxx Xxxxxxx composta da Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, con l'assistenza del Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx;
la Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico Ricettivi dell’Xxxx Xxxxxx – FAITA-FEDERCAMPING, rappresentata dal proprio Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxx e dai Vice Presidenti Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxx, a mezzo della Commissione Sindacale presieduta da Xxxxxxx Xxxxxx e composta da Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, con l’assistenza del Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
con la partecipazione della Confederazione Generale Italiana del Commercio Turismo e Servizi e delle piccole e medie imprese - CONFCOMMERCIO;
la Federazione Sindacale Vettori e Servizi per la Mobilità – FEDERRETI, rappresentata dal Direttore Xxxxx Xxxxxxx, assistito da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
e
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi - FILCAMS CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile Nazionale del Settore Segretario Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxx Xxxxxxx e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx,
Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, D’Aquanno Xxxxxx, X’Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx Xxxxx, Xxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx X.Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx' Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Italia, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx con l’intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal Segretario confederale Xxxxxxxx Xxxxxx e del Responsabile Dipartimento terziario e reti Xxxxxxx Xxxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo – FISASCAT CISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, dai Segretari Nazionali, Xxxxxxxx Xxxx'Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx e da: Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dell'Ufficio Sindacale, da Xxxxx Xxxxxxxxx - Presidente AQuMT, unitamente ad una delegazione trattante composta da: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx
Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Mela, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; con l'intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxxxxx Xxxxxx;
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxx, dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, dai Segretari Nazionali: Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx; da Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxx del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Xxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx XxXxxxxxxx, Xxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxx XxXxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Luigi Scardaone, Gianpiero Scarponi, Riccardo Serri, Remigio Servadio, Fabio Servidei, Giovanni Sgrò, Giuseppe Silvestro, Salvatore Sorce, Elisabetta Sorgia, Espedito Stompanato, Gennaro Strazzullo, Michele Tamburrelli, Gianni Tomasi, Giancarlo Turchetti, Ivana Veronese, Antonio Verrino, Angelo Vurruso, Angelo Zarfati, Giorgio Zattoni, Giuseppe Zimmari;
visti gli accordi interconfederali sugli assetti contrattuali, il CCNL Turismo 19 luglio 2003, l’accordo 13 maggio 2008, l’accordo 12 giugno 2008 e l’accordo di rinnovo del CCNL Turismo del 27 luglio 2007
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende alberghiere, complessi turistico-ricettivo dell’aria aperta, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, alberghi diurni, imprese di viaggi e turismo, porti ed approdi turistici, rifugi alpini di cui all'articolo 1, composto da 15 titoli, 422 articoli e 19 allegati letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti di tutte le Organizzazioni stipulanti.
INDICE
INDICE | 9 | ||
PREMESSA AL CCNL | 33 | ||
PARTE GENERALE | 41 | ||
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE | 43 | ||
Articolo 1 – Sfera di applicazione | 43 | ||
Dichiarazione a verbale | 44 | ||
Chiarimento a verbale | 45 | ||
Articolo 2 – Inscindibilità delle norme contrattuali | 45 | ||
Articolo 3 – Servizi in comune | 46 | ||
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI | 47 | ||
CAPO I – DIRITTI DI INFORMAZIONE | 47 | ||
Articolo 4 – Livello nazionale | 47 | ||
Articolo 5 – Livello territoriale | 48 | ||
Chiarimento a verbale | 48 | ||
Articolo 6 – Livello aziendale | 48 | ||
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO POLITICA ATTIVA DEL LAVORO | DEGLI | IMPIANTI, 48 | |
Articolo 7 – Pari opportunità | 48 | ||
Articolo 8 – Utilizzo degli impianti | 50 | ||
Articolo 9 – Politiche attive del lavoro | 51 | ||
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE | 52 | ||
Articolo 10 – Contrattazione integrativa | 52 | ||
Articolo 11 – Premio di risultato | 53 | ||
Articolo 12 - Indicatori | 54 | ||
Articolo 13 – Effettività della diffusione della contrattazione livello | di | secondo 55 | |
Articolo 14 – Materie della contrattazione | 57 | ||
Articolo 15 – Clausole di uscita | 61 | ||
Articolo 16 – Retribuzione onnicomprensiva | 61 | ||
Dichiarazione congiunta | 62 | ||
Articolo 17 – Archivio dei contratti | 62 |
CAPO IV - ENTI BILATERALI 62
Premessa 62
Dichiarazione a verbale 62
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 62
Articolo 18 – Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo 62
Articolo 19 – Sostegno a reddito 64
Dichiarazione a verbale 65
Articolo 20 – Enti bilaterali territoriali del settore turismo 65
Dichiarazioni a verbale 67
Dichiarazione a verbale 67
Articolo 21 - Statuto tipo 67
Articolo 22 – Centri di servizio 67
Articolo 23 - Finanziamento 68
Articolo 24 - Analisi del funzionamento 69
Articolo 25 – Conciliazione delle controversie 70
CAPO V – FORMAZIONE 70
Articolo 26 – Formazione professionale 70
Articolo 27 – Formazione continua 71
Articolo 28 – Sicurezza sul lavoro 72
CAPO VI – COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO 73
Articolo 29 – Composizione della commissione paritetica nazionale 73
Articolo 30 – Compiti della commissione paritetica nazionale 73
Articolo 31 – Commissioni paritetiche territoriali 74
Articolo 32 – Procedure per la composizione delle controversie collettive 74
Articolo 33 – Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali 75
Articolo 34 – Collegio arbitrale 77
Articolo 35 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari 78
Articolo 36 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali 79
Articolo 37 – Funzionamento delle commissioni paritetiche 80
CAPO VII - ATTIVITÀ SINDACALE 80
Articolo 38 – Delegato aziendale 80
Articolo 39 – Dirigenti sindacali 80
Articolo 40 – Permessi sindacali retribuiti 81
Chiarimento a verbale 82
Articolo 41 – Permessi sindacali non retribuiti 82
Articolo 42 – Diritto di affissione 82
Articolo 43 - Assemblea 83
Articolo 44 - Referendum 83
Articolo 45 – Norme generali 83
Dichiarazione a verbale 84
Articolo 46 – Norma transitoria 84
Chiarimento a verbale 84
Articolo 47 – Contributi associativi 84
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 85
Articolo 48 – Classificazione del personale 85
Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità 86
Articolo 50 - Inquadramento 87
Articolo 51 – Passaggi di qualifica 88
Articolo 52 – Mansioni promiscue 88
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO 89
Premessa 89
Dichiarazione a verbale 90
CAPO I – APPRENDISTATO 90
Premessa 90
Articolo 53 - Tipologie di apprendistato 90
Articolo 54 - Durata 91
Articolo 55 - Numero di apprendisti 91
Articolo 56 - Obblighi del datore di lavoro 91
Articolo 57 - Obblighi dell’apprendista 92
Articolo 58 - Retribuzione 92
Articolo 59 - Formazione | 92 | ||
Articolo 60 - Verifica di conformità | 95 | ||
Articolo 61 - Impegno formativo | 95 | ||
Articolo 62 - Profili formativi | 96 | ||
Articolo 63 - Intese con le Regioni e le Province autonome | 96 | ||
Articolo 64 - Apprendistato in cicli stagionali | 97 | ||
Articolo 65 - Trattamenti normativi | 97 | ||
Articolo 66 - Assistenza sanitaria integrativa | 97 | ||
Articolo 67 - Clausola di salvaguardia | 97 | ||
CAPO II - LAVORO A TEMPO PARZIALE | 97 | ||
Articolo 68 – Lavoro a tempo parziale | 97 | ||
Articolo 69 – Instaurazione del rapporto | 98 | ||
Articolo 70 – Caratteristiche del rapporto | 99 | ||
Articolo 71 – Esame congiunto | 99 | ||
Articolo 72 – Condizioni di miglior favore | 100 | ||
Articolo 73 - Clausole flessibili e clausole elastiche | 100 | ||
Articolo 74 - Disciplina delle clausole flessibili | 100 | ||
Articolo 75 - Disciplina delle clausole elastiche | 100 | ||
Articolo 76 - Modalità applicative | 101 | ||
Articolo 77 - Part time weekend | 101 | ||
Dichiarazione a verbale | 102 | ||
CAPO III – LAVORO A TEMPO DETERMINATO STAGIONE | E | AZIENDE | DI 102 |
Articolo 78 – Disciplina del lavoro a tempo determinato | 102 | ||
Articolo 79 – Limiti quantitativi | 102 | ||
Articolo 80 – Nuove attività | 103 | ||
Articolo 81 – Sostituzione e affiancamento | 103 | ||
Articolo 82 - Stagionalità | 104 | ||
Dichiarazione a verbale | 104 |
Articolo 83 – Intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno 104
Articolo 84 – Cause di forza maggiore 105
Articolo 85 - Monitoraggio | 105 | |
Articolo 86 – Diritto di precedenza | 105 | |
Articolo 87 - Disciplina della successione dei contratti | 106 | |
Articolo 88 - Informazioni | 106 | |
Articolo 89 - Formazione | 107 | |
CAPO IV – SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DETERMINATO | A | TEMPO 107 |
Articolo 90 – Casi di ricorso | 107 | |
Articolo 91 - Comunicazioni | 108 | |
Articolo 92 – Formazione | 108 | |
CAPO V - LAVORO EXTRA E DI SURROGA | 108 | |
Articolo 93 – Lavoro extra e di surroga | 108 | |
CAPO VI – LAVORATORI STUDENTI | 109 | |
Articolo 94 – Lavoratori studenti | 109 | |
CAPO VII - CONTRATTO DI INSERIMENTO | 109 | |
Articolo 95 – Contratto di inserimento | 109 | |
CAPO VIII - LAVORO RIPARTITO | 109 | |
Articolo 96 – Lavoro ripartito | 109 | |
Dichiarazione a verbale | 110 | |
CAPO IX – APPALTO DI SERVIZI | 110 | |
Articolo 97 - Appalto di servizi | 110 | |
CAPO X - TELELAVORO | 111 | |
Articolo 98 - Telelavoro | 111 | |
CAPO XI - LAVORATORI STRANIERI | 112 | |
Articolo 99 - Promozione dell’integrazione | 112 | |
Articolo 100 - Lavoro stagionale | 112 | |
Articolo 101 - Convenzioni | 112 | |
Articolo 102 – Competenze linguistiche | 112 | |
Articolo 103 – Rinnovo del permesso di soggiorno | 113 | |
Articolo 104 – Traduzione del testo contrattuale | 113 | |
CAPO XII - QUOTE DI RISERVA | 113 | |
Articolo 105 – Quote di riserva | 113 |
TITOLO V - RAPPORTO DI LAVORO 114
CAPO I - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO 114
Articolo 106 - Assunzione 114
CAPO II - PERIODO DI PROVA 114
Articolo 107 – Periodo di prova 114
CAPO III - ORARIO DI LAVORO 115
Articolo 108 – Orario normale settimanale 115
Articolo 109 – Durata massima dell’orario di lavoro 115
Articolo 110 – Riposo giornaliero 115
Articolo 111 – Riduzione dell’orario 116
Articolo 112 – Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero 117
Articolo 113 – Distribuzione dell’orario settimanale 117
Articolo 114 - Flessibilità 117
Articolo 115 – Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo 118
Articolo 116 – Orario di lavoro dei minori 119
Articolo 117 - Riposo dei minori 120
Articolo 118 - Recuperi 120
Articolo 119 – Intervallo per la consumazione dei pasti 120
Articolo 120 – Lavoro notturno 120
Articolo 121 – Lavoratori notturni 120
Articolo 122 – Lavoro straordinario 121
Articolo 123 – Riposi compensativi 122
Dichiarazione a verbale 122
Nota a verbale 122
Dichiarazione a verbale 123
CAPO IV - RIPOSO SETTIMANALE 123
Articolo 124 – Riposo settimanale 123
Articolo 125 – Modalità di godimento del riposo settimanale 123
Articolo 126 – Lavoro domenicale 123
CAPO V - FESTIVITÀ 124
Articolo 127 - Festività 124
Articolo 128 – IV novembre 125
CAPO VI - FERIE 126
Articolo 129 – Determinazione del periodo di ferie 126
Dichiarazione a verbale 126
Articolo 130 – Modalità di fruizione 126
Articolo 131 – Ricongiungimento familiare 127
Articolo 132 – Rinvio alla contrattazione integrativa 128
CAPO VII - PERMESSI E CONGEDI 128
Articolo 133 – Congedo per matrimonio 128
Articolo 134 – Congedo per motivi familiari 128
Articolo 135 – Permessi per elezioni 129
Articolo 136 – Permessi per lavoratori studenti (diritto allo studio) 129
Dichiarazione a verbale 130
CAPO VIII - NORME DI COMPORTAMENTO 130
Articolo 137 – Doveri del lavoratore 130
Dichiarazione a verbale 131
Articolo 138 – Sanzioni disciplinari 131
Articolo 139 – Assenze non giustificate 133
Articolo 140 – Divieto di accettazione delle mance 133
Articolo 141 – Consegne e rotture 133
Articolo 142 – Corredo e abiti di servizio 134
CAPO IX - NORME SPECIFICHE PER L'AREA QUADRI 134
Articolo 143 – Disposizioni generali 134
Articolo 144 – Assistenza sanitaria integrativa 135
Articolo 145 – Indennità di funzione 135
Articolo 146 - Formazione ed aggiornamento 135
Articolo 147 – Responsabilità civile 135
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO 136
