SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
Convenzione per la realizzazione e la gestione dei servizi bibliotecari nel territorio lecchese
Premesso che
- attraverso il Sistema Bibliotecario si attuano l’integrazione e la cooperazione dei servizi bibliotecari ai sensi della L.R. n. 81 del 14 dicembre 1985
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
- il SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI LECCO è stato istituito il 1° gennaio 2010 dalla fusione dei preesistenti Sistemi Brianteo, Lecchese e Meratese e che la Provincia di Lecco è Ente capofila
- la Convenzione istitutiva del SISTEMA è stata sottoscritta da 66 Comuni per 62 biblioteche/punti di prestito
Vista la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 - “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”
Vista la L.R. n. 19 dell’8 luglio 2015 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”
Considerato che:
- la sopracitata Legge 56/2014, comma 89, prevede che l’attribuzione delle funzioni diverse da quelle fondamentali debba perseguire, tra le altre finalità, quelle di individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione, di adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni e di valorizzazione di forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali
- alla luce dei processi di riforma istituzionale in atto, assume rilievo strategico e garantisce concretezza amministrativa, l’opportunità di rafforzare, rinnovare e finalizzare la collaborazione istituzionale, puntando ad accrescere ogni possibile sinergia fra le funzioni di governo e di indirizzo proprie degli enti territoriali
Dato atto che l’Assemblea degli Amministratori del SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI LECCO riunita in data 23 marzo 2015, al fine di garantire continuità nell’efficace ed efficiente erogazione del servizio alle biblioteche e ai cittadini del territorio lecchese mediante il completo esercizio delle funzioni finora svolte dal Sistema Bibliotecario attraverso la Provincia di Lecco ha chiesto la disponibilità del Comune di Lecco
- ad esercitare la funzione di Ente capofila del Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco e di biblioteca Centro Sistema
- a mettere in atto, d’intesa con la Provincia, secondo gli indirizzi dell’Assemblea degli Amministratori del Sistema Bibliotecario, le conseguenti azioni, amministrative, tecniche e finanziarie che possano consentire il completamento del passaggio delle funzioni entro l’anno in corso, garantendo il mantenimento degli standard qualitativi raggiunti in
questi anni e mettendo in sicurezza un servizio essenziale e irrinunciabile per la diffusione della lettura e dell’informazione nel territorio lecchese
Verificata la disponibilità del Comune di Lecco ad esercitare la funzione di Ente capofila del Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco e di biblioteca Centro Sistema, espressa con lettera del 17/04/2015 (n. prot. 18188/2015)
Dato atto che il Tavolo politico ristretto del Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco ha preso in considerazione ed esaminato diverse ipotesi gestionali prendendo contatti con i referenti politici di altri Sistemi della Lombardia
Tra gli Enti Sottoscrittori di cui al successivo art. 2
si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I – FINALITÀ E COMPITI
ART. 1 – FINALITA’ E COMUNE CAPOFILA
Il SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE è lo strumento mediante il quale si attuano la cooperazione e l’integrazione tra le biblioteche del territorio, fatta salva l’autonomia di ciascuna, per offrire ai cittadini un servizio organico e qualificato e per assicurare il raggiungimento di standard comuni per le biblioteche associate nell’ottica dello sviluppo armonico del SISTEMA nel suo complesso.
Il SISTEMA accoglie e si fa promotore di collaborazioni con strutture e servizi socio-culturali del territorio, con particolare riguardo alla scuola e con la rete bibliotecaria lombarda.
Il servizio con le risorse umane e strumentali viene trasferito al Comune di Lecco, Ente capofila. Il SISTEMA ha sede presso il Comune di Lecco.
La biblioteca del Comune di Lecco assume le funzioni di Biblioteca Centro Sistema, ai sensi della
L.R. 81/1985, secondo i criteri dell’orario di apertura settimanale, della presenza di personale di ruolo e dell’entità del patrimonio acquisito, al fine di garantire i servizi di informazione generale e specialistica e i servizi di supporto anche alle biblioteche di base.
ART. 2 – ENTI SOTTOSCRITTORI
Sono definiti Enti Sottoscrittori gli Enti locali territoriali firmatari che concordano sulle finalità, sull’oggetto e sul contenuto della presente Convenzione.
