SCHEMA DI CONVENZIONE Allegato 4
SCHEMA DI CONVENZIONE Allegato 4
Convenzione per la gestione delle attività di portineria/centralino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana X. Xxxxxxxx
ARTICOLO 1
Oggetto
L’Istituto affida alla cooperativa sociale la fornitura del servizio di portineria/centralino dell’Istituto stesso secondo le modalità di seguito meglio specificate.
Il servizio deve essere effettuato secondo le indicazioni espresse nelle presenti prescrizioni in relazione alle esigenze funzionali dell’ente.
La cooperativa deve far osservare al proprio personale tutte le norme e le disposizioni che, di volta in volta, l’Istituto riterrà opportuno emanare per una migliore organizzazione del lavoro e per conseguire il soddisfacimento di particolari esigenze anche di carattere contingente.
L’aggiudicatario è responsabile dell’opera del proprio personale.
ARTICOLO 2
Durata della convenzione e costi del servizio
Il servizio ha la durata di anni 3, con decorrenza dal e termina il . Si riportano di seguito i costi del servizio:
Nr unità di personale | QUALIFICA | COSTO ORARIO | ORE Presunte per anni 3 | COSTO TOTALE per anni 3 |
nr. 2 | CAT. A2 Portineria/Centralino | 10296 |
L’Istituto verificherà la regolare esecuzione della prestazione lavorativa.
ARTICOLO 3
Personale impiegato
Nell’espletamento del servizio dovranno essere impiegate le seguenti unità di personale, destinate alle strutture di seguito riportate:
1. n. 2 unità di personale, CAT. A2.
L’orario di lavoro è definito per la copertura di complessive 66 ore settimanali, che coprano l’orario 7:00/19:00 dal lunedì al venerdì ed il sabato orario 7:00/13:00.
Il 30% dei lavoratori impiegati nel servizio deve appartenere alla categoria dei lavoratori svantaggiati.
Il personale impiegato nel servizio deve possedere i requisiti professionali idonei allo svolgimento dei compiti affidati e allo stesso è applicato il CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Il personale può essere impiegato nell’ambito dell’attività espletata anche ai fini di gestione di eventuali emergenze.
Il personale impiegato deve essere addestrato, informato ed adeguatamente formato, anche attraverso corsi periodici per le competenze specifiche di ciascun operatore.
E’ a discrezione dell’Istituto valutare l’adeguatezza del personale messo a disposizione dalla cooperativa sociale e, qualora risultasse necessario, chiederne la sostituzione entro giorni 5.
Il personale assente deve essere sempre sostituito, al fine di garantire il regolare espletamento del servizio, e deve esserne data immediata comunicazione alla stazione appaltante.
ARTICOLO 4
Controlli da parte dell’Istituto
L’Istituto provvede ad effettuare, in qualsiasi momento qualora ne rilevi la necessità, e comunque almeno bimestralmente, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito alle prescrizioni di legge e alle prescrizioni contrattuali, nonché alla presenza del 30% di lavoratori svantaggiati.
Il coordinamento tecnico operativo è affidato a persona individuata dall’Istituto che fungerà da referente per ogni eventuale necessità.
L’Istituto si riserva la facoltà di eseguire verifiche e di richiedere con lettera informazioni scritte alla cooperativa in ordine all’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.
Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.
Articolo 5
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
La cooperativa si obbliga ad ottemperare a tutti gli adempimenti verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro.
La cooperativa deve altresì assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in adempimento del disposto di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
La cooperativa, all’atto dell’avvio della convenzione, si impegna a redigere congiuntamente all’ente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).
La cooperativa si impegna ad ottemperare a quanto disposto dalla normativa di riferimento (Legge Regionale Lazio 18 settembre 2007, n. 16, art. 7, comma 4) per quanto attiene al personale precedentemente impiegato nel servizio, garantendo a tutti i lavoratori della cooperativa che fino alla data di avvio della presente convenzione hanno svolto le stesse mansioni presso l’ente e che abbiano maturato almeno 3 mesi di anzianità, di usufruire dei trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti.
