CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
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CONDIZIONI GENERALI - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
1.Oggetto del contratto.
Oggetto del contratto è la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e dei servizi e prestazioni accessorie connesse, da parte del Fornitore al Cliente. Con le presenti condizioni generali di fornitura (le “Condizioni Generali”) si indicano le condizioni e i termini ai quali Duferco Energia S.p.A. (il “Fornitore”) fornirà al Cliente energia elettrica e gas naturale attraverso le reti nazionali di trasporto, di trasmissione e di distribuzione locale, se- condo le caratteristiche dei punti di prelievo e punti di riconsegna indicate al capoverso “Caratteristiche tecniche” del modulo Richiesta di Fornitura e alle condizioni economiche indicate nell’Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto).
2. Definizioni.
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con Legge 14 novembre 1995, n. 481. Tutte le delibere dell’ARERA citate nella Richiesta di Xxxxxxxxx e nelle Condizioni Generali sono pubblicate e disponibili nel sito internet dell’ARERA xxx.xxxxx.xx. Cliente: cliente finale, persona fisica o giuridica, che acquista la fornitura di energia elettrica e di gas naturale per esclusivo proprio uso. Condizioni Particolari del Contratto: le condizioni tecnico economiche di fornitura di cui all’Allegato A alla Richiesta Xx Xxxxxxxxx. Distributore: distributore di energia elettrica territorial- mente competente e/o società che gestisce l’impianto di distribuzione ed il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di ali- mentazione al punto di riconsegna del Cliente. Fasce Orarie: sono le fasce di consumo di energia elettrica F1, F2, ed F3 come definite dalla delibera ARERA n. 181/06 (Aggiornamento delle fasce orarie), che saranno eventualmente modificate in conformità ad eventuali future variazioni normative che l’ARERA deciderà di introdurre. Gruppo di Misura: l’insieme delle apparecchiature poste presso il punto di consegna dell’energia elettrica e del gas del Cliente finale, atte a misurare l’energia elettrica e il gas naturale prelevati. Ore Peak: è la fascia di consumo di energia elettrica corrispondente alle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 dei giorni dal lunedì al venerdì. Ore Off Peak: è la fascia di consumo di energia elettrica corrispondente alle ore comprese dalle 00.00 alle 08.00 e dalle 20.00 alle 24.00 dei giorni dal lunedì al venerdì e tutte le ore del sabato e della domenica. Punto di prelievo (POD): punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal Fornitore e prelevata dal cliente finale. Punto di riconsegna (PDR): punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore e prelevato dal cliente finale. Sito: la singola unità produttiva, cui è associato un punto di prelievo e un punto di riconsegna, dotata di un proprio gruppo di misura. Snam Rete Gas: società che gestisce la rete di trasporto nazionale di gas naturale ed il dispacciamento. Terna: società che gestisce la rete di trasporto nazionale (RTN) ed eroga il pubblico servizio di dispacciamento. Trimestre o Quarter: si intende uno dei quattro trimestri nel quale risulta suddiviso un anno solare (1° trimestre = gennaio, febbraio, marzo; ecc.).
3. Perfezionamento del contratto.
3.1 Il contratto per la somministrazione di energia elettrica e gas naturale si conclude (e quindi è effettivo) nel momento in cui il Fornitore abbia ma- nifestato per iscritto al Cliente l’accettazione della proposta di somministrazione. Qualora il Fornitore non manifesti l’accettazione entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta di somministrazione, quest’ultima non produrrà alcun effetto ed il Cliente non potrà pretendere alcunché, per qualsivoglia titolo o motivo, da parte di Duferco Energia S.p.A. 3.2 Il Fornitore è libero di accettare la proposta di somministrazione a suo insindaca- bile giudizio e si riserva comunque di non accettare la proposta di somministrazione del Cliente: a) se il Cliente è stato in precedenza inadempiente nei confronti di Xxxxxxx Energia S.p.A. o di altre società del Gruppo Duferco; b) se il Cliente risulta iscritto nel registro dei protesti o soggetto a procedure esecutive e/o concorsuali, fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare; c) per eventuali ulteriori motivi tecnici, economici, ammi- nistrativi e gestionali; d) nel caso in cui il gruppo di misura collocato presso il luogo di fornitura indicato dal Cliente risulti chiuso; e) nel caso in cui il Cliente abbia riportato condanne penali definitive per i reati di furto e/o truffa. 3.3 Il Cliente dichiara e garantisce al Fornitore di avere ottenuto le autorizzazioni, concessioni e servitù necessarie per l’allacciamento e che gli impianti in sua proprietà e/o disponibilità sono conformi alle norme CEI e alle vigenti disposizioni di legge, anche in materia di sicurezza. 3.4 Il Cliente dichiara e garantisce che i dati anagrafici e di residenza dal medesimo riportati nella Richiesta di Xxxxxxxxx, nonchè risultanti al Distributore e al precedente fornitore, sono completi, aggiornati e corretti, e si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali variazioni dei medesimi per tutta la durata del contratto. 3.5 Il Cliente è tenuto ad informare il Fornitore se uno o più POD/PDR oggetto del contratto siano non disalimentabili ai sensi della vigente normativa di legge. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, a mezzo raccomandata AR o PEC, entro 7 giorni dal verificarsi delle condizioni di non disalimentabilità.
4. Requisiti di solvibilità del Cliente e garanzia del credito.
4.1 Il Cliente dichiara e garantisce di essere soggetto solvibile e di aver pagato al precedente fornitore tutte le fatture riferite alla fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il Fornitore si riserva comunque di effettuare controlli sulla solvibilità del Cliente. Qualora non sia diversamente disposto nell’Allegato Condizioni Tecnico Economiche di Fornitura, all’esito di tali controlli il Fornitore potrà richiedere a mezzo raccomandata AR o PEC al Cliente, quale condizione di efficacia del contratto, la costituzione di garanzia bancaria irrevocabile ed a prima richiesta, o di deposito cauzionale per l’importo che verrà comunicato dal Fornitore, o di altra garanzia equivalente. 4.2 Qualora il Cliente provenga dal Servizio di Salvaguardia o dal Servizio di Default, in assenza della costituzione di altre garanzie, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Cliente la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari alla stima di due mensilità, pena la non attivazione della fornitura. Tale somma serve a garantire l’eventuale cessione del credito da parte dell’esercente la salvaguardia o il servizio di Default uscente ai sensi dell’articolo 13 dell’All. A della delibera ARERA 258/15 e dell’articolo 39 ter TIVG così come modificato dalla delibera 84/2014/R/gas. 4.3 Qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx autonoma e/o il depo- sito cauzionale vengano escussi in tutto o in parte dal Fornitore a copertura di propri crediti, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la suddetta garanzia e/o deposito cauzionale per gli importi originariamente previsti entro 10 (dieci) giorni da tale escussione o con addebito sulla prima fattura utile. 4.4 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale verrà restituito infruttifero entro 30 (trenta) giorni dall’emissione della fattura di chiusura emessa su dato reale, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute. 4.5 Qualora il Cliente rifiuti di offrire la garanzia bancaria e/o il deposito cauzionale, ovvero non ricostituisca le garanzie entro il termine indicato nella richiesta, il Fornitore potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
5. Durata del contratto.
Il contratto ha una durata di dodici mesi e decorre dalla data di attivazione della fornitura. È previsto il tacito rinnovo di anno in anno.
