CONTO ORDINARIO UBI
CONTO ORDINARIO UBI
NORME CONTRATTUALI
Avvertenza
Il testo qui pubblicato comprende:
• le norme contrattuali risultanti dalle modifiche unilaterali proposte con la comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo datata 15 gennaio 2021, alla quale si rinvia per ogni effetto di legge;
• le altre norme presenti nel contratto utilizzato da Intesa Sanpaolo; esse contengono in parte disposizioni analoghe del contratto fra UBI Banca e il cliente, in parte disposizioni non presenti nel contratto fra UBI Banca e il cliente.
Intesa Sanpaolo applicherà anche queste altre norme in quanto non sfavorevoli per il cliente rispetto a quanto risultante dal contratto fra UBI Banca e il cliente stesso.
Ricordiamo che il cliente ha diritto di recedere dal contratto oggetto delle proposte di modifiche unilaterali secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione di UBI Banca e Intesa Sanpaolo.
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Articolo 0. Ambito di applicazione
1. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Sezione e quelle delle Sottosezioni prevarranno queste ultime, ad eccezione degli artt.15bis,18 e 20 che prevarranno in ogni caso.
Articolo 1. Diligenza della Banca nel rapporto con il Cliente
1. Nel rapporto con il Cliente la Banca opera con diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. e nel rispetto del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
Articolo 2. Modalità di firma dei documenti nei rapporti Banca-Cliente
1. La Banca, il Cliente e le persone autorizzate a rappresentarli sottoscrivono i documenti con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca; la Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici.
2. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca. Tipologia e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nel “Foglio Informativo - Servizi vari” disponibile sul sito internet della Banca e presso le filiali.
Articolo 3. Conto cointestato
1. I cointestatari sono responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi e, in particolare, per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido o altre forme di finanziamento.
2. I cointestatari indicano nel contratto se intendono operare sul conto congiuntamente (firme congiunte) oppure separatamente (firme disgiunte).
Articolo 4. Conto cointestato con firme congiunte
1. Quando il conto è cointestato con firme congiunte, i cointestatari devono disporre congiuntamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto. Anche la richiesta di carte di debito e di credito collegate al conto, da intestare a uno dei cointestatari, deve essere autorizzata congiuntamente da tutti i cointestatari.
Articolo 5. Conto cointestato con firme disgiunte
1. Quando il conto è cointestato con firme disgiunte, ciascun cointestatario può disporre separatamente qualsiasi operazione, compresa la chiusura del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Anche la richiesta di carte di debito e di credito collegate al conto può essere fatta separatamente da ciascun cointestatario.
2. Il cointestatario che dispone la chiusura del conto o richiede il rilascio di una carta di debito o credito collegata al conto, deve informare tempestivamente gli altri cointestatari.
3. La facoltà di firme disgiunte può essere modificata o revocata solo con comunicazione scritta alla Banca firmata da tutti i cointestatari.
4. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del conto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporne separatamente. Analogo diritto spetta agli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed al legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata esplicita opposizione alla prosecuzione dell’operatività del conto con firme disgiunte.
Articolo 6. Conferimento del potere di rappresentanza
1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, precisando gli eventuali limiti del potere conferito. Se il potere di rappresentanza è conferito a più persone, le medesime, in mancanza di specifiche indicazioni, possono operare con firme disgiunte.
2. Quando il conto è intestato a più soggetti, le persone autorizzate devono essere nominate da tutti i cointestatari.
3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a rappresentare il Cliente non determina la revoca implicita di precedenti autorizzazioni.
Articolo 7. Cessazione e modifica del potere di rappresentanza
1. La revoca e la modifica del potere conferito alle persone autorizzate, o la rinuncia da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca e sono opponibili alla Banca stessa trascorso un giorno lavorativo da quello di ricezione della comunicazione e ciò anche quando tali atti siano stati resi di pubblica ragione.
2. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente determinano la cessazione del potere di rappresentanza e sono opponibili alla Banca dal momento in cui essa ne ha notizia legalmente certa.
3. Quando il conto è intestato a più persone:
• la revoca del potere di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica dei poteri deve essere fatta da tutti. Il cointestatario che dispone la revoca deve informare tempestivamente gli altri cointestatari e la persona cui è revocata la rappresentanza;
• la morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno solo dei cointestatari non determina la cessazione del potere di rappresentanza.
Articolo 8. Comunicazioni della Banca al Cliente
1. Le comunicazioni scritte della Banca al Cliente (quali, ad esempio, lettere, estratti conto, notifiche) devono essere effettuate all’indirizzo indicato nel contratto oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca dal Cliente.
