COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
COPERTURA ASSICURATIVA
CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Contraente: ciascun Ente del Servizio Sanitario della Regione (SSR) Friuli Venezia Giulia aderente al Centro Servizi Condivisi e, dopo la soppressione di quest’ultimo al 31/12/2009, ciascun Ente del SSR tenuto all’adesione alle procedure centralizzate ai sensi dell’art.10 della l.r. 23/07/09 n.12 3° comma facenti capo all’apposito Dipartimento dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Santa Xxxxx della Misericordia” di Udine, come da Deliberazio ne di Giunta regionale (DGR) n. 2717 del 02/12/09 e precedente DGR n.2643 del 26/11/2009 – linee per la gestione 2010 - di seguito denominati anche Azienda aderente o Azienda;
Assicurato: il soggetto il cui interesse e’ protetto dalla assicurazione;
Attivita’ delle Aziende: L’esercizio delle attivita’ e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attivita’ accessorie, comple mentari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Societa’: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonche’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il con tratto;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro vie ne dedotta dal risarcimento;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualita’ assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garan zia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso copertu re, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o fluidi che non possa es sere definito inondazione o alluvione;
Apparecchiature elettroniche e/o elettromedicali (anche, genericamente: apparecchiature elettroniche): qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e’ considerato secondario rispetto alle fi nalita’ del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, diagnostici, di laboratorio, terapeutici, apparecchiature per elaborazio ne dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di continuita’, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impian ti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e com puters, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rien trano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant’altro nulla escluso e’ parte e/o e’ destinato a servizio delle apparecchiature elettroni che o e’ necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu’ dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svol gimento delle attivita’;
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu’ persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opi nione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che se gue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decor renti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori, di proprieta’ o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Azienda nonche’ agli utenti dei servizi erogati dalla Azienda, da essi indossati e/o presenti all’interno delle strutture della e/o in uso alla stessa;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprieta’ della Azien da o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione;
Beni mobili: tutto quanto di proprieta’ della Azienda o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi anche le apparecchiature elettroniche), posto all’interno di immobili o im pianti o in aree esterne pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di pro prieta’ od in uso o locazione alla Azienda, o a altri Enti o Societa’ ad essa collegati e/o ri conducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipen denti, collaboratori o consulenti della Azienda o di tali altri Enti o Societa’, o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprieta’ od in uso alla Azienda se iscritti al P.R.A. .
Unicamente per quanto coperto da polizze specifiche, non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonche’ quan t’altro definibile opera d’arte, collezione o raccolta, o sua parte, o avente particolare valore storico, artistico, archeologico, culturale e/o didattico), di proprieta’ della Azienda o di terzi.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. “Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia” rientrano in tale defini zione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate e quant’altro facente parte o desti nato a servizio o ornamento di Beni Immobili nonche’ ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto purche’, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o a beni immobili o a supporti fissi in genere;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o al tro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguo no modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile pero’ a cause diverse comunque conseguenti all’evento;
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), do cumenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà della Azienda o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto persona fisica che assume la qualifica di Rappresentante Legale del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Di rettore Generale della Azienda;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene (le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro); a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Societa’ ha facolta’ di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezio ne della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ri cevimento.
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonche’ i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purche’ direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetra te dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettro nici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione
o revisione e/o da collaudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa.