6. Tempi di attivazione della fornitura.
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6.1 L’attivazione della fornitura avverrà alla data di disponibilità all’attivazione, ovvero alla data indicata dal Cliente in caso di recesso per cambio del fornitore, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. La fornitura di energia elettrica è in ogni caso condizionata all’attivazione da parte dei soggetti competenti per il trasporto ed il dispacciamento. L’attivazione della fornitura di gas dovrà essere effettuata dal Distributore previa verifica da parte di quest’ultimo del certificato di conformità dell’impianto. L’attivazione della fornitura di gas decorre dalla data di effettivo subentro di Duferco Energia S.p.A. nella fornitura. L’avvio dell’esecuzione del contratto dovrà essere ricondotto: - nel caso di attivazione presso un’utenza con contatore chiuso, alla data di apertura del contatore stesso; - nel caso di attivazione presso un’utenza con contatore aperto e in attesa di lettura di switching, alla data dell’effettuazione della lettura di switching. Nel caso in cui il Cliente richieda l’attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo, il Fornitore provvederà all’attivazione nei termini e con le modalità di cui all’art. 16 della delibera ARERA n. 40/2004 e s.m.i. (recante “Re- golamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas” pubblicata in G.U.R.I. n. 83 del 8.4.2004). L’esecuzione del contratto e l’avvio della fornitura sono comunque condizionate dai limiti dell’estensione e delle potenzialità degli impianti del distributore locale. Nel caso in cui il Fornitore non possa attivare la fornitura per eventuali impedimenti di qualsiasi natura, anche se contingenti e temporanei (a titolo
esemplificativo e non esaustivo in caso di contatore chiuso e non opportunamente segnalato dal Cliente nell’ambito del contratto), il contratto dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza alcuna responsabilità in capo al Fornitore. 6.2 Qualora per cause non imputabili al Fornitore, la data di attivazione della fornitura non sia compatibile con la data di attivazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica e gas naturale, la stessa si intende differita alla prima data utile successiva. In tale caso al Fornitore non potranno essere attribuite responsabilità per eventuali danni subiti dal Cliente derivanti dal rinvio dell’attivazione della fornitura. 6.3 In caso di fornitura multisito, il Fornitore si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura dei punti in modo differito. In tal caso, l’efficacia del Contratto decorrerà dall’attivazione della fornitura per il primo di essi. 6.4 Ogni eventuale esigenza di mutamento del punto di riconsegna e/o del punto di prelievo nel corso dell’esecuzione del contratto dovrà essere richiesta dal Cliente, attraverso il Fornitore, al distributore locale e sarà comunque subordinata all’accettazione da parte del Cliente della specifica proposta di contratto formulata dallo stesso distributore locale. 6.5 Nel caso in cui per l’allacciamento di un nuovo impianto di utenza energia elettrica e/o gas naturale si rendessero necessarie specifiche opere, il Cliente, per tramite del Fornitore, dovrà prendere i necessari accordi con l’impresa esercente il servizio di distribuzione alla cui rete locale è connesso il proprio impianto. 6.6 Il Fornitore può revocare la richiesta di switching ai sensi dell’articolo 6.3 del TIMOE e dall’art. 8.2 del TIMG, con la conseguenza che non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
7. Modalità di prelievo e di utilizzo dell’energia elettrica e del gas naturale.
7.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare l’energia elettrica ed il gas naturale forniti per alimentare i siti previsti nella proposta di somministrazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. In caso contrario, il Cliente è obbligato a manlevare e tenere indenne il Fornitore verso qualunque terzo da qualsivoglia responsabilità, onere, o sopravvenienza anche fiscale. Ogni modifica negli utilizzi dell’e- nergia e del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore e da questi accettata per iscritto. In sede di attivazione il punto di fornitura verrà allineato con l’opzione tariffaria risultante al distributore locale e al Sistema Informativo Integrato. Eventuali modifiche potranno essere richieste direttamente dal Cliente mediate la compilazione di apposito modulo NO-SWITCH, scaricabile dal sito internet del Fornitore e da inviarsi ai recapiti indicati all’articolo 19 o nei documenti di fatturazione. 7.2 Non sono consentiti prelievi eccedenti la poten- zialità massima installata; il Cliente risponde di tutti i danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell’uso improprio dell’energia elettrica e del gas naturale o senza l’osservanza delle norme di sicurezza. 7.3 Il gas fornito è composto da gas naturali costituiti essenzialmente da metano. Per motivi di sicurezza, il gas è fornito opportunamente odorizzato. 7.4 Nel caso in cui il Cliente abbia effettuato un consumo giornaliero superiore del 30% rispetto al consumo medio dei giorni lavorativi dello stesso mese solare, Duferco Energia si riserva il diritto di applicare un sovrapprezzo pari a 2,75 c€/smc da moltiplicarsi per i metri cubi di gas consumati nel mese in oggetto.
8. Trasporto, distribuzione, connessione e dispacciamento.
8.1 Energia elettrica - Il Fornitore stipulerà per tutti i siti oggetto della fornitura, in nome proprio e per conto del Cliente, il contratto di dispaccia- mento con TERNA e il contratto per il servizio di trasporto e per la gestione della connessione con il Distributore locale, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. A tale proposito il Cliente conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza a stipulare in nome proprio e per conto del Cliente stesso i suddetti contratti. Il Cliente conferisce, inoltre, al Fornitore mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Con- tratto di Servizio di Connessione alla Rete Elettrica allegato al Contratto di Trasporto, per tutta la durata del rapporto contrattuale. Il Fornitore potrà applicare, sulla base dei costi dallo stesso sostenuti per la gestione del profilo di prelievo del Cliente, un corrispettivo forfetario all’energia consu- mata dal Cliente, maggiorata delle perdite di rete, a copertura degli oneri di Sistema legati allo sbilanciamento tra prelievi orari previsti e prelievi effettivi. Tutte le eventuali variazioni alla normativa inerente il servizio di trasporto citato al precedente comma o all’importo dei corrispettivi previsti saranno automaticamente recepite nel Contratto che sarà pertanto, di volta in volta, adeguato alle nuove regole vigenti. Il Fornitore si riserva la pos- sibilità di addebitare al cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti, oltre a eventuali costi interni di gestione delle pratiche relative alle richieste di variazione del contratto di fornitura sia anagrafiche che tecniche. 8.2 Gas Naturale - I costi di trasporto e di vettoriamento sono coerenti con quanto riportato nelle condizioni economi- che indicate nell’Allegato A (Condizioni Particolari del Contratto) al presente contratto. Nel caso di variazioni e/o conguagli, il Fornitore si impegna ad accreditare e/o addebitare al Cliente i relativi importi. Il Fornitore si riserva la possibilità di addebitare al cliente gli eventuali oneri richiesti dalla società di distribuzione per le operazioni di attivazione/disattivazione della fornitura e gestione anagrafica dei clienti, oltre a eventuali costi interni di gestione delle pratiche relative alle richieste di variazione del contratto di fornitura sia anagrafiche che tecniche.
