ALLEGATO N. 1
ALLEGATO N. 1
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER LA VENDITA DI MULTIMATERIALE LEGGERO
Cod. EER 15.01.06 RACCOLTO NEL COMUNE DI LIVORNO [COMPRENSIVA DELLE ATTIVITÀ DI RITIRO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO]
IL RUP
0 | 19/05/2021 | ||||
X.Xxxxxxx | X.Xxxxxxx | X.Xxxxxx | |||
REV. N°1 | DATA | DESCRIZIONE | REDAZIONE | VERIFICA | APPROVAZIONE |
AREA MANUTENZIONE e IMPIANTI |
INDICE
TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO
ART. 3 - OPZIONI PER LA PROROGA DEL CONTRATTO ART. 4 - REVISIONE PREZZI
ART. 5 - MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
ART. 6 - PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 7 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
ART. 8 - ANTICIPAZIONI ART. 9 - PAGAMENTI
ART. 10 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO ART. 11 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
ART. 12 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI ART. 13 - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 14 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
ART. 15 - VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE ART. 16 - SUBAPPALTO
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
ART. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 20 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ART. 21 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
ART. 22 - RISERVATEZZA
ART. 23 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ART. 24 - GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
ART. 25 - RISERVE E RECLAMI
ART. 26 - OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 28 - FORMA E SPESE CONTRATTUALI
ART. 29 - DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA ART. 30 - FORO COMPETENTE
ART. 31 - MODALITÀ DI APPALTO
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE
RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUTITI DAL COD. EER 150106 MULTIMATERIALE LEGGERO RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO
ART. 32 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/MODALITÀ DI ESECUZIONE ART. 33 - QUANTITÀ ANNUA PREVISTA
ART. 34 - MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOGIMENTO DEL SERVIZIO ART. 35 - PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ART. 36 – VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 37 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI
ART. 38 - PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PER QUANTITATIVO ART. 39 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 40 - ELENCO ALLEGATI
TITOLO 1 – PARTE DESCRITTIVA
ART. 1 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto ed avvio a recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 150106 “Multimateriale Leggero” raccolti nel Comune di Livorno così come successivamente dettagliato.
L’appalto sarà suddiviso in due lotti così distinti:
LOTTO 1) trasporto e avvio al recupero di circa 5.000 (cinquemila) tonnellate di Multimateriale Leggero ogni anno per un totale di 10.000 tonnellate per la durata dell’appalto, raccolto in ambito cittadino nel comune di Livorno;
LOTTO 2) trasporto e avvio al recupero di circa 2.000 (duemila) tonnellate di Multimateriale Leggero ogni anno per un totale di 4.000 tonnellate per la durata dell’appalto raccolto in ambito cittadino nel comune di Livorno;
Il concorrente aggiudicatario del lotto “1” sarà automaticamente escluso dalla selezione per l’aggiudicazione del lotto “2”, ciò per garantire la migliore funzionalità e continuità del servizio.” E disporre sempre almeno di un operatore disponibile.
Le prestazioni dovranno essere svolte dall’Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l’azione organizzativa dell’Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d’impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.
ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di firma del verbale di avvio delle prestazioni.
Decorso il termine di scadenza del contratto, l’Aamps si riserva la facoltà di proroga tecnica [per un periodo massimo di tre mesi, qualora fosse necessario per la conclusione delle procedure di gara e per l'individuazione di un nuovo contraente]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
ART. 3 – OPZIONI PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO
Non previsto.
ART. 4 – REVISIONE PREZZI
Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.
ART. 5 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO O DI CONSEGNA
Per le modalità ed i tempi di esecuzione del servizio si rimanda a quanto indicato nella parte prestazionale del presente capitolato (TITOLO 2).
ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’impresa dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.
L’Impresa dovrà comunicare all’inizio del servizio e comunque annualmente al Direttore dell’esecuzione:
a) l’elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
c) le mansioni di ciascun addetto in servizio;
d) l’elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
e) i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell’appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).
L’Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci- lavoratori:
- Dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- Dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- Dovrà provvedere all’inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 12/03/1999 n. 68;
- Dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi
durante l’esecuzione delle prestazioni;
- Non potrà effettuare variazioni nell’organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese
eccedente alla scadenza del contratto.
L’Impresa si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un
cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio. Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:
- l’Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni;
- l’Impresa e il gestore uscente.
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità. Ove un dipendente dell’Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal Committente, l’Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.