In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il forni tore, la Societa’ avra’ diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa inden nizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltra zioni;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonche’ di allacciamento, di cli matizzazione, di estinzione e/o similari, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o della attivita’;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonche’ lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all’interno; sono escluse le sole ri gature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installa zione;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura acci dentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto e’ assicurato sino alla con correnza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto e’ assicurato aveva al momento del sinistro, la Socie ta’ risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprieta’ di ter zi dall’Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di po lizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualita’ di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per dan ni prodotti a cose mobili di proprieta’ dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (lo cazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonche’ alle cose di terzi ver so i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro inden nizzabile a termini del presente contratto;
Ricorso terzi: le conseguenze della responsabilita’ civile che gravino sull’Assicurato ai sen si degli artt. 2043 e seguenti del Codice Civile, per danni prodotti a cose mobili ed immobili dei vicini o di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi tra i vicini i coinquilini, i condomini nonche’ il proprietario dell’immobile stesso, per le parti non locate dall’Assicurato. Rientrano in tale voce, fino alla concorrenza dell’importo indicato, anche i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni o di attivita’ di terzi;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edifica ti o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quin di unicamente il Direttore Generale della Azienda; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualita’ di privato cittadino o altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o al tro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni:
o ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in ma teria di sovraccarico di neve e al loro contenuto,
o ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto,
o ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato e’ influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto,
o ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore a nuovo: la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (se im mobile: al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simi li, ed escluso il valore dell’area) ovvero la spesa necessaria per il suo rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); per beni immobili e mobili con particolare valore storico e/o artistico, rientra nella definizione di valore a nuovo la spesa necessaria per la ricostruzione o il loro ripristino, laddove sia attuabile;
Valore commerciale: l’apprezzamento, effettuato tenendo conto del grado di vetusta’, dello stato di conservazione o di usura (e di ogni altra circostanza influente) del bene, detratto il valore di eventuali residui del bene stesso;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto e’ assicurato, con applicazione della regola proporzionale;
Ad integrazione di quanto sopra normato, vengono altresi’ convenute le seguenti condi zioni di operativita’ e esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Societa’ tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, inte ressi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.
Sono compresi i danni causati da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonche’ di attivita’ industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, purche’ av venuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verifi carsi del sinistro.
Nell’ambito di operatività della presente garanzia sono compresi i danni ai veicoli dei di pendenti o di terzi, ai mezzi sotto carico o scarico o in sosta nell’ambito di tali operazioni, e alle cose trasportate su tali veicoli e mezzi.
Sono esclusi i danni conseguenti a inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.
L’assicurato dara’ tempestivamente notizia alla Societa’ delle procedure civili e penali pro mosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Societa’ as sumera’ la difesa dell’assicurato con riferimento all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Societa’ risponde dei danni materiali, compresi quelli di in cendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non risponde dei danni:
o causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particel le atomiche anche se questi fenomeni fossero originati dal terremoto,
o da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
o da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termina o idrau lica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assi curati o su impianti ad essi connessi,
o da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
o mareggiate o penetrazione di acqua marina,
o formazione di xxxxxxxx,
o accumulo esterno di acqua,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; e non indennizza inoltre i danni subiti da:
o alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione.
Nell’ambito di questa garanzia la Società risponde anche dei danni materiali e diretti cau sati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili).
Inondazioni, Alluvioni: la Societa’ indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se cau sati da evento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Societa’ non indennizza i danni causati da:
o mareggiata, marea, maremoto,
o umidita’, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
o mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
nonche’ quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 12 cm.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
Per ogni Azienda assicurata, la copertura assicurativa avra’ efficacia e verra’ prestata mediante emissione del corrispondente Contratto di Assicurazione, avente le medesime condizioni normative e economiche del presente Capitolato.
Ciascun Contratto di Assicurazione riportera’ i corrispondenti valori / massimali / capitali, la data di inclusione e decorrenza della garanzia, nonche’ l’importo della quota di premio alla firma e rate successive di sua spettanza, e verra’ sottoscritto dalla Azienda assicurata.
La copertura assicurativa ha effetto dalle ore 24,00 del 31.03.2010, salvo quanto diversamente previsto nei singoli Contratti di Assicurazione, fino alle ore 24,00 del 31.03.2013, con scadenze annuali intermedie al 31.03 di ciascun anno, e non è prorogabile automaticamente.
Laddove i singoli Contratti di assicurazione abbiano una decorrenza successiva a quella sopra indicata, la Societa’ rimane impegnata ad applicare per tali Contratti i medesimi tassi / aliquote / premi unitari indicati per il presente Capitolato.