Con riferimento alle Norme di funzionamento della rete bibliotecaria del Sistema Bibliotecario Provincia di Lecco, la tipologia delle strutture facenti parte del SISTEMA è la seguente:
a) biblioteche significative sono gli istituti che rispondono ai seguenti requisiti: patrimonio di non meno di 15.000 volumi, almeno 25 ore di apertura settimanale, personale qualificato e retribuito, oppure biblioteche dotate di fondi documentari unici e di pregio che – a prescindere dai requisiti sopra specificati – garantiscono un effettivo e documentato servizio nel territorio di competenza
b) biblioteche di base assicurano, nel proprio ambito territoriale, servizi di lettura, di consultazione, di prestito e di informazione generale con disponibilità di un patrimonio librario e documentario adeguato al bacino di utenza. I requisiti minimi sono i seguenti: disporre di locali e attrezzature adeguati, disporre di un patrimonio non inferiore ai
3.000 volumi, garantire una percentuale di incremento annuo del patrimonio secondo le indicazioni regionali, adottare un orario di apertura non inferiore alle 12 ore settimanali interamente coperte da personale professionalmente qualificato e retribuito;
c) punti di prestito sono le strutture che non dispongono dei requisiti di Biblioteca di base come definiti al punto precedente e che garantiscono anche ai cittadini residenti nelle comunità più piccole un accesso semplificato alla pubblica lettura e a tutte le fonti informative;
d) punti di accesso alla rete sono strutture o enti non titolari di biblioteca o di punto prestito che non dispongono di alcun patrimonio librario e non rispondono a nessuno dei requisiti indicati al punto b) ma possono richiedere, tramite un accesso personalizzato al catalogo utenti, documenti di proprietà di altre biblioteche e punti prestito per i propri utenti tramite il prestito interbibliotecario.
La seguente tabella identifica gli Enti Sottoscrittori della Convenzione:
ENTI SOTTOSCRITTORI | |
1. | ABBADIA LARIANA |
2. | AIRUNO |
3. | XXXXXX XXXXXXX |
4. | BALLABIO |
5. | BARZAGO |
6. | BARZANO’ |
7. | BARZIO |
8. | BELLANO |
9. | XXXXXXX XXXXXX |
00. | BRIVIO |
11. | BULCIAGO |
12. | CALCO |
13. | CALOLZIOCORTE |
14. | CASARGO |
15. | CASATENOVO |
16. | XXXXXXX XXXXXXX |
00. | XXXXXXX XXXXXXXXXX |
00. | XXXXXXXX XXXXXXX |
00. | CERNUSCO LOMBARDONE |
20. | XXXXXX XXXXXXX |
00. | CIVATE |
22. | COLICO |
23. | XXXXX XXXXXXX |
00. | COSTA MASNAGA |
25. | XXXXXXXX XXXXXXXXXX |
00. | CREMELLA |
27. | CREMENO |
28. | DERVIO |
29. | DOLZAGO |
30. | ELLO |
31. | ESINO LARIO |
32. | GALBIATE |
33. | GARBAGNATE MONASTERO |
34. | GARLATE |
35. | IMBERSAGO |
36. | INTROBIO |
37. | LECCO |
38. | LOMAGNA |
39. | MALGRATE |
40. | MANDELLO DEL LARIO |
41. | MERATE |
42. | MISSAGLIA |
43. | MOGGIO |
44. | MOLTENO |
45. | MONTEVECCHIA |
46. | XXXXXXXXXX XXXXXXX |
00. | NIBIONNO |
48. | OGGIONO |
49. | OLGIATE MOLGORA |
50. | OLGINATE |
51. | OLIVETO LARIO |
52. | OSNAGO |
53. | PADERNO D’ADDA |
54. | PESCATE |
55. | ROBBIATE |
56. | ROGENO |
57. | SIRONE |
58. | SIRTORI |
59. | SUELLO |
60. | TACENO |
61. | TORRE DE’ BUSI |
62. | UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA |
63. | VALGREGHENTINO |
64. | VALMADRERA |
65. | VERCURAGO |
66. | VERDERIO |
67. | VIGANO’ |
68. | PROVINCIA DI LECCO |
ART. 3 - COMPITI E FUNZIONI
Il SISTEMA BIBLIOTECARIO svolge i seguenti compiti:
a) definisce le strategie di sviluppo dei servizi e delle attività, coordinando i programmi delle biblioteche associate e curandone in modo particolare la condivisione e la comunicazione a livello sistemico
b) coordina gli acquisti del materiale librario e documentario, anche attraverso forme di acquisto centralizzato e l’istituzione di una centrale unica per gli acquisti
c) implementa e gestisce i cataloghi collettivi al fine di consentire una puntuale conoscenza del patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche associate, anche attraverso l’adozione di protocolli di catalogazione e di procedure di aggregazione bibliografica effettuate dalle biblioteche associate