Il personale dell’Impresa dovrà prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico dell’Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:
a. Eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato.
b. La prestazione della mano d'opera, nonché l’approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature
necessarie all'espletamento delle prestazioni.
c. La riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni a persone e cose che da tali guasti potessero derivare.
d. Provvedere alla pesatura di ciascun carico presso la pesa dell’impianto di messa in riserva, sia in entrata (tara) che in uscita (lordo) e di compilare il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D.Lgs 152/06 e smi) nella parte di propria competenza. Ogni lunedì dovrà essere inviato uno schema riepilogativo con indicazione dei conferimenti effettuati la settimana precedente (tipologia di rifiuto, identificativi del mezzo e dell’autista, orario di scarico, peso lordo, xxxx e peso netto accettato) ed una copia fotostatica dei FIR accettati dall’impianto. La mancata e/o il tardivo invio del documento comporterà, ferme restando le conseguenze e le responsabilità comunque derivanti dall’inosservanza delle norme di legge (stampa registro di carico e scarico), l’esclusione dalla contabilizzazione e dalla possibilità di fatturazione e quindi dal pagamento anche in acconto, del servizio effettuato.
e. Espletare il servizio rispettando tutte le norme vigenti in materia di trattamento e recupero rifiuti e comunque tutte le altre norme connesse all’espletamento del servizio. L’Aamps SpA declina ogni responsabilità civile e penale qualora i rifiuti, una volta ritirati dal proprio impianto, non vengano trattati
secondo le norme di legge.
f. L’Impresa non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
g. L’impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità al fine di garantire la perfetta esecuzione
delle prestazioni.
h. L'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
i. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell’Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l’Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l’appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.
j. Al termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente documentazione:
- Dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- Dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
k. L’osservanza degli adempimenti previsti in materia di trattamento rifiuti e dei relativi adempimenti presso l’ente autorizzatore.
l. Trasmettere entro i termini stabiliti dall’art. 188 del D.Lgs. 152/06 la copia del formulario di Identificazione del Rifiuto ad Aamps Spa per i rifiuti oggetto del presente appalto;
m. Assolvere ogni altro obbligo di legge vigente per l’affidamento di cui trattasi ancorché non
espressamente richiamato;
n. Utilizzare automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto dell’appalto in categoria 1 classe B, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n.152/06 e dal Decreto Ministeriale n.120 del 3-6-2014. In alternativa gli automezzi possono essere iscritti alla categoria 1-sottocategoria D5, almeno in classe D;
o. Utilizzare automezzi autorizzati in conto terzi (se il trasportatore non è anche il proprietario
dell’impianto di recupero).
p. In caso di fermo impianto anche per cause di forza maggiore (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo incendio, sequestro impianto ecc.) la ditta appaltatrice deve indicare entro 8 ore dall’evento un impianto alternativo per il conferimento, oppure individuare una modalità alternativa che consenta di effettuare il conferimento e l’avvio a recupero del rifiuto con oneri e spese a carico della ditta appaltatrice.
L’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio anche in caso di sciopero. In attuazione di quanto previsto dalla Legge 12 giugno 1990 n. 146 e dalla Legge 83/2000, in caso di sciopero del personale, il datore di lavoro dovrà darne notizia alla stazione appaltante tempestivamente e con almeno un anticipo di cinque giorni, e dovrà comunque garantire nell’ambito dei suoi obblighi, l’effettuazione dei servizi essenziali così come previsto nel presente capitolato.
Fermo restando quanto sopra, in caso di grave errore contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà altresì di dichiarare risolto di diritto il contratto a seguito dell’applicazione dei criteri di cui all’art.24 del presente capitolato speciale di appalto.
ART.8 – ANTICIPAZIONI
L’Operatore affidatario non riconoscerà alcuna anticipazione ad Aamps sull’importo contrattuale inerente la
vendita e le relative attività.
ART. 9 – PAGAMENTI
L’Aamps Spa delegherà l’Appaltatore alla riscossione dei contributi derivanti dai consorzi di filiera, secondo quanto previsto dall’Accordo Anci-Conai 2014-2019.
La fatturazione sarà emessa mensilmente, inserendo i quantitativi realmente avviati a recupero il mese precedente. Il relativo pagamento a favore di Aamps Spa dovrà avvenire entro i successivi 30 giorni.
ART. 10 – PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO
Nel caso in cui l’Operatore affidatario non rispetti i tempi di pagamento nei confronti di Aamps Spa, gli interessi moratori saranno calcolati applicando il tasso legale di interesse vigente al momento di emissione del documento contabile.
ART. 11 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D.lgs. n. 50/2016 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita
dal Direttore dell’esecuzione che sarà nominato dalla stazione appaltante. Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto nella normativa vigente.
La ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell’appalto nei
tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.
ART. 12 – ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il direttore
dell’esecuzione a dare avvio all’esecuzione della prestazione.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Il direttore della esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’esecutore.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell’esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell’esecuzione nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa delle stesse, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dell’esecuzione perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle prestazioni, qualora l’esecutore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle
prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione delle prestazioni.
