COMUNE DI VENTASSO
COMUNE DI VENTASSO
(Provincia di Reggio Emilia)
REP. N°
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRATTE RAMISETO E LIGONCHIO, DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI VENTASSO ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025
L’anno duemilaventi….., il giorno del mese di
, presso la sede del Comune di Ventasso sono presenti
AVANTI A ME
Dott……., Segretario del Comune di Ventasso, domiciliato per la mia carica presso la sede del Comune di Ventasso, autorizzato per legge a rogare nell’interesse del Comune i contratti nei quali l’Ente è parte ai sensi dell’art. 97 comma 4, lett. c) del D. Lgs. 267/2000, senza assistenza dei testimoni non avendone le parti richiesto espressamente la presenza.
SONO COMPARSI
• da una parte la Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx nata a Milano il 15.01.1968 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Ventasso, con sede in Ventasso, in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx, 0 Xxxxxxxxxx, in qualità di Responsabile del Servizio Sociale e Scuola, nominata con Decreto del Sindaco n ;
• dall’altra parte il sig. nato a il che quale interviene in qualità dell’operatore economico , con sede a
, in Via , C.F. e P.I. domiciliata per la carica presso la sede legale di , di seguito denominata ditta;
PREMESSO CHE:
• con deliberazione della Giunta Comunale n. ….. del ……. dichiarata immediatamente esecutiva, si è provveduto ad adottare i seguenti indirizzi per l’affidamento del servizio di trasporto scolastcio tratta Rameseto e Ligonchio del Comune di Ventasso:
• con determinazione a contrarre n. … del…. della Responsabile del Servizio Sociale ed Scuola Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx sono stati recepiti gli indirizzi di cui alla deliberazione sopracitata ed è stato approvato il PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPRTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENTASSO TRATTA RAMISETO E LIGONCHIO ANNI SCOLASTICI 2022/2023-2023/2024-2024/2025 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2025/2026 E 2026/2027 E PROROGA TECNICA comprensiva di:
− relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
− capitolato speciale d’appalto, descrittivo e prestazionale;
− prospetto economico;
− indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza (duvri);
− schema di contratto
nominando al contempo quale Responsabile del Procedimento per l'appalto in oggetto, ai sensi della art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/20106 la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx;
• con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. del , si è provveduto ad attivare la procedura ……….
• con determinazione n. del della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano è stato aggiudicato definitivamente l’appalto in oggetto alla ditta a seguito di con presentazione offerta economicamente più vantaggiosa giusto verbale di gara del
………. per il seguente importo economico:
IMPORTO | RIBASSO OFFERTO | IMPORTO DEL RIBASSO | IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE |
€ | 000% | € | € |
• si è conclusa la verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 con esito positivo e pertanto il provvedimento di affidamento ha acquisito efficacia;
• è stata acquisita la seguente documentazione:
TUTTO CIÒ PREMESSO
volendosi ora determinare le norme e le condizioni disciplinanti l’appalto di cui trattasi le Parti come sopra costituite,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 Premessa
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ARTICOLO 2 Oggetto
Il Comune di Ventasso, nella persona della Sig.ra Xxxxx Xxxxxxxx, come sopra rappresentata, in nome, per conto e nell’interesse esclusivo dell’Ente in esecuzione degli atti amministrativi citati in premessa,
DA’ E CONCEDE
in appalto alla ditta , con sede a in Via C.F. e P.I. che in persona del sig. in premessa generalizzata che accetta il servizio di trasporto scolastico tratte Ramiseto e Ligonchio, da realizzarsi nel comune di Ventasso anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025
L'appalto ha per oggetto:
- organizzazione del servizio, in accordo con il Servizio Scuola del Comune di Ventasso;
- effettuazione dei servizi di trasporto scolastico per il tragitto casa – scuola: la salita degli utenti avviene presso i punti di raccolta individuati e agli orari stabiliti dal Piano di Trasporto annuale e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di appartenenza;
- effettuazione dei servizi di trasporto scolastico per il tragitto scuola – casa: la salita degli utenti avviene presso i plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato con la discesa degli utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti dal Piano di Trasporto annuale;
- effettuazione uscite didattiche curricolari previste in orario scolastico limitatamente alla municipalità di Ramiseto.