d) organizza e gestisce il prestito interbibliotecario per garantire agli utenti l’accesso e la fruizione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche associate
e) individua e garantisce i sistemi informatici integrato assicurando adeguata assistenza
f) fornisce, anche attraverso la Biblioteca Centro Sistema, la consulenza biblioteconomica e l’informazione bibliografica alle biblioteche associate
g) rileva i dati statistici per la conoscenza e la valutazione dello stato delle strutture, dei servizi e dell’utenza, elaborando, almeno annualmente, i dati anche per le esigenze di servizio delle biblioteche associate, oltre che secondo le indicazioni e le modalità operative stabilite dalla Regione Lombardia
h) promuove e coordina le attività culturali correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di promozione della lettura e dell’informazione, del libro e del documento
i) collabora con strutture e servizi culturali, con particolare riguardo alla scuola
j) promuove una comunicazione coordinata con l’utenza e con le biblioteche associate che preveda anche l’adozione di una carta dei servizi e di una carta delle collezioni
k) studia, con i Comuni sprovvisti di biblioteca, specifici progetti per la realizzazione di punti di accesso alla rete bibliotecaria
l) promuove e realizza l’aggiornamento del personale delle biblioteche associate
m) supporta i punti prestito con iniziative specifiche
n) attua ogni forma di coordinamento e organizzazione dei servizi e delle attività per aree omogenee
o) riconosce l’apporto degli operatori del Servizio Civile Nazionale ed elabora i progetti sui Bandi nazionali e regionali
ART. 4 – DURATA
La Convenzione ha una durata di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2016 sino al 31 dicembre 2025. Se, nel periodo di durata della Convenzione, gli Enti Sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse, si procederà alla dichiarazione di decadenza della Convenzione medesima provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.
ART. 5 – ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE DEGLI ENTI
1. Il Comune di Lecco, in qualità di Ente capofila:
a) assume le funzioni del servizio trasferito secondo quanto previsto dall’art. 1
b) adotta le deliberazioni e gli altri atti amministrativi necessari al funzionamento del SISTEMA
c) realizza la gestione formale e contabile del bilancio del SISTEMA mediante l’introito delle quote associative dei Comuni sottoscrittori
d) assume la funzione di centro servizi bibliotecari e assicura sulla base delle disponibilità di bilancio del SISTEMA l’espletamento dei compiti individuati all’art. 3
e) assegna il personale necessario per l’espletamento delle funzioni tecnico-amministrative del SISTEMA, tenendo conto delle indicazioni della specifica normativa regionale e nazionale, ivi inclusa quella di cui alla Legge 56/2014. A tal fine concorda con la Provincia di Lecco le modalità e i tempi di assegnazione del personale della Provincia impiegato nel SISTEMA BIBLIOTECARIO. Di tale adempimento, da considerarsi all’interno del processo di riordino degli enti di area vasta di cui alla Legge 56/2014, verrà dato atto mediante specifico accordo tra il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco da assumersi entro il 31/12/2016
f) assume a suo carico le spese generali per il funzionamento del SISTEMA
g) relaziona gli Enti Sottoscrittori in merito agli obiettivi raggiunti, fornisce il consuntivo tecnico economico di gestione e trasmette i documenti fondamentali riguardanti la gestione e le attività del SISTEMA, tra i quali i programmi pluriennali e annuali e il bilancio preventivo
h) garantisce che tutti i beni strumentali acquisiti e in dotazione nell'ambito del processo di sviluppo del SISTEMA andranno a far parte del patrimonio del Comune di Lecco con vincolo di destinazione d'uso alle finalità della presente Convenzione
i) il Sindaco del Comune di Lecco assume la rappresentanza legale per tutte le attività convenzionate.