E’ facolta’ di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte
– e anticipata a mezzo telefax - almeno 120 (centoventi) giorni prima di tale scadenza, fermo che non e’ consentito alla Societa’ assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per singoli Contratti di assicurazione, nonche’ solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ facolta’ di ciascuna Azienda assicurata notificare alla Societa’, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del singolo Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stes so alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (cento venti) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
E’ altresi’ facolta’ della Azienda richiedere alla Societa’ il rinnovo del contratto, alla sua scadenza, laddove ritenuto opportuno e secondo quanto previsto dalla normativa allora vi gente in materia.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisio ni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustifi care la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 2: Comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti il contratto dovranno essere necessariamen te inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta.
Art. 3: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dal Codice Civile.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente l’Autorità Giudi ziaria del luogo ove ha sede la Azienda aderente.
Art. 4: Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, ciascuna Azienda pagherà alla Società:
a. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto quale risulta dai corrispondenti Contratti di assicurazione attivati, sempreche’ nel frattempo la Societa’ abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30’ giorno successivo a quello del loro ricevimento;
b. entro 90 giorni o, se la data che ne consegue e’ antecedente all’ultimo giorno del 3’ mese successivo, entro il 3’ mese successivo a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
c. entro 90 giorni dalla presentazione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa unicamente nei confronti della singola Azienda assicurata inadempiente, e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Azienda comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Societa’, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri di in teresse della singola Azienda inadempiente accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 5: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Societa’ dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa com peterle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 6: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione e’ prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro pero’ gli interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, ne’ azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dalla assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dalla Azienda.
Art. 7: Facolta’ di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ma non oltre il 90’ giorno antecedente la scadenza della annualita’ assicurativa in corso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. . In tale caso la copertura assicurativa rimarra’ efficace per ulteriori 90 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verra’ eventualmente richiesto dalla Azienda).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo, la Societa’ rimborserà alla Azienda il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Societa’ emettera’ una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovra’ corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della prosecuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura parti a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Resta in ogni caso convenuto che il recesso da parte della Societa’ varra’ unicamente nei confronti della Azienda aderente alla quale si riferisce il sinistro che origina il recesso, rimanendo quindi operanti le prestazioni nei confronti delle altre Aziende.
CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 8: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 1
La Societa’ assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allega ta al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali e compresa la perdita, anche parziale) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonche’ i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o gia’ ricompreso in Sezione 2 di polizza, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a ti tolo esemplificativo e non limitativo:
a. incendio,
b. combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c. esplosione, implosione e scoppio,
d. azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e. caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f. onda sonica,
g. urto di veicoli,
x. xxxxxx di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
i. fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j. rottura accidentale di lastre,
k. atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostra zioni di folla),
l. atti di sabotaggio,
m.atti di terrorismo,
n. fenomeni atmosferici,
o. formazione di ghiaccio, gelo,
p. acqua piovana,
q. fuoriuscita di acqua,
r. inondazioni, alluvioni,
s. allagamenti,
x. xxxxxxxxxxx, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
u. crollo, collasso strutturale,
v. sovraccarico di neve,
w. fenomeni elettrici,
x. mancato freddo.
y. evento sismico.
A valere sia per la Sezione 1 che per la Sezione 2 di polizza, la Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, le spese sostenute dalla Azienda:
1. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attivita’ delle Autorita’, della Azienda stes sa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di im pedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
2. per i costi/oneri che la Azienda debba corrispondere a Enti e Autorita’ Pubbliche ai sensi della normativa vigente al momento della ricostruzione dell’immobile colpito dal sinistro, nonche’ per gli eventuali collaudi, prove di idoneita’ e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, il tutto fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (diecipro cento) del danno indennizzabile;
3. per trasportare, demolire, rimuovere e smaltire i residui del sinistro, nonche’ per la eventuale bonifica dell’area interessata, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazione della regola proporzionale;
4. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’en tita’ dei danni subiti, nonche’ quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del danno indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, fino alla concorrenza dell’ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio (che rappresenta anche il xxxxxxx xxxxxxx aggiuntivo soste nibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa);
5. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, ma teriale meccanografico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un even to indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
6. per mantenere in funzione servizi e/o attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, tra sporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operativita’ di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio;
7. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua parziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresi’ la perdita econo mica subita dalla Azienda in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola pro porzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nel la scheda di conteggio del premio, che rappresenta anche il massimo esborso sosteni bile a tale titolo dalla Società per per annualità assicurativa;
8. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”, fino alla concorrenza per evento dell’im porto indicato a tale titolo nella Sezione “Scoperti, franchigie e/o sottolimiti di indenniz zo”.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa gra ve del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Azienda.