CAPO I - ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE 136
Articolo 148 – Elementi della retribuzione 136
Articolo 149 – Competenza della contrattazione collettiva 136
Articolo 150 – Determinazione della retribuzione giornaliera 136
Articolo 151 – Determinazione della retribuzione oraria 136
CAPO II - PAGA BASE NAZIONALE 137
Articolo 152 – Paga base nazionale 137
Articolo 153 – Una tantum 139
CAPO III - CONTINGENZA 140
Articolo 154 – Indennità di contingenza 140
Articolo 155 – Retribuzione dei lavoratori extra e di surroga 140
CAPO IV - CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE 141
Articolo 156 – Corresponsione della retribuzione 141
CAPO V - ASSORBIMENTI 141
Articolo 157 - Assorbimenti 141
CAPO VI - SCATTI DI ANZIANITÀ 142
Articolo 158 – Scatti di anzianità 142
Articolo 159 – Anzianità utile ai fini della maturazione 143
CAPO VII - MENSILITÀ SUPPLEMENTARI 143
Articolo 160 – Tredicesima mensilità 143
Articolo 161 – Quattordicesima mensilità 144
CAPO VIII – PREVIDENZA COMPLEMENTARE 145
Articolo 162 – Previdenza complementare 145
CAPO IX – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 146
Articolo 163 – Assistenza sanitaria integrativa 146
Chiarimento a verbale 147
Articolo 164 - Welfare contrattuale 147
Articolo 165 - Contribuzione 148
TITOLO VII - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 149
CAPO I - MALATTIA 149
Articolo 166 - Definizione 149
Articolo 167 - Adempimenti 149
Articolo 168 – Visite di controllo 150
Articolo 169 - Prestazioni 150
CAPO II - INFORTUNIO 151
Articolo 170 - Infortunio 151
Articolo 171 – Divieto di cumulo 151
Articolo 172 – Anticipazione indennità Inail 151
CAPO III - CONSERVAZIONE DEL POSTO 152
Articolo 173 – Conservazione del posto 152
Articolo 174 – Aspettativa generica 152
Articolo 175 - Malattie oncologiche 153
Articolo 176 – Rinvio ad altre disposizioni 153
Articolo 177 – Lavoratori affetti da tubercolosi 153
CAPO IV – MATERNITÀ E PATERNITÀ 154
Articolo 178 – Tutela della maternità 154
Articolo 179 - Integrazione 155
Articolo 180 – Congedo parentale 155
Articolo 181 – Permessi per allattamento 156
Articolo 182 – Obblighi della lavoratrice 157
Articolo 183 – Part time post partum 157
CAPO V - CHIAMATA ALLE ARMI 157
Articolo 184 – Servizio militare di leva 157
Articolo 185 – Richiamo alle armi 158
TITOLO VIII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 159
CAPO I - RECESSO 159
Articolo 186 - Recesso 159
CAPO II - PREAVVISO 159
Articolo 187 - Preavviso 159
Articolo 188 – Indennità sostitutiva del preavviso 160
CAPO III - DIMISSIONI 160
Articolo 189 - Dimissioni 160
Articolo 190 – Giusta causa 161
Articolo 191 - Matrimonio 161
CAPO IV - LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO 161
Articolo 192 – Licenziamenti individuali per giusta causa o giustificato motivo 161
Articolo 193 – Licenziamento simulato 163
Articolo 194 – Licenziamento discriminatorio 163
Articolo 195 - Matrimonio 163
CAPO V - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 164
Articolo 196 – Trattamento di fine rapporto 164
Articolo 197 – Modalità di corresponsione del trattamento di fine rapporto
164
CAPO VI - RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO 165
Articolo 198 – Restituzione dei documenti di lavoro 165
TITOLO IX - VIGENZA CONTRATTUALE 166
Articolo 199 - Decorrenza e durata 166
Articolo 200 – Procedure per il rinnovo del CCNL 166
Dichiarazione a verbale 166
PARTE SPECIALE 167
TITOLO X - AZIENDE ALBERGHIERE 169
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 169
Articolo 201 – Classificazione del personale 169
Nota a verbale 178
CAPO II - CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI 178
Articolo 202 – Classifica degli esercizi alberghieri 178
CAPO III - STAGIAIRES 179
Articolo 203 - Stagiaires 179
CAPO IV - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE 179
Articolo 204 – Contratti a termine 179
Articolo 205 - Aziende di stagione 179
Articolo 206 – Rapporti di lavoro 179
Articolo 207 - Trattamento 179
Articolo 208 – Periodo di prova 180
Articolo 209 - Maggiorazioni 180
Articolo 210 - Preavviso 180
Articolo 211 - Indennizzi 181
Articolo 212 – Spese di viaggio 181
Articolo 213 – Forza maggiore 181
CAPO V - ORARIO DI LAVORO 181
Articolo 214 – Distribuzione orario settimanale 181
Articolo 215 – Ripartizione orario di lavoro giornaliero 181
Articolo 216 – Maggiorazione per lavoro notturno 182
Articolo 217 – Distribuzione dell’orario notturno 182
Articolo 218 – Lavoratori notturni 182
Articolo 219 – Maggiorazione per lavoro straordinario 182
CAPO VI - FESTIVITÀ 183
Articolo 220 – Maggiorazione per festività 183
CAPO VII - FERIE 183
Articolo 221 - Ferie 183
CAPO VIII - ELEMENTI ECONOMICI 183
Articolo 222 – Paga base aziende alberghiere minori 183
Articolo 223 – Trattamenti salariali integrativi 184
Articolo 224 - Perequazione 184
Articolo 225 – Calcolo dei ratei 184
Articolo 226 – Scatti di anzianità – norme transitorie 184
Articolo 227 – Premio di anzianità 184
CAPO IX - MALATTIA 184
Articolo 228 – Trattamento di malattia 184
CAPO X - INFORTUNIO 186
Articolo 229 – Personale impiegatizio 186
CAPO XI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 186
Articolo 230 – Trattamento di fine rapporto 186
CAPO XII - NORME PER GLI OSTELLI 186
Articolo 231 – Norme per gli ostelli 186
CAPO XIII - NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
186
Articolo 232 – Norme per le residenze turistico alberghiere 186
CAPO XIV - NORME PER I CENTRI BENESSERE 186
Articolo 233 – Norme per i centri benessere 186
CAPO XV - NORME PER I PORTI E GLI APPRODI TURISTICI 187
Articolo 234 – Classificazione del personale 187
Dichiarazione a verbale 188
Chiarimento a verbale 188
Articolo 235 - Locali aziendali 189
Articolo 236 - Divieto di concorrenza 189
Articolo 237 - Formazione 189
Dichiarazione a verbale 189
Articolo 238 – Scatti di anzianità 189
Articolo 239 – Trattamento di fine rapporto 190
Articolo 240 – Premio di anzianità 190
Articolo 241 - Premio di risultato 190
Articolo 242 – Disposizioni di raccordo 190
Dichiarazione a verbale 190
CAPO XVI - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
PARITETICHE | 191 | |
Articolo 243 - Funzionamento | 191 | |
Articolo 244 – Commissione nazionale | 191 | |
Articolo 245 - Convenzione | 191 | |
Articolo 246 – Modalità di calcolo | 191 | |
Articolo 247 -Aliquota | 192 | |
Articolo 248 – Commissioni locali | 192 | |
Articolo 249 – Modalità di riscossione | 192 | |
Articolo 250 - Attuazione | 193 | |
Articolo 251 – Vertenze di lavoro | 193 | |
TITOLO XI - COMPLESSI TURISTICO APERTA | - RICETTIVI | DELL'ARIA 194 |
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 194
Articolo 252 – Classificazione del personale 194
CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE 199
Articolo 253 - Contratti a termine 199
Articolo 254 – Aziende di stagione 199
Articolo 255 – Rapporti di lavoro 199
Articolo 256 - Trattamenti 199
Articolo 257 – Periodo di prova 199
Articolo 258 – Licenza matrimoniale 200
Articolo 259 – Conservazione del posto 200
Articolo 260 - Maggiorazioni 200
Articolo 261 - Preavviso 200
Articolo 262 - Indennizzi 200
Articolo 263 – Spese di viaggio 201
Articolo 264 – Forza maggiore 201
CAPO III - ORARIO DI LAVORO 201
Articolo 265 – Distribuzione orario settimanale 201
Articolo 266 – Ripartizione orario di lavoro giornaliero 201
Articolo 267 – Maggiorazioni per lavoro notturno 201
Articolo 268 – Distribuzione dell’orario notturno 201
Articolo 269 – Lavoratori notturni 202
Articolo 270 – Maggiorazioni per lavoro straordinario 202
CAPO IV - FESTIVITÀ 202
Articolo 271 – Maggiorazione per festività 202
CAPO V - FERIE 202
Articolo 272 - Ferie 202
CAPO VI - ELEMENTI ECONOMICI 203
Articolo 273 – Paga base aziende minori 203
Articolo 274 – Trattamenti salariali integrativi 203
Articolo 275 - Perequazione 203
Articolo 276 – Scatti di anzianità – Norma transitoria 203
Articolo 277 – Calcolo dei ratei 204
CAPO VII - MALATTIA 204
Articolo 278 – Trattamento di malattia 204
CAPO VIII - INFORTUNIO 205
Articolo 279 – Personale impiegatizio 205
CAPO IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 205
Articolo 280 – Trattamento di fine rapporto 205
CAPO X - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
205
Articolo 281 - Funzionamento 205
Articolo 282 – Commissione nazionale 206
Articolo 283 - Convenzione 206
Articolo 284 – Modalità di calcolo 206
Articolo 285 - Aliquota 206
Articolo 286 – Commissioni locali 206
Articolo 287 – Modalità di riscossione 207
Articolo 288 - Attuazione 207
Articolo 289 – Vertenze di lavoro 208
TITOLO XII - PUBBLICI ESERCIZI 209
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 209
Articolo 290 – Classificazione del personale 209
Dichiarazione a verbale 217
Dichiarazione a verbale 217
Articolo 291 – Disposizioni applicative 217
CAPO II - CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE 218
Articolo 292 - Disciplina 218
Articolo 293 – Maggiorazione contratti a termine in aziende di stagione 218
Articolo 294 – Cessazione anticipata dell’attività nelle aziende di stagione218 Articolo 295 – Risoluzione anticipata del contratto a termine 218
Articolo 296 – Trattamento 219
Articolo 297 – Personale retribuito a percentuale 219
CAPO III - ORARIO DI LAVORO 219
Articolo 298 – Distribuzione dell’orario settimanale 219
Articolo 299 – Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero 219
Articolo 300 – Maggiorazione per lavoro notturno 219
Articolo 301 – Lavoratori notturni 220
Articolo 302 – Maggiorazione per lavoro straordinario 220
Articolo 303 – Maggiorazione per festività 220
Articolo 304 - Ferie 221
Articolo 305 – Permessi e congedi 221
CAPO IV - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 221
Articolo 306 – Terzi elementi 221
CAPO V - PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA 221
Articolo 307 – Retribuzione esercizi di III e IV categoria 221
CAPO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI 222
Articolo 308 – Indennità di contingenza 222
Articolo 309 – Percentuale di servizio 222
Articolo 310 – Percentuale di servizio ristoranti e similari 222
Articolo 311 – Percentuale di servizio bar caffè e similari 222
Articolo 312 – Percentuale di servizio banchetti e servizi affini 223
Articolo 313 – Sistemi di calcolo percentuale 223
Articolo 314 – Disposizioni varie 224
Articolo 315 – Percentuale per familiari datore di lavoro 224
Articolo 316 – Percentuali di servizio accordi provinciali 224
Articolo 317 – Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti
224
Articolo 318 – Facoltà di opzione per il personale | percentualista |
tavoleggiante | 225 |
Articolo 319 – Sistemi di retribuzione – Disposizioni varie | 225 |
Articolo 320 – Mensilità supplementari | 225 |
Articolo 321 – Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti 225
CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO 226
Articolo 322 - Malattia 226
Articolo 323 - Infortunio 226
CAPO VIII - PULIZIA DEI LOCALI 227
Articolo 324 – Pulizia dei locali e del posto di lavoro 227
CAPO IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 227
Articolo 325 – Trattamento di fine rapporto 227
CAPO X - NORME PER I LOCALI NOTTURNI 227
Articolo 326 – Locali notturni 227
Articolo 327 – Percentuale di servizio 227
Articolo 328 – Ulteriori disposizioni 228
CAPO XI - NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE 228
Articolo 329 – Ristoranti e buffets di stazione 228
Articolo 330 – Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto 228
CAPO XII - NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense
aziendali) | 229 |
Protocollo appalti | 229 |
Articolo 331 – Disposizioni per la ristorazione collettiva | 230 |
Cambi di gestione | 231 |
Articolo 332 – Cambi di gestione - finalità | 231 |
Articolo 333 – Cambi di gestione - procedure | 231 |
Articolo 334 – Cambi di gestione – incontri di verifica | 231 |
Articolo 335 – Cambi di gestione - assunzioni | 231 |
Articolo 336 – Cambi di gestione - riorganizzazione | 232 |
Articolo 337 – Cambi di gestione – possibilità di reimpiego | 232 |
Articolo 338 – Cambi di gestione - condizioni | 232 |
Articolo 339 – Cambi di gestione – garanzie retributive | 233 |
Articolo 340 – Cambi di gestione – clausola di salvaguardia | 233 |
Dichiarazione a verbale | 234 |
Articolo 341 – Trattamenti salariali integrativi | 234 |
Articolo 342 - Indennità speciale mense | 234 |
Articolo 343 – Gestione dei permessi retribuiti | 235 |
Articolo 344 – Sciopero nelle mense ospedaliere | 236 |
Articolo 345 – Confronto settoriale | 236 |
CAPO XIII - SUBENTRO IN RAPPORTI DI CONCESSIONE | O IN |
CONTRATTI DI LOCAZIONE E/O AFFITTO DI RAMO DI AZIENDA IN CENTRI COMMERCIALI 236
Articolo 346 – Subentro in rapporti di concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo d’azienda in centri commerciali 236
CAPO XIV - REFEZIONE 237
Articolo 347 - Refezione 237
CAPO XV - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
237
Articolo 348 - Funzionamento 237
Articolo 349 – Finanziamento attività 237
Articolo 350 - Convenzione 238
Articolo 351 - Aliquota 238
Articolo 352 – Modalità di riscossione 238
Articolo 353 – Modalità di versamento 238
CAPO XVI - ACCORDI SETTORIALI 239
Articolo 354 – Accordi settoriali 239
Nota a verbale 239