9. Partecipazione alla procedura di assegnazione di diritti DCT (capacità sull’interconnessione con l’estero) e di diritti CIP6 (di cui all’art. 3, comma 12, del D. Lgs n. 79/99).
Il Fornitore, in qualità di mandatario del contratto di dispacciamento e trasporto, parteciperà alle procedure di assegnazione della capacità di trasporto internazionale (diritti DCT) e alle procedure di assegnazione della capacità produttiva nazionale (diritti “CIP 6”) previste dalla normativa vigente. Gli eventuali benefici derivanti dall’assegnazione dei diritti DCT e dei diritti CIP6 acquisiti dal Fornitore saranno da intendersi inclusi nei corrispettivi di fornitura previsti dalle condizioni particolari di contratto.
10. Obblighi fiscali.
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10.1 Tutti i corrispettivi previsti nel Contratto ed inerenti la fornitura sono da considerarsi al netto di qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Qualora il Cliente benefici di un regime di IVA agevolato dovrà fornire indicazione compilando l’apposita sezione della Richiesta di Fornitura ed eventuali allegati; nel caso in cui risulti esente IVA, dovrà fornire la relativa dichiarazione di Intenti: in tal caso verrà applicata l’aliquota IVA in vigore fino a ricezione da parte del Fornitore della relativa dichiarazione di intenti. Ove previsto dalla normativa vigente, il Fornitore provvederà per conto del Cliente ad assolvere agli obblighi fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Dogane di competenza territoriale, effettuando i versamenti (acconto e saldo in base alla legge n. 30/97 e s.m.i.) con addebito dei relativi importi mensili nelle fatture al Cliente. Tale servizio sarà reso gratuitamente al Cliente. 10.2 Qualora il Cliente benefici di eventuale esenzione delle accise, dovrà fornire dichiarazione di utilizzo dell’energia elettrica e del gas naturale ai fini dell’esenzione delle accise inviata all’Agenzia delle Dogane della provincia di competenza, secondo quanto definito dall’art. 1 del D. Lgs. n. 26/07 e dalla circolare n. 17/D del 28/05/2007 dell’Agenzia delle Dogane (disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx). In caso di omessa dichiarazione in merito alla modalità di pagamento delle imposte, il Fornitore provvederà al versamento delle stesse per conto del Cliente. Nel caso in cui la modalità di versamento delle imposte applicata dal Fornitore risul- tasse non corretta per omessa o erronea dichiarazione del Cliente, resteranno a carico del Cliente stesso gli oneri conseguenti alla regolarizzazione della posizione nei confronti dell’Agenzia delle Dogane. 10.3 Il Cliente è edotto che, qualora ometta o comunichi in maniera inesatta la dichiarazione dei dati catastali (allegata al contratto), l’Amministrazione Finanziaria potrà applicare una sanzione amministrativa da euro 103,00 ad euro 2.065,00 (art. 13 DPR 605/1973 e s.m.i.). Il Fornitore, ai sensi della circolare 44/E del 19/10/2005, è tenuto a segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa co- municazione dei dati catastali da parte del Cliente. 10.4 Il Cliente è l’unico soggetto responsabile dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti al Fornitore in esecuzione del presente contratto. Pertanto, manleva e tiene indenne il Fornitore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni prodotte. In caso di mancata veridicità e/o omissione dei dati e delle dichiarazioni fornite, saranno poste a carico del Cliente eventuali differenze di imposte, sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il Fornitore fosse tenuto a pagare all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o qualunque altro ente coinvolto, a prescindere dalla legittimità della pretesa avanzata nei confronti del Fornitore dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Cliente si impegna a corrispondere entro e non oltre cinque giorni le somme richieste. L’esito positivo, comprovato e definitivo di qualsiasi iniziativa difensiva che le Parti abbiano posto in essere a tutela dei propri interessi e ragioni con l’Amministra- zione finanziaria e/o le Province e/o qualunque altro ente coinvolto, darà diritto al Cliente di essere rimborsato degli importi corrisposti ai sensi del precedente comma, nei limiti in cui il Fornitore abbia ottenuto un rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. Il Fornitore sarà tenuto a rimborsare al Cliente le somme dal medesimo versate per i titoli di cui al presente articolo che dovessero risultare non dovute all’Amministrazione finanziaria e/o alle Province e/o a qualunque altro ente coinvolto a condizione che il Cliente abbia chiesto al Fornitore, in tempo utile ed entro i termini di legge, di attivarsi presso gli organi competenti al fine di ottenere il rimborso delle predette somme. Il Fornitore adempierà al suddetto obbligo nella misura in cui otterrà il predetto rimborso dall’Amministrazione finanziaria e/o dalle Province e/o da qualunque altro ente coinvolto. 10.5 La violazione da parte del Cliente di una qualsiasi delle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo comporterà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura ex art. 1456 c.c.
11. Fatturazione e pagamenti.
11.1 Energia elettrica - Secondo la frequenza di fatturazione indicata nella richiesta di fornitura, il Fornitore fatturerà al Cliente, per ogni POD indi-
cato, gli importi corrispondenti ai quantitativi di energia consumati nel periodo precedente, così come comunicati dal Distributore, alle condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto di cui all’Allegato A. La fattura includerà anche corrispettivi, maggiorazioni, oneri e penali che fossero dovuti per effetto del Contratto o della normativa vigente. Nel caso in cui il Cliente sia dotato di misuratore atto a rilevare il consumo per le fasce orarie definite dalla delibera ARERA n. 181/06, ai fini della fatturazione i consumi delle ore di “Peak” saranno calcolati come da formula di seguito riportata: PP (Peak) =F1 + 0,123 F2 + 0,02F3 mentre i consumi delle ore “Off Peak” saranno calcolati come segue: POP (Off Peak) = 0,877F2 + 0,98F3. Nel caso in cui il prodotto scelto dal Cliente preveda un prezzo unico indifferenziato per fascia oraria di consumo, le condizioni stabilite nelle Condizioni Particolari di Contratto (Allegato A), sono valide ed applicabili per percentuali di consumo nella fascia F1 e F2 (delibera ARERA 181/06 “Aggiornamento delle fasce orarie con decorrenza 1° gennaio 2007”) rispettivamente non superiori al 50% e al 30%. In tutti i mesi in cui almeno una delle due percentuali di consumo risulti superiore o uguale ai suddetti valori, il corrispettivo di cui alle Condizioni Particolari del Contratto (allegato A) sarà maggiorato di 0,006 Euro/kWh. Nel caso in cui la percentuale di consumo in fascia F1 o in fascia F2 sia uguale o ecceda rispettivamente le soglie di 60% e 40%, il corrispettivo di cui alle Condizioni Particolari del Contratto (allegato A) sarà maggiorato di 0,012 Euro/ kWh. 11.2 Gas naturale - La fatturazione prevede, di norma, per ordinari impieghi di cucina e produzione di acqua calda, l’emissione di almeno una fattura all’anno a conguaglio, compatibilmente con la disponibilità della lettura effettuata nel periodo indicato in fattura. Per tutti gli altri usi, la fatturazione può prevedere l’emissione di sei o dodici fatture all’anno di cui almeno una a conguaglio, compatibilmente con la disponibilità della lettura effettuata nel periodo indicato in fattura. Quanto sopra vale fatta salva una diversa periodicità di fatturazione indicata nell’allegato A (Con- dizioni Particolari del Contratto), parte integrante della proposta contrattuale. 11.3 Il Fornitore provvederà a modificare la frequenza di fatturazione scelta dal Cliente qualora la stessa non sia coerente con quanto definito dall’Arera nella delibera n. 463/2016/R/com. Il Cliente potrà richiedere al Fornitore l’invio degli elementi di dettaglio della fattura mediante richiesta scritta ai contatti indicati all’art. 19. Il Cliente si impegna a corrispondere l’im porto indicato in fattura entro il termine di scadenza previsto e mediante la modalità di pagamento sottoscritta nella Richiesta di Fornitura. Nel caso in cui non risultino disponibili, nei termini previsti per la fatturazione, i dati dei consumi di energia elettrica e/o gas fruiti, il Fornitore emetterà fattura provvisoria sulla base delle migliori previsioni di consumo disponibili. La fattura di conguaglio sarà emessa non appena noti i consumi effettivi. Il Fornitore addebiterà o accrediterà al Cliente anche eventuali importi derivanti da conguagli o rettifiche che fossero dovuti a seguito della lettura finale da parte del Distributore effettuata successivamente alla cessazione della Fornitura. L’eventuale compensazione tra debiti e crediti del Cliente relativi alla fornitura di energia elettrica e/o gas naturale può avvenire solo in seguito a richiesta scritta del Cliente e previa espressa accettazione del Fornitore ovvero su iniziativa del Fornitore. In deroga all’art. 4,2 del TIF, ciascuna fattura di periodo dovrà essere emessa entro il termine di 90 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. 