ARTICOLO 3 Modalità di esecuzione del servizio
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza, piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condzioni, patti e modalità dettatti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e dall’offerta economica sottoscritta sottoscritti dalla ditta in sede di gara.
ARTICOLO 4 Durata
La durata del servizio relativo al presente affidamento è riferito agli anni scolastici 2022/2023-2023/2024-2024/2025 con decorrenza dal 13 settembre 2021 e fino al 30 giugno 2022.
Il Comune di Ventasso, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza, verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà di optare per il rinnovo dell'appalto in essere un periodo massimo di 2 anni con riferimento agli anni scolastici: 2025/2026- 2026/2027. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola all’aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario e lo stesso sarà obbligato ad adempiere
Il Comune si riserva altresì la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come a titolo esemplificativo di seguito indicati: trasporto scolastico in favore di alunni diversamente abili, trasporto scolastico in favore di alunni in carico ai servizi sociali che necessitano di trasporti speciali, trasporto per centri estivi.
E' facoltà del Comune avvalersi altresì di proroga tecnica di sei mesi al fine di procedere all'espletamento delle procedure di gara ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice.
ARTICOLO 5 Corrispettivo
Il corrispettivo dell’appalto viene determinato nella somma complessiva di euro € ……….. Iva ed oneri della sicurezza esclusi con riferimento agli anni scolastici: 2022/2023-2023/2024-2024/2025.
Le parti concordano che, a partire dalla seconda annualità contrattuale, ai sensi dell’Art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’Art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT disponibili al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al momento della sottoscrizione del contratto.
ARTICOLO 6 Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio di cui alla presente scrittura privata verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Le fatture redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, di importo corrispondente ad un decimo del corrispettivo definito in sede di affidamento, saranno emesse dal mese di settembre al mese di giugno, dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) ed essere intestate al Comune di Ventasso. Con i corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di Ventasso tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione dell'affidamento
Il pagamento delle fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
ARTICOLO 7 Controlli
Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta. Nello specifico il Responsabile del Servizio Scuola o suo delegato potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
a) l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato;
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno
dato luogo all’aggiudicazione;
c) il rispetto dei diritti degli utenti.
Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le famiglie utenti del servizio.
L’affidatario ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi consentendo l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l’accesso alla documentazione della ditta relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili.
ARTICOLO 8 Penalità
La ditta ed i propri dipendenti sono tenuti al rispetto delle leggi, del capitolato, del Piano annuale dei Trasporti, nonché alle indicazioni impartite dal Servizio Scuola del Comune di Ventasso durante lo svolgimento del servizio.
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:
– mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio scuola del Comune di Ventasso € 100,00;
– trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo
automezzo € 100,00;
– mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di forza maggiore €
200,00;
– trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti €
1.000,00;
– sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno €
500,00;
– per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, €
1.000,00;
– mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00;
– infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del contratto in casi di particolare gravità, € 1.500,00;
– mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, € 1.000,00;
– utilizzo di automezzo non idoneo € 1.000,00.
Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporre le proprie
controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.
L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Scuola del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico dell’aggiudicatario.
Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso potrà rivalersi sulla garanzia, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.
ARTICOLO 9 Esecuzione in danno
Qualora la ditta si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio affidato, il Comune di Ventasso avrà facoltà di richiedere ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi all’aggiudicatario. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere derivati al Comune di Ventasso e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
ARTICOLO 10 Sospensione e risoluzione anticipata del contratto
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, di ordinare la sospensione temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione.
Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate:
• frode nell’esecuzione dell’appalto;
• perdita dei requisiti di previsti per legge per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato;
• cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza delle norme
relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
• mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
• gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale che compromettano la regolare esecuzione del servizio;
• pregressa applicazione di almeno 3 penali in un anno;
• inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro;
• mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato;
• concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di
una procedura concorsuale a carico del prestatore di servizi;
• mancata reintegrazione della garanzia definitiva;
• mancato assolvimento degli obblighi assicurativi
• accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta;
Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso il Comune non ritenga valide le motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta tramite PEC., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, il Comune si riserva di affidare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio.
Al fine di ristorare il danno subito, il comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia sufficiente, previa comunicazione dell’importo non risarcito, richiederà alla ditta l’erogazione dell’ulteriore somma.
Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale
maggiore spesa che dovrà sostenere:
- in conseguenza del ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi;
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio;
- per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova
ditta con corrispettivi più onerosi per il Comune.
ARTICOLO 11 Cessione del contratto e subappalto
Ai sensi dell’articolo 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 49, comma 2 del D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108 del 29/07/2021, fermo restando il divieto di cessione integrale dell’appalto e che la prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, in ragione della natura di alta intensità di manodopera del servizio in appalto, non sono previste limitazioni delle prestazioni per quanto riguarda il subappalto, da parte dell’aggiudicatario. Nel caso di attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 c. 53 della Legge n.
190 del 06/11/2012 dalla lett. c) alla lett. i), qualora non eseguite dal soggetto affidatario, potranno essere subappaltate esclusivamente ad imprese iscritte nelle “white list” delle Prefetture di competenza. In mancanza di quanto sopra il subappalto sarà vietato. Il subbalto è consentito le parti del lavoro che la ditta ha indicato all’atto dell’offerta. L’aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
ARTICOLO 12 Recesso
Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e dall’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D. L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A o da Intercent-ER successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.
ARTICOLO 13 Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato:
- il c/corrente dedicato;
- il C.I.G. riferito all’affidamento;
- Numero e data della determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 14 Garanzia definitiva
Le parti danno atto che la ditta ha prestato idonea garanzia definitiva per l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto tramite
…… ………….. ... ………. ….. …………..
ARTICOLO 15 Responsabilità e assicurazione
La ditta è sempre responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per causa ad esso connesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o a terzi, a persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stesso.
Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui la ditta si avvarrà nell’esecuzione del servizio. Per ogni veicolo adibito al servizio e indipendentemente dalla tipologia del veicolo, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e mantenere in vigore per tutta la durata dell’affidamento, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i seguenti massimali:
• polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore al massimale minimo di legge prescritto per autobus e scuolabus - attualmente stabilito in Euro 34.400.000,00 per sinistro - e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da
ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.
• polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi - con massimale unico non inferiore a Euro 10.000.000,00 - per i danni derivanti da eventi diversi da quelli assicurati con la polizza assicurativa R.C.A. obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, posto che la ditta stessa è tenuta a rispondere sia per i danni che possono derivare agli utenti nella esecuzione del trasporto, sia per i danni sofferti dagli utenti in fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto assicurato ove gli stessi non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA.
Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente all’interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli appaltatori. Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Ventasso e dei suoi dipendenti
Resta precisato che costituirà onere a carico della ditta, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera in alcun modo la ditta dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del contratto, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto
ARTICOLO 16 Prevenzione dei rischi, sicurezza ed igiene del lavoro
La ditta si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri
dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.
L’aggiudicatario si impegna a:
• provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del
X.Xxx. 81/08 e s.m.i.;
• effettuare la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
• provvedere alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e specifici presenti nell’attività ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
• provvedere alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
• rispettare e fare rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da adottare;
• utilizzare mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
• trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto.
ARTICOLO 17 Obblighi di riservatezza
La ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. La ditta si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell’Istituzione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dalla ditta se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento dei servizi affidati. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. La ditta sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili
nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016).
ARTICOLO 18 Codice di comportamento - Divieto di pantouflage
La ditta si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice di comportamento del Comune di Ventasso.
La violazione delle prescrizioni del citato Xxxxxx comporterà la facoltà del Comune di risolvere il contratto.
La ditta si impegna a rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conte delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
ARTICOLO 19 Modifiche al contratto
Ogni eventuale variazione al presente contratto che intervenga successivamente alla sua stipula ed in corso di validità della stesso, dovrà essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto scritto aggiuntivo ed integrativo.
ARTICOLO 20 Spese contrattuali
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc…) sono a totale carico della ditta esecutrice.
Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R.26.04.1986 n. 131.
ARTICOLO 21 Controversie
Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e ditta in ordine all’interpretazione, esecuzione e/o
risoluzione e decadenza del presente contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria. Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, con esclusione del ricorso all’arbitrato.
ARTICOLO 22 Norme applicabili
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti amministrativi emanati in materia.
Il Responsabile del Servizio Sociale e Scuola Comune di Ventasso
Xxxxx Xxxxxxxx X.xx digitalmente
Ditta ………………………….
X.xx digitalmente