TITOLO XIII STABILIMENTI BALNEARI 240
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 240
Articolo 355 – Classificazione del personale 240
CAPO II - CONTRATTI A TERMINE 243
Articolo 356 - Disciplina 243
Articolo 357 – Cessazione anticipata dell’attività 243
Articolo 358 - Risoluzione anticipata del contratto a termine 244
Articolo 359 – Trattamenti retributivi e normativi 244
Articolo 360 – Personale retribuito in percentuale 244
CAPO III - ORARIO DI LAVORO 244
Articolo 361 – Distribuzione dell’orario di lavoro 244
Articolo 362 – Maggiorazioni per lavoro straordinario 244
Articolo 363 – Maggiorazioni per festività 245
CAPO IV - INDENNITÀ DI CONTINGENZA 245
Articolo 364 – Indennità di contingenza 245
CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 245
Articolo 365 – Terzi elementi 245
CAPO VI - RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA 246
Articolo 366 – Retribuzioni stabilimenti balneari III e IV categoria 246
CAPO VII - MALATTIA ED INFORTUNIO 246
Articolo 367 - Malattia 246
Articolo 368 - Infortunio 247
CAPO VIII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 247
Articolo 369 – Trattamento di fine rapporto 247
CAPO IX - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE 247
Articolo 370 - Funzionamento 247
TITOLO XIV - ALBERGHI DIURNI 248
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 248
Articolo 371 – Classificazione del personale 248
CAPO II - CONTRATTO A TERMINE 251
Articolo 372 - Disciplina 251
Articolo 373 – Cessazione anticipata dell’attività 251
Articolo 374 – Risoluzione anticipata del contratto a termine 251
Articolo 375 – Trattamenti retributivi 252
Articolo 376 – Personale retribuito in percentuale 252
CAPO III - ORARIO DI LAVORO 252
Articolo 377 – Distribuzione dell’orario di lavoro settimanale 252
Articolo 378 – Distribuzione dell’orario di lavoro giornaliero 252
Articolo 379 – Maggiorazione per lavoro notturno 252
Articolo 380 – Lavoratori notturni 252
Articolo 381 – Maggiorazione per lavoro straordinario 253
Articolo 382 – Maggiorazione per festività 253
CAPO IV - INDENNITÀ DI CONTINGENZA 253
Articolo 383 – Indennità di contingenza 253
CAPO V - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 253
Articolo 384 – Terzi elementi 253
CAPO VI - MALATTIA ED INFORTUNIO 254
Articolo 385 - Malattia 254
Articolo 386 - Infortunio 254
CAPO VII - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 255
Articolo 387 – Trattamento di fine rapporto 255
CAPO VIII - FUNZIONAMENTO COMMISSIONI PARITETICHE 255
Articolo 388 - Funzionamento 255
TITOLO XV - IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO 256
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE 256
Articolo 389 – Classificazione del personale 256
CAPO II - ORARIO DI LAVORO 260
Articolo 390 - Durata dell’orario settimanale 260
DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO SETTIMANALE 261
Articolo 391 – Distribuzione dell’orario settimanale 261
Articolo 392 – Maggiorazione per lavoro straordinario 261
CAPO III – FESTIVITÀ 262
Articolo 393 – Maggiorazione per festività 262
CAPO IV - FERIE 262
Articolo 394 - Ferie 262
CAPO V - MISSIONI E TRASFERIMENTI 262
Articolo 395 – Missione temporanea 262
Articolo 396 – Trasferimenti di residenza 263
Articolo 397 - Trasferimento 263
Articolo 398 – Lavoratori comandati 264
CAPO VI - TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI 264
Articolo 399 – Trattamenti salariali integrativi 264
Articolo 400 - Eccedenze 264
Articolo 401 – Paga base agenzie minori 264
Articolo 402 – Indennità di contingenza 265
Articolo 403 - Provvigioni 265
Articolo 404 – Indennità di cassa 265
Articolo 405 – Scatti di anzianità 266
Articolo 406 – Norma transitoria 266
Articolo 407 – Cambi di livello 267
Articolo 408 – Anzianità convenzionale 267
Articolo 409 – Mensilità supplementari 268
CAPO VII - MALATTIA 268
Articolo 410 - Malattia 268
CAPO VIII - INFORTUNIO 269
Articolo 411 – Personale impiegatizio 269
Articolo 412 – Sospensione dal lavoro 269
CAPO IX - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 269
Articolo 413 – Trattamento di fine rapporto 269
CAPO X - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PARITETICHE
270
Articolo 414 - Funzionamento 270
Articolo 415 – Commissione nazionale 270
Articolo 416 - Convenzione 270
Articolo 417 – Modalità di calcolo 270
Articolo 418 - Aliquota 270
Articolo 419 – Commissioni locali 271
Articolo 420 – Modalità di riscossione 271
Articolo 421 - Attuazione 272
Articolo 422 – Vertenze di lavoro 272
ALLEGATI 273
ALLEGATO A – ACCORDO PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE TURISMO AI | SENSI | DEL |
DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2011, N. 167 | 275 | |
ALLEGATO B - AVVISO COMUNE SETTORE TURISMO | 336 | |
ALLEGATO C – INDENNITÀ DI CONTINGENZA | 339 | |
ALLEGATO D - VITTO E ALLOGGIO | 340 |
D/1 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL VITTO E ALLOGGIO PER LE AZIENDE ALBERGHIERE 340
D/2 - CONVENZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL VITTO PER I PUBBLICI ESERCIZI DEL 21 OTTOBRE 1973 342
ALLEGATO E - LAVORATORI STAGIONALI 344
ALLEGATO F - LAVORO STRAORDINARIO 347
ALLEGATO G - PREMIO DI ANZIANITÀ AZIENDE ALBERGHIERE
349
ALLEGATO H - SCATTI DI ANZIANITÀ PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA 350
ALLEGATO I - SCATTI DI ANZIANITÀ STABILIMENTI BALNEARI
354
ALLEGATO J - SCATTI DI ANZIANITÀ ALBERGHI DIURNI 356
ALLEGATO K - MODULI TIPO CONTRATTI A TERMINE 358
ALLEGATO L – STATUTO TIPO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO 359
ALLEGATO M – REGOLAMENTO TIPO ENTE BILATERALE TERRITORIALE TURISMO 370
ALLEGATO N – REGOLAMENTO ENTE BILATERALE NAZIONALE TURISMO 373
ALLEGATO O - ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE 376
ALLEGATO P - ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE STIPULATO IL 27 LUGLIO 1994 378
ALLEGATO Q - ACCORDO INTERCONFEDERALE SUI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO STIPULATO IL 18 NOVEMBRE 1996 390
ALLEGATO R - ACCORDO INTERCONFEDERALE 11 FEBBRAIO 2004 PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO 403
ALLEGATO S - ACCORDO INTERCONFEDERALE 9 GIUGNO 2004 PER IL RECEPIMENTO DELL'ACCORDO-QUADRO EUROPEO SUL TELELAVORO CONCLUSO IL 16 LUGLIO 2002 TRA UNICE/UEAPME, CEEP E CES 407
ALLEGATO T - CODICE DI CONDOTTA 413
ALLEGATO U - IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO 27 LUGLIO 2007 415
ALLEGATO V - IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I
DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO 20 FEBBRAIO 2010 473
ALLEGATO Z - IPOTESI DI ACCORDO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DA SALE BINGO 503
PREMESSA AL CCNL
Le parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia economica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di “governance” al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribuisce alle Regioni in materia di Turismo e considerate le attribuzioni del nuovo Ministero del Turismo.
In particolare, le parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche competenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
INTEGRALE APPLICAZIONE DELLA CONTRATTAZIONE
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nella categoria ed al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operando nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di riferimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
STAGIONALITA’
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a
tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l’occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell’ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l’obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
AMMORTIZZATORI SOCIALI
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all’impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le parti richiedono che la disciplina degli ammortizzatori sociali riconosca pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le parti richiedono che si realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integrazione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni venga ritenuta utile ai fini del riconoscimento della indennità di disoccupazione anche nei casi in cui - in costanza di rapporto di lavoro – la prestazione lavorativa si svolga solo in alcuni periodi.
Le parti, nel ritenere utile attivare strumenti di sostegno al reddito anche in costanza di rapporto di lavoro, fermo restando l’impegno del sistema della bilateralità a supporto dei nuovi istituti, richiedono concordemente che - in caso di sospensione del rapporto di lavoro - l’erogazione dell’indennità di disoccupazione resti assicurata anche nei casi in cui il sistema della bilateralità non disponga delle risorse necessarie per assicurare la relativa integrazione.
ENTI BILATERALI
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le parti congiuntamente richiedono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versamenti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le parti congiuntamente richiedono la modifica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Al fine di incentivare la trasparenza del mercato del lavoro e la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, le parti richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro l’adozione di un provvedimento che consenta alle imprese del settore turismo di adempiere agli obblighi amministrativi concernenti i rapporti di lavoro in forma semplificata, con particolare riferimento ai fenomeni di stagionalità e di alta mobilità professionale degli addetti.
BUONI VACANZA
Le parti sociali del settore Turismo, premesso che l’articolo 8 del presente contratto prevede la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate e che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda turistica, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di attivare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, destinate al finanziamento di buoni vacanza non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, in analogia con quanto attualmente previsto per i buoni pasto. In tale ambito, le parti
concordano che gli enti bilaterali possono sostenere i buoni vacanza destinando risorse ad integrazione delle somme a tal fine destinate da altri soggetti, pubblici e/ o privati.
AZIENDE RICETTIVE - ALLOGGIO
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le parti congiuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
RISTORAZIONE COLLETTIVA – APPALTI
Le Parti, considerato
- il Protocollo di intesa nel CCNL sugli appalti;
- il lavoro svolto a livello europeo nel corso del dialogo sociale con la definizione da parte di EFFAT (Federazione europea dei sindacati dell’alimentare, dell’agricoltura, del turismo ed affini) e FERCO (Federazione Europea della Ristorazione Collettiva in Appalto) della “guida sull’offerta economicamente più vantaggiosa”, la cui presentazione ufficiale è avvenuta a Bruxelles, il 24 e 25 gennaio 2006;
- l’emanazione periodica, ai sensi della legge n. 327 del 2000, da parte del Ministero del Lavoro dei decreti sulla determinazione del costo della manodopera utile al committente ad interpretare l’incidenza del costo della manodopera sul servizio fornito;
- nel ritenere necessario ed urgente approntare nuovi strumenti che, aggiungendosi a quelli esistenti, favoriscano la creazione di un mercato nel quale si affermino soggetti in grado di offrire un prodotto rispondente alle richieste, sia in termini di qualità che di capacità professionali e di rispetto delle norme contrattuali, chiedono alle Istituzioni ai vari livelli:
a) l’adozione di un provvedimento che disciplini le caratteristiche dei soggetti che operano nel campo della ristorazione collettiva al fine di verificare, da parte di enti appaltanti, anche attraverso la predisposizione di elenchi o registri di accreditamento, presso le organizzazioni nazionali di rappresentanza (ANCI, Regioni, etc.) la capacità operativa e finanziaria delle aziende che intendono partecipare alle gare;
b) che venga inserito nei bandi di gara il riferimento al CCNL applicato sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale;
c) l'emanazione di un apposito provvedimento che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara pubblica da indire solo con il criterio del rapporto qualità/prezzo;
d) il rilascio di una certificazione di ottemperanza attraverso il documento unico di regolarità contributiva;
e) prevedere, in caso di A.T.I. Consorzi d’imprese e/o cooperative, l’individuazione preventiva delle percentuali di prestazioni previste in contratto che saranno assunte dalle imprese facenti parte di detti soggetti giuridici;
f) l'emanazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un apposito DPCM che codifichi le norme per l’effettuazione del sistema della gara con offerta economicamente più vantaggiosa, con specifico riferimento agli obiettivi indicati nel presente protocollo, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con la determinazione degli elementi di valutazione e dei parametri di ponderazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con anche fissati i criteri di vincolo alla esclusione delle offerte anomale.
