CAPO I – ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO
Regolamento del Dottorato di Ricerca Indice
ART. 1 - Ambito di applicazione
CAPO I – ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO
ART. 2 – Proposta di istituzione
ART. 3 – Accreditamento e attivazione ART. 4 - Requisiti per l’accreditamento
ART. 5 - Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università
ART. 6 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione
Art. 7 – Organi
Art. 8 – Il Collegio dei docenti
ART. 9 – Il Coordinatore del Dottorato
CAPO II - MODALITA’ DI ACCESSO, DI FUNZIONAMENTO E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
ART. 10 - Accesso al Dottorato
ART. 11 - Prova di ammissione al Dottorato ART. 12 – Organizzazione e durata
ART. 13 - Conseguimento del titolo ART. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi Art. 15 Borse di studio
ART. 16- Finanziamento dei Dottorati
ART. 17 - Fondo per il funzionamento dei Dottorati Disposizioni finali e transitorie
ART. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Roma Foro Italico in conformità all'art. 4 della Legge n.210 del 3 luglio 1998, come modificata dall’art. 19 comma 1 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e al “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di Dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di Dottorato da parte degli enti accreditati” emanato con DM n. 226 del 14 dicembre 2021(d’ora in poi “Decreto”).
CAPO I – ISTITUZIONE, ACCREDITAMENTO E ATTIVAZIONE DEI CORSI DI DOTTORATO
ART. 2 – Proposta di istituzione
1. La proposta di istituzione di un Corso di Dottorato è fatta dal Consiglio di Dipartimento al Rettore che la sottopone per l’approvazione al Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione e del Senato.
2. La proposta deve contenere:
a) la denominazione del corso di Dottorato, la durata e l’eventuale articolazione in curricula;
b) i settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di Dottorato;
c) le tematiche del corso, gli obiettivi formativi e le relative attività;
d) i programmi didattici e di ricerca del corso;
e) il numero dei posti di ciascun corso, compresi quelli senza borsa;
f) il numero di posti per i quali è richiesto il finanziamento all’Ateneo, il numero presunto delle borse finanziate da soggetti esterni, con l’indicazione dell’eventuale quota di co-finanziamento;
g )i nomi dei componenti del collegio dei docenti del corso con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di appartenenza e del coordinatore;
h) il possesso da parte dei componenti del Collegio di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso in linea con le disposizioni vigenti del MUR relative ai requisiti per l’accreditamento e alle linee guida dell’ANVUR;
i) la disponibilità di risorse finanziarie che garantiscano la sostenibilità del corso, inclusa la disponibilità di un adeguato numero di borse di studio;
l) se la proposta di istituzione di un corso avviene in forma singola o congiunta con i Soggetti di cui all’art. 3 comma 2 del D.M. 226/2021;
m) Nell’ipotesi di proposta di istituzione di corsi in forma congiunta, la proposta dovrà altresì contenere:
1) il/i Soggetto/i con cui istituire un corso in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi;
2) l’eventuale rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
3) gli specifici programmi di ricerca, sviluppo ovvero di innovazione oggetto della proposta di istituzione dei corsi in forma associata;
4) i requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica in capo ai Soggetti con i quali si richiede l’istituzione dei corsi, nonché le strutture e attrezzature scientifiche nella disponibilità degli stessi.
ART. 3 – Accreditamento e attivazione
1.I Corsi di Dottorato sono attivati previo accreditamento concesso dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), su parere conforme dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. La richiesta di accreditamento riguarda sia la sede che i corsi dottorali e va presentata dall’Università, previa approvazione dei competenti Organi Accademici.
3. L’accreditamento si articola nell’autorizzazione iniziale ad attivare Corsi di Dottorato e nell’accreditamento delle sedi ove questi si svolgono, nonché nella verifica periodica della permanenza dei requisiti, con le modalità indicate dal regolamento di cui al Decreto.
4. L’accreditamento delle sedi e dei corsi ha durata quinquennale.
5. Ai sensi dell’ art. 4 del Decreto, annualmente l’ANVUR verifica la permanenza dei requisiti per l’accreditamento dei Corsi di Dottorato, anche sulla base dei risultati dell’attività di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate.
6. L’accertamento del venir meno di uno o più dei requisiti richiesti comporta la revoca dell’accreditamento. In tal caso, l’Università interrompe, con effetto immediato, l’attivazione di un nuovo ciclo del Corso di Dottorato per il quale l’accreditamento è revocato, fermo restando il completamento dei corsi già attivati.