2. Quando il conto è intestato a più persone, le comunicazioni della Banca sono effettuate all’indirizzo indicato nel contratto, oppure a quello successivamente fatto conoscere per iscritto alla Banca, con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari. Eventuali modifiche dell’indirizzo:
• devono essere comunicate alla Banca da tutti i cointestatari, se il conto è cointestato con firme congiunte;
• possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatari - il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatari - se il conto è cointestato con firme disgiunte.
Articolo 9. Comunicazioni del Cliente alla Banca
1. Le comunicazioni del Cliente alla Banca (quali, ad esempio, lettere, dichiarazioni, incarichi, opposizioni, revoche o modifiche dei poteri di rappresentanza) devono essere effettuate per iscritto alla Filiale presso cui è aperto il conto e compilate in modo chiaro, completo e leggibile.
Articolo 10. Esecuzione di incarichi conferiti dal Cliente
1. La Banca deve eseguire gli incarichi del Cliente secondo le indicazioni contenute nei documenti con cui gli incarichi sono conferiti. Tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può non accettare l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.
2. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi.
3. Ai sensi dell'art. 1717 cod. civ., il Cliente autorizza la Banca a farsi sostituire da un proprio corrispondente, anche non bancario.
4. Ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., il Cliente può revocare l’incarico conferito finché il medesimo non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell’esecuzione medesima.
5. Se nell’esecuzione di un incarico la Banca entra in relazione con altri soggetti (quali, ad esempio, portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento) essa procede alla loro identificazione valutando l’idoneità dei documenti di identità da questi esibiti. Articolo 11. Utilizzo del conto mediante assegni bancari
1. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano mediante l'uso di moduli di assegni rilasciati dalla Banca. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736/1933 ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall’art. 9-bis della L. n. 386/1990.
2. Il Cliente deve custodire con ogni cura i moduli di assegni e i relativi moduli di richiesta. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente comunicazione scritta della perdita o sottrazione degli stessi, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale.
3. La Banca non è obbligata al pagamento di assegni tratti su un conto con disponibilità insufficiente. Pertanto il Cliente, prima di disporre del conto (anche tramite una carta di debito o di credito ad esso collegata), deve verificare che le operazioni non rendano la disponibilità insufficiente al pagamento degli assegni già tratti sul conto stesso e non ancora addebitati.
4. Qualora il Cliente abbia tratto un assegno su un conto con disponibilità insufficiente, la Banca provvede al pagamento dell’assegno utilizzando eventuali fondi disponibili su altro conto intestato al Cliente solo a condizione che il medesimo – insieme agli eventuali cointestatari dell’altro conto, se con firme congiunte – dia alla Banca istruzioni scritte in tempo utile a consentire il pagamento dell'assegno.
5. La Banca addebita gli assegni emessi dal Cliente con valuta data di emissione, salvo il caso di assegno postdatato che è addebitato con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato alla Banca, o data di negoziazione, se l’incasso avviene tramite altra banca.
Articolo 12. Addebito in conto di assegni e cambiali
1. La Banca addebita sul conto gli assegni o i titoli cambiari emessi o accettati dal Cliente, anche se questi presentino firme di girata non leggibili o incomplete.
Articolo 13. Utilizzo del conto per operazioni in valuta estera
1. Eventuali operazioni sul conto in valuta estera devono essere prima concordate tra Banca e Cliente. L’accordo preventivo non occorre per le operazioni in valuta estera di cui all’art. 32 comma 2.
2. L'importo delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente, anche con assegni, è addebitato in conto previa conversione in euro - o nella valuta pattuita - al cambio pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione dell’operazione. Con analoga modalità di conversione sono accreditati in conto i versamenti e i bonifici disposti da terzi.
Articolo 14. Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo
1. Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:
• prelievo e versamento di contante;
• versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane;
2. L’elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni contrattuali. L’elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.
3. Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:
• sono contabilizzate sul conto con l’indicazione di una specifica descrizione;
• possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.
A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.
4. I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.
5. Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all’esecuzione delle operazioni richieste.
6. Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l’operato della Banca Abilitata.
Articolo 15. Utilizzo a debito del conto
1. Il Cliente può utilizzare il conto a debito solo previo accordo con la Banca per la concessione di fido.
2. L’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del conto che la Banca ritenesse comunque di consentire (cosiddetto “sconfinamento in assenza di fido”) non comporta la concessione di fido o altra forma di affidamento neppure per l’importo dello sconfinamento. Tale importo, unitamente alle commissioni, spese e oneri, deve essere rimborsato, anche senza espressa richiesta della Banca:
• entro il termine di 10 giorni dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è consumatore,
• entro il termine di 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo sconfinamento in assenza di fido, se il Cliente è non consumatore.
3. Se sul conto è concesso un fido, l’eventuale utilizzo, o comunque l’addebito, di somme di denaro in eccedenza rispetto all’importo del fido che la Banca ritenesse comunque di consentire non comporta l’aumento di tale importo e deve essere anch’esso rimborsato, unitamente alle commissioni, spese e oneri, come previsto nel comma 2 (salvo diversa previsione del contratto di fido).