Per tutta la durata della convenzione la cooperativa deve mantenere l’iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali, ai sensi delle Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione approvate con Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 aventi ad oggetto: “Linee Guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali”.
ARTICOLO 6
Fatturazione e pagamento del corrispettivo
Per il servizio espletato, alla fine di ciascun mese, il fornitore emetterà fattura per l’importo di ore effettuate.
L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere fatture separate per proprie esigenze.
Il pagamento avverrà, di norma, a 60 giorni alla fine del mese dalla data della fattura e sarà effettuato a favore della persona o delle persone autorizzate a riscuotere a mezzo di mandati diretti esigibili presso il Cassiere di questo Ente con quietanze delle citate persone o a mezzo di mandati diretti con accreditamento dei relativi importi sul conto corrente intestato alla cooperativa sociale.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la prestazione dal servizio e, comunque, delle attività previste nel presente documento; qualora la cooperativa sociale si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Istituto potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni.
Sulle somme dovute saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Istituto a titolo di penale.
In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della legge 244/2007, l’Istituto accetta esclusivamente fatture elettroniche, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
Il codice univoco inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG
8. L’Istituto non applica lo Split Payment, in quanto non rientrante fra i soggetti elencati nell’art. 17 ter del D.P.R. 633/72.
ARTICOLO 7
Penali
Nel caso in cui, a seguito di controlli di cui agli articoli precedenti, l’Istituto verifichi una violazione delle norme contenute nelle prescrizioni tecniche e nella presente convenzione, saranno applicate al fornitore sanzioni pari ad € 300,00 per ciascun inadempimento.
L’applicazione delle penali non impedisce l’applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.
ARTICOLO 8
Risoluzione
Ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi assunti con il presente documento, l’Istituto potrà risolvere il rapporto contrattuale, previa un termine di giorni sette per porre fine all’inadempimento. Tale termine decorre dalla ricezione di raccomandata a/r inviata dall’Istituto al fornitore per intimare l’adempimento della prestazione.
L’Istituto potrà procedere nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno.
Resta salva la facoltà dell’Istituto di procedere all’esecuzione del contratto in danno del fornitore. Qualora l’Istituto rilevi in qualunque modalità la violazione dell’obbligo dell’inserimento del 30% di lavoratori svantaggiati nel servizio, procede alla risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9
Recesso
Ai sensi dell’articolo 1373 del Codice Civile, l’Istituto ha diritto di recedere in caso di giusta causa o per ragioni dovute a mutamenti di tipo organizzativo della struttura.
L’Istituto può comunicare al fornitore di recedere dal contratto a mezzo raccomandata a/r in qualsiasi momento, con preavviso di giorni 30.
ARTICOLO 10
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
La cooperativa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da parte di persone o beni dipendenti da omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche eseguite da terzi.
La cooperativa presenta polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente accordo. Tale polizza, avente massimale rct/o almeno di € 500.000,00, tiene indenne l’Istituto per qualsiasi danno il
fornitore possa arrecare all’Istituto, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ARTICOLO 11
Subappalto
Il subappalto è ammesso.
ARTICOLO 12
Divieto di cessione del contratto
E’ fatto divieto alla cooperativa di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di mancato adempimento da parte del fornitore, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 14
Sopravvenuta disponibilita’ di convenzioni Consip
L’Istituto si riserva di recedere dal presente contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
ARTICOLO 15
Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all’Istituto per legge.
ARTICOLO 16
Foro competente
Per le controversie che dovessero insorgere tra l’Istituto e la cooperativa sociale è competente il foro di Roma.
ARTICOLO 17
Trattamento dei dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità riguardanti l’esecuzione del presente accordo.
ARTICOLO 18
Clausola finale
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.
Per la cooperativa IL DIRETTORE GENERALE IZSLT
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)