Contract
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione) 30 aprile 2014 (*)
«Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore – Articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 – Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali – Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto o alla congruità del prezzo o della remunerazione purché siano redatte in maniera chiara e comprensibile – Contratti di credito al consumo redatti in valuta estera – Clausole relative ai corsi di cambio – Differenza tra il corso di acquisto, applicabile all’erogazione del mutuo, ed il corso di vendita, applicabile al suo rimborso – Poteri del giudice nazionale in presenza di una clausola qualificata come “abusiva” – Sostituzione delle clausola abusiva con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva – Ammissibilità»
Nella causa C‑26/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Kúria (Ungheria), con decisione del 15 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 21 gennaio 2013, nel procedimento
Xxxxx Xxxxxx,
Hajnalka Káslerné Rábai
contro
OTP Jelzálogbank Zrt,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da X. Xxx Xxxxxx, presidente di sezione, X. Xxxxxxxxxx,
X. Xxxxxxx (relatore), X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxx, giudici, avvocato generale: X. Xxxx
cancelliere: X. Xxxxxxxxx, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 dicembre 2013,
considerate le osservazioni presentate:
– per OTP Jelzálogbank Zrt, da X. Xxxx, ügyvéd;
– per il governo ungherese, da X. Szíjjártó e X. Xxxxx, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da X. Xxxxxxxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;
– per il governo tedesco, da X. Xxxxxx e X. Xxxxx, in qualità di agenti;
– per il governo ellenico, da X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxxx, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, da X. Xxxxxxxx, in qualità di agente, assistita da
X. Xxxxxxx, avvocato dello Stato;
– per il governo austriaco, da X. Xxxxxxxxxxx, in qualità di agente;
– per la Commissione europea, da X. Xxxxxxx-Xxxx e X. xxx Xxxx, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 12 febbraio 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 4, paragrafo 2, e 6, paragrafo 1 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Xxxxxx e la sig.ra Káslerné Rábai (in xxxxxxxxx, insieme: i
«mutuatari») e la OTP Jelzálogbank Zrt (in proseiguo: la
«Jelzálogbank») riguardo al carattere che si pretende abusivo di una clausola contrattuale relativa al corso di cambio applicabile ai rimborsi di un mutuo espresso in valuta estera.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il dodicesimo, tredicesimo, diciannovesimo, ventesimo e ventiquattresimo considerando della direttiva 93/13 affermano quanto segue:
«considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale; che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate
individualmente; che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato [CEE], un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva;
considerando che si parte dal presupposto che le disposizioni legislative o regolamentari degli Stati membri che disciplinano, direttamente o indirettamente, le clausole di contratti con consumatori non contengono clausole abusive; (…) che a questo riguardo l’espressione “disposizioni legislative o regolamentari imperative” che figura all’articolo 1, paragrafo 2 comprende anche le regole che per legge si applicano tra le parti contraenti allorché non è stato convenuto nessun altro accordo;
(…)
considerando che, ai fini della presente direttiva, la valutazione del carattere abusivo non deve vertere su clausole che illustrano l’oggetto principale del contratto o il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione; che, nella valutazione del carattere abusivo di altre clausole, si può comunque tener conto dell’oggetto principale del contratto e del rapporto qualità/prezzo; (…)
considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole (…)
(…)
considerando che le autorità giudiziarie e gli organi amministrativi degli Stati membri devono disporre dei mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione delle clausole abusive contenute nei contratti stipulati con i consumatori».
4 L’articolo 1 di tale direttiva prevede quanto segue:
«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
2. Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono part[i], non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva».
5 Ai sensi dell’articolo 3 della suddetta direttiva:
«1. Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
(…)
3. L’allegato contiene un elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive».
6 L’articolo 4 della direttiva 93/13 è redatto come segue:
«1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».
7 L’articolo 5 della direttiva di cui trattasi dispone:
«Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. (…)»
8 A tenore dell’articolo 6, paragrafo 1, della suddetta direttiva:
«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
9 L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».
10 Ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva:
«Gli Stati membri possono adottare o mantenere, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più severe compatibili con il trattato, per garantire un livello di protezione più elevato per il consumatore».
11 L’allegato della direttiva 93/13, relativo alle clausole di cui all’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima, contiene, al punto 1, un elenco non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive. In tale punto 1, alla lettera j), figurano le clausole che hanno per oggetto o per effetto di «autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto senza valido motivo specificato nel contratto stesso». Al suddetto punto 1, lettera l), figurano quelle che hanno per oggetto o per effetto di «permettere (…) al fornitore di servizi di aumentare il [loro] prezzo, senza che (…) il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato rispetto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto».
