ACCORDO 2019-12-Q.0
ACCORDO 2019-12-Q.0
TRA
l’Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Xxx xxx Xxxxxxxxxxx - 00000 XXXX - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Xxxxxxx Xxxxxxxxx
la Regione Toscana (di seguito denominata “Regione”), con sede in Piazza Duomo 10 – 00000 XXXXXXX – Codice Fiscale 01386030488 rappresentato dall’Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, di seguito anche indicate singolarmente come “la Parte” e congiuntamente come “le Parti”
PREMESSE
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, ha il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e nell'attuazione dei suoi compiti favorisce forme di sinergia tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie ed il mondo delle imprese;
CONSIDERATO che ASI, ai sensi dell'art. 4 del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;
CONSIDERATO che l’ASI nel campo dell’Osservazione della Terra ha realizzato ed opera la missione radar COSMO-SkyMed e quella iperspettrale PRISMA, nonché grazie a cooperazioni internazionali offre l’accesso agli utilizzatori civili istituzionali dei dati acquisiti da altre missioni di Osservazione della Terra sia per attività di ricerca e sviluppo che per attività operative;
CONSIDERATO che l’ASI contribuisce con lo sviluppo di infrastrutture e la messa a disposizione dei dati satellitari alle attività nazionali di Space Economy collegate al programma europeo Copernicus (Mirror Copernicus);
CONSIDERATO che l’ASI promuove progetti di sviluppo di prodotti, servizi, processi e tecnologie innovative quali applicazioni di Osservazione della Terra, di posizionamento con sistemi satellitari GNSS, di Telecomunicazioni, anche basati sulla integrazione di questi sistemi, a supporto delle esigenze della Pubblica Amministrazione;
CONSIDERATO che la Regione, nel quadro delle proprie competenze istituzionali, secondo i disposti della Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65 “Norme per il Governo del Territorio”, provvede all’organizzazione, aggiornamento, documentazione e diffusione dell’informazione geografica, promuovendo e coordinando programmi per la realizzazione della base informativa geografica regionale quale riferimento conoscitivo unitario fondamentale per l’elaborazione, la valutazione ed il monitoraggio degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica;
CONSIDERATO che la Regione riconosce quali componenti fondamentali della base informativa geografica regionale le riprese aeree e satellitari, le basi informative di uso e copertura del suolo e le altre basi informative tematiche di interesse generale sullo stato delle componenti del patrimonio
territoriale costituito da:
a) la struttura idro-geomorfologica, che comprende i caratteri geologici, morfologici, pedologici, idrologici e idraulici;
b) la struttura ecosistemica, che comprende le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi della fauna e della flora;
c) la struttura insediativa, che comprende città e insediamenti minori, sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici;
d) la struttura agro-forestale, che comprende boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni nonché i manufatti dell’edilizia rurale;
CONSIDERATO che la Regione con il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017, e con le Note di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale per le annualità 2018 e 2019, ha definito le strategie, le priorità e gli interventi per attuare il “Progetto Regionale 9 Governo del Territorio” tra i quali figurano:
• Coordinamento dell’implementazione della base informativa geografica regionale orientata alla creazione dello Statuto del territorio;
• Implementare le basi informative topografiche, geologiche, pedologiche di uso e copertura del suolo, le ortofotocarte, le riprese aeree e satellitari, le cartografie storiche quale indispensabile supporto conoscitivo ai processi di pianificazione e copianificazione, gestione del territorio, nei momenti della partecipazione e confronto, nella definizione di strategie per la mitigazione delle criticità ambientali e di dissesto idrogeologico, nella tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, ambientali, culturali;
• Realizzazione delle iniziative connesse all'attività di rilevazione del territorio con strumenti satellitari e con altre metodologie di telerilevamento, in attuazione di quanto stabilito con Decisione di GR n. 34/2018;
CONSIDERATO che per la Regione sussiste la necessità del continuo aggiornamento dei quadri conoscitivi del territorio regionale per finalità di governo del territorio, monitoraggio sulla stabilità dei versanti e controlli in agricoltura e per tale motivo la Giunta Regionale, con Decisione n. 34 del 9 luglio 2018, ha approvato l’avvio di iniziative connesse all’attività di rilevazione del territorio attraverso l’ottimale impiego di strumenti satellitari e altre metodologie di rilevamento;
PRESO ATTO dei risultati già prodotti dalla Regione nella prima fase di realizzazione del Progetto denominato “Monitoraggio delle trasformazioni urbanistiche” Allegato A) alla suddetta decisione di Giunta, relativi alle valutazioni sul consumo di suolo e sulle diverse tipologie di trasformazioni urbanistiche;
VISTE le attività che la Regione intende sviluppare nella successiva fase di realizzazione del medesimo Progetto e che consistono nell’effettuare ulteriori rilievi finalizzati ad implementare le basi informative geografiche;
CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi di interesse comune, in particolare nel campo dello sfruttamento dei dati delle missioni nazionali, in cooperazione e di Copernicus, per lo sviluppo di servizi utili, nell’ambito del governo del territorio e dei processi di innovazione e informatizzazione e di valutazione delle politiche, all’aggiornamento dei quadri conoscitivi per la pianificazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo del patrimonio territoriale e paesaggistico della Regione come definito all’art. 3 della l.r. 65/2014;
VISTO l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 - Scopo dell'Accordo
1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione nel campo spaziale e aerospaziale finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente con le modalità previste al successivo art. 3.
Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo
1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un’equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
a) La definizione congiunta di progetti pilota e dimostrazioni sul territorio regionale;
b) La messa a disposizione da parte dell’ASI dei dati satellitari, sia su aree di test che su tutto il territorio regionale, nel rispetto dei piani di acquisizione già esistenti a livello nazionale e della data policy delle singole missioni, secondo specifiche che verranno concordate tra i due referenti dell’Accordo;
c) La messa a disposizione da parte della Regione Toscana di dati in situ e ausiliari, sia su aree di test che su tutto il territorio regionale, nel rispetto degli atti di indirizzo e di programmazione definiti dalla Giunta Regionale e degli eventuali vincoli sui dati stessi, secondo specifiche che verranno concordate tra i due referenti dell’Accordo;
d) Il supporto e la partecipazione di ASI alle sperimentazioni promosse dalla Regione Toscana;
e) Il supporto e la partecipazione della Regione Toscana alle sperimentazioni promosse dall’ASI;
f) La predisposizione di documentazione sulle attività svolte e sui risultati ottenuti;
g) La promozione e la divulgazione dei risultati.
4. Ogni Parte designerà il proprio Referente per l’Accordo.
Art. 4 - Responsabilità
1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un’organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’altra Parte nell’ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce le opportune garanzie assicurative del personale coinvolto nelle attività previste dal presente Accordo, secondo quanto già disposto dai rispettivi contratti collettivi nazionali.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
Art. 5 – Oneri
1. Il presente Accordo non prevede scambio di fondi tra le Parti.
2. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri gravanti sulla medesima in conseguenza delle attività necessarie all’attuazione del presente Accordo.
Art. 6 – Riservatezza
1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell’altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
Art. 7 - Risultati
1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell’ambito dell'Accordo spettano ad entrambe le Parti in relazione all’ammontare della quota di partecipazione al progetto.
2. Per quanto attiene alle cognizioni ed ai brevetti, si applica quanto previsto dall’art. 2588 del codice civile e dall'art. 65 del d. lgs. n.30/2005.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.
4. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.
ART. 8 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni
1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 6 e art. 7, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
Art. 9 - Informativa trattamento dati
1. Le Parti dichiarano di applicare le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 per l’adeguamento alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/16 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, e tutta la normativa nazionale in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 10 - Durata, modifiche e recesso
1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 anni dalla data dell’ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno sei mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salve le attività eventualmente in corso.
Art. 11 - Controversie
1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall’interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.
Art. 12 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della Parte interessata. L’imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, dall’ASI, che si fa carico dell’assolvimento, con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II, Ufficio Territoriale Roma 7 di Acilia, Repertorio ASI n. 54.
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
PER l’ASI PER la Regione Toscana
Il Presidente L’Assessore alle Infrastrutture, mobilità, urbanistica e politiche abitative
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX SPAZIALE ITALIANA/VATIT-0363812100
Presidente
06.11.2019 18:28:33 UTC
XXXXXXXXXX XXXXXXXX REGIONE TOSCANA/01386030488 08.11.2019 11:23:43 UTC