CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI
CONDIZIONI PARTICOLARI ITALIA | Pagina 1 di 26 | |
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CONDIZIONI PARTICOLARI CONTRATTI DI APPALTO DI
LAVORI – SERVIZI – FORNITURE CON POSA IN OPERA ITALIA
Rev. 05 – novembre 2022
Tutti i diritti riservati.
SOMMARIO
1. ACCETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ 4
1.1. Norme generali di accettazione 4
1.2. Accettazione provvisoria o accettazione unica 4
1.3. Accettazione definitiva 5
2. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 5
2.2. Consegna delle attività 6
2.3. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne 6
2.5. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività dell'Enel 6
2.6. Assistenza alle verifiche ed ai controlli dell'Enel 6
2.8. Dovere di segnalazione dell’Appaltatore 7
2.9. Materiali ritirati dall’Appaltatore 7
3.1. Contabilità delle attività a misura 7
3.2. Contabilità delle attività a corpo 8
3.3. Contabilità delle prestazioni a consuntivo 8
3.4. Registro di contabilità 9
SEZIONE II - LAVORI E SERVIZI 10
5. DOCUMENTI CONTABILI E PAGAMENTI 10
5.1. Situazioni provvisorie di avanzamento lavori 10
5.3. Situazione finale e liquidazione finale a saldo 10
7. PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI 11
8. ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ 11
SEZIONE III - FORNITURE IN OPERA 12
10.1. Esecuzione del lavoro in partite 12
11.2. Piani di controllo qualità 15
12.2. Approvazione degli elaborati 16
12.3. Archiviazione elaborati 16
12.4. Documentazione finale 17
13. FABBRICAZIONE IN OFFICINA 17
13.2. Verifiche e controlli 18
13.2.1. Controllo di rispondenza 18
13.2.2. Collaudo in officina di tipo 1 18
13.2.3. Collaudo in officina di tipo 2 19
13.2.4. Collaudo in officina di tipo 3 20
14. TRASPORTO DA E PER LE SEDI E/O CANTIERI DELL’ENEL 20
14.2. Approntamento al trasporto 20
14.3. Esecuzione dei trasporti 21
15. MONTAGGIO – PRIMO AVVIAMENTO - PROVE DI FUNZIONAMENTO 21
17. GARANZIE E PENALI SULLE PRESTAZIONI GARANTITE 22
1. ACCETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1.1. Norme generali di accettazione
1.1.1. Materiali
1.1.1.2. L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto dell'Enel di rifiutare le opere o servizi non corrispondenti ai requisiti di cui al par. 1.1.2 per difetto imputabile ai materiali stessi.
1.1.1.4. Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, ciò non gli dà diritto a compensi particolari ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.
1.1.2. Opere
1.1.2.3. L'Enel si riserva, in particolari casi ed a sua discrezione anche di accettare le opere nello stato in cui si trovano, alle condizioni stabilite nel par. 3.1 fermo restando, in ogni caso, il diritto dell'Enel al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivargli.
1.2. Accettazione provvisoria o accettazione unica
1.2.1. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 9.4 delle Condizioni Generali di Contratto Italia (di seguito CGCI) si stabilisce che:
a) per Documento di Accettazione Provvisoria deve intendersi Verbale di Accettazione Provvisoria;
b) per particolari tipologie di attività, secondo quanto previsto nella Lettera d’Ordine, può non essere prevista l’Accettazione Definitiva e pertanto, in tal caso, occorre far riferimento
solo a quanto previsto per il Verbale di Accettazione Provvisoria che è da intendere come Verbale di Accettazione unico e che sancirà l’effettiva e definitiva accettazione delle attività contrattuali;
c) nel caso in cui l’esecuzione del contratto sia frazionata in più partite ai sensi del l’art. 6 del presente documento, le attività di accettazione provvisoria previste dall’art. 9.6 delle CGCI e quelle nel seguito del presente articolo, devono intendersi riferite ad ogni singola partita.
1.3. Accettazione definitiva
1.3.5. L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli derivino, per effetto del Contratto, dalle leggi in vigore.
2. ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
2.1. Consegna delle aree
2.1.4. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno, ora e luogo stabiliti, oppure si rifiuti di ricevere la consegna, gli viene assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Enel ha il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ..
2.1.5. Qualora l'Enel non dia luogo alla consegna di cui trattasi entro il termine previsto nella Lettera d’Ordine, all'Appaltatore spetta il compenso forfettario giornaliero all'uopo stabilito nella Lettera d’Ordine.