Fuori dei casi sopra previsti, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.
Nel caso di sospensione il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il verbale di sospensione deve essere firmato dall’esecutore.
Le sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopraccitate sono considerate illegittime e danno diritto all’esecutore ad ottenere il risarcimento dei danni subiti da calcolarsi come stabilito nell’art. 107 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto compatibile.
Cessate le cause della sospensione deve essere redatto apposito verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, da redigersi a cura del direttore dell’esecuzione e firmato dall’esecutore. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
Il Direttore dell’esecuzione, qualora necessario, impartisce ordini alla ditta appaltatrice mediante ordini di servizio nei quali devono essere esplicitati gli adempimenti da fare, le modalità ed i tempi di adempimento e le relative penalità in caso di inadempimento.
In merito alla fase esecutiva delle prestazioni, per quanto non disciplinato nel presente articolo e per quanto non in contrasto con lo stesso si applica il TITOLO V del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 13 – ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI
A seguito di apposita comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore, il direttore dell’esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’esecutore.
ART. 14 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nella normativa vigente e come disciplinato nel seguito del presente capitolato.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione del contratto.
ART. 15 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la stazione appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla/e ditta/e appaltatrice/i ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all’importo contrattuale.
Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
In ogni caso l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
L’Aamps Spa si riserva la facoltà insindacabile di interrompere in qualsiasi momento il servizio in questione (o parte di esso), nel caso in cui nel corso della vigenza contrattuale fossero individuate condizioni di esecuzione sostanzialmente diverse, e/o forme di recupero/trattamento/smaltimento autonome, senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere diritti d sorta.
ART. 16 – SUBAPPALTO
L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 (come modificato dall’art.49 della legge n.108/2021) a cui si rimanda per quanto non espressamente previsto.
A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.50/16, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105.
La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.
Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore, rimanendo essa l’unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n.50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano
anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed alle società anche consortili.
ART. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL’AZIENDA
È fatto assoluto divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto
d’appalto a pena di nullità.
Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell’articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione [art.106 co.1 lett. d) 2) D.lgs. n.50/2016].
ART. 18 – CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016.
La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.
La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del cc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.
Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni.
Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
ART.19 – COPERTURE ASSICURATIVE
L’Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’Impresa o al suo personale in relazione all’esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.
A tal fine l’Impresa dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, del Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l’intero servizio affidato di importo minimo fissato in € 1.000.000,00 o comunque con massimali in linea con quanto previsto dalle normative vigenti.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 del cc) l’Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all’Impresa aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.
In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le
modalità e alle condizioni sopra riportate.
In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziate.
In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell’impresa dovrà contemplare la copertura assicurativa per RCT/RCO del subappaltatore; oppure quest’ultimo dovrà esibire proprie polizze RCT/RCO con le modalità ed alle condizioni sopra riportate.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione del Committente, per fatto e colpa dell’Impresa.
ART. 20 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione del contratto il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DUVRI) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.
L’Impresa deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.
Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di
quanto sopra descritto.
Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.lgs. 81/08, potrà
comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.
L’Impresa deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni da parte dell’Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.
L’Impresa, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell’esecuzione del
contratto un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.
Allo scopo di mettere in evidenza i principali obblighi e divieti che dovranno osservare le imprese appaltatrici e subappaltatrici nello svolgimento degli interventi, si allega al presene capitolato, il Documento Informativo della Sicurezza A.AM.P.S. (D.I.S.) e le Schede di Rischio delle aree interessate, dove vengono fornite informazioni riguardanti le modalità di accesso e i rischi presenti all’interno delle zone di intervento, nonché le misure da adottare per rispettare le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Tutto il personale impiegato in attività operative dovrà essere in possesso delle necessarie abilitazioni/certificazioni in conformità alle norme vigenti ed in linea con quanto specificato al successivo TITOLO 2.
ART. 21 – VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.
Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative
sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.
In merito alla verifica di conformità, si applica l’articolo 102 del D.lgs. n. 50/2016.
ART. 22 – RISERVATEZZA
L’Impresa ha l’impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.
L’Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.