15.4 Ne casi previsti nei precedenti commi 2 e 3, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.
Articolo 15bis. Accrediti sul conto
15bis.1 La Banca ha facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto del Cliente, mediante accredito sul conto della Banca e successivo accredito sul conto del Cliente, decurtando quest’ultimo accredito degli importi compensabili in forza del successivo art. 18. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima. Se il Cliente è consumatore, ogni addebito sul suo conto per crediti della Banca sarà parimenti decurtato degli importi a suo credito, compensabili in forza del successivo art. 18. Un’eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto del Cliente di avvalersi successivamente della compensazione medesima.
Articolo 16. Versamento in conto di assegni e altri titoli
1. Il versamento in conto di assegni e altri titoli è regolato come segue:
a) gli assegni bancari tratti su banche in Italia, gli assegni circolari emessi in Italia, gli assegni di altro genere e i titoli postali sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile appena decorsi i termini di disponibilità economica indicati in contratto;
b) gli assegni tratti o emessi sull’estero, gli effetti, le ricevute bancarie e i documenti similari, sono accreditati con riserva di verifica e salvo buon fine; il relativo importo è disponibile solo dopo che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la Filiale accreditante.
2. La valuta applicata all'accredito determina unicamente la decorrenza degli interessi senza attribuire al Cliente alcun diritto circa la disponibilità economica dell'importo.
3. La Banca può consentire al Cliente di utilizzare, in tutto o in parte, l’importo accreditato:
• prima che siano decorsi i termini di disponibilità economica, per i titoli di cui al punto a),
• prima di averne effettuato l'incasso, per i titoli di cui al punto b),
senza che ciò comporti affidamento di analoghe concessioni per il futuro, e questo ancorché sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi.
4. Con riguardo ai titoli di cui al punto a), prima della scadenza dei termini di disponibilità giuridica indicati in contratto, la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ.
5. Per i titoli di cui al punto b), la Banca ha il diritto di addebitare sul conto in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati nonché di esercitare - in caso di mancato incasso - tutti i diritti e le azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. Inoltre, poiché le banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, anche dopo il pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale del titolo o l’autenticità o la completezza di una girata apposta sul medesimo, il Cliente che versi sul conto uno di tali titoli deve rimborsarli alla Banca in qualunque tempo, a semplice richiesta, se la Banca stessa riceva analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario. Il Cliente è obbligato ad accettare, a legittimazione e prova della suddetta richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.
6. La Banca non accetta il versamento in conto di titoli che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.
Articolo 17. Diritto di garanzia
1. La Banca ha diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente - comunque detenuti dalla Banca o che pervengano a essa successivamente - a garanzia di qualunque suo credito presente o futuro, anche non liquido ed esigibile ed ancorché assistito da altra garanzia reale o personale, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di ritenzione può essere esercitato sui predetti titoli o valori fino a concorrenza del credito vantato dalla Banca.
2. Quando il credito della Banca è vantato nei confronti di più soggetti condebitori, il diritto di ritenzione può essere esercitato, sino a concorrenza dell'intero credito della Banca, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei condebitori.
Articolo 18. Compensazione
1. Quando tra il Cliente e la Banca esistono più rapporti di conto, di deposito o di altro genere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell’estratto conto di cui all’art. 21
2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ., la Banca, senza necessità di pronunzia giudiziale di insolvenza, ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca dà tempestiva comunicazione scritta al Cliente.
3. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo creditore, la Banca può effettuare su tale conto la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche se il debito nei suoi confronti è di pertinenza di uno soltanto dei cointestatari.
4. Se il conto è cointestato a più persone e presenta un saldo debitore, la Banca può effettuare la compensazione di cui ai commi 1 e 2, sino a concorrenza dell'intero suo credito, anche su conti, depositi o altri rapporti intestati solo ad alcuni dei cointestatari.
5. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa se il Cliente è consumatore.
Articolo 19. Compensazione e pagamento di assegni
1. La Banca, quando si avvale della compensazione di legge di cui al comma 1 dell’articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella della compensazione, qualora, a seguito dell’intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
2. La Banca, quando si avvale della compensazione di cui al comma 2 dell’articolo 18, non è obbligata a pagare gli assegni presentati in data posteriore a quella di ricezione, da parte del Cliente, della comunicazione della Banca di valersi della compensazione, qualora, a seguito della compensazione, sia venuta meno la provvista necessaria al pagamento degli assegni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Cliente deve costituire senza ritardo i fondi necessari al pagamento anche degli assegni tratti in data anteriore a quella della compensazione, per i quali non sia ancora scaduto il termine di presentazione.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di conti cointestati a più persone.
Articolo 20. Contabilizzazione e regolamento degli interessi
1. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o dell’apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti.
