FOGLIO INFORMATIVO
FOGLIO INFORMATIVO
Sconto estero
Denominazione
Iscrizione in albi e/o registri
Indirizzo della sede legale Numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per
la conclusione del contratto Numero di fax
Sito internet
Indirizzo di posta elettronica
Credito Xxxxxxxx XxX
Iscritta all'Albo delle Banche (n.5350) e all'Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d'Italia (n. 20010) - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx, 0 - 00000 - Xxxxxx Xxxxxx
Tel.:x00 000 00.00.00
Fax:x00 0000 000000
xxx.xxxxxx.xx xxxx@xxxxxx.xx
Riservato all'offerta fuori sede
(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)
Nome e Cognome/Ragione Sociale Sede (Indirizzo)
Tel Email
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Iscrizione ad Albi o Elenchi: ....................... Numero Delibera Iscrizione all'Albo/Elenco ...............
Qualifica ...........................................
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
È un servizio tramite il quale la banca, previa deduzione di interessi di sconto, spese e commissioni, sconta l'importo di un credito non ancora scaduto vantato da un cliente esportatore verso terzi e derivante da esportazioni di beni e servizi che prevedono dilazioni di pagamento. Contestualmente l'esportatore cede "senza rivalsa" alla banca il credito rappresentato da Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Crediti documentari o da effetti, cambiali tratte (bills of exchange) o pagherò cambiari (promissory notes), redatti in formato internazionale avallati/garantiti da primario Istituto di credito o assicurati da SACE (Servizi Assicurativi Commercio Estero).
Il servizio è destinato alle imprese clienti della banca, prevalentemente quelle che esportano beni strumentali (impianti, macchinari, ecc.), che prevedono pagamenti dilazionati con durata massima di 60 mesi e al massimo 19 rate di rimborso. In caso di effetti assicurati SACE i pagamenti dilazionati devono avere una durata minima di 18 mesi e prevedere un rimborso con rate a frequenza semestrale. L'impegno allo sconto, eventualmente rilasciato dalla banca, ha una durata minima di 2 mesi.
Nel caso di crediti rappresentati da Impegni irrevocabili di pagamento a scadenza su Credito documentario, questi, per poter essere scontati pro-soluto, devono essere rilasciati dalla banca emittente, designata o confermante su: 1. Credito documentario per pagamento differito (L/C by deferred payment); 2. Credito documentario per accettazione (L/C by acceptance); 3. Credito documentario per negoziazione (L/C by negotiation).
Nel caso di crediti rappresentati da effetti cambiari, questi, per poter essere scontati pro-soluto, devono presentare le seguenti caratteristiche: 1. essere avallati da primaria banca dell'importatore o assicurati da SACE; 2. essere
regolarmente bollati e redatti secondo il formato internazionale riconosciuto; 3. il Paese verso il quale è indirizzata l'esportazione deve avere aderito alla Convenzione di Ginevra del 1930 sugli effetti cambiari internazionali o, quantomeno, averne recepito i principi.
In caso di sconto di effetti assicurati da SACE per il perfezionamento dell'operazione è necessario che la polizza assicurativa SACE venga volturata a favore dell'istituto scontante. L'operazione di sconto viene effettuata pro-soluto per la parte coperta da SACE e pro-solvendo per la rimanente.
I rischi connessi a questo servizio sono:
rischio di inadempimento contrattuale: nel caso in cui il cliente non abbia adempiuto agli obblighi contrattualmente previsti la banca può effettuare azioni giudiziali nei suoi confronti.
per lo sconto SACE rischio di mancato pagamento del debitore: alla banca è riconosciuto il diritto di pretendere la restituzione del finanziamento da parte del cliente per la quota scontata in pro-solvendo. Il cliente è obbligato a costituire presso la banca la provvista per l'estinzione del finanziamento.
per lo sconto di effetti e lo sconto SACE rischio di rimborso spese/commissioni relative a protesti e/o insoluti: nel caso di commissioni e spese relative a protesti e/o insoluti reclamate da banche terze, il rimborso delle stesse sarà richiesto dalla banca al cliente.