2. I Comuni Sottoscrittori titolari di biblioteca e di punti di prestito, assicurano, a fronte dei compiti e funzioni di cui all’art. 3:
a) l’adesione al catalogo unico del SISTEMA, anche attraverso forme di integrazione e di interfaccia del catalogo SBN
b) l’adesione al servizio di prestito interbibliotecario
c) la disponibilità di personale tecnico-bibliotecario qualificato e retribuito per almeno 12 ore settimanali. Gli Enti che oggi non si trovano in questa condizione si impegnano in un percorso graduale e condiviso con il SISTEMA per raggiungere il requisito richiesto entro tre anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione
d) la partecipazione del personale alle iniziative di coordinamento e aggiornamento proposte dal SISTEMA
e) una gestione e uno sviluppo delle raccolte documentarie coerenti per qualità e quantità con la tipologia del servizio e comunque coordinati a livello sistemico mediante l’adozione di standard minimi di acquisto documenti approvati annualmente dall’Assemblea degli Amministratori
f) l’adozione e il rispetto delle norme di funzionamento del SISTEMA e delle procedure gestionali partecipate e condivise
g) la partecipazione alle spese del SISTEMA, comprese quelle del personale, con il versamento della quota associativa di cui all’art. 12 o, nel caso del Comune capofila, attraverso l’assunzione delle spese concordate
e riconoscono l’attività di affiancamento al lavoro del bibliotecario da parte di volontari.
3. Possono sottoscrivere la presente Convenzione, con la corresponsione della quota associativa di cui all’art. 12, anche i Comuni privi di biblioteca i cui cittadini usufruiscono dei servizi del SISTEMA in altre sedi.
4. La Provincia di Lecco quale Ente con funzione di area vasta collabora con il SISTEMA per la programmazione e l’attuazione dei compiti di cui all’art. 3. Provvede all’assegnazione delle risorse umane e strumentali del SISTEMA al Comune capofila e mette a disposizione gli spazi e le attrezzature per i servizi del SISTEMA sulla base di uno specifico accordo da stipulare con il Comune capofila.
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
L’organizzazione del SISTEMA prevede le seguenti articolazioni:
− l’Assemblea degli Amministratori del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
− il Presidente e il Vice Presidente del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
− l’Ufficio di Presidenza del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
− il Comitato Tecnico dei Bibliotecari del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
− il Dirigente/Coordinatore o suo delegato del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
ART. 7 – ASSEMBLEA DEGLI AMMINISTRATORI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
Tutti gli Enti Sottoscrittori prendono parte alle decisioni strategiche che riguardano lo sviluppo e la gestione del SISTEMA. L'Organo che permette la consultazione e la partecipazione degli Enti è l' Assemblea degli Amministratori del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Assemblea).
L’Assemblea ha lo scopo di assicurare la partecipazione di tutti gli Enti Sottoscrittori alle attività di pianificazione, programmazione, verifica e controllo dei servizi erogati dal SISTEMA BIBLIOTECARIO, è composta dai Sindaci oppure dagli Assessori o dai Consiglieri Comunali, appositamente delegati, dei Comuni Sottoscrittori e dal Presidente o Consigliere delegato della Provincia di Lecco e viene insediata in prima seduta dal Sindaco del Comune Capofila.
I componenti dell’Assemblea restano in carica per la durata del mandato politico-amministrativo presso l’Ente Sottoscrittore.
Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Presidente) almeno tre volte all’anno e sono disposte dal Presidente stesso o a richiesta di almeno un terzo degli Enti Sottoscrittori.
Il Presidente invia la convocazione dell’Assemblea almeno 15 giorni prima della data della riunione allegando l’ordine del giorno e tutta la documentazione necessaria ai fini della discussione, fatte salve situazioni di particolare urgenza che richiedono tempi inferiori ai 15 giorni.