ART. 23 – PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate all’Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:
Inadempienza | Art. Capitolato | Penale |
Mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del personale impiegato nei servizi (per ogni inadempimento) | 6 | € 300,00 |
Mancata dotazione al personale o mancata esposizione del cartellino di riconoscimento (per ogni inadempimento) | 6 | € 200,00 |
Mancata attivazione provvedimenti disciplinari nei confronti di personale dell’impresa appaltatrice in caso di comportamento irriguardoso verso terzi | 6 | € 500,00 |
Mancata individuazione di un impianto alternativo (per la prima volta durante la durata dell’appalto) | 7 | € 2.000,00 |
Inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere da K a M (per ogni inadempimento) | 7 | € 2.000,00 |
Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 3 e non oltre le 24 ore (per ogni inadempienza e per ogni tipo di servizio) | 32 | € 500,00 |
Mancata predisposizione dei DPI (per ogni infrazione) | 20 | € 500,00 |
Mancata notifica alla stazione appaltante di incidenti sul luogo di lavoro (per ogni inadempimento) | 20 | € 300,00 |
Mancata predisposizione e trasmissione al Direttore dell’esecuzione del contratto di un rapporto di incidente/infortunio (per ogni inadempimento) | 20 | € 300,00 |
Mancata indicazione del recapito con un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata | 29 | € 200,00 |
Mancata nomina di un referente | 32 | € 2.000,00 |
Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 24 ore per la prima volta durante la durata contrattuale | 32 | € 2.000,00 |
Mancato lavaggio e disinfezione dei veicoli adibiti al trasporto (per ogni inadempimento) | 32 | € 300,00 |
Mancata pulizia e sistemazione dell’area ove si è provveduto alla riparazione dei mezzi | 32 | € 300,00 |
Mancato utilizzo di automezzi come richiesti dalla Stazione Appaltante | 34 | € 500,00 |
Eventuali danni a persone e cose derivanti da condotta negligente del personale dell’appaltatore saranno a
totale carico dello stesso.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:
1) il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3) il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla ditta;
4) In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell’incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l’importo complessivo oggetto della cauzione.
ART. 24 – GRAVE ERRORE CONTRATTUALE
Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:
Grave errore | Art. Capitolato |
Mancata applicazione del CCNL di riferimento | 6 |
Mancata assunzione di lavoratori disabili | 6 |
Manomissione o falsificazione di formulari per il trasporto dei rifiuti | 7 |
Utilizzo di automezzi non autorizzati al trasporto rifiuti | 7 |
Subappalto non autorizzato | 16 |
Durc negativo consecutivo per due volte consecutive | 6 |
Ritardo nell’esecuzione di uno qualsiasi dei servizi richiesti oltre le 24 h per la seconda volta durante la durata contrattuale) | 32 |
Mancata individuazione di un impianto alternativo (per la seconda volta durante la durata contrattuale) | 7 |
Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata nell’art. 108
del Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto in danno all’Appaltatore, all’Aamps Spa spetterà il pagamento per la vendita dei rifiuti fino al momento dello scioglimento del contratto, oltre le eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.
In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all’affidamento delle prestazioni all’Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 25 – RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve e i reclami che l’Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all’ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell’Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta), o mediante apposizione di riserve sui documenti contabili.
Il presente articolo si applica anche in favore di Aamps Spa.
ART. 26 – OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI
L’Impresa è obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni
delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al X.X. 000/0000, alle disposizioni esplicitamente richiamate del D.lgs. n.50/2016 ed al Codice Civile per quanto applicabile, oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia, nonché norme e regolamenti vigenti, di trasporto e gestione di rifiuti regolamentate tra l’altro dal D.lgs.152/06 e smi.
ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Dal 25 maggio 2018 è diventato operativo il Regolamento Europeo per La Protezione dei Dati Personali EU 2016/679, (in seguito GDPR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea il 4 maggio 2016 e avente valore di legge per tutti i paesi europei.
Il GDPR stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
Il GDPR protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali.
In osservanza di quanto previsto dal GDPR, AAMPS S.p.A. con sede in via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno nella sua qualità di titolare, informa i potenziali fornitori su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
I soggetti interessati potranno prendere visione dell’informativa completa direttamente sul sito web AAMPS all’URL: xxxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx/
Con la partecipazione alla procedura di gara il concorrente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati forniti ad Aamps Spa, per le finalità connesse alla presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione del contratto, nelle modalità indicate nell’informativa Privacy di AAMPS Spa.
ART. 28 – FORMA E SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.
Sono a totale carico dell’Impresa tutte le eventuali spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L’Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.
Saranno inoltre a carico dell’Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d’ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del dpr
30/12/1982 n° 955.
La registrazione sarà fatta solo in caso d’uso, con spese a carico dell’aggiudicatario.
ART. 29 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA
Al momento dell’affidamento delle prestazioni, l’Impresa deve indicare, come condizione minimale, un ufficio
di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).
L’Impresa deve anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell’Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell’esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.
Gli estremi del recapito dell’Impresa e il nominativo del Rappresentante dell’Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall’Impresa stessa al Direttore dell’esecuzione. La nomina del Rappresentante dell’Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.
ART. 30 – FORO COMPETENTE
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell’interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Livorno. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.