Art. 9: Risarcimenti – Massima esposizione della Societa’ – Limitazioni
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun grup po di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Azienda e’ esonerata), fermo quanto previsto ai successivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi in dennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Resta convenuto tra le parti che relativamente alle Aziende per le quali la voce “di cui Apparecchiature elettroniche” non riporta il corrispondente valore, fermo quanto previsto dalla definizione di “Bene mobile” le Apparecchiature elettroniche e elettromedicali vengo no tutelale unicamente per gli eventi di cui alle lettere a) usque y) dell’art. 8; rimangono operanti le ulteriori garanzie di cui ai punti 1. e seguenti del medesimo art. 8 .
Art. 10: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società’ al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverra’ come piu’ avanti normato, essa riterra’ assicurati, senza obbligo di preventiva comunica zione da parte della Azienda anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regolazio ne; superando detto limite, il nuovo bene si intendera’ assicurato solo dalle ore 24 del gior no in cui la Azienda ne avra’ dato comunicazione.
Art. 11: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto e se diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società’ non applichera’ la regola proporzionale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corri spondente somma assicurata maggiorata del 30% (trentapercento) non sia inferiore al va lore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale operera’ in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a 1’ rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola proporzionale.
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 12: Oggetto dell’assicurazione della Sezione 2
La Soieta’ assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonche’ il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia sia no dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto.
La Societa’ assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi e fermo quanto precedente normato nella Sezione 1, le spese sostenute dalla Azienda:
1. per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentati vo di commetterli, fino alla concorrenza per sinistro di un importo pari al 10% (diecipro cento) del danno indennizzabile e di ulteriori euro 10.000,00 (diecimila/00) ove tale 10% non fosse sufficiente.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa gra ve del Contraente e/o Assicurato, nonche’ da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, dirigenti, dipendenti, preposti e operatori della Azienda.
Art. 13: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto e’ operante:
◊ per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Xxxxxx ne posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucerna ri, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudo lento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purche’ con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilita’ personale,
d) in modo clandestino, purche’ l’asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;
◊ si e’ introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante siste mi diversi da quelli innanzi descritti purche’ abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati mediante scasso, rottura, forzatura dei mede simi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto b) che precede.
◊ per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
◊ per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, an che con sola effrazione o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme alla apparecchiatura stessa;
◊ in caso di furto con destrezza (senza cioe’ scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immo bile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incarica ta del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di eta’ superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza di un importo pari al 20% (ventipercento) di quanto indicato nella sche da di conteggio del premio per la partita di appartenenza del bene / valori sottratti.