RISTORAZIONE COLLETTIVA – RITARDATI PAGAMENTI
Le parti, considerato:
- che il problema dei ritardi nei pagamenti da parte dello Stato, sia a livello centrale che periferico, nei confronti delle aziende fornitrici dei servizi di ristorazione collettiva rappresenta un fenomeno sempre più crescente;
- che, in questo periodo di crisi economica, tali eventi stanno aggravando la situazione delle imprese del settore, mettendo a grave rischio la sopravvivenza di molte di esse e di conseguenza le tutele stesse nei confronti dei lavoratori ivi impegnati;
convengono sull'obiettivo comune sul quale impegnarsi, intervenendo nei confronti del Governo e dei Ministeri competenti per il rispetto dei tempi, previsti dalla legge, sui pagamenti alle aziende appaltatrici del servizio e per il rispetto della norma che vincola la Pubblica Amministrazione all’aggiornamento dei prezzi per i contratti pluriennali.
ATTIVITÀ IN CONCESSIONE
Le parti condividono che anche il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
POLITICHE FISCALI (IVA)
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- l'aliquota iva applicata in Italia ai servizi ricettivi e della ristorazione (10%) è superiore all'analoga aliquota applicata dai principali Paesi
concorrenti appartenenti all'Unione Europea, quali ad esempio la Francia (7%), la Spagna (8%) e la Grecia (6,5%);
- alcuni Paesi appartenenti all'Unione Europea hanno recentemente stabilito o si apprestano a stabilire una riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi ricettivi e della ristorazione;
- l’aliquota iva applicata in Italia ai pacchetti e servizi turistici prestati dalle agenzie di viaggi e turismo (20%) nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo (20%) è notevolmente superiore alle analoghe aliquote applicate ai servizi componenti il pacchetto turistico (trasporti, ricettivi, ristorazione, ecc.) e che il regime speciale iva delle agenzie di viaggi è ancora disciplinato dall’articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
tenuto conto del fatto che
- il turismo è un settore labour intensive in seno al quale la riduzione dell'imposizione indiretta può contribuire in modo significativo alla creazione di nuovi posti di lavoro ed alla salvaguardia dell'occupazione esistente;
- la riduzione dell'aliquota iva applicata ai servizi turistici incrementerebbe la capacità competitiva del sistema turistico nazionale;
- appare necessario assicurare la neutralità dell'imposta ai fini della concorrenza;
richiedono congiuntamente di applicare al settore aliquote impositive in linea con quanto applicato nei Paesi concorrenti e, in particolare, richiedono:
- che venga realizzata una riduzione dell'aliquota iva da applicare ai servizi ricettivi e della ristorazione nonché agli stabilimenti balneari ed ai locali di trattenimento e spettacolo;
- che venga assicurata l'integrale deducibilità dell'iva relativa alle spese per servizi ricettivi e della ristorazione;
- che l’aliquota iva applicata ai servizi forniti dalle aziende ricettive ai clienti non alloggiati venga parificata all’aliquota iva applicata ai clienti alloggiati;
- che venga garantita l’applicazione dell’iva all’attività delle agenzie di viaggi in modo uniforme alle aliquote applicate ai servizi componenti i pacchetti turistici, e che si possa giungere alla revisione del regime speciale iva delle agenzie di viaggi, per adeguarlo alle mutate condizioni di mercato.
DECONTRIBUZIONE E DETASSAZIONE
L’impegno delle parti sociali nei confronti del Governo è rivolto al ripristino del sistema precedente di decontribuzione del salario variabile nonché delle somme erogate a titolo di straordinario forfetizzato e all’aumento della quota esente del buono pasto.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti, al fine di garantire la normalizzazione delle condizioni concorrenziali tra le aziende, richiedono al Governo l'adozione di un provvedimento legislativo finalizzato alla generalizzazione del presente sistema normativo contrattuale, anche con riferimento al regime contributivo stabilito per la contrattazione di secondo livello.
Le parti stipulanti convengono che qualsiasi riduzione di oneri o qualsiasi trattamento di miglior favore che una delle parti stipulanti il presente contratto dovesse concedere posteriormente alla stipula del presente Contratto ad una qualsiasi altra Organizzazione, è automaticamente esteso anche alle parti stipulanti il presente contratto.
PARTE GENERALE
TITOLO I - VALIDITÀ E SFERA DI APPLICAZIONE
Articolo 1 – Sfera di applicazione
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende sotto indicate ed il relativo personale dipendente:
I) AZIENDE ALBERGHIERE
a) alberghi, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli anziani, pensioni e locande; ristoranti, self services, tavole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente; collegi, convitti e residenze universitarie; ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè, mescite e altri esercizi di cui al successivo punto III annessi agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell'azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell'albergatore;
c) ostelli; residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere integrati in aziende alberghiere.
II) COMPLESSI TURISTICO - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
a) campeggi e villaggi turistici non aventi caratteristiche alberghiere e aree di sosta.
III) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-services, fast foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
- piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
- caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro esercizio ove si somministrano e vendono alimenti e bevande di cui agli articoli 3 e 5 della legge 25 agosto 1991 n. 287 e successive modifiche e integrazioni;
- chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie;
- negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
b) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo e altre sale giochi autorizzate dalla vigente normativa;
c) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
d) posti di ristoro sulle autostrade;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeroportuali, marittime, fluviali, lacuali e piscinali; servizi di ristorazione sui treni; ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
- aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (catering ed altre);
- aziende per la ristorazione collettiva in appalto (mense aziendali e simili) e servizi sostitutivi di mensa;
- spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
e) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi;
f) aziende per la somministrazione al domicilio del cliente;
g) ogni altro esercizio in cui si somministrano alimenti e bevande;
h) parchi a tema.
IV) STABILIMENTI BALNEARI
a) stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
V) ALBERGHI DIURNI
VI) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR E NETWORK DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO
a) imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla definizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (Agenzie, Uffici, Sedi, Filiali, Succursali, ecc.) le imprese, i tour operator e i network di Agenzie di Viaggi e turismo che svolgono attività di produzione, distribuzione e vendita di pacchetti turistici;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazione turistica comunque esercitata.
VII) PORTI ED APPRODI TURISTICI
a) porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio.
VIII) RIFUGI ALPINI
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1° luglio 2001 per definire le modalità di estensione del presente CCNL al personale dipendente dalle aziende di cui all’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 ed al decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 200, n. 29 (sale bingo).
Nota a verbale
Il presente Contratto si applica agli addetti alle attività non turistiche - esempio: commerciali - svolte all'interno delle strutture ricettive e pararicettive, alla condizione che le relative licenze siano intestate al titolare dell'azienda turistica. Il Contratto si applica altresì ai lavoratori di nazionalità straniera.
Chiarimento a verbale
(1) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Alberghi" ci si è intesi riferire alle "Aziende alberghiere" di cui al punto I dell'articolo 1.
(2) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Pubblici Esercizi" ci si è intesi riferire alle "Aziende Pubblici Esercizi" di cui al punto III dell'articolo 1.
(3) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Agenzie di viaggio" ci si è intesi riferire alle "Imprese di viaggi e turismo" di cui al punto VI dell'articolo 1.
(4) Laddove nel testo contrattuale originale o a stampa è stato usato il termine "Campeggi" ci si è intesi riferire ai "Complessi turistico - ricettivi dell'aria aperta" di cui al punto II dell'articolo 1.
Chiarimento a verbale
L’applicazione del CCNL Turismo costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’esercizio dell’attività di intermediazione turistica, ai cui fini è indispensabile il possesso delle prescritte autorizzazioni legali.
Articolo 2 – Inscindibilità delle norme contrattuali
(1) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende del settore turismo e il relativo personale dipendente.
(2) Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello nazionale e territoriale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui all’articolo 1 e costituisce condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie nonché per l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
(3) In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 162 e seguenti (assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali, formazione continua) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha
istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
(4) Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali del settore turistico, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
(5) Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
(6) Restano salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 3 – Servizi in comune
(1) Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità aziendali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
(2) In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – DIRITTI DI INFORMAZIONE
Articolo 4 – Livello nazionale
(1) Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le prerogative proprie dell'imprenditore e quelle delle organizzazioni sindacali, tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l'attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro.
(2) A tal fine, annualmente in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strutturali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
(3) Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della politica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
(4) In tali incontri le parti potranno adottare nei confronti dei competenti organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell'occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l'attuazione.
(5) Le parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell'utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell'equilibrio ambientale.
(6) Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull'opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare - avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici - l'impatto ambientale delle attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell'occupazione.
Articolo 5 – Livello territoriale
(1) Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi incontri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi relativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
(2) In tale contesto le parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche - come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di sviluppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio - potranno avere sull'andamento globale dell'occupazione.
Chiarimento a verbale
Per quanto concerne le "Imprese di Viaggi e Turismo" si precisa che per "livello territoriale" ai fini del presente Contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Articolo 6 – Livello aziendale
(1) Le imprese turistiche di particolare importanza nell'ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influenza nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipendenti, forniranno a richiesta delle parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
(2) Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione e alla mobilità del personale.
(3) Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
CAPO II - PARI OPPORTUNITÀ, UTILIZZO DEGLI IMPIANTI, POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Articolo 7 – Pari opportunità
(1) Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
(2) In seno all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l'evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall'Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa, favorendo anche l'utilizzo dello strumento del contratto d'inserimento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2006.
(3) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
(4) La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale.
(5) La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all'unanimità per l'attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l'unanimità di pareri della Commissione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
(6) Le Parti impegnano la Commissione permanente per le pari opportunità istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale del Settore Turismo a portare a termine entro il 30 giugno 2010 l'analisi della evoluzione qualitativa e quantitativa dell'occupazione femminile nel settore.
(7) Per acquisire i dati necessari allo svolgimento di tale analisi, la Commissione - nel rispetto delle disposizioni di tutela della riservatezza dei dati personali - potrà avvalersi anche delle informazioni statistiche disponibili presso gli organismi bilaterali (Osservatorio EBNT, For.Te., Fondo Est, Fondo Fast, Quas, Fon.Te.) nonché presso gli enti pubblici e le amministrazioni competenti.
(8) L’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo dovrà assicurare in ogni bilancio di esercizio uno specifico capitolo di spesa per lo svolgimento di tale analisi, i cui risultati saranno assunti a riferimento dalle parti per l’individuazione delle misure atte a favorire la partecipazione delle posizioni femminili nei ruoli e nei livelli di responsabilità.
Articolo 8 – Utilizzo degli impianti
(1) Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni imprenditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta "bassa stagione" a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzino periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
(2) Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Sindacati forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Articolo 9 – Politiche attive del lavoro
(1) Le parti, anche in relazione a quanto previsto dalla riforma del collocamento ordinario e per gli esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l'intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.
(2) Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le parti si impegnano a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di qualificazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successivo articolo 136;
b) l'accertamento delle strutture finalizzate all'addestramento professionale, allo scopo di verificarne e migliorarne l' utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse parti sociali alla loro gestione.
(3) Le parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell'utilizzazione degli impianti, dell'occupazione, del prolungamento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
(4) Negli incontri di cui sopra le parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall'applicazione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distribuzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
(5) Le parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell'occupazione.
CAPO III - SECONDO LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Articolo 10 – Contrattazione integrativa
(1) La contrattazione integrativa si svolge a livello aziendale o territoriale.
(2) Di norma, i relativi accordi hanno durata pari a tre anni.
(3) Ferme restando le disposizioni dei contratti integrativi territoriali che abbiano già disciplinato la materia, il negoziato di secondo livello si svolge:
- a livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
- a livello territoriale per le aziende che occupano sino a quindici dipendenti e, comunque, per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le agenzie di viaggio il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
- a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
(4) Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione integrativa aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto integrativo aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
(5) In occasione della contrattazione integrativa, durante i due mesi precedenti la scadenza e nei due mesi successivi e, comunque, per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma, saranno garantite condizioni di assoluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni.
