Tra
Accordo per la realizzazione di materiali audiovisivi istituzionali ai sensi della L. 150/2000 relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – CIG 82766099CE
Tra
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con sede in Xxx xxxxx Xxxxxxx, 0 - x.x.x. 00000 Xxxx, codice fiscale 80188230587 rappresentata dal cons. Xxxxxxxxx Xxxx, nella sua qualità di Capo del Dipartimento (di seguito “PCM”, “Dipartimento” e/o “Parte”)
e
Rai - Radiotelevisione Italiana S.p.A, con sede in Xxxxx Xxxxxxx x.00 – 00000, Xxxx, capitale sociale Euro 242.518.100,00 interamente versato, Ufficio del Registro delle Imprese di Roma P. IVA 06382641006, in persona dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx, Direttore Staff dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale Corporate, giusta procura repertorio n. 9265 raccolta n. 3106 registrato a Roma - 3 in data 08/05/2019 al n. 11314 serie 1T, domiciliato, ai fini del presente Accordo, presso la sede legale della società, sita in Roma, viale Mazzini 14 (di seguito “RAI” e/o “Parte”),
(di seguito, congiuntamente, RAI e il Dipartimento “Parti”)
VISTI
- la L. 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;
- la Legge 7 giugno 2000, n. 150 recante “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare: (i) l’art. 1, comma 5, lettere a) e d) della predetta legge che prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionali sono, tra l’altro, finalizzate ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione, nonché a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; (ii) l’art 3, co. 1 ai sensi del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri “determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito. Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di programmazione e l’uno per cento dell’orario settimanale di programmazione di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi gratuiti”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 30 che individua il Dipartimento per l'informazione e l'editoria quale struttura di supporto al Presidente con compiti di coordinamento, promozione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2019, concernente l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;
PREMESSO CHE
a) Rai, quale società leader nel settore broadcasting e concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 s.m.i. (c.d. Testo Unico Radiotelevisione) e del D.P.C.M. del 28 aprile 2017 recante “Affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed approvazione dell'annesso schema di convenzione”, ed in conformità al vigente Contratto Nazionale di Servizio 2018-2022 RAI/MISE (di seguito “CNS”), tra i propri peculiari compiti, favorisce lo sviluppo socio culturale del Paese. A tal fine RAI ritiene prioritaria l’interlocuzione con le Istituzioni pubbliche, condividendo progetti ed obiettivi per favorire lo sviluppo dell’identità collettiva e del senso civico, attraverso i principi della cooperazione, della solidarietà e della sussidiarietà (CNS art. 2, lett. a);
b) RAI, in ragione della propria mission, ha sviluppato una consolidata esperienza nella realizzazione di prodotti editoriali con finalità di divulgazione ed educazione sociale tanto che in passato, ha già realizzato in più occasioni in collaborazione con il Dipartimento, iniziative di comunicazione destinate al grande pubblico su temi di comune interesse dei Dipartimenti PCM e di RAI;
c) in considerazione del rapido aggravamento dell’emergenza determinata dalla diffusione nel nostro Paese del Coronavirus Covid-19, il Dipartimento intende continuare a diffondere presso la cittadinanza, avvalendosi della collaborazione di RAI, campagne di comunicazione istituzionale sui comportamenti corretti da adottare al fine di limitare e ridurre il propagarsi del suddetto virus, nonché sui provvedimenti normativi adottati al fine di contenerne la diffusione;
d) il Dipartimento, in relazione alla eccezionale situazione emergenziale in atto, ritiene prioritario dotarsi di uno strumento contrattuale che consenta di richiedere con tempestività la realizzazione delle suddette campagne di comunicazione in relazione al rapido mutare delle circostanze ed alla periodica emanazione di nuovi provvedimenti normativi, mantenendo al tempo stesso un elevato livello qualitativo dei prodotti di
comunicazione. In ragione di quanto sopra, ed alla luce inoltre del DPCM del 10 aprile 2020 che, all’articolo 2, comma 1 prevede che “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 3, il quale non include, allo stato, le imprese che erogano servizi di pubblicità, facenti parte della classe ATECO 73.1, il Dipartimento ha richiesto a Rai la disponibilità a concludere il presente Accordo nei termini indicati nel prosieguo;
e) tutto quanto convenuto nel presente Accordo è dunque conseguente alle circostanze straordinarie determinate dalla diffusione dell’epidemia Covid19 ed è, pertanto, da intendersi di natura eccezionale nel contesto dato. Pertanto, le pattuizioni contenute nel presente Accordo non possono intendersi quali precedenti vincolanti, né le Parti assumono alcun obbligo in merito alla definizione, in termini analoghi, di futuri accordi a pattuizioni a condizioni similari.