ART. 4 - Requisiti per l’accreditamento
1. Sono requisiti necessari per l’accreditamento dei corsi e delle sedi di Dottorato:
a) la presenza di un Collegio di Xxxxxxxxx, composto da almeno dodici docenti, di cui almeno la metà costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o di enti pubblici di ricerca ovvero, nel caso di dottorati in forma associata con enti pubblici di ricerca, anche da ricercatori appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, ricercatori o primi ricercatori degli enti stessi, ferma restando la quota minima dei professori. I docenti del Collegio devono appartenere ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
Possono far parte del Collegio di Dottorato, nella misura massima di un terzo della composizione complessiva del medesimo, esperti, pur non appartenenti a Università o enti pubblici di ricerca, in possesso di elevata e comprovata qualificazione scientifica o professionale in ambiti di ricerca coerenti con gli obiettivi formativi del corso di Dottorato;
b) il possesso, da parte dei membri del Collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, in linea con le vigenti disposizioni del MUR relative ai requisiti per l’accreditamento e con le linee guida dell’ANVUR;
c) per ciascun ciclo di Dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno quattro borse di studio per Corso di Dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a tre. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente, comunque destinate a borse di studio. Per i Dottorati attivati ai sensi dell’art. 3 comma 2 del Decreto, da due soggetti, ciascuno finanzia almeno due borse di studio; ove i soggetti siano superiori a due, il soggetto che è sede amministrativa del corso finanzia almeno due borse e ciascun altro soggetto ne finanzia almeno una;
d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l’attività dei dottorandi;
e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attività, anche in comune tra più Dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;
g) un sistema di assicurazione della qualità della progettazione e della gestione della formazione dottorale conforme agli standard per l’assicurazione della Qualità nello Spazio europeo dell’istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell’ANVUR.
ART. 5 - Dottorato in convenzione con altre Università e adesione a Dottorati istituiti da altre Università
1. L’Università può attivare corsi di dottorato mediante convenzione con altre Università. Le convenzioni devono assicurare, relativamente a ciascun Corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all’art. 4, del Decreto, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l’apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i Dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre due borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato.
2. Nell’ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Per i professori e ricercatori di altra Università la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato dall’Ateneo è subordinata al nulla-osta da parte dell’Università di appartenenza.
4. L’Università può aderire a Dottorati istituiti da altre Università; occorre prevedere, per reciprocità, l’adeguamento dell’Ateneo alle disposizioni in materia di Dottorato della sede amministrativa esterna e
concordare le modalità di nomina delle Commissioni sia per l’accesso che per gli esami finali, nonché la possibilità di rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
5. L’adesione è disposta con Decreto del Rettore, previe delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che, nell'ambito delle rispettive competenze, verificano la coerenza del corso con il piano di sviluppo della ricerca e della didattica, ex art. 47, co. 2, lett. j) dello Statuto, la disponibilità delle risorse finanziarie, di docenza, scientifiche e operative necessarie.
6. La proposta di adesione deve contenere:
a) la denominazione del Dottorato, la durata e l’eventuale articolazione in curricula;
b) le tematiche del corso, gli obiettivi formativi e le relative attività;
c) l’apporto in termini di docenza e l’indicazione del responsabile locale;
d) il o i Dipartimenti (e/o altre Strutture) dell’Ateneo che garantiscano la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico.
e) i criteri di distribuzione delle borse fra le sedi e la disponibilità di risorse umane, strutturali e finanziarie;
f) le modalità di nomina delle Commissioni sia per l’accesso che per gli esami finali;
g) l’eventuale rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
ART. 6 - Dottorato in collaborazione con le imprese, Dottorato industriale e apprendistato di alta formazione
1. L’Ateneo può attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L’Ateneo può altresì attivare Corsi di Dottorato industriale, con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i due percorsi, di cui sopra, stabiliscono le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa, nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell’impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato. Per questi Dottorati, possono essere previste modalità organizzative delle attività didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall’art. 5 del D. LGS. 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui al comma 1, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l’attivazione del corso.
Art. 7 – Organi
1. Sono organi del Corso di Dottorato di ricerca:
a) il Collegio dei docenti
b) il Coordinatore.