Art. 14 : Somme assicurate – Limitazioni – Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascun grup po di rischio, il massimo esborso da parte della Societa’ per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione la Azienda e’ esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Societa’ per ciascun si nistro non sara’ superiore al 20% (ventipercento) del valore assicurato per la partita corri spondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Societa’ si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei va lori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o piu’ sinistri liquidati nel corso dell’annualita’ assicurativa, e’ valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originariamente assicurata per l’annuali ta’ interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
La Azienda paghera’ il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Societa’, ovvero puo’ richiedere che tale rateo di premio ven ga direttamente trattenuto dalla Societa’ dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi in dennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 15: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, la Azienda ne dara’ avviso alla Societa’ appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprieta’ della Societa’ se questa ha risarcito integral mente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Societa’ l’intero importo riscosso a titolo di indennita’ per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Societa’ ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facolta’ di mantene re la proprieta’ delle cose rubate previa restituzione dell’importo dell’indennita’ riscossa dalla Societa’ per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misu ra proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennita’ e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Societa’ e’ obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
CONDIZIONI OPERATIVE DELL’ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 16: Esclusioni - Limitazioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione “Definizioni” che precede, la Società’ in ogni caso non risarci sce i danni:
a. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
b. verificatisi in occasione di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro e’ in rapporto con tali eventi,
c. verificatisi in occasione di esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dalla ac celerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attivi tà della Azienda;
d. da smarrimenti o ammanchi constatati unicamente in sede di inventario;
e. da frode, truffa, appropriazione indebita;
f. da collassi strutturali causati da errori di progettazione;
g. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
h. direttamente causati da assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non sia no provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assi curate,
i. direttamente causati da deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale del l’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incro stazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evapo razione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
j. per l’inosservanza delle prescrizioni tecniche per la manutenzione e l’esercizio dei Beni Mobili assicurati, laddove previste;
k. di guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati,
l. direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manu tenzione o revisione,
m. attribuibili a difetti oggettivamente noti alla Azienda all’atto della stipulazione della poliz za,
n. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
o. la cui riparazione e’ prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dalla Azienda,
p. sofferti dai beni su veicoli, qualora essi siano posti in/su parti del veicolo non protette da serratura,
q. direttamente provocati ai beni assicurati a seguito dell’applicazione di ordinanze di Au torità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’Art. 8 “Oggetto della assicurazione” della Sezione 1 e Art. 12 “Oggetto della assicurazione” della Sezione 2;
r. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 8 “Oggetto della as sicurazione” della Sezione 1 e Art. 12 “Oggetto della assicurazione” della Sezione 2;
s. direttamente provocati dalla fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
t. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non ri guardi la materialità delle cose assicurate, fatto salvo quanto diversamente normato;
u. direttamente derivanti dalla sospensione o interruzione di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, a meno che esse non siano state provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i beni assicurati;
v. dovuti alla alterazione intenzionale di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuata direttamente o tramite linee di trasmissione (inclu si i programmi virus).
Si prende atto tra le parti che qualora da una o piu’ delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Societa’ indennizzera’ la parte di danno non altrimenti esclusa.
Art. 17: Denuncia dei sinistri – Impegni della Societa’
La denuncia del sinistro verra’ effettuata per iscritto dalla Azienda entro quindici giorni la vorativi dall’evento o da quando l’Ufficio Assicurazioni della stessa ne sia venuto a cono scienza, e conterra’ l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, nonche’ la descrizione delle cause che lo determinarono.
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, la Azienda interessata ne dara’ immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
L’Azienda si attivera’ per fare quanto e’ possibile per evitare o diminuire il danno, nonche’ conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla sua avvenuta definizione, come anche fornire alla Società’ tutti gli elementi per una precisa identificazione, valutazione e stima dei beni distrutti o danneggiati e, in ogni caso, consentire le indagini e gli accertamenti rite xxxx necessari dalla Società’.
L’Azienda inoltre, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dovra’ farne immediata de nuncia all’Autorita’ Giudiziaria e trasmetterne copia alla Società’ contestualmente alla de nuncia del sinistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), la Azienda dovra’ altresi’ espe rire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della So cieta’ – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, la Societa’ fornira’ alla Azienda e per conoscenza al Centro Servizi Condivisi ovvero al Dipartimento centralizzato menzionato nelle Definizioni di polizza, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del con tratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonche’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
Art. 18: Determinazione e liquidazione del danno
Operando il presente contratto nella forma a “valore a nuovo” (ricostruzione e/o rimpiazzo), in caso di sinistro per la determinazione del danno si procede, nel limite delle somme assicurate, come segue:
a) verra’ liquidato il danno commisurato proporzionalmente (se si tratta di sinistro parzia le) o integralmente (in caso di sinistro totale) al valore commerciale del bene;
b) la differenza occorrente al conseguimento dell’integrale risarcimento, intendendosi per tale:
- per gli immobili: il valore di rimpiazzo o di ricostruzione con caratteristiche strutturali uguali od equivalenti e sulla stessa area o su area analoga,
- per i beni mobili: il valore di rimpiazzo del bene con altro nuovo di uguali, se dispo nibili, o migliori piu’ prossime prestazioni,
xxxxx’ erogata contestualmente alla liquidazione di cui al punto a) che precede nel caso in cui l’evento abbia interessato beni mobili ovvero verra’ ripartita in base ai resi dui stati di avanzamento lavori ed erogata entro 30 gg. da ogni data di liquidazione de gli stessi nel caso di immobili e impianti.