TUTTO QUANTO SOPRA VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO
le Parti, dando seguito alle intese intercorse, anche con effetto ricognitivo delle prestazioni già rese, intendono sottoscrivere il presente Accordo avente ad oggetto la realizzazione di materiali audiovisivi istituzionali ai sensi della L.150/2000 sul citato tema del nuovo coronavirus Covid-19..
1. Valore delle premesse e degli allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e vincolano le Parti alla loro osservanza.
2. Oggetto – Obbligazioni delle Parti – Durata
2.1 Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, il Dipartimento e Rai si impegnano congiuntamente a realizzare, direttamente e/o a mezzo terzi, ciascuno in relazione alle attività di propria competenza ai sensi dei commi 2.1.1 e 2.1.2 e ferma
restando la prioritaria autonomia editoriale di Rai, materiali audiovisivi (spot radiotelevisivi e spot radiofonici) istituzionali ai sensi della L.150/2000 (di seguito “Materiali”) volti a promuovere la conoscenza nella popolazione italiana, attraverso la diffusione sui mezzi di comunicazione radiotelevisiva e sui social network, di specifici temi nell’ambito delle seguenti macro-aree:
(i) la conoscenza dei comportamenti corretti igienico-sanitari, finalizzati a limitare e ridurre la diffusione nella popolazione dell’epidemia da coronavirus Covid19 (di seguito “Tema 1”);
(ii) il contenuto delle norme specifiche emanate dal legislatore per lo stesso fine o per finalità collegate e conseguenti (di seguito “Tema 2”; collettivamente “Tema 1” e “Tema 2” : “Tema Covid-19”),
nonché, con specifico riferimento a quanto previsto all’art. 4, volti a diffondere un forte messaggio di ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e a tutti coloro che garantiscono i servizi essenziali ai cittadini con grande spirito di servizio nel particolare momento dettato dall’emergenza sanitaria.
I contenuti editoriali specifici nell’ambito del Tema Covid-19, i dettagli tecnici, ed i costi dei singoli Materiali a carico del Dipartimento saranno meglio specificati dalle Parti di volta in volta per i singoli Materiali, attraverso uno scambio di comunicazioni tra le Parti, su iniziativa del Dipartimento nei confronti di RAI, secondo quanto meglio descritto ai successivi artt. 2.1.1 e 2.1.2.
2.1.1 Attività del Dipartimento
Il Dipartimento, nell’ambito del presente Accordo e ferma restando la prioritaria autonomia editoriale di RAI nella realizzazione dei Materiali, al fine di realizzare gli obiettivi di cui in premessa, individuerà di volta in volta le tematiche specifiche nell’ambito del Tema Covid-19 da svilupparsi nei singoli Materiali e le comunicherà a
RAI inviando apposito documento (di seguito “Brief”), comprensivo anche degli elementi di cui al successivo comma, a mezzo PEC.
Rimane inteso che, per ciascun argomento proposto, il Dipartimento collaborerà con RAI alla individuazione delle tipologie di Materiali, dei relativi dettagli tecnici e di contenuto, degli obiettivi, dei target, del tono del messaggio e della strategia di comunicazione ed, in ogni caso, di quanto richiesto da RAI al fine di realizzare il Materiale stesso. Il Dipartimento esaminerà i preventivi di spesa dei singoli Materiali presentati da RAI ai sensi dell’art.2.1.2 fermo restando che RAI avvierà la realizzazione dei Materiali stessi dopo avere ricevuto l’approvazione del preventivo di spesa da parte del Dipartimento come di seguito indicato.