Art. 8 – Il Collegio dei docenti
1. Il Collegio è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Esso è costituito da:
a) dodici docenti, di cui almeno la metà è costituita da professori universitari di ruolo di prima o seconda fascia, e per la restante parte da ricercatori di ruolo di università o di enti pubblici di ricerca. I docenti del Collegio apparterranno ai macro settori coerenti con gli obiettivi formativi del corso;
b) in ogni caso, i ricercatori appartenenti al Collegio di Dottorato devono essere in possesso di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di seconda fascia e i professori di una qualificazione scientifica attestata sulla base dei requisiti necessari previsti per l’accesso alle funzioni del ruolo di appartenenza;
c) nel caso di Dottorati attivati dalle istituzioni di cui all’art. 3 comma 2 del Decreto, il Collegio deve essere, in ogni caso, formato in maggioranza da professori universitari;
d) da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati;
2. Ai fini del rispetto del requisito di cui al comma 1 del presente articolo, ciascun soggetto può essere conteggiato una sola volta su base nazionale. È tuttavia possibile partecipare a un ulteriore collegio unicamente ove questo si riferisca a un corso di Dottorato organizzato in forma associata ivi compresi i corsi di Dottorato industriale e i corsi di Dottorato di interesse nazionale. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un’altra Università è subordinata al nulla-osta da parte dell’Ateneo di appartenenza.
3. L’attività didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell’ambito dei Corsi di Dottorato concorre all’adempimento degli obblighi istituzionali di cui all’art. 6 della L. n. 240 del 2010.
4. In particolare, il Collegio:
a) nomina, al suo interno, il Coordinatore del Dottorato, nonché i responsabili degli eventuali curricula;
b) accetta le domande di partecipazione al Collegio avanzate dai soggetti legittimati ad accedervi, previa verifica della coerenza del macrosettore di appartenenza con gli obiettivi formativi del corso, nonché del possesso dei risultati di ricerca richiesti ai fini dell’accreditamento del corso;
c) definisce i criteri e le modalità dello svolgimento delle prove di ammissione;
d) fornisce agli organi preposti ogni informazione utile al fine di verificare la disponibilità delle risorse finanziarie e delle strutture umane, operative e scientifiche che garantiscono la sostenibilità del corso;
e) Assegna a ciascun dottorando un supervisore e uno o più co-supervisori, di cui almeno uno di provenienza accademica, scelti dal collegio anche tra soggetti esterni ad esso, purché almeno uno in possesso dei requisiti richiesti per i componenti del collegio medesimo;
f) valuta ogni anno l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo o all'esame finale, ovvero dell'esclusione dal proseguimento del corso;
g) rilascia ai dottorandi il nulla osta a effettuare attività di tutorato agli studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica integrativa, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico;
h) autorizza i dottorandi a svolgere attività di ricerca all’estero;
i) autorizza i dottorandi ad effettuare prestazioni di lavoro comunque coerenti con gli obiettivi del Dottorato;
l) nomina due valutatori ad esso esterni (d’ora in poi “revisori esterni”), chiamati a valutare l’ammissione delle tesi alla discussione pubblica e formula proposte riguardo alla nomina della Commissione per la discussione stessa;
n) delibera nelle altre materie rimesse alla sua competenza dalle norme di legge e regolamentari;
o) propone al Rettore i nominativi dei componenti delle Commissioni giudicatrici di accesso e finale.
ART. 9 – Il Coordinatore del Dottorato
1. Il Coordinatore del Dottorato è nominato dal Collegio, al suo interno, tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno. Se professore di seconda fascia, il Coordinatore del Dottorato deve essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, attestata sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’accesso alle funzioni di professore di prima fascia.
2. La durata del mandato è triennale con possibilità di riconferma nell'incarico per non più di due mandati consecutivi. Nel caso di dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, il Collegio designa, al suo interno, il nuovo Coordinatore e ne comunica la nomina all'Ateneo.
3. Il Coordinatore:
a) convoca e presiede il Collegio;
b) autorizza i dottorandi a recarsi fuori sede;
c) comunica all'Ateneo l'inizio delle attività, nonché, i nominativi dei tutori per ogni singolo dottorando, nonché dei titolari delle singole borse di studio assegnate;
d) espleta le funzioni per le quali gli venga data delega da parte del Collegio.