ART. 31 – MODALITÀ DI APPALTO
La presente gara sarà esperita mediante Asta Pubblica con le modalità di cui agli artt.69, 73 co.1 lett. c) e 76 co.2 del R.D. n.827/1924.
Si applica inoltre il D.lgs. n.50/2016 relativamente:
⮚ ai requisiti di partecipazione dei concorrenti, artt.80 e 83;
⮚ all’esecuzione, artt.100 e seguenti per quanto compatibili;
⮚ quant’altro previsto negli atti di gara
Per il criterio di determinazione del prezzo unitario si rimanda al seguente TITOLO 2 del presente Capitolato.
TITOLO 2 – PARTE PRESTAZIONALE
RITIRO TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI COSTITUTITI DAL COD. EER 150106 –
MULTIMATERIALE LEGGERO - RACCOLTI NEL COMUNE DI LIVORNO
ART. 32 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI/MODALITÀ DI ESECUZIONE
La vendita dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER 15.01.06 (multimateriale leggero) raccolti nel Comune di Livorno e conferiti presso gli impianti di stoccaggio della stazione appaltante, comprende le attività di ritiro, trasporto e l’avvio a recupero dei rifiuti di cui sopra,
Il servizio prevede la cessione delle sub-deleghe da parte di AAMPS e la conseguente assunzione del ruolo di
“Convenzionato” da parte del soggetto aggiudicatario che si dovrà sommariamente occupare del:
• il ritiro dallo stoccaggio AAMPS di Xxx Xxxx’Xxxxxxxxxxx 00;
• il trasporto al Centro Comprensoriale (CC) di proprietà del Convenzionato;
• le operazioni di selezione e pressatura del MML ritirato presso il proprio CC;
• la consegna ad un Centro di Selezione (CSS) convenzionato COREPLA dove avviene la selezione specifica delle singole componenti del MML da avviare a recupero;
• l’avvio a recupero ai consorzi CIAL e RICREA delle frazioni selezionate di alluminio e ferrosi;
Nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dei servizi di raccolta e trasporto, i rifiuti di cui sopra raccolti nel Comune di Livorno, vengono stoccati presso l’impianto di messa in riserva (attività R13 ai sensi dell’Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) di proprietà dell’Appaltatore e ubicato c/o il sito industriale Picchianti, autorizzato con AIA n.273 del 30.10.07 e smi.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, viene richiesto il ritiro di un quantitativo indicativo di:
• Lotto 1) circa 416 t/mese pari a circa 100 t/settimana equamente distribuite nel corso dell’anno per un totale di circa 5.000 tonnellate/anno, fino ad un massimo di 10.000 tonnellate per i due anni della durata dell’appalto;
• Lotto 2) circa 166 t/mese pari a circa 40 t/settimana equamente distribuite nel corso dell’anno per un totale di circa 2.000 tonnellate/anno fino ad un massimo di 4.000 tonnellate per i due anni della durata dell’appalto;
L’impresa esecutrice quindi dovrà provvedere a:
- L’effettuazione della tara presso l’impianto di pesa ubicato in Località Picchianti;
- Fornire il supporto durante le fasi di caricamento del mezzo che verrà svolto con personale e attrezzature della stazione appaltante;
- L’effettuazione del lordo presso l’impianto di pesa ubicato in Località Picchianti;
- L’effettuazione del tragitto dall’impianto Aamps Spa sino all’/agli impianto/i di destino;
- Effettuare, presso l’impianto di destino, la selezione del tutto il rifiuto conferito con separazione e pressatura secondo le densità indicate dai singoli consorzi di filiera, delle diverse frazioni merceologiche (COREPLA per gli imballaggi in plastica, RICREA per gli imballaggi in ferro e acciaio e CiAL per imballaggi in alluminio, COMIECO per il tetrapak e CONIP per le cassette di plastica per ortofrutta);
- Effettuare la pulizia dei materiali stessi dalle frazioni estranee e non suscettibili di recupero. Le attività di selezione e pulizia dovranno garantire che il materiale conferito ai singoli consorzi di filiera del sistema CONAI non superi le percentuali di impurità previste dai rispettivi Allegati Tecnici dell’Accordo Quadro ANCI –CONAI 2020-2024;
- Assicurare la resa del materiale selezionato al consorzio di riferimento;
- Assicurare lo smaltimento e/o il recupero della frazione estranea (sovvallo) presso impianti autorizzati facendosi carico dei relativi costi fino al limite del 22 % in peso del materiale complessivamente conferito.
La programmazione settimanale degli interventi verrà concordata con la stazione appaltante ogni venerdì per la settimana successiva.