(6) I contratti integrativi aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di competenza.
(7) Di norma, la contrattazione integrativa territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti integrativi territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati. Le parti stipulanti il presente contratto costituiscono un Comitato paritetico per la promozione e il monitoraggio della contrattazione integrativa.
(8) Le parti convengono che la contrattazione integrativa sarà realizzata in un periodo intermedio tra la data di stipula del presente contratto e quella di scadenza dello stesso. Conseguentemente, considerando le specifiche intese realizzate con il rinnovo contrattuale, convengono sull’esigenza che le piattaforme rivendicative per la contrattazione integrativa vengano presentate a partire dal 1° gennaio 2011. Copia delle piattaforme sarà
inviata anche alle parti stipulanti il presente contratto e all’archivio dei contratti istituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(9) La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
(10) Le parti condividono l’obiettivo di dare piena attuazione alla contrattazione di secondo livello. A tale scopo, nelle realtà ove si riscontrino difficoltà nella sua realizzazione, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della piattaforma - o dalla scadenza del contratto in essere se successiva - senza che sia avvenuta l’attivazione del tavolo di trattativa o in presenza di difficoltà nel corso del negoziato, una delle parti potrà chiedere l’intervento delle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto. Le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, a fronte della richiesta, provvederanno a convocare in apposito incontro da svolgersi nel territorio competente tra tutti i soggetti aventi titolo allo svolgimento della contrattazione di secondo livello. Durante tale procedura restano assicurate le condizioni di normalità sindacale di cui al comma 5, per un periodo di sessanta giorni dalla convocazione del suddetto incontro.
Articolo 11 – Premio di risultato
(1) L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente Contratto è prevista mediante la contrattazione integrativa che avrà ad oggetto erogazioni salariali - in coerenza con le strategie delle imprese - strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività.
(2) Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione integrativa a contenuto economico, le parti valuteranno preventivamente le condizioni delle imprese e del lavoro, le loro prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività.
(3) Laddove sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
(4) Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al presente articolo sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
(5) Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo e fiscale previsto dall'articolo 1, comma 67 della legge n. 247 del 2007 e dall’articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto legge n. 93 del 2008 e successive modificazioni.
(6) Salvo diverse intese locali, per le aziende stagionali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 209, 260 e 293 del presente CCNL, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni inerenti il premio di risultato.
Articolo 12 - Indicatori
(1) Fermo restando quanto previsto dal protocollo del 23 luglio 1993, per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le parti opereranno prioritariamente riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette informazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
(2) Le parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
aziende alberghiere
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
complessi turistico ricettivi dell’aria aperta
- capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
- giornate lavorate (INPS)
pubblici esercizi e stabilimenti balneari
- produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale
- prodotto interno lordo provinciale pro capite (Unioncamere)
- consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori)
- flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo)
- dipendenti (INPS, ISTAT)
ristorazione collettiva
- fatturato
- ore lavorate
- dipendenti
imprese viaggi e turismo
- composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT)
- vendita biglietteria aerea (IATA/BSP)
- vendita biglietteria ferroviaria
- dipendenti (INPS, ISTAT)
(3) Le parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Articolo 13 – Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello
(1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1° luglio 1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(2) Per la pratica attuazione di quanto previsto al comma precedente sono stanziati i seguenti importi lordi:
livello | euro |
A, B | 279,00 |
1, 2, 3 | 237,00 |
4, 5 | 210,00 |
6S, 6, 7 | 168,00 |
(3) L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo, aziendale o territoriale.
(4) Il premio sarà erogato con la retribuzione di ottobre 2012.
(5) Il premio compete ai lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2012, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo spettante in proporzione alle giornate di effettiva prestazione
lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1 gennaio 2010 – 31 ottobre 2012.
(6) Per i lavoratori a tempo parziale, l'ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all'entità della prestazione lavorativa.
(7) Il premio non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
(8) Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo, che venga pagato successivamente al 1° gennaio 2010.
(9) L'accordo integrativo di cui al comma 3 individua i casi in cui, in presenza di situazioni di difficoltà economico produttiva che possano comportare il ricorso ad ammortizzatori sociali o comunque determinino risultati che si discostino negativamente dai valori raggiunti dal territorio di riferimento, l’azienda non sarà tenuta all'erogazione del premio.
(10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi delle disposizioni del CCNL Turismo che regolano la materia, non venga definito un accordo integrativo entro il 30 settembre 2012, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di ottobre 2012, i seguenti importi:
livello | euro |
A, B | 166,00 |
1, 2, 3 | 141,00 |
4, 5 | 125,00 |
6S, 6, 7 | 100,00 |
Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.
(11) Nel caso in cui, a livello territoriale, siano vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto, per i datori di lavoro che eventualmente non applichino tali accordi l’importo di cui al comma 10 sarà rideterminato in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo 1 gennaio 2010 - 31 ottobre 2012.
(12) In occasione del successivo rinnovo del CCNL Turismo, le parti valuteranno gli esiti della prima applicazione del premio, al fine di concordare eventuali correttivi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicureranno l'invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Articolo 14 – Materie della contrattazione
(1) Le parti si danno atto che la contrattazione integrativa, nel rispetto dell’attuale prassi contrattuale, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
(2) Fermo restando che la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occupino più di quindici dipendenti, al secondo livello di contrattazione, territoriale o aziendale, disciplinato dai commi 3 e 4 dell’articolo 10 sono demandate le seguenti materie:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 e del decreto legislativo
n. 198 del 2006 e successive modificazioni, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
c) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
d) la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori studenti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, regolandone la eventuale computabilità ai fini del calcolo della percentuale di cui alla norma suddetta nonché il compenso tenendo conto del ridotto contributo professionale apportato dai lavoratori che non abbiano ancora completato l'iter formativo;
e) ulteriori ipotesi e maggiori durate di utilizzo dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione di lavoro ai sensi dell’articolo 89;
f) interruzione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 108, 116 e 361);
g) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
h) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articoli 299 e 378);
i) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
j) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
k) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
l) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
m) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
n) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
o) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 115;
p) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
q) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
r) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
s) premio di risultato di cui all’articolo 11;
t) regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 207);
u) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
(3) Le seguenti materie restano demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa territoriale:
a) accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 21, quarto comma, legge 28 febbraio 1987, n. 56;
b) la definizione di meccanismi analoghi a quanto previsto dall'articolo 95 volti ad agevolare ulteriormente l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro;
c) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l'assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'articolo 93;
d) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
e) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
f) differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell’articolo 61, comma 2;
g) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l'Ente Bilaterale: la formazione, la riqualificazione professionale, l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, e quant’altro previsto dagli statuti, la cui attuazione è demandata all'Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell'ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, nazionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
h) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall'articolo 155;
i) assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (articolo 312);
j) definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale tavoleggiante dei locali notturni (articolo 327);
k) definizione di eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
l) determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 341);
m) determinazione del compenso fisso ai maitres o capi camerieri (articolo 317);
n) determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (articolo 314);
o) determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articoli 295, 358 e 374);
p) determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 309);
q) determinazione di una indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell'azienda per epidemie e per altre cause similari (stabilimenti balneari);
r) eventuali deroghe a quanto stabilito dall'articolo 366;
s) clausole di uscita (articolo 15);
t) contratti a termine ed aziende di stagione (articoli 209, 256, 260 e 293);
u) la disciplina delle modalità di svolgimento dell'apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto al comma 1 dell'articolo 64;
v) retribuzione onnicomprensiva (articolo 16);
x) decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articoli 213, 264, 294, 373);
y) funzionamento Commissioni paritetiche (articoli 248, 286 e 419);
z) costituzione dei Centri di servizio di cui all’articolo 22;
aa) iniziative volte al prolungamento delle fasi stagionali di attività, anche mediante l’attivazione degli istituti di cui all’articolo 8 del presente contratto e degli altri istituti contemplati dalla legge e dalla contrattazione.
(4) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione integrativa provinciale:
a) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l'apprendistato, nonché la definizione di una maggiore durata del periodo di apprendistato;
b) la definizione di maggiori percentuali rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto in materia di utilizzo del lavoro a tempo determinato;
c) il superamento del limite stabilito per il lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
d) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
e) premio di risultato di cui all’articolo 11;
f) clausole di uscita (articolo 15);
(5) Per le aziende di ristorazione collettiva e servizi, le seguenti materie sono demandate alla esclusiva competenza della contrattazione nell'unità produttiva:
a) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE, n. 635 del 13 dicembre 1984 del decreto legislativo n.
198 del 2006, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
b) la definizione di eventuali limiti massimi superiori o limiti minimi inferiori della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall'articolo 69;
c) intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 119);
d) ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro (articolo 299);
e) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
f) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiusura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
g) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;
h) l'adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall'articolo 114;
i) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell'orario di lavoro annuale di cui all'articolo 111 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
j) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 118;
k) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 115;
l) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente Contratto;
m) misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 141);
n) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle norme dell'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
Articolo 15 – Clausole di uscita
(1) Ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di legge che regolano i contratti di riallineamento, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di favorire la normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra le imprese, in presenza di situazioni di crisi verificatesi nei territori non compresi nell'obiettivo 1, accertate dalle organizzazioni nazionali stipulanti il presente accordo, sarà possibile, previa intesa territoriale di cui al comma seguente, prevedere modulazioni differenti degli aumenti contrattuali di cui al presente CCNL.
(2) Ai predetti accordi è riconosciuta validità pari a quella attribuita al contratto collettivo nazionale di lavoro, a condizione che i programmi si concludano entro un arco temporale non superiore a quello di vigenza contrattuale e che i relativi accordi vengano sottoscritti anche dalle organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL, salvo successiva proroga concordata dalle stesse parti.
Articolo 16 – Retribuzione onnicomprensiva
(1) Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con particolare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all'articolo
13 può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsione con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del trattamento di fine rapporto.
(2) Ai fini di cui sopra, l'eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di forfettizzazione.
Dichiarazione congiunta
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell'articolo 6 del regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
Articolo 17 – Archivio dei contratti
(1) I contratti integrativi territoriali saranno depositati, entro quindici giorni dalla stipula, presso l'archivio dei contratti istituito presso l'ente bilaterale nazionale del settore turismo e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
CAPO IV - ENTI BILATERALI
Premessa
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, ribadita la volontà di promuovere la istituzione e/o lo sviluppo degli enti bilaterali e dei centri di servizio e di regolarne l’attività secondo criteri ispirati alla ricerca del consenso e del coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, premesso che l’attività degli enti bilaterali e dei centri di servizio non può essere sostitutiva di quella propria delle parti sociali, hanno convenuto di disciplinare come segue l’istituzione ed il funzionamento degli enti bilaterali e dei centri di servizio.
Dichiarazione a verbale
Le parti affidano all'EBNT lo svolgimento di una ricognizione degli accordi locali caratterizzati da sperimentazioni volte a favorire una più ampia diffusione del sistema della bilateralità.
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori ritengono che le situazioni locali in essere rappresentano utili strumenti per un consolidamento del sistema della bilateralità nel settore del Turismo.
Articolo 18 – Ente bilaterale nazionale unitario del settore Turismo
(1) Le parti convengono di istituire l'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Settore Turismo, regolato da apposito statuto.
(2) L’E.B.N.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.N.T. attua ogni utile iniziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati per l’incontro tra domanda e l’offerta di lavoro e per il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di formazione e lavoro ed apprendistato nonché dei contratti a termine;
h) predispone e/o coordina schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
l) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
m) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
(3) Gli organi di gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Articolo 19 – Sostegno a reddito
(1) Il 30% della quota contrattuale di servizio per il finanziamento dell'Ente Bilaterale Territoriale è destinato al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, previo accordo tra l’associazione territoriale di categoria a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e le Organizzazioni sindacali territoriali, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinati dall'Ente Bilaterale Territoriale, con apposito regolamento, redatto sulla base del Regolamento Tipo allegato al presente contratto, che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
(2) Per le aziende multilocalizzate, la quota del 30% del contributo contrattuale di competenza dell'Ente Bilaterale Territoriale, destinata al sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti da aziende coinvolte in situazioni di crisi e/o in processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell'attività, è accantonata in un apposito fondo costituito presso l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo. Tali somme saranno erogate direttamente dall’EBNT nei limiti e con le modalità di cui ai regolamenti allegati al presente CCNL. A tal fine, si considerano multilocalizzate le aziende che, essendo articolate in più unità produttive ubicate in regioni diverse e facendo capo a più di un ente bilaterale, abbiano accentrato in un'unica provincia il versamento di imposte e contributi, ivi compresi i contributi dovuti alla rete degli enti bilaterali del settore turismo.
(3) Quando il sostegno al reddito erogato dall'Ente Bilaterale integra l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell'indennità di disoccupazione. In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura.
