CONVENZIONE
Tra il centro di stoccaggio di………….., di seguito denominato PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, qui rappresentato da da una parte,
e
– il Comune (o i Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro delegati dai Comuni o soggetto delegato dal Comune), con sede legale in ………, ……., P.I. n………………., di seguito denominato il CONFERENTE, qui rappresentato da…………. in qualità di
………………, dall'altra;
Premesso
che il giorno……….del mese , presso la sede dell'Amministrazione Regionale in Cagliari,
tra la Regione Autonoma Sardegna e il Consorzio Recupero Vetro XX.XX.XX. è stato sottoscritto un Accordo di Programma ai fini dello sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro e del loro successivo avvio a recupero/riciclaggio, di cui il presente testo costituisce parte integrante, di seguito denominato ACCORDO DI PROGRAMMA;
che la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO è compresa nell'elenco regionale di cui all'ALLEGATO III dell'ACCORDO DI PROGRAMMA;
che il presente testo e gli ALLEGATI I, II, III, dell'ACCORDO DI PROGRAMMA ne costituiscono parte integrante.che le caratteristiche qualitative minime che devono essere possedute dal rottame di vetro trattato/valorizzato a cura del XX.XX.XX. (rottame di vetro “pronto al forno”) perché possa essere riciclato in vetreria sono disciplinate dal DM 5.2.98;
Considerato
che, nel caso si riscontrino casistiche di superamento della soglia massima di frazioni estranee consentita (5% in peso), è necessario definire nel dettaglio le modalità di applicazione della responsabilità della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e del CONFERENTE (Comune o Gestore delegato del Servizio) in merito allo smaltimento e copertura dei costi connessi alla gestione delle frazioni estranee;
che si intende procedere, a livello locale, nell'ambito di un regime di certezza definito pubblicamente dalla REGIONE AUTONOMA della SARDEGNA;
che, preliminarmente alla sottoscrizione della Convenzione per il ritiro dei rifiuti di imballaggio in vetro (di seguito, CONVENZIONE) tra il XX.XX.XX./Aziende Vetrarie consorziate e la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, dovrà essere indicata la modalità di gestione adottata da ciascun CONFERENTE per ogni Comune, previsto il costo per eventuali operazioni di valorizzazione connesse al conferimento in piattaforma a titolo oneroso, ovvero le modalità di analisi della qualita’ del materiale in ingresso ed il metodo per la sua determinazione;
che dovranno, inoltre, essere specificati gli oneri relativi alle analisi merceologiche da suddividersi tra le parti nonché l’impegno della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO a comunicare al CONFERENTE giorni e orari di conferimento.
che il CONFERENTE dovrà adottare adeguati sistemi di raccolta differenziata per mettere a disposizione della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO un rottame di vetro grezzo di qualità tale che il XX.XX.XX. sia in grado di valorizzarlo presso i centri di trattamento/valorizzazione indicati in ALLEGATO II all’ ACCORDO DI PROGRAMMA, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità ai quali si deve attenere ai sensi dell’art. 40 del Dlgs. 22/97 per ottenere un vetro “pronto al forno” che abbia i requisiti stabiliti dal suddetto D.M. 5.2.98.;
che, per quanto sopra, il CONFERENTE si impegna ad operare affinché l’utenza sia informata in modo esplicito e non equivoco sulle corrette modalità di conferimento (es. sacchi neri) dei materiali inerti diversi dal vetro (piatti, le tazzine in ceramica) nonché ad evitare qualsiasi movimentazione del materiale non strettamente necessaria;che, ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) descritto nelle premesse e/o nell’allegato A della CONVENZIONE, dovrà essere preventivamente approvata da XX.XX.XX./aziende vetrarie, pena la sospensione della validità della stessa;
Preso atto
che la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO è preposta a stipulare la CONVENZIONE con il XX.XX.XX./Aziende Vetrarie consorziate, in quanto compresa nell’elenco regionale di cui all’ALLEGATO III dell’ACCORDO DI PROGRAMMA.
Tutto quanto sopra premesso,
si conviene quanto segue:
Art. 1 Premessa e definizioni
Le premesse, i “considerato”, i “preso atto”, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; di seguito, ADDENDUM.