CAPO II - MODALITA’ DI ACCESSO, DI FUNZIONAMENTO E DI CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
ART. 10 - Accesso al Dottorato
1. L’ammissione al Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, indetta almeno una volta all’anno.
2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio o altra forma di finanziamento equivalente può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di Dottorato, pena la decadenza dall’ammissione al corso.
3. L’idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. La domanda di partecipazione agli eventuali posti senza borsa di studio può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea ante
D.M. 509/1999 o di laurea specialistica/magistrale o titolo straniero idoneo, ai sensi del precedente comma 3.
5. Non possono accedere ai posti con borsa né i dottorandi iscritti allo stesso Xxxxxxxxx, né i dottori di ricerca di altro Dottorato.
6. Le tasse e i contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato sono definite dal Regolamento di ateneo per le Tasse e i Contributi.
7. Il bando per l’ammissione, emanato dal Rettore con proprio decreto, redatto in italiano e in inglese è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del MUR, deve indicare:
a) la denominazione del Dottorato, la durata e l’eventuale articolazione in curricula;
b) i Dipartimenti, le istituzioni, le altre Università, gli enti di ricerca pubblici o privati, le imprese consorziati o convenzionati concorrenti al Dottorato;
c) il nominativo del Coordinatore e dei responsabili degli eventuali curricula;
d) i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché progetti di ricerca, prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste, per le quali vanno indicati la data, l’ora e il luogo di svolgimento, nonché le tematiche che ne costituiscono l’oggetto, anche distinte in riferimento agli eventuali curricula;
e) il numero complessivo dei laureati da ammettere, tenuto conto che il numero dei posti senza borsa è definito nella misura di un posto ogni tre con borsa di cui alla successiva lettera f)
f) il numero di borse di studio, numero di borse e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, specificando il numero di borse riservato agli eventuali curricula e temi vincolati. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato;
g) l’indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi;
h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici;
j) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
k) le modalità per l'iscrizione;
l) i diritti e i doveri dei dottorandi;
m) le modalità di conseguimento del titolo;
n) le modalità del trattamento dei dati personali.
0.Xx il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, l’Ateneo può stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e forme, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure normali. Per i Dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dal precedente art. 6.
9. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell’ambito di Corsi di Dottorato accreditati.
ART. 11 - Prova di ammissione al Dottorato
1. Le prove di ammissione si svolgono per valutazione dei titoli, secondo criteri scelti preliminarmente dal Collegio e specificatamente indicati nel bando, cui può accompagnarsi una prova scritta, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, e/o una prova orale.
2. Sono titoli valutabili:
a) il "diploma supplement" della laurea (o, in sua assenza, l’elenco degli esami sostenuti nell’ambito del Corso di laurea con relativa votazione);
b) la tesi di laurea;
c) lettere di presentazione, redatte in lingua italiana o inglese e sottoscritte da un docente universitario o da un esperto della materia, esterni al Collegio del Dottorato prescelto;
d) eventuali pubblicazioni;
e) eventuali titoli di studio post-laurea ed esperienze lavorative coerenti con il Dottorato prescelto;
f) ogni altro titolo ritenuto pertinente dal Collegio.
3. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, sentito il Collegio del Dottorato interessato ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori, ricercatori universitari, ricercatori universitari a tempo determinato appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Alle Commissioni possono essere aggiunti non più di due esperti di comprovata qualificazione, italiani o stranieri, anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati a legislazione vigente. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la composizione della Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi. Le eventuali spese relative alla mobilità dei membri della Commissione sono a carico del Dottorato.
4. La prova di ammissione si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 30/50, corrispondente alla valutazione di sufficienza. La Commissione redige apposito verbale, indicando i criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a ciascun candidato e le graduatorie di merito. Nel caso in
cui un Dottorato sia articolato in curricula, il candidato deve indicare il curriculum di scelta (e uno solo) e, secondo quanto deciso dal Collegio e specificatamente indicato nel bando, verrà formata una graduatoria unica per l’intero Dottorato oppure graduatorie distinte per ogni curriculum; in tale seconda ipotesi, qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico curriculum, queste verranno attribuite a candidati idonei di altri curricula, rispettando la loro votazione. Nel caso un Dottorato preveda borse di studio vincolate a specifici temi, verranno formate, accanto alla graduatoria di Dottorato/curriculum, graduatorie distinte per ogni tema vincolato; qualora, secondo l'ordine della graduatoria, residuino borse di studio in uno specifico tema vincolato, queste non vengono assegnate.