12 Il punto 2 del suddetto allegato è relativo alla portata delle lettere g), j) e l). Tale punto 2, lettera b), indica segnatamente che «la lettera j) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l’importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare l’altra o le altre parti contraenti con la massima rapidità e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto». Il suddetto punto 2, lettera d), afferma che «la lettera l) non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte».
Diritto ungherese
13 L’articolo 209 del codice civile, nella versione applicabile all’atto della conclusione del contratto di prestito in questione nella controversia di cui al procedimento principale (in prosieguo: il «codice civile»), disponeva quanto segue:
«1. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è abusiva se, in violazione dei requisiti di buona fede e di equità, determina, unilateralmente e senza motivo, i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, in modo tale da svantaggiare la controparte di colui che impone la clausola contrattuale di cui trattasi.
(…)
4. Le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive non possono essere applicate né alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto principale del contratto né a quelle che determinano l’equilibrio tra prestazione e controprestazione.
(…)».
14 A far data dal 22 maggio 2009, i paragrafi 4 e 5 della disposizione in parola sono stati modificati come segue:
«4. Una clausola contrattuale generale, o una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale di un contratto stipulato con un consumatore, è altresì abusiva per il sol fatto di non essere redatta in modo chiaro o comprensibile.
5. Le disposizioni relative alle clausole contrattuali abusive non possono essere applicate né alle clausole contrattuali che definiscono l’oggetto principale del contratto né a quelle che determinano l’equilibrio tra prestazione e controprestazione, a condizione che dette clausole siano redatte in modo chiaro e comprensibile».
15 L’articolo 231 di tale codice dispone quanto segue:
«1. Salvo disposizione contraria, i debiti pecuniari devono essere pagati nella divisa avente corso legale nel luogo dell’esecuzione.
2. I debiti determinati in un’altra divisa o in oro sono convertiti in base al corso facente fede nel luogo e alla data del pagamento».
16 Ai sensi dell’articolo 237 del suddetto codice:
«1. In caso di contratto invalido, occorre ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del suddetto contratto.
2. Se non è possibile ripristinare la situazione preesistente alla conclusione del contratto, il giudice può dichiarare il contratto applicabile fino alla sua pronuncia. Un contratto invalido può essere dichiarato valido se è possibile rimuovere la causa di invalidità, in particolare in caso di sproporzione tra le prestazioni delle parti in un contratto usurario mediante l’eliminazione del vantaggio sproporzionato. In tali casi si deve ordinare la restituzione della prestazione che resta dovuta, all’occorrenza, senza controprestazione».
17 L’articolo 239 del codice civile prevede quanto segue:
«1. In caso di parziale invalidità di un contratto, il contratto è interamente viziato solo se non può essere eseguito senza la parte invalida. Disposizioni di legge possono derogare alla presente
disposizione.
2. In caso di parziale invalidità di un contratto stipulato con un consumatore, il contratto è interamente viziato solo se non può essere eseguito in mancanza della parte invalida».
18 Ai sensi dell’articolo 239/A, paragrafo 1, del codice in parola:
«La parte può chiedere al giudice di accertare l’invalidità del contratto o di talune clausole del contratto (invalidità parziale), anche qualora non chieda altresì l’applicazione delle conseguenze connesse alla suddetta invalidità».
19 L’articolo 523 del codice civile recita come segue:
«1. In forza di un contratto di mutuo, l’istituto di credito o un altro creditore è tenuto a mettere a disposizione del debitore l’importo convenuto; il debitore è tenuto dal canto suo a rimborsare il suddetto importo conformemente al contratto.
2. Se il creditore è un istituto di credito, il debitore deve corrispondere gli interessi salvo disposizione contraria (prestito bancario)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
20 Il 29 maggio 2008 i mutuatari hanno concluso con la Jelzálogbank un contratto denominato «mutuo ipotecario espresso in valuta estera garantito mediante ipoteca» (in prosieguo: il «contratto di mutuo»).
21 Conformemente al punto I/1 di tale contratto, la Jelzálogbank ha accordato ai mutuatari un mutuo dell’importo di HUF (fiorini ungheresi) 14 400 000 con la precisazione che «l’importo in valuta estera del mutuo è stabilito in base al corso di acquisto della valuta applicato dalla banca alla data di erogazione dei fondi». Secondo il disposto di tale punto I/1,
«dopo l’erogazione dei fondi, l’importo del mutuo, dei relativi interessi e delle spese di gestione, nonché l’importo degli interessi di mora e delle altre spese saranno fissati in valuta estera».