2.2. Consegna delle attività
2.2.2. All'atto di ogni consegna, l'Enel comunica all'Appaltatore le relative prescrizioni.
2.2.3. Della consegna viene redatto un apposito verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono eventualmente allegati i necessari documenti/elaborati tecnici; eventuali elaborati integrativi sono consegnati con il procedere delle attività.
2.3. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne
2.3.2. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore, l'Enel deve comunicare le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'Appaltatore s'intendono integralmente accettate.
2.4. Comunicazioni
2.4.2. Tali comunicazioni hanno luogo per iscritto.
2.5. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività dell'Enel
2.5.1. L’Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in cantiere o presso le sedi Enel in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dall'Enel e da altri appaltatori. Lo svolgimento delle attività può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.
2.6. Assistenza alle verifiche ed ai controlli dell'Enel
2.6.1. Per l'esecuzione dei controlli, delle constatazioni in contraddittorio, dei rilievi contabili, delle verifiche e delle prove, l’Appaltatore per tutta la durata delle attività deve provvedere, a sua cura e spese, a quanto all'uopo possa essere necessario, ivi comprese le
prestazioni di personale, le installazioni, le apparecchiature, la strumentazione e la fornitura di materiali.
2.7. Giornale lavori
2.7.3. Nel giornale l'Enel riporta ogni notizia di rilievo relativa alle attività, alle condizioni ambientali e meteorologiche.
2.8. Dovere di segnalazione dell’Appaltatore
2.8.1. L’Appaltatore informerà immediatamente l'Enel su tutti gli infortuni di qualsiasi tipo, medicazioni, near miss, incidenti e/o danni ambientale e ogni altra informazione e dati che li riguardano, secondo quanto previsto dall’allegato 2 al presente documento “dovere di segnalazione da parte delle imprese Appaltatrici” e dalle normative vigenti in materia, che coinvolgano i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo durante l'esecuzione del presente contratto.
2.9. Materiali ritirati dall’Appaltatore
2.9.2. L’importo corrispondente verrà conguagliato con gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Enel.
3. CONTABILITÀ
3.1. Contabilità delle attività a misura
3.1.2. I computi sono sviluppati in base alle quantità fissate nei disegni esecutivi delle opere o nella documentazione contrattuale in genere o in base a quelle stabilite per iscritto dall'Enel, anche se le misure di controllo effettuate in contraddittorio dovessero mostrare dimensioni superiori. Ove si riscontrino invece quantità inferiori, in caso di accettazione delle opere o delle attività, si contabilizzano le quantità effettive rilevate. Ove la qualità delle opere o
3.1.4. L'Enel si riserva la facoltà, in casi particolari, di iscrivere sui libretti delle misure quantità provvisorie derivanti da una sua insindacabile valutazione approssimata del lavoro eseguito.
3.2. Contabilità delle attività a corpo
3.2.2. Fatte salve in ogni caso le norme di accettazione stabilite nel par. 1.1.2, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino inferiori a quelle prescritte, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a corpo, mentre se la qualità o le dimensioni delle opere risultino superiori si applica il prezzo a corpo contrattuale.
3.2.3. L'Enel, ove ne ravveda la necessità, riporta nei libretti delle misure, con il procedere dei lavori, le risultanze degli accertamenti sopra previsti.
3.3. Contabilità delle prestazioni a consuntivo
3.3.4. I predetti rapportini, redatti in contraddittorio, devono essere firmati dall'Appaltatore il quale ha diritto di firmarli anche con riserva e costituiscono il documento in base al quale sono contabilizzate le prestazioni a consuntivo.
3.4. Registro di contabilità
3.4.2. Le quantità annotate nei libretti di misura in conformità del par. 3.1 sono trascritte sul registro di contabilità ed elevate a valore con l'applicazione dei prezzi contrattuali.
3.4.3. L'aggiornamento del registro di contabilità per i lavori a corpo ha luogo, sulla base delle indicazioni rilevate dai libretti delle misure di cui al par. 3.2, al termine del mese in cui si è verificata una delle scadenze previste in contratto.
3.4.7. Nel caso di mancata presentazione dell'Appaltatore entro il termine suddetto, si danno come accertate ed accettate le registrazioni fatte dall'Enel e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere, in qualunque modo e tempo, riserve e/o richieste che ad esse si riferiscano.
4. PREMI DI ACCELERAMENTO
4.2. Il premio di acceleramento può essere forfettario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate.
SEZIONE II - LAVORI E SERVIZI
5. DOCUMENTI CONTABILI E PAGAMENTI
5.1. Situazioni provvisorie di avanzamento lavori
5.1.1. Con riferimento a quanto riportato nel registro di contabilità, l'Enel predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento dei lavori (SAL), che viene emessa non oltre trenta giorni dalla fine del periodo cui la situazione fa riferimento.