11.4 Dal 1 febbraio 2014, in esecuzione del Regolamento UE n.260/2012 e del Provvedimento applicativo della Banca d’Italia del 22 febbraio 2013, i pagamenti con domiciliazione bancaria verranno effet- tuati attraverso il servizio denominato “Sepa Direct Debit”. L’autorizzazione all’addebito s’intende rilasciata al Fornitore e rimarrà valida ai fini degli addebiti diretti effettuati con “Sepa Direct Debit” (art. 7 del Reg. n. 260/2012). Il Cliente è stato informato dal Fornitore in ottemperanza all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, in particolare, a riportare il codice IBAN sui documenti di fatturazione. 11.5 Le parti concordano che i pagamenti, in presenza di fatture insolute, saranno imputati dl diritto a saldo, anche parziale, delle fatture scadute in data più remota e, in presenza di più fatture con medesima scadenza, proporzionalmente agli importi delle fatture stesse, indipendentemente dal prodotto fatturato e dall’eventuale diversa indicazione del Cliente. 11.6 Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal Fornitore uscente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva. Nel caso di Cliente alimentato in BT, qualora si verifichino le condizioni previste dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. di attivazione del Sistema Indennitario, il Fornitore è obbligato ad applicare al Cliente, nella prima fatturazione utile, il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore di energia elettrica. 11.7 Il Fornitore si riserva la possibilità di accedere al Sistema Indennitario regolato dalla Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i. qualora le condizioni del Cliente alimentato in BT a seguito della cessazione del contratto lo permettano. 11.8 In caso di pagamento attraverso RID/SDD risultati insoluti, il Fornitore richiederà al Cliente , oltre all’ammontare dell’importo dovuto, una penale pari ad Euro 3,00 (tre/00) comprensiva delle spese commissionate dagli Istituti di Credito, riservandosi la facoltà di modificare unilateralmente le modalità di pagamento del Cliente da RID/SDD a bonifico/MAV. A discrezione del Fornitore, in caso di pagamento attraverso assegni/cambiali risultati insoluti, potrà essere addebitata una penale di Euro 20,00 (venti/00) a ristoro delle spese commissionate dagli Istituti di Credito.
12. Accertamento dei consumi e garanzie per la verifica della correttezza della misurazione dei consumi di gas.
La lettura degli apparecchi di misura sarà eseguita dal Distributore in ottemperanza alle delibere dell’ARERA. Il Cliente si impegna a tal fine a consen- tire l’accesso dei tecnici preposti al contatore laddove questo sia situato in locali dei quali abbia l’esclusiva disponibilità. Il Fornitore mette a dispo- sizione una modalità di autolettura dei consumi valida ai fini della fatturazione che sarà fatta a conguaglio. Il Cliente potrà richiedere l’accertamento del funzionamento del gruppo di misura. I costi della verifica sono determinati dall’azienda di distribuzione locale che sarà chiamata ad intervenire e verranno gestiti secondo quanto definito dalla normativa corrente oltre ai costi di gestione della pratica.
13. Condizioni economiche della fornitura ed altri oneri / servizi a carico del Cliente.
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L’adesione all’offerta commerciale (Condizioni Particolari di Fornitura) prevede, a seconda della tipologia di cliente, la contestuale sottoscrizione della «garanzia cambio piano» che concede la possibilità di cambiare il piano tariffario gratuitamente, scegliendo un altro prodotto tra quelli in vigo- re al momento della richiesta. Nel caso in cui il cliente domestico volesse esercitare il cambio piano dovrà inviare comunicazione scritta al Servizio Clienti del Fornitore. In ogni caso può essere applicato un solo cambio piano gratuito ogni 12 mesi di fornitura. La «garanzia cambio piano», che sarà automaticamente attivata, prevede un corrispettivo fisso di 36 euro all’anno per ogni punto di prelievo, divisi sulle 12 mensilità ed è disattivabile, se previsto nelle condizioni particolari del contratto, in qualsiasi momento nel corso della fornitura mediante invio di raccomandata al Servizio Clienti del Fornitore. Se la disattivazione avviene prima del decorrere del 12esimo mese dall’attivazione o dal cambio piano verrà comunque addebitato l’importo complessivo di 36 euro. Qualora il cliente domestico non mantenga la «garanzia cambio piano» o la eserciti più di una volta ogni 12 mesi o non l’abbia attivata o non sia prevista dalle condizioni particolari di fornitura, il Fornitore si riserva di addebitare gli oneri legati all’eventuale cambio piano tariffario, pari a 50€ per punto di fornitura. Nel caso in cui il cliente non domestico volesse esercitare il cambio piano dovrà inviare comunica- zione scritta al Servizio clienti del fornitore. Il fornitore si riserva la facoltà di addebitare gli oneri legati all’eventuale cambio piano tariffario pari a: per l’energia elettrica secondo la formula 0,005 € x volume annuo in kWh x (12 - numero di mesi in fornitura dalla decorrenza dell’entrata in fornitura o dell’esecuzione del cambio piano)/12; per il gas secondo la formula 0,05 € x volume annuo in smc x (12 - numero di mesi in fornitura dalla decorrenza dell’entrata in fornitura o dell’esecuzione del cambio piano)/12. Nel caso in cui il numero di mesi in fornitura dalla decorrenza dell’entrata in fornitura o dall’esecuzione del cambio piano sia superiore a 12, non verranno addebitati oneri. Energia elettrica - Sono a carico del Cliente le perdite di rete, i corrispettivi di dispacciamento per il mercato libero previsti dalla normativa vigente, i corrispettivi a copertura degli oneri di sbilanciamento variabili non superiori a 0,010 €/kWh e fissi non superiori a 10 €/POD/mese, eventualmente corretto in base al coefficiente specifico di sbilanciamento de- finito nelle condizioni particolari di fornitura (Allegato A). Sono a carico del Cliente i Corrispettivi per la Commercializzazione dell’energia elettrica, differenziati per tipologia di cliente, sulla base dei differenti costi commerciali sostenuti dal Fornitore, in misura comunque non superiore a 8,00 Euro/ Pdp/mese (eventualmente aggiornabile periodicamente, per il singolo cluster di clienti, in funzione delle variazioni dei costi commerciali sostenuti dal Fornitore). Eventuali deroghe sui corrispettivi applicati sulla base del presente articolo, saranno precisate nelle condizioni particolari di fornitura (Allegato A). Gas naturale – Il prezzo del gas naturale è indicato nelle condizioni particolari di Fornitura sottoscritte nell’Allegato A. Sono a carico del Cliente i costi, stabiliti in maniera forfettaria sulla base del profilo di consumo del cliente, relativi al Servizio di Bilanciamento (PB Gas). Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, inerenti alla somministrazione e ai consumi del gas sono a carico del Cliente e il loro importo viene conteggiato nelle relative fatture. Duferco Energia si riserva la facoltà di applicare i costi di servizio e sbilanciamento, comprensivi di verifica del profilo di prelievo, eventuale gestione documentale, eventuali oneri fideiussori, oneri di sbilanciamento della rete, i corrispettivi a copertura della componente di modulazione variabile non superiori a 0,10 €/smc e fissi non superiori a 10 €/pdr/mese (eventualmente corretto in base al coefficiente specifico definito nelle condizioni particolari di fornitura), stabiliti forfettariamente pari al prezzo medio mensile di bilanciamento del sistema pubblicato dal GME sulla piat- taforma PBGAS riferito al mese precedente alla competenza fatturata, moltiplicando per un coefficiente il cui valore non risulterà superiore a 0,09. Il valore massimo applicabile è 0,0350 €/smc.