Qualora un bene colpito da sinistro indennizzabile non sia piu’ in uso, l’importo risarcibile a “valore a nuovo” non potra’ essere superiore al doppio del “valore commerciale” che il bene aveva al momento del sinistro.
Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico” ai beni mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno e’ determinato intendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabi le o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
o per i beni con vetusta’ non superiore a 3 (tre) anni, come anche per i beni di maggior vetusta’ se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori piu’ prossime prestazioni;
o negli altri casi, il valore del bene xxxx’ determinato tenendo conto del grado di vetu sta’, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o artistico e sia stato stimato da uno stimatore professionista riconosciuto dalla Societa’, la determinazione del danno di cui al punto a) che precede verra’ effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; in sua as senza, verra’ stabilito il valore commerciale del bene.
La Società’ risarcira’ il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorita’ preposta, fermo il diritto della Societa’ alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralita’ di beni e/o partite, e per uno o piu’ di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liqui dazione se richiesto dalla Azienda avverra’ anche se non e’ stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresi’ convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di in dennizzo verranno applicati sulla globalita’ del sinistro e non sui singoli beni / partite.
In caso di contemporanea applicabilita’ di piu’ franchigie e/o scoperti, si conviene che sara’ applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni cosi’ contemporaneamente applicabi li.
Art. 19: Procedure per la valutazione del danno – Controversie
L’ammontare del danno e’ determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dalla Azienda con apposito atto unico.
I periti indagheranno sulle circostanze, la natura, le cause e le modalita’ del sinistro, e pro cederanno alla stima e alla liquidazione del danno e di quant’altro dovuto ai sensi di poliz za.
Qualora la Azienda abbia necessita’ di proseguire le attivita’ che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peri tali, segnalera’ per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comuni cazione potra’ proseguire le attivita’ senza che cio’ costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per la Azienda di conservare le tracce e i residui del sinistro.
In caso di mancato accordo diretto o fra i periti, la vertenza viene deferita ad un collegio composto da tre periti, di cui due nominati rispettivamente dalle parti ed il terzo d’accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda.
I periti decidono a maggioranza e la loro decisione e’ vincolante, anche se il perito dissen ziente non l’ha sottoscritta.
Art. 20: Anticipo dell’indennizzo
La Azienda ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultan ze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 200.000,00 (duecentomila/00) Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sara’ comunque superiore al 25% dell’importo assicurato alla partita corri spondente, qualunque sia l’ammontare stimato del danno stesso.
Art. 21: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede
Il premio di polizza e’ calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi as sicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Azienda fornira’ quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assi curati di suo interesse.
Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo tra scorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all’Art. “Acquisizione di nuovi beni” che precede, e alle quali pertanto non e’ attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfet tariamente applicando il 50% (cinquantaprocento) delle aliquote di premio convenute.
Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 22: Partecipazione delle Società’ – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e’ effettuato dalle Compagnie assicura trici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Societa’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverra’ per il tramite della So cieta’ mandataria la quale trattera’ direttamente con ciascuna Società mandante secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 23: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati per sonali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalita’ strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 24: Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando le somme assicurate e i limiti di cui alla presente polizza, qualora per il medesimo evento dannoso operino anche contratti assicurativi stipulati con altri assicura tori diversi dalla Società, essa sarà operante solo dopo esaurimento delle altre assicura zioni, o per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
La Azienda e’ esonerata dall’obbligo di comunicare preventivamente alla Societa’ la esi stenza o la stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
In caso di sinistro, la Azienda e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, in dicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.; la Societa’ rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 25: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società parteci panti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo per ogni Azienda | |
Per sinistro, se non diversa mente previsto | 250,00 | |||
Per sinistro, relativamente ai beni di cui alla voce Apparec chiature elettroniche / elettro medicali, se non diversamente previsto | 1.000,00 | |||
Rottura lastre | 500,00 | 50.000 / 100.000 | ||
Atti socio-politici | 2.000,00 | 80% vbd | ||
Per Atti socio-politici relativa mente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche elettromedicali se non diversa mente previsto | 2.000,00 | |||
Sabotaggio | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 70% vbd | |
Terrorismo | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 70% vbd | |
Fenomeni atmosferici | 1.000,00 | 70% vbd | ||
Fenomeni atmosferici relativa mente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elettroniche elettromedicali se non diversa mente previsto | 2.000,00 |
Sezione 1) segue:
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo per ogni Azienda | |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) | 1.000,00 | |||
Formazione di ghiaccio e gelo | 2.000,00 | |||
Acqua piovana | 1.000,00 | 100.000 / 200.000 | ||
Fuoriuscita d’acqua | 1.000,00 | 100.000 / 200.000 | ||
Inondazioni, alluvioni | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 80% vbd | |
Allagamenti | 10.000,00 | 80% vbd | ||
Smottamenti, franamenti, cedi menti del terreno | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 70% vbd | |
Crollo/collasso strutturale | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 70% vbd | |
Sovraccarico neve | 10 | min 5.000,00 max 25.000,00 | 70% vbd | |
Fenomeni elettrici e/o elettroni ci | 500,00 | 200.000 / 200.000 | ||
Fenomeni elettrici e/o elettroni ci relativamente ai beni di cui alla voce Apparecchiature elet troniche elettromedicali | 10 | min 500,00 max 5.000,00 |
Sezione 1) segue:
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo / massimo | Franchigia | Limite di indennizzo per ogni Azienda | |
Mancato freddo | 500,00 | vedasi partita | ||
Evento sismico | 10 | min 5.000,00 max 50.000,00 | 60% vbd | |
Ricerca guasti | 500,00 | 50.000 / 100.000 |
e, unicamente per le Apparecchiature Elettroniche:
Spese mantenimento attivita’ e servizi | 5.000,00 |
Legenda:
x / x = per sinistro / per periodo assicurativo
vbd = valore complessivo del bene danneggiato
Sezione 2): Furto, rapina e rischi assimilabili
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di euro | Franchigia euro | Massimo risarcimento per sinistro euro | |
Beni mobili | --- | vcp | ||
Denaro e valori custoditi sottochiav | 250,00 | vcp | ||
Denaro e valori ovunque posti | 250,00 | vcp | ||
Denaro e valori trasportati | 250,00 | vcp | ||
Legenda:
vcp = valore come da partita
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI PER SINGOLA AZIENDA
ASS 1 TRIESTINA | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 76.780.947,00 |
Beni mobili | 10.946.705,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 15.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
ASS 2 ISONTINA | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 180.405.000,00 |
Beni mobili | 30.987.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
ASS 3 ALTO FRIULI | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 131.830.500,00 |
Beni mobili | 33.183.585,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
ASS 4 MEDIO FRIULI | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 156.530.000,00 |
Beni mobili | 40.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