Per la validità dell’Assemblea è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda convocazione, che può avere luogo non prima di mezz’ora dalla prima convocazione, basta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata su richiesta di almeno un terzo degli Enti Sottoscrittori; tale convocazione dovrà essere effettuata entro dieci giorni dalla richiesta.
Le decisioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza semplice con voto palese. Ogni rappresentante degli Enti Sottoscrittori ha diritto a un voto.
Alle sedute dell’Assemblea partecipa il Coordinatore del SISTEMA di cui all’art. 11, senza facoltà di voto, che ne redige il verbale e lo trasmette entro 15 giorni alla stessa Assemblea e al Comitato Tecnico dei Bibliotecari.
All’Assemblea compete:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
b) eleggere l’Ufficio di Presidenza del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese
c) approvare i programmi pluriennale e annuale delle attività del SISTEMA
d) approvare il bilancio preventivo annuale e il bilancio pluriennale
e) approvare il Rendiconto annuale di gestione
f) determinare l’ammontare delle quote associative di cui all’art.12; tali quote dovranno essere determinate prima della definizione dei bilanci di previsione degli Enti Sottoscrittori
g) deliberare l’adesione di nuovi Comuni (titolari o non titolari di biblioteca o punto di prestito) al SISTEMA
h) valutare lo stato dei servizi
i) monitorare e valutare l’avanzamento dei progetti approvati nel programma annuale e/o pluriennale e lo stato complessivo della rete bibliotecaria
j) indicare le linee di sviluppo della cooperazione tra biblioteche associate.
ART. 8 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
1. Il Presidente e il Vice-Presidente del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Presidente e Vice-Presidente) sono eletti dall’Assemblea al proprio interno a maggioranza semplice con voto palese.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede le sedute dell’Assemblea
b) rappresenta il SISTEMA nei confronti dei terzi
c) partecipa in qualità di componente di diritto all’Ufficio di Presidenza
d) raccoglie le istanze dell’Ufficio di Presidenza del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese e degli Enti Sottoscrittori e le sottopone all’attenzione dell’Assemblea.
3. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza e partecipa in qualità di componente di diritto all’Ufficio di Presidenza.
4. L’esercizio della carica di Presidente e di Vice-Presidente ha la durata del mandato politico- amministrativo presso l’Ente Sottoscrittore, fatte salve revoche o dimissioni.
5. L’incarico al Presidente e al Vice-Presidente può essere revocato, su istanza di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea, presentando un’apposita mozione di sfiducia che deve essere discussa in una seduta dell’Assemblea da convocarsi entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza. La carica di Presidente e Vice-Presidente viene revocata con deliberazione dell’Assemblea assunta a maggioranza semplice.
ART. 9 – UFFICIO DI PRESIDENZA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
L’Ufficio di Presidenza del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Ufficio di Presidenza), formato da un minimo di 7 a un massimo di 9 membri, è costituito dai rappresentanti degli Enti sottoscrittori eletti dall’Assemblea secondo il criterio della rappresentatività territoriale e della tipologia delle biblioteche associate al SISTEMA. Componenti di diritto sono: il rappresentante del Comune capofila (ove non già Presidente o Vice-Presidente), il Presidente del SISTEMA (che presiede l’Ufficio di Presidenza), il Vice-Presidente del SISTEMA e il rappresentante della Provincia di Lecco (ove non già Presidente o Vice-Presidente).
L’Ufficio di Presidenza si configura quale organo esecutivo dell’Assemblea e, in particolare, si incarica dello svolgimento dei seguenti compiti:
a) preparazione delle sedute e dei lavori dell’Assemblea
b) approfondimento e studio delle linee di indirizzo programmatiche, supervisione dei piani, impulso all’attuazione dei programmi e progetti esecutivi del SISTEMA
c) supplenza dell’Assemblea in occasione di situazioni che rendano necessarie trasformazioni o integrazioni dei progetti esecutivi
d) assunzione periodica di informazioni sull'andamento effettivo dei servizi cooperativi e sui risultati biblioteconomici delle biblioteche associate e del SISTEMA
e) svolgimento di specifici mandati su delega conferita dall’Assemblea.
L’Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente. Prende decisioni a maggioranza semplice dei presenti. Alle riunioni partecipa con ruolo consultivo il Coordinatore del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese.