22 Sulla base del xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) applicato dalla Jelzálogbank in occasione dell’erogazione dei fondi, l’importo del mutuo è stato fissato a CHF 94 240,84. I mutuatari erano tenuti a rimborsare tale somma su un periodo di 25 anni, con scadenza di ciascuna rata mensile il quarto giorno di ogni mese.
23 In forza del punto II del suddetto contratto, a tale mutuo è stato applicato un tasso di interesse nominale del 5,2% il quale, aumentato di spese di gestione dell’ordine del 2,04%, comportava un tasso annuo effettivo globale (TAEG) del 7,43% alla data di conclusione del contratto di
prestito.
24 Ai sensi del punto III/2 di tale contratto (in prosieguo: la «clausola III/2»),
«il creditore determina l’importo in fiorini ungheresi di ogni rata mensile che deve essere corrisposto in base al corso applicato dalla banca alla vendita della valuta [estera] il giorno precedente la data di esigibilità».
25 I mutuatari hanno proposto un ricorso avverso la Jelzálogbank, allegando il carattere abusivo della clausola III/2. Essi hanno sostenuto che tale clausola, dal momento che consente alla Jelzálogbank di calcolare le rate mensili di rimborso esigibili in base al corso di vendita della valuta estera applicato dalla Jelzálogbank, mentre l’importo del prestito erogato è fissato da quest’ultima sulla base del corso di acquisto applicato per la stessa divisa, le conferiva un vantaggio unilaterale e ingiustificato ai sensi dell’articolo 209 del codice civile.
26 Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso. Questa sentenza è stata successivamente confermata in appello. Nella sua sentenza il giudice di appello ha considerato in particolare che, nel contesto di un’operazione di mutuo come quella in questione nella controversia sottopostagli, la Jelzálogbank non metteva a disposizione dei suoi clienti valute estere. Esso ha invece constatato che la Jelzálogbank faceva dipendere l’importo della mensilità, espressa in fiorini ungheresi, dal xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, ai fini dell’indicizzazione dell’importo dei rimborsi del mutuo erogato in fiorini ungheresi. La Jelzálogbank non fornirebbe ai mutuatari alcun servizio finanziario relativo all’acquisto o alla vendita di valute estere, di modo che non può applicare, ai fini dell’ammortamento del mutuo, un tasso di cambio diverso da quello che è stato utilizzato al momento dell’erogazione del medesimo, quale contropartita di una prestazione virtuale di servizio. Tale giudice ha altresì ritenuto che la xxxxxxxx XXX/2 non era né chiara né comprensibile, in quanto non permetteva di conoscere che cosa giustificasse la differenza di modalità di calcolo del mutuo a seconda che si tratti della sua erogazione o del suo ammortamento.
27 La Jelzálogbank ha quindi proposto un ricorso in cassazione dinanzi al giudice del rinvio avverso la sentenza pronunciata in appello. In particolare essa ha fatto valere che la clausola III/2, in quanto le consente di percepire un introito che rappresenta la controprestazione dovuta per il mutuo in valuta estera di cui fruiscono i mutuatari e serve a coprire le spese connesse alle operazioni dell’istituto di credito sul mercato per l’acquisto di valute, rientra nell’ambito di applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 209, paragrafo 4, del codice civile, di modo che non si deve procedere ad un esame del carattere che si pretende abusivo in forza dell’articolo 209, paragrafo 1, del suddetto
codice.
28 I mutuatari hanno fatto valere che siffatto esame è necessario. Essi hanno sostenuto al riguardo che la Jelzálogbank non può invocare, nei loro confronti, le particolarità del funzionamento delle banche e porre a loro carico le spese che ne risultano, pervenendo a confondere gli introiti della banca ed il mutuo concesso. Concludendo il contratto di mutuo, i mutuatari avrebbero dato il loro accordo per l’erogazione di un importo in valute nazionali, cioè il xxxxxxx ungherese. Peraltro la clausola III/2 non sarebbe chiara.
29 Il giudice del rinvio considera che sorge anzitutto la questione se la nozione di xxxxxxxx che definisce «l’oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, includa qualsiasi elemento della controprestazione pecuniaria dovuta dal mutuatario, ivi comprese le somme risultanti dalla differenza tra i tassi di cambio applicabili all’atto, rispettivamente, dell’erogazione e del rimborso del mutuo o se soltanto il versamento di un tasso di interesse nominale, oltre alla concessione del credito, rientri nella suddetta nozione.