2.1.2. Attività Rai
Rai, dopo avere ricevuto via PEC il Brief contenente la richiesta editoriale del Dipartimento relativa a ciascun Materiale, elaborerà il relativo progetto editoriale collaborando con il Dipartimento medesimo; Rai elaborerà altresì il preventivo di spesa (di seguito “Preventivo”) secondo il format condiviso tra le Parti (cfr. Allegato 1 – “Format Preventivo”). Entrambi i documenti saranno inviati al Dipartimento sempre a mezzo PEC. Rimane inteso che Rai avvierà la realizzazione del Materiale dopo aver ricevuto dal Dipartimento a mezzo PEC l’approvazione dei costi indicati nel Preventivo. Il costo della realizzazione di ciascun Materiale richiesto sarà stimato da RAI nel Preventivo contenente, in relazione alle attività da svolgere, l’ammontare delle spese vive (così come descritto nel format di cui all’Allegato 1) ed i tempi di realizzazione previsti. Rai si impegna a realizzare i Materiali in conformità al progetto editoriale assumendone piena responsabilità organizzativa, tecnica ed economica, inerenti la realizzazione e la consegna dei Materiali stessi in formato digitale presso l’indirizzo indicato dal
Dipartimento - ferma restando la più ampia autonomia editoriale, produttiva e di spesa di RAI.
La RAI si impegna inoltre:
• a non inserire nel tessuto editoriale dei Materiali elementi aventi direttamente o indirettamente carattere o finalità pubblicitarie, fermo restando quanto previsto al successivo art.5;
• ad operare, compatibilmente con le proprie esigenze editoriali e produttive, in aderenza alle indicazioni contenute nei Brief individuate di comune intesa dalle Parti, e ad applicare nei confronti delle persone contrattualizzate da RAI che collaboreranno alla realizzazione dei Materiali, i relativi contratti collettivi di categoria provvedendo, altresì, al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi di legge.
2.1.3 Ferma restando la piena ed esclusiva titolarità in capo a Rai di tutti i diritti di utilizzazione dei Materiali ai sensi del successivo art.5 dell’Accordo, resta inteso che il Dipartimento avrà facoltà di utilizzare i Materiali ai fini dell’esecuzione dell’Accordo e nell’ambito delle proprie finalità istituzionali, essendo espressamente vietato ogni sfruttamento di natura commerciale.
2.1.3 Nella comune consapevolezza dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in atto e della correlata incertezza in ordine al rapido mutamento delle circostanze di fatto e di diritto che possono avere incidenza sull’esecuzione del presente Accordo, con particolare e non esclusivo riferimento alla possibile emanazione di nuovi provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità, le Parti stabiliscono che, anche successivamente all’approvazione del Preventivo da parte del Dipartimento, in caso di oggettive difficoltà esecutive connesse all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dei correlati provvedimenti normativi, debitamente e tempestivamente rappresentate, Rai potrà richiedere la revisione di uno o più degli elementi del progetto editoriale e/o la modifica dei termini di realizzazione e
consegna dei Materiali e/o la revisione del Preventivo in caso di aumento dei costi di realizzazione. Per tale evenienza, le Parti si impegnano a cooperare e negoziare in buona fede in ordine alle revisioni e modifiche richieste da Rai. Il Preventivo modificato sarà soggetto a nuova approvazione da parte del Dipartimento.
2.1.4 La durata dell’Accordo è di 90 giorni a decorrere dalla data di stipula dello stesso (di seguito : “Durata), fatto salvo quanto previsto all’art. 3.2, nonché fatti salvi i casi di risoluzione e/o recesso disciplinati in Accordo e/o previsti dalla legge e fatte salve le clausole che per loro natura o per espressa volontà delle Parti sono destinate a essere efficaci oltre la Scadenza. La Durata può essere prorogata fino a ulteriori 90 giorni tramite scambio di PEC da comunicarsi entro la data di scadenza del presente Accordo. Il rinnovo tacito è escluso.
2.1.5 Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Accordo dandone comunicazione scritta all’altra Parte, a mezzo nota PEC, con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Resta inteso che, in caso di recesso da parte del Dipartimento, quest'ultimo provvederà al rimborso di tutti i costi sostenuti da Rai per le attività dalla stessa effettuate sino alla data di efficacia del recesso.
3. Oneri economici e modalità di erogazione delle risorse
3.1 Fermo restando quanto previsto all’art. 4, le Parti stabiliscono che Rai realizzerà i Materiali oggetto del presente Accordo fino a concorrenza e per un ammontare complessivo di spesa per tutti i Materiali realizzati nel corso della Durata non superiore ad euro 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA come per legge.