I verbali delle riunioni dell’Ufficio di Presidenza sono inviati per conoscenza a tutti i membri dell’Assemblea.
ART. 10 – COMITATO TECNICO DEI BIBLIOTECARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
Il Comitato Tecnico dei Bibliotecari del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Comitato Tecnico dei Bibliotecari), composto dal personale tecnico bibliotecario di ciascun Comune Sottoscrittore di cui all’art. 5 comma 2 lettera b) e dal Coordinatore del SISTEMA, è l'organo di indirizzo tecnico professionale per gli aspetti biblioteconomici. La partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico è considerata a tutti gli effetti diritto e dovere del suddetto personale, che vi prende parte in orario di servizio, e deve essere assicurata dall’Ente di appartenenza.
In particolare spetta al Comitato Tecnico:
a) esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del SISTEMA
b) elaborare proposte di sviluppo innovativo dei servizi
c) collaborare con il Coordinatore per la predisposizione degli schemi e dei programmi pluriennali ed annuali di attività
d) formulare proposte e pareri in merito ad attività specifiche delle biblioteche del SISTEMA
e) proporre modifiche delle procedure di gestione dei servizi
f) monitorare e verificare dal punto di vista tecnico la gestione del SISTEMA
Il Comitato Tecnico esercita le sue competenze nell’ambito degli indirizzi programmatici dell’Assemblea e in un’ottica di miglioramento dell’organizzazione complessiva del servizio bibliotecario offerto dalla rete e dalle singole biblioteche associate.
Il Coordinatore invia la convocazione del Comitato Tecnico dei Bibliotecari almeno 15 giorni prima della data della riunione allegando l’ordine del giorno e tutta la documentazione necessaria ai fini della discussione, fatte salve situazioni di particolare urgenza che richiedono tempi inferiori ai 15 giorni.
Il Coordinatore convoca almeno quattro volte all’anno le riunioni del Comitato Tecnico, ne redige i verbali che trasmette entro 15 giorni allo stesso Comitato e all’Assemblea. Le riunioni del Comitato Tecnico sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e le sue decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni Comune Sottoscrittore ha diritto a un voto.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato Tecnico può istituire Gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di proposta e di studio relative alle attività o ai servizi ordinari del SISTEMA o finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici.
Ogni gruppo è composto da cinque bibliotecari, la nomina è annuale e comporta l’esclusione dal Gruppo dopo la mancata partecipazione a tre incontri. Nella formazione dei gruppi vige il principio della rotazione dei componenti affinché la partecipazione sia equamente distribuita su tutti i Comuni sottoscrittori. La partecipazione a tali gruppi è da considerarsi tempo-lavoro dei bibliotecari.
Ogni gruppo nomina al suo interno un referente che, entro sette giorni dall’incontro e di concerto con il Coordinatore, informa nella modalità ritenuta più opportuna (verbale, mail) il Comitato Tecnico dei Bibliotecari.
ART. 11 – DIRIGENTE/COORDINATORE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO DEL TERRITORIO LECCHESE
1. Il Dirigente/Coordinatore del Sistema Bibliotecario del territorio lecchese (Coordinatore) è un’unità di personale a tempo pieno, è responsabile della realizzazione dei programmi pluriennali e
dei piani attuativi annuali del SISTEMA, della sua gestione complessiva nonché di tutte le attività centralizzate e coordinate inerenti il servizio di pubblica lettura e la sua promozione nel territorio di competenza, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo proprie degli organi di gestione del SISTEMA.
Il Coordinatore del SISTEMA BIBLIOTECARIO deve essere in possesso delle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. VII/16909 del 26 marzo 2004 "Profili professionali e di competenza degli operatori delle biblioteche di ente locale e di interesse locale".