30 Se l’interpretazione più restrittiva di tale prima eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 dovesse essere accolta, si dovrebbe successivamente esaminare se l’obbligo di pagamento derivante dalla differenza tra i tassi di cambio possa essere considerato riguardare la perequazione tra il servizio e la sua remunerazione o il suo prezzo e quindi far parte della «remunerazione», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e della seconda eccezione ivi prevista.
31 In tale contesto sorgerebbe altresì la questione se, nell’ipotesi in cui la remunerazione costituisca la contropartita di un servizio composto di più prestazioni, la seconda eccezione in parola necessiti, ai fini della sua applicazione, l’accertamento del fatto che la remunerazione in questione, nella specie il pagamento dovuto in ragione della differenza tra i tassi di cambio, corrisponda ad una prestazione effettiva direttamente fornita dalla banca al consumatore.
32 Inoltre, quanto all’esigenza secondo cui soltanto le clausole redatte «in modo chiaro e comprensibile» possono rientrare nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, il giudice del rinvio ritiene che gli spetti interpretare il diritto nazionale conformemente agli obiettivi della stessa direttiva e valutare il carattere abusivo di clausole contrattuali che non soddisfano tale obbligo, quand’anche il suddetto obbligo non fosse ancora stato trasposto nel diritto nazionale al momento della conclusione del contratto di mutuo.
33 Tuttavia la portata esatta di siffatto obbligo resterebbe incerta.
Quest’ultimo potrebbe essere compreso nel senso che qualsiasi clausola contrattuale deve essere comprensibile sui piani linguistico e grammaticale. Essa potrebbe però significare anche, in maniera più ampia, che i motivi economici sottostanti all’applicazione di una clausola specifica o all’articolazione della suddetta clausola con altre clausole del contratto devono essere chiari e comprensibili.
34 Infine, qualora fosse constatato il carattere abusivo della clausola III/2, si porrebbe ancora la questione se il principio derivante dall’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e sancito al punto
73 della sentenza Banco Español de Crédito (C‑618/10, EU:C:2012:349) sia applicabile anche quando, come nel procedimento principale, il contratto di mutuo non può sussistere dopo la rimozione della suddetta clausola. Se ciò dovesse accadere, la Kúria chiede se tale principio osti a che il giudice nazionale modifichi la clausola in questione al fine di eliminarne il carattere abusivo, in particolare sostituendo a quest’ultima una disposizione nazionale di natura suppletiva sulla falsariga del giudice d’appello.
35 Dati tali elementi, la Kúria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13] debba essere interpretato nel senso che, in caso di mutuo espresso in valuta estera, ma erogato in valuta nazionale e che deve essere rimborsato dal consumatore esclusivamente in valuta nazionale, la clausola contrattuale che determina i tassi di cambio, che non è stata oggetto di negoziato individuale, rientri nella nozione di “definizione dell’oggetto principale del contratto”.
In caso di risposta negativa, se, sul fondamento della seconda espressione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [93/13], si debba considerare la differenza tra i corsi di acquisto e di vendita [della valuta] come una remunerazione la cui congruità rispetto al servizio non può essere esaminata al fine di valutarne il carattere abusivo. Se, a tal proposito, sia determinante o meno l’effettiva realizzazione di un’operazione di cambio tra l’istituto finanziario ed il consumatore.
2) Qualora l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che il giudice nazionale può, indipendentemente dalle disposizioni di diritto nazionale, esaminare anche il carattere abusivo di tali clausole contrattuali, nell’ipotesi in cui queste ultime non siano chiare e comprensibili, se quest’ultimo obbligo debba essere inteso nel senso che impone che la clausola in questione sia di per sé
stessa chiara e comprensibile per il consumatore dal punto di vista grammaticale oppure se imponga inoltre che debbano essere chiare e comprensibili per questo stesso consumatore le ragioni economiche sottese all’applicazione della clausola contrattuale nonché il rapporto della suddetta clausola con altre clausole del contratto.
3) Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 ed il punto 73 della sentenza [Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349] debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale non può neppure sanare l’invalidità, nei confronti del consumatore, di una disposizione abusiva di une clausola contrattuale generale utilizzata in un contratto di mutuo concluso con un consumatore, modificando o integrando la clausola contrattuale in questione, qualora il contratto non possa sussistere sulla base delle altre clausole contrattuali dopo la rimozione della clausola abusiva. Se, a tal proposito, rilevi la circostanza che il diritto nazionale contiene una disposizione di natura suppletiva che disciplina la questione giuridica in discussione in assenza della stipulazione invalida».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
36 Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che i termini «oggetto principale del contratto» e
«perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» si riferiscono ad una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera tra un professionista ed un consumatore ed il quale non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, in forza della quale il corso di vendita di tale valuta è applicabile ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo.