2. Gli interessi creditori sono accreditati in conto al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto.
20.3 Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
20.4 Gli interessi debitori sulle aperture di credito regolate in conto e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto o dell’apertura di credito regolata in conto per cui sono dovuti. Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
20.5 Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 15bis e 18.1 (anche con il saldo attivo del conto) oppure addebitati quale sorte capitale sul conto del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest’ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell’addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto o successivamente modificata.
20.6 Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma 5, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione “Dichiarazioni conclusive e firme” di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico; la revoca deve pervenire prima che l’addebito abbia avuto luogo.
Articolo 20 bis Regolamento periodico delle commissioni spese e oneri
20 bis.1 Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche di questo contratto o successivamente modificata.
20bis.2 Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.
Articolo 21. Estratto conto, rendiconto interessi e loro approvazione
1. La Banca invia l’estratto conto a seguito di ogni regolamento periodico di cui all’art.20bis indicando separatamente l’ammontare degli interessi maturati. L’estratto conto del periodo di regolamento che si chiude al 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto o del rapporto regolato in conto, riporta il rendiconto degli interessi di cui all’art.20. Ciascun estratto conto si considera ricevuto entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l’estratto conto si intende approvato dal Cliente.
21.3 Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può chiedere la rettifica di tali errori o omissioni nonché l’accredito con pari valuta degli importi erroneamente addebitati o omessi entro il termine di prescrizione ordinaria, decorrente dalla data di ricevimento dell’estratto conto. Entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può chiedere la restituzione di quanto a essa dovuto per le stesse causali e per indebiti accrediti.
Articolo 22. Conto non movimentato
1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro 258,23, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto, e di inviare l’estratto conto.
2. Ai fini del comma 1, non si considerano movimenti le disposizioni pervenute da terzi e le operazioni che la Banca effettua in forza di prescrizioni di legge o d’iniziativa, quali ad esempio l’accredito di interessi e l’addebito di spese.
Articolo 23. Recesso e chiusura definitiva del conto
1. Il Cliente e la Banca possono recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente con comunicazione scritta. La comunicazione del Cliente contenente la richiesta di chiusura del conto:
a) può essere consegnata dal Cliente alla Banca;
b) può essere inviata alla Banca tramite posta;
c) o infine – solo se il Cliente è un consumatore - può essere inviata alla Banca da un’altra banca presso cui il Cliente intende trasferire il saldo del conto di cui chiede la chiusura. Se la comunicazione di recesso dal conto è inviata alla Banca con questa modalità, la chiusura del conto avviene secondo quanto stabilito dalla normativa sul trasferimento dei servizi di pagamento.
2. Se il Cliente chiede la chiusura del conto con la modalità a) oppure b) del comma 1, la chiusura avviene entro i seguenti termini:
- 3 giorni lavorativi, se al conto non sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto;
- 12 giorni lavorativi, se al conto sono collegati altri rapporti o servizi. Il termine decorre dalla data in cui la Banca riceve la richiesta di chiusura del conto ed è subordinato al fatto che il Cliente restituisca le carte di debito e di credito collegate al conto e fornisca le istruzioni per definire i rapporti o servizi collegati.
Nel predetto termine la Banca acquisisce i dati delle operazioni relative ai rapporti o servizi collegati al conto e definisce il saldo di chiusura. Il termine può tuttavia essere superato se, per la definizione di alcuni rapporti o servizi, la banca deve acquisire dati da soggetti terzi (tali fattispecie sono indicate nel Foglio Informativo relativo al conto corrente).
Se il Cliente non restituisce i moduli di assegni non utilizzati e i dispositivi per l’utilizzo del servizio di internet banking, la Banca può bloccare tali strumenti anche senza la loro materiale restituzione.
3. Se il Cliente consumatore si avvale della modalità c) del comma 1, la chiusura avviene nella data che il Cliente indica alla banca presso cui intende trasferire il saldo del conto, salvo che, per la presenza di obblighi pendenti, la chiusura non possa avvenire nella data indicata dal Cliente.
4. Dalla data in cui la Banca riceve la richiesta del Cliente e sino al momento in cui essa sospende definitivamente l’operatività del Conto per effettuare il calcolo delle competenze, restano possibili sul conto solo le seguenti operazioni: prelievo di contante allo sportello, bonifici disposti allo sportello, accrediti, addebiti diretti (ad esempio per il pagamento di utenze o altri servizi), addebito diretto di rate di mutui e finanziamenti, pagamento di assegni. Altre operazioni sul conto sono possibili solo se concordate con la Banca; la loro esecuzione può determinare un allungamento dei tempi di chiusura.
5. Prima della data di chiusura del conto ciascuna delle parti deve corrispondere all’altra quanto dovuto. Pertanto la presenza sul conto di un saldo negativo, alla data di chiusura, costituisce un obbligo pendente del Cliente che può ritardare la chiusura del conto rispetto a quanto indicato nei commi precedenti.