(4) Gli enti bilaterali iscrivono le somme di cui ai commi precedenti in uno specifico capitolo di bilancio. Tali risorse, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono accantonate ai fini di un possibile utilizzo, con le medesime finalità, negli esercizi successivi.
(5) In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regolamentazioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti in coerenza con le previsioni della precedente normativa contrattuale alla data del 27 luglio 2007, come già individuate dall’EBNT, che pertanto continueranno ad essere applicate con le modalità definite da ciascun territorio.
(6) Sono allegati al presente accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui al comma 1 del presente articolo;
- il regolamento per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito per i dipendenti da aziende multilocalizzate di cui all’articolo 18, comma 2, del presente CCNL.
Dichiarazione a verbale
Le parti si impegnano a verificare - entro il 31 marzo 2010 - la possibilità di modificare il criterio di ripartizione delle somme contrattualmente dovute agli enti bilaterali dai datori di lavoro e dai lavoratori, prevedendo che le attività di sostegno al reddito siano finanziate unicamente mediante ricorso alle risorse assicurate dai datori di lavoro, ferma restando la misura dell'aliquota complessivamente posta a carico dei datori di lavoro e previa verifica presso le amministrazioni competenti dell'effettiva cogenza di tale soluzione e dell'invarianza degli oneri previdenziali ed assistenziali e dei conseguenti costi per le imprese.
Dichiarazione a verbale
Le parti si rivolgeranno al Ministero dell’Economia al fine di chiarire che alle erogazioni per sostegno al reddito previste dal presente contratto si applica la disciplina dei sussidi occasionali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera b), del decreto presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Articolo 20 – Enti bilaterali territoriali del settore turismo
(1) L'Ente Bilaterale del settore Turismo verrà costituito, di norma a livello regionale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento. In caso di mancato accordo, l’Ente Bilaterale Nazionale può autorizzare in via transitoria la costituzione di Enti Bilaterali con competenza limitata a singoli comparti e/o a specifiche aree territoriali.
(2) Lo stesso potrà essere costituito, sulla base di accordi intervenuti tra le parti, per singole aree omogenee subregionali.
(3) L’E.B.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.T. promuove e gestisce, a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all'avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,
ovvero a finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall'Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Servizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo e con la rete degli enti bilaterali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(4) L'E.B.T. istituisce l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l'Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo inviando a quest'ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di contratti di formazione e lavoro, di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l'invio degli accordi territoriali ed aziendali all'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo.
(5) Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Dichiarazioni a verbale
La partecipazione di FEDERRETI nell'ambito della rappresentanza di parte imprenditoriale per il comparto Pubblici Esercizi negli organi dell'Ente Bilaterale territoriale è regolata da accordi diretti tra la FIPE e FEDERRETI.
Le quote contrattuali di servizio assicurate dalle agenzie di viaggio e dai relativi lavoratori dipendenti per il finanziamento degli Enti Bilaterali, per evidenti ragioni di congruità connesse alla particolare tipologia del settore, verranno finalizzate ad iniziative di formazione professionale.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1999 gli enti bilaterali del comparto agenzie di viaggio avranno struttura regionale o pluriregionale, ferme restando le attività, limitazioni ed estensioni previste dal CCNL per gli enti bilaterali per le agenzie di viaggio, nonché quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18 dello statuto tipo allegato al CCNL 6 ottobre 1994.
Dichiarazione a verbale
Le parti, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, si impegnano a promuovere iniziative finalizzate all’armonizzazione ed unificazione degli enti bilaterali territoriali entro la vigenza del CCNL Turismo.
Articolo 21 - Statuto tipo
(1) E’ allegato al presente contratto il nuovo statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del settore Turismo.
(2) Gli enti bilaterali già costituiti alla data del 27 luglio 2007 stipula del presente accordo adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
(3) Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale statuto, le parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l’adozione.
Articolo 22 – Centri di servizio
(1) L’Ente Bilaterale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBT, le parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
(2) Il Centro di Servizio:
- cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 85 e 93;
- assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo 23 della legge n. 56 del 1987 ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 93 del presente Contratto;
- può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
(4) Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 del presente Contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
(5) Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
- tra le parti costituenti gli Enti Bilaterali e le parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in conformità a quanto stabilito dal presente articolo e dagli articoli 18 e 20 e dal chiarimento a verbale e dalla dichiarazione a verbale posta in calce all’articolo 20 del presente Contratto;
- per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
(6) Le parti si danno atto che, per il comparto delle agenzie di viaggio, il sistema degli enti bilaterali opera con riferimento al livello regionale. Pertanto, la eventuale destinazione ai Centri di servizio delle risorse e competenze di provenienza dal comparto agenzie di viaggio potrà avvenire solo previo esplicito consenso della competente organizzazione imprenditoriale regionale aderente alla FIAVET nazionale.
Articolo 23 - Finanziamento
(1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
(2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
(3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane
obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito).
(4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
(5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
(6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia.
(7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT.
(8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito.
(9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo.
(10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
Articolo 24 - Analisi del funzionamento
(1) Le parti convengono sull'opportunità di svolgere un'analisi approfondita delle modalità di organizzazione e funzionamento della rete degli enti bilaterali del turismo.
(2) In tale ambito, particolare attenzione sarà dedicata alle ricognizione delle risorse disponibili, delle funzioni effettivamente svolte, delle risorse destinate allo svolgimento di tali funzioni, anche analizzando i servizi realmente resi dagli enti bilaterali e dai centri di servizio ai lavoratori ed alle imprese.
(3) Per lo svolgimento di tale analisi, le parti si avvarranno dell'assistenza tecnica dell'Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo, che presenterà un primo rapporto in tempi utili per consentire alle parti di esaminare i risultati e di assumere le conseguenti determinazioni entro il 30 giugno 2010.
Articolo 25 – Conciliazione delle controversie
(1) Eventuali controversie inerenti l’oggetto del presente capo potranno essere demandate, a richiesta anche di una sola delle parti contrattuali coinvolte, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all’articolo 29 del presente CCNL.
CAPO V – FORMAZIONE
Articolo 26 – Formazione professionale
(1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
(2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
(3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
(4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
(6) Il sistema degli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi.
(7) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.
(8) In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
- sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio;
- riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
- consolidato la rete degli Enti Bilaterali e dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro.
(9) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso la rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua.
(10) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
(11) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.
Articolo 27 – Formazione continua
(1) Le parti, considerato che ai sensi dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti;
- visti i risultati prodotti dal sistema di rilevazione e monitoraggio dei fabbisogni professionali e formativi, realizzato dall’Ente Bilaterale Nazionale
del Turismo con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli esiti delle azioni di sistema realizzate dalla rete degli enti bilaterali del settore turismo in materia di formazione continua e, segnatamente, del progetto “Unità Formative Capitalizzabili”, del progetto “Goethe”, del progetto “Fortur”, del progetto “Mosaico”, del progetto “Flexible Training System” nonché la sperimentazione condotta in materia di formazione degli apprendisti con il progetto “Verso il 2000”;
- vista la raccomandazione in materia di linee guida per la formazione e lo sviluppo nel settore dell’ospitalità in Europa sottoscritta l’11 giugno 2004 da Effat (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) e da Hotrec (Confederation of National Associations of Hotels, Restaurants, Cafés and Similar Establishments in the European Union and European Economic Area);
- reputano opportuno individuare delle forme di aggregazione della domanda e della offerta di servizi formativi anche al fine di agevolarne un incontro efficiente ed efficace.
(2) Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori dei settori commercio turismo e servizi (For.Te.).
(3) Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della rete degli enti bilaterali del settore turismo e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
Articolo 28 – Sicurezza sul lavoro
(1) È costituita una commissione tecnica che esaminerà - anche avvalendosi del supporto dell'EBNT - i compiti affidati alle parti sociali dal decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di individuare e proporre entro il 31 marzo 2010 gli eventuali adattamenti da apportare alle disposizioni contrattuali vigenti.
(2) In attesa di completamento dei lavori della istituenda commissione, le Parti convengono che la valutazione dei progetti formativi previsti dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 - la cui durata, contenuti minimi e modalità di formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Provincie autonome - sono affidate alla competenza dell'EBNT per le aziende multilocalizzate, ed alla competenza degli Enti bilaterali territoriali per le altre aziende.
(3) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato - o determinato di durata superiore ai tre mesi - i datori di lavoro rilasciano al dipendente un'autocertificazione dell'attività formativa svolta presso l’azienda in materia di sicurezza sul lavoro.
CAPO VI – COMMISSIONI PARITETICHE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO
Articolo 29 – Composizione della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione Paritetica Nazionale dovrà essere costituita su basi paritetiche da quattro rappresentanti della FILCAMS, quattro della FISASCAT, quattro della UILTuCS, e da tre rappresentanti della FEDERALBERGHI, da tre della FIPE, da tre della FIAVET e da tre della FAITA-FEDERCAMPING. Per gli aspetti di carattere generale e per quelli di specifica competenza, la Commissione sarà integrata con un rappresentante di FEDERRETI.
(2) La Commissione si articola in quattro sottocommissioni, una per gli alberghi, una per i pubblici esercizi, una per le imprese di viaggi e turismo, ed una per i campeggi, per la soluzione di questioni concernenti esclusivamente i rispettivi settori.
(3) La Commissione avrà sede presso una delle Federazioni imprenditoriali.
Articolo 30 – Compiti della commissione paritetica nazionale
(1) La Commissione paritetica nazionale ha il compito di salvaguardare il rispetto delle intese intercorse nello spirito e con la finalità di cui alla premessa del presente Contratto. A tal fine:
a) esamina tutte le controversie di interpretazione e di applicazione del presente Contratto e di altri Contratti ed Accordi Nazionali di Lavoro riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di Lavoro;
b) può proporre nel rispetto dei criteri indicati dal Contratto, soluzioni che, contemperando le diverse specificità organizzative e strutturali dei singoli comparti, consentano alle stesse parti stipulanti, il rispetto degli accordi;
c) esplica forme di intervento dirette a favorire la costituzione degli E.B.T.;
d) esamina le vertenze collettive concernenti l'applicazione, l'interpretazione, il rinnovo e la prima stipula degli eventuali accordi integrativi territoriali, per le quali debba essere compiuto a richiesta delle Organizzazioni locali dei lavoratori e dei datori di lavoro il secondo tentativo di conciliazione, unitamente ai rappresentanti delle predette Organizzazioni locali.
(2) Le vertenze di carattere generale concernenti l'applicazione e l'interpretazione del presente Contratto Nazionale di lavoro e di altri Contratti ed Accordi nazionali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sfera di applicazione del presente Contratto Nazionale di lavoro, dovranno essere demandate, prima di qualsiasi azione, all'esame della Commissione Nazionale per il tentativo di amichevole componimento.
(3) L'Organizzazione Nazionale o Territoriale che ha promosso o intende promuovere vertenze di cui al presente articolo, dovrà investirne la
Commissione con lettera raccomandata, fornendo ogni possibile dettaglio in ordine all'oggetto della vertenza.
(4) La Commissione sarà formalmente convocata dalla Federazione imprenditoriale competente entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta e si dovrà pronunciare nel merito entro i successivi trenta giorni.
(5) Dovranno essere redatti e sottoscritti appositi verbali di conciliazione o di mancato accordo per ciascuna vertenza da notificare a tutte le parti interessate.
(6) Le funzioni di Segretario saranno svolte alternativamente, per ogni vertenza da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
(7) In caso di mancato accordo la Commissione potrà chiedere, per decisione unanime, l'intervento del Ministero del Lavoro.
Articolo 31 – Commissioni paritetiche territoriali
(1) Le Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti in seno alle Commissioni Paritetiche Territoriali secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Ferma restando la facoltà delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori di designare i propri rappresentanti anche successivamente, la mancata designazione dei rappresentanti da parte di qualcuna delle Organizzazioni Sindacali locali dei lavoratori non costituirà ostacolo alla costituzione della Commissione per la composizione delle controversie collettive limitando i suoi effetti negativi alla istituzione della Commissione per le vertenze individuali.
(3) Le suddette Commissioni avranno sede presso una delle Associazioni locali degli imprenditori aderenti alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il presente Contratto.
Articolo 32 – Procedure per la composizione delle controversie collettive
(1) Fatte salve le diverse procedure previste in relazione a singoli istituti, le controversie concernenti l'applicazione dei contratti e degli accordi collettivi saranno esaminate e possibilmente risolte secondo le procedure di seguito indicate.
(2) Le valutazioni di parte imprenditoriale e sindacale dovranno essere esaminate dalle parti entro dieci giorni o comunque entro un termine concordato per la ricerca di un accordo.
(3) Trascorso tale termine, le parti - senza perdere la titolarità della rappresentanza del negoziato e prima di riprendere la propria libertà d'azione
- si rivolgeranno alla Commissione di cui al successivo comma 6, al fine di raggiungere un accordo entro i venti giorni successivi.
(4) Le parti potranno consensualmente decidere di prorogare i termini della discussione relativi a tali procedure.