Una diversa indicazione del quantitativo giornaliero da trasportare, dipendente dalle esigenze impiantistiche della Stazione appaltante potrà essere comunicata all’aggiudicataria anche telefonicamente con 24 ore di preavviso senza che ciò costituisca motivo di richiesta di indennizzo.
L’interruzione del servizio, per un periodo superiore a tre ore, determina l’applicazione di quanto previsto agli
artt. 23 e 24.
Qualora uno dei due appaltatori non dovesse rispettare la programmazione inviata, i carichi previsti verranno assegnati all’appaltatore dell’altro lotto che li svolgerà alle solite condizioni del servizio a lui affidato. All’appaltatore inadempiente verrà addebitata la differenza tra il corrispettivo riconosciuto dall’impianto di recupero che ha effettuato il viaggio e il corrispettivo previsto dal contratto con l’appaltatore inadempiente. AAMPS inoltre, qualora vi dovessero essere gli estremi, applicherà le penali previste.
In Allegato 1 le analisi relative alla composizione merceologica del rifiuto oggetto del presente avviso effettuata in conformità con la metodica AQ 20- Allegato n. 1 - Allegato Tecnico ANCI COREPLA 2020-24.
Il soggetti aggiudicatari della presente Asta verranno subdelegati dalla scrivente alla sottoscrizione con i consorzi di filiera delle Convenzioni Attuative necessarie dal richiamato Accordo ANCI CONAI per l'avvio al riciclaggio dei rifiuti di cui trattasi e l’incameramento dei corrispettivi previsti.
Le imprese dovranno mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti al rispetto della programmazione diramata dalla scrivente e recarsi presso l’impianto di messa in riserva, in cui viene conferito il rifiuto raccolto (CER 15.01.06), ubicato nel sito Industriale Picchianti, per effettuare il caricamento del mezzo utilizzato per il trasporto del rifiuto.
Il caricamento del mezzo sarà effettuato con personale e mezzi di proprietà di AAMPS nel periodo lunedì/sabato dalle ore 7:00 alle ore 17:00.
L'impresa dovrà effettuare i viaggi secondo la programmazione inviata settimanalmente da A.Am.P.S. e dovrà rispettare gli orari di apertura dell’impianto.
Il rifiuto dovrà essere conferito presso l’impianto di recupero di materia indicato dall'impresa (R3 All. C D.Lgs.
152/06 e smi).
Il controllo della qualità verrà effettuato direttamente da COREPLA in ingresso agli impianti delle imprese (CSS/CC) secondo le modalità previste e definite dall’art.13 comma C dell’Allegato Tecnico ANCI-COREPLA 2020-2024.
Le Imprese si impegnano a trasmettere ogni volta ad Aamps SpA. copia delle analisi effettuate da COREPLA
Le quantità dei rifiuti conferiti verranno controllate dall’Aamps Spa che potrà richiedere all’impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l’effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l’impianto di conferimento.
Qualora si rendessero necessarie analisi merceologiche aggiuntive/integrative, queste dovranno avvenire in contraddittorio con l’appaltatore e dovranno essere effettuate da personale certificato secondo la Prassi di Riferimento UNI-46:2018 e secondo le modalità e metodologie previste nel vigente Accordo Quadro ANCI- CONAI. I costi delle analisi integrative saranno a carico del richiedente le analisi.
Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza Aamps Spa, sono a totale carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.
Nel caso di necessità la stazione appaltante si riserva di richiedere l’impiego di ulteriori mezzi per l’esecuzione
di altre prestazioni oggetto del presente appalto che verranno comunque remunerati mediante l’applicazione
del medesimo prezzi risultanti dalla gara di appalto.
In caso di indisponibilità dei mezzi di cui sopra per una intera giornata lavorativa saranno applicate le penali così come previste all’art. 23 del presente capitolato; in caso di indisponibilità per almeno due giorni consecutivi verrà applicato l’art. 24 con conseguente risoluzione del contratto stipulato.
Le ditte aggiudicatarie dell’Asta, al momento della firma del contratto, devono indicare la disponibilità di almeno un ulteriore impianto rispetto a quello previsto per la partecipazione alla gara documentando tale circostanza con atto esplicito di impegno a ricevere il rifiuto (codice EER 150106) da parte dell’impianto stesso.
Il materiale, caricato presso l’impianto di stoccaggio di proprietà di AAMPS S.p.A., dovrà essere conferito direttamente presso un impianto dotato di autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di trattamento (attività R3 ai sensi dell’Allegato C del D. Lgs. 152/06 e smi) di rifiuti urbani ed assimilabili individuati dal cod. EER 15.01.06.
Non è ammesso il conferimento presso un impianto di sola messa in riserva ovvero per un’attività di mera
trasferenza.