6. La Banca può comunicare al Cliente il recesso con le modalità indicate al comma 1 lett. a) o b). Per la chiusura del conto deve essere dato al Cliente un preavviso minimo di due mesi se il Cliente è consumatore e di 10 giorni se è non consumatore; per la cessazione della convenzione di assegno deve essere dato un preavviso di almeno 10 giorni. La comunicazione della Banca diviene efficace allo scadere del termine di preavviso. Se ricorre un giustificato motivo la Banca può recedere anche senza preavviso, purché ne sia data tempestiva comunicazione scritta al Cliente. I soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D. Lgs. n. 11/2010 sono equiparati ai consumatori.
7. La convenzione di assegno cessa alla chiusura del conto oppure qualora il cliente o la Banca recedano solo da tale convenzione. La Banca procede al pagamento degli assegni tratti sul conto se alla data di presentazione dei titoli la convenzione di assegno è ancora attiva e se vi sono fondi sufficienti per il pagamento. Se la Banca non può procedere al pagamento per mancanza di fondi o p er cessazione della convenzione di assegno si determinano gli effetti stabiliti dall'art. 9 della legge n. 386/1990 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari).
Articolo 24. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente
1. Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca, e in particolare quelle dipendenti da eventuali fido e altre forme di finanziamento, si intendono assunte in via solidale e indivisibile, pure in caso di cointestazione, anche per gli aventi causa del Cliente a qualsiasi titolo. Articolo 25. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme e le condizioni economiche applicate al rapporto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).
2. Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal conto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Articolo 26. Commissioni, spese e oneri
1. Il Cliente è tenuto a pagare le commissioni, le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti o conseguenti al conto. Sono altresì a carico del Cliente le spese eventualmente sostenute dalla Banca in dipendenza di pignoramenti o sequestri operati sui valori del Cliente. Articolo 27. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate nel Foglio Informativo, disponibile nelle Filiali e sul sito Internet della Banca.
2. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nel Foglio Informativo, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
3. Il Cliente e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
• al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o chiesto alla Banca;
• oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria;
4. La Banca d’Italia esercita la vigilanza sull’attività svolta dalla Banca in base al presente contratto. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Articolo 28. Lingua del contratto – Copia del contratto – Sanzioni
1. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.
2. Il Cliente ha diritto di ottenere, a richiesta, copia del contratto e del documento di sintesi aggiornato.
3. Per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e xx. xxx X. Xxx. x. 000/0000 (Xxxxx Unico Bancario).
Articolo 29. Legge applicabile
1. Il contratto è regolato dalla legge italiana.
Articolo 30. Foro competente
1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto si applica il Foro indicato nel documento contrattuale originariamente sottoscritto. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo del Cliente stesso.
SERVIZI DI PAGAMENTO
Sottosezione (A) - NORME GENERALI
Articolo 31. Definizioni
1. Nella sezione Servizi di pagamento si intende per:
a) Xxxxxxxx Diretto: Pagamento a debito del Conto eseguito dalla Banca sulla base di un ordine del Beneficiario preventivamente autorizzato dal Cliente;
b) Beneficiario: soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
c) Conto: il rapporto bancario utilizzato per l’effettuazione e la ricezione di Pagamenti; i dati identificativi del Conto sono indicati nella parte B del presente contratto;
d) Xxxxxx Xxxxxxxxxx: un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
e) Identificativo Unico: combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall’operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
f) Intermediario del Beneficiario: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
g) Intermediario del Pagatore: il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
h) Paese E.E.A.: Stato appartenente all’Area Economica Europea (European Economic Area – E.E.A.); ne fanno parte attualmente gli Stati dell’Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
i) Pagamento: operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all’art. 2, comma 2 del D. Lgs. n. 11/2010, fra cui i pagamenti mediante assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari;
j) Pagamento in divisa Extra E.E.A.: Pagamento rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 32 ma che, a differenza di quelli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall’euro e da una delle divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese E.E.A.);
k) Pagamento Paese Extra E.E.A.: Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell’art. 32, ove l’altro Intermediario coinvolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Pagamento in euro a credito del Conto se l’Intermediario del Pagatore è situato negli Stati Uniti d’America; Pagamento in dollari a debito del Conto se l’Intermediario del Beneficiario è situato negli Stati Uniti d’America);
l) Pagatore: soggetto che effettua un Pagamento a credito del Conto;
m) Terza Parte: prestatore di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento
Articolo 32. Ambito di applicazione
1. Le norme contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento relativi al Conto:
a) Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto, sono esclusi i Pagamenti in cui l’ordine disposto dal Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli effettuati con carta di debito o di credito, che sono regolati nei rispettivi contratti);
b) Addebiti Diretti;
c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.
2. Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C) e (D) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. quando:
- l’Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b) o
- l’Intermediario del Pagatore per i Pagamenti di cui al comma 1 sub c),
è situato in un Paese E.E.A. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche ai Pagamenti in cui l’altro Intermediario coinvolto è situato in uno dei Paesi indicati nel Foglio Informativo.
3. Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle “Microimprese” di cui al D.Lgs. n. 11/2010, sono equiparati ai consumatori, con l’eccezione degli articoli 52 comma 1 e 56 ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori.
4. Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.
5. Le norme della sottosezione (F) si applicano:
- nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;
- nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto.
Articolo 33. Esecuzione dei Pagamenti – Informazioni preliminari all’esecuzione di Pagamenti
1. Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:
- nell’ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per la specifica tipologia di Pagamento;
- gli altri dati necessari per l’esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori.
- per l’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all’art. 43bis.
2. Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l’esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un’esecuzione parziale del Pagamento.
3. Se nell’ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l’esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche con riguardo agli eventuali altri dati forniti.
4. Prima della esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni in filiale verbalmente.
Articolo 34. Sospensione e rifiuto di Pagamenti da parte della Banca
1. La Banca può sospendere o rifiutare l’esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.
2. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica, indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica.
3. In caso di sospensione, ai fini dell’esecuzione, l’ordine si intende ricevuto dalla Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa.
Articolo 35. Richiesta di rettifica
1. Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure nel caso di mancata esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richiederne la rettifica a condizione di comunicare la circostanza alla Banca secondo quanto previsto ai commi seguenti.
2. La richiesta di rettifica deve essere presentata alla Banca, con le modalità indicate nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente è in grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure la mancata esecuzione del Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autorizzato in un Giorno non Lavorativo o in un Giorno Lavorativo dopo il limite orario indicato nel Foglio Informativo, tale richiesta si considera ricevuta dalla Banca il Giorno Lavorativo successivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata in ogni caso entro 13 mesi dalla data di addebito o accredito.
3. Se il Cliente è non consumatore, il termine di cui al comma 2 è di 60 giorni dalla data di ricevimento dell’estratto conto; per alcuni tipi di Addebiti Diretti è previsto un termine maggiore che è specificato nel Foglio Informativo (ad esempio per il servizio ADUE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autorizzato è di 13 mesi).
Articolo 36. Pagamenti non autorizzati
1. Se il Pagamento risulta non autorizzato, la Banca - entro il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo a quello in cui prende atto del Pagamento o riceve la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 35 - riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, salvo che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell’importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato autorizzato, ripristinando la situazione del Conto come se l’operazione di rimborso non avesse avuto luogo.
Articolo 37. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti
1. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l’Intermediario del Beneficiario ha ricevuto l’importo del Pagamento, a seconda del caso:
nel termine indicato dall’art. 47; oppure
-nel termine indicato dall’art. 54 o con lieve ritardo rispetto a tale termine.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l’importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell’art. 35 la Banca ripristina la situazione del Conto come se l’addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell’importo del Pagamento.
3. In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l’importo del Pagamento dall’Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l’importo del Pagamento.
4. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l’importo del Pagamento sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.
5. La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.
6. La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge.
7. Se il Cliente è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Articolo 38. Imputazione delle spese del Pagamento
1. Il Cliente non può disporre:
- l’addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca
- né l’addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all’Intermediario del Beneficiario.
2. Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.
Articolo 39. Comunicazione della avvenuta esecuzione
39.1La comunicazione dell’avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell’avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all’inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono. 39.2Se il Cliente è non consumatore il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.
Articolo 40. Recesso dai servizi di Pagamento
1. Il Cliente e la Banca possono recedere da ciascuno dei servizi di Pagamento regolati nella presente sezione secondo quanto previsto dall’articolo 23. L’esercizio di tale facoltà determina automaticamente il recesso anche dal Conto.
Articolo 41. Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali
1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le norme della presente sezione “Servizi di Pagamento” e le condizioni economiche dei servizi disciplinati nella stessa sezione.
2. La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall’art. 126–sexies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; se il Cliente è una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il rinvio al Codice del Consumo contenuto al comma 5 dell’art. 126–sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto.
3. Se la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l’applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione di tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell’ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca.
4. Se il Cliente è non consumatore:
- il comma 2 non si applica;
- la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
- il comma 3 si applica; la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.
Articolo 41bis. Consenso del Cliente all’accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali
41bis.1. Il Cliente presta il proprio consenso all’accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento oggetto del contratto.
Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO
Articolo 42. Caratteristiche
1. La presente sottosezione si applica:
- ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici , MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte, pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nelle Condizioni Economiche del contratto;
- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l’effettuazione.
2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.
Articolo 43. Ordine di Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è impartito allo sportello mediante presentazione – a seconda del tipo di Pagamento richiesto – di un modulo predisposto dalla Banca o dall’Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l’ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.
2. Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti:
- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso.
3. Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l’esecuzione in via permanente, vale a dire l’effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).
Articolo 43bis. Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte
43bis.1 Alcuni ordini di Pagamento possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini di pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:
• il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
• il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
• ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
43bis.2 Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Foglio Informativo.
43bis.3 La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte, compresi i casi di ordini di Pagamento fraudolenti o non autorizzati. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca stessa un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
43bis.4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva.
43bis.5La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento prestati da quest’ultima. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.
Articolo 44. Dati necessari per l’esecuzione del Pagamento
1. A seconda del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l’indicazione sull’ordine da parte del Cliente:
- dell’Identificativo Unico e/o
- di altri dati richiesti nel documento con cui è impartito l’ordine di Pagamento o nell’ambito del servizio utilizzato per impartire l’ordine.
Articolo 45. Ricezione dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo.
2. Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l’orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo.
3. Il comma 1 si applica anche all’ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l’ordine è presentato oltre determinati limiti orari
- riportati rispettivamente nella documentazione relativa alla carta di xxxxxx e al servizio per operare a distanza - l’ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Xxxxxx Xxxxxxxxxx di presentazione.
5. Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l’ordine si considera ricevuto:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza, il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario;
- nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall’euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l’accredito all’Intermediario del Beneficiario.
6. Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell’ordine che l’esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l’ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, oppure il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo
7. Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo ad una RIBA deve presentare l’ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.
8. Dalla data di ricezione dell’ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
9. La Banca, dal momento della presentazione dell’ordine con data futura, o oltre il limite orario di cui al comma 3, può rendere indisponibile l’importo necessario all’esecuzione del Pagamento. Se il Cliente ne fa richiesta, la Banca gli comunica verbalmente l’eventuale esercizio della suddetta facoltà.
Articolo 46. Revoca dell’ordine
1. L’ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.
2. L’ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all’art. 45, commi 5 e 6,
3. La revoca deve essere richiesta in filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca.
4. Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di Pagamento successivo oppure tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l’esecuzione anche di tutti i Pagamenti da eseguire dopo la revoca stessa.
5. L’ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essere revocato dal Cliente, salvo che la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un ordine con data futura; in quest’ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il termine di cui al comma 2.
Articolo 47. Tempi di esecuzione del Pagamento
1. L’ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo importo all’Intermediario del Beneficiario:
- nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i servizi per operare a distanza (anche quando l’ordine sia impartito tramite terza Parte), entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 45;
- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, entro il secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla data di ricezione ai sensi dell’art. 45.
2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, per i Pagamenti in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall’euro l’importo è accreditato all’Intermediario del Beneficiario entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione ai sensi dell’art. 45.
Sottosezione (C) – ADDEBITI DIRETTI DEL CONTO DISPOSTI DAL BENEFICIARIO
Articolo 48. Caratteristiche
1. La presente sottosezione si applica:
- al servizio ADUE: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Direct Debit Core a cui deve avere aderito anche l’Intermediario del Beneficiario; il servizio include le varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso;
- al servizio ADUE B2B: il servizio è effettuato in conformità a quanto previsto dalla procedura interbancaria SEPA Business-to- Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche l’intermediario del Beneficiario. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o Microimprese
- .ad altri tipi di Addebito Diretto di cui la Banca consenta l’effettuazione.
2. Le specifiche caratteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative all’abilitazione o disabilitazione del Conto nonché all’autorizzazione all’esecuzione - sono descritte nel relativo Foglio Informativo.
Articolo 49. Abilitazione del Conto
1. Il Conto è automaticamente abilitato al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B, nonché agli altri eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.
2. Per fruire dei tipi di Xxxxxxxx Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l’abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione prevista all’art. 51.
3. Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo,il Cliente può limitare l’abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.
4. Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Articolo 50. Disabilitazione del Conto
1. Per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto.
2. La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa.
3. Per fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare una richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.
Articolo 51. Autorizzazione del Cliente all’esecuzione degli Addebiti Diretti
1. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un’apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L’autorizzazione è relativa all’esecuzione di Xxxxxxxx Xxxxxxx in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l’autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto.
2. Nell’autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all’esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l’esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative.
3. L’autorizzazione può essere rilasciata alla Banca o al Beneficiario; tuttavia per alcuni tipi di Xxxxxxxx Diretto nel Foglio Informativo può essere indicato che l’autorizzazione deve essere rilasciata sempre al Beneficiario.
4. L’autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. L’autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebito Diretto può essere data anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- se il Cliente è titolare presso la Banca di un servizio per operare a distanza, tramite il servizio stesso, se previsto dalle sue funzionalità.
5. L’autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.
6. Per taluni tipi di Xxxxxxxx Diretto il Cliente può fissare dei limiti all’autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo.