37 Secondo la giurisprudenza consolidata, dall’imperativo tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione di diritto dell’Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell’intera Unione europea di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., in particolare, sentenza, Fish Legal e Xxxxxxx, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 42).
38 Ciò si verifica per i termini figuranti all’articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva 93/13, poiché tale disposizione non implica alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri onde determinare il suo senso e la sua portata.
39 Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista senza poter incidere sul contenuto delle stesse (v. segnatamente, sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, X‑484/08, EU:C:2010:309, punto 27 e giurisprudenza citata).
40 In considerazione di una siffatta situazione di inferiorità, la direttiva 93/13 obbliga gli Stati membri a prevedere un meccanismo il quale garantisca che qualsiasi clausola contrattuale che non sia stata oggetto di una trattativa individuale possa essere controllata al fine di valutarne l’eventuale carattere abusivo. In tale contesto spetta al giudice nazionale stabilire, tenendo conto dei criteri enunciati agli articoli 3, paragrafo 1, e 5 della direttiva 93/13 se, date le circostanze proprie del caso di specie, una siffatta clausola soddisfi i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tale direttiva (v., in questo senso, sentenze Invitel, C‑472/10, EU:C:2012:242, punto 22, e RWE Vertrieb, C‑92/11, EU:C:2013:180, punti da 42 a 48).
41 Tuttavia l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, letto in combinato disposto con l’articolo 8 di quest’ultima, permette agli Stati membri di prevedere, nella legislazione di trasposizione della stessa direttiva, che la «valutazione del carattere abusivo» non verte sulle clausole contemplate in questa disposizione, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. Deriva pertanto dalla suddetta disposizione che le clausole da essa prese in considerazione esulano da una valutazione del loro eventuale carattere abusivo, ma, come precisato dalla Corte, rientrano nel settore disciplinato dalla direttiva (v., in questo senso, sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punti 31, 35 e 40).
42 Dunque, poiché l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 sancisce un’eccezione al meccanismo di controllo nel merito delle clausole abusive quale previsto nell’ambito del sistema di tutela dei consumatori attuato da tale direttiva, occorre dare un’interpretazione restrittiva alla disposizione in parola.
43 Quest’ultima concerne, in primo luogo, le clausole vertenti sull’«oggetto principale del contratto».
44 Nel procedimento principale il giudice del rinvio solleva l’interrogativo se la clausola III/2, in quanto prevede che il corso di vendita di una valuta estera si applica ai fini del calcolo dei rimborsi di un mutuo espresso in siffatta valuta, rientri nell’«oggetto principale del contratto» di mutuo, ai sensi della medesima disposizione.
45 In proposito, se è vero che spetta unicamente al giudice del rinvio pronunciarsi sulla qualificazione della suddetta clausola in funzione delle circostanze proprie del caso di specie, ciò non toglie che la Corte è competente a desumere dalle disposizioni della direttiva 93/13, nella specie quelle dell’articolo 4, paragrafo 2, i criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale riguardo ad esse (v., in tal senso, segnatamente, sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 48 e giurisprudenza citata).
46 Orbene, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva è diretto unicamente a stabilire le modalità e la portata del controllo sostanziale delle clausole contrattuali, che non siano state oggetto di trattativa individuale, le quali descrivono le prestazioni essenziali dei contratti stipulati tra un professionista ed un consumatore (sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punto 34).
47 La circostanza che una clausola sia stata negoziata dalle parti contraenti nell’ambito della loro autonomia contrattuale e delle condizioni del mercato non può costituire un criterio che permette di valutare se tale clausola rientri nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
48 Infatti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 1, dalla suddetta direttiva e dal dodicesimo considerando di quest’ultima, le clausole che sono state oggetto di negoziato individuale non rientrano in linea di principio nell’ambito di applicazione della direttiva in parola. Pertanto la questione della loro eventuale esclusione dall’ambito di applicazione del suddetto articolo 4, paragrafo 2, non può essere posta.
49 Invece, tenuto conto anche del carattere derogatorio dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e dell’obbligo di un’interpretazione restrittiva che ne deriva, le clausole contrattuali rientranti nella nozione di
«oggetto principale del contratto» ai sensi di tale disposizione devono intendersi come quelle che fissano le prestazioni essenziali dello stesso contratto e che, come tali, lo caratterizzano.