5.2. Pagamenti
5.2.2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati dall'Enel solo in base alle risultanze dei documenti contabili. Per nessun motivo verrà accordato all’Appaltatore il versamento frazionato o comunque anticipato dei pagamenti medesimi.
5.3. Situazione finale e liquidazione finale a saldo
5.3.3. Il pagamento della situazione finale a saldo verrà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 giorni dalla data di emissione della stessa.
6. PROGRAMMA CRONOLOGICO
6.2. Il programma cronologico stabilisce per ogni partita, se previste, le date di consegna, di inizio ed il termine di ultimazione delle attività.
6.3. Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali.
7. PIANI ESECUTIVI PARTICOLAREGGIATI
7.2. La conoscenza da parte dell'Enel del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.
8. ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
8.3. La redazione del suddetto verbale è subordinata al favorevole riscontro dell’ultimazione delle attività o all’esito positivo dell’eventuale verifica di conformità connessa con l’evento oggetto di verbalizzazione.
9. PROGETTAZIONE
9.4. L'Appaltatore è totalmente responsabile della parte di progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dalle
9.10. Infine l’Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, entro due mesi dal verbale di ultimazione delle attività o della relativa partita di lavoro, le copie degli elaborati di progetto nella versione “come costruito”, sia in formato cartaceo che su supporto magnetico. La consegna di detta documentazione è condizione necessaria al pagamento della relativa Situazione provvisoria di Avanzamento Lavori.
SEZIONE III - FORNITURE IN OPERA
10. PROGRAMMA CROONOLOGICO
10.1. Esecuzione del lavoro in partite
10.1.2. La suddivisione in partite non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.
10.2. Termini contrattuali
> IPC (Inizio Programma Cronologico)
termine di inizio del programma cronologico relativo agli stati di avanzamento delle attività previste in Contratto;
> TAO (Termine di Approntamento al Collaudo in Officina)
termine entro il quale la fornitura è pronta per il collaudo in officina;
> TC (Termine di Consegna)
termine entro il quale la fornitura, collaudata, deve pervenire a destino;
> IM (Inizio Montaggio)
è il termine entro il quale l’Appaltatore deve dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura;
> TM (Termine Montaggio)
è il termine entro il quale l’Appaltatore deve completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura, comprese le prove previste per le fasi di montaggio;
> TA (Termine di Approntamento)
è il termine entro il quale l’Appaltatore, verificatosi il Termine di Montaggio, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento;
> TU (Termine Ultimazione)
è il termine entro il quale l’Appaltatore, verificatosi il Termine di Approntamento, deve completare le prove di funzionamento.
Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale;
10.2.5. Nei casi di non completa conformità della fornitura, che non pregiudicano l’accettazione con riserva della stessa, verrà redatto il relativo verbale, fermo restando l’obbligo da parte dell’Appaltatore di sanare le inadempienze evidenziate con le modalità e nei termini concordati.
11. PIANI E PROGRAMMI
11.1. Piani realizzativi
11.1.1. Se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve predisporre i Piani e Programmi Generali di seguito elencati:
> Piano e Programma di Progettazione (PPP): è compresa la redazione e l'aggiornamento del PPP fornito dall'Enel in versione preliminare; l’Appaltatore deve inviare all'Enel, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, le sole pagine del PPP oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione e con evidenziati chiaramente elaborati oggetto della trasmissione.
Il PPP di Fornitura redatto dall’Appaltatore deve essere sottoposto all'approvazione dell'Enel entro trenta giorni dalla data del contratto; entro ulteriori trenta giorni dal ricevimento, l'Enel comunica all’Appaltatore la propria approvazione e/o le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, che l’Appaltatore deve recepire.
L'approvazione dell'Enel al PPP di Fornitura ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità dell’Appaltatore per tutti gli impegni contrattuali.
> Piani e Programmi Generali di Fabbricazione: l’Appaltatore prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano di cui al presente punto; in tale Piano devono essere elencate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti dall’Enel e/o da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.
Tale Piano, che deve essere opportunamente aggiornato, deve essere inviato all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in officina, per l'individuazione, da parte dell'Enel stessa, delle parti e fasi di fabbricazione della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.
> Piano e Programma di Trasporto: l’Appaltatore deve consegnare all'Enel con un congruo anticipo sulla data di spedizione che sarà conseguentemente maggiore in caso di trasporti eccezionali, il Piano di cui al presente punto ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla partita, nonché i termini di spedizione.