5. Le graduatorie sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito di Ateneo.
6. I candidati classificatisi in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a presentare la domanda di iscrizione entro quindici giorni dalla conclusione della prova di ammissione. La mancata regolarizzazione dell'iscrizione entro il termine sopra indicato implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono assegnati ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, previa comunicazione agli interessati.
7. Il Coordinatore del Collegio comunica all'Ateneo, entro 10 giorni dall’inizio dell’anno accademico, l'inizio delle attività, nonché, entro il mese successivo, i nominativi del tutore per ogni singolo dottorando, nonché i nominativi dei titolari delle singole borse di studio assegnate. L’elenco di dottorandi e tutori sarà reso pubblico sul sito dell'Ateneo.
ART. 12 – Organizzazione e durata
1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.
2. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di Xxxxxxxxx nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
3. Una proroga per un periodo non superiore a dodici mesi può essere decisa dal collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell’ateneo.
4. I periodi di proroga non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge (malattia e maternità).
0.Xx programmazione delle attività didattiche e formative, stabilita dal Collegio dei Docenti, è riportata sul sito web del Corso di Dottorato con relativa indicazione dei CFU.
6. I CFU sono conseguiti con attività di studio, di laboratorio, partecipazione a seminari e congressi, soggiorni di studio all’estero, corsi di perfezionamento nell’ambito del proprio individuale percorso di formazione-ricerca, nonché la stesura di pubblicazioni e la stesura della tesi di dottorato.
I dottorandi sono inoltre tenuti a seguire corsi interdisciplinari organizzati ad hoc sui temi quali Statistica e Metodologie di ricerca nell’ambito delle scienze motorie, Etica, metodologie e proprietà intellettuale e corsi su tematiche trasversali che includono cicli di lezioni di Scientific Writing and Communication,
Informatica, oltre a incontri con esperti sui sistemi di ricerca europei e internazionali, valorizzazione e disseminazione dei risultati, accesso aperto ai dati e ai prodotti della ricerca.
7. Il Collegio dei Docenti può affidare attività seminariali, previste nel percorso formativo, a Professori e Ricercatori appartenenti al Collegio stesso o anche esterni, purché in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica, documentati dal curriculum e da pubblicazioni coerenti con le tematiche del Corso di Dottorato.
8. Il Collegio dei Docenti valuta le attività formative svolte annualmente dai dottorandi in sede di esame di passaggio all’anno successivo, riconoscendone i relativi CFU. Al termine dell’esame finale del 1° e 2° anno, in caso di valutazione positiva da parte del Collegio dei docenti, il dottorando acquisisce 60 CFU. Al termine del 3° anno l’acquisizione dei CFU è conseguita a seguito della stesura della relazione dell’attività del dottorando e approvazione del collegio.
ART. 13 - Conseguimento del titolo
1. Il titolo di Dottore di ricerca (Dott. Ric. oppure Ph.D.) viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all’avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Xxxxxxxxx, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio.
2. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da due revisori esterni di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che concorrono al rilascio del titolo di Dottorato e di cui almeno uno è un docente universitario. Entro 30 giorni i revisori esterni, nominati dal Collegio, esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l’ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi revisori esterni, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
3. Doctor Xxxxxxxxx - La certificazione aggiuntiva di “Doctor Xxxxxxxxx” potrà essere rilasciata dall’Ateneo, quando sussistano le seguenti condizioni: a) parere favorevole del Collegio; b) tesi redatta in una delle lingue ufficiali della U.E. c) giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due revisori, nominati dal Collegio e appartenenti a istituzioni universitarie straniere di due diversi Paesi dell'U.E. Le relazioni dei revisori saranno allegate al verbale dell'esame finale per il candidato; d) presenza nella Commissione di almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria straniera dell’U.E.; e) discussione della tesi in una delle lingue ufficiali dell'U.E.; f) periodo di lavoro e di ricerca svolto all'estero della durata di almeno tre mesi in un Paese dell'U.E.
4. La discussione pubblica si svolge di fronte a una Commissione, che è nominata dal Rettore nel rispetto, ove possibile, dell’equilibrio di genere, su proposta del Collegio di Dottorato interessato, ed è formata da un minimo di tre componenti individuati tra i professori, ricercatori universitari, ricercatori a tempo determinato, anche stranieri, specificamente qualificati nei relativi settori di riferimento. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non
più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al Dottorato. In ogni caso, la commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza accademica.