3.2 Al raggiungimento di tale ammontare massimo nel corso della Durata originaria o prorogata dell’Accordo, salvo che le Parti non si accordino per un rifinanziamento da parte del Dipartimento da formalizzarsi con apposito emendamento, il presente Accordo si intenderà anticipatamente concluso.
3.3. Fermo restando quanto previsto al successivo comma 5, le Parti stabiliscono che il Dipartimento corrisponderà volta per volta a RAI, per ciascuno dei Materiali realizzati, entro 60 giorni dalla ricezione della fattura, un importo unitario onnicomprensivo, a copertura delle spese vive sostenute per la realizzazione del Materiale stesso, in linea con il Preventivo preventivamente approvato dal Dipartimento ai sensi dell’art. 2.
3.4 Gli importi dovuti saranno corrisposti dal Dipartimento a Rai previa presentazione da parte della medesima del riepilogo di consuntivo, redatto nella stessa forma del Preventivo approvato dal Dipartimento e senza obbligo di rendicontazione analitica delle spese sostenute, previe le verifiche di correttezza e conformità delle attività realizzate alle disposizioni del presente Accordo e alle richieste del Dipartimento e dietro presentazione di apposita fattura redatta in conformità della normativa fiscale vigente da emettersi alla consegna del materiale.
3.5 In considerazione di quanto indicato all’art. 2.1.3 e fermo restando quanto ivi previsto, le Parti stabiliscono che, nel caso in cui risulti impossibile per Rai completare la realizzazione di uno o più dei Materiali per eventi di forza maggiore o altre cause ad essa non imputabili, il Dipartimento rimborserà a Rai le spese sostenute sino al verificarsi dell’evento impeditivo. Parimenti accadrà nel caso in cui il Dipartimento dovesse comunicare, prima del completamento della realizzazione di uno o più dei Materiali, la sopraggiunta carenza di interesse in relazione alla rapida evoluzione dell’emergenza sanitaria. In tal caso, il Dipartimento dovrà rimborsare le spese sostenute da Rai sino alla comunicazione di sopraggiunta carenza di interesse che dovrà essere inviata a mezzo PEC.
3.6 Ciascuna fattura dovrà recare il riferimento al presente Accordo, nonché ai codici CIG, e Codice Univoco Ufficio sotto indicati, e dovrà essere emessa con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
3.7 Pur nella specialità del presente Accordo RAI, ad ogni buon fine, assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.
3.8 Il pagamento sarà effettuato dal Dipartimento mediante accredito sul C/C della Banca Nazionale del lavoro Sede di Torino con IBAN IT09AO100501000 000000021200 intestato a RAI, appositamente indicato dalla stessa e dedicato, insieme agli altri conti correnti oggetto della dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari, ai pagamenti oggetto del presente Accordo, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, RAI si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Dipartimento ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3.9 RAI, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Dipartimento da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
3.10 RAI è tenuta ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica, ai sensi del
D.P.R. 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore il 6 giugno 2013 e che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 213, si precisa che il Codice Univoco al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è UHA37P.
3.11 Al presente Accordo è assegnato il seguente CIG 82766099CE.
4. Prestazioni rese – Video di ringraziamento
4.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, su richiesta del Dipartimento ai sensi della L.150/2000 comunicata a RAI a mezzo email del 17 marzo 2020 (Allegato 2), al fine di
veicolare presso il grande pubblico un messaggio istituzionale di ringraziamento agli operatori sanitari ed, in genere, a tutti quei lavoratori che nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, stanno mettendo a repentaglio la loro salute per garantire cure agli ammalati e i prodotti e servizi al Paese, le Parti hanno convenuto la realizzazione di uno spot istituzionale relativo alla tematica sopra indicata (di seguito “Video di Ringraziamento” – cfr. Progetto editoriale in Allegato 3) diffuso a parte dal 26 marzo sulle piattaforme del servizio pubblico e sul canale social di Palazzo Chigi.