2. In particolare il Coordinatore:
a) elabora strategie complessive di sviluppo del servizio bibliotecario offerto dalla rete e dalle singole biblioteche, nonché progetti di sviluppo dei singoli servizi del SISTEMA,
b) coordina i programmi e le attività delle biblioteche associate, anche attraverso linee guida di lavoro condiviso
c) promuove e collabora all’analisi del contesto locale, alla redazione di profili di comunità e allo studio dell’utenza
d) predispone tutte le rilevazioni statistiche e le analisi necessarie alla progettazione di nuovi servizi e attività e alla valutazione del funzionamento complessivo del Sistema e degli interventi realizzati, anche con l’analisi dell’evoluzione storica e del confronto fra le biblioteche
e) confronta la propria organizzazione con altri Sistemi Bibliotecari
f) promuove la consultazione diretta degli utenti del SISTEMA
g) formula e predispone il programma pluriennale di attività ed il programma attuativo annuale delle attività del SISTEMA, in collaborazione e acquisito il parere del Comitato Tecnico dei Bibliotecari
h) definisce il piano di promozione del Sistema, in collaborazione con il Comitato Tecnico dei Bibliotecari, curandone anche gli aspetti di comunicazione esterna con operazioni di marketing mirate sia attraverso il sito che i media al fine di dare la massima visibilità al servizio
i) individua e adotta sistemi di verifica dell’efficacia dei servizi offerti
j) promuove la collaborazione con agenzie formative, enti, associazioni e istituzioni culturali e scolastiche
k) collabora con altri uffici o servizi degli enti sottoscrittori
l) nomina, nell'ambito di specifici progetti di coordinamento di interesse sistemico, i gruppi di lavoro di cui all’art. 10, provvedendo altresì ad acquisire l’autorizzazione alla partecipazione dalle Amministrazioni di competenza e secondo il principio di un’equa e diversificata partecipazione e rappresentatività territoriale e tipologica delle biblioteche.
3. Inoltre il Coordinatore:
1) ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del SISTEMA
2) coordina gli operatori dell’Ufficio SISTEMA BIBLIOTECARIO
3) predispone tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione del SISTEMA
4) cura l’organizzazione dei servizi centralizzati di cui all’art. 3, predisponendo tutti gli atti necessari e verificandone il buon andamento, le criticità, le modifiche e le migliorie necessarie
5) assiste alle sedute dell’Assemblea e cura la predisposizione del verbale
6) convoca e coordina il Comitato Tecnico e cura la predisposizione del verbale
7) provvede alla stesura della relazione annuale sullo stato del SISTEMA da inviare agli organi del SISTEMA
8) collabora, per quanto di competenza, alla formulazione della proposta per la relazione previsionale e programmatica per il bilancio preventivo dell’ente capofila
9) formula e predispone il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale del SISTEMA
10) formula e predispone il Rendiconto Annuale di Gestione del SISTEMA
11) elabora progetti di raccolta fondi e sponsorizzazioni anche mediante la partecipazione a bandi
12) comunica in maniera puntuale ed esaustiva le informazioni necessarie al buon andamento del servizio
13) fornisce consulenza tecnica e amministrativa alle biblioteche associate
14) organizza le attività di aggiornamento per il personale delle biblioteche
ART. 12 - FINANZIAMENTO
Al finanziamento del Sistema bibliotecario si provvede con fondi costituiti da:
a) quote associative dei Comuni Sottoscrittori determinate sulla base del n. degli abitanti riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente (da comunicare entro il 1° febbraio). La Provincia di Lecco non partecipa con il pagamento della quota per abitante ma trasferisce eventuali fondi regionali a valere sulla L.R. 81/1985.
Per l’anno 2016 la quota è determinata in 0.80 Euro per abitante, stabilita sulla base della necessità di garantire i servizi necessari ed essenziali alla salvaguardia del SISTEMA.
Per gli anni successivi la quota viene stabilita dall’Assemblea che si riserva la facoltà di determinare la quota associativa, oltre che sulla base del n. degli abitanti, anche sulla base degli indicatori di funzionamento delle biblioteche associate. Il Comune di Lecco assume a proprio carico, quale quota associativa di competenza, il pagamento diretto delle spese previste dal Bilancio annuale del SISTEMA.
b) finanziamenti provenienti dalla Regione Lombardia
c) altre entrate ordinarie e straordinarie (bandi, fund raising, sponsorizzazioni)
Le quote di partecipazione di altri enti diversi, pubblici o privati, sono determinate dai criteri stabiliti negli appositi accordi stipulati.
Ciascun Comune Sottoscrittore eroga la somma dovuta al Comune capofila per l'esercizio in corso, nel seguente modo:
- entro il 30 aprile (50%)
- entro il 30 settembre (saldo).