> Piani e Programmi Generali di Montaggio: l’Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori in cantiere di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il Piano di cui al presente punto; in tale Piano devono essere elencate le attività previste dall’Appaltatore stesso per la realizzazione di ciascuna delle partite di lavoro entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di lavoro, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisionali.
In tale Piano devono essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.
Tale Piano, che deve essere opportunamente aggiornato, deve essere inviato all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in cantiere, per l'individuazione, da parte dell'Enel stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza.
> Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento: l’Appaltatore deve predisporre i Piani di cui al presente punto, corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP.
Tali Piani devono essere inviati all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle prove.
11.2. Piani di controllo qualità
11.2.1. Se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve predisporre i seguenti Piani di Controllo Qualità:
> Piani di Controllo Qualità di fabbricazione
L’Appaltatore deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ); in tali Piani devono essere dettagliatamente elencate in forma sequenziale, con riferimento alle singole fasi di fabbricazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed a quelle emanate dall’Appaltatore stesso e vigenti nelle proprie officine.
Tali Piani devono essere inviati all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività in officina per l'individuazione delle fasi a cui l'Enel medesima intende presenziare.
Per tali fasi l'Enel individua e comunica all’Appaltatore quelle per le quali l’Appaltatore stesso non può procedere senza esplicita autorizzazione e senza un esplicito svincolo da parte dell'Enel stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell’Appaltatore (fasi da segnalare).
> Piani di Controllo Qualità di montaggio in cantiere
L’Appaltatore deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ).
Per tali Piani, da inviare all'Enel con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività a cui si riferiscono, valgono tutte le prescrizioni riferite alle attività di montaggio.
12. PROGETTAZIONE
12.1. Norme generali
12.1.4. L’Appaltatore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona e/o parti di impianto interessate dai lavori, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate.
12.1.5. L’Appaltatore dovrà rimettere all’Enel, in tempo utile, i piani generali di costruzione della fornitura nonché i progetti di dettaglio e tutti gli schemi, i dati e le informazioni che consentano all’Enel la elaborazione dei progetti esecutivi di tutti i lavori che hanno una qualsiasi connessione con la fornitura stessa e la loro conseguente predisposizione, nonché i disegni necessari per i controlli dell’Enel in fase di montaggio.
12.1.8. Non sono accettati elaborati che pervengano all'Enel non previsti nel PPP stesso.
12.1.9. Tutti gli elaborati di progetto compresi nel PPP di Fornitura sono di proprietà dell'Enel, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l’Appaltatore possa per ciò pretendere ulteriori compensi.
12.2. Approvazione degli elaborati
12.2.5. Gli elaborati, una volta ottenuta l'approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non a seguito di esplicita autorizzazione scritta dell'Enel.
12.3. Archiviazione elaborati
12.3.1. L’Appaltatore deve avviare e mantenere in funzione presso la sua sede stabilita e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura ed alla attività di cantiere, eseguita dall’Appaltatore o ricevuta dall'Enel, in modo da
12.3.2. L'accessibilità alla documentazione deve essere consentita all'Enel in ogni momento.
12.4. Documentazione finale
12.4.2. L’Appaltatore, prima del termine di ultimazione (TU) e secondo quanto previsto dalle Specifiche Tecniche, dovrà fornire inoltre:
> la documentazione in edizione “Come Costruito”;
> le specifiche tecniche, i certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive;
12.4.3. L’Appaltatore dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di approntamento (TA) i manuali di istruzioni dei fornitori, contenenti le norme generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione oggetto del Contratto, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti le apparecchiature ed il macchinario oggetto del Contratto.
13. FABBRICAZIONE IN OFFICINA
13.1. Norme generali
13.1.2. Nella Lettera d’Ordine è indicato a quale controllo o prova, tra quelle indicate nel successivo art. 13.2, deve essere sottoposta la fornitura.
13.1.5. L’Appaltatore deve dare comunicazione all'Enel dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola partita o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma
Generale di Fabbricazione di cui al precedente par. 11.1, intendendo con ciò che le singole partite, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e collaudi.
13.1.6. L’Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola partita solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione dell'Enel.
13.2. Verifiche e controlli
13.2.1. Controllo di rispondenza
13.2.1.4. Nel caso venissero evidenziati difformità e/o difetti, i materiali ordinati saranno restituiti in porto assegnato con spese di trasporto a carico dell’Appaltatore.