La ditta appaltatrice deve provvedere mensilmente al lavaggio e alla disinfezione dei veicoli e delle attrezzature adibite al trasporto, così da mantenere gli stessi in perfetto ordine di pulizia ed igiene. Tali operazioni devono essere svolte all’esterno dell’area di pertinenza della stazione appaltante.
In caso di guasti, rotture ecc ai mezzi la ditta appaltatrice è autorizzata a far entrare nel sito della stazione appaltante la ditta manutentrice che deve provvedere a riparare il mezzo; eventuali travasi e sversamenti di liquidi devono essere ripuliti dalla ditta appaltatrice mediante impiego di idonea ed autorizzata ditta allo smaltimento.
È facoltà della stazione appaltante di verificare periodicamente lo stato di integrità e funzionalità dei cassoni utilizzati forniti dall’impresa, disponendone eventualmente l’immediata sostituzione senza che ciò possa contribuire motivo di indennizzo.
In caso di mancato rispetto di quanto disposto si applicano i contenuti dell’art. 23.
ART. 33 – QUANTITÀ ANNUA PREVISTA
La quantità di rifiuti da trasportare ed avviare a recupero di materia (ai sensi dell’Allegato C al D.Lgs 152/06 e smi) è pari a circa 7.000 ton/anno per un complessivi di 10.000 tonnellate per la durate del contratto (due anni) di rifiuto di cui al cod. EER 15.01.06 Multimateriale Leggero suddivisi in due lotti:
• Lotto 1) circa 416 t/mese pari a circa 100 t/settimana equamente distribuite nel corso dell’anno per un totale di circa 5.000 tonnellate/anno, fino ad un massimo di 10.000 tonnellate per i due anni della durata dell’appalto;
• Lotto 2) circa 166 t/mese pari a circa 40 t/settimana equamente distribuite nel corso dell’anno per un totale di circa 2.000 tonnellate/anno fino ad un massimo di 4.000 tonnellate per i due anni della durata dell’appalto.
Il dettaglio della produzione settimanale sopraindicata e stimata ed attesa, salvo imprevisti. Sulla base delle esigenze della Stazione appaltante il quantitativo giornaliero da ritirare richiesto può essere comunque variabile.
ART. 34 – MEZZI RICHIESTI/TIPOLOGIA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per l’esecuzione del servizio si richiedono almeno n.4 automezzi idonei al trasporto del Cod. EER 150106, opportunamente autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti.
Il numero degli automezzi impiegati ed il numero dei viaggi settimanali necessari per il trasporto settimanale del quantitativo richiesto, sono in funzione della tecnologia di caricamento/compattazione installata sugli
stessi e di proprietà dell’impresa appaltatrice.
A titolo puramente indicativo utilizzando dei cassoni a tappeto mobile di tipo “Walking Floor” con volumetria
netta di circa 90 mc si riescono a caricare circa 6,5 t/viaggio.
Tale quantitativo può variare nel caso vengano utilizzati automezzi equipaggiati di sistemi di compattazione più efficienti. A tale proposito la stazione appaltante non pone alcun limite alla scelta/tipologia delle attrezzature di trasporto finalizzate all’ottimizzazione dei carichi, purché compatibili con il sistema di trasferenza che risulta fisso e non modificabile.
La ditta appaltatrice dovrà garantire l’esecuzione dei viaggi secondo la programmazione inviata da A.Am.P.S. Spa ed in caso di impossibilità del mezzo dovrà esserne inviato un altro con le stesse caratteristiche. Nel caso in cui non fosse eseguita la programmazione verranno applicate le penali di cui all’art. 23 e all’art. 24.
Nel caso di necessità la Stazione appaltante si riserva di richiedere l’impiego di ulteriori mezzi per l’esecuzione di altre prestazioni oggetto del presente appalto che verranno comunque remunerati mediante l’applicazione dei medesimi prezzi risultanti dall’Asta.
La ditta appaltatrice altresì deve garantire in caso di indisponibilità del mezzo suddetto, di altro automezzo di pari caratteristiche che dovrà essere disponibile entro 3 ore; in caso di mancato rispetto di quanto sopra saranno applicate le penali così come previsto all’art. 23 del presente capitolato.
ART. 35 – PERSONALE IMPIEGATO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
Per l’esecuzione del servizio si richiede un addetto per ogni mezzo richiesto, opportunamente dotato di idonea
abilitazione alla conduzione dei mezzi richiesti per l’espletamento del servizio.
ART. 36 – VERIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al momento della fase di ritiro del rifiuto l’Appaltatore è tenuto a verificare la corrispondenza qualitativa dello stesso a quanto indicato nei formulari di identificazione del rifiuto o nei documenti di trasporto associati al carico.