14. Ritardo nei pagamenti.
14.1 Al ricevimento della fattura, il Cliente dovrà effettuare il pagamento del corrispettivo ivi esposto entro la data di scadenza e con le modalità indicate sulla fattura stessa. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento di una o più fatture, il Cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammon- tare degli importi dovuti, eventuali penali e spese occorse per il recupero del credito ed un interesse di mora per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, in misura pari: - al saggio degli interessi previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002,
per tutti i Clienti esclusi quelli con forniture a uso domestico; - al saggio degli interessi legali, previsti annualmente con Decreto del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze ai sensi del 1284 c.c. maggiorati di 3,50 (tre/50) punti percentuali per tutti i Clienti con forniture a uso domestico; - un corrispettivo fisso per le spese del sollecito scritto pari a Euro 5,00 (cinque/00) IVA esclusa. 14.2 In caso di mancato pagamento di una fattura entro la data di scadenza il Fornitore, fermo restando il diritto di risolvere il contratto, si riserva di attivare le procedure previste in caso di morosità, inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di messa in mora con l’indicazione del termine ultimo di pagamento, ovvero 15 giorni solari dall’invio o 20 giorni solari dalla data di emissione della stessa (ovvero 10 giorni dalla notifica all’esercente la vendita della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione di costituzione in mora inviata tramite servizio di posta elettronica certificata). Detti termini potranno essere ridotti nel caso previsto dall’art. 3.4 dell’Allegato A della delibera 258/15 qualora, nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensio- ne della fornitura per morosità, il Venditore proceda con nuova messa in mora relativa a fatture non contemplate nella precedente. Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato, il Fornitore comunque non potrà richiedere al distributore di sospendere la fornitura prima di 3 giorni lavorativi, a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento indicato nella comunicazione della messa in mora. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore procederà con una riduzione della potenza pari al 15% (quindici percento) della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di riduzione senza che il pagamento venga perfeziona- to, procederà con la sospensione integrale. L’avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato dal Cliente mediante presentazione di idonea documentazione attraverso fax, raccomandata A/R o PEC. 14.3 Il Cliente deve consentire al distributore l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura affinché possa disalimentare il punto di riconsegna in caso di inadempimento. Le utenze verranno riattivate solamente a seguito del pagamento di tutte le fatture che hanno comportato la richiesta di sospensione. 14.4 Il Fornitore, peraltro, sempre per tramite del Distributore, potrà procedere, senza alcun preavviso al Cliente, all’immediata sospensione delle forniture in caso di accertato prelievo fraudolento (compresa l’ipotesi di riattivazione non autorizzata a seguito di sospensione per mora). 14.5 In ogni caso è comunque fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito e il risarcimento dell’eventuale danno subito dal Fornitore. 14.6 Il Cliente è tenuto a pagare le spese relative alla sospensione e all’eventuale riattivazione della fornitura previste dalla normativa vigente e dai prezziari delle società di distribuzione, nonché gli oneri maturati fino alla completa sospensione o cessazione della fornitura e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiun- tivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. 14.7 In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico così come previsto dall’art. 3.6 dell’Allegato A della delibera 258/15. 14.8 La concessione di eventuali dilazioni di pagamento non comporterà l’interruzione del calcolo degli interessi di mora. 14.9 In caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’impresa di distribuzione: i) copia delle fatture non pagate; ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale; iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale; iv) copia del contratto di fornitura o dell’ultima fattura pagata; v) documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a eviden- ziare la situazione di morosità del cliente finale.
15. Recesso.
15.1 Ai sensi della Delibera 783/2017/R/com e s.m.i. il Cliente titolare di un sito in bassa tensione o con un consumo complessivo annuo inferiore a 200.000 smc può esercitare diritto di recedere dal contratto entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio Fornitore. Nel caso in cui il Cliente sia titolare anche di un solo sito connesso in media o alta tensione, o con un consumo complessivo annuo superiore a 200.000 smc, potrà esercitare diritto di recedere dal contratto al fine di cambiare fornitore con un preavviso di 12 mesi aventi decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla ricezione del preavviso di recesso. In caso di violazione delle tempistiche di recesso, il Cliente dovrà corrispondere un im- porto, a titolo di penale, corrispondente a quanto il Fornitore avrebbe percepito fino al termine del contratto sulla base dei consumi medi. Il Cliente finale domestico e non domestico può esercitare diritto di recedere dal contratto senza il fine di cambiare Fornitore dando un preavviso di un mese.