13.2.2. Collaudo in officina di tipo 1
13.2.2.6. In quest'ultimo caso i bollettini delle prove eseguite nel collaudo interno favorevole saranno trasmessi dall’Appaltatore all'Unità incaricata del collaudo. Nei bollettini di prova dovranno essere indicati il numero e la data dell'avviso di collaudo, i riferimenti del
13.2.2.8. L'accettazione delle merci da parte dell'Unità dell'Enel incaricata sarà in ogni caso subordinata anche al “controllo di rispondenza”, consistente nell'insieme delle azioni necessarie per verificare la rispondenza della quantità e della qualità delle “merci” a quanto previsto nel contratto.
13.2.3. Collaudo in officina di tipo 2
13.2.3.6. L'Enel avrà la facoltà di intervenire presso lo stabilimento dell’Appaltatore per:
> presenziare a tutti o parte dei collaudi eseguiti nei periodi indicati nell'avviso di collaudo;
> controllare gli esiti finali dei collaudi pregressi dai bollettini di prova depositati nell'archivio specifico dell’Appaltatore e verificare altresì le date relative all'effettuazione dei collaudi con quelle comunicate nei corrispondenti avvisi di collaudo;
13.2.3.7. In relazione a quanto sopra, l’Appaltatore assicurerà ai rappresentanti dell'Enel il libero accesso agli stabilimenti di produzione durante il normale orario di lavoro.
> “Collaudo di accettazione a cura dell’Appaltatore - Esito Favorevole”;
> nonché gli estremi del bollettino di prova emesso (numero e data).
13.2.3.9. L'accettazione delle merci da parte dell'Unità Destinataria dell'Enel sarà in ogni caso subordinata anche al “controllo di rispondenza”, consistente nell'insieme delle azioni necessarie per verificare la rispondenza della quantità e della qualità delle "merci" a quanto previsto in contratto.
13.2.4. Collaudo in officina di tipo 3
13.2.4.3. Al ricevimento delle merci da parte dell'unità destinataria dell'Enel sarà effettuato un “controllo di rispondenza” dei materiali ordinati. Nel caso venissero evidenziati difformità e/o difetti, i materiali ordinati saranno restituiti in porto assegnato con spese di trasporto a carico dell’Appaltatore.
14. TRASPORTO DA E PER LE SEDI E/O CANTIERI DELL’ENEL
14.1. Norme generali
14.1.2. L’Appaltatore deve comunicare all'Enel la disponibilità delle singole parti della fornitura pronte per la spedizione, da effettuare entro 10 gg. dall'autorizzazione alla spedizione dell'Enel.
14.2. Approntamento al trasporto
14.2.2. L’Appaltatore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.
14.2.3. All'atto della spedizione, se non diversamente stabilito dal Contratto o dall’Enel, l’Appaltatore deve inviare all'Enel le liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo. Ogni collo deve portare le eventuali marcature che sono comunicate dall'Enel; inoltre ogni collo deve contenere, sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell'autorizzazione alla spedizione da parte dell'Enel.
14.2.4. Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate della documentazione indicata al precedente comma.
14.3. Esecuzione dei trasporti
14.3.2. L’Appaltatore deve provvedere ad una adeguata assicurazione a copertura di tutti i rischi relativi al trasporto, compresa la merce trasportata.
14.4. Scarico in cantiere
14.4.3. Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese dell’Appaltatore e sotto la sua esclusiva responsabilità; l’Appaltatore sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento dell'Enel, ove esistenti e previa autorizzazione dell'Enel stessa.
15. MONTAGGIO – PRIMO AVVIAMENTO - PROVE DI FUNZIONAMENTO
15.3. Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall’Appaltatore ed approvate dall'Enel, qualora previsto nel PPP di cui al precedente art. 11 del presente documento.
15.4. L’Appaltatore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall’Enel; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all’Appaltatore.
15.9. Il completamento delle prove di funzionamento e messa a punto con esito positivo, darà luogo al Termine di Ultimazione (TU); a far data dal verbale sottoscritto dalle parti, la fornitura viene presa in consegna da parte dell'Enel.
16. COLLAUDO IN OPERA
16.1. Al Termine di Ultimazione (TU) ed entro il termine previsto nel programma cronologico, l’Appaltatore dovrà effettuare, alla presenza di incaricati Enel, le prove di collaudo in opera delle prestazioni garantite, se contrattualmente previste, secondo le indicazioni contrattuali.
17. GARANZIE E PENALI SULLE PRESTAZIONI GARANTITE
17.4. I requisiti di cui sopra vengono verificati secondo quanto precisato nei documenti contrattuali e mediante la prova di collaudo, di cui viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale.
17.5. Se da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire entro i termini fissati dall'Enel qualsiasi modifica necessaria atta a soddisfare le prestazioni garantite.
17.8. Qualora durante il periodo di garanzia la fornitura oggetto del Contratto non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tempestivamente, entro i termini fissati dall'Enel qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.