51.7 Per il servizio ADUE B2B nochè per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell’autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Xxxxxxxx Diretto:
- in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l’autorizzazione al Beneficiario;
- la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l’autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Xxxxxxxx Diretto autorizzato quello indicato come tale nell’ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti successivi;
La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.
51.8 L’esecuzione di Addebiti Xxxxxxx richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell’Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.
51.9 La Banca può rifiutare l’incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se l’autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste dall’art. 34.
Articolo 52. Modifica e revoca dell’autorizzazione
1. Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti. Tuttavia il Cliente, se è non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
2. La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all’art. 51 per il rilascio dell’autorizzazione; essa è efficace dal secondo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla sua ricezione da parte della Banca. La Banca può comunque considerare la comunicazione efficace nello stesso giorno di ricezione. Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa. Articolo 53. Rapporti tra Cliente e Beneficiario
1. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti.
2. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l’esecuzione degli Addebiti Diretti.
Articolo 54. Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti
1. L’ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui l’ordine perviene alla Banca - indicata nell’ordine stesso dall’Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.
2. L’importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all’Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall’euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.
Articolo 55. Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti
1. Il Cliente può impedire l’esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 54 comma 1. E’ facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.
Articolo 56. Richiesta di rimborso
1. Entro il termine di 8 settimane dall’addebito in Conto il Cliente può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’Addebito Diretto;
b) l’importo dell’Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso.
Per alcune tipologie di Xxxxxxxx Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso che non prevedono il diritto di rimborso).
2. Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell’importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell’autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell’ADUE Finanziario e dell’ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere chiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato;
b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto.
3. La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni richieste; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.
Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO
Articolo 57. Termini di accredito
1. L’importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena esso è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
2. Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A diversa dall’euro, il relativo importo è a disposizione del cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno Lavorativo successivo a quello in cui l’importo medesimo è ricevuto dalla Banca.
Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE EXTRA E.E.A.
Articolo 58. Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti
58.1 Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 44 e 45 (ad eccezione del comma 5).
58.2 Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Sezione: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 43bis, 44 e 45 (ad eccezione del comma 5).
Articolo 59. Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.
59.1 A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell’art. 35, se è dimostrata la responsabilità della Banca:
- in caso di mancata esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, se il Conto è stato comunque addebitato la Banca rimborsa al Cliente l’importo addebitato;
- in caso di esecuzione inesatta di un Pagamento, la Banca effettua la rettifica.
59.2 In caso di mancata esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, se è dimostrata la sua responsabilità la Banca accredita sul Conto l’importo del Pagamento.
Articolo 60. Pagamenti disposti dal Cliente con data futura
60.1 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell’ordine che esso deve essere accreditato all’Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. Nel Foglio Informativo è indicato per ciascun tipo di Pagamento quando la Banca, indipendentemente dalla data di presentazione, considera ricevuto l’ordine.
Articolo 61. Revoca dell’ordine di Pagamento
61.1L’ordine di Pagamento con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell’art. 60.
61.2 Si applica l’art. 46 commi 1 (ad eccezione del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5. Articolo 62. Esecuzione del Pagamento
62.1 Nel Foglio Informativo sono indicati, per ciascun tipo di Pagamento, i termini per:
- l’accredito all’Intermediario del Beneficiario dell’importo del Pagamento a debito del Conto;
- l’accredito sul Conto dell’importo del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese Extra E.E.A. in una divisa diversa dall’euro o dalla divisa di un Paese E.E.A. .
62.1In caso di Pagamento Paese Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese E.E.A. a credito del Conto si applica l’art. 57.
Sottosezione (F) – TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ FONDI
Articolo 63. Servizi di informazione sui conti
63.1Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le seguenti condizioni:
a) il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
63.2 Le informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate nel Foglio Informativo.
63.3 La Banca può rifiutare l’accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all’accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l’accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l’accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.
63.4 In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l’accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le modalità indicate nella guida del servizio per operare a distanza tramite internet a cui il Conto è collegato.
63.5 La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si impegnano quindi a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi. Articolo 64. Conferma della disponibilità di fondi
64.1 Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell’importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca è titolare presso la Banca stessa di un servizio per operare a distanza tramite internet cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale servizio;
- il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di conferma; in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari;
- per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
64.2 Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte.
64.3 Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:
- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l’utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;
- tramite un servizio per operare a distanza della Banca, se previsto dalle sue funzionalità.
64.4 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsiasi momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma 3 per il rilascio del consenso; essa è efficace entro jl secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.
64.5 La Banca non blocca sul Conto l’importo dell’operazione di pagamento per cui la Terza Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.
64.6 Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite il servizio per operare a distanza tramite internet o altra modalità concordata con la Banca, l’avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richiesta di conferma.
Avvertenze Finali
Restano ferme eventuali norme relative a conti correnti che presentano un’operatività specifica.