Per quei candidati cui il Collegio abbia riconosciuto che possono acquisire la qualifica di “Doctor Europaeus”, la Commissione deve essere integrata da almeno un professore o ricercatore di una istituzione universitaria europea. Nel caso di accordi specifici di co-tutela o di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi. Le spese relative alla mobilità dei componenti della Commissione sono a carico del Dottorato.
La discussione della tesi avviene di norma entro i sei (6) mesi successivi alla fine del corso. La data per la discussione della tesi non può essere disattesa, fatti salvi periodi di sospensione previsti dall’articolo 14, comma 8 del presente Regolamento.
5. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, quando ne riconosca all’unanimità un particolare rilievo scientifico, può attribuire la Lode alla Tesi.
6. Le attività formative svolte dai dottorandi in una o più sedi sono certificate da un documento allegato al diploma finale (diploma supplement).
7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Ateneo provvede al deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all’utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l’obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
8. Il titolo di Dottore di ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell’interessato, ne certifica il conseguimento.
ART. 14 - Diritti e doveri dei dottorandi
1. L’ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilità di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto per i dipendenti pubblici dal successivo comma 4 e ai dipendenti di imprese dall’art. 8. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad altro Dottorato, Corso di studio o Corso di specializzazione, in Italia e all’estero e fatta salva ogni altra situazione autorizzata dal Ministero. Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di Dottorato. Il reddito del dottorando da attività retribuite, in ogni caso, non potrà essere superiore all’importo della borsa medesima.
2. I dottorandi sono sottoposti a verifica annuale del completamento del programma delle attività previste per l’anno precedente. Il mancato superamento della verifica annuale implica la mancata erogazione della borsa di studio, se goduta, e la decadenza dal Dottorato.
3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla-osta del Collegio e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività retribuita di tutorato degli
studenti dei Corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.
4. A decorrere dal primo anno di corso a ciascun dottorando iscritto, sia con borsa che senza borsa, viene assegnato un budget di ricerca pari al 10% dell'importo della borsa.
5. I dipendenti pubblici ammessi ai Corsi di Dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell’aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della L. agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall’ambito disciplinare.
6. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi relativi al diritto allo studio previsti dal D.L. 29 marzo 2012, n. 68.
7. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al D. M. 12 luglio 2007, n. 247.
8. È prevista la sospensione del Dottorato nei casi di maternità, paternità adozione, affidamento e malattia in conformità con la normativa vigente in materia, nonché per l’espletamento di un periodo di studio o di lavoro che non sia incompatibile con una ripresa successiva del Corso di Dottorato, previa autorizzazione del Collegio. Durante i periodi di sospensione non è erogata la borsa di studio. È cura del dottorando comunicare al Collegio docenti la ripresa della frequenza al Corso. Il Collegio docenti nel prendere atto dovrà deliberare in merito alle modalità di recupero dei periodi di sospensione.
9. Per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi il Collegio di Dottorato è integrato da un rappresentante dei dottorandi.
10. Il dottorando iscritto su posto non ricoperto da borsa di studio può usufruire di borse o altre forme di supporto finanziate da terzi, su argomenti attinenti il tema del Dottorato.
11. Il Collegio valuta che tutte le condizioni di cui sopra siano soddisfatte e, in caso negativo, propone la decadenza dal Dottorato, con obbligo di restituzione della borsa relativa all'anno in corso, ove concessa.
Art. 15 Borse di studio
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l’anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dai Regolamenti dei singoli Corsi di Dottorato, fermo restando l’obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L’importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. DM del 25 gennaio 2018. Tale importo è incrementato nella misura del 50% per lo svolgimento di attività di ricerca all’estero e per un periodo complessivamente non superiore
a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Tale limite, tuttavia, può essere esteso fino a 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri. I soggiorni all’estero possono godere di ulteriori indennità di mobilità, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi. Ai dottorandi titolari di borsa, ove non residenti in Italia alla data d’inizio dei corsi stessi, l’importo della borsa può essere elevato in misura non superiore al 50%, a carico dei Dipartimenti o di soggetti terzi.
3. Una quota delle borse di studio e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che abbiano conseguito in Università estere il titolo di studio necessario per l’ammissione al Corso di Dottorato.
4. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell’Amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. A decorrere dal primo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l’attività di ricerca in Italia e all’estero di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini.
6. Il dottorando titolare di borsa di studio può, in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa unitamente al Dottorato oppure, previa autorizzazione del Collegio, proseguire il corso senza borsa. La rinuncia alla borsa è da intendere per tutta la durata residua del Dottorato. La parte residua della borsa, qualora pari o superiore a dodici mesi, può essere attribuita, su delibera degli organi preposti dell'Ateneo e previa autorizzazione del Collegio, al primo dottorando non borsista nell’ordine della graduatoria del Dottorato stesso. Se inferiore alla somma indicata, la parte residua della borsa resta nella disponibilità dell’Ateneo per gli stessi fini.
9. I principi di cui al presente art. 15 non si applicano ai borsisti di governi esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell’ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
ART. 16- Finanziamento dei Dottorati
1. L’Ateneo provvede al finanziamento dei Corsi di Dottorato, con la procedura di cui ai successivi commi. Il MUR contribuisce annualmente al finanziamento dei Dottorati attivati dalle Università, che è ripartito con decreto del Ministro, sentita l’ANVUR. In relazione a Corsi di Xxxxxxxxx attivati con il contributo di più istituzioni si tiene conto dell’apporto di ciascuna alle attività del Dottorato.
2. L'Ateneo provvede alla ripartizione delle borse di studio finanziate dall’Ateneo medesimo, tenendo conto:
a) dei criteri individuati dal MUR per la ripartizione dei finanziamenti ministeriali per i Dottorati attivati dalle Università:
- qualità della ricerca svolta dai membri del Collegio dei docenti;
- grado di internazionalizzazione del Dottorato;
- grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del Dottorato sul sistema socio-economico;
- attrattività del Dottorato;
- dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del Dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra Atenei;
- sbocchi professionali dei Dottori di ricerca;
b) del successo del Dottorato nell’accedere ai fondi MUR destinati:
- al finanziamento diretto di borse di Dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
- al cofinanziamento premiale di borse di Dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
- all’incentivazione di Corsi di Dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal MUR;
- all’incentivazione di Corsi di Dottorato svolti in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;
- al finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialità e l’attività di didattica e di ricerca di Corsi di Dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione;
3. Il Consiglio di Amministrazione procede all’assegnazione delle risorse necessarie per l’attivazione dei previsti tre cicli: i) dei Dottorati con sede amministrativa nell’Ateneo; ii) per l’adesione dell’Ateneo a Dottorati con sede amministrativa in altro Ateneo; iii) per la partecipazione dell’Ateneo a Consorzi finalizzati all’istituzione di Dottorati.
ART. 17 - Fondo per il funzionamento dei Dottorati
1. Il Senato Accademico propone annualmente al Consiglio di Amministrazione l'assegnazione alla stessa di adeguate risorse per il funzionamento dei singoli Corsi di Dottorato, nonché per lo svolgimento delle attività istituzionali da essa svolte. Il fondo per il funzionamento dei Dottorati viene ripartito tra i corsi attivati, anche tenendo conto del numero dei dottorandi, e viene trasferito al Dipartimento di afferenza del Coordinatore del singolo Dottorato o del Responsabile dei curricula, per i Dottorati convenzionati o consorziati.
2. Il fondo è utilizzato esclusivamente per fare fronte alle spese per:
a) l'organizzazione di seminari e conferenze su temi attinenti il programma del Dottorato, incluse mobilità e indennità di missione dei docenti esterni;
b) la mobilità dei dottorandi senza borsa e dei dottorandi con borsa iscritti al primo anno, finalizzata alla partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari attinenti al programma dei Dottorati;
c) la mobilità dei membri della Commissione di ammissione e della Commissione finale del Dottorato;
d) il budget per l’attività di ricerca dei borsisti iscritti a partire dal primo anno e di importo non inferiore al 10% dell’importo della borsa, di cui al disposto dell’art. 9, comma 4, del Decreto.
3. I Dipartimenti interessati possono assegnare adeguate risorse aggiuntive per il funzionamento dei Dottorati di loro interesse.
Disposizioni finali e transitorie
1. Il presente Regolamento entra in vigore con l’emanazione del decreto rettorale.
2. Per quanto non disposto specificamente nel presente Regolamento, l’Università si attiene al D.M. n. 226 del 14 dicembre 2021 nonché alla normativa vigente in materia.