per lo sconto SACE obbligo di riacquisto del credito da parte del cliente (previa richiesta scritta da parte della Banca), ad un prezzo pari al valore nominale del credito residuo, in caso di emissione di informativa interdittiva antimafia a seguito di verifiche effettuate da SACE durante la vita dell’operazione.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
CARATTERISTICHE OPERAZIONI SCONTO DI IMPEGNO SU CREDITI DOCUMENTARI
- importo minimo (o controvalore) EUR 100.000,00
- durata minima 90 giorni
CARATTERISTICHE OPERAZIONI SCONTO DI EFFETTI
- importo minimo (o controvalore) EUR 150.000,00
- durata minima 90 giorni
CARATTERISTICHE OPERAZIONI SCONTO SACE
- importo minimo (o controvalore) EUR 150.000,00
- durata minima 90 giorni
Per durata minima si intende la durata della rata piu' breve oggetto della singola operazione di sconto.
Il finanziamento puo' essere in Euro, Dollaro Americano, Sterlina Inglese oppure altra divisa concordata con la Banca.
TASSO NOMINALE ANNUO SCONTO DI IMPEGNO SU CREDITI DOCUMENTARI
Operazioni in euro con fido fino a 200.000 euro 5,7500 %
Operazioni in euro con fido oltre 200.000 euro 5,0000 %
Operazioni in divisa con fido fino a 200.000 euro 5,7500 %
Operazioni in divisa con fido oltre 200.000 euro 5,0000 %
TASSO NOMINALE ANNUO SCONTO DI EFFETTI
Operazioni in euro con fido fino a 200.000 euro | 5,5000 % |
Operazioni in euro con fido oltre 200.000 euro | 4,5000 % |
Operazioni in divisa con fido fino a 200.000 euro | 5,5000 % |
Operazioni in divisa con fido oltre 200.000 euro | 4,5000 % |
TASSO NOMINALE ANNUO SCONTO SACE
Operazioni in euro con fido fino a 200.000 euro | 5,0000 % |
Operazioni in euro con fido oltre 200.000 euro | 3,4000 % |
Operazioni in divisa con fido fino a 200.000 euro | 5,0000 % |
Operazioni in divisa con fido oltre 200.000 euro | 3,4000 % |
ALTRI PARAMETRI
Regime di sconto semplice/ composto semestrale o annuale
Divisore operazioni in euro anno civile
Divisore operazioni in divisa anno commerciale
Giorni banca 20
COMMISSIONI SU SCONTO DI IMPEGNO SU CREDITI DOCUMENTARI
La commissione d'impegno e' calcolata sull'importo dell'impegno di sconto dalla data di emissione alla valuta di sconto.
Commissione annua d'impegno (commitment fee) 0,0000 %
Commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee) 1,0000 %
- minimo EUR 50,00
- massimo EUR 500,00
COMMISSIONI SU SCONTO EFFETTI
La commissione d'impegno e' calcolata sull'importo dell'impegno di sconto dalla data di emissione alla valuta di sconto.
Commissione annua d'impegno (commitment fee) 1,0000 %
- massimo EUR 100,00
Commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee) 1,0000 %
- minimo EUR 50,00
- massimo EUR 500,00
COMMISSIONI SU SCONTO SACE
La commissione d'impegno e' calcolata sull'importo dell'impegno di sconto dalla data di emissione alla valuta di sconto.
Commissione annua d'impegno (commitment fee) | 0,0000 % |
Commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee) | 1,0000 % |
- minimo | EUR 50,00 |
COMMISSIONI INTERVENTO E INCASSO | |
Commissione di intervento | 0,2200 % |
- minimo | EUR 1,70 |
Commissione incasso effetti | 0,2000 % |
- minimo | EUR 20,18 |
- massimo | EUR 100,93 |
SPESE | |
Spese incasso effetti | EUR 15,00 |
Spese per spedizione effetti (per singola spedizione) | EUR 25,23 |
Maggiori spese per operazioni in divisa | EUR 9,37 |
Spese consulenza pre-contrattuale e assistenza polizza SACE | EUR 150,00 |
SPESE BOLLATURA EFFETTI
L'addebito e' dovuto nel caso si renda necessario provvedere alla regolarizzazione della bollatura degli effetti. Oltre alle spese per il servizio viene addebitato l'importo dei bolli necessari alla regolarizzazione.