4.2 A tale riguardo le Parti si danno reciprocamente atto di quanto segue: (i) il Dipartimento è pienamente soddisfatto della realizzazione e diffusione del Video di Ringraziamento da parte di Rai e dichiara di non avere nulla a che pretendere da Rai al riguardo; (ii) la disciplina/ripartizione dei diritti di sfruttamento del Video di Ringraziamento è la medesima di cui al successivo art. 5; (iii) per il Video di Ringraziamento il Dipartimento corrisponderà a Rai, contestualmente alla sottoscrizione del presente Accordo e dietro presentazione di apposita fattura redatta in conformità della normativa fiscale vigente ai sensi dell’art 3, la somma di euro 3.000,00 al netto dell’IVA euro 660,00, da intendersi a scomputo dell’ammontare complessivo di spesa di cui all’art. 3.1.
5. Titolarità dei diritti – uso dei marchi/loghi delle Parti
5.1 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, resta inteso che rientrano tra i diritti spettanti a RAI sui Materiali, a fare data dalla sottoscrizione del presente Accordo ed in perpetuo, tutti i diritti di cui all’Allegato 4 al presente Accordo, fatto salvo il divieto per RAI di sfruttamenti commerciali dei Materiali, in considerazione delle finalità divulgativo istituzionali dell’iniziativa e fermo restando quanto segue.
5.2 La RAI riconosce espressamente al Dipartimento, a fare data dalla sottoscrizione ed in perpetuo, i diritti di utilizzazione non economica dei Materiali esclusivamente per fini istituzionali e divulgativi, escluso ogni utilizzo di carattere commerciale.
5.3 Il Dipartimento potrà, altresì, licenziare a titolo gratuito i Materiali, nella versione consegnata da Rai al Dipartimento, ad operatori radiotelevisivi operanti sul territorio italiano al fine di dare la più ampia diffusione al messaggio, e diffonderlo sul web e social network con esclusione dello sfruttamento commerciale e fermo restando che, alla scadenza della Durata , tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento dei Materiali medesimi torneranno in capo a RAI, salvo quanto indicato all’art.5.2.
5.4 I loghi/marchi/segni distintivi del Dipartimento e di RAI eventualmente utilizzati da RAI nei Materiali sono e resteranno di esclusiva titolarità delle Parti e potranno essere utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’Accordo ed ai limitati fini di esecuzione dello stesso, nel rispetto delle modalità e dei termini concordati tra le Parti in conformità a quanto previsto al successivo art.5 del presente Accordo. Nessun contenuto del presente Accordo conferisce, infatti, ad alcuna delle Parti ed ai licenziatari del Dipartimento, il diritto di usare per scopi commerciali, pubblicitari e promozionali diversi dalle finalità e dall’ambito del presente Accordo etc. alcun nome, marchio o altra designazione dell’altra Parte, incluse abbreviazioni. L’uso dei marchi/loghi di ciascuna Parte nell’ambito dei Materiali sarà possibile esclusivamente qualora si renda necessario nell’ambito della esecuzione dell’Accordo e, comunque, solo previo consenso della Parte cui il marchio/logo si riferisce, come sopra evidenziato.
6. Credits
6.1 Le Parti convengono sin d’ora, per la Durata, che sarà fornita adeguata evidenza che i Materiali sono stati realizzati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio di Ministri
– Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria utilizzando loghi e diciture specifiche che verranno per tempo condivisi fra le Parti.
6.2 Fermo restando quanto previsto all’art.8.1, le Parti si danno reciprocamente atto che qualora le attività realizzate nell'ambito del presente Accordo venissero utilizzate da terzi, sotto qualsiasi forma, verrà conservata la medesima dizione di cui al precedente capoverso.
7. Rispetto dei principi etici e prevenzione della corruzione
7.1. Il Dipartimento/RAI prende atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice etico, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito “MOGC”), del Piano Triennale Per la Prevenzione della Corruzione, inclusi i relativi protocolli (di seguito “PTPC”) adottati da Rai/dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri rispettivamente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e della normativa anticorruzione, così come pubblicati sul sito internet xxx.Xxx.xx/xxx sito xxx.xxxxxxx.xx e garantisce di adottare e che adotterà, nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo, comportamenti in linea con i principi contenuti nei predetti Codice etico, MOGC e PTPC, che porterà a conoscenza, affinché vi si attengano, anche di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o di qualsiasi soggetto comunque coinvolto, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle attività afferenti l’Accordo.