(5) Durante lo svolgimento delle procedure concordate entro i termini predetti, le parti non procederanno ad azioni dirette.
(6) La Commissione per la composizione delle controversie collettive è composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione locale della FILCAMS, della FISASCAT, dell'UILTuCS e da tanti rappresentanti dell'Associazione locale imprenditoriale aderente alla FEDERALBERGHI o alla FIPE o alla FIAVET o alla FAITA-FEDERCAMPING quanti sono i rappresentanti delle predette Organizzazioni dei lavoratori.
(7) La Commissione è convocata dall'Associazione locale imprenditoriale interessata ogni qualvolta ne sia fatta richiesta con lettera raccomandata da una della parti rappresentate.
(8) La richiesta dovrà essere debitamente motivata con la precisa indicazione dell'oggetto di controversia.
(9) La Commissione dovrà pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, sottoscrivendo apposito verbale in tante copie quante sono le Associazioni locali facenti parte della Commissione, sia in caso di composizione della controversia, sia in caso di mancato accordo. Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
(10) Qualora il tentativo di conciliazione previsto abbia esito negativo, è prescritto il secondo tentativo presso la Commissione Paritetica Nazionale con l'intervento delle Organizzazioni che hanno esperito il primo.
(11) Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo o la stipulazione degli integrativi locali dovrà essere esperito un tentativo di conciliazione tramite la Commissione Paritetica Nazionale.
(12) A tal fine le Organizzazioni locali interessate dovranno fare apposita richiesta alla Commissione Paritetica Nazionale corredandola della copia del verbale di mancato accordo, dal quale dovrà chiaramente risultare la posizione delle parti nella vertenza entro e non oltre dieci giorni dalla firma del verbale suddetto.
(13) La Commissione di cui al comma 6 assume il ruolo di coordinamento delle Commissioni di conciliazione di cui al successivo articolo 33. In tali contesti si terrà periodicamente una valutazione dell’andamento delle attività di conciliazione, monitorando le casistiche più frequenti e formulando proposte per il miglior funzionamento dell’attività conciliativa.
Articolo 33 – Procedure per la conciliazione delle vertenze individuali
(1) Ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile, le vertenze individuali relative ai rapporti di lavoro subordinato tra le aziende comprese nella sfera di applicazione del presente contratto ed il relativo
personale dipendente saranno demandate, prima dell’azione giudiziaria, all’esame di una Commissione di conciliazione.
(2) La Commissione di conciliazione in sede sindacale è composta da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale degli imprenditori alla quale l’azienda aderisce e/o conferisce mandato (Federalberghi o Fipe o Faita-Federacamping o Fiavet) e da un rappresentante della locale Organizzazione sindacale locale dei lavoratori alla quale il dipendente è iscritto e/o conferisce mandato (Filcams Cgil o Fisascat Cisl o Uiltucs Uil).
(3) La Commissione ha sede presso la Commissione paritetica o presso il Centro di servizio o presso l’Ente bilaterale territoriale, cui compete l’istituzione di un’apposita segreteria.
(4) La richiesta di conciliazione, che deve contenere gli elementi essenziali della controversia, deve essere inviata presso la sede della Commissione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta o altro mezzo equipollente.
(5) La segreteria della Commissione, ricevuta la richiesta, convoca le parti per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta stessa, invitandole a designare entro otto giorni le organizzazioni cui aderiscono e/o conferiscono mandato.
(6) La comunicazione di cui al comma precedente interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
(7) Il tentativo di conciliazione deve essere espletato entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
(8) Dell’esame di ogni vertenza deve essere redatto verbale sia nel caso di composizione della stessa, sia nel caso di mancato accordo. In caso di mancata comparizione di una delle parti, la segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
(9) I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in sei copie, dovranno essere sottoscritti dalle parti interessate e dai componenti la Commissione.
(10) I verbali di mancato accordo dovranno contenere le ragioni del mancato accordo e potranno indicare la soluzione anche parziale sulla quale le parti concordano.
(11) La segreteria della Commissione, su richiesta della parte più diligente, deposita una copia del verbale presso la Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 411 e 412 del codice di procedura civile. Una copia è conservata agli atti della Commissione di conciliazione. Le altre copie restano a disposizione delle parti interessate e delle rispettive Organizzazioni sindacali.
(12) Le decisioni della Commissione non costituiscono interpretazione autentica del presente Contratto, né degli accordi territoriali. L’interpretazione autentica di tali norme resta demandata, rispettivamente,
alla Commissione Paritetica Nazionale per il CCNL ed alla Commissione Paritetica territoriale per gli accordi territoriali, alle quali la Commissione di Conciliazione può rivolgersi al fine di ottenerne il pronunciamento.
(13) Le Commissioni di conciliazione sono istituite con accordo sindacale tra le organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL. Copia dell’accordo dovrà essere inviata all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo per l’inclusione nell’archivio dei contratti.
Articolo 34 – Collegio arbitrale
(1) Ove il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 del codice di procedura civile o all'articolo 33 del presente Contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
(2) A tal fine, è istituito a cura delle Associazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sulle istanze di cui al primo comma. Il collegio arbitrale competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione.
(3) L'istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l'organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato, alla segreteria del Collegio arbitrale, e contemporaneamente all'altra parte. L'istanza sottoscritta dalla parte promotrice sarà inoltrata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o raccomandata a mano, entro i trenta giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L'altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da recapitare alla segreteria del Collegio fino al giorno antecedente alla prima udienza.
(4) Il Collegio è composto da tre membri, uno dei quali designato dalla organizzazione imprenditoriale territorialmente competente (Federalberghi o Fipe o Fiavet o Faita-Federacamping), un altro designato dalla organizzazione sindacale territoriale (Filcams o Fisascat o Uiltucs) a cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato, un terzo con funzioni di presidente nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali.
(5) I due membri designati in rappresentanza di ciascuna delle parti possono coincidere con coloro che hanno esperito la conciliazione nell’interesse delle stesse parti.
(6) In caso di mancato accordo sulla designazione del presidente del collegio, quest’ultimo verrà estratto a sorte tra i nominativi compresi in un’apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.
(7) Il Presidente del Collegio nominato di comune accordo dura in carica un anno ed il suo mandato è rinnovabile.
(8) Il Presidente del Collegio, ricevuta l'istanza provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
a) l'interrogatorio libero delle parti e di eventuali testi;
b) l'autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti o dei procuratori di queste;
c) eventuali ulteriori elementi istruttori.
(9) Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
(10) I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. Le funzioni di segreteria del Collegio sono svolte dalla segreteria di cui all’articolo 33.
(11) Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
(12) Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni dell'articolo 412 quater del codice di procedura civile.
Articolo 35 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative alle sanzioni disciplinari
(1) Ferme restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria o di avvalersi delle procedure previste dall’articolo 7 della legge n. 300 del 1970, il lavoratore al quale è stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale è iscritto e/o conferisce mandato, la costituzione, tramite la segreteria della Commissione di conciliazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato.
(2) Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in
difetto di accordo, estratto a sorte da un elenco di esperti istituito presso la Commissione stessa.
(3) L’elenco di cui al comma precedente è formato da sei esperti indicati di comune accordo dalle locali Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dalle locali Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente contratto.
(4) La segreteria della Commissione di conciliazione, ricevuta la richiesta, invita il datore di lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio.
(5) Qualora il datore di lavoro non provveda a nominare il proprio rappresentante entro dieci giorni dal ricevimento dell’invito di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
(6) La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
(7) Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Articolo 36 – Procedure di conciliazione ed arbitrato relative ai licenziamenti individuali
(1) Le controversie relative ai licenziamenti individuali saranno demandate alla Commissione di cui all'articolo 33, per il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 e per il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
(2) Il termine di 60 giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 per l'impugnativa del licenziamento resta sospeso fino all'esaurimento della procedura conciliativa di cui al precedente comma.
(3) Copia del verbale delle vertenze per i licenziamenti individuali dovrà essere inviata all'Ufficio Provinciale del Lavoro competente per territorio.
(4) Ove il tentativo di conciliazione previsto dal presente articolo fallisca, ciascuna delle parti entro il termine di venti giorni potrà promuovere, anche attraverso l'Associazione sindacale cui è iscritta o conferisce mandato, il deferimento della controversia al Collegio arbitrale.
(5) Il Collegio arbitrale, ritenendo ingiustificato il licenziamento, emette motivata decisione per il ripristino del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604 e dalla legge 11 maggio 1990, n.
108. Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda provvedere alla riassunzione, deve darne comunicazione al Collegio entro il termine massimo di tre giorni.
(6) Il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione, o comunque trascorso l'anzidetto termine di tre giorni senza che l'azienda abbia
provveduto alla riassunzione determina l'indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore.
(7) L'importo dell'indennità suddetta non può essere inferiore a due mensilità e mezzo né superiore a sei dell'ultima retribuzione e deve essere determinato avendo riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni della impresa, alla anzianità di servizio del lavoratore al comportamento ed alle condizioni delle parti.
(8) La misura massima della predetta indennità è elevata a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
(9) Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base per la determinazione del trattamento di fine rapporto.
Articolo 37 – Funzionamento delle commissioni paritetiche
(1) Per quanto concerne i mezzi necessari al funzionamento delle Commissioni Paritetiche, si fa rinvio alle specifiche normative previste per ciascun comparto nella parte speciale.
(2) Le disposizioni dettate dal presente capo non modificano gli accordi territoriali in materia.
CAPO VII - ATTIVITÀ SINDACALE
Articolo 38 – Delegato aziendale
(1) Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, le Organizzazioni Sindacali stipulanti possono nominare congiuntamente un solo delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
(2) Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi di legge.
Articolo 39 – Dirigenti sindacali
(1) Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
(2) L'elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organizzazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
(3) Il licenziamento o il trasferimento da una unità produttiva ad un'altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta.
(4) Il mandato di delegato aziendale di cui all'articolo 38 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
(5) Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di lavoro preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
(6) Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui all’articolo 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P).
Articolo 40 – Permessi sindacali retribuiti
(1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
(2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
(3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
(4) Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
(5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all’articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
(6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
(7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Chiarimento a verbale
I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
Articolo 41 – Permessi sindacali non retribuiti
(1) I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 39 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno.
(2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
(3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Articolo 42 – Diritto di affissione
(1) E' consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
(2) Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
(3) Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente consegnate alla direzione dell'esercizio.
Articolo 43 - Assemblea
(1) Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l'unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo ordine di precedenza delle convocazioni.
(2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell'impresa con sufficiente anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno.
(3) I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l'orario di lavoro fino a dieci ore all'anno normalmente retribuite.
(4) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
(5) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
(6) Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede aziendale tenendo conto dell'esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì assicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
Articolo 44 - Referendum
(1) Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell'orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l'attività sindacale, indetti dalla
R.S.U. tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Articolo 45 – Norme generali
(1) Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell'attività sindacale e di tutela dei dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970, n. 300 ed all'accordo interconfederale 27 luglio 1994 (allegato P)
Dichiarazione a verbale
Le parti costituiranno una Commissione Paritetica con l'incarico di esaminare le problematiche relative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l'istituzione di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
Articolo 46 – Norma transitoria
(1) Sino alla costituzione delle R.S.U. continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 30 maggio 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che, così come stabilito dall’articolo 2 dell’accordo interconfederale 27 luglio 1994, le elezioni delle RSU sono indette dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente CCNL.
Articolo 47 – Contributi associativi
(1) L'Azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale in favore delle Organizzazioni firmatarie il CCNL Turismo nella misura dell'uno per cento della paga base e contingenza in atto dal 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
(2) La lettera di delega conterrà l'indicazione delle modalità di versamento a cui l'azienda dovrà attenersi.
(3) L'azienda trasmetterà mensilmente l'importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
TITOLO III - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Articolo 48 – Classificazione del personale DECLARATORIE
(1) I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti declaratorie.
AREA QUADRI
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base alle seguenti declaratorie, i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del regio decreto 1 luglio 1926 n. 1130, siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata formazione e preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun comparto nella parte speciale del presente contratto.
quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi della azienda.
quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
LIVELLO PRIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
LIVELLO SECONDO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in
applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale.
LIVELLO TERZO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico - funzionale di altri lavoratori.
LIVELLO QUARTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite.
LIVELLO QUINTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
LIVELLO SESTO SUPER
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
LIVELLO SESTO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
LIVELLO SETTIMO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate.
Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità
Le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica per approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con la situazione in atto nei sistemi turistici dell'Unione europea e dell'area del Mediterraneo ed alla necessità di adeguamento ai processi di trasformazione tecnologica ed
organizzativa in atto ed ai processi di sviluppo orizzontale e verticale della professionalità. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti stipulanti il CCNL Turismo sei mesi prima della scadenza del presente contratto.