Spesa per servizio bollatura effetti EUR 15,13
ALTRE COMMISSIONI E SPESE
Commissioni e spese relative a protesti e/o insoluti reclamate da banche terze importo reclamato
VALUTE
Accredito netto ricavo in euro Accredito netto ricavo in divisa
data operazione + 3 gg lavorativi data forex + 2 gg lavorativi
RECUPERO SPESE DI INVIO PER DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO (*)
Supporto cartaceo EUR 0,00
Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00
RECUPERO SPESE DI INVIO PER COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE UNILATERALE
Supporto cartaceo EUR 0,00
Supporto elettronico (MYBOX) EUR 0,00
IMPOSTE
Imposta sostitutiva EUR 0,00
Imposta di registro applicazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, tariffa parte II, art. 1.
a fronte di erogazione del finanziamento su conto corrente Credem, l'imposta viene sostituita da quella dovuta ex. art. 13, punto 2 bis, nota
Imposta di bollo
3 ter del D.P.R. n. 642/1972. In tutti gli altri casi l'imposta viene applicata sul contratto, nei termini previsti dal D.P.R. n. 642/1972, tariffa parte I, art. 2, nota 2 bis e successive modificazioni.
TAEG
Il TAEG e' conteggiato considerando le condizioni massime applicabili in termini di spread, commissioni e spese.
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- SCONTO DI IMPEGNO SU CREDITI DOCUMENTARI
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): 7,6527 %
Calcolato e riferito ad uno sconto di impegno su crediti documentari di 100.000 euro, con le seguenti caratteristiche:
Durata: 1 anno;
Importo dei singoli impegni su credito documentario (no. 2): 50.000 euro; Periodicita' delle scadenze degli impegni su credito documentario: Semestrale; Tasso di interesse nominale annuo: 5,75 % ;
Commissioni/spese per la sottoscrizione del contratto ed il perfezionamento dello sconto (considerate ai fini del calcolo del TAEG): 720,00 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti commissioni/spese: commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee), commissione di intervento);
Altri parametri: regime di sconto semplice; divisore operazione anno civile; giorni banca pari a 20; Importo netto ricavo (al netto di interessi di sconto, commissioni e spese): 94.640,61 euro.
Nel calcolo del TAEG relativo alla singola operazione verranno anche conteggiati:
- per le operazioni in divisa le maggiori spese per operazioni in divisa.
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- SCONTO DI EFFETTI
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): 7,2465 %
Calcolato e riferito ad uno sconto di effetti di 150.000 euro, con le seguenti caratteristiche: Durata: 1 anno;
Importo dei singoli effetti (no. 2): 75.000 euro; Periodicita' delle scadenze degli effetti: Semestrale; Tasso di interesse nominale annuo: 5,50 % ;
Commissioni/spese per la sottoscrizione del contratto ed il perfezionamento dello sconto (considerate ai fini del calcolo del TAEG): 1.227,45 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti commissioni/spese: commissione annua d'impegno (commitment fee) applicata per 60 giorni, commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee), commissione di intervento, commissione incasso effetti, spese incasso effetti, spese per spedizione effetti, spese per servizio bollatura effetti);
Altri parametri: regime di sconto composto semestrale; divisore operazione anno civile; giorni banca pari a 20; Importo netto ricavo (al netto di interessi di sconto, commissioni e spese): 142.361,15 euro.
Nel calcolo del TAEG relativo alla singola operazione verranno anche conteggiati:
- per le operazioni in divisa le maggiori spese per operazioni in divisa.