50 Per contro le clausole che rivestono un carattere accessorio rispetto a quelle che definiscono l’essenza stessa del rapporto contrattuale non possono rientrare nella nozione di «oggetto principale del contratto» ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
51 Spetta al giudice del rinvio valutare, dati la natura, l’economia generale e le stipulazioni del contratto di mutuo, nonché il suo contesto giuridico e fattuale, se la clausola che determina il tasso di cambio delle rate mensili costituisca un elemento essenziale della prestazione del debitore consistente nel rimborso dell’importo messo a disposizione dal creditore.
52 L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 riguarda, in secondo luogo, le clausole vertenti sulla «perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro» e, ai sensi del diciannovesimo considerando della direttiva in parola, le clausole che «illustrano (…) il rapporto qualità/prezzo della fornitura o della prestazione».
53 Nel procedimento principale il giudice del rinvio solleva la questione se la clausola III/2, in quanto prevede che il corso di vendita di una valuta estera si applica ai fini del calcolo dei rimborsi di un mutuo, mentre, in forza di altre clausole del contratto di mutuo, l’importo del mutuo erogato è convertito in valuta nazionale sulla base del corso di acquisto della valuta estera, implichi un obbligo pecuniario per il consumatore, cioè quello di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, gli importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, qualificabile come «remunerazione» del servizio fornito la cui congruità non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo in forza dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
54 In proposito, dai termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 emerge che tale seconda categoria di clausole, relativamente alle quali non si può procedere ad alcuna valutazione del loro carattere eventualmente abusivo, ha una portata ridotta, dato che l’esclusione in parola verte solo sulla congruità tra il prezzo o la remunerazione previsti ed i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio.
55 Come rileva in sostanza l’avvocato generale al paragrafo 69 delle sue conclusioni, l’esclusione di un controllo delle clausole contrattuali circa il rapporto qualità/prezzo di una fornitura o di una prestazione si spiega col fatto che non esiste nessun tariffario o criterio giuridico che possa inquadrare ed orientare un controllo siffatto.
56 In tale contesto la Corte ha già dichiarato che la suddetta esclusione non può applicarsi ad una clausola che verte su un meccanismo di modifica delle spese dei servizi da prestare al consumatore (sentenza Invitel, EU:C:2012:242, punto 23).
57 Nel caso di specie si deve inoltre segnalare che l’esclusione della
valutazione del carattere abusivo di una clausola, essendo limitata alla congruità tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, non può essere applicata qualora si ponga in questione un’asimmetria tra il corso di vendita della valuta estera, che deve essere utilizzata in applicazione della clausola stessa per il calcolo dei rimborsi, ed il corso di acquisto di tale valuta, da utilizzare in applicazione di altre clausole del contratto di prestito per il calcolo dell’importo del mutuo erogato.
58 Del resto, un’esclusione siffatta non può essere applicata a clausole che, come la clausola III/2, si limitano a determinare, in vista del calcolo dei rimborsi, il corso di conversione della valuta estera in cui è redatto il contratto di mutuo, senza però che alcun servizio di cambio fosse fornito dal mutuante in occasione del suddetto calcolo e non implicano pertanto alcuna «remunerazione» la cui congruità, quale contropartita di una prestazione effettuata dal medesimo, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
59 Dato quanto precede, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che:
– i termini «oggetto principale del contratto» comprendono una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;
– una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una «remunerazione» la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
Sulla seconda questione
60 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se
l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in maniera chiara e comprensibile debba intendersi imporre non soltanto che la clausola in questione sia grammaticalmente chiara e comprensibile, ma anche che le ragioni economiche sottostanti all’applicazione della clausola contrattuale nonché il rapporto della suddetta clausola con altre clausole del contratto siano chiare e comprensibili per il medesimo consumatore.
61 Qualora il giudice del rinvio dovesse considerare che, data la soluzione fornita alla prima questione, la clausola III/2 rientri nell’«oggetto principale del contratto», ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la clausola in parola è tuttavia sottratta alla valutazione del suo carattere abusivo solo se è redatta in maniera chiara e comprensibile.
62 Infatti, al fine di garantire concretamente gli obiettivi di tutela dei consumatori perseguiti dalla direttiva, qualsiasi trasposizione del suddetto articolo 4, paragrafo 2, deve essere completa di modo che il divieto di valutare il carattere abusivo delle clausole verta unicamente su quelle formulate in modo chiaro e comprensibile (sentenza Xxxx xx Xxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx, XX:X:0000:000, punto 39).