Il versamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 30 aprile.
TITOLO III – ASPETTI FORMALI, ADESIONI E RECESSI
ART. 13 – ADESIONE DI NUOVI COMUNI E DI ENTI DI DIVERSA TITOLARITA’
1. E' prevista la possibilità di adesione al SISTEMA da parte di altri Comuni, oltre ai Sottoscrittori della presente Convenzione, anche privi di biblioteca.
2. I Comuni di cui al comma 1 dovranno trasmettere all’Assemblea la loro manifestazione di volontà ad aderire al SISTEMA, allegando una relazione esaustiva sulla propria realtà esistente e sulle eventuali strategie di sviluppo.
3. L’adesione al SISTEMA deve essere approvata, con apposita deliberazione, dall’Assemblea.
4. I Comuni, la cui istanza di adesione al SISTEMA è stata accolta dall’Assemblea, si impegnano a:
a) approvare e sottoscrivere integralmente entro 3 mesi dalla data di accoglimento dell’istanza di adesione, e senza alcuna riserva, il contenuto della presente Convenzione;
b) adottare le norme di funzionamento della Rete Bibliotecaria (solo per i Comuni titolari di biblioteca)
c) sostenere tutte le spese, dirette e indirette, necessarie per l’ingresso operativo nel sistema di gestione del SISTEMA (solo per i Comuni titolari di biblioteca)
d) corrispondere al Comune capofila la quota associativa secondo quanto stabilito dall’art.12.
5. I Comuni aderenti assumono a tutti gli effetti il ruolo di Comuni Sottoscrittori così come disciplinato dalla presente Convenzione.
6. Gli Enti di diversa titolarità inviano richiesta di adesione all’Assemblea e, ottenutone il consenso, stipulano appositi accordi con il SISTEMA.
L’Assemblea acquisisce il parere del Comitato Tecnico per gli aspetti tecnico-biblioteconomici oggetto dell’accordo.
7. Le nuove adesioni hanno validità dal 1° gennaio dell’anno seguente.
ART. 14 - FACOLTA’ DI RECESSO
1. I singoli Enti Sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla Convenzione entro il termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello per cui si intende far valere la disdetta.
2. Resta inteso che gli impegni già assunti dal Comune Capofila per la gestione dei servizi disdettati, se non revocabili, continueranno ad essere imputati pro-quota al Comune recedente.
3. Il Comune Capofila ha facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui non risultasse più possibile procedere nella gestione dei servizi e delle funzioni associate e/o finanziare le attività originariamente previste.
4. Il Comune Capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai Comuni Sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini l’impossibilità ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
5. Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
6. Ciascun Ente Sottoscrittore ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione, senza alcun addebito di costi a partire dalla data di recesso, in caso di evidenti e gravi inadempienze da parte del Comune Capofila, previa contestazione scritta delle inadempienze rilevate e conseguente pronuncia dell’Assemblea appositamente convocata.
7. Al Comune che recede dalla Convenzione è riconosciuta la disponibilità della sua porzione Banca dati senza alcun onere oltre i costi di estrazione. I record saranno eliminati dal Catalogo on- line.
ART. 15 – SCIOGLIMENTO DEL SISTEMA
Il SISTEMA potrà essere sciolto per volontà espressa da almeno la metà più uno degli Enti Sottoscrittori.
ART. 16 - ESCLUSIONI
E' prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni Sottoscrittori che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti. L’istanza di esclusione è presentata dal Comune Capofila all’Assemblea dopo il 3° sollecito e per ritardi comunque superiori a 6 mesi, con riguardo alle scadenze stabilite. L’esclusione è esecutiva a seguito della deliberazione dell’Assemblea.
ART. 17 - MODIFICHE
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica. Le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di decisione unanime, la Convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.
ART. 18 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
La presente Convenzione modifica e integra la precedente Convenzione istitutiva del SISTEMA BIBLIOTECARIO PROVINCIA DI LECCO.
ART. 19 – NORMA FINALE
Gli Enti Sottoscrittori si impegnano ad adottare la presente Convenzione entro il 15 dicembre 2015.