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- SCONTO SACE
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG): 8,0859 %
Calcolato e riferito ad uno sconto SACE di 150.000 euro, con le seguenti caratteristiche: Durata: 18 mesi;
Importo dei singoli effetti (no. 3): 50.000,00 euro; Periodicita' delle scadenze degli effetti: Semestrale; Tasso di interesse nominale annuo: 5,00 % ;
Commissioni/spese per la sottoscrizione del contratto ed il perfezionamento dello sconto (considerate ai fini del calcolo del TAEG): 2.487,02 euro (costo determinato dalla somma tra le seguenti commissioni
/spese: commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee), commissione di intervento, commissione incasso effetti, spese incasso effetti, spese per spedizione effetti, spese consulenza pre contrattuale e assistenza polizza SACE, spese per servizio bollatura effetti, imposta sostitutiva);
Altri parametri: regime di sconto composto semestrale; divisore operazione anno civile; giorni banca pari a 20; Importo netto ricavo (al netto di interessi di sconto, commissioni e spese): 139.980,51 euro.
Nel calcolo del TAEG relativo alla singola operazione verranno anche conteggiati:
- per le operazioni in divisa le maggiori spese per operazioni in divisa;
- il premio SACE (conosciuto solamente al momento di conclusione dell'operazione e sostenuto direttamente dal cliente su polizza obbligatoria per ottenere il finanziamento).
(*) l'importo ricomprende solo i costi effettivamente sostenuti da parte della Banca e direttamente connessi all'invio di tali comunicazioni (cfr. Titolo VI de D. Lgs. 1/9/93 n. 385 e relative disposizioni di attuazione della Banca d'Italia). Qualora dovessero intervenire precisazioni o interpretazioni tese a chiarire che tale voce ricomprende ulteriori costi sopportati dalla Banca quali quelli di produzione o elaborazione di detti documenti, la Banca si riserva fin d'ora la facoltà di adeguarvisi fermo restando il diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 118 T.U.B.
SERVIZI ACCESSORI E ALTRE SPESE
Polizza assicurativa SACE
In caso di sconto SACE all'atto dell'erogazione è richiesta una polizza assicurativa, volturata a favore della Banca, a copertura del rischio politico/commerciale di pagamento del debitore estero. Tale tipologia di polizza non è distribuita dalla Banca ed è sottoscritta dal cliente direttamente presso SACE. Il costo della polizza è a carico del cliente ed è pagato direttamente a SACE.
Imposte:
I contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Qualora venga esercitata per iscritto, nell'atto di finanziamento (solo per i finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi), l'opzione per il regime fiscale agevolativo dell'imposta sostitutiva previsto dall'art. 15 e ss. del D.P.R. 601/73, come da ultimo modificato dall'art. 12, comma 4, del D.L. 145/2013, in alternativa all'applicazione dell'imposta ordinaria di registro, di bollo, ipotecaria, catastale e tasse di concessione governative, l'aliquota di imposta sostitutiva vigente applicabile, da calcolarsi sull'ammontare del finanziamento, è pari allo 0,05%. L'addebito del corrispondente ammontare va effettuato, a titolo di rivalsa, al momento dell'erogazione.
Recesso e risoluzione
Art. 5
L'Accordo è a tempo indeterminato.
La Banca ha diritto di recedere dall'Accordo, in assenza di un giustificato motivo, con un preavviso di 15 (quindici) giorni. Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento senza penalità e senza spese di chiusura. Il Cliente è tenuto a comunicare il recesso tramite sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o trasmesso a mezzo raccomandata a.r..
Il recesso è efficace, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1334 e 1335 c.c., dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario.