63 Risulta però dalla decisione di rinvio che l’articolo 209, paragrafo 4, del codice civile, disposizione diretta a trasporre l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 in diritto nazionale, non conteneva tale obbligo di redazione chiara e comprensibile.
64 Occorre ricordare al riguardo che un giudice nazionale cui venga sottoposta una controversia intercorrente esclusivamente tra privati deve, quando applica le norme del diritto interno, prendere in considerazione l’insieme delle norme del diritto nazionale ed interpretarle, per quanto possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere ad una soluzione conforme all’obiettivo perseguito da quest’ultima (v., segnatamente, sentenza OSA, C‑351/12, EU:C:2014:, punto 44).
65 In proposito la Corte ha precisato che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale conosce taluni limiti. In tal senso, l’obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme pertinenti del diritto interno trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un’interpretazione contra legem del diritto nazionale (v., segnatamente, sentenza OSA, EU:C:2014:, punto 45).
66 Qualora, tenuto conto del suddetto principio di interpretazione conforme così delimitato, il giudice del rinvio dovesse considerare che la
disposizione nazionale diretta a trasporre l’articolo 4, paragrafo 2, della stessa direttiva può essere compresa nel senso che include l’obbligo di redazione chiara e comprensibile, si porrebbe in seguito la questione della portata di un obbligo siffatto.
67 Si deve constatare al riguardo che questo stesso obbligo figura all’articolo 5 della direttiva 93/13 a norma del quale le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile. Il ventesimo considerando della direttiva 93/13 precisa in proposito che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole del contratto.
68 Ne consegue che siffatto obbligo di redazione chiara e comprensibile si applica comunque, ivi compreso quando una clausola rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 ed esula quindi dalla valutazione del suo carattere abusivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
69 Ne deriva anche che l’obbligo in parola, quale figura all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, ha la stessa portata di quello previsto all’articolo 5 della direttiva stessa.
70 Orbene, quanto al suddetto articolo 5, la Corte ha già dichiarato che le informazioni, prima della conclusione di un contratto, in merito alle condizioni contrattuali ed alle conseguenze di detta conclusione, sono, per un consumatore, di fondamentale importanza. È segnatamente in base a tali informazioni che quest’ultimo decide se desidera vincolarsi alle condizioni preventivamente redatte dal professionista (v. sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 44).
71 L’obbligo di trasparenza delle clausole contrattuali posto dalla direttiva 93/13 non può quindi essere limitato unicamente al carattere comprensibile sui piani formale e grammaticale di queste ultime.
72 Al contrario, come già ricordato al punto 39 della presente sentenza, poiché il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 poggia sull’idea che il consumatore versi in una situazione di inferiorità nei confronti del professionista per quanto concerne, in particolare, il livello di informazione, siffatto obbligo di trasparenza deve essere inteso in maniera estensiva.
73 Per quanto riguarda una clausola contrattuale, come la clausola III/2, la quale consente al professionista di calcolare il livello dei rimborsi mensili dovuti dal consumatore in funzione del corso di vendita della valuta estera applicato dal professionista medesimo, clausola avente per effetto che le spese del servizio finanziario sono aumentate a carico del consumatore apparentemente senza limite massimo, risulta dagli articoli
3 e 5 nonché dai punti 1, lettere j) e l), e 2, lettere b) e d), dell’allegato di tale direttiva che, ai fini del rispetto dell’obbligo di trasparenza, è di rilevanza essenziale, il punto se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., per analogia, sentenza RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, punto 49).
74 Circa le modalità del meccanismo di conversione della valuta estera come specificate dalla clausola III/2, spetta al giudice del rinvio stabilire se, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avvertito potesse non soltanto conoscere l’esistenza della differenza, generalmente osservata sul mercato dei valori mobiliari, tra il corso di vendita ed il corso di acquisto di una valuta estera, ma anche valutare le conseguenze economiche, per esso potenzialmente significative, dell’applicazione del corso di vendita ai fini del calcolo dei rimborsi di cui in definitiva sarebbe stato debitore e, pertanto, il costo totale del suo mutuo.
75 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la seconda questione dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.
Sulla terza questione
76 Con la terza questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se, in una situazione come quelle di cui al procedimento principale in cui un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo l’eliminazione di una clausola abusiva, l’articolo 6,
paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale permette al giudice nazionale di sanare la nullità della clausola abusiva sostituendo a quest’ultima una disposizione nazionale di natura suppletiva.