ASS 5 BASSA FRIULANA | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 166.000.000,00 |
Beni mobili | 11.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | 17.251.000,00 |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 25.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 2.500,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 25.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
ASS 6 PORDENONESE | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 105.000.000,00 |
Beni mobili | 37.500.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
AOU TRIESTE | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 319.778.240,00 |
Beni mobili | 94.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
AOU UDINE | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 335.570.000,00 |
Beni mobili | 75.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | 7.127.000,00 |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 20.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 20.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
AO PORDENONE | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 110.000.000,00 |
Beni mobili | 30.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
BURLO XXXXXXXX | |
Sezione 1: | |
Partite assicurate | Capitali assicurati |
Beni immobili | 40.000.000,00 |
Beni mobili | 12.000.000,00 |
di cui: Apparecchiature elettroniche | ----- |
Rischio locativo | in beni immobili |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 10.000.000,00 |
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) | 50.000,00 |
Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) | 0,00 |
Ricostruzione archivi (art. 8 p5) | 50.000,00 |
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) | 100.000,00 |
Xxxxxxxx xxxxx beni storico artist (art. 8 p7) | 0,00 |
Mancato freddo | 100.000,00 |
Sezione 2: | |
Partite assicurate | Valori complessivi |
Beni mobili | 50.000,00 |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | 10.000,00 |
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 | 10.000,00 |
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 | 10.000,00 |
Guasti da ladri - art. 12 p.1 | 10.000,00 |
CRO AVIANO
Sezione 1:
Partite assicurate Capitali assicurati Beni immobili 65.277.655,00
Beni mobili -----
di cui: Apparecchiature elettroniche 43.860.616
Rischio locativo in beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari 10 000.000,00
Demolizione e sgombero (art. 8 p3) 50.000,00 Onorari periti e professionisti (art. 8 p4) 0,00 Ricostruzione archivi (art. 8 p5) 50.000,00
Spese mantenimento attivita’ (art. 8 p6) 100.000,00 Maggiori danni beni storico artist (art. 8 p7) 0,00 Mancato freddo 100.000,00
Sezione 2:
Partite assicurate Valori complessivi Beni mobili 50.000,00
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 10.000,00
Denaro e valori ovunque posti – art.12 b2 10.000,00
Denaro e valori trasportati – art. 12 b3 10.000,00
Guasti da ladri - art. 12 p.1 10.000,00
NB:
Come normato all’art. 9, per gli eventi di cui alla Sezione 1) e relativamente alle Aziende per le quali la voce “di cui Apparecchiature elettroniche” non riporta un valore, le corri spondenti Apparecchiature elettroniche e elettromedicali vengono tutelale unicamente nel l’ambito dei Beni mobili per gli eventi di cui alle lettere a) usque y) dell’art. 8; rimangono operanti le ulteriori garanzie di cui ai punti 1. e seguenti del medesimo art. 8 .
CONTEGGIO DEL PREMIO COMPLESSIVO
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI – Valori e importi complessivi
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota promille
Premio imp.le
totale
Beni immobili | 1.687.172.342,00 .. .. | |
Beni mobili | 374.617.290,00 .. .. | |
di cui: Apparecchiature elettroniche | 68.238.616,00 .. .. | |
Rischio locativo | valore incluso in Beni immobili | |
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 110.000.000,00 | a .. .. |
Demolizione e sgombero agg | 550.000,00 | b .. .. |
Onorari periti e professionisti | 0,00 | .. .. |
Spese mantenimento attivita’ e serviz | 1.100.000,00 | c .. .. |
Maggiori danni beni storico artistici | 0,00 | |
Mancato freddo | 1.025.000,00 | d .. .. |
a = | di cui euro | 10.000.000,00 | max per ogni Azienda aderente |
b = | di cui euro | 10.000,00 | max per ogni Azienda aderente |
c = | di cui euro | 100.000,00 | max per ogni Azienda aderente |
d = | di cui euro | 100.000,00 | max per ogni Azienda aderente |
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI – Valori e importi complessivi
Partite assicurate Valori
complessivi
Aliquota promille
Premio imp.le
totale
Beni mobili 550.000,00
Denaro e valori custoditi 135.000,00
Denaro e valori ovunque posti 112.500,00
Denaro e valori trasportati 130.000,00
Guasti da ladri agg 110.000,00 e
e = di cui euro 10.000,00 max per ogni Azienda aderente
Totale premio imponibile annuo di polizza euro ..
Imposte euro ..
Totale premio lordo annuo di polizza euro ..
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