In deroga a quanto sopra, e ferme restando le norme inderogabili di legge, la Banca avrà facoltà di recedere con effetto immediato dall'Accordo, dandone comunicazione al Cliente, qualora:
1. si verifichino casi di cessazione dell'attività, o di trasformazione o fusione/scissione del Cliente, ovvero sia stato posto in liquidazione o si sia verificata una causa di scioglimento;
2. vengano introdotte nuove norme di legge e/o disposizioni amministrative o regolamentari che rendano impraticabile e/o impossibile e/o eccessivamente oneroso l'esecuzione dell'Accordo;
3. si sia verificata una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., anche senza pronuncia giudiziale di insolvenza;
4. nei confronti del Cliente sia stata depositata istanza di fallimento o iniziata altra procedura concorsuale avente analogo effetto;
5. il Cliente abbia operato cessioni di beni ai suoi creditori o abbia proposto ai suoi creditori altre forme di sistemazione della propria posizione debitoria, in generale o per una significativa parte dei crediti, ivi compreso l'avvio dei procedimenti rivolti a concludere un "Piano di Risanamento Attestato" (art. 67, comma 3, lettera d), della
c.d. legge fallimentare); un "Accordo di Ristrutturazione" (art. 182-bis l.fall.); o un concordato preventivo (art. 161, comma 1, e comma 6, della legge fallimentare);
6. siano stati levati protesti nei confronti del Cliente;
7. la situazione giuridica, amministrativa, tecnica ed economica del Cliente sia risultata diversa da quella esposta al momento di sottoscrizione dell'Accordo;
8. si sia verificata la sussistenza di elementi sintomatici dell'insolvenza o di altra situazione di crisi economica, patrimoniale o finanziaria del Cliente;
9. si siano verificati eventi tali da incidere sostanzialmente, in senso pregiudizievole alla Banca, sulla situazione patrimoniale e/o economica e/o finanziaria del Cliente;
10. in caso di diminuzione della garanzia patrimoniale generica del Cliente o dei garanti e/o del valore delle garanzie reali;
11. nei casi di sopravvenienza di procedure esecutive sui beni o valori costituiti in garanzia a favore della Banca.
Il recesso del Cliente o della Banca dall'Accordo non varrà quale recesso dei singoli contratti di Sconto. In caso di recesso dall'Accordo, le clausole di quest'ultimo saranno applicabili, invece, a ciascuno contratto di Sconto sino alla sua estinzione. La Banca avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. dell'Accordo nei seguenti casi:
1. il Cliente non provveda al rimborso di tutte le spese e di tutti gli oneri, anche fiscali;
2. la documentazione prodotta dal Cliente o le sue dichiarazioni risultino, anche in riferimento ad un solo contratto di Xxxxxx, in tutto o in parte non veritiere.
La risoluzione si verificherà, senza necessità di pronuncia giudiziale, nel momento in cui la Banca comunicherà al Cliente, a mezzo lettera raccomandata a.r., l'intenzione di avvalersi della presente clausola. Nel caso in cui si avvalga delle facoltà di cui al precedente comma, la Banca potrà, a propria discrezione, intraprendere una o più delle seguenti azioni, dandone comunicazione al Cliente:
1. effettuare la chiusura anticipata dell'Accordo e dei finanziamenti rivenienti da altro e separato accordo contrattuale tra la Banca e il Cliente;
2. acquistare o vendere per conto del Cliente gli eventuali strumenti finanziari sottostanti i finanziamenti;
3. dare avvio alle operazioni di chiusura dei contratti in essere del Cliente mediante la consegna degli eventuali strumenti finanziari sottostanti, oppure mediante il regolamento per contanti;
4. compensare qualsiasi somma del Cliente di cui la Banca sia comunque in possesso, incluse le somme originariamente versate a titolo di margine, e successivamente liberatesi in dipendenza della chiusura anticipata dei rapporti in essere.
In ogni caso, il mancato o ritardato esercizio da parte della Banca dei diritti di cui sopra non potrà essere considerato come rinuncia agli stessi. Quanto precede lascia, altresì, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca al risarcimento del danno, anche ulteriore. I diritti e le facoltà previsti dalle disposizioni che precedono si aggiungono e non sostituiscono né escludono qualsiasi altro diritto o rimedio apprestato dalla legge.