77 In proposito la Corte ha dichiarato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro, che consente al giudice nazionale, qualora accerti la nullità di una clausola abusiva in un contratto stipulato tra un professionista ed un consumatore, di integrare detto contratto rivedendo il contenuto di tale clausola (sentenza Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 73).
78 Date la natura e l’importanza dell’interesse pubblico sul quale si basa la tutela assicurata ai consumatori, che si trovano in una situazione d’inferiorità rispetto ai professionisti, la direttiva 93/13 impone agli Stati membri, come risulta dal suo articolo 7, paragrafo 1, letto in combinato disposto con il ventiquattresimo considerando della medesima, di fornire mezzi adeguati ed efficaci «per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori». (v. sentenza Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 68).
79 Orbene, se il giudice nazionale potesse rivedere il contenuto delle clausole abusive inserite in simili contratti, tale facoltà contribuirebbe ad eliminare l’effetto dissuasivo esercitato sui professionisti dalla pura e semplice non applicazione nei confronti del consumatore di siffatte clausole abusive, dal momento che essi rimarrebbero tentati di utilizzare tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero invalidate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato, per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale, quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti. (sentenza Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 69).
80 Non ne deriva però che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osterebbe a che il giudice nazionale, in applicazione di principi del diritto dei contratti, rimuova la clausola abusiva sostituendole una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
81 Al contrario il fatto di sostituire ad una clausola abusiva una disposizione siffatta nella quale, come risulta dal tredicesimo considerando della direttiva 93/13, si ritiene che non siano inserite clausole abusive, nel senso che sfocia in un risultato tale che il contratto può sussistere malgrado la rimozione della clausola III/2 e continua ad essere coercitivo per le parti, è pienamente giustificato data la finalità della direttiva 93/13.
82 Infatti la sostituzione ad una clausola abusiva di una disposizione nazionale di natura suppletiva è conforme all’obiettivo dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 dato che, secondo la giurisprudenza consolidata, tale disposizione tende a sostituire all’equilibrio formale, che il contratto determina tra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza tra queste ultime e non ad annullare qualsiasi contratto contenente clausole abusive (v., in tal senso, segnatamente, sentenze Xxxxxxxxxx e Xxxxxxx, C‑453/10, EU:C:2012:144, punto 31, nonché Banco Español de Crédito, EU:C:2012:349, punto 40 e giurisprudenza citata).
83 Viceversa se, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, non fosse consentito sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di natura suppletiva, obbligando il giudice ad annullare il contratto nel suo insieme, il consumatore potrebbe essere esposto a conseguenze particolarmente dannose talché il carattere dissuasivo risultante dall’annullamento del contratto rischierebbe di essere compromesso.
84 Infatti un annullamento del genere ha in via di principio per conseguenza di rendere immediatamente esigibile l’importo del residuo prestito dovuto in proporzioni che potrebbero eccedere le capacità finanziarie del consumatore e, pertanto, tende a penalizzare quest’ultimo piuttosto che il mutuante il quale non sarebbe di conseguenza dissuaso dall’inserire siffatte clausole nei contratti da esso proposti.
85 Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre risolvere la terza questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, ove un contratto concluso tra un professionista ed un consumatore non può sussistere dopo la rimozione di una clausola abusiva, tale disposizione non osta ad una regola di diritto nazionale che permette al giudice nazionale di ovviare alla nullità della suddetta clausola sostituendo a quest’ultima una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva.
Sulle spese
86 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che:
– i termini «oggetto principale del contratto» comprendono una clausola, integrata in un contratto di mutuo espresso in una valuta estera, concluso tra un professionista ed un consumatore e che non è stato oggetto di una trattativa individuale, come quella di cui al procedimento principale, a norma della quale il corso di vendita di tale valuta si applica ai fini del calcolo dei rimborsi del mutuo, solo purché si constati, il che spetta al giudice del rinvio verificare alla luce della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni del contratto nonché del suo contesto giuridico e fattuale, che la suddetta clausola fissa una prestazione essenziale del contratto stesso che, come tale, lo caratterizza;
– una clausola del genere, in quanto implica un obbligo pecuniario per il consumatore di pagare, nell’ambito dei rimborsi del mutuo, importi derivanti dalla differenza tra il corso di vendita ed il corso di acquisto della valuta estera, non può essere considerata nel senso che implica una «remunerazione» la cui congruità, in quanto corrispettivo di una prestazione effettuata dal mutuante, non può essere oggetto di una valutazione del suo carattere abusivo a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13.
2) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all’erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.