15.2 Il diritto di recesso, al fine di non cambiare esercente, deve essere esercitato in forma scritta mediante la compilazione e l’invio di racc. AR all’indirizzo del Fornitore dell’apposita modulistica per la chiusura del contatore fornita da Duferco Energia. Il recesso si considera efficace a tutti gli effetti solo ed esclusivamente con l’apposizione dei sigilli al contatore da parte del personale autorizzato dal Distributore. La volontà di esercitare diritto di recesso al fine di cambiare esercente deve essere esercitata dal cliente finale avvalendosi del nuovo esercente e il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. Il Cliente dovrà consentire al Distributore e/o a chi di competenza di effettuare la lettura del contatore per il rilievo dell’ultimo consumo alla data di scadenza del termine di preavviso. 15.3 Ai sensi della delibera ARERA n. 783/2017/R/com e s.m.i., il Fornitore, mediante raccomandata A/R, può esercitare in qualsiasi momento la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dando un preavviso di sei mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento da parte del Cliente della comunicazione di recesso. 15.4 Sia nel caso di disdetta sia nel caso di recesso, la fatturazione dei consumi si conclude con l’emissione dell’ultima fattura a seguito dell’apposizione dei sigilli al contatore o, nel caso di subentro di altro Fornitore, con l’acquisizione a sistema della data e della lettura del contatore stabilita per il subentro in questione. 15.5 La riattivazione del contatore, quando lo stesso sia stato chiuso e sigillato, potrà essere effettuata esclusivamente dal Distributore solo dopo che sia stato perfezionato un nuovo contratto di vendita. In difetto di ciò, il consumo sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge. 15.6 Diritto di ripensamento: il cliente finale – persona fisica, che abbia sottoscritto la Richiesta di Fornitura in luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, può esercitare il diritto di recedere dal contratto senza oneri e senza indicarne le ragioni - ai sensi del
D. LGS.206/2005 - entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’accettazione del Fornitore. Per esercitare il diritto di ripensamento è suf- ficiente inviare dichiarazione esplicita attestante l’intenzione di recedere dal contratto (tramite e-mail, fax o lettera racc. AR ai recapiti indicati nell’art. 19). Qualora il cliente usufruisca del servizio prima del decorso del termine per il diritto di ripensamento sarà tenuto al pagamento della fornitura.
16. Risoluzione del contratto.
16.1 Ferme restando le cause di recesso e/o risoluzione previste dal Contratto o disposte per legge, ed in particolare le disposizioni degli artt. 4, 10 e 14 delle presenti Condizioni Generali, il Contratto potrà essere risolto anticipatamente dal Fornitore mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A/R, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., al verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: a) revoca o cessazione di efficacia dell’autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario delle fatture emesse dal Fornitore, a cui non sia posto rimedio entro dieci giorni dalla revoca/cessazione d’efficacia; b) impedimento all’accesso ai misuratori per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione; c) manomissione o alterazione dolosa dei misuratori, dei sigilli o dei contrassegni; d) autoletture mendaci; e) mancata comunicazione di affitto, locazione e vendita dei locali a terzi; f) condizioni di sicurezza mancanti; g) prelievi fraudolenti di energia elettrica e gas abusando dei servizi forniti dal Fornitore o dal Distributore; h) persona fisica o giuridica sottoposta a procedure esecutive, fallimentari e concorsuali;
i) cambio o modifica della ragione o della denominazione sociale non seguito dalla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura; l) scioglimento, liquidazione o cessazione dell’attività; m) non accettazione della richiesta di voltura. 16.2 La risoluzione sarà efficace a decorrere dalla data indicata
nella relativa comunicazione, e comunque in accordo con i tempi tecnici necessari per il Fornitore per svolgere tutte le attività conseguenti la con- clusione del rapporto. Nei limiti di legge, sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa cessazione della fornitura di energia elettrica e gas e dei relativi servizi associati, inclusi eventuali costi e oneri aggiuntivi conseguenti alla risoluzione del Contratto.
17. Cessione del contratto, subentro nel contratto e divieto di sub-fornitura.
17.1 Il Fornitore è libero di non accettare richiesta di voltura; nel caso di non accettazione di richiesta di voltura il Fornitore avrà diritto di risolvere il contratto come previsto all’articolo 16. Il Cliente potrà cedere il Contratto solo con il preventivo consenso scritto del Fornitore. Ai sensi dell’art. 0000
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c.c. tale consenso non è necessario in caso di cessione di azienda o rami di azienda del Cliente, o di operazioni straordinarie afferenti il Cliente quali fusioni e scissioni, che comportino il trasferimento del e/o la successione nel Contratto, fatto salvo il diritto del Fornitore di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste giusta causa. In deroga all’art. 2558, primo comma del c.c. e, conformemente al suo secondo comma, il consenso del fornitore alla cessione di azienda di cui sopra è invece necessario qualora il cessionario sia soggetto giudicato meno solvibile rispetto all’originario contraente. In questo senso, il cliente si obbliga a sottoporre preventivamente, mediante comunicazione per posta certificata, al fornitore i dati di bilancio del nuovo contraente cessionario. Resta inteso che la parte cessionaria del Contratto (o il successore del Cliente) sarà in ogni caso obbligato in solido con il cedente nei confronti del Fornitore in relazione a tutti i crediti sorti o comunque maturati prima e fino al mo- mento di tale trasferimento, ancorché non ancora fatturati dal Fornitore al Cliente. 17.2 Il Fornitore si riserva la facoltà, dandone avviso al Cliente, di cedere/trasferire il rapporto di fornitura ad altra impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di vendita di gas, anche non appartenente a Duferco Energia S.p.A., garantendo comunque al Cliente il mantenimento degli stessi termini e condizioni disciplinati dal presente contratto. Resta in ogni caso salva la facoltà del Fornitore di cedere in qualsiasi forma a terzi i crediti derivanti dal Contratto. 17.3 In caso di subentro immediato di un nuovo cliente ad una fornitura in essere (mantenendo la fornitura all’immobile senza soluzione di continuità) per effetto di vendita, cessione in
locazione o comodato o a qualunque altro titolo anche precario a terzi, il titolare della fornitura e il subentrante nella fornitura dovranno congiunta- mente comunicare l’intenzione l’uno di recedere e l’altro di subentrare e la lettura di conguaglio e di inizio nuova fornitura, rimanendo diversamente obbligati in solido. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. Rimane inteso che in nessun caso la disdetta e/o il recesso e/o la successione di terzi nell’utenza potrà essere utilizzata quale pretesto per non pagare fatture scadute del Fornitore. 17.4 Al Cliente è fatto assoluto divieto di sub-fornitura.
18. Variazioni per modifiche normative e variazioni unilaterali di clausole contrattuali.
18.1 Il Contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese intervenute tra il Cliente e il Fornitore relativamente all’oggetto dello stesso e prevale su qualunque accordo o intesa precedente intervenuta tra le medesime parti relativamente all’oggetto dello stesso. 18.2 ll Contratto rece- pirà in maniera automatica ogni obbligo imposto dalla legge o da provvedimenti di Pubbliche Autorità (quali, ad esempio, l’ARERA) ed al contempo sarà automaticamente abrogata ogni clausola incompatibile con i suddetti obblighi. Ove necessario il Fornitore indicherà al Cliente le conseguenti modifiche e i relativi effetti. 18.3 Senza pregiudizio per le disposizioni precedenti, ed in virtù di quanto previsto dall’art. 13 della Delibera ARERA n. 366/2018/R/com e s.m.i., il Fornitore in caso di giustificato motivo ha facoltà di apportare unilateralmente (salvo la facoltà di recesso del Cliente di cui al seguente comma) qualunque modifica alle condizioni economiche, normative o tecniche del Contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mutamento delle condizioni del mercato o delle proprie politiche commerciali). 18.4 Qualora desideri esercitare tale facoltà, il Fornitore
– tre mesi prima dell’entrata in vigore delle clausole modificate – dovrà comunicare espressamente e in forma scritta al Cliente le modifiche appor- tate al Contratto, indicando il testo completo delle stesse, illustrando gli effetti delle variazioni e la loro decorrenza, e specificando altresì il termine e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
19. Identificazione dipendenti Duferco Energia S.p.A. e comunicazioni relative al contratto. Reclami e Servizio Conciliazione.