Tempi massimi di chiusura rapporto
Giorni lavorativi 30
I giorni si calcolano dalla verifica della definitiva estinzione delle singole operazioni di sconto effettuate a valere sul presente contratto, se del caso attraverso l'acquisizione di tutti gli elementi o i documenti utili a tale accertamento.
Reclami
I reclami possono essere inviati per lettera raccomandata A/R all’Ufficio Relazioni Clientela, Xxx Xxxxxx X. Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX), a mezzo fax al n. 0000 000000, per via telematica alla casella email rec
xxx@xxxxxx.xx o a mezzo posta certificata all’indirizzo xxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx sito internet della Banca (xxx.xxxxxx.xx).
ovvero attraverso il
La Banca deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione del reclamo inerente operazioni e servizi bancari. Le modalità di trattazione dei reclami sono rese note al cliente su sua richiesta o, in ogni caso, al momento della conferma dell’avvenuta ricezione del reclamo.
Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il Cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:
all'Organismo di conciliazione Conciliatore Bancario Finanziario (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato dalla
Banca o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Il Cliente potrà attivare la conciliazione presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio dello stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e presso tutte le Filiali della Banca. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia;
all'Arbitro Bancario Finanziario (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -
, dopo aver presentato un preventivo reclamo alla Banca ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 200.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente alla Banca.
Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, ad eccezione del caso in cui il cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206
/2005. In tale ultimo caso, sarà competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del cliente consumatore.
Tasso nominale annuo di sconto | È il tasso (espresso in % per anno e fisso per l'intera durata dell'operazione) utilizzato per determinare gli interessi di sconto. |
Regime di sconto | Gli interessi di sconto possono essere determinati applicando: - la formula dello sconto commerciale oppure - la formula dello sconto composto semestrale o annuale. |
Commissione annua d'impegno (commitment fee) | Commissione di impegno allo sconto quantificata in misura percentuale per anno e calcolata "pro -rata temporis" sulla base dei giorni effettivi sull'importo oggetto dell'impegno allo sconto per il periodo intercorrente tra la data di rilascio dello stesso e la valuta di sconto. |
Commissione d'istruttoria e gestione pratica (management fee) | Commissione quantificata in misura percentuale con un minimo fisso, volta a coprire i costi gestionali/amministrativi dell'operazione di sconto. |
Commissione di intervento | Commissione percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e verso l'estero in euro ed in divisa estera. |
Netto ricavo | Importo riveniente dallo sconto, determinato deducendo dal valore nominale del credito gli interessi di sconto, calcolati per il periodo compreso tra la valuta di sconto e quella della scadenza di pagamento più i giorni banca, e le spese/commissioni. |
Valuta di accredito netto ricavo | Data in cui il netto ricavo dello sconto risulta disponibile sul conto del cliente. |
Cambiale (o effetto) | Titolo di credito all'ordine che contiene un ordine o una promessa di pagamento. Nel primo caso si ha la cambiale in senso proprio o tratta (bill of exchange). Nel secondo caso si ha il vaglia cambiario o pagherò cambiario (promissory note). |
Cessione di credito | Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto). |
Cessione pro soluto | Cessione in cui il cedente non garantisce il pagamento del credito ceduto; il pagamento che il cedente ottiene dalla banca è liberatorio e senza possibilità di rivalsa. |
Cessione pro solvendo | Cessione in cui il cedente garantisce il pagamento del credito ceduto; il cedente è liberato solo se il debitore ceduto ha eseguito il pagamento. |
Risoluzione | Scioglimento del rapporto a seguito di inadempienza contrattuale. |
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale dello sconto su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio la Commissione d'istruttoria e gestione pratica (management free). |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM relativo alla categoria "Anticipi, sconti commerciali e finanziamenti all'importazione", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra il limite così individuato e il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a). |
Voltura | Atto formale tramite il quale la banca scontante diventa assicurato a tutti gli effetti. |
Avallo | Garanzia solidale che l'avallante presta, apponendo sulla cambiale la firma receduta dall'espressione "per avallo" o altra equivalente, per il pagamento del titolo da parte di uno degli |
obbligati cambiari. |