7.2. Il Dipartimento/RAI dichiara di non essere a conoscenza di fatti rilevanti, ai sensi del citato D.Lgs. 231/2001 e della normativa anticorruzione, nel suo rapporto con la Rai/il Dipartimento, in particolare nella fase delle trattative e della stipulazione dell’Accordo e si impegna, per quanto di sua spettanza, a vigilare sull'esecuzione dello stesso in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal decreto sopra citato e/o dalla
normativa anticorruzione, nonché ad attivare, in tale ipotesi, tutte le azioni più opportune, in conformità alla legge ed ai suoi strumenti di organizzazione interna.
7.3. Le Parti prendono atto che - con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dall’Accordo - il rispetto delle dichiarazioni e garanzie ivi previste riveste per le Parti stesse carattere di essenzialità, con conseguente facoltà delle Parti, in caso di mancato rispetto, di risolvere l’Accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
8. Diritto di cessione, modifiche dell’Accordo, comunicazioni e Responsabili della Gestione dell’Accordo
8.1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 5.3, l’Accordo non potrà essere ceduto, neppure a titolo gratuito, a terzi da nessuna delle Parti, ferma restando la facoltà delle Parti di avvalersi, ove necessario, di soggetti terzi per lo svolgimento delle attività di propria competenza ai sensi dell’Accordo e fatto salvo quanto segue.
Rai potrà procedere ad eventuali cessioni dell’Accordo e/o dei diritti e/o degli obblighi dallo stesso derivanti solo a favore di società del suo stesso gruppo societario, determinato ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 c.c.
8.2. Qualsiasi modificazione od integrazione all’Accordo non sarà valida ed efficace se non introdotta con esplicito patto aggiuntivo scritto, firmato dai procuratori di ciascuna Parte.
8.3. Qualsiasi comunicazione dovuta in base all’Accordo, salvo quelle per le quali è richiesta esplicitamente la PEC, dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi:
(a) se a Rai, all’attenzione del Responsabile degli Accordi Istituzionali, cioè il soggetto incaricato di verificarne la corretta esecuzione, individuato in Xxxxx Xxxxx, ai seguenti indirizzi: e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; pec accordi.istituzionali.staffad- xxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
8.4. Le Parti potranno, in corso di rapporto, variare il predetto nominativo a mezzo comunicazione scritta da inviarsi a mezzo email senza che ciò costituisca una modifica contrattuale ai sensi del presente articolo.
9. Privacy
Rai e il Dipartimento si danno reciprocamente atto che i c.d. dati di contatto, ossia i dati personali (nome, cognome, recapito telefonico aziendale, indirizzo email aziendale) dei soggetti che sono intervenuti ai fini della trattativa, e del perfezionamento e dell’esecuzione della presente Convenzione sono trattati solo ed esclusivamente per le predette finalità, con impegno delle Parti a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal Regolamento europeo 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni europee.
Ciascuna delle Parti, quale Titolare autonomo del trattamento, risponderà, quindi, direttamente per i suddetti dati di contatto che dovessero acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l’altra Parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell’ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Ciascun Titolare autonomo risponderà, per quanto di propria competenza, per gli ulteriori dati personali, oltre quelli di contatto, che dovessero essere trattati.
10. Clausola finale – Miscellanea
10.1. L’Accordo e i diritti e le obbligazioni nascenti dallo stesso sono regolati dalla legge italiana.
10.2. Il presente Accordo non crea alcun rapporto di associazione e/o joint venture tra le Parti, ma disciplina esclusivamente l’attività di collaborazione sopra specificata. In nessun caso ciascuna parte potrà agire nei confronti di terzi in nome e per conto dell’altra Parte.
10.3. Qualsiasi controversia derivante dall’Accordo o comunque relativa allo stesso sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
10.4. Le Parti si danno atto che il presente Accordo è il risultato di una trattativa liberamente condotta fra le stesse e che ogni singola clausola è stata da ciascuna di esse liberamente negoziata e totalmente compresa: pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria
Cons. Xxxxxxxxx Xxxx
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del XX.xx n.82/2005
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del XX.xx n.82/2005
Allegato 1: Format Preventivo
Allegato 2: Comunicazione Dipartimento del 17 marzo 2020 Allegato 3: Progetto editoriale del Video di Ringraziamento Allegato 4: Diritti spettanti a Rai S