19.1 Tutti i dipendenti e gli incaricati di Duferco Energia S.p.A. sono muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell’esple- tamento delle loro funzioni. Il cliente potrà formulare in qualunque momento richieste di informazioni, reclami per iscritto e verifiche del corretto funzionamento del contatore, a mezzo fax al numero 000 00000000 oppure tramite posta ordinaria indirizzata a Duferco Energia S.p.A., Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (XX), oppure per posta elettronica all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx o ancora mediante la compilazione degli ap- positi moduli disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx. 19.2 E’ fatta salva la possibilità per il Cliente di inviare al Fornitore il recla- mo o la richiesta scritta di informazioni senza utilizzare il modulo predisposto dal Fornitore, purché la comunicazione contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire l’identificazione del Cliente che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta: a) ragione sociale/ denominazione sociale; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico; d) servizio a cui si riferisce il reclamo. 19.3 Il Fornitore si riserva di inviare, altresì, le comunicazioni con nota in fattura. Nel caso in cui il Fornitore debba inviare comunicazioni al Cliente, al fine di segnalare inadempimenti di qualsivoglia natura o per richiedere documentazione prevista contrattualmente e non resa disponibile al momento della stipula contrattuale (es. Dati Catastali), si riserva di addebitare in fattura i relativi costi di spedizione sostenuti. 19.4 Il Fornitore potrà, a sua discrezione e in via facoltativa, senza che costituisca adempimento di obbligazioni dedotte nella presente Richiesta di Fornitura, mettere a disposizione del Cliente aree riservate del proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx contenenti, fra l’altro, dati relativi al livello dei consumi del Cliente in relazione ai servizi fruiti. Rimane inteso che, qualora il Fornitore decida di mettere a disposizione del Cliente tale servizio, la fruizione dello stesso sarà subordinata all’accettazione da parte del Cliente dei termini e delle condizioni che verranno sottoposte alla sua attenzione al primo accesso. 19.5 Dal 01/01/2017 è attivo il Servizio Conciliazione dell’Autorità, una procedura online e completamente gratuita che consente al Cliente di risolvere, di fronte ad un soggetto terzo, le eventuali problematiche insorte con il proprio Operatore e ritenute non risolte attraverso la trattazio- ne del primo reclamo. L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti www. xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore di energia al numero 800.166.654. I clienti domestici possono fare riferimento altresì all’elenco degli organismi ADR di cui articolo 141 decies del Codice del consumo.
20. Limitazioni di responsabilità e impossibilità sopravvenuta della prestazione.
20.1 Il Fornitore non risponde di eventuali danni subiti dal Cliente salvo che gli stessi gli siano imputabili a titolo di dolo o colpa grave. 20.2 La for- nitura è erogata con continuità e può essere temporaneamente interrotta, in tutto o in parte, da parte dei Distributori rispettivamente competenti per territorio, in caso di pericolo, per ragioni di servizio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico) o per motivi di sicurezza del sistema. Dette interruzioni, così come le interruzioni o le limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento a carico del Fornitore stesso né potranno essere invocate quale motivo per la risoluzione del contratto. 20.3 Il Fornitore non può essere chiamato a rispondere di eventuali danni subiti dal Cliente e conseguenti a problemi di natura tecnica concernenti gli impianti di proprietà del Distributore e dallo stesso gestiti e/o l’impianto interno di proprietà del Cliente stesso ovvero la consegna del gas quali, a mero titolo esemplificativo i) interruzione della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas; ii) eventuali anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alle reti di distribuzione. 20.4 Comunque nessuna delle parti sarà responsabile verso l’altra per danni o perdite causate da eventi eccezionali al di fuori del proprio ragionevole controllo. 20.5 Qualora, dopo l’attivazione della somministrazione, intervengano provvedimenti di Pubbliche Autorità tali da rendere al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico dal contratto, il Fornitore ne darà immediata comunicazione al cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta è totale, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore, il presente contratto s’intenderà risolto. Se l’impossibilità è parziale, il Fornitore ha la facoltà, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, oppure recedere dal contratto, con un preavviso di sei mesi. Nel caso in cui il Fornitore non eserciti la facoltà di recesso, il contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un preavviso di un mese, nei casi previsti dall’Art. 1464 del Cod. Civ., mediante dichia- razione a mezzo raccomandata a/r da spedire entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del Fornitore.
21. Standard qualitativi e indennizzi automatici.
Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in maniera ed in misura regolata dalla normativa vigente (delibera ARERA n. 413/2016) così come indicato sul sito internet del Fornitore. Gli indennizzi automatici sono corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 6 mesi dalla intervenuta violazione. Qualora, invece, dall’esito della rettifica non risultino importi da rimborsare, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente entro gli stessi tempi. 21.2 Al ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 14 della Delibera ARERA n. 104/10 e s.m.i., il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, per l’importo riconosciuto ai sensi dello stesso art. 14, mediante accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta.
22. Pronto Intervento.
Il Fornitore, con la prima fattura utile, si impegna a fornire al Cliente i numeri di emergenza del Distributore per ogni eventuale necessità. Nel caso di successiva variazione, il Fornitore provvederà a comunicare i nuovi numeri di emergenza con la fattura successiva.
23. Assicurazione cliente finale.
Ai sensi della Delibera 223/2016/R/gas e s.m.i. i clienti finali, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas loro fornito tramite un impianto di distribuzione o una rete di trasporto, a valle del punto di consegna. Le modalità di denuncia dell’eventuale sinistro sono riportate sul sito internet www.dufercoenergia. com.
24. Riservatezza.
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Il Cliente e il Fornitore si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al Contratto ed all’altra parte (“Informazioni Confidenziali”), fra cui a titolo esemplificativo il corrispettivo della fornitura, e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Que- ste sono, agli effetti di legge, considerate protette ai sensi degli artt. 98 e 99 del Codice per la Proprietà Industriale. Ciascuna parte adotterà ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che nessuna delle parti sarà ritenuta inadempiente alle disposizioni del presente articolo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza a obblighi di legge o in seguito ad espresso consenso scritto dell’altra parte.
25. Legge applicabile e Foro territoriale competente.
Per quanto non previsto dalla proposta di somministrazione e dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura, il contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa specifica del settore. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Fornitore e il Cliente in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del contratto si farà ricorso al foro del consumatore per il Cliente domestico e al foro esclusivo di Genova per il Cliente non domestico.
26. Clausola di conservazione.
Qualora una clausola o una delle disposizioni del presente Contratto risulti invalida, inefficace o inapplicabile, essa non comporterà l’invalidità, l’inefficacia o lo scioglimento dello stesso, fatta salva l’applicazione dell’art. 1419, comma 1, cod. civ.