Articolo 50 - Inquadramento
(1) L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, laddove espressamente indicati, come risultano dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
(2) Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l'inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni territoriali ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
(3) Salvo le materie espressamente modificate dal presente Contratto, la nuova classificazione unica non modifica le norme contenute nel Contratto di lavoro 16 marzo 1972 per le aziende alberghiere, nel Contratto nazionale di lavoro 13 marzo 1970 per le aziende pubblici esercizi, nel Contratto nazionale di lavoro 14 giugno 1971 per le imprese di viaggi e turismo, nel Contratto nazionale di lavoro 26 giugno 1974 per gli stabilimenti balneari, nonché nei rispettivi Contratti nazionali di lavoro precedenti per i relativi periodi in vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e del personale con mansioni non impiegatizie (allegato P al CCNL Turismo 30 maggio 1991).
(4) I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell'ambito dell'intero contratto.
(5) La nuova classificazione non modifica inoltre la sfera di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei contratti nazionali di lavoro sopra citati, quali il trattamento per richiamo alle armi, l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra norma in vigore o emananda.
(6) Con riferimento a quanto precede, per i dipendenti da Alberghi Diurni e da Campeggi si fa riferimento, ai fini dei diversi trattamenti previsti dai precedenti Contratti e dalla legge per il personale con mansioni impiegatizie e per il personale con mansioni non impiegatizie, alla classificazione di cui all'allegato P del CCNL Turismo 30 maggio 1991.
(7) Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che quanto sopra ha rappresentato il comune presupposto per la stipulazione delle norme di classificazione unica: pertanto eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l'estensione dei trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione e sopra indicati, avranno come conseguenza
l'automatico e corrispettivo scioglimento delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e con esse delle aziende rappresentate dalle obbligazioni in tale presupposto assunte.
Articolo 51 – Passaggi di qualifica
(1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Articolo 52 – Mansioni promiscue
(1) In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare.
TITOLO IV - MERCATO DEL LAVORO
Premessa
Le parti stipulanti il CCNL Turismo, premesso che:
- il settore turistico è contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale degli addetti con rischio di perdite di investimenti professionali;
- la professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune da valorizzare, per promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali;
- le caratteristiche strutturali delle attività turistiche implicano un mercato del lavoro non esclusivamente fondato sul rapporto a tempo indeterminato;
- la evoluzione della domanda di mercato e le fluttuazioni tipiche dell'attività turistica rendono necessaria una sempre maggiore efficienza volta a rispondere alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela;
- le recenti norme prevedono una attribuzione alle Regioni dei poteri sull’organizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro, con possibili diversità territoriali dovute anche a fattori istituzionali;
- la libera circolazione della manodopera, nell’ambito dei Paesi della Unione Europea e con i Paesi limitrofi, sarà sempre più un dato ineliminabile nel panorama occupazionale del turismo;
- condividono l'obiettivo di valorizzare la permanenza nel settore delle professionalità esistenti e quelle in via di costituzione, operando il monitoraggio congiunto degli strumenti del mercato del lavoro, al fine di facilitare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e favorire le esigenze delle aziende nel reperimento di specifiche professionalità.
Su questo versante un ruolo importante, sia dal lato della formazione sia dal lato del servizio alle aziende e a i lavoratori, può essere svolto dagli Enti Bilaterali.
In questo quadro, le parti, preso atto dell'evoluzione del mercato del lavoro e della nuova disciplina dei sistemi di collocamento, considerata la opportunità di non disperdere il patrimonio professionale maturato dagli operatori del settore e di sostenere la libera circolazione dei lavoratori:
- riconoscono concordemente la necessità di utilizzare tutti gli istituti capaci di determinare l'espansione dei livelli occupazionali, nonché la creazione di nuove occasioni di impiego;
- ribadiscono il valore strategico della formazione professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative;
- concordano che la rete degli enti bilaterali e dei centri di servizio possa agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Conseguentemente, le parti ritengono opportuna la istituzione di uno strumento operativo cui le imprese del settore, come pure i lavoratori potranno rivolgersi per esaminare le opportunità professionali, promuovere le professionalità dei lavoratori, agevolarne la mobilità e la permanenza nel settore.
A tal fine, fermo restando che il ricorso ai servizi offerti dall'ente bilaterale ha carattere volontario, i singoli lavoratori e le imprese, nel rispetto delle normative che tutelano la privacy, potranno comunicare alla rete degli enti bilaterali del turismo, che sarà attrezzata di conseguenza, le informazioni relative ai nominativi, alle qualifiche professionali, alle esperienze professionali, alle competenze professionali (titoli, patenti, corsi frequentati, crediti e debiti formativi).
Le parti, conseguentemente si impegnano ad incontrarsi per definire le caratteristiche del servizio che sarà attivato dalla rete degli enti bilaterali e i relativi aspetti organizzativi.
Dichiarazione a verbale
Le parti si incontreranno per esaminare le questioni attinenti al lavoro parasubordinato, anche al fine di verificare la possibilità di disciplinare la materia con apposito accordo.
CAPO I – APPRENDISTATO
Premessa
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
L’integrale applicazione delle disposizioni del presente Contratto ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente capo.
Articolo 53 - Tipologie di apprendistato
(1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Articolo 54 - Durata
(1) La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le seguenti modalità:
inquadramento finale durata (mesi)
2, 3, 4 48
5, 6s 36
6 24
(2) In rapporto alle specifiche realtà territoriali e in relazione alla regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato operata dalle Regioni, la contrattazione integrativa può prevedere durate diverse.
Articolo 55 - Numero di apprendisti
(1) Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
(2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
(3) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
Articolo 56 - Obblighi del datore di lavoro
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
d) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Articolo 57 - Obblighi dell’apprendista
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
(2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
Articolo 58 - Retribuzione
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno | 80% |
- secondo anno | 85% |
- terzo anno | 90% |
- dal quarto anno | 95% |
(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
(3) La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
Articolo 59 - Formazione
Premesso che:
l'apprendistato nel settore Turismo rappresenta un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro;
l'articolo 2 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" che, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, ha previsto il riordino dei rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l’apprendimento in azienda e, in particolare, l'apprendistato quale strumento formativo che contribuisce alla produttività e qualità del lavoro anche nella prospettiva di una formazione superiore che integra formazione e lavoro;
il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 ha dato attuazione alle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
l'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 ha previsto che "la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante é rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale" nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi fra i quali: "la previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali" e "la presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate";
l'articolo 23, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modifiche, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha introdotto all'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 5 ter che stabilisce che "in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo";
l'accordo di rinnovo del CCNL Turismo 27 luglio 2007 ha innovato la disciplina dell'apprendistato attivando l'apprendistato professionalizzante.
Le Parti, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, convengono di attuare quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Le disposizioni di cui alla presente intesa saranno applicabili, per quanto compatibili e fatte salve successive intese, anche all’apprendistato per l’esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione
(articolo 48, decreto legislativo n. 276 del 2003) e per l’apprendistato di alta formazione (articolo 50, decreto legislativo n. 276 del 2003).
(1) La formazione aziendale, secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 5 ter, secondo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è la formazione svolta secondo i criteri ed i requisiti stabiliti nel presente capo.
(2) Il presente capo costituisce un "sistema minimo standard di regole" per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante in caso di formazione esclusivamente aziendale, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle proprie esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli enti bilaterali del turismo.
(3) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale, comprensivi di un monte ore di formazione di base e di formazione tecnico professionale.
(4) L'attività formativa può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche tramite lo strumento della formazione in modalità e-learning ed in tal caso anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta attraverso l’impiego delle tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
(5) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(6) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto in premessa al presente Capo attraverso la dichiarazione allegata al presente accordo, che andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBNT per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore) in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e almeno due anni di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel presente accordo ed esplicitazione, eventuale, delle aree tematiche su cui verte la formazione, in rapporto alla specifica aziendale e/o del percorso individuale.
c) compilazione della "scheda formativa".
(7) Il datore di lavoro che intenda optare per la formazione esclusivamente aziendale invierà una comunicazione all'ente bilaterale del turismo competente per territorio.
(8) Qualora la formazione di base si svolga all’interno dell’azienda, il perseguimento degli obiettivi formativi relativi alle aree di contenuti “disciplina del rapporto di lavoro” e “sicurezza sul lavoro” avverrà utilizzando la strumentazione condivisa dalle parti stipulanti il presente CCNL nell’ambito del progetto “Verso il 2000” e del progetto “Giotto”.
Articolo 60 - Verifica di conformità
(1) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente Contratto possono altresì concordare di affidare al sistema degli enti bilaterali, la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente Contratto. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(2) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 1 è svolta dall'ente bilaterale nazionale del turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio.
Articolo 61 - Impegno formativo
(1) L'impegno formativo dell'apprendista è graduato in relazione al livello di inquadramento, con le seguenti modalità:
120 ore medie annue per i livelli secondo e terzo;
100 ore medie annue per i livelli quarto, quinto e sesto super; 80 ore medie annue per il livello sesto.
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni riportate in premessa al presente capo.
(4) Per i territori in cui non sia operativo l’ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un percorso formativo
corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
(5) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
(6) È in facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
(7) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
Articolo 62 - Profili formativi
(1) In allegato al presente Contratto sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 49, comma 5 ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBNT per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBNT potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
(3) Le diposizioni contenute nel presente capo si applicano a partire dal 1° gennaio 2010 e, in quanto applicabili, si rivolgono anche agli apprendisti assunti prima della data di stipula del presente accordo.
Articolo 63 - Intese con le Regioni e le Province autonome
(1) La disciplina del contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione e del contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione costituirà oggetto di intese con le regioni e le province autonome.
(2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all’apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, il contratto di apprendistato potrà essere stipulato solo per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, con una durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
Articolo 64 - Apprendistato in cicli stagionali
(1) In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell’apprendistato in cicli stagionali, è comunque consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni, a condizione che lo svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di quarantotto mesi consecutivi di calendario.
(2) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
(3) L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Articolo 65 - Trattamenti normativi
(1) Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati.
Articolo 66 - Assistenza sanitaria integrativa
(1) L’obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai fondi di assistenza sanitaria integrativa decorre dal 1° luglio 2009.
Articolo 67 - Clausola di salvaguardia
(1) Sono fatti salvi i contenuti degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003.
CAPO II - LAVORO A TEMPO PARZIALE
Articolo 68 – Lavoro a tempo parziale
(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato mezzo idoneo ad agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, al fine di garantire ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
(2) Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente Contratto.
(3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire: la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana, del mese o dell'anno; la risposta ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
(4) In caso di trasformazione temporanea di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, è consentita l'assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale, per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell'azienda. Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato
ai sensi dell'articolo 23, comma 1 della legge n. 56 del 1987, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 79 del presente Contratto. Il rapporto di lavoro part-time temporaneo così articolato deve rispondere a quanto previsto dal successivo articolo 69.
(5) L'assunzione con rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza con le seguenti modalità:
a) orizzontale: con orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall'articolo 108 per il personale a tempo pieno;
b) verticale: con prestazioni di attività a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno;
c) misto: con la combinazione delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle lettere a) e b).
(5) Il personale a tempo parziale può essere impiegato anche in attività con sistemi di lavorazione a turno, con le modalità stabilite, nel rispetto della relativa normativa, dalla contrattazione di secondo livello.
Articolo 69 – Instaurazione del rapporto
(1) L'instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e relative modalità;
- il trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa;
- la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno;
- tutte le altre condizioni di impiego.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il limite minimo di ore della prestazione rispetto al normale orario settimanale, mensile, annuale. In attesa della determinazione effettuata ai sensi del periodo precedente è consentito lo svolgimento della prestazione individuale in misura non inferiore ai seguenti limiti:
a) 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
b) 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
c) 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.
(3) La contrattazione integrativa può stabilire limiti massimi superiori e limiti minimi inferiori rispetto a quelli definiti dal presente articolo.
(4) In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, a livello aziendale o territoriale possono essere concordate modalità di
programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
(5) Sono fatte salve le condizioni derivanti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, con esplicita esclusione di eventuali limiti orari massimi.
Articolo 70 – Caratteristiche del rapporto
(1) Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato secondo i seguenti principi:
a) volontarietà di entrambe le parti;
b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per le stesse mansioni;
d) applicabilità delle norme del presente Contratto in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.
(2) La contrattazione integrativa stabilisce il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione di anno. In assenza di determinazione effettuata in sede territoriale o aziendale, in presenza di specifiche esigenze organizzative, è comunque consentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 180 ore annue, salvo comprovati impedimenti.
(3) Sono fatte salve le condizioni aziendalmente in atto.
(4) Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali.
(5) In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie, alla retribuzione del periodo di ferie ed al trattamento di fine rapporto avverrà, in via forfetaria, applicando al compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del trenta per cento.
Articolo 71 – Esame congiunto
(1) La corretta applicazione dei principi suddetti costituirà oggetto di esame a livello territoriale o aziendale, tenuto conto della specificità del settore e dei suoi comparti, con particolare riguardo al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa, alla effettuazione della prestazione in turni unici ed al funzionamento dell'istituto dei permessi retribuiti.