Nel caso in cui il materiale non risultasse conforme, l’Appaltatore è tenuto a contattare entro un’ora, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto per eseguire congiuntamente il controllo del materiale.
Nel sopralluogo verrà compilato il verbale di accertamento in contraddittorio.
Nel caso di impossibilità a presenziare subito al contradditorio da parte del referente A.Am.P.S. Spa, l’appaltatore è tenuto a relazionare per iscritto la stazione appaltante anche con documentazione fotografica comprovante la non conformità del materiale. La documentazione dovrà essere inviata entro le 24h successive.
ART. 37 – ADEMPIMENTI AMBIENTALI
L’appaltatore è tenuto:
🡺 Ad accettare i rifiuti, compilando correttamente i documenti di trasporto utilizzati ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs. 152/06 e smi (F.I.R.);
🡺 Ad inviare ogni lunedì, alla stazione appaltante, il resoconto dei movimenti accettati la settimana precedente;
🡺 Ad inviare ogni lunedì per e-mail (xxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx) copia dei FIR accettati dall’impianto
di destinazione la settimana precedente.
ART. 38 – PREZZO UNITARIO DEL SERVIZIO/MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE PER LOTTI
Il prezzo unitario minimo ammesso da corrispondere ad Aamps Spa (offerta minima) a base d’asta, è indicato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE | UM | VALORE MINIMO AMMESSO | RIF. CAPITOLATO |
LOTTO 1) VENDITA (COMPRENSIVA DI RITIRO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO) PER CIRCA 5.000 TONN/ANNO (10.000 tonnellate per durata contratto) | €/Ton. | 120,00 | art.32 |
LOTTO 2) VENDITA (COMPRENSIVA DI RITIRO, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO) PER CIRCA 2.000 TONN/ANNO (4.000 tonnellate per durata contratto) | €/Ton. | 120,00 | art.32 |
All’Impresa viene richiesto pertanto di indicare il rialzo percentuale ed il conseguente corrispettivo €/Ton. (come da modello di offerta Allegato all’Avviso d’Asta) riconosciuto ad Aamps per la vendita e “gestione” del multimateriale leggero; il valore minimo ammissibile è pari ad €/ton.120,00 per ciascun lotto.
Il prezzo di cui sopra comprende i costi dei consumi, delle manutenzioni, delle quote di ammortamento del capitale, delle spese generali, assicurazioni, bolli, tasse, pedaggi autostradali e qualsiasi altro onere che resterà comunque a carico dell’Operatore Economico vincitore dell’Asta e dovrà essere ottimizzato dalla ditta in funzione della capacità di carico ottenuta.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, alle ammissioni ed eventuali esclusioni, la commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, iniziando dal lotto n. 1.
Una volta definita la graduatoria delle offerte del lotto n. 1, si procederà alla aggiudicazione in via provvisoria in favore del concorrente primo classificato. Detto concorrente sarà escluso dalla partecipazione al lotto n. 2 e pertanto la relativa busta B “Offerta Economica” (se presente) non sarà aperta e rimarrà agli atti di ufficio.
Successivamente, la Commissione procederà all’apertura delle offerte rimanenti per il lotto n. 2, definendo la graduatoria di merito e procedendo alla aggiudicazione in via provvisoria in favore del concorrente primo classificato del lotto.
Ciascun lotto d’asta sarà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il rialzo percentuale più alto sul prezzo unitario posto a base d’asta.
I quantitativi indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun impegno per Aamps Spa.
ART. 39 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione alla presente Asta l’Operatore Economico concorrente, nel pieno rispetto della
normativa vigente, dovrà avere i seguenti requisiti minimi:
▪ Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto rifiuti: categoria 1 almeno classe B. In alternativa gli automezzi possono essere iscritti alla categoria 1-sottocategoria D5, almeno classe D;
▪ Iscrizione all’Albo Trasportatori conto Terzi, (se il gestore dell’impianto in cui viene conferito il rifiuto è un
soggetto diverso da quello che effettua il trasporto);
▪ Disponibilità di un impianto/più impianti o possibilità di accesso ad un impianto/più impianti, di selezione dotato/i di autorizzazione Regionale/Provinciale per l’esercizio di recupero dei rifiuti urbani individuati dal cod. EER 150106, con capacità autorizzata di almeno 12.000 ton/anno;
▪ Quant’altro specificato e dettagliato nell’Avviso d’Asta.
ART. 40 – ELENCO ALLEGATI
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’appalto i seguenti allegati:
1. Allegato 1: Analisi Merceologica MML 150106 del 21.05.21;
2. Allegato 2: DUVRI Iniziale;
3. Allegato 3: Documento Informativo della Sicurezza/Schede di Rischio.