27. Fonti normative.
Nell’ambito del presente Contratto si fa particolare riferimento alle seguenti disposizioni: 1) ARERA (le delibere riportate sono consultabili su www. xxxxxxxx.xxxxxxx.xx): - Delibera ARERA 78/99 del 26 maggio 1999 (Definizione di alcune clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali, di forni- tura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1999 n. 144, s.m.i. (Delibera ARERA 78/99); - Delibera ARERA 108/00 del 15 giugno 2000 (Adeguamento del corrispettivo per l’accesso e l’uso della rete di trasmissione nazionale ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, modificazione degli artico- li 1, 7 e 8 della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 febbraio 1999, n. 13/99, e delle componenti tariffarie A ed UC di cui all’articolo 3, comma 3.1, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, adozione di disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2000 n. 151, s.m.i. (Delibera ARERA 108/00);
- Delibera ARERA 138/03 del 4 dicembre 2003 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti fina- li e disposizioni in materia di tariffe per l’attività di distribuzione), pubblicata nella Gazzetta del 29 dicembre 2003 n. 300, s.m.i. (Delibera ARERA 138/03); - Delibera ARERA 40/04 del 18 marzo 2004 (Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di uten- za a gas), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2004 n. 83, s.m.i. (Delibera ARERA 40/04); - Delibera ARERA 111/06 del 9 giugno 2006 (Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79), pubblicata nella Gazzetta Uf- ficiale del 4 luglio 2006 n. 153, supplemento ordinario n. 158, s.m.i. (Delibera ARERA 111/06); - Delibera ARERA 181/06 del 2 agosto 2006 (Aggior- namento delle fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 settembre 2006 n. 211, s.m.i. (Delibera ARERA 181/06); - Delibera ARERA 333/07 del 19 dicembre 2007 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2008 n. 22, supplemento ordinario
n. 22, s.m.i. (Delibera ARERA 333/07); - Delibera ARERA 348/07 del 29 dicembre 2007 (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2008 n. 40, supplemento ordinario n. 37 s.m.i. (Delibera ARERA 348/07); - Delibera ARERA 258/15/R/com del 29 maggio 2015 (Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale); - Delibe- ra ARERA ARG/ com 164/08 del 18 novembre 2008 (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2009 n. 2, s.m.i. (Delibera ARERA ARG/com 164/08); - Delibera ARERA ARG/gas 64/09 del 28 maggio 2009 (Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)), pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 4 giugno 2009 s.m.i. (Delibera ARERA 64/09); - Delibera ARERA ARG/ com 366/18 del 28 giugno 2018 (Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condot- ta commerciale), pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 12 luglio 2010, s.m.i. (Del. ARG/com 104/10); - Delibera ARERA ARG/ gas 99/11 del 21 luglio 2011 (Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica), pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 29 luglio 2011, s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11); - Delibera ARERA ARG/elt 199/11 del 29 dicembre 2011 (Disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’eroga- zione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 e disposizioni in materia di condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione), pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx in data 31 dicembre 2011, s.m.i. (Delibera ARERA 199/11). - Delibera ARERA 413/2016/R/COM del 21 luglio 2016 (Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commercia- le dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0); - Delibera ARERA 463/2016/R/COM del 4 agosto 2016 - TIF (Disposizioni relative alla fattura- zione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misu- ra) – Delibera ARERA 783/2017/R/com (Disposizioni in materia di revisione delle modalità implementative relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura di energia elettrica e gas) 2) Legge italiana: - Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 (Istituzione e disciplina dell’Imposta sul Valore Aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 292, s.m.i. (D.P.R.633/72); - Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 29 settembre 1973 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fisca- le dei contribuenti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre 1973 n. 268, supplemento ordinario n. 1, s.m.i. (D.P.R.605/73); - Decreto Legge n. 746 del 29 dicembre 1983 (Disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicem- bre 1983 n. 358, s.m.i. (D.L.746/83); - Legge n. 17 del 27 febbraio 1984 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, recante disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 1984 n. 59,
s.m.i. (L.19/84); - Decreto Legge n. 853 del 19 dicembre 1984 (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e di- sposizioni relative all’Amministrazione finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1984 n. 347, s.m.i. (D.L.853/84); - Legge n. 17 del 17 febbraio 1985 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853 riportante disposizioni in materia di im- posta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all’amministrazione finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1985 n. 41-bis, s.m.i. (L.17/85); - Legge n. 481 del 14 novembre 1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1995, n. 270, sup- plemento ordinario n. 136, s.m.i. (L.481/95); - Legge n. 30 del 28 febbraio 1997 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 di- cembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l’anno 1997), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1997 n. 50, s.m.i. (L.30/97); - Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 (Attuazio- ne della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 marzo 1999,
n. 75, s.m.i. (D. Lgs.79/99); - Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 (Disposizioni legislative in materia di documen tazione amministrativa. (Testo A)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001 n. 42, supplemento ordinario n. 30, s.m.i. (D.P.R.445/00);
- Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazio- ni commerciali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2002, n. 249, s.m.i. (D. Lgs.231/02); - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, approvato in data 14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016; - Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge Finanziaria 2005”), pubblicata nella GazzettaUfficiale del 31 dicembre 2004, n. 306, supplemento ordinario n. 192, s.m.i. (L.311/04); - Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien- nale dello Stato “Legge finanziaria 2004”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003 n. 299, supplemento ordinario n. 196, s.m.i. (L.350/03); - Decreto Legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassa- zione dei prodotti energetici e dell’elettricità), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2007 n. 68, supplemento ordinario n. 77/L, s.m.i. (D.Lgs.26/07); - Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2007 n. 290, supplemento ordinario n. 268/L, s.m.i. (D.Lgs.231/07);
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- Decreto Ministeriale del 31 luglio 2009 (Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita, nonchè sull’impatto ambientale della produzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25
agosto 2009 n. 196, s.m.i. (Decreto MSE del 31/7/2009); - Decreto Legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema fi- nanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche’ della direttiva 2006/70/CE che reca mi- sure di esecuzione. (09G0163)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2009 n. 256, s.m.i. (D.Lgs.151/09); - Articolo 1326 Codice Civile (Conclusione del Contratto); Articolo 1327 Codice Civile (Esecuzione prima della risposta dell’accettante); Articolo 1407 Codice Civile (Forma); Arti- colo 1419 Codice Civile (Nullità parziale); Articolo 1456 Codice Civile (Clausola risolutiva espressa); Articolo 1460 Codice Civile (Eccezione d’inadem- pimento); Articolo 1463 Codice Civile (Impossibilità totale); Articolo 1464 Codice Civile (Impossibilità parziale); Articolo 1341 Codice Civile (Condi-
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zioni generali di contratto); Articolo 1342 Codice Civile (Contratto concluso mediante moduli o formulari). 3) Agenzia delle Dogane (le circolari riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell’Agenzia delle Dogane xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx): - Circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007 (Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità”) (circolare 17/D/07 Agenzia delle Dogane). 4) Agenzia delle Entrate (le circolari riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell’Agenzia dell’Entrate xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx): - Circolare Agenzia delle Entrate n. 44 del 19 ottobre 2005 (Comunicazione dati relativi ad immobili con utenze di energia elettrica, acqua e gas. Articolo 1, commi 332, 333 e 334 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Legge Finanziaria per l’anno 2005”) (circolare n. 44/05 Agenzia delle Entrate). Nel Contratto, le fonti normative suddette sono prevalentemente citate in forma sintetica.