Ai fini del presente ADDENDUM , si intende per :
(a) "BACINO DI RACCOLTA": l'area territoriale dell'attività gestionale di cui alla presente convenzione;
(b) "XX.XX.XX.": il Consorzio Recupero Vetro – XX.XX.XX. istituito ai sensi dell'articolo 40 del Decr. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22. con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Industria ( G.U. del 12.8.1998, Serie generale, n. 187);
(c) "COMUNI": le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 35, lettera s) del DECRETO;
(d) "CONVENZIONATO":
(e) "DECRETO": il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, così come successivamente modificato ed integrato;
(f) "DECRETO MINISTERO AMBIENTE": il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 4 Agosto 1999 pubblicato il 16 Agosto 1999 , concernente la determinazione dell'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in vetro;
(g) "FRAZIONI ESTRANEE": tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio;
(h) "GESTORI": i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio di vetro;
(i) "PARTI": il CONFERENTE e il CONVENZIONATO;
(j) "RACCOLTA DIFFERENZIATA MONOMATERIALE”: l'operazione di raccolta differenziata di soli imballaggi di vetro;
(k) "RECUPERO": le attività previste nell'allegato C) del DECRETO;
(l) "RICICLAGGIO": quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera i) del DECRETO;
(m) "RIFIUTI DI IMBALLAGGIO ": i rifiuti di imballaggio in vetro, ai sensi dell'art. 35, lett. e) del DECRETO;
(n) "RIFIUTI URBANI”: i rifiuti ai sensi dell'art. 7, comma 2 del DECRETO;
(o) "SMALTIMENTO'': le operazioni previste nell'allegato B del DECRETO effettuate sulle frazioni estranee risultanti dalle attività di selezione e riciclaggio;
(p) “CENTRI DI TRATTAMENTO/VALORIZZAZIONE “: gli impianti ove avvengono le operazioni descritte all'allegato 1, suballegato 1, punto 2.1.3, lettera b), del D.M. 5.2.'98.
(q) "PIATTAFORME DI CONFERIMENTO" piattaforme inserite dall'Amministrazione Regionale nell'elenco di cui all'Allegato II dell'Accordo di Programma.
(r) “CONFERENTE” Comuni o loro Gestori del servizio di raccolta differenziata del vetro o soggetto delegato
Art. 2) Obblighi della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO
La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO si obbliga a mettere a disposizione del XX.XX.XX., ai sensi della CONVENZIONE, i rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta monomateriale effettuata dal CONFERENTE mediante contenitori stradali. La PIATTAFORMA DI
CONFERIMENTO si obbliga altresì a riconoscere al CONFERENTE i corrispettivi di cui all'art.4.
Art. 3) Obblighi del CONFERENTE
Il CONFERENTE, nel rispetto dei considerato e delle premesse, metterà in atto le forme di controllo e intervento sull'utenza, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.
In tal senso, il CONFERENTE provvederà alla costante manutenzione delle attrezzature di raccolta, alla loro dislocazione razionalizzata in numero congruo alla densità abitativa nell'ambito comunale, assicurando una frequenza di svuotamento tale da consentire all'utenza il regolare svolgimento del servizio.
Ogni variazione rispetto al sistema di raccolta (esempio: modalità di gestione della raccolta, tipologia dei contenitori e tipologia dei mezzi utilizzati per il loro svuotamento, etc.) dovrà essere preventivamente comunicato dal CONFERENTE alla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO.
Art. 4) Corrispettivi
Per quanto previsto dall' ACCORDO DI PROGRAMMA, per i rifiuti di imballaggio in vetro consegnati a XX.XX.XX./Aziende Vetrarie ai sensi della CONVENZIONE, La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO si obbliga a corrispondere al CONFERENTE l'importo, in funzione della qualità:
– di 15,49 € (£ 30.000) per ogni tonn. consegnata secondo le modalità indicate dall'art. 10 della CONVENZIONE ( in caso di presenza di frazioni estranee fino ad un massimo del 3%);
– di 5,19 € (£ 10.000) per ogni tonn. consegnata secondo le modalità indicate dall'art. 10 della CONVENZIONE (in caso di frazioni estranee presenti in misura superiore al 3% e fino al 5%);
Art. 5) Caratteristiche qualitative
I rifiuti di imballaggio in vetro di cui all'art. 5 dalla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO messi a disposizione delle Aziende Vetrarie/XX.XX.XX. ai sensi della CONVENZIONE dovranno rispondere alle seguenti specifiche tecniche di qualità:
- essere costituiti soltanto da rifiuti di imballaggio di vetro sodico - calcico con esclusione dei contenitori etichettati come pericolosi, dei vetri da tubi raggio-catodici, delle lampade a scarica e degli altri vetri contaminati da sostanze radioattive, ai sensi del decreto legislativo
n. 230/1995, vetri al piombo, vetroceramica;
- essere costituiti soltanto da rifiuti di imballaggio di vetro provenienti dalla raccolta differenziata urbana;
- presenza di frazioni estranee (intendendo con ciò tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro) nel rottame di vetro fino ad un massimo del 5% (cinque percento);
- contenuto della frazione fine inferiore a 15 mm non superiore al 5%;
- contenuto di ceramica e sassi non superiore allo 0,2%.
Art. 6 ) Contestazione carichi
Qualora nel materiale messo dal CONFERENTE a disposizione della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO non vengano riscontrate le condizioni previste all'art. 5, La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO avrà facoltà di non ritirarlo. In caso di ritiro, la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO potrà provvedere, a propria cura e spese, alla valorizzazione del materiale, allo smaltimento degli scarti da essa derivanti ed alla consegna dei rifiuti di imballaggio in vetro ai sensi della CONVENZIONE; in tal caso:
1. nessun corrispettivo ai sensi dell'art.4, verrà riconosciuto al CONFERENTE dalla PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO;
2. La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO comunicherà al CONFERENTE i relativi quantitativi e le caratteristiche qualitative dei rifiuti di imballaggio in vetro consegnati ai sensi della CONVENZIONE.
Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, il CONFERENTE potrà richiedere di eseguire, in contraddittorio con la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO, alla eventuale presenza di XX.XX.XX/Xxxxxxx Vetrarie e della Regione Autonoma della Sardegna in qualità di garanti, la verifica qualitativa del materiale con le modalità di cui all'art. 7.
Art. 7) Modalità tecniche per l’accertamento della percentuale di frazioni estranee
Le analisi campionarie per la quantificazione della percentuale di frazioni estranee, intendendo con ciò tutti i rifiuti in materiale diverso dal vetro da imballaggio, saranno eseguite con le seguenti modalità:
a) formazione del campione iniziale mediante il prelievo, in punti diversi della massa da controllare, di un quantitativo non inferiore a 1000 Kg di materiale; dal campione iniziale, secondo i principi della quartatura, si deve ottenere un campione finale di circa 200 Kg. da sottoporre a cernita;
b) pesatura del campione finale individuato;
c) cernita delle frazioni estranee al rottame di vetro;
d) pesatura del vetro cernito.
La percentuale di frazioni estranee sarà calcolata nel seguente modo:
[(Peso campione finale – Peso vetro cernito)/Peso campione finale] * 100.
Art. 8) Percentuale di frazioni estranee nel materiale
La determinazione della percentuale di frazioni estranee è svolta secondo le modalità previste dall'art. 8 almeno con cadenza annuale in contraddittorio tra le parti e gli oneri dell'analisi restano a carico delle rispettive parti come gli eventuali costi dei tecnici che presenzieranno alle analisi.
Per il primo anno di validità della presente convenzione, o ADDENDUM, la determinazione analitica è svolta nel primo mese dall'entrata in vigore dello stesso.
Le parti concorderanno la data nella quale effettuare il calcolo della percentuale di frazioni estranee. In assenza della controparte, si procederà comunque alla determinazione, con le modalità sopra indicate, ed i risultati definitivi saranno verbalizzati e comunicati alla controparte assente.
Le parti si riservano la facoltà, reciproca, di visitare, con preavviso di un giorno, i rispettivi impianti, per eventuali verifiche, possibilmente in contraddittorio.
Le analisi vengono svolte di norma presso la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO indicata al successivo art 9.
Art. 9) Modalità di ritiro del materiale di cui all'art. 3
Il CONFERENTE metterà a disposizione il vetro presso la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO …………………...
La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e il CONFERENTE concorderanno le modalità ed il programma dei conferimenti attenendosi ai seguenti principi:
1- alla consegna provvederà direttamente il CONFERENTE, salvo diverso accordo tra le Parti; 2- nelle PIATTAFORME DI CONFERIMENTO, per il deposito temporaneo, il materiale
dovrà essere depositato su superficie cementata e dotata di trattamento anti usura della
pavimentazione;
3- la PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO dovrà essere dotata di adeguata pala per la movimentazione del materiale;
4- nella movimentazione del materiale La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO opererà in modo che la frantumazione dello stesso sia la minima possibile;
5- La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO provvederà alla costante manutenzione ed alla piena efficienza dei mezzi e delle attrezzature asserviti alla stessa;
6- La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO e il CONFERENTE provvederanno alla compilazione della rispettiva documentazione di accompagnamento del materiale durante il trasporto prevista dalla normativa vigente.
Art. 10) Informazione degli utenti
Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza e qualità, il XX.XX.XX. è disposto a realizzare, in collaborazione con La PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO ed il CONFERENTE, nell'ambito del piano di comunicazione del CONAI, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.
Art. 11) Durata
La presente convenzione, o ADDENDUM, vige per lo stesso periodo di validità della CONVENZIONE sottoscritta tra il CONVENZIONATO e il XX.XX.XX.
Pertanto, entrerà in vigore il ......./....../2003 e avrà durata fino al 31/12/2003, fatto salvo quanto riportato all'art. ed il suo adeguamento alle future modifiche o integrazioni alla CONVENZIONE, da effettuarsi entro un mese dall'entrata in vigore delle stesse. Detto ADDENDUM potrà essere rinnovato alla scadenza con accordo tra le parti.
Art. 12) Controversie
Ogni controversia derivante dallo svolgimento della presente convenzione sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati rispettivamente da ciascuna delle due parti ed il terzo, scelto di comune accordo dai due arbitri, con funzioni di Presidente. In caso di mancato rispetto da parte della PIATTAFORMA DI CONFERIMENTO delle condizioni previste nell'ACCORDO DI PROGRAMMA o di quanto previsto dalle norme vigenti, la Regione avrà la facoltà di revocarne il nominativo dall'elenco di cui ALLEGATO III dell'ACCORDO DI PROGRAMMA.